SOMMARIO
Affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
C.I.G.
8490103E9F
CAPITOLATO TECNICO
SOMMARIO
SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI 4
ART. 2 - Oggetto del Contratto 5
ART. 3 - Durata e decorrenza del contratto 5
SEZIONE II–RISCHI E ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6
ART. 4 - Descrizione dei rischi 6
ART. 5 - Attività svolte dal Dipartimento della Protezione civile 7
ART. 6 - Coperture assicurative nell’ambito dell’attività ordinaria 8
6.1 Coperture assicurative nell’ambito dell’attività emergenziale 10
ART. 7 – Oggetto del servizio 11
ART. 8 – Modalità di esecuzione del servizio 15
ART. 9 – Obblighi del Broker 17
ART. 10 – Obblighi di riservatezza 18
ART. 12 – Eventuale sospensione del contratto 18
ART. 13 – Pagamento dei servizi assicurativi 19
ART. 14 – Ulteriori obblighi del Dipartimento 19
SEZIONE III – CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 20
ART. 15– Penali per inadempienza 20
ART. 16 – Procedura per l’applicazione delle penali 20
ART. 17 – Garanzia definitiva 21
ART. 18 – Spese contrattuali e oneri 22
ART. 19 – Responsabilità dell’aggiudicatario e assicurazione RC 22
ART. 20 – Divieto di cessione del contratto e del credito – Divieto di subappalto 23
ART. 21 – Affiancamento di inizio fornitura. 23
ART. 22 – Affiancamento e formazione del personale del Dipartimento 24
ART. 24 – Risoluzione del contratto 24
SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI
ART. 1 - Definizioni
Dipartimento della Protezione Civile Anche identificato solamente per brevità “Dipartimento” | Il Dipartimento della protezione civile - struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale in Roma, Via Ulpiano n.11, Codice Fiscale 97018720587. |
Amministrazione | Il Dipartimento |
Aggiudicatario o OEA | L’impresa ovvero il raggruppamento ovvero il consorzio di imprese che si aggiudicherà l’appalto oggetto della presente gara e ne erogherà i relativi servizi. |
Broker | Il soggetto aggiudicatario dell’appalto |
Capitolato Tecnico | Il presente documento, contenente le condizioni generali e speciali del Contratto che sarà stipulato fra il Dipartimento della protezione civile e l’Aggiudicatario. |
Contratto | L’atto negoziale avente come oggetto l’affidamento all’Aggiudicatario dei servizi di consulenza e intermediazione assicurativa del Dipartimento della Protezione civile; |
Assicurato | Il soggetto destinatario delle prestazioni assicurative |
Compagnia di assicurazioni | Impresa in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative di cui il Dipartimento ha necessità o interesse alla sottoscrizione |
Premio | La somma dovuta alle Compagnie di assicurazione in ragione delle coperture assicurative garantite, comprensivo dell’Aggio spettante al Broker per la sua funzione |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale sono state attivate le garanzie assicurative |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Compagnia di assicurazioni in caso di sinistro |
Annualità assicurativa | L’anno che decorre dalla data di effetto della polizza alla data di scadenza della stessa |
Giorno lavorativo | i giorni lavorativi vengono definiti in base a fasce orarie che vanno dalle ore 9:00 alle 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione delle sole festività nazionali |
Reperibilità | Periodo di tempo durante il quale si deve essere disponibili se si viene cercati |
Deliverable | Risultato atteso o prodotto finito sottoposto ad accettazione del committente del progetto |
ART. 2 - Oggetto del Contratto
Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa per il Dipartimento della Protezione Civile.
L’attività è disciplinata dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 7 settembre 2005/209, nonché dal regolamento ISVAP n. 5/2006 e dal presente capitolato.
ART. 3 - Durata e decorrenza del contratto
Il contratto ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di notifica della registrazione del relativo decreto approvativo da parte degli Organi di Controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato, con l’obbligo di gestione, anche dopo la scadenza del Contratto, delle singole intermediate polizze, anche eventualmente prorogate, fino alla loro data di scadenza, e, comunque, fino alla chiusura dell’ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermediate dal broker aggiudicatario fino alla loro completa definizione. Il presente contratto, vincolerà il Dipartimento solo dopo l’approvazione e la registrazione del relativo decreto approvativo da parte degli Organi di Controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato
Il Dipartimento si riserva tuttavia la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per il tempo strettamente necessario all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo incarico di Brokeraggio-
E’ fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del Dipartimento, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a giorni 30, come specificato all’articolo 25 del presente capitolato
SEZIONE II–RISCHI E ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Nel contesto dei principali ambiti operativi del Dipartimento della protezione civile si elencano i principali rischi inerenti sia l’attività ordinaria che l’attività emergenziale stabilito che l’attività del broker riguarda indistintamente le attività istituzionali tutte del Dipartimento.
ART. 4 - Descrizione dei rischi
Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione (intesa come la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, in termini di danno economico, ai beni culturali, e perdita di vite umane), è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti).
Il rischio vulcanico si può definire come il prodotto della probabilità di occorrenza di un evento eruttivo per il danno che ne potrebbe conseguire.
Il rischio meteo-idro suddiviso in:
• rischio meteorologico che corrisponde alla presenza di fenomeni atmosferici che assumono carattere di particolare intensità e costituiscono un pericolo, a cui si associa il rischio di danni anche gravi a cose o persone. È importante distinguere i rischi dovuti direttamente ai fenomeni meteorologici da quelli derivanti, invece, dall’interazione degli eventi atmosferici con altri aspetti che caratterizzano il territorio o le attività umane.
• rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.
• rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali.
• Il rischio maremoto, oltre agli effetti legati direttamente all’azione dell’onda in movimento, il maremoto può innescare tutta una serie di effetti secondari: l’inondazione infatti può innescare eventi franosi, inquinamento delle falde, o incendi. L’impatto sui porti e sugli impianti industriali può causare l’emissione e la diffusione di materiali inquinanti.
• Il rischio incendio, può nascere da un incendio boschivo, inteso come un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree.
• Il rischio sanitario è sempre conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser definito come un rischio di secondo grado: esprime la potenzialità che un elemento esterno possa causare un danno alla salute della popolazione. Può essere:
- antropico, se provocato dalle attività umane come incidenti industriali, attività industriali e agricole, trasporti, rifiuti;
- naturale, se provocato da eventi naturali come terremoti, vulcani, frane, alluvioni, maremoti, tempeste di sabbia.
• Il rischio nucleare: detto anche rischio radiologico è il rischio corrispondente all’esposizione indebita o accidentale alla radioattività artificiale. Se nell’esposizione sono coinvolte materie fissili, in particolare uranio e plutonio, si parla anche di rischio nucleare.
• Il rischio ambientale è legato alla produzione, alla gestione e alla distribuzione di beni, servizi o prodotti di processi industriali, derivanti sia dai settori primario e secondario (agricoltura e industria), sia dal settore terziario (cosiddetto “dei servizi”), che possono costituire una causa di incidenti con ricadute nel breve periodo sulla salute della popolazione.
• Il rischio industriale con il quale si intende la possibilità che in seguito a un incidente in un insediamento industriale si sviluppi un incendio, con il coinvolgimento di sostanze infiammabili, una esplosione, con il coinvolgimento di sostanze esplosive, o una nube tossica, con il coinvolgimento di sostanze che si liberano allo stato gassoso, i cui effetti possano causare danni alla popolazione o all’ambiente.
Da tali tipologie di rischio derivano le attività poste in essere dal Dipartimento che si possono distinguere in attività ordinaria ed attività in emergenza.
ART. 5 - Attività svolte dal Dipartimento della Protezione civile
5.1 Attività ordinaria
Attività di Previsione, consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
Attività di Prevenzione, consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
Attività di Addestramento e formazione, consiste nell’adeguare e migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei dipendenti e degli operatori di protezione civile.
L’attività si svolge sia in Italia che all’estero in regime di cooperazione internazionale e può essere:
• attività di addestramento tecnico per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma;
• attività di addestramento per soccorso sanitario;
• attività di addestramento di volontari di protezione civile;
• attività di educazione minori sui temi di protezione civile nei principali capoluoghi italiani;
Attività di Esercitazione, si intende ogni azione svolta al fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati d’emergenza, il grado di preparazione dei dipendenti e degli altri operatori in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza.
Si può evincere, da quanto sopra esposto, che i rischi si possono sostanzialmente distinguere in 3 rami principali:
• infortuni a dipendenti e soggetti assimilati che svolgono attività sotto la direzione o il coordinamento del Dipartimento;
• responsabilità civile, per veicoli di proprietà del Dipartimento, o per danni a terzi e/o cose nelle attività di p.c. (vedi polizze allegate);
• danni patrimoniali ai beni di proprietà del Dipartimento anche ad alto contenuto tecnologico (ad es. radar), sia ad impiego fisso che mobile sia in sede che in tutta Italia.
5.2 Attività emergenziale
Si intende ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso della popolazione, al contenimento dei danni ed al ripristino delle condizioni di normalità.
Il Dipartimento interviene a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i. quando si verifica un evento di cui all’art. 7, comma 1, lett. c):
emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
ART. 6 - Coperture assicurative nell’ambito dell’attività ordinaria
Le polizze attualmente in essere presso il Dipartimento sono indicate nella tabella riportata qui di seguito:
Ramo di rischio | Massimali | Ultima annualità assicurativa | Scadenza | Premio annuo imponibile |
Infortuni ai dipendenti ed altri operatori di protezione civile in Italia ed all’estero | - Morte: € 300.000,00 Invalidità Permanente: € 300.000,00 | 01/10/2019- 30/09/2020 | 31/03/2021 | 15.804,88 |
Infortuni ai volontari ed altri soggetti coinvolti in eventi di protezione civile, anche all’estero, attività di simulazione di emergenza e formazione teorico- pratica | - Capitale assicurato morte 350.000 - Invalidità permanente € 300.000 /IP da malattia 150.000 - Rimborso. Spese mediche Italia € 15.000 / estero € 50.000 Diaria € 50/giorno | 01/10/2019- 30/09/2020 | 31/03/2021 | 24.390,25 |
RCA autoveicoli di proprietà del Dipartimento | Massimali minimi di legge | 01/10/2019- 30/09/2020 | 31/03/2021 | 9.769,00 |
Furto e danni porta- valori | Valori assicurati e massimali: - € 270.000,00 | 01/10/2019 - 30/09/2020 | 31/03/2021 | 4.047,44 |
Incendio agli immobili costituenti sedi del Dipartimento | Valori assicurati e massimali: - Fabbricati: € 40.787.539,1 - Contenuto: € 3.567.840,81 | 01/10/2019- 30/09/2020 | 31/03/2021 | 5.869,94 |
Danni agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche ad impiego fisso e mobile del Dipartimento | - Valori assicurati e massimali: - apparecchiature elettroniche: € 11.406.042,74 apparecchiature elettroniche mobili: € 108.437,90 | 01/10/2019- 30/09/2020 | 31/03/2021 | 16.348,45 |
RCT/RCO | - RCT: € 10.000.000= per ogni sinistro, con il limite di € 10.000.000= per ogni persona e di | 01/10/2019- 30/09/2020 | 31/03/2021 | 11.410,23 |
Ramo di rischio | Massimali | Ultima annualità assicurativa | Scadenza | Premio annuo imponibile |
€ 10.000.000= per danni a cose - RCO: € 10.000.000= per ogni sinistro. € 2.000.000= per ogni persona. | ||||
Temporanea infortuni per i partecipanti ai Campi scuola “ Anch’io sono la Protezione civile”1 | - Capitale assicurato morte € 350.000 - Invalidità permanente € 350.000 - Rimborso. Spese sanitarie € 15.000 Diaria € 10/giorno | 09/06/2019- 10/09/2019 | 10/09/2019 | 21.820,50 |
L’operatore economico aggiudicatario è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Dipartimento, assumendosi l’impegno di collaborare con il Broker con incarico in scadenza per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale.
6.1 Coperture assicurative nell’ambito dell’attività emergenziale
Il Dipartimento al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura è chiamato a mettere in atto ogni azione che sia volta al soccorso della popolazione, al contenimento dei danni ed al ripristino delle condizioni di normalità.
Nell’ambito di tali attività ha la necessità di stipulare polizze in emergenza secondo le esigenze contingenti. Di seguito l’elenco delle polizze stipulate negli ultimi eventi calamitosi verificatisi:
• Polizza mezzi di cantiere post sisma;
• Responsabilità civile gestione e conduzione tende da campo;
• Polizza infortuni ragazzi attività ludiche nelle tendopoli;
• Polizza RCT ospiti campi e mense;
• Polizze decennali postume;
• Polizza rischio terrorismo;
• Polizza infortuni partecipanti conferenza Capi di Stato;
• Polizza copertura gestore aeroporto;
1 Polizza non attivata per il 2020 causa emergenza Covid-19
• Polizza infortuni volontari, responsabilità civile e rischio Covid-19 per medici e infermieri;
• Polizza infortuni volontari, responsabilità civile e rischio Covid-19 per operatori socio sanitari;
• Polizza infortuni volontari per rischio Covid-19.
ART. 7 – Oggetto del servizio
Oggetto del servizio sono le prestazioni di seguito indicate:
1) Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell’ambito dell’attività ordinaria del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del D.lgs. n. 209 del 007.09.2005 e s.m.i. e dei relativi Regolamenti IVASS finalizzati a:
a) Stipula dei nuovi contratti assicurativi del Dipartimento della protezione civile e alla collaborazione nella gestione ed esecuzione degli stessi;
b) Gestione dei sinistri delle nuove coperture;
c) Gestione dei sinistri inerenti le precedenti coperture; e come meglio specificato al successivo paragrafo 7.1
2) Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell’ambito dell’attività
emergenziale del Dipartimento della protezione civile finalizzate a:
a) consulenza specialistica per la definizione delle esigenze assicurative e nel reperimento delle polizze necessarie nelle situazioni di emergenza, come meglio specificato nel successivo paragrafo 7.2
7.1 Attività ordinaria
L‘aggiudicatario in particolare sarà chiamato a svolgere le attività di seguito indicate:
a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/o potenziali in relazione alle attività svolte dal Dipartimento;
b) presentazione del piano Risk Assessment, entro 60 giorni solari dalla richiesta del Dipartimento con contestuale verifica dell’adeguatezza, in termini tecnici e giuridici, delle polizze esistenti rispetto ai rischi censiti, con individuazione di eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie, nonché degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l’incidenza del rischio e i costi assicurativi.
c) redazione dei capitolati tecnici relativi alle polizze, per consentire l’esperimento delle gare per il rinnovo delle coperture assicurative. I capitolati tecnici dovranno essere forniti entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta e dovranno essere corredati da una relazione che illustri i criteri utilizzati per l’individuazione delle basi d’asta, dei massimali e delle franchigie.
d) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara e nella fase di stipula dei contratti assicurativi, nonché predisposizione e studio di modelli di polizze
assicurative con indicazione dei relativi massimali, da richiedere alle compagnie assicurative; richiesta da soddisfare entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Dipartimento;
e) supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali tra il Dipartimento e le Compagnie di assicurazioni (per il tramite del Broker), attraverso il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativa, incluso il versamento dei premi alle Compagnie per conto del Dipartimento, una volta ricevuto il pagamento da parte del Dipartimento
f) gestione dei sinistri con assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione e liquidazione, controllando l’adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze. L’impresa dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri del Dipartimento inerenti le coperture assicurative. La gestione sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell’assicurato, perizie di parte). Il Dipartimento si riserva la facoltà di gestire direttamente singoli sinistri previa comunicazione da dare al Broker;
g) elaborazione di un report semestrale sull'andamento dei sinistri aperti, pagati, riservati e senza seguito, corredato da una valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative, che il Responsabile della gestione Sinistri dovrà presentare alla struttura tecnica preposta del Dipartimento. Tale output dovrà essere prodotto, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre, in un formato che consenta l’oscuramento dinamico di dati sensibili;
h) consulenza, e resa di pareri finalizzati alla analisi e risoluzione di problematiche assicurative connesse all’attività del Dipartimento.
Attività | Documento emesso | Livelli di servizio |
a) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi b) Presentazione di un piano di Risk Assessment | Piano di Risk Assessment | Consegna del Piano di Risk Assessment entro 60 giorni solari dalla richiesta del Dipartimento. |
c) Redazione dei capitolati tecnici relativi alle nuove coperture assicurative | Capitolati Tecnici e Relazione tecnica di accompagnamento | Consegna dei Capitolati Tecnici e Relazione tecnica di accompagnamento entro 20 giorni solari dalla data richiesta del Dipartimento |
Attività | Documento emesso | Livelli di servizio |
d) Assistenza e consulenza nella varie fasi di espletamento della gara, la predisposizione di modelli di polizze assicurative con indicazione dei relativi massimali, da richiedere alle compagnie assicurative, nonché lo studio di modelli e polizze | Servizio di assistenza tecnico- consulenziale | Il servizio dovrà essere erogato dall’Aggiudicatario entro 3 giorni lavorativi successivo alla richiesta pervenuta dal Dipartimento |
e) supporto al Dipartimento nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali tra il Dipartimento e le Compagnie di assicurazioni | Servizio di assistenza tecnico- consulenziale | Il servizio dovrà essere erogato dall’Aggiudicatario entro 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta pervenuta dal Dipartimento |
f) Gestione dei sinistri | Comunicazione apertura sinistri | Il servizio dovrà essere erogato dall’Aggiudicatario entro 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta pervenuta dal Dipartimento |
g) Elaborazione di un report semestrale inerente l'andamento dei sinistri | Report | Consegna del Report entro 30 giorni dalla scadenza del semestre |
h) consulenza e rilascio di pareri per analisi e risoluzione di problematiche assicurative connesse all’attività del Dipartimento (anche durante il periodo di valenza dei contratti assicurativi) | Servizio di assistenza tecnico- consulenziale; Formalizzazione di un parere analitico | le consulenza dovranno avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dal Dipartimento. Il rilascio dell’eventuale parere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dal Dipartimento |
Si precisa che le attività di:
• supporto nella gestione delle polizze;
• gestione dei sinistri;
• elaborazione di un report semestrale sull'andamento dei sinistri;
• assistenza tecnica, consulenza;
si intendono riferite sia alle coperture assicurative nell’ambito dell’attività ordinaria, sia alle coperture assicurative nell’ambito dell’attività emergenziali.
L’Aggiudicatario dovrà altresì provvedere all’aggiornamento del personale del Dipartimento preposto alla gestione del servizio, attraverso la programmazione di Sessioni di Aggiornamento finalizzate al monitoraggio dell’attività aziendale, del quadro normativo, legale ed assicurativo.
Infine, l’Aggiudicatario dovrà garantire la presenza presso gli uffici del Dipartimento della Protezione civile di un tecnico con esperienza nel settore assicurativo, preposto a supportare la struttura interna aziendale nella gestione delle problematiche assicurative, per un numero complessivo di 4 (quattro) ore/1 volta al mese, su chiamata.
Le attività descritte verranno attivate dal Dipartimento attraverso una comunicazione scritta (anche via email) diretta all’Aggiudicatario nella quale si indicheranno le modalità dell’intervento stesso.
Tutti i deliverable previsti dovranno essere consegnati nei tempi specificati nella precedente tabella nonché formalmente sottoposti all’approvazione del Dipartimento.
Nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai deliverable elaborati, queste dovranno essere consegnate rispettivamente entro 3 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse che saranno comunicate dal Dipartimento in forma scritta (anche via e-mail).
L’aggiudicatario dovrà provvedere all’aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento.
Il Dipartimento si riserva di procedere all’approvazione di tutti i documenti previsti quali risultati delle attività entro termini di volta in volta concordati in funzione della specificità dei documenti prodotti.
L’approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione formale. Non è prevista l’approvazione per tacito assenso.
L’approvazione dei documenti rappresenta l’accettazione della relativa attività.
7.2 Attività emergenziale
L’aggiudicatario sarà chiamato a svolgere le attività di seguito indicate:
a) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell’attività emergenziale con predisposizione di scheda di analisi dei rischi, da consegnare entro 2 gg. dalla richiesta del Dipartimento;
b) La definizione di coperture assicurative/predisposizione testi di polizza da richiedere alle compagnie, da consegnare entro 2 gg. dalla richiesta del Dipartimento;
c) Il supporto per il reperimento in emergenza delle coperture necessarie con relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle compagnie (in caso di procedura
negoziata o affidamento diretto) e dei valori a base d’asta/congruità dei premi, da consegnare entri 2 gg, dalla richiesta del Dipartimento
d) Per le attività di supporto nella gestione delle polizze, gestione dei sinistri, elaborazione del report semestrale inerente l’andamento dei sinistri e l’assistenza tecnica e consulenza si rimanda a quanto previsto e disciplinato all’Articolo 7 / 7.1.
Le attività descritte verranno attivate dal Dipartimento attraverso una comunicazione scritta (anche via email) diretta all’Aggiudicatario nella quale si indicheranno le modalità
dell’intervento stesso.
In relazione alle attività descritte, si dettagliano nella sottostante tabella i documenti richiesti all’aggiudicatario con i relativi tempi di consegna:
Attività | Documento emesso | Livelli di servizio |
a) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi | Scheda di analisi dei rischi | Consegna della scheda di analisi del rischio entro 2 giorni solari dalla richiesta del Dipartimento. |
b) definizione di coperture assicurative/predisposizione testi di polizza; c) supporto per il reperimento in emergenza delle coperture necessarie | Capitolati Tecnici, Relazione tecnica di accompagnamento e testi di polizza | Consegna dei capitolati tecnici,della Relazione tecnica e testi di polizza entro 2 giorni solari dalla richiesta pervenuta dal Dipartimento |
Tutti i deliverable dovranno essere consegnati nei tempi specificati nella precedente tabella nonché formalmente sottoposti all’approvazione del Dipartimento.
ART. 8 – Modalità di esecuzione del servizio
La prestazione dei servizi descritti dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara.
Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
All’inizio dell’erogazione dei servizi richiesti sarà presentata all’Aggiudicatario la struttura di riferimento del Dipartimento della Protezione civile per i servizi oggetto del Contratto, l’organizzazione ed in generale i soggetti coinvolti nel progetto.
L’Aggiudicatario dovrà istituire una struttura organizzativa, dedicata all’espletamento del servizio descritto nel presente capitolato.
A coordinamento della struttura dovrà essere identificato un Responsabile del servizio per tutte le attività che dovrà assumere, ivi compresa, la piena responsabilità dei rapporti con il Dipartimento della Protezione civile, ed avere:
• almeno 5 anni di esperienza nella gestione di progetti di Risk Assessment e con adeguate competenze professionali maturate in ambito PA e/o grandi clienti;
• specifica competenza nella gestione di rischi catastrofali;
• iscrizione nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall’ IVASS di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. da almeno 10 anni.
Il Responsabile del servizio riferirà periodicamente in merito all’esecuzione delle attività contrattuali al Capo Progetto nominato dal Dipartimento della Protezione Civile.
Nella struttura dedicata, inoltre, tra le figure professionali che il Broker si impegna ad inserire è richiesta espressamente la figura di Specialista sinistri con:
• almeno 5 anni di esperienza nella gestione di dei sinistri in ambito PA e/o Grandi clienti;
• iscrizione almeno nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall’IVASS (ex ISVAP) di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. da almeno 10 anni.
L’OEA si obbliga a garantire, nell’ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia e nell’ambito dell’Attività Emergenziale l’OEA si obbliga a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, sia nei giorni lavorativi che nei giorni festivi per l’intero arco della giornata (24 ore) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
L’OEA si obbliga a garantire, nell’ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità dello Specialista sinistri, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
I nominativi ed i curricula del Responsabile del Servizio e dello Specialista sinistri dovranno essere presentati in sede di offerta.
Il Dipartimento si riserva, motivando, di chiedere la sostituzione o integrazioni delle risorse impiegate con specifiche competenze.
Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione della fornitura dovranno comunque essere concordate preventivamente con il Dipartimento, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, fermo restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento.
ART. 9 – Obblighi del Broker
Il Broker si obbliga a:
a) svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse del Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni ricevute;
b) non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia preventivamente concordata con il Dipartimento,
c) non stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Dipartimento senza apposita e preventivamente indicazione in merito;
d) comunicare al Dipartimento, tempestivamente, ed in ogni caso non oltre il termine massimo di 10 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica inerente a assetti proprietari, della propria struttura, dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi della stessa e a produrre, in tali casi, anche la documentazione suppletiva eventualmente richiesta dal Dipartimento. Il Broker si impegna altresì a comunicare tempestivamente e non oltre entro 5 giorno dalla relativa notifica, l’eventuale avvio da parte dell’IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti;
e) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs n. 81/2008) adottando ed osservando nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
f) garantire l’idoneità, l’onestà, l’affidabilità, la riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto;
g) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a tal fine si impegna a:
− comunicare al Dipartimento tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone d delegate ad operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Broker si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
− garantire che gli strumenti di pagamento, riportino, in relazione a ciascuna transizione inerente il presente appalto, il CIG attribuito dall’ANAC all’appalto cui i premi assicurativi si riferiscono.
Il Xxxxxx accetta che la comunicazione a lui effettuata in merito al pagamento polizze assicurative, da lui curate, abbia valore, per il Dipartimento nei confronti della Compagnia di Assicurazioni di quietanza liberatoria.
ART. 10 – Obblighi di riservatezza
Il Broker si impegna a non divulgare notizie relative al Dipartimento di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che gli altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in relazione all’incarico affidatogli.
Il Broker si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima riservatezza delle informazioni apprese nell’espletamento dell’incarico e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto su quanto disposto dalla vigente normativa in tema di violazione o uso illegittimo di notizie riservate.
Tutti i documenti, elaborazioni e dati prodotti dal Broker richiesti dal Dipartimento nell’ambito dell’esecuzione del presente appalto (statistiche, prospetti, ecc.) sia in forma cartacea che elettronica, rimarranno di esclusiva proprietà del Dipartimento, con divieto per il Broker di riprodurli, divulgarli o utilizzarli in qualsiasi modalità-
Ogni abuso sarà prontamente perseguito a norma di legge.
ART. 11 – Provvigioni
La remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi – è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il Dipartimento il pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivanti direttamente o indirettamente dall’assunzione e dall’esecuzione dell’incarico.
I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di aggiudicazione. Detta provvigione sarà applicata ai contratti assicurativi conclusi a seguito delle successive procedura di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si avvarrà della collaborazione del Broker.
ART. 12 – Eventuale sospensione del contratto
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Dipartimento si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime in un apposito verbale. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall’art. 107 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 13 – Pagamento dei servizi assicurativi
Il Broker si obbliga a versare alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, i premi relativi ai contratti assicurativi stipulati con la sua assistenza, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l’importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Xxxxxx, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.
Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l’Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.
All’ atto del versamento dei premi alle Compagnie da parte dell’aggiudicatario, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG del contratto assicurativo cui il premio si riferisce.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 14 – Ulteriori obblighi del Dipartimento
Oltre quanto previsto dal presente capitolato, il Dipartimento si impegna a:
a) versare al Broker i premi di assicurazione dovuti, fatte salve le disposizioni enunciate nell’ articolo 13;
b) comunicare tempestivamente al broker qualsiasi accadimento che:
− rappresenti sinistro attivo o passivo;
− comporti variazioni di rischio.
SEZIONE III – CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 15– Penali per inadempienza
In caso di mancato svolgimento dei servizi conformemente alle previsioni del presente Capitolato tecnico, il Dipartimento si riserva di applicare le penali di seguito indicate:
a) mancato rispetto dei termini di cui all’art.7.1, lett. a) e b): penale di 300 euro per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo dalla richiesta del Dipartimento;
b) mancato rispetto della tempistica per la comunicazione delle modifiche agli assetti della proprietà/amministrazione o di procedimenti IVASS, prevista all’art. 9, lettera b): 100 Euro per ogni giorno di ritardo;
c) inadempienze relative alle disposizioni di cui all’art. 8 (Profilo professionale non rispondente in caso di sostituzione autorizzata) del presente Capitolato tecnico relative al personale addetto al servizio: 1000 Euro per ogni inadempienza contestata e 50 Euro per ogni giorno di ritardo contestato;
d) mancato rispetto della tempistica per la redazione dei Capitolati tecnici di cui all’art. 7.1, lett. c): 200 Euro per ogni giorno di ritardo;
e) mancato rispetto dei termini di cui all’art. 7,1, lett. d): 100 Euro per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento delle richieste operate dalla richiesta del Dipartimento;
f) inadempienze in merito alla gestione delle polizze, secondo quanto previsto all’art. 7, lett. e): 100 Euro per ogni giorno di ritardo;
g) mancata elaborazione del Report semestrale di cui al Articolo 7.1 lettera g) del Capitolato 300 Euro per ogni giorno di ritardo;
h) qualsiasi altra violazione contrattuale: 50 Euro per ciascun inadempimento contestato, aumentabili di 50 Euro per ciascun giorno per cui la violazione si protragga.
ART. 16 – Procedura per l’applicazione delle penali
Al fine dell’applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta dell’Amministrazione, cui l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Le penali indicate all’art. 15 verranno inderogabilmente applicate se l’aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all’aggiudicatario.
Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della cauzione di cui all’art. 18 del presente Capitolato tecnico; in tal caso, l’aggiudicatario si obbliga a reintegrare l’ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo. Il
mancato reintegro nei termini previsti dal Dipartimento (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l’aggiudicatario le conseguenze previste dallo stesso articolo.
Il Dipartimento potrà applicare penali nei confronti dell’aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell’appalto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.
Resta in ogni caso salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto all’art. 25 del presente Capitolato tecnico.
ART. 17 – Garanzia definitiva
A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente appalto o al medesimo correlati ai sensi di legge, il Broker costituisce in favore del Dipartimento la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nell’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto Legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Resta fermo in ogni caso il diritto del Dipartimento al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Il Dipartimento ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che sostenga di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Broker per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
Il Dipartimento ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia definitiva per l’applicazione delle penali prescritte al precedente art. 15 “Penali per Inadempienza”, e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 8 “Modalità di esecuzione del servizio”, all’art. 19 “Responsabilità dell’OEA e Assicurazione RC” ed all’art. 24“Risoluzione del contratto”, oltre il risarcimento di tutti gli ulteriori danni.
In ogni caso il Broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Dipartimento si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 18 – Spese contrattuali e oneri
Restano a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli oneri per l’espletamento dell’incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell’incarico, della polizza di cui all’art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, meglio dettagliata al successivo art. 19.
I servizi oggetto del presente contratto non sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 10, punto 9) del D.P.R. 633/1972
In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto non trova applicazione eventuale revisione dei prezzi.
ART. 19 – Responsabilità dell’aggiudicatario e assicurazione RC
Il Broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
L’OEA assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell’esecuzione del contratto, al Dipartimento, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione del Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
Il Broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l’attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.
A fronte di tali obblighi, il Broker stipula la polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale prevista all’art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. dettagliata all’art. 11 del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, con un massimale per sinistro di almeno Euro 3.000.000,00 e nell’anno globalmente di almeno Euro 10.000.000,00, per la validità contrattuale e agente su tutto il territorio dell’Unione Europea.
La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti del Dipartimento. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni del Broker saranno opponibili al Dipartimento.
Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte del Dipartimento, della cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.
La polizza sopracitata dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici e dalle imprese mandanti.
L’aggiudicatario è tenuto a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.
Xxx l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte del Dipartimento, della cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.
ART. 20 – Divieto di cessione del contratto e del credito – Divieto di subappalto
Ai sensi dell’Art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. si fa espresso divieto all’OEA di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l’esecuzione parziale o totale a soggetti terzi.
Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all’OEA di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali quindi non trova applicazione l’Art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i.
Inoltre fatto salvo quanto previsto ex lege è fatto divieto all’OEA di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integralmente o parzialmente, il corrispettivo dovuto all’OEA stesso derivante dall’applicazione contrattuale del rapporto posto in essere a seguito di aggiudica, salvo formale ed esplicita espressa autorizzazione del Dipartimento.
Nel caso di violazioni in merito a quanto sopra predisposto le eventuali cessioni, subappalti o altra pattuizione istituita si intendono nulli e, pertanto senza alcun effetto nei rapporti con il Dipartimento il quale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ed in danno il contratto-
ART. 21 – Affiancamento di inizio fornitura.
Nel periodo successivo alla comunicazione dell’approvazione della proposta di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, all’OEA è data facoltà di richiedere al Dipartimento un periodo finalizzato alla formazione del personale da adibire al servizio, di cui al precedente art. 8, sì da consentirgli di acquisire una conoscenza approfondita delle attività del Dipartimento stesso. La data di inizio del periodo di formazione, della durata massima di 5 giorni lavorativi, sarà comunicata dal Dipartimento. Nel corso di detto periodo, la cui pianificazione di dettaglio dovrà essere
concordata con il Dipartimento le attività formative saranno curate dallo stesso Dipartimento. Si precisa che durante tale attività non verrà riconosciuto all’OEA alcun corrispettivo. Si precisa, altresì, che l’attività di affiancamento di inizio fornitura avrà termine, al più tardi, tre giorni lavorativi prima della data di sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui l’OEA non esercitasse tale facoltà, sarà ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività che verranno svolte, sia in termini di competenza e qualità che di raggiungimento degli obiettivi di prestazione.
Nell’ultimo mese di efficacia del contratto di cui al presente appalto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’OEA si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento, per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi, personale idoneo a garantire il trasferimento a dipendenti del Dipartimento o a terzi aggiudicatari di gara in rinnovo da questo designati del know- how e delle competenze relative al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa svolte in favore del Dipartimento.
ART. 22 – Affiancamento e formazione del personale del Dipartimento
Nel corso della durata del contratto, l’OEA sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
a) affiancamento nelle procedure e/o processi sulle attività condotte del personale del Dipartimento, o a terzi da essi designati, al fine di rendere la prosecuzione quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, ecc.
b) organizzazione di interventi formativi (come conferenze, seminari, ecc.) su argomenti specifici di interesse del Dipartimento, da erogare presso gli uffici del Dipartimento stesso. L’offerta formativa sarà diversificata in ragione dei destinatari del Dipartimento (es. strutture del Dipartimento per l’interfaccia con il broker) e non potrà essere inferiore a 2 interventi formativi nel periodo della durata contrattuale.
Ciascun intervento formativo non dovrà essere inferiore alle 4 ore.
Si precisa che durante tale attività non verrà riconosciuto all’OEA alcun corrispettivo.
ART. 23 – Fallimento
In caso di fallimento dell’aggiudicatario, il contratto s’intenderà risolto, salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 50 /2016.
In caso di raggruppamento di imprese, trova applicazione il disposto di cui all’art. 48, commi 18 e 19, del D. Lgs. 50/2016.
ART. 24 – Risoluzione del contratto
Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l’aggiudicatario diritti o pretese di sorta
all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e xxxxx restando l’obbligo del risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento nonché il diritto dello stesso di escutere la garanzia di cui al precedente art. 17. La risoluzione, previa comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata (A/R), interverrà con effetto dalla notifica nei seguenti casi:
a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
b) reiterata e grave violazione da parte dell’aggiudicatrio della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all’offerta;
c) salvo quanto previsto dall’art 110 comma 3 del codice, fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale e concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
d) subappalto del servizio;
e) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste all’art. 106 e 110 del D. Lgs. 50/2016;
f) superamento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore dell’appalto);
g) frode e/o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
h) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
i) grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale;
j) mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa di cui all’art. 13 del presente Capitolato tecnico;
k) mancato reintegro della garanzia definitiva di cui al precedente art. 17, nei tempi prescritti dal Dipartimento;
l) reiterata violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8 in merito alla sostituzione del personale addetto al servizio.
Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
i. l’intervento di un provvedimento definitivo che dispone, nei confronti dell'aggiudicatario, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
ii. il venir meno dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o per rinuncia all’iscrizione da parte dell’intermediario;
iii. il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i;
iv. le ulteriori ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In particolare, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti causati all’Amministrazione, tra cui le maggiori spese che il Dipartimento dovrà sostenere per garantire la prosecuzione del servizio e/o per indire una nuova gara per l’affidamento dello stesso, ove non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all’aggiudicatario l’obbligo di trasferire in forma adeguata agli Uffici di riferimento dell’Amministrazione, o al Broker subentrante su richiesta del Dipartimento i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute, nonché di ottemperare all’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 13 del presente Capitolato tecnico, ovvero fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Dipartimento o a terzi da questo designati.
Ove si verifichino le circostanze di cui commi precedenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il Dipartimento si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio di cui all’art. 2 del presente Capitolato tecnico con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 25 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Dipartimento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, può decidere in qualsiasi momento di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.
Alla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In particolare, andranno rispettate le previsioni di cui agli artt. 10 e 21 e del presente Capitolato tecnico.
L’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo
e/o rimborso spese. XXXXXXX XXXXX
INGV DIRETTORE GENERALE 23.11.2020
14:14:35 UTC
In caso di recesso del Dipartimento, il Broker ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d’arte in conformità a quanto contrattualmente previsto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. calcolato ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.