DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 1271
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)
e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (BUSSETTI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2019
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 5 |
Analisi tecnico-normativa ................................. . | » | 10 |
Dichiarazione di esclusione dall’AIR ...................... . | » | 14 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 15 |
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede ....... . | » | 17 |
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia ...... . | » | 24 |
ONOREVOLI SENATORI. – Lo sviluppo dei rapporti bilaterali con l’Afghanistan, disci- plinata dall’accordo di Partenariato e Coope- razione di lungo periodo, firmato il 26 gen- naio 2012, si ispira ad una sempre più mar- cata accentuazione della dimensione civile nelle relazioni tra Italia e Afghanistan. Ciò è coerente con l’evoluzione di un Paese che ha formalmente completato, il 31 dicembre 2014, la transizione della gestione della si- curezza interna, dalle forze della coalizione internazionale NATO/ISAF-International Se- curity Assistance Force alle forze di sicu- rezza e difesa nazionali, e che – pur con grande difficoltà in un contesto interno lungi dall’essere pacificato – si è lentamente in- camminato verso una fase nuova, in prospet- tiva di un proprio sviluppo auto-sostenibile, e una contestuale riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali.
Nel quadro della complessiva azione ita- liana di cooperazione civile con l’Afghani- stan, alla componente culturale spetta un ruolo importante, espressamente richiamato nell’articolo 6 del citato accordo di Partena- riato e Cooperazione di lungo periodo, in considerazione di quanto l’Italia ha fatto, e sta facendo, soprattutto per la salvaguardia del patrimonio archeologico afghano, ma an- che per incrementare i legami tra le istitu- zioni culturali ed educative dei due Paesi (borse di studio). La collaborazione scienti- fica e tecnologica rientra anch’essa nella strategia di valorizzazione e sviluppo delle competenze afghane.
Il presente Accordo di cooperazione cul- turale, scientifica e tecnologica intende, per- tanto, sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che negli ultimi 16 anni ha costituito una priorità della nostra politica
estera e con il quale – data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato nella sua storia recente e che ancora per- mane – è stato avviato un numero necessa- riamente ridotto di attività in materia e, dun- que, sono assai ampi i margini per impo- stare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della cono- scenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.
L’Accordo in oggetto fornisce un quadro giuridico essenziale ai fini dell’approfondi- mento e della disciplina dei rapporti bilate- rali in tali settori.
Analisi dell’articolato
L’articolo 1 dichiara che scopo dell’Ac- cordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, pro- muovere i rispettivi patrimoni culturali e raf- forzando la cooperazione culturale, scienti- fica e tecnologica nei due Paesi.
L’articolo 2 si riferisce alla promozione di programmi multilaterali inclusi in pro- grammi di organizzazioni regionali.
L’articolo 3 si riferisce alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell’altra Parte contraente.
L’articolo 4 afferma l’importanza della conoscenza e comparazione dei rispettivi si- stemi educativi e titoli di studio.
L’articolo 5 prevede che le Parti, compa- tibilmente con le proprie disponibilità, pro- muovano le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni cul- turali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.
L’articolo 6 afferma l’importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra uni- versità e istituti di formazione superiore at-
traverso scambi di pubblicazioni e docu- menti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.
L’articolo 7 prevede che le Parti, compa- tibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell’architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi cultu- rali.
L’articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell’altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.
L’articolo 9 è incentrato sull’importanza degli scambi volti alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del rispet- tivo patrimonio culturale, artistico e scienti- fico, compatibilmente con le rispettive ri- sorse finanziarie.
L’articolo 10 afferma che le Parti assicu- reranno l’importazione di pubblicazioni, ma- teriali ed attrezzature necessarie alla realiz- zazione delle attività previste.
L’articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie università ed negli istituti di istruzione, oltre che all’incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecno- logiche di entrambi i Paesi.
L’articolo 12 afferma che le Parti indivi- dueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie.
L’articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei ri- spettivi Paesi, in vista della gestione, prote- zione, conservazione e restauro dei beni e
patrimoni culturali. Le Parti incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.
L’articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all’applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favo- revoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
L’articolo 15 si riferisce alla collabora- zione nei settori dei media attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali. L’articolo 16 prevede la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali miranti alla promozione dei diritti umani e delle donne; di attività bi-
laterali e multilaterali nei campi della forma- zione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.
L’articolo 17 si riferisce alla promozione nei settori dello sport e dei giovani.
L’articolo 18 si riferisce al contrasto del traffico illecito di opere d’arte con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispet- tive legislazioni nazionali e internazionali. Richiama gli obblighi imposti dalle Conven- zioni UNESCO e auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed atti- vità congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.
L’articolo 19 collega l’operatività dell’ac- cordo alla costituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scienti- fica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.
L’articolo 20 si riferisce alla risoluzione delle controversie.
L’articolo 21 si riferisce alla possibilità ed ai termini per modificare l’Accordo.
L’articolo 22 si riferisce alla durata illimi- tata ed alle modalità di entrata in vigore del- l’Accordo e della sua denuncia.
RELAZIONE TECNICA
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo di coopera- zione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Af- ghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell’Accordo stesso, è autorizzata la spesa di
275.220 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e la spesa di 285.620 euro annui a de- correre dall’anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente arti- colo si provvede mediante corrispondente ri- duzione dello stanziamento del fondo spe- ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi- lancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona- mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, ad esclu- sione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell’Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all’articolo
21 dell’Accordo di cui all’articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legisla- tivo.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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