CONVENZIONE PER
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
tra
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx - partita IVA 00968951004, (di seguito denominato DR INAIL) in persona del Direttore regionale dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliata per la carica in Galleria 2 agosto 1980 5/A, Bologna
e
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA (di seguito
denominata STRUTTURA) con sede legale in Bologna via Xxxxxxxx da Xxxxxxx n.5, partita IVA 03772490375, con unità operativa CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE
SPAZIO SALUTE in Bologna, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di consigliere delegato
Premesso che
• in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL;
• l’articolo 2, comma 2, dell’Accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo”;
• in data 4 febbraio 2013 l’INAIL e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx hanno stipulato un accordo in attuazione del predetto Accordo quadro, rinnovato alla scadenza dei tre anni e attualmente vigente;
• in data 23 luglio 2014 l’INAIL e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx hanno stipulato un accordo, rinnovato alla scadenza dei tre anni e attualmente vigente, a seguito del quale la Regione ha fornito, in fase iniziale, un elenco delle strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività e dell’accreditamento, con le quali l’INAIL poteva stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e/o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
• in data 23 aprile 2015 l’INAIL e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx hanno stipulato un accordo integrativo, rinnovato alla scadenza e attualmente in vigore, per la
fornitura del ricettario regionale ai medici INAIL - limitatamente ai casi di infortunio e malattia professionale denunciati all’Istituto;
• valutata l’opportunità di acquisire apposita manifestazione di interesse da parte delle strutture sanitarie del territorio regionale in possesso dei requisiti richiesti ed effettivamente interessate a convenzionarsi, DR INAIL ha pubblicato un avviso per individuare le Strutture con le quali stipulare convenzioni per l’erogazione delle predette prestazioni LEA e LIA necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
• le risultanze del predetto avviso sono state rese note alla regione Xxxxxx Xxxxxxx, in osservanza all’art. 2, comma 2, dell’Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 2 febbraio 2012;
• le prestazioni riabilitative LEA e LIA necessarie al recupero dell’integrità psicofisica sono erogate dalla STRUTTURA in favore degli infortunati e tecnopatici in carico alle sedi di Bologna, Casalecchio, Imola, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Faenza e Ferrara (di seguito SEDI);
• la STRUTTURA riguardo le prestazioni riabilitative è in possesso di autorizzazione, di accreditamento e di contratto di fornitura con l’AUSL di competenza con assegnazione di relativo budget che consente l’erogazione delle prestazioni LEA ed ha inoltrato manifestazione di interesse a convenzionarsi per erogare, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma
0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elencate nel Nomenclatore tariffario INAIL - prestazioni riabilitative integrative (di seguito Nomenclatore tariffario) (allegato 1) che nella colonna “Prestazioni erogate” evidenzia l’offerta sanitaria della STRUTTURA;
• la regione Xxxxxx Xxxxxxx con la delibera di Giunta n. 2142 del 28 novembre 2000 ha disposto la “semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali” (percorso semplificato);
tanto premesso convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, in carico alle SEDI della prima visita fisiatrica, della visita di controllo e delle prestazioni riabilitative prescritte nei piani riabilitativi individuali autorizzati dalle SEDI; quelle incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, le integrative (LIA) di cui all’articolo 11, comma
0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elencate nel Nomenclatore tariffario, con oneri a carico dell’INAIL.
Qualora nel corso di vigenza della convenzione si verifichino modifiche normative nazionali o regionali relative ai LEA o ai LIA che comportino la necessità di aggiornare l’elenco delle prestazioni integrative erogabili, la DR-INAIL provvederà a darne tempestiva comunicazione alla STRUTTURA al fine dell’accettazione del Nomenclatore tariffario modificato.
E’ riconosciuta e garantita ad ogni assistito/utente la libertà di scelta della STRUTTURA tra quelle convenzionate. Pertanto la sottoscrizione della convenzione non assicura alla STRUTTURA l’esecuzione di un numero minimo di prestazioni.
Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative
La STRUTTURA assume l’obbligo di erogare, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, le prestazioni prescritte nei piani riabilitativi individuali autorizzati dalle sedi, rientranti nei LEA regionali e nei LIA di cui al Nomenclatore tariffario. Dette prestazioni dovranno essere rese presso l’unità operativa
CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE SPAZIO SALUTE– Via Xxxx Xxxxxxxx
n.7/H – Bologna.
La sede competente per il caso trasmette alla STRUTTURA la richiesta di visita fisiatrica su ricettario regionale. La STRUTTURA si impegna ad erogare la visita direttamente ed entro massimo 4 giorni dalla data di ricezione da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione del sabato. Le risultanze della visita fisiatrica con il piano riabilitativo devono essere trasmesse immediatamente alla sede di competenza. Quest’ultima esamina il piano riabilitativo. Per ciò che attiene ai LIA, valutata la rispondenza degli stessi all’evento tutelato, il medico dell’INAIL elenca tra i LIA prescritti dal fisiatra e rientranti nel Nomenclatore tariffario quelli che, da un punto di vista medico-legale, possono essere autorizzati; a questo seguirà il relativo provvedimento autorizzativo della sede da inviare alla STRUTTURA. Per ciò che attiene ai LEA, il medico dell’INAIL, preso atto della loro presenza nel progetto riabilitativo individuale e della rispondenza degli stessi all’evento tutelato, li trascrive su modulistica del Servizio sanitario regionale – cartacea o elettronica -, che verrà inviata alla STRUTTURA. La trascrizione su modulistica non avverrà ove sia prevista ed autorizzata l’attivazione diretta, da parte del fisiatra della STRUTTURA, del percorso semplificato di cui alla delibera citata in premessa. La STRUTTURA avvierà il piano riabilitativo così identificato entro massimo 7 giorni dalla data di ricezione delle prescrizioni, da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione del sabato, da eseguirsi dalla STRUTTURA in continuità e con regolarità, senza interruzioni se non motivate ed autorizzate preventivamente dalla sede di competenza. La STRUTTURA invierà con immediatezza, al termine dell’erogazione del piano riabilitativo, il referto della visita fisiatrica di controllo.
La sede e la STRUTTURA trasmetteranno ogni documento o comunicazione via PEC omettendo, nell’oggetto, il nominativo dell’assistito/utente e indicando, in sua vece, il numero del caso. In casi particolari concorderanno le modalità di invio più appropriate per la trasmissione dei documenti.
L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito è indirizzato alla STRUTTURA dallo stesso autonomamente prescelta, percorso comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA. Al riguardo si conviene che, per garantire la massima appropriatezza ed efficacia, i piani riabilitativi individuali debbano, di regola, contenere prestazioni riabilitative di rieducazione motoria, ad eccezione di casi espressamente motivati.
Qualora i sanitari della STRUTTURA ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dalle SEDI, l’erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata.
La DR INAIL provvederà periodicamente e a campione a somministrare questionari di gradimento agli assistiti sulle prestazioni rese.
Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese
Le prestazioni riabilitative erogate e incluse nei LEA sono economicamente a carico del Servizio sanitario regionale, le prestazioni LIA sono a carico dell’INAIL. Queste ultime possono essere erogate soltanto se previste nell’allegato Nomenclatore Tariffario che, nella colonna “Prestazione erogata”, evidenzia l’offerta sanitaria della STRUTTURA. L’offerta può essere aggiornata con comunicazioni via PEC alla DR INAIL e necessita di espressa approvazione.
Trattandosi di prestazioni sanitarie i corrispettivi sono esenti da IVA.
La STRUTTURA non può richiedere alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni erogate e si impegna ad applicare i prezzi indicati nel Nomenclatore tariffario che si intendono limiti insuperabili di spesa. Le tariffe sono omnicomprensive nel senso che non è possibile richiedere alcun altro onere di natura fiscale, contributiva, etc. Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate in adempimento alla convenzione stipulata.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 3, se la STRUTTURA non proverà la dipendenza da cause alla stessa non imputabili, sarà applicata una penale dell’1% dell’importo complessivamente fatturato all’INAIL per il singolo progetto riabilitativo.
Art. 5 – Fatturazione elettronica
Erogate le prestazioni riabilitative autorizzate, la STRUTTURA si impegna ad emettere la fattura, nel rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale adottato, solo successivamente all’invio, da parte della sede INAIL competente, della regolare esecuzione di quanto eseguito, riportando le prestazioni riabilitative integrative effettivamente rese, analiticamente indicate e rispettando le denominazioni del Nomenclatore tariffario.
La fatturazione avviene secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55 – Ministro Economia e Finanze -, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo 1.2.6 il codice della sede competente.
Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome del paziente o
di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso.
La sede e la DR INAIL provvedono al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella scheda anagrafica redatta dalla STRUTTURA e, nel caso in cui non sia in grado di verificarne la coerenza con l’attestazione di regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all’invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA stessa.
La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate.
Il pagamento delle prestazioni LEA inserite nel percorso riabilitativo e autorizzate dalle SEDI sarà richiesto dalla STRUTTURA esclusivamente alla competente AUSL.
Art.6 - Durata
La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e non può essere rinnovata tacitamente.
Le parti convengono, per garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni agli assistiti/utenti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso della DR INAIL.
Le parti acconsentono che, in corso di vigenza, possano intervenire integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione, purché sottoscritte da entrambe.
Art. 7 – Requisiti
La STRUTTURA si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione, e in riferimento alle prestazioni riabilitative offerte, i requisiti dichiarati nell’allegato 2 all’avviso pubblico con particolare riguardo all’autorizzazione sanitaria, all’accreditamento da parte della regione Xxxxxx Xxxxxxx e al contratto di fornitura con l’Azienda sanitaria di competenza, al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, all’assenza di barriere architettoniche.
Si impegna ancora a mantenere la/e unità operativa/e nel territorio regionale, ad avere la regolarità assicurativa e contributiva e a mantenere attiva la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati nell’esercizio dell’attività sanitaria oggetto della convenzione anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti, con regolare pagamento del premio assicurativo.
Art. 8 - Risoluzione e recesso unilaterale
Il venir meno in capo alla STRUTTURA di uno o più requisiti di cui all’avviso pubblico e richiamati nel precedente art. 7 potrà determinare la risoluzione della convenzione a insindacabile giudizio dell’INAIL.
Costituisce inoltre causa di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio dell’INAIL, l’esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.
La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione via PEC alla DR INAIL dell’eventuale venire meno di uno qualsiasi dei requisiti sopra richiamati, così come dell’avvenuto esaurimento del budget concesso.
E’ riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.
Sia per i casi di recesso che di risoluzione resta fermo l’impegno per la STRUTTURA di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso della DR INAIL.
Art. 9 - Obblighi di trattamento dei dati personali
La STRUTTURA, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.n.101/2018 contenente disposizioni per l’adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.
Si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso della DR INAIL.
Art. 10 - Salute e sicurezza sul lavoro
La STRUTTURA dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e delle unità operative, nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Dichiara l’assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA e alle unità operative che possano impedire o limitare l’accesso e il movimento degli assistiti nei locali.
Art. 11 - Responsabilità e manleva
La STRUTTURA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna a mantenere in corso di validità, per tutta la durata della convenzione, la polizza assicurativa di cui al 2° comma dell’art 7 della presente convenzione. Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.
Art. 12 - Foro competente
Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Bologna.
Art. 13 – Consenso informato al trattamento
La STRUTTURA si impegna ad acquisire dall’utente, in forma scritta, analitico consenso informato, sia al trattamento sanitario che al trattamento dei dati personali; per il consenso al trattamento sanitario è approntata una modulistica base (allegato 2) da redigere e completare con le ulteriori informazioni attinenti al trattamento specifico che, una volta sottoscritta dal fisiatra e dall’assistito, dovrà essere inviata in copia unitamente al PRI alla sede INAIL competente. La STRUTTURA si impegna a rendere edotti gli assistiti delle indicazioni e controindicazioni sottese ad ogni tipo di trattamento.
Art. 14 - Patto di integrità
Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il “Codice di comportamento dell’INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo” approvato con la Determina del Presidente 21- 1-2015, n. 15 (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale.
La STRUTTURA si impegna a evidenziare l’insorgenza e o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Patto di integrità (allegato 4) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.
Art. 15 - Spese contrattuali e registrazione
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.
E’ redatta in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11 u.c. del D.lgs 163/2006 e sottoscritta dalle parti con firma digitale
Allegati:
1. Nomenclatore tariffario INAIL - prestazioni riabilitative integrative
2. Modulo di consenso informato al trattamento
3. Codice di comportamento dell’INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo
4. Patto di integrità
Per l’INAIL DIREZIONE REGIONALE XXXXXX XXXXXXX IL DIRETTORE REGIONALE Xxxxxxx Xxxxxx | Per la STRUTTURA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA IL CONSIGLIERE DELEGATO Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |