Ufficio Gare
Provincia di Lucca
Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale
Servizio Ufficio Unico Gare, Stazione Unica Appaltante, Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Gare
Tel. 0000.000.000/248/896/926/703
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Spett.le Piattaforma Start Regione Toscana (FI)
in le
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OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE TRAMITE PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- PROGRAMMA PLURIENNALE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VIARIA 2021-2024
CIG 8742797053
Importo a base di gara: Euro 5.650.000,00
Con la presente si chiede la pubblicazione sulla piattaforma START del disciplinare di gara esecuzione della determinazione dirigenziale n. 353 del 27/04/2021 e della determinazione dirigenzia n. 401 del 10/05/2021.
La normativa della gara è contenuta analiticamente nell’allegato disciplinare. Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dr.Xxxxx Xx Xxxxxxx )
documento firmato digitalmente
Disciplinare di gara
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Indice generale
Art. 2- Lavorazioni di cui si compone l’intervento e qualificazioni richieste 3
Art. 3- Soggetti ammessi a partecipare 4
Art. 4- Requisiti di partecipazione 6
4.1 - Requisiti di ordine generale 6
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4.2 – Requisiti di idoneità professionale 6
4.3 - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 7
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Art. 7- Svolgimento dell’appalto 8
Art. 8- Comunicazioni dell’Amministrazione 9
Art. 9- Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 10
10.1 – Commissione Giudicatrice 10
10.2 - Svolgimento delle operazioni di gara 11
10.3 - Verifica documentazione amministrativa 11
10.4 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 12
Art. 11- Verifica dell’anomalia dell’offerta 13
11.1 – Procedimento di verifica 13
Art. 12- Possesso di un certificato qualificato di firma elettronica 13
Art. 13- Modalità di identificazione sul sistema telematico 14
Art. 14- Modalità di presentazione delle offerte 14
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 24
Art. 15- Soccorso istruttorio (articolo 83, comma 9, codice) 25
Art. 16- Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contratto 26
17.1 – Verifica possesso requisiti 26
17.2 – Documentazione per la stipula del contratto 27
17. 3 - Garanzia definitiva (art. 103 Codice) 28
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17.5 – Stipula del contratto 28
Art. 17- Trattamento dei dati personali 28
Art. 1- Premesse
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Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 353 del 27.04.2021 e con determinazione dirigenziale n.
401 del 10/05/2021, questa amministrazione ha disposto di affidare i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali con accordo quadro con unico operatore.
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L’affidamento avviene mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 54, 58, 60 e 95 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice).
Gli elaborati necessari alla formulazione dell'offerta sono disponibili all'indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nell'area riservata alla presente gara.
Il luogo di svolgimento dei lavori è tutta la rete stradale Provinciale (n.75 strade provinciali). codice NUTS ITI12
CIG 8742797053
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dirigente del Settore Viabilità Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Il contratto verrà stipulato con corrispettivo a misura.
La durata dell’accordo quadro è stabilita in 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
L’importo complessivo è di Euro € 5.650.000,00 oltre IVA nei termini di legge, di cui importo soggetto a ribasso Euro € 5.479.964,00 per lavori.
Sono compresi negli importi soggetti a ribasso i costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione, che risultano pari ad Euro 383.600,00 e i costi COVID pari a Euro 117.964,00
Euro 170.036,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori appaltati sarà di giorni 600 naturali, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Art. 2- Lavorazioni di cui si compone l’intervento e qualificazionirichieste
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nella seguente categoria ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:
Declaratoria
Categoria
Importo (>150.000 o >10%)
Classifica
% sul totale
Lavori stradali
0G3
€ 5.650.000,00 V
100,00%
Importo totale
€ 5.650.000,00
100,00%
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 170.036,00
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Importo soggetto a ribasso € 5.479.964,00
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È ammesso il subappalto in percentuale pari a 40% per le lavorazioni afferenti alla categoria OG3 poiché in base alla natura del lavoro l’elevato rischio di frazionamento potrebbe incidere a detrimento della qualità complessiva della prestazione nonché in materia di sicurezza sul lavoro.
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La Regione Toscana con DGRT 645 del 25.05.2020 ha fornito linee guida per l’applicazione e
quantificazione dei costi della sicurezza aggiuntivi, che formano parte integrante del presente capitolato e a cui il presente appalto farà riferimento. I maggiori costi dovuti all’emergenza epidemiologica, saranno riconosciuti unicamente per i lavori eseguiti durante il periodo emergenziale ufficialmente riconosciuto.
A tal fine nelle rilevazioni contabili sarà riconosciuto un aumento del 2% delle spese generali di impresa rispetto a quelle di elenco prezzi (pari al 15%). Su tali aumento sarà applicato l’utile di impresa del 10%, con la sola esclusione delle voci attinenti i costi della sicurezza. Detto aumento sarà assoggettato al ribasso d’asta, con la sola esclusione delle voci attinenti i costi della sicurezza. Il suddetto aumento costituisce il ristoro dei maggiori oneri della sicurezza ed i maggiori oneri gestionali che l’impresa dovrà supportare per la messa in sicurezza dei lavoratori a causa del rischio Covid-19. Restano esclusi dal suddetto ristoro unicamente le specifiche voci della sicurezza, legate ai rischi covid da interferenza in conseguenza della concomitanza di più imprese sullo stesso cantiere, che saranno esplicitate e previste nel PSC.
Art. 3- Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del Codice, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera d)) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e))
costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto. E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.
È ammessa la partecipazione in forma di imprese con contratto di rete (art.45, comma 2, lett. f), o in
forma di GEIE (art.45, comma 2, lett. g), in tali casi si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti in quanto compatibile.
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I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto:
- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
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- alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata.
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Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui agli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. n. 267/1942, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera
e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).
L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell’art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.
Xxx xxxxxxx, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l’operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico.
E’ ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell’art.92 c.5 del DPR 207/2010.
È parimenti ammessa, in forza del tenore letterale dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione.
Si precisa che l’impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa (ad eccezione del DGUE e del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione), tecnica ed economica. L’impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva.
Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.
Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate
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anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Verrà verificato, in capo all’impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l’impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.
Art. 4- Requisiti di partecipazione
4.1 - Requisiti di ordine generale
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Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
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Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.
In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (si veda la Circolare Ministero dell’Interno protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.
4.2 – Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, del requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
4.3 - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
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Il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA per la categoria e la qualifica indicata al precedente Art.2 di importo pari o superiore a € 150.000,00, alle condizioni di seguito specificate. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria prevalente per i rispettivi importi (art. 92, c. 1, D.P.R. n. 207/2010).
I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno essere in possesso della certificazione di qualità.
Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
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In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio orizzontale.
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Inoltre la ditta esecutrice, nell’ambito di ogni ordinativo, dovrà garantire la presenza in contemporanea di almeno due squadre proprie (escluse quelle dei sub appaltatori) , dove ognuna abbiano giornalmente a disposizione almeno: un scarificatrice semovente con nastro caricatore di larghezza non inferiore a 1m, 1 vibrofinitrice di larghezza minima di 2,60m e/o una di larghezza minima di m2, botte emulsionatrice, rullo compressore di larghezza non inferiore a m1,2, almeno 2 autocarri con portata non inferiore al 20t ed un numero di operai commisurato alla lavorazione da svolgere.
La Ditta esecutrice, nell’ambito di ogni singolo cantiere dovrà anche garantire l’arrivo del conglomerato bituminoso ad una temperatura superiore a 140° centigradi, al fine di attenersi alle prescrizioni tecniche di stesa del materiale. Pertanto l’approvvigionamento dei materiali dovrà avvenire da impianti sufficientemente vicini ai siti di stesa, anche in considerazione dei tempi di attesa per la posa in opera, dovuti anche alla discontinuità e ridotte dimensioni dei tratti da eseguire, nonché delle condizioni climatiche condizionate dalla stagione e dalla posizione geografica.
Art. 5- Avvalimento
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale .
Se il concorrente si avvale dei requisiti di altro soggetto ausiliario qualificato, l’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 4 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti e il modello integrativo DGUE;
b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
(i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice;
(ii) l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
(iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice;
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(iv) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia ove ha stabilito la propria sede, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia ove ha stabilito la propria sede. (nel caso di lavori rientranti in una delle aFvità a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:
a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione dei lavori che richiedono l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
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c) il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’impresa ausiliaria;
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7, Xxxxxx non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l’esclusione:
• di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
• del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
• del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente. Non è ammesso che l’impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.
Art. 6- Subappalto
Ai sensi del comma 4 dell’art. 105 non si procederà ad autorizzare il subappalto nel caso in cui l’operatore economico indicato come subappaltatore abbia partecipato, in qualsiasi forma, alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta.
L’Amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del Codice e di quanto previsto all’art. 3, commi 7, 8 e 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
Art. 7- Svolgimento dell’appalto
L’appalto è svolto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Codice.
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto
dirigenziale della Regioner Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:
xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Sito e Riferimenti - Progetto.
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L’appalto si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i- xxxxx.xxx
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Art. 8- Comunicazioni dell’Amministrazione
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05.
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Salvo quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all’interno tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “comunicazioni” nella Piattaforma nell’area riservata alla presente gara.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Il concorrente si
impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione aggiudicatrice e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione aggiudicatrice vengono pubblicate sul solo sito nell’area riservata alla gara.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.
Le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice, nonché le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all’attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, avvengono utilizzando la casella di posta elettronica indicata dal concorrente in sede di gara o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione Aggiudicatrice e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione Aggiudicatrice vengono pubblicate sul solo sito nell’area riservata alla gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni inviate all’indirizzo PEC indicato dal mandatario/capofila
si intendono validamente rese a tutti i membri del soggetto raggruppato.
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In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata all’indirizzo PEC indicato dal consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’indirizzo PEC indicato dall’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’indirizzo PEC indicato dall’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.
Gli esiti della procedura d’appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d’anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia (xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx nella sezione “Avvisi, bandi e gare”) e con le altre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.
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Art. 9- Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione ”Richiedi chiarimento”, nella pagina di dettaglio della presente gara sulla piattaforma START. Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Xxxx, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sulla
piattaforma Start in forma anonima, nella sezione “Chiarimenti” posta all'interno della pagina di
dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma.
L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il sesto giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle ulteriori richieste presentate con l’approssimarsi del termine di scadenza delle offerte verranno fornite per quanto possibile e funzionalmente alle ragioni organizzative della stazione appaltante.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Art. 10- Procedura
10.1 – Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell’incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.
Sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice.
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10.2 - Svolgimento delle operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo attraverso la Piattaforma due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone dagli stessi delegate.
Le sedute pubbliche si svolgono presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca. Data la situazione di
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emergenza COVID-19, gli eventuali interessati ad assistere alla seduta pubblica dovranno presentarsi all'ingresso principale dell'Ente, dove al front-office saranno fornite tutte le indicazioni e misure cautelative prima dell’accesso alla sala.
Eventuali sedute pubbliche da remoto verranno comunicate agli interessati tramite la Piattaforma.
La seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati agli interessati tramite la Piattaforma.
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Parimenti le successive sedute sono comunicate agli interessati tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.
In base all’art.6 del Regolamento dei contratti della Provincia di Lucca, il Presidente della gara può sospendere la seduta per approfondire particolari questioni giuridico-procedurali.
10.3 - Verifica documentazione amministrativa
Il Seggio di gara procede, nella prima seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:
a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
b) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice;
Effettua il sorteggio del 10%, arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti da assoggettare al controllo della regolarità della documentazione amministrativa ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti della Provincia; Sui concorrenti sorteggiati a tale fine, saranno effettuati i seguenti controlli:
• controllo sul possesso della certificazione di qualità (se dichiarata);
• controllo a campione sulle altre dichiarazioni rese in sede di gara.
La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore, conseguentemente la Piattaforma consente al Seggio di gara di accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola
offerta presentata.
Provincia di Lucca
Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale
Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
10.4 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica tramite la Piattaforma, procede allo sblocco e
all’apertura delle offerte tecniche qualitative, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
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In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
In seduta pubblica la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all’apertura e
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all’attribuzione dei punteggi delle offerte tecnico quantitative e delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al nell’allegato criteri valutazione.
La stazione appaltante procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo Art.11 .
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procede ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Art. 11- Verifica dell’anomalia dell’offerta
ra
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In presenza dei presupposti previsti dall’art. 97, comma 3, del Codice o in caso di offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa, l’Amministrazione procederà alla verifica dell’anomalia e in questo caso la verifica degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa e del costo della manodope sarà effettuata all’interno del procedimento di verifica di anomalia delle offerte.
to
N.B: Per individuare la soglia di anomalia dell’offerta tecnica sarà considerato il punteggio totale da dalla somma dell’offerta tecnica qualitativa e dell’offerta tecnica quantitativa.
11.1 – Procedimento di verifica
la
La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del Codice attraverso seguente procedura:
le
le
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a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte giustificazioni che ritenga utili;
la
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
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c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
d) potrà essere esclusa l’offerta qualora l’offerente non presenti le giustificazioni;
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
La Commissione e/o il RUP convocheranno un’ulteriore seduta pubblica solo nel caso in cui vi siano offerte dichiarate anormalmente basse, e pertanto escluse dalla graduatoria, e in tal caso formuleranno la nuova proposta di aggiudicazione.
Si rimanda all’Allegato “Modalità delle giustificazione congruità dell’offerta” al disciplinare di gara. Tale allegato, in sostanza, serve ad informare preventivamente gli operatori economici in merito a quello che sarà il contenuto della verifica di congruità e alla documentazione che potrebbe essere richiesta a tal fine. Pertanto, solo in caso di attivazione della verifica di congruità nei confronti dell’operatore economico, lo stesso dovrà produrre nonché tutta l’ulteriore documentazione richiesta nel sopra citato Allegato.
Art. 12- Possesso di un certificato qualificato di firma elettronica
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell’inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
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Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’Amministrazione potrà utilizzare tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
Art. 13- Modalità di identificazione sul sistema telematico
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx e inserire la documentazione di cui al successivo articolo.
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Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. La
userid e password utilizzate in sede di registrazione sono necessarie per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.
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Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il tel. n. x000000000000 o all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx
Art. 14- Modalità di presentazione delle offerte
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Sezione/area dedicata alla documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO INDICATO SULLA PIATTAFORMA START la
seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui al successivo punto A)
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B)
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C)
ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.
Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
La Domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente articolo del presente disciplinare, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
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• Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni relative ai dati identificativi dell’operatore economico presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
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• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico, nel form on line che consente la generazione del documento “domanda di partecipazione”, deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice.
I dati anagrafici e di residenza dei soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 devono essere indicati al momento della registrazione dell’operatore economico all’indirizzario fornitori della piattaforma START.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione”’ generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni relative all’operatore economico e i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, ad eccezione dei soggetti cessati, deve essere utilizzata la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI, CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
• la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
• La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
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Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
• per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
• ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma
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minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
In caso di operatori riuniti, il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo).
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
2,
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma lettera b) o lettera c) del Codice deve:
di
2,
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma art. 45 del Codice];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
A.2) IMPOSTA DI BOLLO
rà
Il pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, per un valore di Euro 16,00, dov avvenire mediante il solo l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
• dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
• dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Provincia di Lucca, Piazza Xxxxxxxxx, Lucca, C.F. 80001210469);
• del codice ufficio o ente (campo 6: TZQ);
• del codice tributo (campo 11: 456T);
• della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE TRAMITE PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- PROGRAMMA PLURIENNALE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VIARIA 2021-2024 CIG 8742797053”).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell’apposito spazio “Comprova imposta di bollo”, copia informatica del modello F23.
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A.3) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” - Modello dichiarazioni integrative al DGUE
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 Codice, sul possesso dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e attraverso il Modello Dichiarazioni integrative al DGUE.
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Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
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Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente
• alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni,
• alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
• alla parte IV (per i soli operatori economici stranieri): Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1a),
• alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute
ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello Dichiarazioni integrative al DGUE, dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice il DGUE e il Modello Dichiarazioni integrative al DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Ciascuna consorziata esecutrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 c.3 del Codice.
Ogni impresa consorziata designata esecutrice presenta indica nel proprio DGUE i nominativi e le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 c.3 del Codice.
I DGUE e i Modello Dichiarazioni integrative al DGUE, resi e firmati digitalmente da ogni consorziata, devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.
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Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
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Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese cooptate. Inoltre ciascuna impresa cooptata dovrà rendere, il modello dichiarazioni integrative al DGUE e la “Scheda cooptazione”, disponibili nella documentazione di gara, nei quali indicare i dati generali della cooptata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tali modelli dovranno, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilati e firmati digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.
L’inserimento nel sistema del DGUE e del modello modello integrativo al DGUE e della “Scheda cooptazione” avviene a cura del concorrente.
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Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il documenti di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
AVVALIMENTO (ART. 89 CODICE)
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto deve indicare nel DGUE:
• la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
• i requisiti oggetto di avvalimento.
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:
• oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
• risorse e mezzi, (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
• produrre un proprio DGUE nel quale deve indicare le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 c.3 del Codice;
• rendere le ulteriori dichiarazioni previste all’art.80 del Codice, utilizzando l’apposito modello di
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dichiarazioni integrative al DGUE, disponibile nella documentazione di gara, e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.
Il DGUE e il modello dichiarazioni integrative, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 Xxxxxx, non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, commi 4 o 6, Codice.
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CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
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n. 445/00, all’interno modello integrativo al DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Allega altresì la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ai sensi del comma 4 dell’art. 000-xxx X.X. 000/0000.
Xxx nel caso in cui l’impresa abbia depositato la domanda di cui all’art. 110, comma 4, del Codice, sia nel caso in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 6, dello stesso Xxxxxx e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara, l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
• produrre un proprio DGUE nel quale deve indicare le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.80 c.3 del Codice;
• rendere le ulteriori dichiarazioni previste all’art.80 del Codice, utilizzando l’apposito modello di dichiarazioni integrative, disponibile nella documentazione di gara, e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.
Il DGUE e i l m o d e l l o d i c h i a r a z i o n i i n t e g r a ti v e a l D G U E compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, commi 4 o 6, Xxxxxx non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.
SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE per la categoria OG3 nel limite percentuale indicato al precedente art.1), i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
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L’operatore economico dovrà indicare solo il subappalto dei lavori o parti di opere relative al progetto esecutivo posto a base di gara.
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A.4) SCHEDA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, “Modello dichiarazioni integrative” il concorrente presenta le dichiarazioni circa il possesso di ulteriori requisiti di partecipazione/esecuzione necessari per partecipare alla presente gara e indicate nel modello reperibile sul sistema. da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - Sempre obbligatorio – Inoltre, in caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.
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A.5) GARANZIA PROVVISORIA di cui all’art. 93 del Codice pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari di Euro 113.000,00, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore della Provincia di Lucca – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 55100 Lucca.
A.5.1.) La cauzione può essere costituita in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato nel corso del giorno di deposito, assegno circolare o bonifico, presso la sezione di tesoreria provinciale di Lucca, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa, Viale Castracani nc. 1070, IBAN/BBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, SWIFT/BIC BCCF IT33, a titolo di pegno a favore della Provincia di Lucca.
Resta fermo il limite all'utilizzo del contante stabilito dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l’operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, la causale o la quietanza dovrà riportare la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per l’ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE TRAMITE PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- PROGRAMMA PLURIENNALE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VIARIA 2021-2024 – CIG 8742797053 .”
Si precisa che il deposito è infruttifero.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.
A.5.2) La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per l’ACCORDO
QUADRO CON UNICO OPERATORE TRAMITE PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- PROGRAMMA PLURIENNALE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VIARIA 2021-2024, CIG 8742797053 ”.
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La fideiussione dovrà inoltre prevedere:
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (PROVINCIA DI LUCCA)
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
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19 gennaio 2018, n. 31 (GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• prevedere espressamente:
◦ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
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◦ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
◦ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
◦ contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
◦ essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
• essere prodotta in una delle seguenti forme:
◦ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
◦ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
◦ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria, ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui al punto A.5.1) deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell’apposito spazio previsto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto:
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a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;
c) per le percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del Codice al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.
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In caso di cumulo di riduzioni - lett.a) e lett c) o lett. b) e lett.c) - la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Il concorrente dovrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di essere in possesso delle certificazioni e documentazione in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del Codice, oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7; in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.
In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell’ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.
L’operatore economico dovrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell’originale cartaceo, le certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art.93, comma 7 del Codice.
Quanto sopra (o l’attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), deve essere inserito in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) nello spazio relativo alla garanzia provvisoria. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell’impresa mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata
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prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’Amministrazione aggiudicatrice, nella comunicazione (art. 76, comma 5, del Codice) dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
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A.6) l’IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha prestato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma 3, Codice a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si evidenzia che:
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- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione.
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità diverse dalla fideiussione l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile.
La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
La suddetta documentazione deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell’apposito spazio previsto.
A.7) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 quale contributo sulla gara per partecipare all’appalto in oggetto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 65, della legge 23.12.2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell’ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al
x00 00 00000000, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA
B.1) OFFERTA TECNICA QUALITATIVA
I partecipanti alla gara dovranno inserire, negli spazi dedicati all’offerta tecnica qualitativa, la relazione le tavole grafiche e materiale illustrativo (eventuale) e le quotazioni in bianco delle migliorie specificati nell’allegato criteri di valutazione.
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I documenti inseriti in tale spazio non dovranno recare alcuna valorizzazione di prezzo o alcun elemento che possa costituire, in qualsiasi modo e anche in parte, anticipazione dei contenuti dell’offerta economica.
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
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C.1) OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA
I partecipanti alla gara dovranno inserire, nello spazio dedicato, copia delle certificazioni specificate nell’allegato “criteri di valutazione”.
C.2) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all’importo a base di gara (comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza) indicato al precedente art.2 oltre IVA nei termini di legge, stimato dall’Amministrazione aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice inoltre:
• nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• nell’apposito spazio “costo della manodopera”, il costo complessivo del lavoro (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l’espletamento delle prestazioni.
Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”:
• costituiscono un di cui dell’offerta economica;
• non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica. Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta ;
• Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
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• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica:
• deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
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• deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
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C3) QUOTAZIONE ECONOMICA DELLE MIGLIORIE: lista creata dal concorrente composta da 6 colonne come descritto nell’allegato Criteri di valutazione delle offerte”. Dopo essere stata compilata, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, successivamente, inserita nel sistema.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la lista deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti riuniti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), la lista può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
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NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI :
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Art. 15- Soccorso istruttorio (articolo 83, comma 9, codice)
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice.
In tal caso, il Presidente di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione. Avvertenze
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Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il termine perentorio di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia a ogni eccezione.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
• non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
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• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione dell’appalto è adottata con Determinazione del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l’Amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC. La pec della Provincia di Lucca è “xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx”.
Art. 16- Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contratto
17.1 – Verifica possesso requisiti
Dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sul possesso dei Requisiti di capacità tecnica economica organizzativa di cui all’art. 83 del Codice richiesti al precedente art.4, nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 Codice e ai sensi di altra normativa in materia).
Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, non risultando dunque confermate le
dichiarazioni rese, l’Amministrazione procede:
• all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
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• a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, l’aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario;
• all’escussione della garanzia provvisoria prodotta, xxx xxxxxxxxx i presupposti dell’art. 93, comma 6, Codice, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX), ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
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L’Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del Codice), in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, non documenti detto possesso.
L’Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
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In caso di esito negativo delle verifiche sul primo classificato, l’Amministrazione Aggiudicatrice aggiudica, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
17.2 – Documentazione per la stipula del contratto
Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a:
• stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace;
• Presentare entro 10 giorni dalla richiesta:
◦ attestazione del versamento delle spese contrattuali;
◦ secondo quanto indicato nella risoluzione 96/E dell'Agenzia delle Entrate, attestazione di
avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura vigente alla data di presentazione dell'offerta;
◦ documento di costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 Codice;
◦ nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13 Codice;
◦ produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a tutti gli adempimenti previsti al presente paragrafo, anche non obbligatori per legge, nel termine che sarà indicato nella lettera di richiesta, o non si presenti per la firma del contratto nella data che sarà comunicata, l’Amministrazione ha facoltà di revocare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria, aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ed esperire l'azione di rimborso spese e risarcimento danni.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10, del Codice.
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La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica.
17. 3 - Garanzia definitiva (art. 103 Codice)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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La fideiussione deve:
• essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
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revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
• recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), Xxxxxx, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, Codice.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
Art. 17- Trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 ( General Data Protection Regulation o GDPR) la Provincia di Lucca, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti allo scopo della conduzione e della conclusione del procedimento o della fase del procedimento in oggetto. In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: svolgimento gara e stipula contratto di appalti.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a:
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• enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi ( INPS, INAIL, Autorità Giudiziarie, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, altre amministrazioni pubbliche), nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell’Ente ( Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali;
• altri soggetti ( es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal GDPR, dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Trasferimento all'estero
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La Provincia di Lucca usufruisce dei servizi cloud di operatori economici con sede extra UE, aderenti al Privacy Shield Program.
Periodo di di conservazione dei dati: fino alla stipula del contratto. Gli atti pubblici originali (e quindi i dati ivi contenuti) vengono trasferiti all'Archivio della Provincia di Lucca, che li gestisce secondo la vigente normativa archivistica.
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Diritti del concorrente interessato
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Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, viene riconosciuto il diritto richiedere alla Provincia di Lucca, quale Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 21 del GDPR:
• l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
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• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono esse obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere trattamento;
• la limitazione del trattamento nell’ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. Il concorrente ha altresì il diritto:
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• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo restando quanto previsto con riguardo a necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto contrattuale;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa vigente ai sensi dell’art. 82 del GDPR.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori, nonché quelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed indicati come tale, è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura. Per contro,il rilascio dei dati non indicati come obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della
procedura stessa.
Modalità di esercizio dei diritti.
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Il contraente potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Segretario General Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx.
Reclamo
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Il contraente, in qualità di interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all’Autori Garante per la Protezione dei dati personali secondo le procedure previste ai sensi dell’art.77 del GDPR
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lucca.
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Responsabile interno del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Lucca, con domicilio c Provincia di Lucca, P.zza Xxxxxxxxx, Lucca.
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Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regiona della Toscana – Provincia Lucca.
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Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema Acquisti Regionale del Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
Art. 18- Accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 53 del Codice l’accesso agli atti è differito:
• in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
• in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione non efficace;
• in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione non efficace.
Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 Codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 19- Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice. e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Allegati:
1 – Scheda documenti richiesti ai partecipanti 2 – Criteri di valutazione
IL DIRIGENTE
(Dr Xxxxx Xx Xxxxxxx)
(documento firmato digitalmente)
3 – Modalità presentazione giustificazioni ai fini della verifica di congruità dell’offerta
3.A – Modello guida analisi prezzi
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3.B – Schema per giustificazione oneri imputabili alle spese generali
Modulistica:
A - DGUE
B - Modello integrativo DGUE
C - Modello dichiarazioni integrative D - Scheda Cooptazione
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