COMUNE DI CREMA
COMUNE DI CREMA
Ambito Distrettuale Cremasco
ALLEGATO A
Regolamento Servizi Sociali Ambito Distrettuale Cremasco
COMUNE DI CREMA
INDICE - SCHEMA
CAPO I – Servizio Sociale Professionale A- Accesso al servizio
B- Valutazione, presa in carico e progetto
CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari
1- Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
2- Servizio di Telesoccorso
3- Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)
4- Assistenza Domiciliare Educativa Disabili (A.D.E.D.)
CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali 5- Servizi semiresidenziali disabili (C.S.E, C.D.D.)
6- Servizio Formazione all’autonomia (S.F.A.) e Servizio Territoriale Disabili (S.T.D.)
7- Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione
CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori 8- Contributi per l’affido minori
9- Servizi residenziali per minori
10- Incontri protetti
CAPO V – Servizi sociali comunali 11- Servizio Pasti a domicilio
12- Servizio di Trasporto Sociale
13- Assistenza Educativa Minori Disabili Extra Scolastica
14- Contributi ordinari e straordinari (Xxxxx xxxxx-xxxxxx)
CAPO VI – Servizi comunali per la prima infanzia 15- Asilo nido comunale
16- Centro Prima Infanzia “A piccoli passi”
17- Centro ricreativo diurno estivo – Colonia Seriana “Giocaserio”
CAPO VII – Servizi educativi comunali 18- Ristorazione scolastica
19- Scuola dell'infanzia comunale
20- Pre e post accoglienza scolastica
CAPO I - Servizio sociale professionale
A - Accesso al servizio
1. Il servizio sociale comunale garantisce la funzione di accoglienza, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L’accoglienza è finalizzata a:
a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie ove trovare le soluzioni più idonee al proprio problema, e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione, in particolar modo quando il problema non è chiaro e non sufficientemente esplicito ed è necessario avviare un approfondimento volto alla comprensione e riformulazione del problema inizialmente presentato. Il cittadino grazie ad una consulenza più approfondita potrà rendere più chiaro il problema e potrà essere supportato nel ricollocare le questioni espresse; comprende anche le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune o ad altri servizi territoriali (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d’aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione con il servizio sociale comunale.
4. Quando, al termine della fase di accoglienza, a seguito di apposita valutazione, si ravvisa la necessità dell’avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita una progettazione individualizzata volta a fronteggiare il problema, da concordare con l'interessato e/o con la sua famiglia con individuazione dell’assistente sociale di riferimento.
B - Valutazione, presa in carico e progetto
Valutazione dello stato di bisogno
1. La valutazione della situazione di bisogno compete all’assistente sociale referente del caso, in collaborazione – se necessario - con altri servizi. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
b) incapacità di provvedere a se stessi;
c) presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell’assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
a) la disponibilità personale di risorse di rete;
b) le condizioni di salute;
c) la situazione abitativa;
d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
e) la capacità di assumere decisioni;
f) la capacità economica del nucleo familiare;
g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.
Presa in carico
1. Xxx ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L’individuazione dell’assistente sociale referente del caso avviene nel rispetto dell’articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l’organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell’assistente sociale che ha in carico la situazione quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l’apertura di una cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento competono dell’assistente sociale referente del caso.
Progetto personalizzato
1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l’assistente sociale referente del caso definisce, in accordo e collaborazione con il richiedente, un progetto personalizzato di intervento, in un’ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all’attuazione del progetto concordato.
2. Nel caso in cui l’intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.1
3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dal cittadino, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L’immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte del cittadino, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l’interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.
Cessazione della presa in carico
1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).
1 V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari
1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
Descrizione del servizio
1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato “S.A.D.”, è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell’ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
Finalità
1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.
2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
a) l’autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
c) il sostegno delle famiglie impegnate nell’attività di cura;
d) l’integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.
Destinatari
1. I destinatari del S.A.D. sono persone anziane e disabili o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.
Tipologia delle prestazioni
1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
b) sostegno della rete familiare dell’utente;
c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di S.A.D. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.
2. SERVIZIO DI TELESOCCORSO
Descrizione del servizio
1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
Finalità
Il servizio di Telesoccorso persegue le seguenti finalità:
a) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali;
b) concorrere alla tutela della salute degli utenti;
c) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole.
Destinatari
1. Destinatari del servizio sono gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e più precisamente:
a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
b) anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio di telesoccorso viene erogato mediante l’installazione di un dispositivo collegato alla linea telefonica e in collegamento 24 ore su 24 con il Centro Operativo.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata su base mensile.
3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)
Descrizione del servizio
1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato “A.D.M.”, consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.
Finalità
1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.
Destinatari
1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
a) destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;
b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale;
c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio A.D.M. consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Di norma i progetti devono durare per un massimo di 24 mesi e per non più di 12 ore settimanali, salvo presenza di diversa indicazione dell’autorità giudiziaria.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di A.D.M. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.
4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI (A.D.E.D.)
Descrizione del servizio
1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato “A.D.E.D.”, è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.
Finalità
1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.
Destinatari
1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità, certificata e superiore al 46%,2 disabili, di norma di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all’interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.
2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.D. le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio A.D.E.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:
a) le conoscenze;
b) l’esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
c) le capacità comunicative;
d) la cura della propria persona;
e) l’adempimento di azioni e compiti domestici;
f) le regole relazionali e sociali.
2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di A.D.E.D. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.
2 Nel caso di minori con disabilità in assenza della certificazione di invalidità è consentita la presentazione di adeguata documentazione relativa alla patologia.
CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali
5. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILI (C.S.E., C.D.D.)
Descrizione dell’intervento
1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale3 o sociosanitario4 per persone disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell’utenza.
Finalità
1. L’integrazione è finalizzata a garantire l’inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
a) offrire un sostegno all’utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l’integrazione sociale;
b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell’autonomia e dell’identità.
Destinatari
1. Beneficiario della prestazione qui disciplinata è il cittadino che necessita di prestazioni socio- educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere all’integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell’utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 2, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione a carico del cittadino richiedente corrisponde alla tariffa risultante dall’applicazione della formula di cui all’articolo 7 commi 1 e 2 ponendo come tariffa massima la quota sociale media delle rette del territorio di riferimento, che include il costo delle prestazioni strumentali ed accessorie, espressa su base mensile.
3 Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 “Determinazione in ordine all’individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008”.
4 Quali Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008”.
6. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (S.F.A.) E SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI (S.T.D.)
Descrizione del servizio
1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato “S.F.A.”, è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.5
2. Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato “S.T.D.”, è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico- ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.
Finalità
1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all’acquisizione di competenze sociali, all’acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all’emancipazione da essa, all’acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.
2. Il servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) è finalizzato a:
a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
c) monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.
Destinatari
1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:
a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. Il servizio S.T.D. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico- ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:
5 Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.
a) laboratori educativi;
b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l’inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all’interno del servizio che in altri contesti del territorio;
d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.
3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.
7. SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE
Descrizione dell’intervento
1. Per contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario6 ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario7 erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all’ente gestore.
Finalità
1. Il contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
− alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
− alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.
Destinatari
1. Destinatari del contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali sono:
a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
6 Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l’autonomia, ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 “Determinazione in ordine all’individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008”.
7 Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Xxxxxxx (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008”.
b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte del cittadino richiedente e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall’autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all’assoluta discrezione del cittadino o dei suoi parenti, ma deve essere concordata con il Comune al fine dell’individuazione della scelta migliore nell’interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all’idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.
4. Nel caso in cui il cittadino richiedente o chi lo rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell’integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.
Modalità di determinazione del contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione
1. La determinazione dell’entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all’articolo 8 del regolamento.
2. L’utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 8, comma 2, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale,8 pena il mancato riconoscimento/concessione dell’intervento economico integrativo comunale.
3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell’intervento economico integrativo comunale prima dell’inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l’intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L’intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.
8 Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.
CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori
8. CONTRIBUTI PER L’AFFIDO FAMILIARE
Descrizione dell’intervento
1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.
Finalità
1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.
Destinatari
1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:
• i nuclei affidatari;
• i nuclei sottoscrittori di un progetto educativo;9
di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.
Modalità di erogazione
1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.
2. Il Comune valuta discrezionalmente l’erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado10 o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell’ordinamento italiano.
3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest’ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.
4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base è aumentato del 20%.
5. L’importo del contributo economico per l’affido viene determinato dalla Giunta Comunale in coerenza con quanto stabilito dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene definita secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
9 Il progetto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.
10 V. l’articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
9. SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI
Descrizione dell’intervento
1. Per integrazione della retta dei servizi residenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali.
Finalità
1. L’integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine.
Destinatari dell’intervento
1. Beneficiari dell’integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene definita secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
10. INCONTRI PROTETTI
Descrizione del servizio
1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli- genitori disposti dall’autorità giudiziaria.
Finalità
1. Il servizio è finalizzato a:
a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all’interesse del minore verso il raggiungimento dell’autonomia del rapporto;
b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
c) utilizzare l’osservazione come modalità per facilitare la relazione;
d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.
Destinatari
1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell’autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affido eterofamiliare, inserimento in comunità d’accoglienza.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
CAPO V – Servizi sociali comunali
11. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Descrizione del servizio
1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell’utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.
Finalità
1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.
Destinatari
1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
12. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Descrizione del servizio
1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell’accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.11
Finalità
1. Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto:
a) l’accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
b) la frequenza scolastica alla scuola dell’obbligo.
Destinatari
1. Sono destinatari del servizio:
a) minori disabili con ridotta mobilità per l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) persone disabili;
c) pazienti oncologici e/o emodializzati;
11 Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.
d) persone anziane o disabili non autosufficienti;
e) situazioni segnalate dal servizio sociale.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili con ridotta mobilità per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d’uso gratuito all’ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall’abitazione dell’utente e l’accompagnamento all’interno della struttura di destinazione.
4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l’utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
2. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per i trasporti di minori disabili connessi all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
13. ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI EXTRA SCOLASTICA
Descrizione del servizio
1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili extra scolastica è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell’ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.
Finalità
1. Il servizio è finalizzato a favorire l‘integrazione di minori disabili all’interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.
Destinatari
1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l’anno scolastico che precede l’attività estiva, la necessità dell’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.
2. Per i minori con disabilità grave/gravissima, nel caso in cui non fosse possibile l’inserimento nei centri ricreativi estivi e /o nelle attività estive diurne, il servizio può essere convertito, su richiesta della famiglia, in assistenza educativa prestata al domicilio del minore.
3. L’assistenza al minore viene fornita nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il periodo richiesto deve essere continuativo;
b) la fascia oraria prescelta (mattutina, pomeridiana, giornaliera) va mantenuta per tutto il periodo richiesto.
4. Il servizio è riconosciuto per un monte ore massimo per l’intero periodo richiesto di 140 ore e per un monte ore massimo settimanale di 35 ore; in caso di richiesta di servizio di assistenza educativa a domicilio, il monte ore massimo è ridotto del 50%.
5. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alla risorse disponibili.
6. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l’accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l’ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale
14. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI (XXXXX XXXXX-ATTIVI)
Gli interventi di sostegno economico vengono erogati secondo una logica di valorizzazione delle risorse e delle competenze personali delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione, da declinare in un progetto di aiuto personalizzato.
Descrizione dell’intervento
1. Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,12 rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.
Finalità
1. L’intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
Destinatari
1. Destinatari dell’intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l’estensibilità ai soggetti di cui all’articolo 4 del regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.
12 V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Tipologia degli interventi
1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell’utenza:
a) contributi ordinari;
b) contributi straordinari.
Contributi ordinari
1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con il cittadino richiedente e da questo debitamente sottoscritto. L’accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:
a) l’adesione fattiva al progetto personalizzato;
b) la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede, attraverso appositi criteri di valutazione, alla eventuale definizione dell’ammissibilità al contributo.
5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:
a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
b) mancata adesione ad un progetto di aiuto;
c) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.
6. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l’obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
7. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l’interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l’opportunità, la restituzione del contributo già percepito.
8. In un’ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.
Contributi straordinari
1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:
a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell’abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
d) situazione di grave inadeguatezza dell’alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell’alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l’importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.
3. L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta Comunale.
CAPO VI – Servizi comunali per la prima infanzia
15. ASILO NIDO COMUNALE
Descrizione del servizio
1. L’asilo nido è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini e le bambine in età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.
Finalità
1. L’asilo nido si caratterizza come luogo di incontro tra famiglie che condividono uno stesso percorso ed intende:
a) offrire ai bambini un luogo di cura, di crescita, di socializzazione tra pari, nel rispetto dei ritmi di ciascuno;
b) accompagnare i bambini nella conquista dell’autonomia ed essere di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive e sociali;
c) sostenere (e non sostituire) le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. La collaborazione con la famiglia è parte del progetto educativo.
2. Per raggiungere tali obiettivi, presta particolare attenzione:
a) al benessere del bambino in un contesto comunitario, considerando le indicazioni delle famiglie;
b) alla vita sociale e affettiva del bambino, alla sua storia, alle esperienze familiari, culturali e sociali;
c) all’accoglimento, al rispetto e alla valorizzazione dei diversi riferimenti culturali dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il nido, in collaborazione con il servizio sociale comunale e con i servizi specialistici del territorio, svolge anche un’azione di prevenzione in situazioni di fragilità familiare e garantisce l’accoglienza dei bambini diversamente abili.
Destinatari
1. Destinatari sono i bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi, estesa a 48 mesi in presenza di grave disabilità.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono attività di cura, assistenza oltre a funzioni ausiliarie necessarie al buon funzionamento.
2. Il servizio è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, per almeno 47 settimane all’anno.
3. Possono essere previste modalità di frequenza differenziate (full time o part time).
4. Le modalità di iscrizione e di accesso sono definite dal Regolamento Comunale.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
16. CENTRO PRIMA INFANZIA “A PICCOLI PASSI”
Descrizione del servizio
1. Il centro prima infanzia è una struttura simile all’asilo nido che offre un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi d’età per un numero massimo di quattro ore consecutive.
Finalità
1. Il centro prima infanzia è un un servizio socio-educativo che, a supporto delle famiglie, offre spazi e risorse adeguate per favorire il gioco, la socializzazione, l’esplorazione e la conquista dell’autonomia.
2. Il centro prima infanzia è un servizio di accoglienza flessibile in cui le bambine e i bambini “possono essere lasciati con tranquillità” per qualche ora al giorno e permettere a chi si occupa di loro (genitori, nonni …) di dedicarsi ad altri impegni.
3. Il centro prima infanzia è un servizio che consente di avviare una prima forma di separazione dalle figure primarie di riferimento, in condizioni di benessere ed in vista del successivo inserimento nella scuola dell’infanzia.
Destinatari
1. Destinatari sono i bambini di età compresa fra 18 e 36 mesi, suddivisi in tre gruppi di accesso settimanale.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono attività di cura, assistenza oltre a funzioni ausiliarie necessarie al buon funzionamento.
2. Il servizio è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per il periodo settembre – giugno (escluse le chiusure da calendario scolastico).
3. La frequenza può variare da due, a tre, a quattro, a cinque volte alla settimana in giorni fissi determinati al momento dell’iscrizione.
4. Le modalità di iscrizione e di accesso sono definite dalle finalità e norme di frequenza approvare annualmente dalla Giunta Comunale.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio, in funzione dei giorni di frequenza, secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
17. CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – COLONIA SERIANA “GIOCASERIO”
Descrizione del servizio
1. Il centro ricreativo diurno estivo è un servizio che svolge attività ricreative e di tempo libero per bambini e bambine che nel periodo di vacanza dalle attività scolastiche rimangono in città.
Finalità
1. Il Centro ricreativo diurno estivo si trova nell’immediata periferia della città, all’interno del Parco del fiume Serio. E’ costituito da un ampio spazio verde, in cui si trovano una piscina, un campo da calcio, una palestra attrezzata, altalene, sabbiere, giochi all’aperto, un’infermeria, zone coperte adibite a mensa e per lo svolgimento della attività.
2. Il centro propone giochi (liberi e strutturati), sport, animazione, tornei a squadre, laboratori, serate, attività in piscina, uscite in città e nei dintorni. Le iniziative sono differenziate, nei
contenuti e nelle proposte, a seconda della fascia d’età dei partecipanti (scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado).
3. Sono assicurati il servizio mensa, il servizio di trasporto, il servizio assicurazione contro gli infortuni ed è garantita un’assistenza giornaliera di base attraverso il servizio infermeria.
Destinatari
1. Destinatari sono i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 3 anni (a condizione che abbiano già frequentato la scuola dell’infanzia) e i 13 anni (con estensione ai 14 anni, solo per coloro che hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado), con possibilità di frequenza sino ai 18 anni per ragazzi/e diversamente abili.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate ai sensi della normativa vigente, che garantiscono attività di cura, assistenza oltre a funzioni ausiliarie necessarie al buon funzionamento.
2. Il servizio è attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, indicativamente per n. 6 settimane nel periodo luglio-agosto, con programmazione delle attività ripartita su due turni.
3. Sono previste modalità di frequenza differenziate (tempo normale, tempo part-time, tempo prolungato).
4. Le modalità di iscrizione e di accesso sono definite annualmente.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
CAPO VII – Servizi educativi comunali
18. RISTORAZIONE SCOLASTICA
Descrizione del servizio
1. Il servizio consiste nella preparazione di pasto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti, da somministrare a tutti i bambini frequentanti le scuole del territorio, durante l’orario di sospensione delle lezioni.
Finalità
1. Il servizio di refezione è finalizzato a garantire un pasto sicuro sul piano igienico – nutrizionale e nel contempo sostenere l’educazione alimentare e la promozione della salute, così come definito dal Decreto della Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00000 del 01.09.2002.
Destinatari
1. Destinatari del servizio di refezione scolastica sono i minori residenti e non, frequentanti le scuole comunali e statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune.
Tipologia delle prestazioni
1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale (invernale ed estivo), approvato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’AST territoriale competente, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. E’ garantita l’erogazione di diete speciali di tipo terapeutico e menù alternativi compatibili con le scelte religiose.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
19. SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
Descrizione del servizio
1. La scuola dell’infanzia comunale “Casa dei Bambini - Xxxxx Xxxxxxxxxxxx” parificata alle scuole dell’infanzia statali è il primo segmento del percorso di istruzione e concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini.
Finalità
1. La scuola dell’infanzia comunale si propone, integrando l’opera della famiglia, fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo.
2. La scuola dell’infanzia comunale promuove il raggiungimento di significativi traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia ed alla competenze di base attraverso un processo di continua interazione con i coetanei, gli adulti e l’ambiente.
Destinatari
1. Destinatari del servizio sono i bambini/e dai 2 anni e mezzo ai 5 anni e mezzo / 6 anni. I bambini hanno titolo a frequentare fino al termine del ciclo triennale ed anche dopo il compimento del 6° anno, ovvero sino alla possibilità di inserimento alla scuola primaria.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio viene erogato da personale docente fornito del titolo di abilitazione e da personale ausiliario, ai sensi della normativa vigente.
2. Il servizio è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00 per il periodo dal 1 settembre al 30 giugno.
3. Possono essere previste modalità di frequenza differenziate (full time o part time).
4. Le modalità di iscrizione e di accesso sono definite dal Regolamento Comunale.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.
20. PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA
Descrizione del servizio
1. Il servizio di pre e post accoglienza scolastica è un servizio educativo istituito per offrire un sostegno per i nuclei familiari che si trovano in difficoltà nel rispettare gli orari d’inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle istituzioni scolastiche.
Finalità
1. Le finalità del servizio sono così identificate:
- far trascorrere agli alunni il tempo del pre e post scuola nella stessa struttura scolastica di riferimento e quindi in un ambiente accogliente e protetto impegnandoli in attività espressive, ludico-ricreative, formative e di socializzazione;
- consentire alle famiglie i cui orari di lavoro e le cui particolari esigenze risultino poco compatibili con l’orario di apertura o chiusura dell’attività scolastica di poter affidare il loro bambino ad un servizio di accoglienza e custodia espletato all’interno della scuola e curato da personale a ciò specificatamente incaricato.
Destinatari
1. Destinatari del servizio sono alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e che necessitano di assistenza nell’orario di pre e post scuola.
Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio viene erogato da personale professionalmente qualificato che svolge i compiti di: accoglienza, sorveglianza ed assistenza educativa, organizzazione e conduzione di attività ludico-ricreative, motorie, laboratori tematici, supervisione al gruppo di bambini che intendono svolgere i compiti scolastici, in attuazione a specifico progetto educativo.
2. I giorni ed orari di funzionamento del servizio coincidono con quelli previsti dal calendario scolastico approvato dalle rispettive istituzioni scolastiche.
3. Possono essere previste modalità di frequenza differenziate, anche una tantum.
4. Le modalità di iscrizione e di accesso sono definite annualmente.
Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.