Comune di Carmignano Provincia di Prato
Comune di Carmignano Provincia di Prato
Regolamento per l’esecuzione di lavori in economia per l’effettuazione
di forniture di beni e servizi in economia
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.05.2008
Indice
Capo I Scopo del regolamento
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Modalità d’esecuzione delle spese in economia Articolo 3 - Esecuzione in amministrazione diretta Articolo 4 - Esecuzione con per cottimi
CAPO II Lavori in economia
Articolo 5 - Condizioni per procedere a lavori in economia Articolo 6 - Lavori d’urgenza e somma urgenza
Articolo 7 Tipologie di lavori da eseguire in economia Articolo 8 Autorizzazione della spesa per i lavori in economia
Articolo 9 - Affidamento lavori in economia mediante cottimo fiduciario
Articolo 10 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta Articolo 11 Contabilizzazione e rendiconto finale dei lavori in economia
Articolo 12 Occupazione d’urgenza ed espropriazione
CAPO III Fornitura di beni e servizi in economia
Articolo 13 Tipologie di servizi e provviste in economia
Articolo 14 Condizioni per procedere a forniture e/o servizi in economia Articolo 15 Servizi di progettazione
Norme generali
Articolo 16 - Somme a disposizione in progetto
Articolo 17 - Liquidazione lavori, forniture e servizi in economia Articolo 18 - Ulteriori applicazioni del regolamento
Articolo 19 - Garanzie
Articolo 20 - Normativa antimafia
Articolo 21 - Rinvio a norme e provvedimenti legislativi Articolo 22 - Entrata in vigore
Capo I
Scopo del regolamento
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell’Articolo 125 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo2
Modalità d’esecuzione delle spese in economia
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento.
3. L’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Comune possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento periodico.
5. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
Articolo 3
Esecuzione in amministrazione diretta
1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Ente, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
Articolo 4
Esecuzione mediante cottimo fiduciario
1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
Capo II
Lavori in economia
Articolo 5
Condizioni per procedere a lavori in economia
1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00, nei limiti appresso indicati:
a) sino a € 5.000,00 senza procedere ad alcun esperimento di gara, mediante affidamento diretto con emissione di lettera-contratto o buono d'ordine del responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione da parte della ditta affidataria o altro atto idoneo mediante le forme degli usi commerciali vigenti;
b) oltre il limite di cui alla lettera a) e per importi inferiori a € 40.000,00, senza procedere ad alcun esperimento di gara, mediante affidamento diretto con determinazione del responsabile del procedimento, a ditta di fiducia ed accettazione dalla ditta affidataria;
c) oltre il limite di cui al precedente punto b) e fino al limite di € 200.000,00 mediante affidamento, con determinazione del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Ente.
2. L’affidamento avverrà di norma applicando il criterio del prezzo più basso offerto, sia sull’importo a base d’asta, sia con offerta a prezzi unitari, ma potrà essere applicato anche il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili, quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità prezzo, ecc. In tali casi il criterio adottato dovrà essere fissato nella determinazione di indizione della procedura negoziata e approvazione dello schema di lettera d’invito. In ogni caso le richieste di preventivo o di offerte debbono specificare le condizioni di esecuzione dei lavori, i tempi di esecuzione, le penali previste in caso di ritardo, le modalità di pagamento, il luogo ove si svolgeranno i lavori, l’impegno di spesa ecc. La procedura negoziata si conclude con una relazione del responsabile del procedimento nella quale saranno indicate le fasi della trattativa, i nominativi delle ditte invitate, le motivazioni per cui l’offerta prescelta risulta più conveniente, anche per motivi diversi dal prezzo.
3. Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati in caso di nuove disposizioni legislative.
Articolo 6
Lavori d’urgenza e di somma urgenza
1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.
2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale sopra indicato, la immediata esecuzione dei lavori fino al limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136,
comma 5 del D.P.R. 554/99. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
I lavori di somma urgenza di cui al presente articolo del regolamento sono normati dagli Articolo 146 e 147 del D.P.R. 554/99 e in via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie di intervento:
- Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- Riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina manufatti, ecc…;
- Manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l’installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, e quant’altro necessario a tutelare la pubblica incolumità;
- Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- Manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini; manutenzione dei giardini, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- Manutenzione di cimiteri;
- Lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti; interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- Nonché provvista di materiali occorrenti per l’esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;
Articolo 7
Tipologie di lavori da eseguire in economia
I lavori eseguibili in economia, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, sono i seguenti:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a € 100.000,00;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
Articolo 8
Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1. Nel caso di lavori indicati al precedente art.7 nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, l’autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d’asta.
Articolo 9
Affidamento lavori in economia mediante cottimo fiduciario
1. Quando i lavori sono effettuati a mezzo di cottimo come previsto dal precedente Articolo 4, l’affidamento dovrà essere formalizzato con apposito atto di cottimo che dovrà indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per lavori e le somministrazioni a misura e l’ importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
L’atto di cottimo è sottoscritto dall’impresa e dal responsabile del procedimento.
2. Nel suddetto contratto, redatto in bollo e che sarà assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86, si farà risultare l’obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l’assicurazione, assistenza e previdenza degli operai ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d’opera.
3. Ogni lavoro da eseguirsi in economia, mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a
€ 40.000,00 e fino all’importo massimo consentito, dovrà essere preventivamente deliberato con atto di indirizzo della Giunta Comunale in base ad un progetto che, di norma, dovrà essere costituito dai seguenti elaborati tecnici:
a) Relazione tecnica;
b) Computo metrico estimativo;
c) Elenco prezzi unitari;
d) Elaborati grafici;
e) Foglio condizioni.
4. Salvo il caso del ricorso a procedure d’urgenza, ai piani annuali è allegato l’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione.
Articolo10
Modalità di esecuzione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta
1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:
a) il funzionario responsabile provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, nel rispetto delle direttive fissate dalla Giunta Comunale. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori lo stesso funzionario utilizza il personale in servizio nell'Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice, richiedendo se del caso appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza;
b) l'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera od altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dagli artt.183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000;
c) effettuata la spesa il funzionario responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'Articolo184 del D.Lgs. n° 267/2000 e le altre procedure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
Contabilizzazione e rendiconto finale dei lavori
1. I lavori in economia saranno contabilizzati:
a) se eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, per importi fino a € 100.000,00, l'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto e certificati di pagamento emessi dal responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori deve unire al rendiconto dei lavori stessi la liquidazione finale e il certificato di regolare esecuzione;
b) se eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, per importi maggiori di € 100.000,00 fino a
€. 200.000,00 con tutte le procedure previste per i lavori eseguiti in appalto;
c) se eseguiti con il sistema detto in amministrazione diretta, dovranno risultare da apposite liste settimanali per operai, noli, materiali e mezzi d’opera impiegati, redatte a cura del direttore dei lavori.
2. La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell’opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento ove differisca dal Direttore dei lavori sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori, con l’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.
3. Per lavori eseguiti in amministrazione diretta il Direttore dei Lavori deve unire al rendiconto finale dei lavori stessi una relazione e la liquidazione finale che determini esattamente, quantitativamente e qualitativamente i lavori eseguiti, i materiali acquistati, il loro stato ed i risultati conseguiti.
Articolo 12
Occupazione d’urgenza ed espropriazione
Nel caso che, per l’esecuzione dei lavori in economia, si renda necessario il ricorso ad espropriazioni e/o occupazioni d’urgenza di beni immobili, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Capo III
Fornitura di beni e servizi in economia
Articolo 13
Tipologie di servizi e provviste in economia
1. Le forniture di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, in via esemplificativa e non esaustiva, sono le seguenti:
a) Forniture, somministrazioni e provviste beni mobili, compresi automezzi, macchinari, attrezzature, comprese quelle informatiche, vestiario di servizio per il personale, materiali vari, libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, stampati, modulistica e similari cancelleria, stampe varie, carta bollata e similari, spese per concorsi indetti dall’amministrazione;
b) Manutenzione, riparazione e ripristino (compresa ricarica estintori) dei beni di cui al punto A;
c) Manutenzione di opere ad impianti di uso pubblico ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di lavori pubblici;
d) Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in locazione ad uso del Comune nel caso in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
e) Le tasse di circolazione per gli automezzi del Comune;
f) Spese telefoniche, spese postali e telegrafiche, riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici;
g) Servizi attinenti convegni, conferenze, mostre, corsi di formazione e aggiornamento e altre manifestazioni in materia istituzionale;
h) Spese di rappresentanza - Spese per accertamenti sanitari - Analisi in genere - Spese per servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali mediante buoni pasto;
i) Spese per polizze di assicurazione;
j) Spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
k) Spese di pulizia, derattizzazione , disinfestazione locali comunali e servizi analoghi;
L) Incarichi per Servizi, nell'ambito di prestazioni ex Articolo 2222 C.C. e ss., attinenti conferenze, corsi, seminari, accertamenti studi, indagini e/o consulenze specifiche.
m) Servizi tecnici di importo inferiore a €. 20.000,00 Gli incarichi debbono essere preceduti da motivata dichiarazione scritta del Responsabile del servizio che giustifichi la necessità dell'incarico esterno in relazione alle specifiche professionalità richieste nella fattispecie considerata e/o alla carenza di personale.
n) Quant’altro concerna fornitura di beni e servizi in economia non espressamente specificati nell’elenco di cui sopra ma necessari per il regolare funzionamento e l’erogazione di servizi da parte dell’ente.
2. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Articolo 14
Condizioni per procedere a forniture e/o servizi in economia
1. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 206.000,00, nei limiti appresso indicati:
a) sino a 5.000,00 Euro senza procedere ad alcun esperimento di gara, mediante affidamento diretto con emissione di lettera-contratto o buono d'ordine del responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione della ditta affidataria o altro atto idoneo mediante le forme degli usi commerciali vigenti;
b) oltre il limite di cui al precedente punto a) e per importi inferiori a € 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto mediante determinazione del responsabile del procedimento a ditta di fiducia ed accettazione della ditta affidataria o altro atto idoneo;
c) oltre il limite di cui al precedente punto b) e per importi inferiori a € 206.000,00, l’affidamento avviene con determinazione del responsabile del procedimento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.
L’affidamento avverrà di norma applicando il criterio del prezzo più basso offerto, sia sull’importo a base d’asta, sia con offerta a prezzi unitari, ma potrà essere applicato anche il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili, quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità prezzo, ecc. In tali casi il criterio adottato dovrà essere fissato nella determinazione di indizione della procedura negoziata e approvazione dello schema di lettera d’invito. In ogni caso le richieste di preventivo o di offerte debbono specificare le condizioni di esecuzione delle forniture, i tempi di esecuzione, le penali previste in caso di ritardo, le modalità di pagamento, il luogo ove dovranno essere eseguite le forniture, l’impegno di spesa, ecc. L’indagine di mercato si conclude con una relazione del responsabile del procedimento nella quale saranno indicate le fasi della trattativa, i nominativi delle ditte invitate, le motivazioni per cui l’offerta prescelta risulta più conveniente, anche per motivi diversi dal prezzo.
2. Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati ai sensi dell’Articolo 125, comma 9 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006.
Articolo 15
I Servizi di progettazione
In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento/servizio, le prestazioni relative:
a) Alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico – specialistici;
b) Xxxxxx di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’Articolo 90 del D.Lgs. 163/2006, possono essere affidati a personale e/o professionisti esterni aventi titolo.
Per incarichi fino a 20.000,00 Euro è consentito l’affidamento diretto; gli incarichi fino a 100.000,00 Euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’Articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Norme generali
Articolo 16
Somme a disposizione in progetto
Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell’ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi in economia, ai contratti per tali prestazioni si applicano le norme del presente regolamento.
Articolo 17
Liquidazione lavori, forniture e servizi in economia
1. I lavori, forniture e servizi in economia sia quelli effettuati con il sistema dell'amministrazione diretta sia quelli con il sistema del cottimo fiduciario sono liquidati previo riscontro effettuato dal Responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa con le modalità stabilite dall'Articolo 184 del decreto legislativo n. 267/2000 e dal regolamento comunale di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori, forniture e servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, a discrezione del responsabile del procedimento, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.
Articolo18
Ulteriori applicazioni del regolamento
Il presente regolamento si applica altresì anche a quei lavori, servizi e forniture, i quali, seppur non elencati nei precedenti articoli, per la loro natura e caratteristiche risultano compatibili con le disposizioni ivi contenute.
Articolo 19 Garanzie
1. Le ditte affidatarie di lavori, servizi, forniture in economia per importi rispettivamente fino a € 40.000,00 (i lavori) e € 20.000,00 (servizi e forniture) sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il responsabile del servizio in sede di affidamento può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta affidataria.
3. Quando i lavori, servizi e forniture da affidare superano rispettivamente l'importo di € 40.000,00 (i lavori) e € 20.000,00 (servizi e forniture) sono sempre necessarie le garanzie fidejussorie.
Articolo 20 Normativa antimafia
Ai contratti di cottimo fiduciario di importo superiore a € 154.937,06 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
Articolo 21
Rinvio a norme e provvedimenti legislativi
Per quanto non espressamente specificato con il presente Regolamento comunale, si fa riferimento alle normative statali e regionali in materia di lavori, servizi e forniture in economia.
Articolo 22 Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.