LEGALE
LEGALE
Gli ambiti di applicazione del contratto di soccida
di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, avvocato
Nozione e funzione economica del contratto di soccida
Secondo la definizione offerta dal Codice Civile, nella soccida (disciplinata dagli art. 2170 e ss.)1 il soccidante ed il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimen- to degli animali e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.
Si tratta, quindi, di un contratto agrario2 , associativo3 , avente carattere parziario4 , volto
1 V. bibliografia a fondo articolo
2 Trib. Ancona, sez. II, 25/08/2020, n. 1059, all'interno della categoria dei contratti agrari distingue tra contra- tti di scambio o a natura commutativa (affitto di fondo rustico) e contratti di natura associativa (mezzadria, soccida, colonia parziaria). Nei contratti di scambio il proprietario cede il godimento del fondo in cambio di un corrispettivo, nei contratti di natura associativa la responsabilità della gestione dell'attività agricola ricade sia sul proprietario che concede il godimento del fondo, sia sul concessionario che apporta la propria capacità lavorativa.
3 Tale contratto non si può assimilare a una società semplice (Cass., 07/01/2005, n. 21491), né ad un'associa- zione in partecipazione, perché, nel caso della soccida, non è presente un centro di imputazione diverso e autonomo rispetto ai contraenti (di identico tenore, Cass., 08/06/1999, n. 5613). La natura associativa della soccida si evidenzia nella comunanza dello scopo, della causa e degli effetti. Quanto al primo aspetto, tanto il soccidante, quanto il xxxxx- xxxxx vogliono allevare e sfruttare il bestiame conferito, esercitare le attività connesse e, poi, ripartire l’accrescimen- to e gli utili, derivanti dall’esercizio dell’impresa. La comunanza di causa non consiste, invece, nell’aspettativa di una controprestazione (come avviene nei contratti commutativi), ma nella comune partecipazione al risultato realizzato, mediante l’unione delle reciproche prestazioni. La comunanza degli effetti comporta, infine, che il contratto sia produttivo di conseguenze, in ordine all’accrescimento del bestiame, prodotti ed utili, nei confronti tanto del xxxxx- dante, quanto del soccidario. Secondo parte della dottrina (spec. Carrara, cit., 670) tali effetti sono “reali”, perché le parti diventano comproprietarie degli incrementi secondo le quote convenute. Infatti, quanto ai parti sopravvenuti, per effetto della volontà espressa del soccidante al momento della costituzione del rapporto, su di essi si costituisce un diritto di proprietà in comunione tra soccidante e soccidario, nelle proporzioni stabilite dalle convenzioni o dagli usi (contra Xxxxxxxxx, I contratti di soccida, cit. 176). Più complessa è la questione dell’accrescimento del bestiame conferito. Se è vero che l’animale conferito era di proprietà del soccidante e che la stima non trasferisce la proprietà al soccidario, è anche vero che la stima determina con certezza il valore dell’animale al momento dell’inizio del ra- pporto. L’aumento di peso è il risultato delle spese fatte (foraggiamento, custodia), così che la proprietà dell’animale diventa comune, in proporzione delle quote spettanti a ciascuno (Carrara, cit. e Cass., 08/07/1964, n. 1803). La dottrina più recente (Xxxxxxxxxx, Commento all’art. 2170, cit. 597) ha, invece, ravvisato in capo ad entrambe le parti, durante l’esecuzione del contratto, una situazione giuridica di aspettativa, avente ad oggetto il valore economico che la crescita fisiologica del bestiame assume e che varia fino alla fine del rapporto. Tale situazione si concretizza in un diritto di credito al momento della stima effettuata alla fine del contratto e si attualizza in una comunione quando il soccidante provvede al prelievo della parte di capi corrispondente a quella originariamente conferita
4 Questo carattere ricorre in ogni tipo di soccida e comporta che l’unione dei contraenti sia fatta per dividere, secondo determinate proporzioni o quote, l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che derivano. Il concetto non va confuso con la locuzione “soccida parziaria”, ove l’appellativo va riferito al capitale bestiame, che è conferito parzialmente dai due contraenti, fermo restando che la divisione di accrescimento, prodotti ed utili è parziaria, come negli altri tipi di soccida
all’esercizio in comune5 di un’impresa mediante la combinazione del capitale e del lavoro, al fine dello sfruttamento del bestiame.
Le fonti
Il codice del 1942 ha dato alla soccida una disciplina semplice ed elastica, facilmente adattabile alle esigenze particolari”6 e la riforma dei contratti agrari (L. 203/1982, inte- grata dalla L. 29/1990) ha inciso, come vedremo in seguito, solo in minima parte sulla sua disciplina. In pratica, la soccida resta principalmente regolata dall’autonomia privata, oltre che dai numerosi usi e consuetudini vigenti7.
I beni oggetto della soccida
Oggetto della soccida è una certa quantità di bestiame, e, quindi, “ogni specie di animali”8, il cui allevamento, esercitato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c., attri- buisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi lo svolge. L’allevamento deve essere, quindi, collegato al fondo rustico, riguardare animali capaci di accrescimento e in grado di fornire prodotti o utili9.
Va subito chiarito che non sono conferiti in soccida i singoli animali, ma il loro complesso, inteso come universalità di mobili ai sensi dell’art. 816 c.c. Da questo inquadramento deriva che i singoli animali possono essere destinatari di separati atti o rapporti giuridici, rimanendo sempre oggetto del contratto il complesso del bestiame, con i nuovi nati e gli acquisti.
Le parti del rapporto: soccidante e soccidario
Soccidante è colui che conferisce il capitale o, meglio, chi avendo il godimento del bestiame10 (nella soccida semplice o parziaria), ovvero del terreno pascolivo (nella soccida con confe- rimento di pascolo) si associa con un allevatore, per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartirne l’accre- scimento e gli altri prodotti e gli utili che ne derivano.
Soccidario è, invece, l’allevatore e colui che procede alla lavorazione dei prodotti.
I vari tipi di soccida
Esistono tre tipi di soccida: quella semplice (con conferimento del bestiame da parte del solo
5 Ciò è dimostrato, ad esempio, dal fatto che le sanzioni amministrative in materia veterinaria, in caso di contratto di soccida, gravano sia sul titolare dell'azienda, proprietario degli animali e soccidante, sia sul gestore dell'azienda, soccidario; ne consegue che, in caso di mancata iscrizione dei medicinali esistenti in azienda nel regi- stro, o di mancata indicazione nel registro degli animali cui gli stessi sono destinati, sia il soccidante che il soccidario rispondono delle violazioni degli art. 7, comma 1, X.Xxx. 27 gennaio 1992 n. 118 e 33, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 (Cass., 25/02/2005, n. 4087)
6 Xxxxxxxxxx, Dell’impresa agricola, cit., 600.
7 Sulle quali: Salaris, cit., 603 ss. e, più in generale, Casadei, Soccida, cit.
8 Xxxxxx, equini, xxxxx, xxxxxxx e, secondo parte della dottrina, anche animali da pelliccia, pollame e conigli. 9 In tema, Cass. 10/01/1989, n. 18.
10 Il soccidante può essere il proprietario del bestiame o del pascolo che offre in godimento, ma anche l’usu- fruttuario, il possessore o l’affittuario (nel caso di terreno).
soccidante); quella parziaria (con conferimento da parte di entrambi i contraenti nelle pro- porzioni convenute dalle convenzioni o dagli usi) e quella con conferimento di pascolo, ove il bestiame è fornito esclusivamente dal soccidario, a cui è attribuita la direzione dell’impresa, mentre il terreno per il pascolo è fornito dal soccidante.
Le obbligazioni del soccidante nella soccida semplice
Nella soccida semplice (la più diffusa), le obbligazioni del soccidante hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
1. conferimento in godimento e per l’intero del bestiame11, previa stima degli animali, che va effettuata all’inizio del rapporto12 e non trasferisce la proprietà del bestiame al soccidario;
2. reintegrazione del bestiame perito (art. 2176 c.c.)13. A ciò si aggiungono altri diritti-doveri:
3. alla scadenza del contratto e previo pagamento delle spese, dividere con il soccidario, al quale va riconosciuto il diritto al rendiconto della gestione, l’accrescimento, i prodotti e gli utili dell’impresa, secondo le proporzioni stabilite dalle convenzioni e dagli usi (art. 2178 c.c.)14;
4. dirigere l’impresa (ai sensi dell’art. 2173 c.c.), conformandosi alle regole di buona tec- nica dell’allevamento15. In particolare, il soccidante deve curare sia la direzione ammi- nistrativa16, che quella tecnica17, perseguendo gli interessi comuni delle parti, poiché, solo in questo modo, realizzerà effettivamente l’efficienza e la produttività dell’impresa associata18.
L’obbligo di reintegrazione del bestiame perito da parte del soccidante
Le condizioni imposte dalla legge perché il soccidante reintegri il bestiame perito sono le seguenti:
a) la soccida deve essere stipulata per un tempo non inferiore a tre anni19;
11 La cui proprietà rimane al soccidante. In caso di vizi del bestiame, operano le norme sulla locazione e la garanzia si applica anche ai vizi sopravvenuti (art. 1581 c.c.).
12 Il III comma dell’art. 2171 c.c. chiarisce che la stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame, nonché il relativo prezzo di mercato. Ai sensi del comma successivo, la stima serve, di base, per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181 c.c.
13 La funzione di questo obbligo è di assicurare la conservazione della medesima entità di bestiame esistente all’inizio del contratto, perché, in difetto, l’esercizio stesso dell’impresa può perdere i suoi vantaggi.
14 Tale obbligo, nella soccida parziaria, è regolato dall’art. 2184 c.c. e, in quella con conferimento di pascolo, dall’art. 2186 c.c.
15 Secondo Carrara, cit. 670, non si tratta di un diritto, ma di un obbligo, perché la direzione è un dovere dell’imprenditore che, neanche con il consenso del soccidario, a questo può essere ceduta: la direzione è, infatti, inscindibile dalla responsabilità.
16 Si tratta della tenuta di conti, acquisti e vendite, nonché del regolamento degli incassi e pagamenti.
17 È l’organizzazione del lavoro e l’erogazione dei capitali a disposizione dell’impresa.
18 Secondo Bassanelli, cit. 627, il soccidante può anche alienare singoli capi senza il consenso del soccidario.
19 La regola vale anche per i contratti senza termine, ai sensi dell’art. 2172 c.c.
b) il bestiame deve essere morto durante la prima metà del periodo contrattuale;
c) gli animali deceduti devono essere la maggior parte di quelli inizialmente conferiti20;
d) il perimento deve essere avvenuto per causa non imputabile al soccidario21;
e) quest’ultimo deve fare richiesta di reintegrazione22, con altri capi di valore intrinseco ugua- le a quello che avevano i capi periti all’inizio del contratto.
Il soccidario non ha azione contro il soccidante per costringerlo alla reintegrazione del bestia- me conferito, né può pretendere il risarcimento dei danni in caso di suo rifiuto (in applicazio- ne del principio res perit domino); ha solamente il diritto di recedere dal contratto.
!
L’art. 2176, comma II, c.c. prevede, infatti, che se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto. Il codice non chiarisce se il recesso abbia effetto immediatamente o per la fine dell’anno in corso, ma si può applicare, per analogia, il di- sposto dell’art. 2183, comma II, c.c., dettato per la soccida parziaria, che dispone: “salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso”.
Le obbligazioni del soccidario nella soccida semplice
Le obbligazioni del soccidario (art. 2174 c.c.) consistono, invece:
1. nel prestare, secondo le direttive del soccidante, la forza lavoro23 occorrente per alleva- re e sfruttare il bestiame affidatogli, per trasformare i prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. Naturalmente, è necessario che il soccidante gli consegni gli animali, costituendolo detentore dei capi affidategli e delle strutture, non proprie, in cui i primi vengono custoditi.
L’obbligo di fornire la forza lavoro ricorre in tutte e tre le forme di soccida, è indero- gabile ed intrasmissibile, perché l’attività di allevamento ha carattere personale e non ammette la sostituzione della persona dell’obbligato.
Il comma 2 dell’art. 2173 c.c. chiarisce, inoltre, che il lavoro prestato dal soccidario e dai componenti della sua famiglia rappresenta il loro ordinario apporto alla soccida, di modo che il soccidante non può sindacare la scelta delle persone o il loro compenso. Se è, invece, necessario assumere personale estraneo alla famiglia del soccidario, la scelta deve avvenire con il consenso del soccidante24. Infine, la spesa per il personale estraneo
20 Bisogna far riferimento al valore intrinseco del bestiame, risultante dalla stima.
21 Se il perimento è causato da dolo e colpa del soccidario, il proprietario soccidante può agire per il risarci- mento del danno e per lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 2180 c.c.
22 La reintegrazione va fatta con altri capi di valore intrinseco uguale a quello che gli animali periti avevano all’inizio del contratto. La richiesta, che può essere formulata senza vincoli di forma, deve essere resa nota in tempo utile, e cioè entro la prima metà del periodo contrattuale o, comunque, subito dopo tale scadenza.
23 Il soccidario non è un lavoratore dipendente: Xxxx., 02/01/1983, n. 7210. Non vi è una soccida se una par- te del contratto assume la qualifica di semplice bracciante agricolo, accertata attraverso l’annotazione delle paghe versate dalla controparte, delle giornate di lavoro e dell’iscrizione allo Scau (Tribunale Latina 27/05/1992).
24 E ciò “anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario”.
alla famiglia del soccidario può essere a carico esclusivo di quest’ultimo o di entrambi, secondo la convenzione o gli usi.
Ulteriori obbligazioni del soccidario sono:
2. custodire il bestiame. All’obbligo di custodia e, in generale, all’applicazione dei principi in tema di responsabilità del debitore, la dottrina riconduce la presunzione della re- sponsabilità del soccidario per il perimento (art. 2175 c.c.) o la malattia25 degli animali. Ovviamente, il soccidario può fornire prova contraria e, cioè, che l’evento è avvenuto per causa a lui non imputabile26 o dal medesimo non evitabile. In ogni caso, il soccidario dovrà rendere il conto delle parti recuperabili degli animali periti;
3. usare la diligenza del buon allevatore. In caso di violazione di tale obbligo, il soccidante potrà chiedere lo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 2180 c.c., ed ottenere il risarcimento dei danni.
Le obbligazioni del soccidante e del soccidario nella soccida parziaria
Nella soccida parziaria (art. 2182 c.c.)27, le obbligazioni del soccidante consistono:
1. nel conferimento del bestiame28, non per l’intero, ma nella proporzione convenuta29. Gli animali sono, quindi, conferiti da entrambi i contraenti, che ne diventano compro- prietari in proporzione ai relativi apporti;
2. nella direzione dell’impresa (art. 2185 c.c., che rimanda all’art. 2173 c.c.);
3. nella reintegrazione del bestiame perito (art. 2183 c.c.), nella proporzione di propria spettanza, alle stesse condizioni della soccida semplice30.
Le obbligazioni del soccidario consistono, invece:
1. nel conferimento del bestiame, nella proporzione convenuta;
2. nel prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente;
3. nell’usare la diligenza del buon allevatore;
4. nel reintegrare il bestiame perito, alle condizioni già riportate per la soccida semplice
(ex art. 2183 c.c.), nella proporzione di propria spettanza.
In caso di disaccordo tra le parti, ad entrambi i contraenti è attribuito il diritto di recedere dal contratto che, salvo diversa pattuizione, produce effetti alla fine dell’annata agraria in corso.
25 Tale seconda evenienza è di elaborazione giurisprudenziale (Cass., 10/11/1970, n. 2330). 26 Cass. 10/11/1979, n. 2330.
27 Una figura contrattuale mista, a metà strada tra la soccida parziaria e quella con conferimento di pascolo, è la soccida parziaria con conferimento di pascolo, che assume particolare rilevanza nell’ipotesi in cui gli animali con- feriti dal soccidante insieme al terreno per il pascolo siano inferiori al 20% della consistenza complessiva. In questo caso, infatti, l’aspetto della parziarietà rimane in secondo piano ed il contratto in questione viene disciplinato come se si trattasse di una soccida con conferimento di pascolo, restando assoggettato al regime di conversione introdotto dagli artt. 25 ss., L. 3 maggio 1982, n. 203.
28 In caso di vizi del bestiame si applicano le norme sulla compravendita.
29 Se nulla è detto nel contratto, la quota sarà metà per ciascuno.
30 L’unica differenza concerne - per far luogo alla reintegrazione - al necessario accordo dei due contraenti, in mancanza del quale ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto.
La soccida con conferimento di pascolo
Nell’ultimo tipo di soccida, gli animali vengono interamente conferiti dal soccidario unita- mente alla forza lavoro necessaria per provvedere alla loro custodia ed al loro allevamento, mentre il soccidante presta il godimento del terreno per il pascolo (art. 2186 c.c.)31.
Il potere direttivo dell’impresa, al contrario delle altre forme di soccida, viene questa volta attribuito al soccidario, mentre al soccidante spetta il controllo della gestione32.
In applicazione analogica dell’art. 2176 c.c., il soccidante può richiedere al soccidario di reinte- grare il bestiame con altri capi e, se questi non vi provvede, ha facoltà di recedere dal contratto33.
A questo punto, va evidenziato che la soccida con conferimento di pascolo ha subito gli effetti della legislazione speciale in materia di contratti agrari ed, in particolare, delle norme sulla conversione nel contratto di affitto agrario con conferimento di fondo rustico.
Non affronteremo il complesso problema della conversione dei contratti stipulati alla data di entrata in vigore della legge 203/1982, o della legge 29/199034, perché a distanza di oltre 30 anni dall’ultima riforma, esso pare di scarso rilievo pratico.
Preferiamo, invece, approfondire se sia possibile stipulare nuove soccide con conferimento di pascolo. Poiché tale forma negoziale non è stata inclusa nell’elenco dei contratti per i qua- li è assolutamente vietata la stipula35, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, questo contratto, quelli di soccida parziaria e soccida semplice, entrambi con conferimento di pa- scolo, stipulati dopo l’entrata in vigore della L. n. 203/1982, possono sfuggire alla ricondu- zione all’affitto di cui all’art. 27, soltanto se stipulati con le modalità previste dall’art. 4536 e,
31 Il soccidario non ha il diritto di prelazione agraria, anche se la soccida è con conferimento di pascolo, per- ché tale diritto è accordato, dalla L. n. 590/1965, solo al coltivatore del fondo (Cass., 13/02/1992, n. 1743; Tribunale Reggio Xxxxxx, sez. II, 06/02/2019, n. 217).
32 Tale inversione trova la sua giustificazione nella prevalenza della prestazione del soccidario all’interno del contratto e, comunque, nel fatto che quest’ultimo ha conferito il capitale.
33 È evidente, infatti, che il soccidante che abbia conferito un pascolo idoneo per l’allevamento per un certo quantitativo di bestiame, perde interesse se, a causa del perimento della maggior parte degli animali, l’impresa non è più lucrativa.
34 Per ultimo, si vedano l’art. 25, L. n. 203/1982 e, poi, la L. 14/02/1990, n. 29, che, spec. all’art. 2, consentiva la possibilità della conversione in contratto di affitto a semplice delle parti sia del contratto di soccida con conferi- mento di pascolo, che della soccida parziaria con conferimento di pascolo nell’ipotesi in cui l’apporto degli animali da parte del soccidante fosse inferiore al 20% dell’intera consistenza dei capi conferiti. Segue la precisazione che la conversione in affitto, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 29 della Legge 203/1982, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell’impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della Legge 29/1990.
35 L’art. 45 della L. n. 203/1982, dispone espressamente il divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonìa parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida.
36 V., in merito, Xxxxxxxxx, L’art. 45 della L. n. 203 del 1982, cit., 100; Xxxxxxxxxx, op. ult. cit., 110; Xxxxxx, Commento all’art. 45, cit., 367. Secondo una tesi più restrittiva, l’art. 45 permetterebbe la stipulazione di accordi in deroga soltanto per i nuovi contratti di soccida senza conferimento di terreno al fine di escludere l’applicazione delle norme inderogabili della L. 3.5.1982, n. 203 nonché per i contratti in corso non convertiti (Costato, Compendio di diritto agrario italiano e comunitario, cit., 243). Cass., 13.7.1998, n. 6845, in Dir. e giur. agr. Amb., 1999, 95 e Cass., 25.6.1997, n. 5669, con riferimento ad ipotesi in cui il soccidante aveva conferito non solo tutto il bestiame ma an- che il terreno per il pascolo, hanno qualificato i contratti di soccida così stipulati come atipici, e si è per essi esclusa l’operatività della riconduzione all’affitto ex art. 27, L. n. 203/1982.
quindi, se assistiti dalle rispettive organizzazioni professionali. La soccida senza conferimento di terreno non necessita, invece, di assistenza37.
Trasmissibilità della posizione giuridica del soccidante
Passiamo ora ad esaminare come la posizione giuridica del soccidante sia trasmissibile a tito- lo di successione universale e particolare. Nel primo caso, con la morte del soccidante, i suoi eredi subentrano nei diritti e negli obblighi del de cuis (art. 2179 c.c.). La seconda ipotesi si verifica, invece, quando vengano trasferiti la proprietà38 o il godimento del bestiame conferi- to in soccida o del terreno pascolivo.
L’art. 2177 c.c. prevede che il contratto non si sciolga, e i crediti e i debiti del soccidante, de- rivanti dalla soccida, passino all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte degli animali, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso. Tale dichia- razione deve essere comunicata al nuovo titolare, per iscritto.
Nella soccida parziaria, ove il bestiame è conferito dalle due parti, il trasferimento, per rende- re possibile il recesso del soccidario, deve riguardare la maggior parte del bestiame39.
In via analogica, mancando una specifica disposizione codicistica, il disposto dell’art. 2177
c.c. trova applicazione nel trasferimento del diritto di godimento sul terreno pascolivo: il soc- cidario può recedere a condizione che il trasferimento riguardi tutto, o la maggior parte del terreno, fermo restando il rispetto del termine per la dichiarazione recettizia.
Trasmissibilità della posizione giuridiche del soccidario
Nel caso di morte del soccidario, l’art. 2179 c.c., stabilisce che si osservino, in quanto applica- bili, nei riguardi degli eredi, le disposizioni dettate in materia di mezzadria (dal II, III e IV com- ma dell’articolo 2158 c.c.), che, però, sono state abrogate dalla Legge 03/05/1982, n. 203.
In presenza di un’impresa familiare si applica, dunque, l’art. 48, l. ult. cit., e, quindi, il rappor- to continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di allevamento degli animali40.
37 Bisogna, comunque, ricorrere a tali accordi in deroga, se si vuole evitare l’applicazione di alcune norme agrarie (di scarso impatto pratico) inderogabili, che la dottrina ritiene estensibili alla soccida e, più precisamente gli artt.41 (forma nei contratti ultranovennali), 48 (impresa familiare coltivatrice, per la cui applicabilità integrale alle soccide è, però, forse possibile dubitare) e 49 (disciplina in caso di morte di una delle parti).
38 Qualora si ritenga che l’art. 35, l. n. 203/1982 abbia portata generale (non limitata cioè ai soli contratti as- sociativi convertibili), al soccidario spetterebbe il diritto di prelazione ivi previsto per il caso di vendita, da parte del soccidante, di capi di bestiame contrattualmente conferiti (così Xxxxxxxxx, Soccida, cit., 795).
39 Con tale termine si intende tutto il bestiame apportato dalle parti e non le singole quote.
40 Contra Xxxxxxxxxx, Commento all’art. 2170, cit., 618, secondo cui, a fronte della difficoltà di adattare all’at- tività di allevamento disposizioni costruite dal legislatore con prevalente se non esclusivo riferimento a contratti agrari aventi ad oggetto il fondo rustico, la disciplina introdotta dalla legge di riforma dei patti agrari del 1982 non ha abrogato la norma codicistica di cui all’articolo in esame. Più in particolare, la norma contenuta nell’art. 49 della legge n. 203 si applicherebbe soltanto ai contratti di soccida in cui vi sia stato anche il conferimento di pascolo. Vice- versa il II comma dell’articolo 2179 c.c. continuerebbe ad operare per la soccida semplice e quella parziaria sempre che non vi sia stato conferimento di pascolo da parte del soccidante. E, quindi: 1) la designazione del successore del soccidario viene operata dai suoi eredi. Qualora questi non trovino persona idonea a sostituirlo e non concordino sul
In assenza, invece, di impresa familiare, il contratto, ai sensi dell’art. 49, si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che, tra gli eredi, vi sia una persona che ha esercitato e con- tinui ad esercitare attività agricola in qualità di imprenditore agricolo professionale.
Passiamo al trasferimento della posizione giuridica del soccidario, per successione particolare.
Nella soccida semplice, ove il soccidario svolge la funzione di allevatore e, quindi, un’attività strettamente personale, basata sulla fiducia, la relativa posizione personale è cedibile solo con il consenso dell’altra parte41.
Nel caso, invece, di soccida parziaria o con conferimento del pascolo, la situazione è più complessa, perché in queste due forme di soccida il bestiame viene conferito (in tutto o in parte) dal soccidario. Ciò non toglie, comunque, la necessità del consenso del soccidante per la successione a titolo particolare del soccidario, stante il carattere strettamente personale e fiduciario delle sue funzioni. Il godimento del bestiame è conferito in un rapporto associativo e resta vincolato per tutta la durata del rapporto.
L’elemento parziario
Nel paragrafo introduttivo abbiamo evidenziato il carattere parziario del contratto di soccida, è cioè il fine della ripartizione dell’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili42 che ne derivano. Si tratta di una ripartizione materiale (comprendente l’accrescimento del bestia- me e gli altri prodotti e utili che ne derivano), e non della distribuzione del profitto (altrimenti saremmo in presenza di un contratto di società).
La nozione di accrescimento viene fornita dal II comma dell’art. 2170 c.c. e consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. La legge presuppone, quindi, un raffronto tra la consistenza iniziale e quella fina- le43. L’accrescimento corrisponde, dunque, al plusvalore degli animali conferiti, considerato quale risultato dell’attività svolta in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto di soc- cida e valutato sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo44.
Nella soccida semplice, l’art. 2178, chiarisce che: gli accrescimenti, i prodotti45, gli utili46 e le
spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite, dalla convenzione o dagli usi47.
suo nominativo, il contratto si scioglie; 2) se la morte del soccidario è avvenuta negli ultimi 4 mesi dell’anno agrario, gli eredi del soccidario possono chiedere che il contratto continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicuri- no il buon esercizio dell’allevamento; 3) la richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del soccidario, o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario; 4) in tutti i casi, se l’allevamento o le attività connesse non sono eserciate con la dovuta diligenza, il soccidante può provvedere a sue spese, salvo rivalsa mediante prele- vamento, sull’accrescimento, sui prodotti e sugli utili.
41 V. l’art 2149 c.c. in tema di mezzadria.
42 I diritti all’aiuto di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, devono essere assegnati dall’AGEA per il 50% al soccidario e per il 50% al soccidante.
43 Si fa riferimento al valore intrinseco degli animali, al riparo degli aumenti di valore conseguiti in ragione delle oscillazioni dei prezzi di mercato e delle variazioni del potere di acquisto della moneta, in quanto ritenuti dati estrinseci al processo biologico di crescita.
44 Così Xxxxxxxxxx, op. ult. cit.; Xxxxxxxx, cit., 350.
45 Con tale termine si possono intendere i frutti (il latte, la carne, la lana…) ed i derivati dalla loro trasforma- zione.
46 I ricavi dalla vendita dei prodotti.
47 Detta ripartizione rappresenta il normale bilanciamento economico degli interessi delle parti e non so-
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella che gli spetterebbe nel guadagno.
La stessa regola va applicata alla soccida parziaria, ove l’art. 2184 c.c. chiarisce che gli ac- crescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi.
Infine, per la soccida con conferimento di pascolo, l’art. 2186, comma III, rinvia, all’art. 2178 c.c.
Come abbiamo anticipato, l’attribuzione degli accrescimenti ha effetti reali. In altre parole, poiché l’accrescimento è immedesimato nel bestiame e da esso non potrà mai essere sepa- rato, in applicazione della regola contenuta nell’art. 939 c.c., la proprietà diventa comune tra soccidante e soccidario. Lo sarà, inoltre, in proporzione al valore delle cose spettante a ciascuno, in forza dei seguenti coefficienti:
1. il valore iniziale del bestiame, da attribuire al contraente o ai contraenti iniziali che lo hanno conferito, secondo la stima;
2. il valore dell’accrescimento secondo la stima, da farsi nel momento in cui si dovrà cal- colare l’importo dei diritti spettanti a ciascun contraente;
3. le proporzioni di ripartizione.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che le parti possono, nella loro autonomia, stabilire un diverso regime senza alterare la natura associativa del rapporto, pattuendo che l’accresci- mento e i prodotti stessi spettino interamente al soccidario, restando invece di spettanza del soccidante ogni pubblica contribuzione finalizzata all’allevamento del bestiame48.
Lo scioglimento della comunione, ad opera del soccidante49, avverrà in maniera diversa, secondo la natura delle cose sulle quali la convenzione è stipulata (bestiame, latte, lana, formaggi, pelli) e secondo il sistema adoperato per eseguirla (in natura o in denaro, dopo la vendita dei prodotti). La vendita è effettuata dal soccidante50 (o, meglio, con la collaborazione materiale del soccidario, secondo le istruzioni date dal soccidante), il quale incassa il prezzo51. Eseguiti gli incassi, si provve- de al regolamento dei conti ed alla distribuzione delle somme di rispettiva competenza.
ggiace a regole di carattere inderogabile, ma può essere liberamente stabilita dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, senza alterare la natura associativa del rapporto. In giurisprudenza: Cass. 08/06/1999, n. 5613; Cass. 06/11/2013, n. 24914, secondo cui l’attribuzione al soccidante di acconti in contanti o in prodotti o capi di bestiame sull’accrescimento non altera la funzione economico sociale del contratto.
48 Cass. 08/06/1999, n. 5613, secondo cui il contratto in cui le parti abbiano stabilito che al soccidario spe- ttino i prodotti naturali e al soccidante esclusivamente i prodotti civili, vale a dire i contributi erogati dalla P.A., è inquadrato come contratto associativo di soccida, non potendosi ritenere contratto di scambio in quanto i contributi in questione non sono a carico del soccidario, ma provengono da terzi.
49 Salvo il caso di soccida con conferimento di pascolo, ove la responsabilità delle operazioni di divisione incombe sul soccidario, dirigente della soccida.
50 Salvo il caso di soccida con conferimento di pascolo.
51 Ai fini IVA, il soggetto principale è il soccidante. In linea generale, infatti, la disciplina prevede che, se viene venduto per intero il prodotto, il soccidante è il solo soggetto passivo ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, mentre il soccidario lo diventa solo per la sua parte, in caso di riparto degli accrescimenti. Ai fini dell’applicabilità del regime speciale IVA agricolo (di cui all’art 34 del D.P.R. n. 633/1972) nel contratto di soccida, occorre sempre tenere presen- te le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 32/1973 del 27 aprile 1973, la quale prevede che il soccidante, per poter utilizzare le percentuali di compensazione ai fini della detrazione IVA, deve sempre svolgere in proprio un’attività di allevamento. Diversamente, se costui non possiede una propria azienda zootecnica, con un’autonoma organizzazione, questi non potrà usufruire del regime IVA agricolo. Tale principio è stato recente- mente ribadito anche dalla CTR Molise, con la Sentenza n. 209/1/2018.
La durata del contratto
Secondo l’art. 2172 c.c., dettato per la soccida semplice, ma applicabile agli altri tipi, se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di 3 anni.
Casi di estinzione del contratto di soccida
Il contratto di soccida si estingue per:
1. disdetta. La scadenza del termine contrattuale non determina l’estinzione del contrat- to52, ma è necessaria la disdetta, da darsi almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo il maggior termine pattuito o stabilito dagli usi. In caso di mancata disdetta, il contratto si rinnova di anno in anno. L’obbligo di disdetta (che non è soggetta a requisiti di forma) è cogente ed il patto contrario è inefficace e di nessun valore;
2. risoluzione per inadempimento. Secondo la giurisprudenza, ad es., costituisce grave inadempimento, l’opposizione del soccidario alla ricostituzione, da parte del soccidan- te, del patrimonio sociale, mediante sostituzione a proprie spese degli animali malati, dallo stesso inizialmente conferiti, con animali sani (Cass., 16/11/1990, n. 11080);
3. verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione del rapporto (art. 2180 c.c.), senza che essi costituiscano violazione degli obblighi contrattuali. Ci si riferisce, ad esempio, alla sopravvenuta inidoneità del soccidario per vecchiaia o malattia abituale o all’insanabile dissidio tra le parti non dovuto a colpa di una di esse, o alla requisizione del bestiame. Lo scioglimento non è, comunque, automatico, ma deve essere dichiara- to dall’autorità giudiziaria (Cass. 18/07/1961, n. 1743). In tal caso, lo scioglimento può chiedersi in qualsiasi momento.
4. morte del soccidario. In tal caso, la soccida si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salva, come detto, l’applicazione dell’art. 48, L. 203/1982. Se la morte del soccidario è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia posso- no chiedere che la soccida continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicuri- no la buona gestione dell’impresa. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario.
5. recesso per mancata reintegrazione del bestiame, che, come abbiamo già detto, si può verificare in tutte e tre le forme di soccida stipulate per un tempo inferiore a tre anni.
Nel caso di soccida semplice il contratto si risolve per recesso del soccidario, qualora il soccidante, richiesto di reintegrare il bestiame, ferme tutte le altre condizioni già esposte, non vi provveda.
Nel caso di soccida parziaria, il recesso può essere chiesto da entrambi, quando non si rag- giunga l’accordo sui contributi per la reintegrazione del bestiame perito.
Infine, nel caso di soccida con conferimento di pascolo, il contratto si estingue per recesso del soccidante, se il soccidario, richiesto, non reintegra il bestiame perito.
Effetti dell’estinzione del contratto
All’estinzione del rapporto conseguono i seguenti effetti.
52 La dottrina ritiene che l’onere di dare disdetta sussista anche nella soccida a tempo determinato (Bassane- lli, cit. 625; Cattaneo, cit. 351; Palermo, Soccida, cit. 475). Conforme Cass. 03/10/1985, n. 4783.
Il primo comporta la divisione del bestiame, dei prodotti, accrescimenti ed utili. Nella soccida semplice l’art 2181 c.c. prevede che al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. La necessità di questa seconda stima deriva dal fatto che la parte di bestiame da dividersi è pari alla differenza fra i valori della prima e della seconda stima.
Il soccidante preleva, d’accordo53 con il soccidario, un complesso di capi54 che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consisten- za del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’articolo 2178. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono ed il soccidario avrà l’obbligo, eventualmente, di corrispondere al soccidante una somma corrispondente alla perdita sofferta.
La divisione del bestiame tra soccidante e soccidario nella soccida parziaria è soggetta a nor- me speciali, diverse da quelle che disciplinano la soccida semplice. Infatti:
1. non si fa luogo alla duplice stima, né al prelievo;
2. il bestiame conferito dalle parti diviene di proprietà comune dei contraenti, in propor- zione del rispettivo conferimento. Al termine del contratto, tutto il bestiame esistente, con gli accrescimenti, prodotti ed utili viene diviso tra le parti nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi;
3. è valido il patto che nella divisione del bestiame ad uno dei contraenti spetti una quota maggiore rispetto a quella corrispondente al suo conferimento;
4. qualora l’estinzione del contratto dipenda non da disdetta, ma da recesso di uno dei contraenti, per mancata reintegrazione della parte di bestiame andato perito, il patto di cui al numero precedente ha ugualmente efficacia, ma la maggior quota contrat- tualmente assegnata ad uno dei contraenti deve essere ridotta in relazione alla minor durata della soccida55.
Per la soccida con conferimento di pascolo valgono le regole dettate per la soccida semplice, con l’aggiunta di quella prevista ai punti 3 e 4) di cui al precedente capoverso.
Il secondo effetto dell’estinzione del contratto, nell’ultimo tipo di soccida esaminato, riguarda la riconsegna del terreno pascolivo da parte del soccidario. Essa è, di regola, accompagnata da un verbale di consistenza sullo stato del terreno e dovrà essere effettuata sulle risultanze del primo verbale. Ove vi fossero delle mancanze, il soccidario è tenuto a risponderne, salvo che non provi che esse sono dipese da cause a lui non imputabili o che sono il risultato nor- male dell’esercizio della gestione.
L’ultima conseguenza dell’estinzione del contratto riguarda il regolamento dei crediti/debiti tra le parti e con i terzi. Per quanto riguarda il capitale (profitti, perdite), se la divisione del bestiame in natura non corrisponde alla situazione dei conti, si faranno conguagli in denaro.
Può avvenire anche (ed è l’ipotesi contemplata dall’art. 2181, comma II, c.c.) che non vi sia- no capi sufficienti da prelevare in relazione a quelli inizialmente conferiti dal soccidante. Ciò significa che vi sono state perdite e queste vanno regolate in denaro.
53 L’accordo opera esclusivamente con riferimento alle modalità esecutive.
54 La sua facoltà di prelievo non riguarda gli stessi capi da lui conferiti, perché con il decorso del tempo hanno mutato valore, a causa del loro accrescimento o del loro invecchiamento/deterioramento. Inoltre, i capi inizialmente conferiti possono non essere più disponibili, per essere stati alienati o sostituiti con altri capi.
55 Tale regola opera anche nel caso di risoluzione per inadempimento e di scioglimento per il verificarsi di fatti che non consentano la prosecuzione del rapporto.
Le nuove soccide industriali - I c.d. contratti di integrazione verticale
Il termine soccida viene oggi impropriamente utilizzato anche per indicare nuovi schemi contrattuali diffusi nel settore zootecnico (soprattutto per motivi di natura fiscale), che si differenziano dal modello tradizionale previsto dal Codice Civile56 ed hanno caratteri propri dell’associazione in partecipazione57 o dei contratti di appalto (Cass. 08/11/1986, n. 6555).
Da una parte, i contraenti non sono solo imprenditori agricoli, ma anche imprenditori indu- striali (di trasformazione) e commerciali. Questi ultimi non si limitano, poi, a fornire gli ani- mali agli allevatori, ma forniscono loro i mangimi58 e l’assistenza veterinaria.
Gli imprenditori agricoli, invece, assumono l’obbligo di allevare il bestiame, secondo le diretti- ve fornite dalla controparte, in strutture aziendali di loro proprietà, a fronte di un compenso che è commisurato al peso raggiunto dagli animali, alla fine del ciclo produttivo, detratto il valore del mangime consumato, secondo una formula prestabilita (“tabella di conversione”)59.
Le rispettive obbligazioni sono disciplinate in contratti quadro conclusi tra organizzazioni di produttori agricoli e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commer- cializzazione di prodotti agricoli (ai sensi degli artt. 9 ss., D.Lgs. 27/05/2005, n. 102). Ai sensi dell’art. 13, le disposizioni dei contratti quadro, relative alle clausole da inserire e rispettare nei contratti individuali di coltivazione, allevamento e fornitura vincolano i trasformatori/ commercianti/distributori aderenti alle organizzazioni firmatarie anche nei confronti di im- prenditori agricoli che non aderiscono alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro, i quali quindi possono pretendere l’applicazione delle clausole a loro favorevoli60.
56 In questi contratti, di carattere commutativo, non vi è la creazione di un’impresa comune alle parti. Ad es., nel caso di allevamento di polli svolto da una delle parti a fronte di un compenso commisurato al peso degli animali e ridotto del prezzo del mangime fornito dall’altra parte, senza subordinazione tra i contraenti ed in presenza di due aziende distinte ed autonome (e, quindi, di due imprese: quella commerciale del presunto soccidante e quella agricola del presunto soccidario) non si è in presenza di una soccida (contratto esente da imposta di registro), ma di un appalto (soggetto ad imposta proporzionale). Secondo Xxxx. 10/03/1982, n. 1540, il compenso rappresenta il corrispettivo dovuto dal committente, pattuito in riferimento alla quantità di prodotto consegnato, e la riduzione per il prezzo del mangime costituisce una detrazione per la materia fornita dal committente stesso, riconducibile alla previsione dell’art. 1658 c.c. Ancora, mentre nel contratto di soccida la determinazione della quota di riparto dell’accrescimento è coeva alla conclusione del contratto, nel caso di specie la quota del preteso soccidario viene concretamente individuata solo al termine del ciclo produttivo. Sugli elementi di differenziazione tra contratto di soccida e le nuove forme contrattuali per l’allevamento del bestiame, cfr. Romagnoli, in Studi in onore di Xxxxxxxxxx, cit. 299 ss.
57 Xx riconduce all’art. 2549 c.c. Ferrucci, cit. 138.V. anche Pisciotta, cit. 560.
58 In tema di fornitura di mangimi ed abuso di diritto nella soccida, si veda Cass. 29/08/2013, n. 19738 secon- do cui: non è simulato il contratto di soccida semplice in cui si stabilisce che il soccidante fornisca il mangime al soc- cidario. L’Amministrazione finanziaria non può contestare l’abuso del diritto, recuperando a tassazione la presunta IVA risparmiata dal contribuente, perché il conferimento degli alimenti da parte di quest’ultimo all’allevatore (xxxxx- dante) non è una pattuizione che contrasta con la funzione economico-sociale del contratto agrario in questione.
59 In tema ampiamente, Xx Xxxxxxx, op. cit., 150 ss., il quale riconduce il fenomeno nei contratti di integrazio- ne verticale.
60 Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardino prodotti contemplati in un contratto quadro posso- no pretendere l’applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo... La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del Codice Civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli im- prenditori agricoli che ne hanno richiesto l’applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni. Ai sensi dell’art 12: ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante
La dottrina giustamente esclude l’applicabilità della disciplina della soccida a questi contratti, perché le parti non vogliono condurre in comune l’impresa e perché il soccidario non conferi- sce unicamente il lavoro, ma anche gli impianti per l’organizzazione materiale61. Alla medesi- ma soluzione giunge la giurisprudenza, considerando le due aziende distinte e autonome ed inquadrando il contratto tra quelli di appalto (Cass. 10/03/1982, n. 1540; Comm. Trib. Centr., Sez. XVII, 13/03/1979, n. 651).
D’altronde la soccida vera e propria, accanto a molti casi in cui lo schema contrattuale è uti- lizzato in modo fraudolento o elusivo62, ne presenta altri virtuosi, come nel campo dell’alle- vamento di galline per la produzione di uova destinate al consumo e la soccida di polli, prima pulcini, che vengono macellati ed immessi sul mercato.
Nel caso dei polli da carne, il soccidante fornisce i pulcini, gli alimenti e l’assistenza tecnica, mentre il soccidario rende disponibili i capannoni ed il lavoro necessario ad accudire gli ani- mali. Il compenso viene generalmente suddiviso in base al valore ottenuto con l’accrescimen- to e, quindi, l’80% al soccidante ed il 20% al soccidario.
La competenza in caso di controversia
Si ritiene63 che ricadano nella previsione dell’art. 9, L. n. 29/90 e, quindi, della competenza delle Sezioni Specializzate agrarie anche i rapporti di soccida, in cui oggetto dell’impresa non è la coltivazione della terra, ma l’allevamento del bestiame (e che, appunto non avendo, tra le loro prestazioni la concessione di fondi rustici, si sottraggono alla regola della riconduzione all’affitto). Questo principio è stato ribadito anche per le più moderne e varie ipotesi di con- tratti di allevamento e fornitura, configurati in termini di soccida, stipulati da allevatori con industriali, acquirenti dei loro prodotti (Cass. 09/01/2007, n. 194).
Ovviamente, ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 150/2011 (che, sul punto, ha sostituito l’art. 46, L. n. 203/1982) prima di adire l’autorità giudiziaria risulta necessario, a pena di improponibilità del giudizio, esperire il tentativo di conciliazione ivi disciplinato.
Qualora, però, una parte chieda l’emissione di un decreto ingiuntivo il cui titolo si fondi nell’obbligo di pagamento di somme concordate dalle parti in sede di risoluzione di contratti di soccida, e la controversia non verta sulla esistenza e sul contenuto del rapporto agra- rio, ma sulla esecuzione delle clausole dell’accordo risolutivo, devono escludersi la natura
preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne. In caso di cessione to- tale o parziale dell’azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell’atto di cessione l’esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l’esecuzione. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l’inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell’azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall’articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del Codice Civile.
61 Jannarelli, Soccida e contratti di integrazione verticale in agricoltura, cit., 271; Romagnoli, Contratti di alle- vamento tra soccida e appalto di servizi, cit., 73.
62 Quando esisteva ancora il regime delle quote latte, attraverso tale contratto alcuni allevatori riuscivano ad eludere la normativa sulla produzione lattiera ed evitare il versamento del super-prelievo: per approfondimenti v. Xx Xxxxxxx, op. cit., 157 ss. Altri utilizzi elusivi della soccida riguardano le detrazioni IVA a favore del soccidario (sulle quali x. Xxxx. 15/07/2015, n. 14971) o del soccidante (Cass. 11/11/2020, n. 18842).
63 Cass. 08/06/99 n. 5613; Appello Bologna 01/06/2007, n. 572.
agraria della causa e, conseguentemente, la competenza della sezione specializzata (Cass., 26/07/2016, n. 15392).
Bibliografia
In dottrina: Xxxxxxxxxx, Dell'impresa agricola, in Comm. Scialoja, Xxxxxx, V, Bologna-Roma, 1943; Carrara, I contratti agrari, in Tratt. Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000; Xxxxxxx, Commento all'art. 4, L. 14/02/1990, n. 29, in NLCC, 1990; Id., Soccida, in EG, XXIX, Roma, 1993; Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Irti (a cura di), Manuale di diritto agrario italiano, Torino, 1978; Costato, Compendio di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 1989; Xx Xxxxxxx, Il contratto di soccida, in Il diritto dell'agricoltura, 2019, 141 ss.; Xxxxxxxx, L’individuazione dell’impresa zootecnica e del suo sta- tuto giuridico, Milano, 1989, 138; Galloni, Nozione e classificazione dei contratti agrari, in Irti (a cura di), Manuale di diritto agrario italiano, Torino, 1978; Xxxxxxxxx, Soccida (dir. priv.), in ED, XLII, Milano, 1990; Id. I contratti di soccida e di affitto di bestiame, In Trattato di diritto agrario, Volume I, 2011, 167 ss.; Id. L’art. 45 della L. n. 203 del 1982, in Pro- blemi della legge sui patti agrari, Atti del Convegno, Verona 16 aprile 1983, Padova, 1984; Grasso, Soccida semplice e quote latte, in XXX, 0000; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in XXX, 0000; Xxxxxxxxxx, Della soccida, in Comm. Cendon, sub artt. 2170-2187, Torino, 1991; Id., I rapporti agrari associativi dopo la riforma, Bari, 1984; Id., Soccida e contratti di integrazione verticale in agricoltura, in FI, 1984, I; Xxxxx, Commento all'art. 4 L. 14/02/1990, n. 29, in NLCC, 1990; Pisciotta, Soccida, in Digesto, 4a ed., 560; Romagno- li, Contratti di allevamento tra soccida e appalto di servizi, in XXX, 0000; Id, Studi in onore di Xxxxxxxxxx, Milano 1995, 299 ss; Palermo, Soccida, Novissimo Digesto Italiano, 1970; Recchi, Commento all’art. 45, in Rook, Xxxxxx, Germanò (a cura di), La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive, Milano, 1993, 367; Salaris, Soccida, in Raccolta sistematica degli usi agrari, II, Bassanelli-Carozza, Patron, Bologna, 1985, 603 ss. Per l’analisi dei profili fiscali e delle imposte dirette ed indirette, v. spec. Xxxxxxxx, Contratto di soccida. Valore delle rimanenze finali, a commen- to di Cass., 11/11/2020, n. 18842, in Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, n. 6/2020, 4 ss.