CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
Prot. n. 2000/2022
Piove di Sacco, 19.03.2022
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LEZIONE SULLA SEZIONE ETRUSCA DEL MAN DI ADRIA NELLA SCUOLA PRIMARIA “X.XXXXXXX”
A.S. 2021/2022
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 DI PIOVE DI SACCO (PD) rappresentato legalmente dalla Prof.ssa XXXX XXX, Dirigente Scolastico pro-tempore, (omissis) domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Xxxxxxx 0 xx Xxxxx xx Xxxxx (XX) C.F. 92258450284 denominato “Committente”;
E
La ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D’ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA,
rappresentato legalmente da XXXXXXXXXX XXXXXXXX, (omissis), d’ora innanzi denominato “Fornitore del servizio”.
Le parti sopra descritte
PREMESSO CHE
• l'Istituzione scolastica sopra citata ha predisposto la lezione didattica presso la classe 5 della Scuola Primaria “X. Xxxxxxx” per 2 ore totali;
• il Committente ha verificato di non potere rinvenire disponibilità (ovvero la specifica competenza necessaria) presso il personale scolastico;
• il D.I. 129 del 28.08.2018 recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, consente la stipulazione di contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
• è interesse dell’Istituto acquisire la collaborazione di personale con provata esperienza e competenza nell’insegnamento della storia e cultura etrusca;
• rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione della lezione didattica sulla sezione etrusca del MAN di Adria sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi istituzionali perseguiti dalla Scuola;
• considerato che la lezione didattica sarà finanziata con il contributo dei genitori degli alunni della classe 5 relativo all’anno scolastico 2017 coinvolti nella lezione;
• preso atto che la lezione didattica sarà finanziata con il contributo dei genitori degli alunni interessati per l’importo di € 165,60 (centosessantacinque/60).
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La parte Committente affida alla Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia che accetta l’incarico di realizzare una lezione didattica mediante l’impiego di personale qualificato nella classe 5 della Scuola Primaria “X.Xxxxxxx” dell’Istituto. La lezione è dedicata ai focus tematici già sviluppati dagli insegnanti durante le UdA.
ART. 2 – NATURA E CAUSA DEL CONTRATTO, ASSUNZIONE DELL’APPALTO DELL’ALEA DI RISCHIO
Il contratto stipulato tra Committente e la Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia, ai fini della prestazione in oggetto, è un contratto di prestazione di servizi con il quale il Fornitore si assume tutti i rischi e le responsabilità per la realizzazione della lezione didattica sulla sezione etrusca del MAN di Adria verso un corrispettivo in denaro. La causa contrattuale è regolata dall’art. 1325 c.c.
ART. 3 – RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE
Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tale attività sotto la propria direzione. L’Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia è tenuta, prima dell’avvio delle attività, a comunicare all’Istituto Comprensivo 1 Piove di Sacco i nominativi dei soggetti impiegati per la realizzazione dell’attività. L’eventuale sostituzione in corso d’opera del predetto personale è subordinato all’approvazione della parte committente.
L’Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia si impegna altresì a trasmettere, prima dell’inizio delle attività, i curricola vitae del personale impiegato nella realizzazione dell’attività didattica. La parte Committente designa, quali propri Responsabili e Referenti, per ogni attività o questione inerente l’esecuzione del presente contratto la Maestra Xxxxxxx Xxxxx.
ART. 4 – SICUREZZA ALUNNI
L’Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia ed il personale dallo stesso incaricato si assumono l’obbligo della vigilanza degli alunni che partecipano al progetto ai sensi dell’art. 2048 del c.c..
Il personale incaricato dall’Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia, prima dell’avvio delle attività, è tenuto a rilasciare alla parte committente apposita dichiarazione nella quale si attesti di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
ART. 5 – TEMPI, MODALITA’ E LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
La lezione si terrà giorno 22 marzo dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Al termine dell’attività, il responsabile della gestione del progetto presenterà una relazione congiunta sull’attività oggetto del presente contratto, accompagnata dal registro all’uopo predisposto.
ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La parte Committente, per la prestazione di cui all’art.1, si impegna a corrispondere all’Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia un compenso di € 165,60. Lo stesso importo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’attività, previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013.
L’attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La fattura elettronica dovrà essere intestata come segue:
Istituto Comprensivo Statale 1 Xxxxx xx Xxxxx - Xxx Xxxxxxx X x. 0 – 35028 Piove di Sacco (PD) - C.F.: 92258450284 – codice univoco Ufficio: UFFFTM.
ART. 7 – TRACCIABILITA’
Il Fornitore del servizio, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti bancari dedicati anche in via non esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge.
Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.
Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010.
Il CIG da riportare nelle fatture è il seguente: Z363578ED7.
ART. 8 – PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo all’Associazione Culturale Studio D’archeologia Didattica Museologia la parte Committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; all’Associazione Culturale Didattica Museologia è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.
L’eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative del contenuto delle relazioni da parte dell’Associazione potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.
ART.9 – UTILIZZO DEL NOME, DEL LOGO O DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
E’ fatto divieto al Fornitore del servizio l’utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell’Istituzione Scolastica Committente, per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio.
Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.
ART. 10 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
L’Istituzione Scolastica e la parte Fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata, meglio individuata con l’acronimo P.E.C. con preavviso di almeno dieci giorni.
In caso di recesso a norma del comma precedente, la parte Fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all’Istituzione scolastica l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
L’Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle attività di cui ai precedenti articoli, in caso di risoluzione del contratto, l’Istituto ha il diritto al risarcimento del danno conseguente.
Ai sensi dell’art. 2237 c.c. l’Istituto ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione Scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali,
La parte Fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Istituzione Scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
ART. 12 – RISERVATEZZA
Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.
ART. 13 – DIVIETO DI ASSUNZIONE
Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l’assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all’art. 97 Cost. che testualmente prevede: “Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
ART. 14 – CLAUSOLA PENALE PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA EX ART. 1382 c.c.
Al verificarsi dell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto, la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall’art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell’altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d’ora il ricorso all’Autorità giudiziaria.
ART. 15 – CLAUSOLA PENALE PER IL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO EX ART. 1382 c.c.
Al verificarsi dell’ipotesi di semplice ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 1382 c.c., sarà obbligata all’adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all’altra parte della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione o fornitura del servizio.
La concordata pattuizione consente di escludere sin d’ora il ricorso all’Autorità giudiziaria.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di cui al X.X. 00 ottobre 1933 n. 1611.
ART. 17 – REGISTRAZIONE DELLE SPESE
Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del fornitore del servizio, ai sensi degli art. 5 c. 2 e 39 del D.P.R. n. 131/86.
ART. 18 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell’Istituzione scolastica ai sensi del X.X.xx 33/2013, dell’art. 1 comma 2, del D. Lgs. 165/2001. Dell’art. 1 c. 32 della Legge 06 novembre 2012 n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012.
I Contraenti
Per l’Associazione Culturale Studio D’archeologia La Dirigente Scolastica Didattica Museologia
La Rappresentante Legale Prof.ssa Xxx Xxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
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