CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL
“SERVIZIO DI MESSA IN DISPONIBILITÀ DI N. 3 AUTOMEDICHE E RELATIVI AUTISTI- SOCCORRITORI SULL’INTERO TERRITORIO
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 1”
Premesse.
Il presente Capitolato Tecnico è predisposto ai sensi e nel rispetto di quanto previsto:
- dall’art. 45 della Legge 27 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazio- nale, come modificata dal successivo Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. ;
- dal Decreto Dirigenziale del 5.11.1996, ad oggetto: “Normativa tecnica ed amministrati- va relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”;
- dalla Legge Regionale della Liguria 29.05.1996, n. 24 e s.m.i., ad oggetto: “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi ed in- fortunati”;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1785 del 23.05.1997, ad oggetto: “Determinazione dei requisiti di personale, attrezzature e mate- riali per automedicali”;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1446 del 20.11.2003, ad oggetto: “Recepimento accordo quadro regionale per la regolamenta- zione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e le Associazioni di Vo- lontariato ANPAS, CIPAS, C.R.I.”;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 440 del 26.04.2007, ad oggetto: “Recepimento integrazione all’accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e le As- sociazioni di Volontariato (ANPAS, CIPAS, C.R.I.) in materia di trasporti sanitari”;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 283 del 09.02.2010, ad oggetto: “Approvazione accordo quadro regionale per la regolamenta- zione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e ANPAS, CIPAS,
C.R.I. e modifiche ed integrazioni alla direttiva vincolante di cui alla D.G.R. n. 441/2007”,
- dal Protocollo di intesa tra Servizio 118 e le Associazioni convenzionate per la gestione degli interventi di emergenza stipulato in ottemperanza alla DGR n. 283/2010;
- dalla L.R. 7.12.2006 n. 41, Capo V-bis, artt. 42-bis e ss.;
- dalla Legge Regionale 11 maggio 2017 n. 9.
***
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1, per garantire il servizio sull’intero territorio provinciale, intende procedere all’affidamento sperimentale del servizio di trasporti sanitari in emergenza con Automedica ed Autista-Soccorritore a quelle Pubbliche Assistenze/Croci Rosse che, ri- spondendo ai requisiti formali e sostanziali richiesti dal presente Capitolato Tecnico e dall’Avviso, presentino Istanza di Partecipazione ed esprimano formale accettazione di tutte le condizioni richieste per l’affidamento del servizio per la durata di anni due (2).
L’oggetto della Procedura di affidamento descritta nel presente Capitolato Tecnico è la messa in disponibilità di n. 3 Automediche e relativi Autisti-Soccorritori, a chiamata per trasferi- mento urgente di Personale Medico ed Infermieristico dipendente dell’A.S.L. 1, secondo le di- sposizioni della Centrale Operativa 118, nell’ambito territoriale dell’intera provincia di Imperia, per il servizio di interventi sanitari in emergenza in appoggio ad ambulanza.
Il territorio della provincia di Imperia è suddiviso in tre ambiti (Ventimigliese, Sanreme- se ed Imperiese) e di conseguenza il servizio richiesto è così suddiviso:
- n. 1 Automedica e relativo Autista-Soccorritore dedicati ed utilizzati con riferi- mento all’AMBITO VENTIMIGLIESE;
- n. 1 Automedica e relativo Autista-Soccorritore dedicati ed utilizzati con riferi- mento all’AMBITO SANREMESE;
- n. 1 Automedica e relativo Autista-Soccorritore dedicati ed utilizzati con riferi- mento all’AMBITO IMPERIESE.
E’ ammessa la possibilità, per due o più Pubbliche Assistenze/Croci Rosse, di presentare Istanza di Partecipazione in forma congiunta (Raggruppamento). In tal caso l’Istanza di Parte- cipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i Rappresentanti Legali delle associazioni par- tecipanti congiuntamente, con l’esatta indicazione della Pubblica Assistenza /Croce Rossa capofila, che curerà i rapporti con l’A.S.L. 1 e sarà l’unica legittimata a presentare la ri- chiesta di rimborso delle spese.
N.B. Una Pubblica Assistenza/Croce Rossa (ovvero un Raggruppamento tra le medesi- me) potrà concorrere per l’affidamento del Servizio per un solo Ambito Territoriale.
In sede di presentazione dell’Istanza di Partecipazione la Pubblica Assistenza/Croce Rossa dovrà descrivere lo svolgimento del servizio attraverso la presentazione di un apposito Proget- to.
Articolo 1) - Requisiti minimi indispensabili per l’ammissione delle Pubbliche Assisten- ze/Croci Rosse alla procedura di assegnazione del servizio.
Le Pubbliche Assistenze/Xxxxx Xxxxx che presenteranno Istanza di Partecipazione dovranno possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti:
- iscrizione nell’Elenco Regionale dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario in emergenza urgenza di cui all'articolo 42-sexsies L.R. 7.12.2006 n. 41;
- essere costituite ed operanti da almeno un anno;
- essere accreditate ai sensi della L.R. n. 16/2014;
- non impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione stessa o le Associazioni appartenenti ad una aggregazione;
- essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale di- pendente;
- essere in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione.
Articolo 2) - Requisiti minimi indispensabili dell’Automedica utilizzata per il servizio.
La L.R. 29.5.1996 n. 24 recante “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati” all’art. 8 ha delegato alla Giunta Regionale la
determinazione dei requisiti delle dotazioni di personale, delle attrezzature e del materiale sa- nitario dei mezzi di soccorso, con i quali gli Enti e le Associazioni possono partecipare all’attività di soccorso. La Giunta Regionale con Xxxxxxxx n. 1785 del 23.5.1997 ha determina- to a sua volta i requisiti di personale, attrezzature e materiali per auto medicali (automezzo di soccorso avanzato) art. 9 lett. c) L.R. 5.5.1994 n. 24.
Ciascuna Automedica deve obbligatoriamente consentire di trasportare un equipaggio com- plessivo di n. 3 persone fisiche e cioè: n. 1 Autista-Soccorritore messo in disponibilità dalla Pubblica Assistenza/Croce Rossa, n. 1 Medico e n. 1 Infermiere dipendenti dell’A.S.L. 1. Per- tanto deve essere previsto uno spazio idoneo anche nel sedile posteriore dell’Automedica.
L’Automedica dovrà possedere i seguenti requisiti:
- potenza minima di 80 Kw;
- volume bagagliaio minimo: 350 litri;
- congruo numero di prese elettriche da 12 e 220 Volt compatibili con le apparecchiature elettromedicali o altro in uso al Servizio 118.
La Pubblica Assistenza/Croce Rossa dovrà garantire con oneri a proprio carico tutta l’attività di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dell’Automedica, compreso il lavaggio così come la disinfezione periodica e d’urgenza.
All’interno dell’Automedica dovrà essere previsto uno spazio sufficiente per contenere tutto il materiale indispensabile all’attività di soccorso che sarà messo a disposizione con oneri a ca- rico dell’A.S.L. 1, compresa eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezza- ture, e più precisamente:
❖ Pallone auto espandibile e relative maschere, aspiratore portatile, bombola O2 portati- le, cannule orofaringee, cateteri vescicali e sondini N.G., collari cervicali, defibrillatore portatile con monitor, deflussori, sacche per infusioni venose, fonendoscopio, forbici, laccio emostatico arterioso, laccio emostatico per e.v., laringoscopio, pulsossimetro, set chirurgico, set per medicazioni, set per ustionati, sfigmomanometro, tubo oro- nasotracheali, immobilizzatori per arti.
❖ Materiale d’uso: aghi cannula, siringhe in plastica, garze, bende, cerotti, disinfettante, guanti monouso, guanti sterili di varie misure, paste elettroconduttrici, elettrodi per ECG, strumenti di protezione individuale.
Le Automediche dedicate ai trasporti in emergenza urgenza dovranno riportare, in modo ben visibile, il logo della Pubblica Assistenza/Croce Rossa.
Inoltre, sul mezzo in servizio, dovrà essere apposto un logo rimovibile con la dizione “118” (con caratteri di dimensioni uniformi) e non altro riferimento al servizio di emergenza. Tale logo dovrà essere rimosso durante lo svolgimento di qualsiasi altra attività diversa da quella di tra- sporto in emergenza urgenza commissionata dalla Struttura 118.
Articolo 3) - Requisiti minimi indispensabili degli spazi e dei locali utilizzati per il servi- zio.
Gli spazi messi a disposizione dalla Pubblica Assistenza/Croce Rossa per lo stazionamento del Medico e dell’Infermiere dipendenti individuati dall’A.S.L. 1 in turno di servizio, in locali si- tuati all‘interno del territorio di competenza dell’Automedica, definito dal Servizio 118.
In particolare tale spazio di norma deve corrispondere alla Sede della Pubblica Assisten- za/Croce Rossa e deve essere struttura ad uso abitativo idonea a consentire la sosta degli equipaggi compresi i dipendenti A.S.L. 1, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Presso la Sede dovranno essere altresì messi a disposizione del Medico e dell’Infermiere A.S.L. 1 al- meno due locali separati con adeguati servizi igienici, arredati con appositi armadi da destina- re al Personale A.S.L. 1 e dotati di posto letto, riscaldamento per i mesi invernali, al fine di adibirli a riposo/stazionamento e distinti per il personale maschile ed il personale femminile.
La sede di stazionamento dell’equipaggio deve essere dotata di un parcheggio per la sosta dei mezzi di soccorso, riservato, dotato di presa elettrica compatibile con le strumentazioni dell’A.S.L. 1, allaccio di acqua corrente e griglie per il convogliamento in fognatura delle acque reflue di lavaggio. La sede dovrà essere dotata di almeno un telefono e un fax dedicato su rete fissa e di uno strumento di connessione alla rete internet; dovrà altresì essere garantita co- munque la copertura del segnale telefonico/internet. Xxxxxx e parcheggio dovranno essere messi a disposizione ed organizzati dalla Pubblica Assistenza/Croce Rossa.
Tutti i costi riconducibili ai locali ed allo spazio parcheggio sopra citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: locazione, pulizia, spese condominiali, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione) saranno a totale carico della Pubblica Assistenza/Croce Rossa.
La Pubblica Assistenza/Croce Rossa dovrà essere in possesso di un’Automedica sostitutiva ed immediatamente disponibile se necessario, con caratteristiche non inferiori a quelle minime previste, dotate di attacchi compatibili con quelli degli strumenti in dotazione.
Le Pubbliche Assistenze/Croci Rosse devono assicurare il Servizio per 24 ore al giorno, per 365 giorni all’anno, in base alle esigenze dell’A.S.L. 1.
Articolo 4) - Requisiti minimi indispensabili dell’Autista-Soccorritore.
Ogni Equipaggio di Automedica dovrà essere necessariamente composto da un Autista- Soccorritore con patente di guida idonea messo a disposizione dalla Pubblica Assisten- za/Croce Rossa. Saranno parte dell’Equipaggio un Medico ed un Infermiere dipendenti dell’A.S.L. 1.
L’Automedica deve pertanto obbligatoriamente consentire di trasportare un Equipaggio com- plessivo di n. 3 persone fisiche e cioè: n. 1 Autista-Soccorritore, n. 1 Medico e n. 1 Infermiere. Pertanto deve essere previsto uno spazio idoneo anche nel sedile posteriore dell’Automedica.
La Pubblica Assistenza/Croce Rossa dovrà farsi carico di un Autista-Soccorritore impiegato nell’esecuzione del servizio. L’Autista-Soccorritore messo a disposizione dalla Pubblica Assi- stenza/Croce Rossa dovrà necessariamente comprovare di aver svolto il Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 000.
Prima dell’avvio del servizio, la Pubblica Assistenza/Croce Rossa dovrà fornire alla Centrale Operativa 118 un Elenco Nominativo degli Autisti-Soccorritori titolari e dei sostitutivi. La Pub- blica Assistenza/Croce Rossa dovrà aggiornare e trasmettere trimestralmente alla Centrale Operativa 118 gli Elenchi Nominativi degli Autisti-Soccorritori di cui sopra, fermo restando l'ob- bligo di informare in tempo reale la Centrale Operativa 118 delle singole variazioni che si do- vessero rendere necessarie. Nel corso dell’intera durata del servizio, gli Elenchi Nominativi degli Autisti-Soccorritori e come sopra forniti potranno essere variati previo assenso della Cen-
trale Operativa 118. Naturalmente, l’eventuale sostituzione dei componenti degli Autisti- Soccorritori dovrà essere assicurata con operatori in possesso dei medesimi titoli abilitanti e delle medesime certificazioni relative ai corsi di formazione sostenuti e superati. La Pubblica Assistenza/Croce Rossa è tenuta a garantire il mantenimento della validità dei titoli richiesti per tutti gli autisti titolari e sostitutivi impiegati per l'espletamento del servizio, con oneri e costi a totale carico della Pubblica Assistenza/Croce Rossa.
Nell'esecuzione del servizio la Pubblica Assistenza/Croce Rossa si obbliga ad applicare inte- gralmente tutte le norme dei CC.CC.NN.LL., in vigore per il tempo e nelle località in cui si ese- guono i servizi. Per il personale volontario dovrà essere assicurato il rispetto della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si ribadisce che la Pubblica Assistenza/Croce Rossa non dovrà impiegare in attività di volon- tariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione stessa o le Asso- ciazioni appartenenti ad un Raggruppamento.
Articolo 5) - Modalità di svolgimento del servizio.
L’organizzazione del servizio è affidata al Direttore della Centrale Operativa 118 e la sua rego- lamentazione risponde alle esigenze dei trasporti in emergenza urgenza.
Il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della Centrale Operativa 118, in tutte le fasi del soccorso (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, ripartenza, arrivo in Ospedale, ripartenza dall'Ospedale), con l'obbligo di comunicazione in tempo reale di tutte le fasi. Il servizio dovrà essere organizzato tramite gli spazi di cui all’Articolo 3) sopra citato. Ogni spazio dovrà essere localizzato presso la Sede della Pubblica Assistenza/Croce Rossa e sarà la base di partenza dei mezzi di soccorso verso le località si- tuate nel territorio dell’ambito territoriale per il quale la Pubblica Assistenza/Croce Rossa ha presentato la propria Istanza di Partecipazione “località di competenza” (unicamente indicate dalla Centrale Operativa 118). Sebbene, di norma, l’Automedica sarà chiamata dalla Centrale Operativa 118 ad effettuare interventi di soccorso nelle "località di competenza" cioè nelle lo- calità situate nell’ambito territoriale di assegnazione tuttavia, nei casi di necessità, ovvero nel caso in cui al 1° comma del seguente Articolo 13), il mezzo di soccorso dovrà eseguire gli in- terventi che verranno assegnati dalla Centrale Operativa 118, anche in località diverse. L’Automedica opererà secondo le indicazioni ed i protocolli della Centrale Operativa 118, in appoggio alle Autoambulanze, per fornire l’assistenza medica ad un più elevato numero di soccorsi gravi, attuando le disposizioni del Medico della Centrale Operativa 118. Inoltre, in ca- so di maxi-emergenze, il mezzo di soccorso potrà essere utilizzato dalla Centrale Operativa 118 anche in località ed in dislocazioni topografiche diverse e lontane da quelle di normale as- segnazione.
Nei casi di fermo mezzi, la Pubblica Assistenza/Croce Rossa dovrà assicurarne la sostituzione entro il tempo massimo di 1 (una) ora dalla relativa comunicazione alla Centrale Operativa 118 su linea telefonica registrata o via fax. L'impiego dei mezzi di soccorso sostitutivi dovrà avveni- re nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 137 dell’1.9.2009.
Durante l'espletamento del servizio, gli Autisti-Soccorritori dovranno indossare divise ad alta visibilità e portare, sul petto, ben visibile, il cartellino di riconoscimento.
Le spese per l’acquisizione ed il lavaggio delle divise saranno a totale carico della Pubblica Assistenza/Croce Rossa.
Articolo 6) - Durata del Servizio
L’affidamento del servizio sperimentale avrà una durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data indicata sul provvedimento deliberativo di assegnazione.
E’ prevista la disdetta motivata da comunicarsi dall’Asl 1 almeno 60 giorni prima della cessa- zione del rapporto.
Articolo 7) – Corrispettivo.
L’A.S.L. 1 corrisponderà alle Pubbliche Assistenze/Croci Rosse per il servizio previsto dal pre- sente Capitolato Tecnico il compenso previsto dall’articolo 20 dell’”Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei rapporti tra Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e ANPAS, CIPAS e CRI” approvato con D.G.R. n. 283 del 9.2.2010 e s.m.i., e precisamente:
quota annua pari a € 91.000,00 (quota fissa) più € 0,55 per chilometro percorso, per ciascuna Automedica messa a disposizione per gli interventi di soccorso H 24/24 per 365 giorni e com- prensiva di Autista-Soccorritore e per ciascuno dei tre Ambiti Territoriali ricompresi nel servizio in argomento.
Tali importi si intendono aggiornati in caso di adeguamenti/incrementi disposti dalla Regione Liguria, formalmente comunicati all’A.S.L. 1.
I relativi corrispettivi verranno liquidati alle Pubbliche Assistenze/Croci Rosse in base a quanto le stesse, previa verifica da parte del Servizio 118, mensilmente comunicheranno all’A.S.L. 1.
In particolare la rendicontazione dovrà essere assicurata con le seguenti modalità:
- le Pubbliche Assistenze/Croci Rosse riepilogheranno su un Modulo Mensile Riepiloga- tivo, i servizi in emergenza/urgenza erogati nel mese di riferimento;
- successivamente il Modulo Mensile Riepilogativo dovrà essere trasmesso al Servizio 118 entro il giorno 10 del mese successivo al fine di consentire i dovuti controlli sui servizi indicati da parte del Servizio 118.
Il Modulo Mensile Riepilogativo dovrà essere allegato alla fattura che verrà emessa dalle Pub- bliche Assistenze/Croci Rosse.
Sono esclusi dalla fatturazione tutti gli spostamenti effettuati dalle Automediche non riguar- danti l’attività Istituzionale (es. rifornimenti, cambi gomme ecc…) ed i fonogrammi relativi all’attivazione del mezzo (il cosiddetto ”diritto di chiamata”).
Con riferimento agli importi sopra richiamati non è stata considerata l’I.V.A.., tuttavia l’I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recu- perato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Pubblica Assistenza/Croce Rossa affi- dataria del servizio in argomento. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.
Articolo 8) – Modalità di affidamento del Servizio.
Il Servizio disciplinato dal presente Capitolato Tecnico verrà affidato, per ciascun Ambito Terri- toriale (Ventimigliese - Sanremese – Imperiese), ad una Pubblica Assistenza/Croce Rossa (o
Raggruppamento) che avrà presentato Istanza di Partecipazione e verrà dichiarata idonea ed in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori richiesti.
In caso di partecipazione per lo stesso Ambito Territoriale di più Pubbliche/Assistenze (o Rag- gruppamenti) si procederà a pubblico sorteggio secondo le modalità meglio descritte nell’Avviso.
Articolo 9) – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).
In osservanza dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’A.S.L. 1 promuove la cooperazione ed il coordinamento e o degli interventi di prevenzione e protezione tra committente e fornitore e/o appaltatore; a tal fine è stato predisposto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi In- terferenziali”, di seguito denominato DUVRI Preliminare, contenente una valutazione ricogniti- va dei rischi standard, relativi alla tipologia di prestazione di che trattasi, che potrebbero po- tenzialmente derivare dall’esecuzione del servizio indicando, nel contempo, le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il perso- nale del committente e quello del fornitore e/o appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio con i rischi deri- vanti dall’esecuzione dello stesso. Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei ri- schi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali, deve av- venire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura quali i de- genti, ed anche il pubblico esterno.
Il DUVRI Preliminare dovrà essere integrato da ciascuna Amministrazione Contraente, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; il documento definitivo, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione esclusivamente dalla Pubblica Assistenza/Croce Rossa affidataria del servizio, costituirà parte integrante della documenta- zione di avvio del servizio.
Resta comunque onere di ciascuna Pubblica Assistenza/Croce Rossa elaborare, relativamen- te ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazio- ne dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stessa.
Articolo 10) - Copertura Assicurativa.
Le Pubbliche Assistenze/Croci Rosse che risulteranno affidatarie del servizio in argomento sono tenute all’osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché previdenziali ed assistenziali per gli eventuali dipendenti; in partico- lare sono tenute a stipulare Polizze Assicurative congrue relative a:
- coperture della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell’attività prevista dal servizio;
- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all’attività di cui alla presente servizio da parte del personale utilizzato;
- copertura assicurativa per il Personale A.S.L. come passeggero sulle Automediche. Relativamente alla copertura assicurativa per il Personale Dipendente/Convenzionato A.S.L. 1, la stessa dovrà prevedere un adeguato massimale RCT, in linea con quanto previsto a livel- lo regionale per ottenere l’iscrizione all’Elenco Regionale di cui alla L. n. 16/2014 e DGR n. 1383/2014.
Le Pubbliche Assistenze/Croci Rosse sono tenute inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l’espletamento degli interventi e delle presta- zioni loro richieste, sulla base di quanto descritto dal presente Capitolato Tecnico, l’incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati (personale A.S.L. 1), garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.
L’A.S.L. 1 è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni comunque collegati al- lo svolgimento degli interventi effettuati dalle Pubbliche Assistenze/Croci Rosse assegnatarie del servizio; in particolare l’A.S.L. 1 non risponde a titolo di responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale e dai trasportati a bordo degli automezzi impegnati nei servizi, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi predetti.
Articolo 11) – Riservatezza.
La Pubblica Assistenza/Croce Rossa ed il personale dipendente o volontario sono tenuti al ri- spetto del GDPR Reg. UE 2016/679 e X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'ade- guamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi- che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Il personale della Pubblica Assistenza/Croce Rossa non può rivelare, in alcun modo ed in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all’attività svolta che comportino la divulgazione di informazioni protette dalla citata normativa.
La Pubblica Assistenza/Croce Rossa si impegna ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai commi precedenti e ad adottare nei confronti del personale che violi tali obblighi i provvedimenti previsti dai propri Statuti per la grave inosservanza dei doveri d’ufficio.
La Pubblica Assistenza/Croce Rossa dovrà comunicare, in caso di affidamento del servizio in argomento, il Nominativo del Responsabile del Trattamento dei Dati.
Articolo 12) - Divieto di cessione dell’esecuzione del servizio.
L’esecuzione del servizio biennale previsto dal presente Capitolato Tecnico non può essere ceduto a pena di nullità. E’ fatto divieto alla Pubblica Assistenza/Croce Rossa o di cedere o di dare in sub appalto l’esecuzione di tutta o di parte del servizio sotto pena di immediata risolu- zione del rapporto instaurato con l’A.S.L. 1.
Articolo 13) - Risoluzione del rapporto instaurato con l’A.S.L. 1.
Nel caso in cui la Pubblica Assistenza/Croce Rossa si renda inadempiente nei confronti dell’A.S.L. 1 anche ad uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, quest’ultima può assegnare alla Pubblica Assistenza Croce Rossa, a mezzo di PEC, un termi- ne, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Durante tale termine, in attesa della fine dell’adempimento, l’A.S.L. 1 potrà eventualmente avvalersi delle condizioni previste dal precedente Articolo 5). Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’A.S.L. 1 ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il rapporto instaurato. In ogni caso, si conviene che l’A.S.L. 1, oltre ai casi già espressi nei pre-
cedenti articoli, possa risolvere il rapporto instaurato di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni:
-accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu- rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-affidamento, associazione in partecipazione, cessione anche par- ziale del servizio affidato;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Pubblica Assistenza/Croce Rossa in sede di presentazione dell’Istanza di Partecipazione;
- perdita, da parte della Pubblica Assistenza/Croce Rossa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di con- trattare con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui sia emerso che la Pubblica Assistenza/Croce Rossa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.
L’irrogazione nei confronti della Pubblica Assistenza/Croce Rossa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., compresi i provvedimenti in- terdittivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rap- porto che è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. n. 445/2000 e X.Xxx. n. 159/2011).
Articolo 14) - Modalità di riscossione dei rimborsi per il servizio effettuato e generalità delle persone delegate ad operare sul Conto Corrente
La Pubblica Assistenza/Croce Rossa si impegna a comunicare, al fine delle prestazioni rico- noscimento di quanto dovuto (corrispettivo), il proprio Conto Corrente presso la propria Banca di riferimento ed il relativo IBAN. Dovrà altresì comunicare la persona delegata ad operare sul predetto. Il pagamento avverrà previa richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributi- va e verifica prevista dall’articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le mo- dalità di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia). La Pubblica Assistenza/Croce Rossa s’impegna a comuni- care tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione ed i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla richiamata sotto citata Legge n. 136/2010. La Pubblica Assistenza/Croce Rossa dichiara che il predetto conto opera nel rispet- to della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Articolo 15) - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 Legge 13.8.2010, n. 136.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, la Pubblica Assistenza/Croce Rossa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normati- va in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale ob- bligo comporta la nullità assoluta del presente affidamento, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione di diritto del presente affidamento, ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento.
Articolo 16) – Anticorruzione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Pubblica Assistenza/Croce Rossa dichiara di non avvalersi dell’attività lavora- tiva o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipen- denti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato Decreto Legislativo.
Art. 17 Verifiche e controlli.
Gli organi competenti dell’A.S.L. 1, in ogni momento, hanno piena facoltà di procedere a verifi- che e controlli, al fine di accertare la sussistenza operativa dei requisiti tecnico - professionali delle Pubbliche Assistenze/Croci Rosse risultate affidatarie del servizio, nonché la costante persistenza delle condizioni necessarie ed indispensabili per svolgere con continuità tutte le attività richieste e disposte dal presente Capitolato Tecnico.
Articolo 18) - Foro competente.
In caso di contestazioni il Foro competente è quello di Imperia.
Articolo 19) - Clausola di rideterminazione del Servizio.
Considerata l’iniziale natura sperimentale del servizio previsto dal presente Capitolato Tecni- co, l’A.S.L. 1 si riserva la facoltà, unilaterale, di rimodulare i contenuti del medesimo sulla scorta della effettiva disponibilità di risorse umane e/o strumentali che dovessero emergere dalla riorganizzazione complessiva dell’A.S.L. 1. Ogni modifica avrà effetto dal momento della relativa comunicazione alla Pubblica Assistenza/Croce Rossa.
Articolo 20) - Integrazione.
Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento giuridico generale.
Articolo 21) - Direttore Esecuzione Contratto D.E.C..
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Direttore Centrale Operativa 118 nonché Direttore del Dipartimento Emergenza ed Accettazione - Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ovvero suo delegato. L’attività del D.E.C. è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49. Il Direttore dell’Esecuzione, in quanto Responsabile della Centrale Operati- va 118, anche con riferimento al progetto presentato dalla Pubblica Assistenza/Croce Rossa in sede di partecipazione alla Manifestazione di Interesse, sorveglia e controlla la corretta esecuzione del servizio, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispon- denza qualitativa delle prestazioni erogate, del rispetto dei tempi di intervento e della tempe- stività e documentazione delle comunicazioni ed esercita ogni altra forma di controllo ritenuta utile per il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia complessiva del servizio. Nell’ambito delle attività di cui sopra il Direttore dell’Esecuzione si interfaccia e si raffronta con il Direttore Tec- nico nominato dalla Pubblica Assistenza/Croce Rossa. In particolare il Direttore
dell’Esecuzione, o suo delegato, ha il diritto di ispezionare e testare tutti i servizi, in qualunque momento per tutta la durata dell’affidamento. Le ispezioni verranno compiute in modo da non interrompere il servizio. La Pubblica Assistenza/Croce Rossa è tenuta a fornire la massima collaborazione possibile, a consentire l’accesso presso le proprie infrastrutture, a fornire do- cumenti ed atti che il Direttore dell’Esecuzione richieda.