CAPITOLATO SPECIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, CON LE MODALITÀ DELL’ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LA DURATA DI TRE ANNI.
CODICE CIG: 378515263D
Art. 1 Oggetto del contratto 3
Art. 2 Durata e importo dell’accordo quadro 3
Art. 4 Gestione degli ordini e consegna della fornitura 4
Art. 5 Verifica della fornitura, fatturazione e pagamento 4
Art. 6 Norme relative al personale addetto al servizio e alla sicurezza 5
Art. 7 Comunicazioni del Fornitore aggiudicatario 5
Art. 11 Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa 7
Art. 12 Oneri e spese contrattuali 7
Art. 13 Divieto di cessione del contratto 7
Art. 14 Controversie e foro competente 7
Art. 15 Tutela della Privacy 8
Titolo II. SPECIFICHE TECNICHE 9
Art. 1 Esercizi convenzionati 9
Nell’ambito del presente capitolato speciale ed in tutti gli atti di gara si intende per:
- “Stazione appaltante” o “Amministrazione”, l’Università degli Studi dell’Insubria;
- “Affidatario”, “Fornitore”, “Ditta” o “Impresa”, la Ditta o Impresa aggiudicataria della gara per la stipulazione dell’accordo quadro;
- “Responsabile del Procedimento”, il Responsabile dell’Ateneo che ha il compito coordinare la gestione complessiva dell’accordo quadro, monitorando l’andamento della spesa;
- “Responsabile dell’esecuzione”, il Responsabile della struttura ordinante dell’Università che ha il compito di verificare la conformità del servizio alle specifiche del presente capitolato;
- “Coordinatore generale della fornitura”, l’incaricato della Ditta che ha il compito di coordinare l’attività operativa del servizio;
- “Struttura ordinante dell’Amministrazione”, l’Ufficio Provveditorato e Cassa;
- “Esercizi convenzionati”, le attività commerciali di cui all’art. 285, comma 3 del
D.P.R. 207/10.
DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE
L’Università degli Studi dell’Insubria intende individuare, mediante procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l’operatore economico con il quale concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del predetto decreto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.
Con l’Impresa risultata aggiudicataria l’Amministrazione stipulerà un contratto con il quale verranno disciplinate le condizioni e i termini, così come stabilite nel presente capitolato, per la fornitura dei buoni pasto.
Successivamente e per tutta la durata del contratto l’Impresa aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare la fornitura conformemente agli ordini trasmessi dalla struttura ordinante dell’Università, nel rispetto delle condizioni stabilite nell’accordo quadro.
L’appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei del valore nominale di euro 7,00 da erogarsi in favore del personale dell’Ateneo.
Il valore nominale dei buoni pasto rappresenta l’importo massimo comprensivo dell’IVA spendibile presso gli esercizi convenzionati.
L’erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di esercizi convenzionati con l’Aggiudicatario, dietro presentazione di buoni pasto cartacei.
Le caratteristiche della rete di esercizi convenzionati di cui al punto precedente sono quelle riportate nel presente Capitolato al Titolo II, art. 1, così come eventualmente integrate in fase di gara attraverso l’offerta del Fornitore relativa al numero di esercizi che il Fornitore si è impegnato a convenzionare.
Il valore nominale dei buoni pasto potrà essere soggetto a variazione esclusivamente su richiesta della Stazione Appaltante, il prezzo del servizio richiesto si calcolerà applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara al nuovo valore nominale del buono pasto. All’importo così determinato si applicherà l’IVA ai sensi di legge.
Art. 2 Durata e importo dell’accordo quadro
La durata dell’accordo quadro è di tre anni a decorrere dalla stipula del relativo contratto.
L’Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica. L’eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
Qualora l’Università voglia avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all’appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro è pari a € 987.000,00 IVA esclusa. L’Affidatario si obbliga ad assicurare l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto nella quantità e nel taglio richiesti dall’Amministrazione, fino al raggiungimento di tale importo massimo.
Tale importo è stato quantificato sulla base di una valutazione del fabbisogno presunto annuo dei buoni di circa 47.000 moltiplicato per il periodo di durata contrattuale. Tale importo è da intendersi presunto e non garantito e pertanto dalla stipula dell’accordo
quadro non discende alcun obbligo per l’Amministrazione di acquistare un quantitativo minimo di buoni.
L’importo offerto in sede di gara è da intendersi comprensivo dei costi di trasporto e imballaggio e di tutti gli altri oneri connessi al servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un aumento delle quantità fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale.
L’accordo quadro si intenderà in ogni caso concluso al verificarsi della prima delle seguenti condizioni:
- alla scadenza naturale del contratto, eventualmente prorogato;
- al raggiungimento dell’importo massimo, eventualmente aumentato nei limiti di cui al presente articolo.
Il prezzo di aggiudicazione deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’accordo quadro. Non è ammessa la revisione dei prezzi.
Art. 4 Gestione degli ordini e consegna della fornitura
La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese del Fornitore.
Gli ordini saranno inoltrati al fornitore a mezzo mail e fax e potranno essere revocati entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dall’invio o dalla trasmissione degli stessi.
La consegna dei buoni pasto (suddivisi per struttura di appartenenza) sarà effettuata a carico dell’aggiudicatario presso l’Ufficio Provveditorato e Cassa e dovrà essere eseguita nei seguenti termini:
- per il primo ordinativo di fornitura entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dello stesso;
- per tutti gli ordinativi di fornitura successivi al primo, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla loro ricezione.
La consegna dei buoni pasto suddivisi per struttura di appartenenza dovrà avvenire unitamente ad una lista di riscontro contenente:
- cognome e nome;
- struttura di appartenenza;
- numero di buoni pasto assegnati.
Il fornitore potrà chiedere la proroga del termine di consegna solo per cause di forza maggiore, comunicate per iscritto entro 5 giorni naturali e consecutivi dall’evento, debitamente documentate ed accettate dall’Ufficio ordinante. In mancanza di comunicazione scritta o in caso di ritardo della stessa, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di un eventuale ritardo verificatosi nella consegna.
Art. 5 Verifica della fornitura, fatturazione e pagamento
La fase di consegna della fornitura, in esecuzione di ciascun ordinativo, non comporta per l’Amministrazione l’accettazione della merce, che avverrà solo dopo l’accertamento da parte del Responsabile dell’esecuzione della rispondenza della stessa alla tipologia e quantità richieste. In caso di consegna di buoni difettosi o difformi rispetto alle caratteristiche previste, la struttura ordinante ne darà comunicazione al Fornitore a mezzo mail o fax entro 7 giorni dalla consegna della fornitura, con l’obbligo di quest’ultimo di sostituzione entro le 24 ore successive, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione.
Per ogni buono pasto consegnato l’Amministrazione corrisponderà un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso, detratto lo sconto offerto. A tale importo verrà applicata l’IVA ai sensi di legge.
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà essere intestata all’Ufficio Provveditorato e Cassa, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della gara.
Ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 2011 al fine di non gravare la rete di esercenti di oneri sproporzionati, il CIG sarà riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale ed il flusso finanziario da esso generato; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG nelle fatture, anche se gli incassi sono riferibili a più commesse. Inoltre non saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dagli esercenti per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, dal momento che detti acquisti rientrano nell’ambito della normale operatività dei ristoratori e prescindono dall’eventuale spendita del buono pasto, presso i relativi esercizi commerciali, da parte di dipendenti pubblici.
Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto per l’affidamento dell’accordo quadro.
Per i buoni pasto non utilizzati entro la data di scadenza l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsarne il prezzo mediante emissione di nota di credito entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione dei buoni annullati o, su espressa richiesta dell’Amministrazione, sostituirli con buoni di nuova emissione.
Art. 6 Norme relative al personale addetto al servizio e alla sicurezza
Il Fornitore deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nei contratti di appalto che scaturiranno dalla stipula dell’accordo quadro non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.
Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, l’Università degli Studi dell’Insubria ha individuato nell’Allegato A le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo.
Art. 7 Comunicazioni del Fornitore aggiudicatario
Prima della stipula del contratto il Fornitore si impegna a comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Coordinatore generale della fornitura oggetto del presente accordo quadro, nonché i recapiti telefonici e fax ai quali la Stazione Appaltante potrà inoltrare gli ordinativi.
Prima della stipula del contratto il Fornitore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
La cauzione definitiva avrà la durata di tre anni e tre mesi dalla stipulazione del contratto.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
L’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione agli eventuali danni derivanti dall’esecuzione delle obbligazioni del presente appalto.
Si impegna, inoltre, espressamente a manlevare ed a tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti negli esercizi commerciali.
L’Amministrazione non avrà alcun rapporto con gli esercizi convenzionati i quali non potranno avanzare nessuna pretesa nei suoi confronti.
In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali:
1. in caso di ritardo nella consegna della fornitura verrà applicata una penale pecuniaria pari a € 500,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo;
2. in caso di ritardo nella sostituzione della fornitura non conforme alle caratteristiche previste, verrà applicata una penale pecuniaria di € 1.000,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo;
3. nei casi di inadempimenti diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b), l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali di importo variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 in ragione della gravità dell’inadempimento.
Per l’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’Impresa del relativo inadempimento contrattuale con comunicazione del Responsabile del Procedimento trasmessa, anche a mezzo fax, alla sede legale o al domicilio dell’Impresa.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’Impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non
abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell’Amministrazione, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.
Art. 11 Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa
È facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
- qualora si verifichi situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta;
- applicazione di tre penali.
In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali e nel caso di superamento della soglia di tolleranza pari al 10 % di cui al Titolo II, art. 1, l’Amministrazione diffiderà il Fornitore, a mezzo raccomandata A.R., ad eliminare tali inosservanze entro il termine di 15 (quindici giorni).
Qualora nonostante ciò l’inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compreso l’incameramento della cauzione.
Costituisce causa di risoluzione, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’appaltatore del conto corrente indicato al precedente art. 6 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto.
Art. 12 Oneri e spese contrattuali
A carico dell’Impresa che risulterà aggiudicataria della fornitura graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione.
Art. 13 Divieto di cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità.
Art. 14 Controversie e foro competente
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo al Fornitore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Varese.
Ai sensi dell’art. 241 comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione del contratto e per la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Titolo II. SPECIFICHE TECNICHE
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di esercizi presso i quali dovrà essere garantita la fruizione di generi alimentari fino al valore nominale del buono pasto.
Gli esercizi, tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni ai fini della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 285, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e delle prescrizioni del presente Capitolato e dovranno svolgere le attività previste dal comma 3 del medesimo art. 285.
L’aggiudicatario si obbliga a garantire che gli alimenti e bevande forniti ai fruitori del buono pasto siano del tutto identici per varietà, qualità e quantità a quelli normalmente forniti alla clientela ordinaria a parità di prezzo, nei limiti del valore nominale indicato sul buono stesso, indipendentemente dallo sconto praticato dall’aggiudicatario in sede di gara e senza alcun onere aggiuntivo a carico del dipendente fruitore del buono.
Il numero di esercizi convenzionati offerti in sede di gara non potrà essere inferiore al numero minimo di cinque per ciascuna delle seguenti sedi:
Xxxxxx
- Xxx Xxxxxx, 0 (compresa la vicina sede di Xxx Xxxxxxx)
- Xxx Xxxxxx, 0
- Xxx X. X. Xxxx, 00
- Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 71
- Via X. Xxxxx, 9
- Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0
Xxxxx Xxxxxxx
- Via A. da Xxxxxxxx, 15
Saronno
- Piazzale Santuario, 7
Como
- Xxx Xxxxxxxxx, 00 (compresa la vicina sede di Xxx Xxxxxxxxxxx)
- Xxx Xxxxx, 00
- Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00
- Xxx Xxxxxxx, 00
- Xxx Xxxxxx, 0
- Xxx Xxxxxx, 0
- Via Garibaldi, 61
Tali esercizi non potranno distare più di 1,5 km calcolato considerando il tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di utilizzo. Il calcolo della distanza da percorrere a piedi dovrà essere effettuato con l’utilizzo del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/ (il parametro a cui ci si dovrà attenere per tale calcolo è percorso “pedonale”).
Nel caso in cui un esercizio rientri nel raggio di 1,5 km in riferimento a più di una sede, questo sarà conteggiato una sola volta.
Per le sedi in xxx Xxxxxx, 0/xxx Xxxxxxx ed in xxx Xxxxxxxxx, 00/xxx Castelnuovo la distanza sarà calcolata rispettivamente dalle sedi di xxx Xxxxxx, 0 e Xxx Xxxxxxxxx, 00.
Per le sedi di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 e xxx Xxxxxxx, 00 la distanza sarà calcolata rispettivamente dai civici 3 e 14.
La mancata attivazione della rete richiesta, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, comporta la decadenza dell’aggiudicazione. Entro tale termine il fornitore dovrà presentare l’elenco di tutti gli esercizi convenzionati per ciascuna delle sedi indicate, nonché copia dei relativi accordi di convenzionamento. A comprova della persistenza del rapporto economico con l’esercente, a campione, potranno essere svolte ispezioni presso gli esercizi commerciali e potranno essere richieste copie delle fatture dell’ultimo semestre.
E’ consentito uno scostamento non superiore al 10% tra il numero degli esercizi dichiarati e il numero degli esercizi convenzionati. E’ onere dell’aggiudicatario dimostrare che tale scostamento non è imputabile a comportamento doloso o gravemente colposo del medesimo.
L’Appaltatore si impegna a rispettare per tutta la durata del contratto il numero di esercizi offerti, apportando le necessarie integrazioni in caso di cessazione di una o più convenzioni.
E’ facoltà dell’aggiudicatario modificare o sostituire degli esercizi in corso di esecuzione del servizio, purché tali modifiche non abbiano un impatto rilevante sui livelli prestazionali del servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il convenzionamento di esercizi aggiuntivi in caso di apertura di nuove sedi o spostamento di uffici, ovvero la sostituzione di esercizi in caso di disfunzioni nell’erogazione del servizio. In tal caso l’aggiudicatario si obbliga a convenzionare i nuovi esercizi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.
Il fornitore si impegna a trasmettere trimestralmente e, in caso di modifiche, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalle medesime, l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, riguardo al convenzionamento degli esercizi per tutta la durata del contratto.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 285 del D.P.R. 107/2010 gli accordi di convenzionamento dovranno contenere le seguenti indicazioni:
- i termini massimi di pagamento agli esercenti, non superiori a quelli offerti in sede di gara, nel caso in cui il Fornitore si sia assunto tale impegno.
- la durata del contratto, le condizioni anche economiche ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- le clausole di utilizzabilità del buono pasto;
- lo sconto massimo che il Fornitore riconoscerà all’Esercente, non superiore a quello offerto in sede di gara, nel caso in cui il Fornitore si sia assunto tale impegno;
- l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono, ai sensi dell’art. 285 comma 9 lett. e) del D.P.R. 207/2010) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate.
I buoni, numerati progressivamente e raggruppati in carnet hanno un valore nominale di euro 7,00 salva la possibilità di aggiornamento del valore.
I buoni dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 285 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare dovranno riportare:
- il seguente codice CIG 378515263D;
- il codice fiscale o la ragione sociale dell’Amministrazione;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo (pari ad almeno un anno) e cioè la scadenza per la spendibilità del buono pasto, da parte degli utenti;
- uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;
- se richiesto il nominativo del dipendente;
- la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni oggetto di codesto appalto.
I buoni pasto emessi dovranno essere spendibili in tutta Italia senza limitazione territoriale.
È fatto divieto alle imprese partecipanti di presentare marchi nuovi appositamente creati per la presente gara. Dovranno essere utilizzati esclusivamente marchi preesistenti già in distribuzione sull’intero territorio nazionale.
L’aggiudicatario dovrà garantire che l’eventuale pubblicità (presente sui carnet e/o sui buoni pasto) non contenga messaggi, informazioni o immagini lesivi del buon costume, del decoro pubblico e dell’immagine dell’Amministrazione. L’Università si riserva la facoltà di controllare tale apposizione e di ordinare all’emittente le opportune correzioni, anche nel corso dell’esecuzione contrattuale.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni di cui al presente capitolato e di approvarle incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.
Il Legale Rappresentante dell’Impresa1
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver preso integralmente visione delle disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 11 e 14 del presente capitolato e di approvarli incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.
Il Legale Rappresentante dell’Impresa1
1 Sottoscrivere, a pena d’esclusione, in entrambi gli spazi. In caso di Associazione temporanea d’Impresa da costituire o consorzio, il presente modello dovrà essere sottoscritto da ogni impresa partecipante all’associazione o al consorzio.
APPENDICE A
SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI
Generalità
Ragione sociale: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Codici ISTAT: C 10 25 Partita IVA: 02481820120 - C.F. 00000000000
Numero di telefono: 0332/219.344 - Numero di fax: 0332/219.038
Attività svolte
Istruzione universitaria (Codice Istat: 803) Ricerca e Sviluppo (Codice Istat: 73)
Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro
In questa Università per le attività previste dal D.Lgs 81/2008 e dal D.M. 363/98, secondo le indicazioni normative ad essi connesse, sono state incaricate le figure sottoindicate. Compiti e funzioni delle stesse sono disciplinate da regolamenti interni e in particolare dal Regolamento dell'Università degli Studi dell’Insubria per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Datore di Lavoro:
Magnifico Rettore, con sede in Xxx Xxxxxx, 0 (XX)
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.– Funzionario incaricato con sede in Xxx Xxxxxx, 0 - XXXXXX
Medici Competenti/Autorizzati:
Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx di Varese - Unità Operativa di Medicina del Lavoro:
− Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Qualificato:
• Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, con sede presso il Dipartimento di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx di Varese;
• Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – con sede presso l’U.O. di Fisica Sanitaria dell’Azienda S. Xxxx di Como.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati nominati e sono 7.
Sito Web Ufficio di Prevenzione e Protezione – Servizio Prevenzione e Protezione
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxx
Ufficio Tecnico
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx -Xxx Xxxxxx, 0 (VA)
SEZIONE 2 – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE OVVERO RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
Oltre alle norme specifiche di cui alla successiva sezione, si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione adottate in Università.
In tutte le strutture universitarie:
• è vietato fumare;
• è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
• è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
• è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito con il Committente;
• è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
• è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
• è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
Nei laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici), in particolare:
• è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
• il personale deve:
• rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca);
• indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.;
• attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso;
• il personale non deve:
• entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all’intervento;
• fare operazioni (es. travasi di materiale) per le quali non sia autorizzato.
SEZIONE 3 – NORME DI SICUREZZA VIGENTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
DATA EMANAZIONE | REGOLAMENTO/NORMA | TIPO DOCUMENTI E RIFERIMENTI | OSSERVAZIONI |
15.02.2005 26/06/2005 | Procedure operative d'Ateneo per l'utilizzo di agenti biologici e chimici pericolosi | Circolare | Trasmesso con note prot. n. 10923 del 26/06/2005 (biologico) e 2633 del 15.02.2005 (chimico). |
Regolamento per il funzionamento degli stabilimenti utilizzatori e di allevamento di animali per la sperimentazione | Regolamenti degli stabilimenti utilizzatori di cui agli estremi autorizzativi: Dipartimento di Medicina Clinica – Sezione di Farmacologia Sperimentale e Clinica - Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (Decreto Ministeriale n. 91/94 – A del 01 agosto 1994 rilasciato al Centro Polidisciplinare II^ - Ospedale di Xxxxxxx (XX) xxx X. Xxxxx, 0; Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Laboratorio di Ricerche in Chirurgia – Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Decreto Ministeriale n. 1/99-A del 19 gennaio 1999); Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale -Via X. Xxxxxx n. 3 - 00000 Xxxxxx e via A. da Giussano n. 12 21052 Busto Arsizio VA - (Decreto Ministeriale n. 177/2002 – A del 14 novembre 2002) | ||
Regolamento per l'utilizzo delle aule da parte di soggetti esterni | |||
28/02/2002 | Regolamento concernente il divieto di fumo | Circolare | Trasmessa con rettorale prot. n. 1687 del 28/02/2002 |
22/02/2005 | Divieto di fumo - allegato tecnico inerente i principali contenuti della circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004 | Circolare | Trasmesso con nota applicativa prot. n. 3102 del 22/02/2005 |
22/04/2005 | Procedure operative sulla sicurezza dei sistemi laser | Circolare | Trasmesso con nota prot. n. 6969 del 22/04/2005 |
Regolamentazione per l’accesso degli autoveicoli nelle aree di via Ravasi a Varese. | |||
01/12/2006 | Impiego di isotopi radioattivi e/o di apparecchiature radiogene | Circolare | Trasmessa con nota prot. n. 17746 del 01/12/2006 |
Iter di radioprotezione dell'Università degli Studi dell’Insubria, ai sensi D.Lgs 230/95 e succ. mod. ed int. | Sito Internet | ||
Regolamento interno dell'Ateneo per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi | Sito Internet | ||
Procedure per la consegna dei rifiuti urbani ed assimilabili alle isole ecologiche | Sito Internet | ||
Norme di sicurezza per gli studenti | Procedure operative predisposte dai Responsabili dell’attività didattica e di ricerca. |
DATA EMANAZIONE | REGOLAMENTO/NORMA | TIPO DOCUMENTI E RIFERIMENTI | OSSERVAZIONI |
Piani di emergenza ed evacuazione degli edifici universitari. | Disponibili presso le segreterie dei Responsabili di Struttura (Direttori di Dipartimento, Responsabili dei Settori Didattici ecc.) e presso l’Ufficio di Prevenzione e Protezione. | ||
26/05/2003 | Tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento D.Lgs 151/2001 | Circolare | Trasmessa con nota prot. n. 7404 del 26/05/2003 |
Flessibilità del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio | Sito Internet | ||
18/10/2004 | Regolamento dell'Università degli Studi dell’Insubria per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro | D.R. n. 6878 del 31.08.2004 | Sito Internet |