DEFINIZIONE LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ’ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE DI ILLECITI
DEFINIZIONE LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ’ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWER).
Premessa
Capitolo I – Procedure di segnalazione
Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione Art. 2. Procedura per la segnalazione
Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni
Capitolo II- Precauzioni per la tutela del segnalante
Art. 4. La tutela del segnalante
Art. 5. Segnalazione di discriminazioni Art. 6. La responsabilità del segnalante
Disposizioni finali Allegato – Manuale Utenti
Premessa
La Città metropolitana di Bologna adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti e dei collaboratori più avanti definiti, che possono portare all’emersione di fenomeni di corruzione, nell’ampia accezione di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 (PTPCT), approvato con atto sindacale n. 20/2020.
L’istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, noto come whistleblowing, è previsto dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012 e modificato da ultimo con L.
n. 179/2017, che recita:
Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato
tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga
accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Il whistelblowing è una misura generale di prevenzione della corruzione, obbligatoria in base al
P.N.A. e prevista nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente. Per “illecito” non deve intendersi solo ed esclusivamente la fattispecie penalmente rilevante, ma ogni forma di condotta attiva o passiva che contrasti con la normativa (norme legislative, statutarie e regolamentari), ma anche con le prassi e le misure organizzative dell'Ente.
Il whistleblower è colui che, venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni di un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Egli può rischiare personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, eppure si trova a svolgere un ruolo di interesse pubblico, perché consente all’ente di appartenenza di avere conoscenza di problemi o pericoli. Occorre, pertanto regolamentare le procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.
L’attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), ma come un fattore destinato ad eliminare ogni possibile forma di cattiva amministrazione ed orientato attivamente all’eliminazione di possibili fattori di corruzione all’interno dell’Ente, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).
La segnalazione costituisce una forma di espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente e per l’interesse pubblico, prima che i problemi possano amplificarsi con grave danno della collettività e dell’immagine dell’Ente stesso. Occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing: devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
Il whistleblowing non deve riguardare, pertanto, le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
Con la presente procedura si intende adottare il sistema di precauzioni idonee a tutelare sia il dipendente della Città metropolitana di Bologna che i collaboratori o consulenti,con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, i lavoratori ed ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente (d'ora innanzi segnalante/segnalanti), in ottemperanza alle linee guida ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, garantendone l’anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all’istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.
L’obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:
a) i destinatari della segnalazione;
b) l’oggetto e i contenuti della segnalazione;
c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
d) le forme di tutela, per evitare possibili ripercussioni sulla vita lavorativa.
CAPITOLO I – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione
La Città metropolitana di Bologna individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente e di tutti i soggetti induicati in premessa, che intendono denunciare un illecito o un'irregolarità all’interno dell’Amministrazione, di cui siano venuto a conoscenza, nell’esercizio dell'attività lavorativa, che riguardi comportamenti, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
Come precisato in premessa, non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, per cui, a titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni:
a) che potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d’ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d’atti d’ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata);
b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento;
c) illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all’Ente o ad altra pubblica amministrazione o alla collettività, situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati, fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni).
Il “segnalante”, pertanto, non deve utilizzare l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.
Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Non sono, invece, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno delle pubbliche amministrazioni per l’emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.
Art. 2) Procedure per la segnalazione
La Città metropolitana di Bologna adotta il sistema informatico per le segnalazioni reso disponibile da Anac, che garantisce la riservatezza in tutte le fasi di gestione della segnalazione.
ll segnalante accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) tramite il sito istituzionale della Città Metropolitana, sezione Amministrazione trasparente, sottosez. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza o collegandosi direttamente al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, senza la necessità di immettere credenziali.
Il servizio prevede l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione.
La denuncia presentata dal “segnalante” puo' essere anonima o contenere i dati personali identificativi del segnalante. In ogni caso essa deve:
– essere circostanziata;
– riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
– contengere una chiara descrizione dei fatti, tempi e modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita.
Maggiori dettagli sulla procedura sono, comunque, riportati nel Manuale utenti, reperibile su Metronet nella sezione Lavoro/Anticorruzione nonché nella citata sezione del portale Amministrazione trasparente.
Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all’atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Egli, nel rispetto della riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione di eventuali soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.
Il Responsabile può avvalersi di stretti collaboratori facenti parte dell'u.o. Segreteria generale e appalti individuata come struttura di supporto nel PTPCT, che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile.
Il contenuto della segnalazione potrà essere trasmesso, a cura del Responsabile, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell’istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.
Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile archivia la segnalazione.
Qualora, invece, risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
1) a comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare verso i responsabili dell'illecito;
2) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.
I dirigenti informano il Responsabile dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.
Resta impregiudicato e autonomo rispetto alla procedura di cui si tratta l'obbligo di presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti e di segnalazione, laddove non vi siano ipotesi di reato, alla Corte dei conti, all’ANAC o al Dipartimento della Funzione pubblica.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a conclusione degli accertamenti, informa dell’esito il segnalante entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della segnalazione.
CAPITOLO II - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE
Art. 4) La tutela del segnalante
L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell’invio della segnalazione. Pertanto, la sua identità non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
L’identità del whistleblower può essere rivelata nell’ambito del procedimento disciplinare contro il denunciato solo nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa del denunciato. Questa circostanza può emergere a seguito di audizione ovvero di memorie difensive che l’interessato produce nel procedimento disciplinare.
La segnalazione, come previsto dall’art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, è sottratta all’accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 nel testo vigente. Il dirigente, che, ai sensi della predetta disposizione, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un dipendente, riguardo ad un illecito o ad una irregolarità, è tenuto a proteggerne l’identità e a invitarlo a effettuare segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Art. 5) Segnalazione di discriminazioni
I segnalanti che denunciano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.
Il segnalante che ritiene di aver subito una misura discriminatoria deve darne comunicazione all’ANAC o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ente. L’ANAC ne informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
La Città metropolitana di Bologna promuove, a tutela dei segnalanti, un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell’ambito dei percorsi di formazione sull’etica pubblica e il codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
Art. 6) La responsabilità del segnalante
La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia, accertata anche con sentenza di primo grado, o in responsabilità civile extracontrattuale per lo stesso titolo. Inoltre, l’anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l’anonimato stesso non è opponibile nell’ambito del procedimento penale e nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, nei casi previsti per legge.
Disposizioni finali
Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.
La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing potrà essere sottoposta a revisione periodica.