Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Linea Strada
Classic
DANNI - CICLOMOTORI e MOTOCICLI
Il presente documento contenente:
Glossario
Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
LINEA STRADA CLASSIC
Indice
Adempimenti in caso di sinistro | pag. | 1 |
Glossario | pag. | 1 |
Sezione Danni | pag. | 1 |
Condizioni Comuni | pag. | 1 |
Condizioni Furto e Incendio | pag. | 7 |
Sezione Vincoli | pag. | 1 |
pag. 1
di 1
I N D I C E
LINEA STRADA CLASSIC
Adempimenti in caso di sinistro
Garanzia Interessata | Cosa fare SUBITO | Cosa fare ENTRO 3 GIORNI | Per la liquidazione del Danno |
Furto | Denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. In caso di furto parziale la denuncia deve contenere la descri- zione dettagliata di tutti i danni subiti dal veicolo. | Denuncia all’Agenzia me- diante consegna della denuncia all’Autorità comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia. | In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto. È facoltà di Xxxxxxxx xxxxxxxxxx: - procura a vendere; - serie originali di chiavi/tessere code in dotazione. |
Incendio | Conservare le tracce del danno. | Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro | In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l’annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore |
pag. 1
di 1
T A B E L L A
Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: Accessori
Le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:
- “di serie”, se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, essendo inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi;
- non di serie”, se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi.
Assicurato
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
Degrado
Percentuale di riduzione che viene applicata sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo (o di analogo modello se fuori produzione) al momento del sinistro.
Franchigia
L’importo pattuito che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
Legge
Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.
Prezzo di listino
Il valore indicato nella fattura d’acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell’acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
Proprietario
L’intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
Regolamento
I Regolamenti d’esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private.
Scoperto
La percentuale d’importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
LINEA STRADA CLASSIC
Tariffa
La tariffa di Xxxxxxxx in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Valore dichiarato
Quello che il Contraente attribuisce al veicolo, indicato in polizza, comprensivo d’eventuali accessori “di serie”. Sono inclusi, semprechè compresi nella somma assicurata, anche gli accessori “non di serie”, specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo o, in mancanza di tale documento, in polizza.
pag. 1
di 1
G L O S S A R I O
Sezione Danni
Condizioni comuni per tutte le garanzie
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 144 comma 2 della Legge.
Esclusioni
Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l’assicurazione non copre i danni:
a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest’ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto e delle garanzie accessorie), del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
d. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.
Assicurazioni concorrenti
Il Contraente deve dare comunicazione a Xxxxxxxx della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Xxxxxxxx, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni (art. 1910 Codice Civile).
Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione decorre dalla data ed ora di pagamento del premio, salvo che il contratto stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio se avvenuto entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
Pagamento del premio
LINEA STRADA CLASSIC
La prima rata del premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da Xxxxxxxx che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto (art. 1188 del Codice Civile), o presso la sede di Vittoria. Salvo diversa specifica
pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. Nel caso di
incendio o furto è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in
più rate.
pag. 1
di 8
D A N N I
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto. Per i sinistri verificatisi all’estero, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente.
Alienazione del veicolo assicurato
In caso d’alienazione del veicolo, l’assicurazione cessa con effetto immediato al momento dell’effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall’espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla Legge per la pubblicità del trapasso stesso.
Qualora il Contraente richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. (o del coniuge convivente), la polizza vale per il nuovo rischio dalla data che risulta dal documento con cui Xxxxxxxx stabilisce le nuove condizioni di garanzia e di premio. In questo caso:
a) qualora sia dovuto un maggior premio, Xxxxxxxx provvederà al conguaglio dello stesso per l’annualità in corso;
b) qualora il nuovo premio risulti inferiore, Xxxxxxxx provvederà all’eventuale rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie Incendio, Furto ed Atti vandalici, fenomeni naturali, caduta oggetti.
A condizione che sulla polizza sostituente siano presenti le medesime garanzie diverse dalla RCA.
Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni dei dati di rischio dichiarati in polizza, il Contraente deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, Xxxxxxxx ha diritto di chiedere le relative modificazioni delle condizioni in corso. Se l’Assicurato non accetta le nuove condizioni, Xxxxxxxx ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (art. 1898 comma del Codice Civile).
Assicurazione per conto altrui
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve compiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
L’accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata al Contraente se non con l’intervento o con il consenso del titolare dell’interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).
LINEA STRADA CLASSIC
Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all’agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Xxxxxxxx, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l’indicazione dell’entità presunta del danno e della data dell’evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 del Codice Civile), il Contraente deve darne avviso a ciascuno di essi.
pag. 2
di 8
D A N N I
Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a Xxxxxxxx copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.
Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
Fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Xxxxxxxx, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora il consenso di Xxxxxxxx non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista urgenza, oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l’Assicurato può procedere al ripristino, ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte di Xxxxxxxx, senza aver diritto ad indennità.
Xxxxxxxx ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l’indennizzo; rimarranno comunque a carico dell’Assicurato gli importi dovuti per degrado, franchigie e scoperti, così come previsto ai successivi punti.
Xxxxxxxx ha inoltre facoltà di subentrare nella proprietà del relitto dopo il sinistro, corrispondendone il valore commerciale al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto, e l’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà, mettendo a disposizione di Xxxxxxxx i documenti necessari ad agevolare le operazioni connesse.
Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo assicurato
a) Danno totale
Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, il danno è pari al valore commerciale del veicolo, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell’ambito del capitale assicurato, l’ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Dueruote del mese in cui il sinistro è accaduto. In mancanza di quotazione, si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX. In ulteriore difetto, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo.
b) Danno parziale
Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al veicolo con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo al momento del sinistro (art. 1908 del Codice Civile).
c) Regola proporzionale
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Xxxxxxxx risponde dei danni nella proporzione esistente fra il capitale assicurato e il valore effettivo del veicolo (art. 1907 del Codice Civile).
d) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)
LINEA STRADA CLASSIC
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. per la parte che, in forza delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell’Assicurato e sempre che l’imposta sia compresa nel capitale assicurato.
Ove il veicolo assicurato sia intestato e di proprietà di Società di Leasing, Vittoria, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l’Imposta, una quota dell’I.V.A. pagata sino alla data del sinistro; quota che sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l’importo dei canoni pagati sino a tale data.
pag. 3
di 8
D A N N I
Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell’uso del veicolo conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia.
Liquidazione del danno
La liquidazione del danno, intesa come determinazione del suo ammontare, ha luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro e comunque dopo la consegna di tutta la documentazione prevista.
Tale determinazione avviene per accordo tra le parti. Se le parti non raggiungono il predetto accordo, prima di qualsiasi altra inzìatìva (mediazione, giudizio) devono essere nominati periti - da Xxxxxxxx e dal contraente - per la risoluzione di questioni tecniche afferenti la determinazione dell’ammontare del danno indennizzabile; i periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
Se i periti non sì accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l’agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
I periti decidono inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscrìtta.
Xxxxxxxx parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxxxxx e del Contraente in parti uguali. Il Contraente conferisce a Xxxxxxxx la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a Suo carico dall’indennizzo a lui spettante.
Se l’Impresa non provvede al pagamento dell’importo indicato dai periti, la parte sarà libera di agire in altra e diversa sede.
Scoperto e franchigia
In caso di sinistro, Xxxxxxxx corrisponderà all’Assicurato, nei limiti del valore assicurato, l’importo indennizzabile previa deduzione della franchigia o dello scoperto, con gli eventuali minimi, indicati in polizza.
Limitatamente ai danni diversi dal furto totale, qualora l’importo indennizzabile (calcolato al netto di scoperti/degradi/franchigie contrattualmente previsti) supera il capitale assicurato in polizza, Vittoria corrisponde l’intero capitale assicurato con il solo limite del valore commerciale.
Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia.sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all’art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo o insistano privilegi, pegni o ipoteche.
In caso di assicurazioni concorrenti, Xxxxxxxx provvede al pagamento dell’indennizzo, entro l’ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Nel caso in cui la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
LINEA STRADA CLASSIC
Adeguamento del valore assicurato e del premio
Xxxxxxxx si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in base alle condizioni tariffarie al momento vigenti.
pag. 4
di 8
D A N N I
Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
Il Contraente, quando stipula il contratto, indica la marca ed il modello del veicolo da assicurare, nonché mese ed anno della sua prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero.
Se il motociclo risulta quotato nella rubrica “Moto Nuove” o “Moto Usate” della rivista Dueruote, Xxxxxxxx si impegna, ad ogni scadenza annuale e comunque non prima di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il relativo premio, in base al rapporto tra il valore del veicolo indicato dalle suddette riviste del mese precedente la data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dalla rivista stessa del mese precedente la data della scadenza annuale.
Resta inteso che l’adeguamento automatico sarà attuato solo nell’ipotesi in cui il valore assicurato sia superiore a quello attribuito al veicolo dalle riviste.
L’adeguamento automatico non troverà più applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica delle riviste sopra indicate, come pure nel caso in cui il veicolo non fosse più censito o valutato per qualsiasi motivo. Il Contraente potrà comunque avvalersi a ciascuna scadenza anniversaria della condizione contemplata al punto precedente.
Adeguamento del premio
Alla scadenza annuale, il contratto potrà essere rinnovato con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente concordate.
Le nuove condizioni di tariffa si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Xxxxxxxx dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di tariffa.
Qualora il contratto sia stato stipulato senza RCA, in caso di variazioni tariffarie, il contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede di Vittoria o presso l’Agenzia a cui la polizza è assegnata, entro il giorno di scadenza del contratto.
In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall’art. 1901, 2 comma, del Codice Civile (periodo di mora).
Proroga del contratto
(solo per contratti stipulati senza RCA)
Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo “Adeguamento del premio”, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.
Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di mora di cui all’art. 1901, 2 comma del Codice Civile.
LINEA STRADA CLASSIC
Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o con fax all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Direzione di Xxxxxxxx.
pag. 5
di 8
D A N N I
Rinuncia al diritto di surrogazione
Xxxxxxxx rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Infortuni, Xxxxxxxx rinuncia all’azione di cui sopra nei confronti di chiunque.
Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.
Procedimento di Mediazione
Ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibililà di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
LINEA STRADA CLASSIC
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo intemet dell’Organismo prescelto.
pag. 6
di 8
D A N N I
Condizioni Furto e Incendio
Oggetto dell’assicurazione
Vittoria si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie” (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati o nella fattura d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall’asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo, derivanti da:
• incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello derivante dall’azione del fulmine;
• esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio;
• furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Esclusioni
Salva diversa pattuizione risultante in polizza, l’assicurazione non comprende i danni:
• ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi “non di serie”;
• alle cose trasportate;
• causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti
• elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
Pagamento delle indennità - sospensione in caso di procedura giudiziaria
Il Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione al Pubblico Registro, deve produrre:
• certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo rubato;
• certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
• nel caso di veicolo immatricolato all’estero, certificato di origine.
Inoltre il Contraente, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve produrre copia autentica della denuncia resa alla competente Autorità Giudiziaria.
È inoltre facoltà di Xxxxxxxx richiedere, prima del pagamento dell’indennizzo:
• idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
• fattura d’acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori “non di serie”;
• certificato di chiusura istruttoria;
• procura a vendere;
• la serie originale di xxxxxx in dotazione del veicolo.
LINEA STRADA CLASSIC
In caso di furto totale Xxxxxxxx provvederà alla liquidazione del danno dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia e comunque dopo la produzione della documentazione richiesta. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Xxxxxxxx appena ne abbia notizia. Se Xxxxxxxx ha già pagato l’indennizzo, acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Xxxxxxxx stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra Xxxxxxxx e l’Assicurato nella medesima proporzione.
Inopponibilità all’Impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi
Le pratiche iniziate da Xxxxxxxx per la rilevazione del danno, l’effettuata liquidazione ed il
pag. 7
di 8
D A N N I
pagamento non pregiudicano le ragioni di Xxxxxxxx stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Atti vandalici - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a parziale deroga del punto “Esclusioni” della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalismo. Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.
L’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall’Autorità stessa. In tutti i casi Xxxxxxxx corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto e relativo minimo di seguito indicati:
- 10% minimo e 300 per veicoli di valore dichiarato fino a e 10.500;
- 10% minimo e 500 per veicoli di valore dichiarato da oltre e 10.500 e fino a e 15.500;
- 10% minimo e 770 per veicoli di valore dichiarato oltre e 15.500.
Fenomeni Naturali - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a parziale deroga del punto “Esclusioni” della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane,smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.
La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui ai punti precedenti, nonché per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.
Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. In tutti i casi Xxxxxxxx corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto e relativo minimo di seguito indicati:
- 10% minimo e 300 per veicoli di valore dichiarato fino a e 10.500;
- 10% minimo e 500 per veicoli di valore dichiarato da oltre e 10.500 e fino a e 15.500;
LINEA STRADA CLASSIC
- 10% minimo e 770 per veicoli di valore dichiarato oltre e 15.500.
pag. 8
di 8
D A N N I
Sezione Vincoli
Condizioni di vincolo
valide solo se richiamate in polizza
In polizza vanno riportati il codice del “Tipo Vincolo” come indicato ai successivi punti, la data di scadenza del vincolo e la denominazione e sede dell’Ente Vincolante.
1) Tipo Vincolo “A” - “B”
per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale o uguale (se quest’ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.
La presente polizza è vincolata e pertanto Xxxxxxxx si obbliga per la durata del contratto (12 mesi), indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico a:
a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente;
b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolante è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
2) Tipo Vincolo “C” - “D”
per i veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing o uguale (se quest’ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito rinnovo.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente Vincolante indicato in polizza ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente sino alla data di scadenza pure riportata in polizza, Xxxxxxxx si impegna nei confronti dell’Ente (per la durata del contratto - 12 mesi -) a:
a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente;
b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
LINEA STRADA CLASSIC
Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto all’Ente Vincolante nella sua qualità di Proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato, con il consenso scritto dell’Ente.
pag. 1
di 1
V I N C O L I
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB013901XMDA-EDZ-0119 - LINEA STRADA CLASSIC - DANNI - CICLOMOTORI E MOTOCICLI