Condizioni Generali di Fornitura – valide dal 01.11.2014 - AMADA MIYACHI EUROPE GmbH -
Condizioni Generali di Fornitura – valide dal 01.11.2014 - XXXXX XXXXXXX EUROPE GmbH -
per impianti, macchine, dispositivi, parti di ricambio, accessori e servizi, compresi l’installazione o il montaggio.
1. Ambito di validità
1.1. Le seguenti condizioni generali di fornitura hanno validità esclusiva – condizioni contrarie o diverse e condizioni dell’Acquirente sono vincolanti solo se accettate per iscritto da Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH. Le presenti condizioni generali di fornitura sono valide anche se Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH esegue la fornitura essendo a conoscenza di condizioni dell’Acquirente contrarie o diverse.
1.2. Le condizioni di fornitura di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH hanno validità solo nei confronti di imprese commerciali come definite ai sensi della § 14 BGB [Codice Civile tedesco].
1.3. Il contratto è concluso se l’offerta di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH viene accettata dall’Acquirente in forma scritta entro tre mesi dalla data di emissione (essendo la data dell’offerta la data di riferimento). L’offerta e
l’accettazione/conferma d’ordine possono essere inviate in formato dattiloscritto e sono valide anche se prive di sottoscrizione.
1.4. Az ajánlat 1.3. pont szerinti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Fizetési kedvezmények és haladékok a továbbiakban nem nyújthatóak. A megállapodás csak a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH általi jóváhagyást követően mondható fel, kivéve ha a felmondás vagy elállás joga kötelező
előíráson alapszik.
2. Luogo d’adempimento e prezzo
2.1. Salva diversa previsione nel contratto di fornitura, il luogo d’adempimento per tutte le forniture è la sede dello stabilimento di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH che effettua la fornitura.
2.2. I prezzi di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH s’intendono “franco stabilimento“ (“ex works”), se non altrimenti concordato. Agli stessi si dovranno aggiungere l’imposta di legge sul valore aggiunto, le spese d’imballaggio e di spedizione, e, ove previsto, i costi di installazione ed istruzione.
2.3. I prezzi non contemplano le imposte, i diritti, i dazi doganali o costi analoghi applicabili fuori della
Repubblica Federale Tedesca derivanti dalla stipulazione o esecuzione dell’operazione. Nel caso in cui Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH fosse soggetta al pagamento di tali costi, l’Acquirente sarà tenuto al loro rimborso.
2.4. Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH non accetta cambiali. In caso di pagamento tramite assegno la riserva di proprietà di cui al successivo articolo 5 verrà meno, comportando quindi l’acquisto della proprietà da parte dell’Acquirente sulla fornitura, solo quando l’assegno sarà stato incassato e la somma irrevocabilmente accreditata.
3. Pagamenti
3.1. I pagamenti devono essere effettuati a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH senza costi aggiuntivi ed entro i tempi specificati. L’Acquirente è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti in conformità a quanto indicato nella conferma d’ordine. Ove non sia stabilito altrimenti, le fatture sono emesse alla spedizione e con stessa data, e devono essere pagate – in contante netto – al massimo entro 30 giorni dalla data di consegna stabilita,
ovvero dal collaudo presso Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH. Oltre questo termine l’Acquirente viene considerato inadempiente. La detrazione di uno sconto di cassa è subordinata ad accordo specifico.
3.2. A partire da un valore d’ordine di EUR 40.000,00 si applica quanto segue: il 30% del valore dell’ordine è dovuto al momento della stipula del contratto, ovvero dopo avere ricevuto la conferma dell’ordine, il 70% del valore dell’ordine dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla consegna.
In caso di ordine di sistemi secondo specifiche concordate congiuntamente ai tempi di realizzazione, i seguenti termini di pagamento, diversi da quanto precedentemente indicato, devono essere esplicitamente applicati in
% del valore dell’ordine: 30% a titolo di anticipo alla conferma d’ordine entro 10 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, 30% al completamento del progetto da pagarsi entro 10 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, 30% al completamento del sistema presso la Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH da pagarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, 10% alla spedizione e presa in carico da pagarsi entro 10 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, e comunque non oltre 45 giorni dalla data di spedizione.
3.3. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH applicherà alla somma dovuta interessi di mora su base giornaliera pari al tasso legale di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali.
3.4. Eventuali diritti di compensazione sorgeranno in capo all’Acquirente solo qualora le pretese da questi avanzate vengano accertate con sentenza passata in giudicato, ovvero ove le stesse non siano contestate o siano riconosciute da Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH. E’ in ogni caso escluso il diritto di ritenzione
dell’Acquirente sulla base di contestazioni che non siano originate dal medesimo contratto di fornitura, ma che viceversa siano originate da altri e diversi rapporti intercorrenti tra le parti.
4. Tempi di consegna e di produzione
4.1. Determinante per i tempi di consegna e di produzione è la data d’invio della conferma d’ordine. Il rispetto dei tempi per le consegne presuppone il ricevimento puntuale di tutti i documenti che devono essere forniti dall’Acquirente, delle autorizzazioni necessarie e dei permessi e soprattutto dei progetti insieme al rispetto delle condizioni di pagamento stabilite e degli altri obblighi da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui i suddetti presupposti non siano soddisfatti nei tempi richiesti, i tempi di consegna e produzione potranno essere ragionevolmente prorogati di conseguenza; questa regola non è applicabile se il ritardo è dovuto a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH.
L’Acquirente può recedere dal contratto solo nelle ipotesi previste dalla legge e nella misura in cui il Fornitore è responsabile per il ritardo nella consegna. Nessuna modifica dell’onere della prova a carico dell’Acquirente può derivare da tali disposizioni.
4.2. Se il mancato rispetto delle date di consegna è dovuto a cause di forza maggiore, p.e. mobilitazioni, guerra, sommosse o eventi analoghi, quali ad esempio scioperi e serrate, dette date di consegna dovranno essere automaticamente prorogate per un tempo ragionevole.
4.3. Consegne e prestazioni parziali sono autorizzate se Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH ha un interesse giustificato e se sono accettabili per l’Acquirente.
4.4. L’eventuale diritto al risarcimento dei danni in favore dell’Acquirente per il ritardo nella consegna sarà limitato al caso di negligenza di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH sino ad un massimo del 5% del prezzo di acquisto concordato.
4.5. L’Acquirente è tenuto a comunicare su richiesta del fornitore entro un termine adeguato la propria intenzione di recede dal contratto per ritardo nella fornitura ovvero la propria intenzione di ricevere la fornitura.
4.6. Se la spedizione o consegna sono ritardate su richiesta dell’Acquirente di oltre un mese dalla notifica di pronto alla spedizione, all’Acquirente può essere applicato un costo dei magazzinaggio per l’importo dello
0,25% del prezzo dei beni oggetto della fornitura all’inizio di ogni mese, e comunque per un massimo totale del 5% del prezzo medesimo. Le parti contraenti sono libere di fornire la prova di costi maggiori o minori.
5. Riserva di proprietà
5.1. Gli oggetti delle forniture (beni riservati), rimangono proprietà di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH fino alla soddisfazione di tutti i crediti relativi al prezzo di acquisto e diritti accessori verso l’Acquirente risultanti dalla relazione commerciale conseguente alla stipula del contratto. L’acquirente ha dunque l’obbligo di trattare i beni riservati con cura e mantenerli in buone condizioni.
5.2. Nella misura in cui il valore di realizzo di tutti i beni oggetto della riserva di proprietà superi il valore dei crediti garantiti del 10%, Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH potrà rilasciare una parte corrispondente sicurezza dei beni su richiesta dell’Acquirente. Un diritto di rilascio parziale dei beni sussiste in capo all’Acquirente anche qualora il valore stimato dei beni oggetto della riserva di proprietà sia almeno pari al 150% del valore dei crediti garantiti. La Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH è responsabile per la scelta delle cauzioni che devono essere autorizzate.
5.3. periodo Per tutto il tempo in cui sussiste la riserva di proprietà sui beni, è vietata al committente la costituzione in pegno o la cessione fiduciaria degli stessi. E’ permessa l’ulteriore vendita esclusivamente a rivenditori nell’ambito del normale rapporto commerciale solo a condizione che il rivenditore riceva il
pagamento dal suo cliente o ponga la riserva che la proprietà passi al cliente, solo dopo che quest’ultimo abbia adempiuto i propri obblighi di pagamento.
5.4. L’Acquirente deve informare subito il fornitore in caso di eventuali pignoramenti, confische o altri provvedimenti o interventi di terzi.
5.5. Fermo quanto previsto ai sensi di legge in materia di apposizione di termini, in caso di violazione degli
obblighi dell’Acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il fornitore avrà diritto di recedere e di recuperare la merce qualora, allo scadere di un adeguato termine per l’adempimento posto in favore
dell’Acquirente, questi non abbia adempiuto ai propri obblighi . In tal caso l’Acquirente sarà tenuto a consegnare la merce.
5.6. Qualora l’Acquirente rivenda a terzi le merci fornite con riserva di proprietà da Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH nell’ambito delle proprie regolari attività commerciali, l’Acquirente stesso cede ora per allora a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH tutti i diritti di credito nei confronti dei propri clienti che dovessero derivargli da tale
rivendita. La cessione del credito è limitata all’importo del credito indicato in fattura, dovuto dal l’Acquirente a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH. Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH accetta sin d’ora tale cessione di crediti.
L’Acquirente ha diritto ad esigere questo credito. L’Acquirente è tenuto a trasmettere a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH tutti gli importi ottenuti sino alla completa soddisfazione del credito di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH. Con ciò le parti stabiliscono che il credito di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH relativo al prezzo di acquisto avrà precedenza rispetto ad altri crediti nei confronti dell’’Acquirente medesimo ed il suo pagamento verrà imputato con precedenza rispetto al pagamento questi ultimi.
5.7. Se l’Acquirente risulta inadempiente o chiede l’apertura di un procedimento per insolvenza o fallimento, Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH ha il diritto di recedere . In questo caso, l’Acquirente ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni ed i documenti necessari a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH, affinchè questa possa recuperare il credito dai clienti dell’Acquirente stesso.
5.8. Se l’Acquirente trasforma le merci soggette a riserva di proprietà fornite da Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH, ciò avverrà a favore di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH. Se l’Acquirente trasforma anche merci soggette a riserva di proprietà di altri fornitori, la riserva di proprietà spettante a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH si estenderà alla merce trasformata pro quota per l’importo dei crediti rispettivamente dovuti (importo finale della fattura + IVA legale).
5.9. Se le merci fornite con riserva di proprietà da Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH vengono confuse con altre merci senza possibilità di essere individuate, l’Acquirente si assume la responsabilità di garantire a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH la comproprietà sulla merce confusa in proporzione al valore della merce fornita. L’Acquirente riserva tale comproprietà a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH. Nella misura in cui terzi vantino diritti di proprietà sulle merci confuse, le rispettive quote di comproprietà saranno calcolate proporzionalmente ai
rispettivi crediti . La quota di comproprietà da attribuire a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH è dunque limitata alla quota proporzionale calcolata in questo modo.
6. Passaggio del rischio
6.1. L’Acquirente si fa carico in ogni caso dei rischi del trasporto, anche se Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH si assume le spese di spedizione pro quota, se esegue essa stessa la spedizione o se la fa eseguire. L’assicurazione sulla spedizione è a totale carico e responsabilità dell’Acquirente.
6.2. Se la spedizione ritarda a causa di circostanze non imputabili a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH, il rischio passa all’Acquirente a partire dalla data della segnalazione di pronto alla spedizione; in questo caso, Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH assicurerà le merci oggetto della fornitura su espressa richiesta dell’Acquirente. Le spese di magazzinaggio dei materiali oggetto della fornitura sono a carico dell’Acquirente.
7. Difetti di fornitura
7.1. L’azione per far valere i vizi della cosa si prescrive in 12 mesi dalla consegna.
7.2. L’Acquirente deve verificare la fornitura senza ritardo al ricevimento e deve notificare a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH immediatamente ed in forma scritta ogni difetto visibile al più tardi entro 14 giorni dalla data di consegna della merce. La mancata presentazione nei tempi e modi indicati dei reclami dà diritto al fornitore di richiedere il rimborso dei costi causati dall’Acquirente.
Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH segnalerà sulla fattura le conseguenze dell’omissione del reclamo.
7.3. In caso di reclamo in garanzia per i vizi della cosa, si possono trattenere i pagamenti dell’Acquirente sino ad un importo proporzionale ai vizi della cosa sollevati. L’Acquirente può trattenere i pagamenti solo in caso di reclamo in garanzia per i vizi della cosa dubbi sufficientemente dettagliato.
7.4. Innanzitutto, dovrà essere assegnato al fornitore un ragionevole termine per riparare i vizi della merce.
Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH si assume i costi delle operazioni di riparazione dei vizi della merce in cui incorrerà nel luogo di esecuzione previsto ai sensi dell’art. 2.1. Nel caso in cui la merce sia stata inviata
all’Acquirente, ai sensi del contratto, i costi e le spese di viaggio del collaboratore incaricato di ottemperare alla riparazione dei vizi della merce dovranno essere risarcite dall’Acquirente. Qualora un collaboratore di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH si rechi presso lo stabilimento dell’Acquirente per riparare i vizi della merce, ma non gli
sia possibile adempiere sollecitamente alla riparazione per motivi non imputabili a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire a Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH le ore di mancato guadagno derivanti dall’attesa, nonchè il compenso per il collaboratore durante tale periodo.
7.5. Se la riparazione non viene effettuata, L’Acquirente potrà recedere dal contratto o chiedere la riduzione del pagamento.
7.6. La garanzia per vizi della cosa non sarà applicabile in caso di normale logorio,o in caso di danni occorsi dopo il passaggio del rischio che si siano presentati come conseguenza di utilizzo errato o negligente, di sforzo eccessiva delle condizioni d’utilizzazione, mezzi operativi insufficienti, lavori di costruzione difettosi, terreno di costruzione inadeguato o per l’influsso di eventi esterni particolari non previsti in base al contratto e nel caso di errori del software non riproducibili. Se l’Acquirente o terzi eseguono modifiche o lavori di manutenzione inadeguati, anche per questi ultimi e le conseguenze risultanti la garanzia per vizi si renderà inapplicabile.
7.7. Diritti di regresso dell’Acquirente nei confronti del fornitore a norma del § 478 BGB (regresso dell’impresa) sussistono solo nella misura in cui L’Acquirente non ha stabilito alcun accordo con i propri acquirenti sui diritti per vizi legali. L’Acquirente ha l’obbligo di ottenere un’offerta da Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH nel caso di acquisto in sostituzione o riparazione da parte di terzi e – in caso che coinvolga una terza parte – di inoltrare le copie dei documenti contrattuali (offerte, fatture) e protocolli di risoluzione dei difetti. La richiesta di rimborso delle spese verso Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH non deve includere alcun profitto per l’Acquirente derivanti dalla sua presa di responsabilità per le misure di garanzia, in particolari prestazioni conseguenti.
7.8. Per altre eventualità legate a richieste di risarcimento danni, si applica l’articolo 9 (altri diritti di risarcimento del danno).
8. Altri diritti di risarcimento del danno
8.1. Sono esclusi diritti di risarcimento del danno e delle spese dell’Acquirente (di seguito: diritti di risarcimento del danno), per qualunque motivo, soprattutto per violazione degli obblighi contrattuali e per altre azioni lesive.
8.2. Ciò non si applica in caso di dolo o colpa grave, in caso di pretese per danni alla vita, al corpo o alla salute, in caso di richieste ai sensi dell’Codice di Responsabilità da Prodotto Tedesco o ai sensi della § 478 BGB ovvero in caso di inadempimento rilevante di obbligazioni contrattuali. Il diritto di risarcimento del danno per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali è comunque limitato al danno tipico prevedibile dal contratto,
sempre che non si sia in presenza di dolo o colpa grave o che vi sia responsabilità per la violazione di vita, corpo o salute. Quanto sopra non comporterà una modifica dell’onere della prova a svantaggio dell’Acquirente. Ciò non si applicherà inoltre nei casi in cui sia altrimenti previsto ai sensi delle presenti condizioni generali di fornitura.
8.3. Nella misura in cui spettano all’Acquirente diritti di risarcimento del danno in base a questo articolo 8, essi cadono in prescrizione con la decorrenza del termine di prescrizione valido per garanzie sui vizi della cosa a norma dell’articolo 7.1. Per i diritti di risarcimento del danno in base alla legge di responsabilità del prodotto, hanno validità le norme in materia di prescrizione legale.
9. Forniture e prestazioni da parte di terzi
Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH può fare eseguire i propri obblighi di fornitura e di produzione anche da terzi senza che diminuiscano i diritti dell’Acquirente nei confronti di Xxxxx Xxxxxxx Europe GmbH.
10. Modifiche contrattuali
10.1 Ogni clausola e/o condizione diversa da quanto previsto nella conferma d’ordine o nel contratto di fornitura di servizi o in queste condizioni generali di fornitura è da considerarsi non applicabile e pertanto non verrà eseguita.
10.2 Annullamenti, modifiche ed integrazioni alle condizioni concordate richiedono la forma scritta. Anche la prova dell’annullamento o dell’eliminazione della forma scritta richiede una dichiarazione scritta.
11. Foro competente e diritto applicabile
11.1. Il Foro competente permanente, se L’Acquirente è un’impresa commerciale, per tutte le controversie risultanti direttamente o indirettamente dal rapporto commerciale è la sede legale del Fornitore. Il Fornitore ha comunque il diritto di fare causa presso la sede dell’Acquirente. La sede legale del Fornitore determina la sede del Foro competente anche se l’Acquirente sposta la propria sede legale dopo la stipula del contratto o se tale spostamento non è noto al momento in cui sono iniziate le azioni legali.
11.2. Per i rapporti legali connessi a questo contratto, ha validità il diritto tedesco esclusa la convenzione delle Nazioni Unite su contratti sull’acquisto internazionale di merci (CISG).
12. Validità legale del contratto Il contratto rimane vincolante in tutte le parti rimanenti anche in caso
d’invalidità di alcune singole clausole. Ciò non ha validità se l’attenersi al contratto rappresentasse un impegno irragionevole per una delle parti.
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