ACCORDO INTEGRATIVO
ACCORDO INTEGRATIVO
(ex art. 154 del vigente C.C.N.L.)
L’anno 2014, il giorno 10, del mese di aprile, in Cologna Veneta (VR), presso la sede consortile posta in xxx Xxxx x Xxxxx, 0,
TRA
il Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio - Euganeo - Berico, di seguito denominato per brevità Consorzio, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, a ciò autorizzato con Delibera del C.D.A. n. 14 in data 27.03.2014
E
la R.S.A. FILBI - UIL, rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxx, assistita dal Segretario Provinciale, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
PREMESSO
▪ che la contrattazione integrativa aziendale viene disciplinata dall’art. 154 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, che recita:
Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita la contrattazione aziendale esclusivamente per l’istituzione di un premio di risultato.
Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un’unica soluzione al termine del biennio o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio. Il premio sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all’utenza.
I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili. I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente secondo comma.
La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle R.S.A./R.S.U., assistite delle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre dell’anno di scadenza.
CONSIDERATO
▪ che la particolare natura del servizio consortile comporta difficoltà nella individuazione dei risultati di gestione effettivamente riconducibili ad incrementi di produttività e che, conseguentemente, si rende necessaria l’acquisizione di dati oggettivi di riferimento e valutazione;
▪ che le Unità Operative del Consorzio sono attualmente riconducibili a due e precisamente:
Unità Operativa - Settore Amministrativo, attualmente costituito da:
− n. 1 Collaboratrice amministrativa – inquadrata in Area A – Parametro 157;
− n. 1 Applicato – inquadrata in Area B – Parametro 132;
(oltre al Direttore Unico, che funge altresì da Capo settore amministrativo, come previsto dal Vigente Piano di Organizzazione Variabile, al quale non si estende la disciplina di cui al presente Accordo).
Unità Operativa – Settore Tecnico, attualmente costituito da:
− n. 1 Collaboratore tecnico, inquadrato in Area A – Parametro 134;
− n. 1 Capo operaio - inquadrato in Area B – Parametro 132;
− n. 1 Operaio tecnico specializzato – inquadrato in Area C – Parametro 127.
VISTI
▪ il precedente accordo integrativo aziendale in data 26 marzo 2012;
▪ gli artt. 1 “Ambito di applicazione” e 6 “Validità”, del precedente accordo integrativo aziendale;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
tra le parti sopra emarginate si conviene e stipula il seguente accordo:
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente accordo, di durata biennale, ha decorrenza dal 1 Gennaio 2014 ed ha validità per tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o con altre forme contrattuali per le quali la legge consente l’estensione dell’accordo de quo. Le parti si impegnano ad incontrarsi al termine del biennio, per definire obbiettivi e corrispondenti premi di risultato per il successivo biennio 2016 – 2017.
Art. 2 - Obiettivi per Unità Operativa – Personale del Settore amministrativo e Personale tecnico d’ufficio
In considerazione dell’esigua dotazione organica, per il personale in argomento viene individuato come obbiettivo primario una maggior flessibilità (nei limiti di competenza previsti dal C.C.N.L.) nello svolgimento delle proprie funzioni.
Sono individuati altresì i seguenti risultati:
▪ Georeferenziazione del comprensorio consortile tramite software ArcGis;
▪ Collaborazione alla definizione delle pratiche catastali connesse alla realizzazione del canale LEB;
▪ Analisi dei costi di gestione relativi ai contratti di servizi e forniture in essere.
Art. 3 - Obiettivi per Unità Operativa – Personale del Settore tecnico (per il solo personale operaio)
Per il personale addetto a tale U.O. (con esclusione del personale tecnico d’ufficio, per il quale si applica la disciplina di cui all’art. 2) viene individuato come obbiettivo primario una maggiore flessibilità (nei limiti di competenza previsti dal C.C.N.L.) nell’esercizio delle proprie funzioni.
Sono individuati altresì i seguenti obbiettivi:
▪ Realizzazione di cancelli d’accesso al canale Adige Guà (n. 8);
▪ Sostituzione dei parapetti d’imbocco del canale LEB – traversa S.A.V.A.;
▪ Sistemazione del magazzino adiacente la sede (realizzazione della platea di fondazione e tinteggiatura del telaio portante).
Art. 4 - Premio di risultato
Nel rispetto dell’art. 154 del vigente C.C.N.L., viene istituito un premio di risultato a favore dei dipendenti considerati nel presente accordo integrativo.
Tale premio viene riconosciuto attraverso la corresponsione per il biennio 2014-2015 delle seguenti somme:
❑ Area A € 1.339,57
❑ Area B € 1.252,15
❑ Area C € 1.121,22
(N.B.: gli importi di cui sopra si intenderanno automaticamente aumentati in termini percentuali nella stessa misura concordata fra le parti a livello nazionale in occasione del rinnovo del C.C.N.L. di settore).
Gli importi di cui sopra verranno suddivisi in due soluzioni e posti in pagamento con cadenza annuale (50 % del relativo ammontare) entro il mese di novembre.
Gli stessi verranno corrisposti dall’Amministrazione a seguito verifica dei risultati raggiunti in proporzione all’arco di tempo corrispondente.
In caso di parziale raggiungimento dei risultati di cui sopra, le parti (Amministrazione ed R.S.A.) potranno convenire una riduzione proporzionale dei premi concordati.
Art. 5 - Disposizioni Finali
Le somme erogate sulla base del presente accordo concorrono alla formazione della base per il calcolo del TFR e rientrano fra gli istituti della contrattazione collettiva aziendale soggetti al regime contributivo previdenziale speciale.
Con la sottoscrizione del presente atto si intendono espressamente abrogati i precedenti accordi integrativi.
Art. 6 - Validità
Il presente accordo esplicherà i propri effetti non appena ottenuta l’approvazione da parte dei competenti organi delle parti contraenti.
Cologna Veneta, lì 10 aprile 2014
Per il Consorzio L.E.B. - Il Presidente
Sig. Xxxxx Xxxxxxx
Per le R.S.A.
Sig. Xxxxxx Xxxx
Il Segretario Provinciale FILBI – UIL
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx