PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE
SCHEMA DI CONVENZIONE
MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA
Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID - XXX
tra
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (C.F. ….), rappresentata da
(di seguito Amministrazione responsabile)
e
- Soggetto beneficiario (C.F. ……) dell’intervento rappresentato da
in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Via
, n. Cap (di seguito Soggetto beneficiario PINQuA) di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
VISTO
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
• la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;
• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
• il Decreto del Ministro n. 386 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
• il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
• la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
• il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
• l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
• l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
• l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTA la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
• Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare con il quale è approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;
CONSIDERATO CHE
- l’attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici;
- con decreto direttoriale n. del …. l’Amministrazione responsabile, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, ha definito l’elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l’acconto da erogare agli stessi;
- con lo stesso decreto direttoriale è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- il Soggetto beneficiario PINQuA, per la realizzazione degli interventi ID ……. previsti nella proposta in epigrafe, intende avvalersi dei seguenti Soggetti attuatori PINQuA, individuati tra quelli aventi le caratteristiche previste dall’art. 9 del DL 77/2021 convertito nella legge 108/2021, con i quali provvederà a stipulare apposito atto convenzionale.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSE
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Fanno altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati:
a) “Modello informatizzato” trasmesso con pec ai sensi dell’art. 3 del decreto direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020;
b) Progetto di fattibilità tecnico – economica, trasmesso ai sensi del comma 4 dell’art. 3 (proposte ordinarie) ovvero del comma 2 dell’art. 5 del decreto direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020.
3. I contenuti della presente Convenzione sono eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.
ARTICOLO 2 SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA
È individuato quale Soggetto beneficiario PINQuA il .
ARTICOLO 3 OGGETTO
1. Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, M5 C2 investimento 2.3 – PinQuA, la presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione della proposta ID – XXX così come confermata nella comunicazione di accettazione del finanziamento trasmesso ai sensi del DM 383/2021, contenente il cronoprogramma rimodulato secondo i termini recati dal PNRR.
2. La presente Convenzione definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.
ARTICOLO 4 EROGAZIONI FINANZIARIE
1. Il contributo viene erogato sulla base dell’importo ammesso a finanziamento secondo le specifiche modalità individuate dall’art. 2 del Decreto MEF dell’11 ottobre 2021:
a) Acconto del 10% dell’importo ammesso a finanziamento così come individuato nel decreto direttoriale n.;
b) Una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l’anticipazione) dell’importo della spesa della proposta, sulla base delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario PINQuA, attestanti lo stato di avanzamento finanziario della proposta e l’avanzamento degli indicatori progettuali associati a milestone/target di riferimento per la proposta, come risultanti dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n, 178, previa trasmissione della documentazione prevista dal comma 3 dell’art. 4 del decreto direttoriale n. e riportate nel successivo art. 5 della presente Convenzione.
c) Quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi facenti parte della proposta (finanziati o cofinanziati dal PINQuA) ed il raggiungimento della quota parte, di pertinenza della proposta, di milestone/target associati all’intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. In pendenza dell’erogazione delle risorse di cui sopra, la provvista finanziaria per fare fronte ai pagamenti conseguenti agli stati di avanzamento dei lavori dovrà essere assicurata dal Soggetto beneficiario PINQuA con risorse proprie.
3. Le erogazioni avverranno tramite trasferimento delle risorse sui conti di Tesoreria unica dei Soggetti beneficiari PINQuA, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, ai sensi dell’art. 3 del decreto MEF dell’11 ottobre 2021.
ARTICOLO 5 ADEMPIMENTI VARI E SPESE AMMISSIBILI
1. A seguito dell’ammissione a finanziamento e dell’erogazione dell’acconto di cui all’art. 4 comma 1 lett. a), il Soggetto beneficiario PINQuA, entro 365 giorni dall’erogazione dell’acconto, provvede a trasmettere all’Amministrazione responsabile all’indirizzo PEC xx.xxxxxxxx-xxx0@xxx.xxx.xxx.xx la seguente documentazione:
a) Determina a contrarre, o atto equivalente, dal quale si evincano: il livello di progettazione posto a base di gara, la validazione del progetto e la modalità di affidamento. Nel caso in cui la proposta sia composta da più interventi, è trasmessa la determina di ogni intervento oggetto di finanziamento o cofinanziamento PINQuA corredata dal relativo quadro economico;
b) Relazione a firma del Responsabile del procedimento con la quale si attesti che il progetto/i progetti posto a base di gara è conforme al progetto valutato e ammesso a finanziamento. Alla relazione sono allegati gli elaborati grafici ritenuti più significativi per ogni intervento finanziato o cofinanziato dal Programma PINQuA (Gli elaborati trasmessi dovranno avere dimensione digitale massima pari a 25 MB).
c) Quadro economico complessivo della proposta limitatamente agli interventi finanziati o cofinanziati dal programma PINQuA. Il quadro economico richiesto è formulato mediante aggiornamento di quello inserito nel “Modello informatizzato” trasmesso per la Fase 1 alla voce F (da F1 a F5).
Nel caso la proposta contenga più interventi, il quadro economico complessivo riepiloga le informazioni relative agli interventi di cui alla lettera a).
2. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione necessaria per l’erogazione delle ulteriori somme successive. La mancata trasmissione della documentazione comporta quanto previsto all’art. 9 comma 4 del decreto direttoriale n., nonché all’art. 14 della presente Convenzione.
3. Il finanziamento è destinato alla copertura del quadro economico trasmesso dal Soggetto beneficiario PINQuA come previsto al comma 1 lett. c), nei limiti dell’ammissibilità delle spese in esso contenute.
4. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle indicate nel D.I. n. 395/2020 all’art. 5 comma 6 e seguenti, quelle individuate da specifiche norme di settore successivamente intervenute, nonché, per quanto compatibile anche con la normativa vigente per il PNRR, quelle riferite ai Fondi di investimento europei (SIE) e nello specifico, per l’acquisto di immobili, agli articoli 17 e 18 del
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
5. Sono altresì ammissibili le spese per le finalità previste dalla proposta, relative a progettualità avviate a partire dal 1° febbraio 2020, in accordo con quanto stabilito nell’art. 17 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
7. Sono a carico dell’Ente eventuali maggiori oneri economici afferenti la completa realizzazione e funzionalità dell’opera, nonché ogni richiesta risarcitoria che possa essere avanzata e riconosciuta a qualunque titolo nei suoi confronti.
ARTICOLO 6
TERMINI DI ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA, DURATA E IMPORTO DELLA CONVENZIONE
1. Le azioni della proposta dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all’intervento PNRR di riferimento
(M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026, ovvero entro un termine precedente eventualmente concordato tra le parti e riportato nel cronoprogramma della proposta.
2. Per la realizzazione delle attività, l’importo ammesso a finanziamento è indicato nel decreto direttoriale n.
ARTICOLO 7
RAPPORTI CON IL SOGGETTO ATTUATORE PINQuA
1. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, il Soggetto beneficiario PINQuA si impegna a regolare i propri rapporti con i Soggetti attuatori PINQuA, individuati ai sensi dell’art. 9 del DL 77/2021, qualora previsti, attraverso la stipula di specifica convenzione, volta a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta in oggetto, secondo lo schema allegato al decreto direttoriale n. (ALLEGATO C).
2. Il Soggetto beneficiario PINQuA è tenuto al controllo della realizzazione da parte dei Soggetti attuatori PINQuA e delle eventuali inadempienze in capo ad essi.
3. Il Soggetto beneficiario PINQuA si impegna ad assicurare un flusso di cassa che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto beneficiario PINQuA si obbliga a:
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’investimento oggetto del presente Avviso, secondo i contenuti della scheda allegata alla presente Convenzione (Allegato 1);
- garantire la coerenza delle progettualità poste in essere con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione responsabile nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall’Amministrazione responsabile;
- dare piena attuazione alla proposta, ammessa a finanziamento dall’Amministrazione responsabile garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma e dei milestone e target associati all’intervento PNRR di riferimento;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando all’Amministrazione responsabile;
- mitigare e gestire i rischi connessi alla proposta nonché a porre in essere azioni mirate connesse all’andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione responsabile;
- adottare il sistema informatico utilizzato dall’Amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione responsabile;
- caricare sul sistema informativo adottato dall’Amministrazione responsabile i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest’ultima;
- rispettare l’obbligo di richiesta CUP dei progetti di competenza e provvedere alla conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusi quella di comprova per l’assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base all’Investimento, fornire indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- rilevare e garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati peri milestone e i target della misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall’Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno da essa fornite;
- svolgere i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall’Amministrazione responsabile;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;
- che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione responsabile, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei
Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione responsabile, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti beneficiari pubblici delle azioni; - garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione responsabile, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione responsabile con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- garantire l’utilizzo di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall’Amministrazione responsabile.
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l’Amministrazione responsabile riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dell’Amministrazione responsabile, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione della proposta, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dall’Amministrazione responsabile e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Amministrazione responsabile sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto della proposta, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle
procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Amministrazione responsabile si obbliga a:
- garantire, anche attraverso eventuali linee guida, che il Soggetto beneficiario PINQuA riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- assicurare l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione; 27 Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Dlgs n.77 del 31 maggio 2021
- verificare che il Soggetto beneficiario PINQuA svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR. L’Amministrazione responsabile, nel caso di carenze o omissioni, anche parziali, di caricamento dei dati, non debitamente giustificate da parte del Soggetto beneficiario PINQuA, segnala le inadempienze al Servizio centrale PNRR;
- fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Amministrazione responsabile e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- verificare la tempestività con cui il Soggetto beneficiario PINQuA procede alla realizzazione delle attività progettuali, compreso lo svolgimento delle eventuali procedure relative ai Soggetti attuatori PINQuA, e nell’analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Xxxxxxxx beneficiario PINQuA ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell’Amministrazione responsabile al Servizio centrale per il PNRR;
- monitorare il livello di conseguimento di milestones e target previsti dal PNRR lungo tutto l’arco di vita dell’Investimento PNRR di riferimento, al fine di consentire il rispetto degli impegni assunti con il Servizio centrale per il PNRR e di assicurare la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione Europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall’art.22 del Reg. (UE) 241/2021;
- informare il Soggetto beneficiario PINQuA in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- informare il Soggetto beneficiario PINQuA dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- assicurare il monitoraggio ed il presidio continuo dell’attuazione degli interventi, verificando da un lato l’avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme e dall’altro il livello di conseguimento di milestones e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informativo ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati;
- verificare, nel corso di tutta l’attuazione, che il Soggetto beneficiario PINQuA garantisca la tracciabilità delle operazioni attraverso un’apposita codificazione contabile nell’utilizzo delle risorse del PNRR;
- verificare che i Soggetti beneficiari PINQuA effettuino i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese, ed adottino tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell’utilizzo delle risorse ed i casi di frode, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- verificare la correttezza e la fondatezza dei dati da rendicontare, almeno bimestralmente, al Servizio centrale per il PNRR, a seguito dell’acquisizione delle Domande di Rimborso del Soggetto beneficiario PINQuA con il dettaglio delle spese rendicontate, unitamente all’avanzamento degli indicatori del PNRR relativi ai singoli interventi identificati attraverso il codice CUP cui sono riferiti, svolgendo i controlli di pertinenza finalizzati ad attestare il conseguimento di milestone e target, nonché la correttezza e la regolarità delle procedure adottate, verificando altresì che la spesa rendicontata risponda ai requisiti di effettività, legittimità e ammissibilità e che il Soggetto beneficiario PINQuA abbia svolto i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale e posto in essere, nell’attuazione degli interventi di competenza, quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto alle frodi e ai casi di corruzione e di conflitto d’interesse;
- accertare, nell’esecuzione delle verifiche di competenza, il rispetto dei principi “Do No Significant Harm” (DNSH), Tagging clima e digitale, parità di genere (Gender Equality), protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
- condurre le attività di verifica adottando strumenti operativi standard (e.g., checklist e verbali) resi disponibili sul Sistema informatico per la registrazione dei relativi esiti. Qualora si rilevino errori, incongruenze o carenze informativo-documentali, l’Amministrazione responsabile indica – e registra sul sistema informatico - le modalità e i termini per la correzione dei dati e, ai fini degli adempimenti conseguenti, informa l’Ufficio competente per le attività legate al circuito finanziario;
- monitorare il processo di follow-up rispetto alle criticità riscontrate, secondo le modalità di cui al punto precedente, e attivare le necessarie misure correttive ai fini della corretta rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR, segnalando a quest’ultimo gli eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d’interesse riscontrati.
- assicurare che il Soggetto beneficiario PINQuA conservi tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili alle Autorità nazionali e comunitarie responsabili per le attività di controllo e di audit;
- provvedere al recupero dal Soggetto beneficiario PINQuA delle eventuali risorse indebitamente corrisposte e della restituzione delle stesse al Servizio centrale per il PNRR;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell’Amministrazione responsabile dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
ARTICOLO 10
PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E DEI TARGET
1. Il Soggetto beneficiario PINQuA, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione responsabile, deve registrare i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e quelli che comprovano, per la quota parte relativa al progetto, il conseguimento di milestone e target associati all’intervento nel sistema informatico adottato dall’Amministrazione responsabile, garantendone la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo PNRR previsto ai sensi dell’art. 1 c. 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto beneficiario PINQuA, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all’Amministrazione responsabile comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, unitamente alle check list di controllo definite in linea con le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, ed agli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento con specifico riferimento ai milestone e target ad esso associati. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell’Amministrazione responsabile e nella relativa manualistica allegata.
3. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento del Soggetto beneficiario PINQuA, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell’Amministrazione responsabile.
4. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
ARTICOLO 13 DISIMPEGNO DELLE RISORSE
L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative agli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto direttoriale n.
ARTICOLO 14
CASI DI RIDUZIONE O REVOCA DEI CONTRIBUTI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, di target e milestone del PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del DL n. 77/2021, in caso di irregolarità nella spesa o mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli indicatori progettuali associati a milestone/target associati alla proposta, sono previste le seguenti clausole di riduzione o revoca dei contributi e risoluzione della presente Convenzione:
a) qualora siano rilevate difformità nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione
del contributo pubblico in favore del Soggetto beneficiario PINQuA, le stesse dovranno essere immediatamente rettificate e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. In particolare, qualora si ravvisino, a seguito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente articolo 6, effettuati anche attraverso i protocolli di intesa di cui all’articolo 7, comma 13, del DL 77/2021, elementi che attestino eventuali frodi, conflitti di interesse e/o procedure di doppio finanziamento pubblico, l’Amministrazione responsabile, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 4, del DL 77/2021, avvia le procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate.
b) Qualora l'attuazione della proposta dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile alla presente Convenzione e dal PNRR, ovvero, qualora si individuino eventuali scostamenti e disallineamenti rispetto a quanto programmato, l’Amministrazione responsabile titolare dell’intervento PNRR valuta, congiuntamente con il Servizio Centrale per il PNRR, la portata e la natura delle variazioni e il loro impatto su elementi sostanziali della proposta (come i tempi di realizzazione, i costi stimati, gli indicatori di realizzazione) ed adotta tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, ovvero avvia le più opportune forme di riduzione o revoca dei contributi, come previsto dall’art. 8 del DL 77/2021.
2. E’ altresì causa di restituzione delle somme erogate per l’acconto e revoca del finanziamento la mancata trasmissione entro 365 giorni della documentazione prevista all’art. 5.
3. Tutti i casi di riduzione o revoca del contributo, così come stabiliti nei precedenti commi, comportano l'obbligo per il Soggetto beneficiario PINQuA di restituire le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dall’Amministrazione responsabile in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
ARTICOLO 15 DIRITTO DI RECESSO
L’Amministrazione responsabile potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Soggetto beneficiario PINQuA qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.
ARTICOLO 16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione della presente Convenzione, è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679. Il soggetto titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell’Unione nei limiti previsti dall’articolo 22 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/241.
ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.