CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIE
NORMATIVA SUL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico:
- trova collocazione nella disciplina generale della Regione Campania (Delibera di X.X. x.000 xxx 00.00.0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ( Legge Regionale n. 13 del 01/08/2011 disposizione di trasporto in materia di trasporto scolastico in Campania;
- rientra tra quelli autorizzati e precisamente tra quelli atipici, e disciplinati dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dal Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee
n. 438 del 21.6.1989 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporto nazionali ed internazionali";
- dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato speciale d’appalto, delle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili;
- dovrà essere svolto con la diligenza del “buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile.
ART. 1 - OGGETTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta dislocati all’interno del territorio comunale, degli alunni residenti nel comune di Sassinoro , fino ai plessi scolastici (Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado siti nel territorio del Comune di Sassinoro e Morcone) e viceversa, con inizio indicativo il 01.01.2016 e termine a conclusione dell’anno scolastico 2015-2016.
2. Il servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari, fissati dalle istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile del Procedimento del Comune di Sassinoro, comunicati annualmente all’appaltatore; all’Allegato 1 al presente capitolato sono riportati i percorsi da effettuare.
3. L’aggiudicatario, a richiesta del Committente, é altresì tenuto a prestare, alle medesime condizioni economiche, servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite organizzate dagli istituti scolastici.
4. Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
ART. 2 — DURATA DELL’APPALTO.
1. La durata dell’appalto é fissata nel periodo compreso tra il 01.01.2016 ed la conclusione dell’anno scolastico 2015-2016.
2. Al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, disdetta o costituzione in mora, fatta salva la necessità di questa Amministrazione Comunale di prorogare il contratto in essere, per la necessita di concludere il procedimento contrattuale per un successivo nuovo affidamento della gestione.
3. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l’appaltatore gerente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l’Amministrazione Comunale si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata di pagamento, la garanzia definitiva e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.
ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
1. Il servizio di trasporto scolastico, da e per le Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Sassinoro e Morcone, dovrà essere svolto durante il periodo di apertura degli Istituti scolastici dalla impresa aggiudicataria mediante utilizzo di:
1) proprio personale e n. 1 mezzo di proprietà del Comune di Sassinoro;
4. La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18.04.1997, e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dai D.M. n. 448/91.
5. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle direttive del Responsabile del Procedimento del Comune di Sassinoro, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l’orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell‘inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.
6. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto che risulta riportato all‘Allegato 1 al presente capitolato.
7. Il piano annuale di trasporto alunni potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.
8. La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.
9. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia.
10. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti da fatto dell’aggiudicatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al responsabile del Procedimento, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione.
11. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia. il Comune di Sassinoro potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali previste nel presente capitolato nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
ART. 4 —OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
1. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dai presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’’Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d‘arte, pena la risoluzione del contratto.
2. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non é permesso l‘accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine il Responsabile del procedimento, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l‘elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
3. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
4. Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario è inoltre tenuto:
a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
d) a recepire le indicazioni della stazione appaltante ed a disporre che il personale adibito al servizio di trasporto scolastico abbia cura di darvi piena e puntuale applicazione;
e) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dai presente capitolato;
f) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dai codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
g) a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
h) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
i) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
5. Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione.
6. E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l’immediata comunicazione all’Amministrazione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell’Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessita afferenti il servizio.
7. L’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell’assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente i propri mezzi e dipendenti:
a) elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
b) copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell’appalto;
c) copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti.
8. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell’appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
9. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta appaltatrice l’adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.
ART. 5 - AUTOVEICOLI - MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE MEZZI - ONERI DELL’APPALTATORE
1. Il servizio sarà svolto con lo scuolabus di proprietà del Comune di Sassinoro
2. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, come sotto specificato:
a) Spese per carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria dello scuolabus di proprietà comunale utilizzato per il servizio;
b) manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l‘uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art.72 del C.d.S. (es. dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);
c) ogni altra attività necessaria al fine di conservare l’automezzo sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza.
3. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo) di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, da impiegarsi in sostituzione di quello di proprietà del Comune di Sassinoro, in caso di suo rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione. Le eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dovrà essere immediatamente comunicata al Responsabile del Procedimento suo referente.
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI
1. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legga per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente CQC ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Sassinoro resterà estraneo a qualunque rapporto tra l’Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall’appaltatore.
3. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l’appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
5. Si intendono a carico dell’aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
6. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell’autista e dell’impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all‘inizio del servizio, a fornire al
Comune di Sassinoro tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto:
a) elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da redigere secondo le specifiche di cui al comma 7 del presente articolo;
b) nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
c) nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di tenere i rapporti con la stazione appaltante.
d) L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori adibiti al servizio oggetto dell’appalto.
7. L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC, di cui al comma 1 che precede. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione.
8. L’Appaltatore è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
9. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dai Committente o ad esso segnalata dai competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all’appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all’Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.
ART. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE - SANZIONI
1. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l‘età degli utenti e la necessita di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull‘autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall‘Amministrazione Comunale, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare e bere bevande alcoliche, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste.
2. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell‘incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall‘Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale.
ART. 8 - RESPONSABILITA’
1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell‘Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
3. Conseguentemente, la Ditta appaltatrice esonera l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
4. A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare all’Amministrazione:
4.x. xxxxxxx R.C.T., corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Sassinoro, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento della servizio, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/zerozero) per sinistro e per persona;
4.b. polizza R.C.O., corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Sassinoro, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/zerozero), a copertura dei danni arrecati per fatto dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.
5. Le polizze di cui al precedente punti 4 dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall‘appaltatore con il mezzo comunale concesso in comodato.
6. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall’aggiudicazione del servizio.
7. Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 128, 165 e 166 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 9 - PROCEDURA DI GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. La scelta del contraente é effettuata mediante procedura aperta, con aggiudicazione in favore dell‘offerta più bassa, ai sensi dell‘art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi dell’art. 184 del DPR n. 207/2010, l’offerta anomala verrà determinata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
3. Al fine della determinazione del corrispettivo per lo svolgimento del servizio, il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara verrà applicato al corrispettivo posto a base d’asta di € 10.000,00 Iva esclusa, secondo quanto previsto nel presente capitolato.
4. Non sono ammesse offerte in aumento.
5. Qualora due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, l’aggiudicatario é individuato tramite sorteggio.
6. Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 si specifica che si procederà all‘aggiudicazione dell‘appalto anche in presenza di una sola offerta riconosciuta valida, purché sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e vantaggiosa per l‘Ente appaltante (ai sensi dell’art. 81 comma 3 del medesimo D.Lgs. n.163/2006). La stazione appaltante, potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso pertanto di mancata aggiudicazione, ai concorrenti non spetta alcun indennizzo, risarcimento o rimborso ( art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo n. 163/2006).
7. In caso di rinuncia dell’impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore dell’offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e cosi di seguito.
8. L'Amministrazione non é vincolata, né obbligata a dar corso all’aggiudicazione del servizio e si riserva, pertanto, cosi come precisato, la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione.
9. Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all'Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento.
ART. 11 – VALORE DELL’APPALTO - CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI
1. L’Appaltatore riconosce, con la semplice presentazione dell’offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall‘assunzione del servizio. L’aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.
2. il valore economico presunto del contratto, IVA di legge esclusa, è pari a:
€ 11.000,00 per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2016
3. Il valore del presente appalto e determinato dalla somma delle seguenti voci:
A. importo complessivo per il percorso di cui all’allegato 1 al presente capitolato determinato in € 10.000,00
B. gli oneri di sicurezza pari a complessivi € 1.000,00 (1.000,00/zerozero).
4. L’Amministrazione potrà richiedere variazioni all’appalto nell’entità e con le modalità previste all’art.311 del DPR 207/2010.
5. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà fatturato dall’aggiudicatario per ciascuna mensilità; in fattura dovranno essere indicati i chilometri di ogni linea percorsi nello svolgimento del servizio.
6. Il corrispettivo sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. Il tempo occorrente per il rilascio di tale certificazione, da parte delle competenti autorità (dall‘invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.
7. Il Comune di Sassinoro ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile e sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell’Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.
8. Dal corrispettivo il Comune di Sassinoro detrarrà l‘importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi delle disposizioni del presente capitolato.
9. Il prezzo definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITVA
1. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia fidejussoria, pari al 10% del valore del contratto, da stipulare a garanzia del mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. La garanzia, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del citato X.Xxx. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l‘operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell‘aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante e il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante.
4. L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
5. La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all’appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dai presente capitolato speciale e dai disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall‘appaltatore entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune.
6. Trovano applicazione gli artt. 127 e 128 del DPR n. 207/2010.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1. Salvo quanto disposto dall’art.116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto all‘Impresa Aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
2. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della servizio senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
3. In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.
ART. 13 - SUBAPPALTO
1. E’ vietato a pena di esclusione il subappalto del servizio oggetto della presente procedura di affidamento; ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, e ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato in misura non superiore al 30% del loro valore complessivo.
2. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del codice (D.Lgs. n. 163/2006) e dunque a condizione che:
a) l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare;
b) l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione del relativo servizio;
c) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per l’esecuzione della parte di servizio oggetto del subappalto;
d) il contratto di subappalto risulti conforme alla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti (L. n. 136/2010 e s.m.i.);
e) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, accertati ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
f) l'appaltatore renda dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa affidataria del subappalto, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
3. Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore e tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.
4. E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l‘indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, questa stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.
5. L'affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, numero 4 del codice.
6. In caso di mancato rispetto da parte dell‘esecutore dell‘obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, del codice, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità del servizio eseguito dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall‘esecutore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione l’art. 170 del DPR n. 207/2010 e l‘art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di grave inadempimento da parte dell’impresa aggiudicatrice, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.
2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa, l‘Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest’ultima in sede di offerta.
3. L’Amministrazione comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
a) mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
b) sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
c) frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
d) quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate all’appaltatore abbia superato il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);
e) cessione del contratto.
f) cessione d’azienda credito, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006;
g) subappalto, fatto salvo per quest’ultima ipotesi quanto previsto nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e nell'art. 18 del presente capitolato;
h) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto;
i) liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
j) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto.
4. Fuori dei casi indicati dall’articolo precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell’aggiudicatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.
5. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.
6. L’impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
7. L’Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.
8. Qualora, in corso di contratto, le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente venissero revocate, il contratto si risolverà di diritto.
ART. 15- RECESSO
1. II Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.
2. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.
ART. 16 - PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE
1. Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l’Appaltatore, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:
a) 1‰, per ogni giorno di mancata effettuazione o di interruzione del servizio;
b) 1‰, al giorno per comportamento lesivo dell’incolumità dei passeggeri da parte dell‘autista e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es: revisione periodica dei mezzi, ecc.);
c) 1‰, per ogni giorno di grave ritardo nell’osservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti;
d) 1‰ per giorno per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell‘autista;
e) 0,5 ‰ per ogni giorno di accertata imperfetta manutenzione dei veicoli;
f) da 0,3‰ a 1‰, per giorno per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravita dell’infrazione accertata.
2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a cura del Responsabile del procedimento.
3. L’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all‘Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si darà corso all’applicazione delle penali
4. Le penali sopraindicate sono cumulabili tra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
5. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dai ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l‘importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull’importo cauzionale, con conseguente obbligo dell’Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.
6. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell‘obbligazione per la quale l'appaltatore si e reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il totale delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, al netto d‘IVA; ove tale limite venga superato, si procederà ai sensi dell'art. 298 comma 2 del DPR n. 207/2010.
ART. 17 - MISURE A TUTELA DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO
1. La ditta appaltatrice dovrà:
a) apprendere i nominativi dei frequentanti le scuole iscritti al servizio e dei loro genitori o delegati, per gestire in sicurezza, la fase di riconsegna dei minori ai loro genitori o delegati al ritorno dalla scuola.
b) assicurarsi che la salita e la discesa degli utenti avvenga in modo sicuro e ordinato. L’operatore e tenuto a fornire la necessaria assistenza scendendo dall’autobus per aiutare gli alunni sia nella salita che nella discesa.
c) assicurarsi che gli utenti utilizzino i posti a sedere disponibili durante il trasporto, richiamandoli in caso di deambulazione per evitare di distogliere l’autista dalla corretta guida del mezzo.
d) l’operatore avrà cura di stare in una posizione dalla quale poter esercitare una corretta vigilanza su tutti gli utenti.
e) accertarsi all’arrivo a scuola, che i cancelli della stessa siano aperti prima di far scendere gli alunni.
f) accompagnare sino ai cancelli gli utenti delle scuole primarie e affidarli al personale della scuola stessa. Laddove per particolari accordi assunti con la Dirigenza scolastica sia necessario accompagnare gli utenti all’interno dei cancelli in punti prefissati, la vigilanza sugli alunni ancora presenti sul mezzo in sosta dovrà essere svolta dal conducente.
g) al ritorno al momento della ripresa degli alunni a scuola, il personale conducente deve verificare che il mezzo non parta prima dell’orario fissato per evitare di lasciare i bambini a scuola.
ART. 18 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI.
1. L’impresa e tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’impresa e obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dai documento di valutazione dei rischi.
2. L’impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell’impresa aggiudicataria.
3. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della servizio stessa, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.
4. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell’impresa aggiudicataria preveda l’utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.
5. Ove necessario in relazione alle modalità di svolgimento del servizio e della fornitura, al contratto d’appalto verrà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.l.), previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e redatto a cura del committente.
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d’appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell’Appaltatore.
ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO
1. A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Sassinoro.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente capitolato e competente il foro di Benevento.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010 in ordine alle competenze del Responsabile del Procedimento, come incaricati dalla stazione appaltante a norma degli artt. 272 del DPR n. 207/2010.
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Le prestazioni del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato devono essere eseguite in perfetta regola d’arte, con diligenza e cura.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto; in ogni caso, l’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che il Comune ritenesse di impartire, con particolare riferimento alle modalità ed agli orari di espletamento delle prestazioni.
3. Il committente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie. L‘appaltatore è edotto del suo obbligo di assoggettarsi alle ispezioni ed ai controlli dell’ispettorato per la Motorizzazione civile, e di ottemperare alle richieste dei funzionari ispettivi.
4. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del Committente sull’esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l’Appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l‘osservanza degli impegni contrattuali assunti.
5. Il Comune può sospendere, in via temporanea ed anche parzialmente, l’esecuzione del servizio, dandone comunicazione all’appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.
6. Le tariffe del servizio sono determinate e riscosse direttamente dal Comune. Onde consentire al Comune medesimo di stabilire ed aggiornare le tariffe del servizio, l’appaltatore dovrà fornire, entro il termine prefissato dai committente, tutte le informazioni richiestegli in merito a percorrenze, modalità di espletamento e costi del servizio medesimo.
ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GIORNI SENZA RIENTRO ( XX- 0 GG A SETTIMANA)
A) PERCORSO DI ANDATA
1) Sassinoro – scuola media di Morcone
Sassinoro - c. da Colle alto- c. da X. Xxxxx - Xxxxxxxxx centro- Zona industriale sassinoro - MORCONE SCUOLA MEDIA
KM 22
2) sassinoro – scuola INFANZIA E PRIMARIA di sassinoro
MORCONE- c. da sassinora - zona industriale- SASSINORO CENTRO - c.da salde- s. xxxxx - xxxxxxxxx centro SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
KM 14
B) PERCORSO RITORNO
SASSINORO – MORCONE – SASSINORO SCUOLA ELEMENTARE - ZONA INDUSTRIALE sassinoro - C.DA SASSINORA - X. XXXXX - X. DA SALDE - COLLE ALTO SASSINORO
KM 38
GIORNI CON RIENTRO (3 GG A SETTIMANA)
A) PERCORSO DI ANDATA
1) Sassinoro – scuola media di Morcone
Sassinoro - c. da Colle alto- c. da X. Xxxxx - Xxxxxxxxx centro- Zona industriale sassinoro - MORCONE SCUOLA MEDIA
KM 22
2) sassinoro – scuola INFANZIA E PRIMARIA di sassinoro
MORCONE- c. da sassinora - zona industriale- SASSINORO CENTRO - c.da salde- s. xxxxx - xxxxxxxxx centro SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
KM 14
B) PERCORSO RITORNO
SASSINORO – MORCONE – SASSINORO SCUOLA ELEMENTARE - ZONA INDUSTRIALE sassinoro - C.DA SASSINORA - X. XXXXX - X. DA SALDE - COLLE ALTO SASSINORO
KM 38
AI SUINDICATI PECORSI SI AGGIUNGE PERCORSO POMERIDIANO :
percorso di andata Sassinoro - Morcone (scuola media) – morcone- zona industriale SASSINORO – sassinoro centro (scuola infanzia) – s. xxxxx – x.xx xxxxx – sassinoro
KM 30
SABATO
A) PERCORSO DI ANDATA
Sassinoro - c. da Colle alto - c. da S. Lucia - Sassinoro centro - Zona industriale - MORCONE SCUOLA MEDIA
KM 22
B) PERCORSO RITORNO
SASSINORO – MORCONE- - ZONA INDUSTRIALE – SASSINORO - X. XXXXX - X. DA SALDE - COLLE ALTO – SASSINORO
KM 30