Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti di
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti di
STUDI PROFESSIONALI
CHE AMMINISTRANO CONDOMINI O IMMOBILI
SOCIETÀ DI SERVIZI INTEGRATI
ALLA PROPRIETÀ’ IMMOBILIARE
Roma, 16 Luglio 2022.
Il presente CCNL ha validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025 e rinnova il previgente CCNL del 28 gennaio 2016.
(Indice sistematico del CCNL da pagina 341)
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri Contratti, riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali quali, Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai Lavoratori e ai Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL e all’Ente Bilaterale, potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 - 00000 Xxxx Sito Internet: xxx.xxxxx.xx
C.F. 97664640584
Il 16 Luglio 2022, in Roma, si sono incontrati:
ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai membri di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx;
SACI (Sindacato Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) rappresentato dal Segretario Generale Nazionale Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx;
e
XXXXX Xxxxxxxxx (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo) rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dalla Delegazione composta dai Sig.ri Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, de Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Vicinanza Xxxxx;
con l’assistenza di:
CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxx Xx Xxxxxxxx;
di seguito dette “Parti” o “Parti sottoscrittrici” che
hanno rinnovato
il CCNL per i Dipendenti di:
STUDI PROFESSIONALI
CHE AMMINISTRANO CONDOMINI O IMMOBILI
SOCIETA’ DI SERVIZI INTEGRATI
ALLA PROPRIETÀ’ IMMOBILIARE
con validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025
Per brevità, il presente CCNL potrà essere anche denominato solo “CCNL Amministratori”.
SEDI NAZIONALI
ANACI: Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
C.F. 04846741009
Xxx Xxxx xx Xxxxxx, x. 000 - 00000 XXXX Sito internet: xxx.xxxxx.xx
SACI: Sindacato Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari
C.F. 97519110585
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx , x. 0 - 00000 XXXX Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
CISAL Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo
C.F. 97086090582
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxxx.xx
C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
C.F. 80418520583
Xxxxxx xx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, x. 0/X 00000 XXXX Sito internet: xxx.xxxxx.xxx
EN.BI.F: Ente Bilaterale Federale
C.F. 97664640584
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 - 00000 XXXX Sito internet: xxx.xxxxx.xx
PREMESSA
Gli Studi di Amministratori Condominiali comprendono normalmente competenze di natura amministrativa; di gestione dei rapporti di lavoro condominiali; tecniche per i casi di adeguamento normativo, ristrutturazione, manutenzioni straordinarie e simili, oltre a quelle necessarie alla conduzione o gestione dei servizi integrati alla proprietà immobiliare.
In tale contesto, oggettivamente molto complesso, i sottoscrittori del presente CCNL, nel rispetto dell’art. 1 della nostra Costituzione (L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro) innanzitutto, cercano di favorire il diritto al lavoro per tutti coloro che siano in età lavorativa, perché con il lavoro l’uomo potrà avere dignità, vera libertà e crearsi un futuro responsabile.
Perciò, le Parti, nel rispetto della legalità, hanno cercato d’individuare tutti i possibili strumenti atti a favorire il rilancio delle attività, la tutela dei posti di lavoro esistenti e l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati.
Tutto ciò premesso, di seguito si riassumono i principi che hanno guidato la stesura del presente CCNL.
1. Sussidiarietà
Le Parti sottoscrittrici questo Contratto Collettivo, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione, in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo.
Per questo, le Parti trovano anacronistica la pretesa di definire tutti i vari istituti contrattuali in modo omogeneo per l’intero territorio nazionale che pur presenta numerose differenze.
Quindi, la scelta di questo CCNL, nel segno del principio di sussidiarietà, è di:
a) prevedere contrattualmente le norme che rispondano ai bisogni comuni della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare la Contrattazione di Secondo livello, affinché siano i diretti interessati a ricercare nel particolare settore di attività le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza, lo sviluppo e la salvaguardia del lavoro, la tutela della sua dignità e dei bisogni dei Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, conglobato nella Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile, proporzionato agli indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sugli effettivi poteri d’acquisto regionali di beni e servizi a parità di retribuzione nominale dei lavoratori;
d) riconoscere un trattamento obbligatorio di Welfare Contrattuale, ampliabile in sede aziendale per il tramite della Contrattazione di Secondo Livello;
e) affrontare, attraverso le prestazioni dell’Ente Bilaterale Federale, tutti i problemi particolari quali i sussidi sull’invalidità e sulla vita, la mutualità sanitaria
integrativa al S.S.N. ed i Fondi Interprofessionali, di Solidarietà e di Previdenza Complementare.
2. Parte Normativa Contrattuale
Il Lavoratore italiano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell’Iva, delle accise e dei corrispettivi dovuti a Comuni e Regioni, percepisce una bassa retribuzione con la quale poter acquisire beni e servizi.
Per questo, le Parti hanno ritenuto che le retribuzioni individuali di fatto dovute al Lavoratore per il lavoro effettivamente prestato non possano essere inferiori a quelle previste dalla Contrattazione maggioramente rappresentata, ma hanno però concordato sull’opportunità di contenere il peso economico di molti istituti e benefici di nicchia, che riguardano cioè le eccezioni al sinallagma contrattuale e che più facilmente si potrebbero prestare ad abusi, monetizzandoli mensilmente, nei loro valori medi, quali componenti variabili della retribuzione mensilmente dovuta. Tale scelta tiene conto anche del fatto che nel CCNL molti istituti normativi o retributivi hanno avuto origine e giustificazione in un periodo di fragilità sociale elevata e di sviluppo economico variabile ma sempre positivo, mentre l’attuale situazione è di recessione.
3. Flessibilità
Le Parti prendono atto dell’evoluzione culturale della nostra Società che tende ad esigere perenni novità, risposte pronte e servizi sempre disponibili. Prendono anche atto che alcune rigidità normative, un tempo poste a baluardo contro possibili abusi, hanno quasi perso questa loro primaria funzione, diventando insostenibili rigidità, che collidono con le necessità delle aziende e con le odierne esigenze di servizio. Si pensi alla generalizzata richiesta d’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi, per favorirne l’accesso ai Lavoratori soggetti ad orari di lavoro altrimenti non compatibili.
Le Parti hanno così concordato la possibilità di ampie flessibilità nel lavoro, entro i limiti contrattuali obbligatorie per i Lavoratori salvo documentate ed oggettive impossibilità, con un articolato sistema di maggiorazioni che dovrebbe permettere di conciliare le esigenze di flessibilità aziendale con la necessità di maggiori retribuzioni per i Lavoratori stessi e fungere da deterrente economico contro possibili abusi.
4. Progressività
Le Parti concordano di favorire la progressività nello sviluppo complessivo dei benefici, specialmente per la parte risultante dalla Contrattazione di Secondo livello, che sarà correlata alla misura dei risultati ottenuti nella singola realtà aziendale.
Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella previsione di un aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano d’incontrarsi entro la metà della vigenza prevista del CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattualmenti rispetto all’evoluzione dell’Indice IPCA.
5. Esemplificazioni e Interpretazioni: efficacia
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere sempre univoca l’interpretazione del Testo contrattuale. Perciò, esse continueranno a raccogliere, attraverso l’Ente Bilaterale, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Aziende che applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Società di software paghe ecc.) predisponendo le Interpretazioni e le eventuali modifiche necessarie.
Inoltre, per favorire la comprensione dell’articolato, le Parti concordano d’inserire in caratteri corsivi alcune Premesse particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative.
Nel caso si rilevi una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per il tramite dell’apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d’Interpretazione autentica, inserendo di volta in volta le eventuali modifiche ed integrazioni in corsivo nel Testo contrattuale editato nel sito dell’Ente Bilaterale, subito alla fine dell’articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
6. Partecipazione
Come già detto, i Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti nel paragrafo che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
Inoltre, i Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive RSA, alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo livello, realizzando così un modello di democrazia sindacale diretta, alternativo alla concezione verticistica prevalente in altri CCNL.
7. Derogabilità
Le Parti, con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, localmente e temporaneamente, si potrà derogare anche in pejus rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al fine d’ottenere uno strumento più aderente ai reali e particolari bisogni del comparto, conciliandoli con l’interesse generale dei lavoratori.
Nell’eccezionale caso di deroghe in pejus, obiettivi e sacrifici dovranno essere dichiarati in modo formale, concordati e programmati per tempi definiti, indicando con chiarezza le salvaguardie che li giustificano, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
Normalmente, si dovranno prevedere dei benefici extracontrattuali per i Lavoratori ad obiettivi raggiunti, a ristoro dei sacrifici da loro compiuti.
8. Semplificazioni per i dipendenti di Società che operano nei Cantieri Edili
Come richiamato nell’Accordo Federale del 28 gennaio 2016, in Allegato al presente CCNL, i dati Istat sulle ore lavorate nel settore delle costruzioni, attestano che, nel corso degli anni, il lavoro in tale settore ha subito una forte contrazione (dal 2008 al 2015: - 40,83%), per poi ripartire per effetto dei benefici promossi dalla contingente normativa fiscale, che hanno dato temporaneo impulso di ripresa, specialmente nelle ristrutturazioni di edifici già esistenti.
In tale ottica, le Casse Edili Provinciali, oltre a non essere più necessarie per garantire le prestazioni, sono strutture organizzativamente troppo onerose per i Datori di lavoro e non più rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori.
Pertanto, le Parti concordano sull’opportunità che le Società aderenti al presente sistema contrattuale, anche quando operano in tutto o in parte all’interno di Cantieri edili, debbano riconoscere a tutti i loro Lavoratori, a parità di professionalità e di tempo lavorato, tutte le prestazioni retributive, normative e i diritti di assistenza sanitaria integrativa ed i sussidi previsti dal presente CCNL, con il corrispondente esonero dai versamenti alle Casse Edili Provinciali. In tali casi, il DURC sarà emesso dall’INPS.
9. Ente Bilaterale
Le Parti, nella Contrattazione, definiscono il ruolo dell’Ente Bilaterale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali che non siano già esaustivamente compresi nel presente CCNL, pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale certifica od emette conformità dei Contratti di Secondo livello, Contratti d’appalto, Allineamenti contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
10. Ermeneutica Contrattuale
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL, non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente Premessa.
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione mediante l’emissione di parere contrattualmente vincolante.
11. Conclusioni
Il CCNL Amministratori, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta l’adattamento normativo alle esigenze aziendali e il miglioramento delle retribuzioni
reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla detassazione, alla promozione integrativa di servizi ed all’attivazione di istituti e prestazioni di solidarietà.
Le Parti hanno scelto di porre in essere un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva a vari livelli, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto degli obiettivi di favorire la massima occupazione e le migliori condizioni di lavoro possibili.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo dovrà poi essere positivamente integrato dalla Contrattazione di Secondo livello.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti di
Studi Professionali che amministrano condomini o immobili Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare
DISCIPLINA GENERALE
TITOLO I
Il CCNL “AMMINISTRATORI” ASPETTI GENERALI E STRUTTURA
Art. 1 - Aspetti generali - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, le condizioni minime, che regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra gli Studi rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCNL e tutto il relativo Personale Dipendente (Quadri, Impiegati e Operai).
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli “atipici” degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego, quali i Collaboratori e quelli formativi e propedeutici all’assunzione, quali lo Stage o Tirocinio.
L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed eccezionali deroghe in peius, entro i termini di decadenza, è impregiudicato il diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici e diritti contrattualmente previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di contratti di fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, salvo che a favore del Dipendente, non se ne ammette applicazione parziale, tranne che per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di Secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta anche l'obbligo di aderire, secondo le previsioni contrattuali, all’Ente Bilaterale.
In particolare, sono parte integrante del presente Contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale Federale, di seguito anche detto solo “En.Bi.F.” o “ENBIF”, che comprendono l’Assistenza Sanitaria Integrativa ed i Sussidi in caso di morte ed invalidità, oltre al finanziamento dei servizi bilaterali prestati agli Studi e ai Lavoratori, il Welfare Contrattuale, la Previdenza Complementare, ad un Fondo Interprofessionale.
I contributi all’Ente Bilaterale Federale rappresentano perciò parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore e, in caso d’omissione, il Datore di lavoro sarà comunque tenuto a rispondere delle previste prestazioni Assicurative e di Assistenza Sanitaria Integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando il diritto dell’Enbif di richiedere il versamento delle quote non ancora versate, come previsto dall’art. 199.
L’applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l’iscrizione dell’Azienda a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici (SACI o ANACI), con i versamenti delle previste quote Xx.Xx.Xx. e il regolare versamento dei contributi all’Ente Bilaterale En.Bi.F.
L’applicazione del presente CCNL è inibita alle Aziende che non rispettano tutte le condizioni previste nel presente Titolo.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti dichiarano che, con il presente CCNL, non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che era in forza prima della sua applicazione.
Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con apposite voci individuali di compensazione monetaria (cfr. art. 320) assorbibili o con voci risarcitorie sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro scadenza, fatti salvi eventuali Accordi Collettivi di Secondo livello o Accordi individuali assistiti.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l’eventuale Contratto integrativo di secondo livello, fermo restando il rispetto delle vigenti normative previdenziali, fiscali e sulla sicurezza del lavoro.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori e le Associazioni Datoriali sottoscrittrici il CCNL.
Art. 2 - Struttura - Il presente CCNL si compone di una “Disciplina Generale”, contenente gli istituti comuni del rapporto di lavoro e di una “Disciplina Speciale”, contenente le disposizioni particolari del lavoro e per i singoli settori di applicazione del Contratto.
TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3 - Ambito di applicazione - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica esemplificativamente ai Dipendenti degli Studi e delle Società che operano, in qualsiasi forma, nei settori o attività sotto indicati:
A. Studi Professionali:
1) Amministratori Condominiali;
2) Amministratori di proprietà immobiliari;
3) Transazioni immobiliari.
B. Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare.
Aziende di Manutenzioni idrauliche, elettriche, del verde, tinteggiature, coibentazioni, sigillature, ripristini edili ecc.
C. Associazioni di categoria e/o Associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività di cui ai punti A. e B. che precedono.
D. Ogni altra Associazione che presti attività prevalente agli Studi professionali o alle Società di servizi alla Proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini.
Art. 168 - Classificazione dimensionale degli Studi o delle Società
Ambito di applicazione | Numero di Dipendenti | |||
Fino a 3 | Da 4 a 9 | Da 10 a 25 | Oltre 25 | |
A. Studi Professionali | Piccolo | Medio | Grande | - |
B. Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare | Micro | Piccolo | Medio | Grande |
C. Associazioni di categoria e/o associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività di cui ai punti A. e B. che precedono | Micro | Piccolo | Medio | Grande |
D. Altre Associazioni che prestino attività prevalente agli Studi professionali e alle Società di servizi alla proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini | Micro | Piccolo | Medio | Grande |
Il numero di Dipendenti è inteso come media del personale coordinato in forza nell’anno precedente:
▪ il personale con orario a tempo parziale, gli stagionali o il personale assunto a tempo determinato, dovranno essere computati pro-quota;
▪ gli Apprendisti saranno inclusi conformemente all’Indice di prestazione.
Nel caso di più attività nel medesimo Studio o Società, ai fini dell’inquadramento i limiti dimensionali saranno dati dal totale di tutti i dipendenti gestiti.
TITOLO III
CCNL: DEFINIZIONI CONTRATTUALI
Art. 4 - I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
A) Sulla Retribuzione
a. “Trattamento complessivo”:
È costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore, in denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre alle prestazioni Sanitarie Integrative e Sussidi per Caso Morte/Infortunio e di Welfare Contrattuale. Ai fini del presente CCNL, esso comprende la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile, gli Aumenti periodici di anzianità - Scatti (A.P.A.), l’Indennità di Mancata Contrattazione, le voci previste dal Contratto Individuale, quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità correlate ai modi della prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc.), le Indennità correlate alla mansione, i benefici previsti dalla Contrattazione di Secondo livello e le prestazioni contrattualmente dovute per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, i Sussidi e le eventuali somministrazioni (buoni mensa, pacchi dono ecc.).
b. “Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile”:
Essa comprende in un’unica voce lorda: la Componente Parametrica, anche dell’ex Indennità di Contingenza e dell’E.D.R.; l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, l’Indennità Contrattuale e l’Indennità Sostitutiva di Mensa. In caso di Tempo Parziale, la Retribuzione Minima Contrattuale Mensile dovrà essere rapportata all’Indice di Prestazione.
c. “Retribuzione Individuale Mensile” o “RIM”:
S’intende la quota di retribuzione lorda mensile spettante al Lavoratore costituita dai seguenti elementi, eventualmente parametrati all’Indice di Prestazione:
• Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile (art. 232);
• Aumenti periodici d’anzianità (art. 234);
• Superminimi “ad personam”;
• ogni altro elemento retributivo derivante dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, che sia stato previsto utile per le retribuzioni differite ed il T.F.R.
g. “Retribuzione Individuale Oraria” o “RIO”:
Si ottiene dividendo la “RIM” per il divisore convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173.
h. “Retribuzione Individuale Giornaliera” o “RIG”:
Si ottiene dividendo la “RIM” per il divisore convenzionale giornaliero, che è pari a 26.
i. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “RMGG”:
È la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall’INPS, normalmente pari a 1/26° (per gli Impiegati) o 1/30° (per gli Operai) dell’imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già contabilizzata in ratei mensili.
j. “Retribuzione Individuale di Fatto” o “RIF”:
S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, stabili, condizionate e variabili del periodo considerato quali, oltre alla RIM, le seguenti:
• indennità correlate alla mansione (ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.);
• retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
• eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
• integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore un certo importo fisso preventivamente concordato;
• premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
• indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di trasporto, ecc.).
k. “Integrazione Mensile Variabile”:
Ogniqualvolta le Parti stabiliscano in un Contratto Individuale una retribuzione fissa mensile (per esempio, per dare certezza al Lavoratore di poter affrontare delle spese mensilmente ricorrenti), si potrà prevedere la voce di “Integrazione Mensile Variabile” quale complemento tra la retribuzione contrattuale spettante e l’importo mensilmente pattuito. Nel caso di minori retribuzioni contrattualmente dovute (per trattenute per danni, per sciopero, per multa, sospensione disciplinare, assenze per malattia, mese parzialmente lavorato ecc.), tali differenze NON saranno compensate dall’Integrazione Mensile Variabile.
Salvo che non sia diversamente precisato nella Lettera di concessione o assunzione, nel mese di liquidazione della Tredicesima Mensilità saranno
riconosciute due retribuzioni fisse mensili.
l. “Divisori Convenzionali”:
Orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall’orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all’unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5 l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.
Giornaliero: 26.
m. “Rimborso spese”:
S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per conto dell’Azienda, xxx comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso di prestazione comandata al di fuori del Comune della sede abituale di lavoro, il rimborso delle spese di vitto e alloggio può essere sostituito dall’Indennità di trasferta con esenzione contributiva e fiscale, nei limiti legalmente previsti, mentre eventuali importi eccedenti faranno parte della R.I.F. Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile, potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione mensile dovuta, ma esso non sarà soggetto a contribuzione previdenziale, né a prelievo fiscale.
B) Sul Tempo
a. “Anno Solare”:
Spazio temporale di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
b. “Anno di Calendario”:
Spazio temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
c. “Giorni”:
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell’art. 2963 c.c.:
“I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese”.
d. “Giorni lavorabili” e “Giorni lavorativi”:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni
dell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell’anno. Negli altri casi, dai giorni dell’anno si dedurranno i giorni di ferie contrattualmente previste, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano effettivamente godute.
e. “Giorni lavorati”:
Coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva prestazione ordinaria lavorativa. Nell’orario settimanale 5+2, al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per l’Indice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate è pari o superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero. Nel caso di Addetti ai Servizi con profilo d’orario “6+1+1”, i giorni lavorati corrispondono con i giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario, secondo le previsioni della regolare turnistica.
f. “Fine Settimana”:
Il periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.
g. “Periodo Feriale Estivo”:
Il periodo che va dal 1° maggio al 30 settembre.
h. “Periodo Feriale Natalizio”:
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il 6 gennaio.
i. “Periodo Feriale Pasquale”:
Il periodo che va dal sabato antecedente alla Domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti
a. “Studio”, “Società”, “Azienda”, “Impresa”, “Datore di lavoro” e “Datore”:
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
b. “Lavoratore” e “Dipendente”:
Nel CCNL, sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del presente CCNL, con la dicitura Lavoratore e/o Dipendente s’intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessano una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di Impiegato o di Operaio.
c. “Parti aziendali”:
S’intendono i rappresentanti dell’Azienda e dei Lavoratori. Normalmente, tale termine è utilizzato per individuare gli interessati alla
sottoscrizione degli Accordi di secondo livello.
d. “Generalità dei lavoratori”:
S’intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata categoria (operai od impiegati) o reparto (servizio, settore aziendale ecc.) o l’intera Azienda.
e. “Lavoratore Assistito”:
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l’assistenza presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione Facoltativa presso l’I.T.L. ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione Obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966. In particolare, quando acconsente ad un Accordo transattivo (ex art. 411 c.p.c.) ecc. L’assistenza individuale è libera, mentre l’assistenza e la Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il CCNL applicato o gli Accordi di Secondo livello.
f. “Accordo Assistito”:
Quando il Lavoratore acconsente a un Accordo Transattivo (ex artt. 410/411 c.p.c.), con sottoscrizione contestuale delle Parti, dell’Assistente Sindacale cui il dipendente abbia conferito mandato e dei Conciliatori. In assenza di sottoscrizione con le forme previste dagli artt. 410/411 c.p.c., s’intende “assistito” l’Accordo tra Impresa e Lavoratore/ori alla presenza e con la sottoscrizione della RSA/RST.
D) Sul Contratto di lavoro
a. “Contratto Collettivo di Lavoro”:
È il contratto che disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista normativo e retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti o per una determinata categoria di essi.
Se il Contratto Collettivo ha un ambito applicativo riferito all’intero territorio nazionale, si definirà “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” (come il presente CCNL). I Contratti Collettivi, oltre che Nazionali, possono essere Regionali, Provinciali, Aziendali, di Reparto o di Mansioni, di Settore ecc. e ciascuno di essi regolamenterà situazioni particolari non comprese nel CCNL.
I Contratti Collettivi “particolari”, quando rispettano le condizioni inderogabili legali e quelle previste in fatto di Rappresentanza Collettiva o di Referendum Aziendale, essendo “disciplina speciale”, avranno prevalenza rispetto alle corrispondenti disposizioni generali del CCNL.
b. “Contratto Individuale di Lavoro” o “Contratto Individuale” o “Lettera o Contratto di assunzione” :
È il contratto che disciplina il rapporto di lavoro individuale, tra Lavoratore e Datore di lavoro. Nella Lettera d’assunzione devono essere contenute tutte le informazioni previste dall’art. 152, oltre ad ogni altra previsione rientrante nell’autonomia privata negoziale concordata tra le Parti, di natura sia normativa che economica, purché essa non contraddica condizioni inderogabili legali, non sia complessivamente peggiorativa rispetto alle previsioni del CCNL o di altri Contratti Collettivi applicabili in Azienda e sia determinata o determinabile.
In alcuni casi, è richiesta la forma scritta quale requisito essenziale (per esempio in presenza del Patto di Prova); in altri, la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova.
Nella Lettera d’assunzione dovrà essere precisato anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, che regolerà il rapporto in questione per tutto quanto non espressamente previsto a livello individuale tra le Parti, o nel caso di più favorevole condizione collettiva.
c. “Impegno” o “Impegnativa d’assunzione”:
Prima dell’assunzione e della sottoscrizione del Contratto Individuale, le Parti (Datore di lavoro e Lavoratore) potranno sottoscrivere un reciproco impegno alla futura instaurazione del rapporto di lavoro alle condizioni che, seppur in modo sintetico, dovranno essere ivi richiamate. Per essere vincolante, esso dovrà quindi essere sottoscritto dalle Parti interessate (c.d. Contraenti) e prevedere i seguenti elementi:
• identità delle Parti (Datore e Lavoratore);
• data prevista di assunzione (a tempo o a condizione) e tipologia contrattuale;
• mansione, livello d’inquadramento e retribuzione concordati;
• orario di lavoro (se Tempo Parziale o Tempo Pieno);
• CCNL che sarà applicato al rapporto di lavoro;
• termine di decadenza dell’Impegno d’assunzione.
Il mancato ingiustificato adempimento all’Impegno, determinerà alla Parte lesa il diritto al risarcimento del danno, così come previsto dalla normativa in materia.
d. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Substantiam” o
“Essenziale”:
Si ha quando è richiesta la forma scritta quale elemento essenziale, in assenza della quale si determina la nullità delle condizioni derogatorie di
altre previsioni legali e/o contrattuali.
e. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Probationem” o
“ai fini della prova”:
Si ha quando la forma non è di tipo essenziale, avendo essa solo lo scopo di provare un fatto e potendo essere sostituita anche da altri elementi di prova, testimoniali o documentali.
E) Sulla Classificazione del Personale
a. “Responsabile”:
Figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni che gli sono proprie, gestisce e coordina un gruppo di Sottoposti Responsabili e/o Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di Responsabile di Direzione, Capo Area, Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo Squadra. Risponde al suo superiore gerarchico, mentre il grado d’autonomia e responsabilità dipende dal livello professionale acquisito.
b. “Settore/Servizio/Area”:
Struttura amministrativa, commerciale, tecnica, informatica o produttiva, complessa ed omogenea, anche composta da più uffici/reparti.
c. “Ufficio”:
Struttura amministrativa semplice a contenuto professionale d’area coerente.
d. “Reparto”:
Struttura operativa complessa, composta da più Operatori specialistici con unico coordinamento.
e. “Capo Ufficio/Reparto”:
Quando un Lavoratore, per le proprie autonomie, responsabilità e competenze, gestisce e coordina un gruppo di lavoratori di livello inferiore, appartenenti al medesimo ufficio/reparto, con responsabilità della loro formazione, organizzazione e lavoro.
f. “Gruppo”:
Insieme di lavoratori aventi competenze omogenee, ma professionalità eterogenee, normalmente distribuite su più livelli (ad esempio, gruppo manutentori elettrici: 2 apprendisti elettricisti e 3 operai qualificati elettricisti).
g. “Squadra”:
Un gruppo fino a 5 (cinque) lavoratori con competenze eterogenee, ma di professionalità omogenee (esempio: 1 Lavoratore Qualificato Xxxxxxxxx, 1 Lavoratore Qualificato Elettricista e 1 Lavoratore Qualificato Collaudatore).
h. “Capo Squadra”:
Quando il Responsabile, per le proprie autonomie e competenze,
coordina un Gruppo o una Squadra di lavoratori, che concorrono all’esecuzione di un determinato lavoro (Manutenzioni ecc).
i. “Professionalità Omogenee”:
S’intendono Profili e/o Esemplificazioni della medesima Declaratoria (Livello), ma con mansioni diverse tra loro integrabili e/o fungibili.
F) Sull’Orario di lavoro
a. “Tempo Pieno”:
È il normale orario di lavoro, stabilito in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali. Per gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle turnistiche “6+1+1”, il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42 (quarantadue) ore ordinarie. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40 (quaranta) ore settimanali potrà variare con una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali e legali.
b. “Tempo Parziale”:
È l’orario di lavoro, fissato dal Contratto individuale, in misura inferiore rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà essere: “orizzontale”, “verticale” o “mista”, come previsto dall’art. 35 del presente CCNL.
c. “Indice di Prestazione” o “IP”:
Nell’orario di lavoro a Tempo Parziale, è determinato dal rapporto tra l’orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con orario di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l’Indice di Prestazione sarà: 30 : 40 = 0,75 (Indice di Prestazione).
d. “Orario di lavoro”:
È il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l’esecuzione, secondo le sue direttive, dell’opera richiesta, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “tempo pieno”
o a “tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purchè il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
e. “Orario Ordinario di Lavoro settimanale”:
Nel Tempo pieno è di 40 ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana. Per gli Addetti ai Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura “H24”, al fine di garantire la rotazione tra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo “plurisettimanale” su cicli di 8 (otto) giorni.
Nel tempo parziale orizzontale, è dato dal prodotto tra l’Indice di Prestazione e l’orario settimanale pieno (40).
Per i lavoratori discontinui, l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.
f. “Orario Ordinario di lavoro giornaliero”:
Nel Tempo pieno può essere definito tra il limite inferiore ordinario di 6,66 ore (6 ore e 40 minuti) per 6 giorni lavorativi alla settimana e il limite massimo di 10 ore ordinarie giornaliere per 4 giorni alla settimana.
Nel lavoro a turni, l’orario ordinario giornaliero dovrà essere previsto entro tali limiti minimi e massimi, sempre nel rispetto dell’orario medio e massimo di lavoro settimanale.
g. “Orario di Lavoro Normale”:
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell’orario/i di lavoro che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
h. “Lavoro notturno”:
S’intende il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 22:00 alle ore 06:00, mediante lavoro ordinario, a turni, straordinario o mediante intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore.
i. “Lavoro Supplementare”:
Nel contratto a Tempo Parziale, è il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l’orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nei limiti previsti all’art. 38. Nel contratto a Tempo Pieno, è il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
j. “Consolidamento dell’orario di lavoro”:
Ogniqualvolta nel Tempo Parziale il ricorso alle Clausole Flessibili o al Lavoro Supplementare sia preventivamente richiesto od autorizzato, costante e di durata superiore a 6 mesi di calendario, salvo che le Parti aziendali non abbiano già definito per iscritto un diverso termine certo, a tempo o a condizione, per il ritorno all’Indice di prestazione iniziale, si opera il Consolidamento dell’orario di lavoro che, a tutti gli effetti, modifica l’Indice di Prestazione del Lavoratore, il quale acquisisce così nel suo orario di lavoro settimanale anche la quota di lavoro (da Clausole Flessibili o Lavoro Supplementare) consolidato. In caso di consolidamento, le competenze differite del Lavoratore saranno riconosciute pro-quota, cioè proporzionate al tempo dei rispettivi Indici di prestazione. Il consolidamento opera fino a concorrenza dell’Indice di Prestazione uguale a 1. Restano salve diverse pattuizioni tra Datore di lavoro e Lavoratore, purché concluse mediante Accordo assistito o con condizioni
più favorevoli al Lavoratore.
k. “Lavoro Straordinario”:
È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell’Orario di Lavoro Normale previsto per la prestazione a Tempo pieno.
l. “Lavoro Prolungato”:
È la prestazione lavorativa (di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore) che sia richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
m. “Lavoro extra ordinario spezzato”:
È la prestazione lavorativa: di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore, richiesta in modo non adiacente al normale orario ordinario di lavoro. Normalmente, il lavoro extra ordinario spezzato comporterà il rimborso delle spese di viaggio preventivamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate dal Lavoratore per recarsi al lavoro ed il rientro all’abitazione. In ogni caso, la retribuzione minima del lavoro extra ordinario spezzato sarà di un’ora, con le relative maggiorazioni, oltre il rimborso delle spese predette.
n. “Richiesta con preavviso normale”:
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore) che sia richiesta con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi. Normalmente, tale preavviso rende obbligatoria la prestazione.
o. “Richiesta con preavviso tempestivo”:
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di 2 o 3 giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.
p. “Richiesta con preavviso urgente”:
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso inferiore a 2 giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.
q. “Turni Avvicendati”:
È il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici. I turni avvicendati giornalieri potranno essere così distribuiti:
• su “semi-turni”, nel qual caso il lavoro si svolgerà, alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo
di orario;
• su tre turni con “turno continuo giornaliero” nelle 24 (ventiquattro) ore, normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato.
• su turni “H24”, i nastri orari prevedono la continuazione senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all’interno dell’intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o disciplinare i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle previsioni contrattuali e legali.
G) Sulla Malattia e Infortunio
a. “Periodo di Carenza”:
Sono i primi 3 (tre) giorni solari di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti al giorno dell’infortunio professionale, nei quali l’INPS/INAIL non eroga al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le Indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia o infortunio, in quest’ultimo caso, sempre con esclusione del giorno dell’infortunio dal computo.
b. “Periodo di Comporto”:
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del Lavoratore assente per malattia o infortunio. Il periodo di comporto può essere “secco”, quando considera un solo evento morboso, oppure “frazionato” o “per sommatoria”, quando considera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 184 e 185, è frazionato e per sommatoria. Entro tale periodo complessivo, l’Impresa non potrà licenziare il Lavoratore, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).
c. “Infortunio in Itinere”:
È quello intervenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro o dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale (art. 12, D.Lgs. 38/2000).
H) Sulla Modifiche (collettive o individuali) dell’Orario di lavoro:
a. “Intensificazioni”:
Tempo aggiuntivo del normale orario di lavoro richiesto a titolo di flessibilità.
L’Intensificazione, richiesta nel rispetto dei limiti e condizioni contrattuali, è obbligatoria e l’eventuale impossibilità alla prestazione va documentata come per il lavoro ordinario rientrante nel normale orario di lavoro. Le ore di Intensificazione effettivamente lavorate daranno diritto alla liquidazione, con la retribuzione mensile corrente, delle maggiorazioni previste al punto
B. dell’art. 245 e (le ore lavorate in intensificazione) saranno poste a credito del Lavoratore nella “Banca delle Ore”.
b. “Rarefazioni”:
Sono parte dell’Orario ordinario di lavoro, retribuito ma non lavorato, previsto nei casi di minore lavoro che segua o preceda un periodo d’Intensificazione. La retribuzione riconosciuta sarà quella ordinaria. Le ore di Rarefazione (Retribuite ma non lavorate) saranno computate a debito del Lavoratore nella “Banca delle Ore”.
TITOLO IV
DIRITTI SINDACALI E D’ASSOCIAZIONE
Art. 5 - Statuto dei Lavoratori - Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “Statuto dei Lavoratori”.
Art. 6 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori - La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende l’Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta siano loro iscritti o abbiano a loro conferito mandato.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “Organizzazioni Sindacali”, “Sindacati” o “XX.XX.” che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo.
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. La RSA o la RST svolgono le attività negoziali per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti dell’Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali delle Federazioni firmatarie.
Art. 7 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) - Estensione Contrattuale - Per la frequente presenza nell’ambito di applicazione del presente CCNL di Studi con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile, ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende con almeno 7 (sette) Lavoratori, per la quale trova applicazione la relativa disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dal relativo Accordo Federale in allegato.
Alla RSA competono le seguenti materie:
a) diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’ordinaria titolarità della Contrattazione Aziendale o di Secondo livello;
d) di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli ammortizzatori sociali;
e) di eventuali Accordi Aziendali di CCNL;
f) degli Accordi sui Controlli a Distanza;
g) degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo Xxxxxxx, così come previsto all’art. 21.
Art. 8 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) - Nelle Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e del precedente articolo 7, cioè che hanno meno di 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono, nelle aziende rappresentate, le seguenti materie:
a) i diritti d’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) la segnalazione al R.S.P.P. o R.L.S.T. di eventuali problemi riportati dai Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della Contrattazione:
▪ di Secondo livello;
▪ di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli ammortizzatori sociali;
▪ di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
▪ sui controlli a distanza;
▪ su altri ambiti demandati al Secondo livello, così come previsto dall’art. 21.
Copia degli Accordi di secondo livello sottoscritti dalla RST dovrà essere inviata per la validazione di coerenza contrattuale alla competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.F.
Il mancato invio sospende la decorrenza dell’Accordo.
Le Parti Nazionali di riferimento per quelle locali e che siano sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Xxxxxxx Xxxxxxx) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo di € 36,00 per ciascun Dipendente di Azienda che applichi il presente CCNL. Tale contributo sarà quale quota parte della riscossione del contributo “misto” (Azienda e Lavoratore), destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.F., così come definito all’art. 197 del presente CCNL.
Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle RST costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.F. e secondo i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale Territoriale sottoscrittrice del presente CCNL. Nelle aree ove non si costituiscono RST, il contributo di competenza sarà utilizzato per favorire, in quelle aree, la costituzione futura di RST.
Art. 9 - Poteri della RSA/RST - Alla RSA/RST costituite negli Studi che applicano il presente CCNL, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni del successivo art. 11;
3) di assemblea con i Lavoratori, secondo le previsioni dell’art. 10;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi Sindacali Aziendali di Secondo livello;
5) di assistere od indirizzare i Lavoratori nella verifica della corretta applicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente CCNL.
Art. 10 - Assemblea - I Lavoratori delle Società con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Negli Studi fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA/RST, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite.
Negli Studi con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il prosieguo dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei Lavoratori.
Art. 11 - Diritto d’affissione - La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che lo Studio ha l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi, purché esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale En.Bi.F. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
Art. 12 - Referendum Aziendale
Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi collettivi, previsti o proposti in un Accordo di Secondo livello, potrà avvenire su richiesta delle R.S.A. o R.S.T. In caso di Accordo di Secondo livello (c.d. “di prossimità”) in peius, il Referendum Aziendale potrà essere promosso, oltre che dalla R.S.A. o R.S.T., anche da almeno un terzo dei lavoratori interessati all’applicazione dell’Accordo.
Il Referendum dovrà avvenire in modo formale, con garanzia d’informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa, normalmente con l’assistenza del Dirigente esterno del Sindacato. Anche la rappresentanza dell’impresa potrà illustrare, in apposito spazio, gli obiettivi dell’Accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali essendo tutti i lavoratori interessati al quesito, il risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum non è mai obbligatorio ogniqualvolta la RSA/RST sottoscrittrici
dell’Accordo rappresentino almeno il 50% della forza lavoro cui si applica tale Accordo che, pertanto, sarà immediatamente vincolante. Inoltre, negli Studi con meno di 7 lavoratori, il Referendum è sostituito dalla sottoscrizione degli Accordi per adesione da parte dalla maggioranza dei Lavoratori interessati.
Per quanto non precisato nel presente articolo, si farà riferimento all’Accordo Federale sul Regolamento per Referendum Aziendale approvato dalle Parti.
Art. 13 - Cariche sindacali - Come previsto dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire, pro-quota in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli Organi Sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un’ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale Provinciale che ne abbia titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Art. 14 - Dirigenti di RSA - La qualifica di Dirigente di RSA spetta a quei Lavoratori nominati dal Sindacato rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Per la loro disciplina, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 15 - Trattenuta sindacale - L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, conformemente all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 16 - Inscindibilità del CCNL - Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione Collettiva non è più d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e comportamenti che, in questo CCNL, sono mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato a estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l’adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle
singole realtà lavorative.
Con tale criterio saranno considerati il testo contrattuale e i suoi allegati.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivamente l’edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti, integrata dalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale o editata nel sito dell’Ente Bilaterale Federale (En.Bi.F.: xxx.xxxxx.xx).
Art. 17 - Diritti sindacali e d’associazione: Sintesi e rinvio - Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale. Per quanto non previsto nel presente CCNL, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1) e alle norme di Legge applicabili.
Tab. 1): Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Società fino a 6 Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Misura del diritto: | 2 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell’Azienda. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie. |
Condizioni: | L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. |
RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Società da 7 a 15 Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Misura del diritto: | 4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell’Azienda. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie. |
Condizioni: | L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. |
RSA: Assemblea Sindacale retribuita nelle Società con oltre 15 Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Misura del diritto: | 10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori l’orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie. |
Condizioni: | L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. |
Permessi per Cariche sindacali | |
Destinatari: | Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. |
Misura del diritto: | Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato. |
Segue Tab.1) Condizioni: | I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L’aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. |
Norma Comune | Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del Lavoratore ad ottenere alcuna indennità sostitutiva o di riportare “a nuovo” il saldo del monte ore non utilizzato. |
TITOLO V
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 18 - Livelli di Contrattazione - Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creare nuova occupazione, per favorire la crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e, per quanto compatibile, per ottenere l’incremento delle retribuzioni.
La Contrattazione si svolge su due livelli:
a) Xxxxx Xxxxxxx: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo detto “CCNL”, con le sue Premesse e Accordi Nazionali allegati;
b) Secondo Livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto Contratto Collettivo di Secondo Xxxxxxx o Contratto Aziendale di Secondo Livello o Contratto di Secondo Xxxxxxx.
Art. 19 - Contrattazione Collettiva Nazionale - La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto di impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, abbia anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 20 - Contrattazione Collettiva di Secondo Livello - Le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, prevedono lo sviluppo della Contrattazione Collettiva di Secondo Xxxxxxx in tutte le realtà ove si applica il presente CCNL.
Per questo, la previsione collettiva nazionale ha carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Xxxxxxx e, pertanto, sarà quest’ultima prevalente nelle singole disposizioni da essa definite.
Le Parti riconoscono quindi la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano anche sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia
dei posti lavoro in situazioni di obiettiva e provata difficoltà, possa eccezionalmente e temporaneamente portare a risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione Collettiva sostituita. In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere dichiarati formalmente e programmati in tempi definiti. Inoltre, tale Contrattazione dovrà prevedere, ad obiettivi raggiunti, apposite voci di compensazione dei sacrifici già sostenuti dai Lavoratori.
Le Parti, ritenendo obbligatoria la Contrattazione Collettiva di Secondo Xxxxxxx in tutti gli ambiti ove essa sia possibile e/o una più favorevole Contrattazione Individuale, introducono, ogniqualvolta non prevista/e, l’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, così come disciplinata all’art. 235.
Art. 21 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello - La Contrattazione di Secondo livello sarà svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni, salvo periodi inferiori espressamente previsti dall’Accordo. Essa, quando conforme alle previsioni del presente CCNL, per le parti ivi definite, prevarrà sia sull’eventuale Contrattazione Territoriale che sulle norme contrattuali da essa integrate o modificate. La Contrattazione di Secondo livello potrà riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo o gli specifici istituti indicati dal CCNL come derogabili.
La parte economica aggiuntiva, oltre alla previsione di specifiche Indennità correlate a particolare gravosità della mansione, potrà definire solamente l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (es. presenza, redditività, produttività, qualità ecc.), anche in concorso tra loro, o indennità strettamente giustificate da particolari onerosità per tempi, modi o condizioni richieste alla prestazione lavorativa, normalmente, solo in alcuni ambiti aziendali.
Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione di Secondo livello, concordano che, a richiesta delle Parti (Studio, Lavoratori o RSA/RST), la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione fornisca linee guida utili a definire aziendalmente modelli di “Premio Variabile” o di “Premio Produzione” o di “Premio Presenza”, anche tenendo conto dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale.
Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:
✓ degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL;
✓ delle retribuzioni eventualmente già previste dalla Contrattazione regionale o provinciale di Secondo livello.
La Contrattazione di Secondo livello è ammessa per le materie demandate dal presente CCNL o dalla Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi straordinari particolari e documentati di crisi aziendale, ogni limitazione
concordata dei diritti dei Lavoratori che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica ed adeguata voce di ristoro economico ed essere approvata mediante Referendum.
La Contrattazione di Secondo livello potrà disciplinare le seguenti materie:
1) Sul Patto di Prova:
a) durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.
1) Sull’Orario di lavoro:
a) riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario o ricorso al “lavoro agile” o a profili particolari d’orario e la loro distribuzione nell’arco della giornata, settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24”;
g) ampliamento della Banca delle Ore ed individuazione delle rarefazioni collettive;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) solidarietà sulla cessione dei permessi e della quota individuale del saldo della Banca delle Ore;
k) individuazione di particolari forme di mobilità, flessibilità od organizzazione del lavoro applicabili in azienda quali risposte ai problemi organizzativi e/o di mercato.
2) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
b) attivazione dei percorsi formativi ai fini della Mobilità Verticale;
c) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
d) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione d’inserire nella Classificazione del personale Profili ed Esemplificazioni mancanti.
3) Sul trattamento economico e assistenziale:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o presenza, dell’Indennità di trasporto, dell’Indennità di mensa o dei buoni pasto;
b) previsione di eventuali Ristorni in caso di Soci Lavoratori e loro regolamentazione;
c) ampliamento delle prestazioni di Welfare Contrattuale;
d) previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale e della destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza complementare;
e) istituzione e regolamentazione dei Premi di Risultato;
f) istituzione e criteri di partecipazione agli utili;
g) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di Vendita;
h) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
i) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
j) lavoro e retribuzione a cottimo;
k) in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art. 2120 c.c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti.
4) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
5) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: modi aziendali d’applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato: individuazione delle attività stagionali ex art. 21 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; definizione delle causali e dei casi di “intensificazione” per il ricorso al tempo determinato; eventuali trattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro determinato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; la monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni che si prevedono temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato e costituzione della Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale estensione agli Apprendisti di Premi e/o Indennità;
e) Telelavoro: l’esercizio della reversibilità nel Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore;
suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contraddittorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
f) Lavoro Agile: le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Lavoro Agile; l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi; le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri ed Impiegati aziendali che abbiano funzioni commerciali, di collegamento, tutela immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.; gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile; eventuali indennità e/o premi correlati ai particolari modi di svolgimento agile dell'attività lavorativa; eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato recesso da parte del Lavoratore;
g) Lavoro Intermittente: definizione di casi particolari di ricorso al lavoro intermittente.
6) Sugli impianti audiovisivi:
a) introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie informatiche dalle quali potrebbe derivare controllo a distanza dei lavoratori.
7) Sull’appalto:
a) individuazione di condizioni particolari nei cambi d’appalto.
8) Sullo stato di crisi aziendale:
a) deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d’inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi “di prossimità” siano necessari alla salvaguardia dell’occupazione;
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà e per la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni.
9) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina e l’approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e dalle leggi vigenti;
b) definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
10) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione dei percorsi formativi in materia di apprendistato, sicurezza sul lavoro e/o formazione professionale.
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.F.
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 (due) mesi dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di rinnovo e il successivo termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle trattative.
A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Nel mese antecedente e nei due mesi successivi alla scadenza del Contratto di Secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno
3 (tre) mesi dalla presentazione della richiesta di xxxxxxx, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Durante tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal Contratto di Secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati. Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, gli Accordi di secondo livello (scaduti) decadranno e non saranno più applicati.
Nel caso di stallo delle trattative di Secondo livello per oltre 5 (cinque) mesi, le Parti, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 22 - Esame congiunto periodico - A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni imprenditoriali territoriali e i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale orientato alla stima delle condizioni future e al raggiungimento d’intese aziendali.
TITOLO VI DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 23 - Diritti di Informazione
X. Xx comparto territoriale - Gli Studi che applicano il presente Contratto e che occupano più di:
a) 10 Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 20 Dipendenti, se operano in più province, ma nell'ambito di una sola regione;
c) 40 Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o delle RSA interessate, anche attraverso l’Associazione territoriale imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni, saranno fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi utilizzate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale, conflitti di lavoro.
X. Xxxxxxxxx - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, gli Studi che occupano almeno 5 (cinque) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, l'Azienda, a richiesta delle proprie RSA o della RST, è tenuta a informarle sul prevedibile andamento del ricorso al lavoro:
• a tempo determinato;
• a tempo parziale;
• intermittente;
• in somministrazione (la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei lavoratori interessati);
• supplementare e/o straordinario ed utilizzo della Banca delle ore;
ed anche:
• sugli indirizzi/obiettivi dei fabbisogni occupazionali, di quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale;
• sulle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza anche all'Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata. Qualora Azienda e RSA raggiungano un Accordo organizzativo, disciplinare e/o economico, lo stesso, a seconda dei contenuti e delle richieste, potrà essere sottoposto a Referendum tra i Lavoratori cui si riferisce.
Resta inteso che le informazioni aziendali trasmesse hanno natura riservata ed il loro scopo principale è la ricerca condivisa di possibili soluzioni ai problemi aziendali. A conclusione dell’incontro, le Parti concorderanno un comunicato per i dipendenti, che potrà essere reso pubblico.
Art. 24 - Commissioni Paritetiche Settoriali - A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente (di norma entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno anche con la presenza degli RST e dei RSD, al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Xxxxxxx altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopradetti processi, sotto l'aspetto sia organizzativo e dei fabbisogni di Personale, che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
b) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità
della persona (molestie sessuali, mobbing ecc.) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
c) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
d) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO VII
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 25 - Il presente CCNL decorre dal 1° Luglio 2022 fino al 30 Giugno 2025, tanto per la parte economica, quanto per la parte normativa.
Il CCNL sarà normalmente disdetto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante raccomandata a.r. indirizzata alle controparti.
La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà normalmente pervenire all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL.
In caso di disdetta, dal termine di validità del CCNL e per tutto il periodo di carenza, il CCNL manterrà piena efficacia ad personam solo fino alla nuova decorrenza del CCNL rinnovato, ciò anche per le assunzioni in tale periodo effettuate.
Il CCNL rinnovato prevederà eventuali voci retributive compensatorie per il periodo di carenza contrattuale e le soluzioni di raccordo con la precedente parte normativa.
Nota pratica: dalla decorrenza del presente rinnovo contrattuale, ovvero dal 1° luglio 2022, l’Indennità di Vacanza Contrattuale riconosciuta con l’Accordo Sindacale del 18/06/2019, cesserà di essere corrisposta.
Art. 26 - CCNL: clausole di Raffreddamento - Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di xxxxxxx, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali maturati dal lavoratore alla data di scadenza, o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Art. 27 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale - Le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” calcolata nel seguente modo:
Fatto uguale a 100 l’indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (Indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (Indice 2), l’Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della Componente Parametrica moltiplicata per il 70% (settanta per cento) della differenza, espressa in centesimi, tra l’Indice 1 e l’Indice 2.
Dall’importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di “Adeguamento IPCA”.
Le Parti Contrattuali, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, predisporranno le Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del CCNL potrà essere definita, normalmente tramite erogazione Una Tantum, la compensazione di eventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, prima di ciascun rinnovo, le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’Indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni.
TITOLO VIII
CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 28 - CCNL: esclusiva - Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel frattempo intervenute. Inoltre, nel sito dell’En.Bi.F. (xxx.xxxxx.xx) sarà editato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo esso anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle Interpretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini
contributivi, nonché ai fini dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti, intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni sottoscrittrici e i Dipendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL, purché regolarmente iscritte all’ENBIF, potranno liberamente utilizzare il presente Testo, anche memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 29 - CCNL: distribuzione agli Enti - Le Parti sottoscrittrici s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e alle principali case di Software paghe (Zucchetti, Team System, CentroPaghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data Service, Essepaghe ecc.).
Art. 30 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori - L’Azienda è tenuta a fornire gratuitamente ad ogni Dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, in formato cartaceo o digitale, che già comprende la parte disciplinare del presente CCNL.
TITOLO IX CCNL: EFFICACIA
Art. 31 - Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applichino il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti e all’En.Bi.F., versando mensilmente le quote previste per ciascun Dipendente.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO X
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 32 - Alle Imprese che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità ivi previsti.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, con esuberi occupazionali, nella Contrattazione di Secondo livello si debbano concordare anche i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà, facendo ricorso a tutti gli strumenti contrattuali alternativi o integrativi a quelli di Legge.
Art. 33 - Normale rapporto di lavoro - In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il Contratto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato.
Solo ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, l’Impresa usufruirà degli sgravi contributivi previsti.
Art. 34 - Istituti contrattuali del mercato del lavoro - Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali successivamente disciplinate in dettaglio.
A) LAVORI C.D. “TIPICI”
1) Tempo Parziale (artt. 35 - 43);
2) Tempo Determinato (artt. 44 - 55)
3) Contratti di Solidarietà espansiva - Contratti di lavoro espansivi (art. 56)
4) Contratti di Solidarietà interna o difensiva - Contratti di lavoro difensivi (art. 57)
5) Telelavoro o “Lavoro a distanza” (artt. 58 - 76)
6) Lavoro Agile (artt. 77 - 90)
7) Lavoro Intermittente (artt. 91 - 97)
8) Somministrazione di lavoro (artt. 98 - 107)
B) TIPOLOGIE CONTRATTUALI FORMATIVE
9) Apprendistato (artt. 108 - 133)
10) Lavoratori di Prima Assunzione - Condizioni d’Ingresso (art. 134)
11) Mobilità Verticale (artt. 135 - 137)
12) Tirocinio e Alternanza scuola/lavoro (artt. 138 - 140)
C) LAVORI C.D. “ATIPICI”
13) Contratto di Collaborazione (artt. 141 - 146)
TITOLO XI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici individuano il Contratto a Tempo Parziale quale tipologia particolarmente utile nei seguenti casi:
• se orizzontale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e giornalmente ripetuti quali, ad esempio, le “aperture al pubblico” e simili;
• se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, durante i periodi feriali per le aperture stagionali nei luoghi di villeggiatura e per le ricorrenti intensificazioni annuali di lavoro.
Le Parti, mentre riconoscono l’importanza dello “ius variandi” al fine di permettere al Datore di organizzare il lavoro secondo le obiettive necessità dell’impresa, ricordano che il lavoro a Tempo Parziale è spesso richiesto dal Lavoratore per esigenze personali o familiari, che dovranno essere, nei limiti del possibile, rispettate. Da quanto precede, per il lavoro supplementare, le Parti hanno concordato la disciplina dell’art. 38, che prevede maggiorazioni crescenti in funzione della diversa onerosità della prestazione richiesta e a seconda della sua collocazione rispetto all’orario ordinariamente praticato dal Lavoratore.
Art. 35 - Tempo Parziale: definizione - Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto (40 ore/settimanali).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a Tempo Parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera si svolga ad orario ridotto per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno (particolarmente adatto per i periodi di intensificazione e/o rarefazione);
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi
“orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o periodi a
tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati (riposi sostitutivi);
d) per gli “over 63”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un Lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré) anni (cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 36 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione - L’instaurazione del rapporto di lavoro a Tempo Parziale necessita della volontarietà di entrambe le Parti (Società e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto per la generalità dei Lavoratori, i seguenti elementi:
1) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando è previsto il lavoro a turni, l’indicazione che precede può limitarsi a rinviare al calendario aziendale dei turni programmati, precisando i criteri di riduzione o le particolari condizioni pattuite;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese (con applicazione dell’Indice di Prestazione) e/o, nel Tempo Parziale Verticale, per gli istituti plurimensili (in proporzione alle ore lavorabili nell’anno);
3) l’accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, di cui all’art. 40, comprendenti l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi dell’anno (per festività ecc.) o di variare temporaneamente la collocazione dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso Accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati Contratti di lavoro a Tempo Parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere definiti con Accordo Aziendale che, a domanda di una Parte, potrà essere sottoposto all’Ente Bilaterale Nazionale per ottenere l’Attestato di Conformità Contrattuale/Legale.
Art. 37 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo - Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere proporzionati all’orario di lavoro a Tempo Parziale concordato nel periodo e agli eventuali diversi Indici di Prestazione occorsi nell’anno, ad eccezione dei contributi destinati alla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.F. e del Welfare Contrattuale,
che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto agli articoli 197 e 239.
In caso di esclusione dalla Gestione Speciale dell’En.Bi.F., il Lavoratore a Tempo Parziale avrà diritto all’Indennità sostitutiva di cui all’art. 198.
Art. 38 - Tempo Parziale: lavoro supplementare - Si definisce lavoro supplementare quello prestato tra l’orario parziale pattuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come praticato presso lo Studio. Considerato che:
▪ nel lavoro a tempo parziale il prestatore ha diritto, previa comunicazione al Datore, di completare l’orario giornaliero/settimanale di lavoro con altra attività. In altre situazioni, il Lavoratore richiede invece il tempo parziale per inderogabili esigenze familiari/di assistenza e simili;
▪ per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d’intensificazione, le Parti hanno stabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di lavoro supplementare nei limiti di seguito precisati e con le maggiorazioni della R.I.O. ivi previste;
le maggiorazioni per il lavoro supplementare tengono conto delle afferenti quote delle retribuzioni differite e del T.F.R. e, pertanto, sono superiori a quelle previste per il lavoro straordinario prestato nel tempo pieno, che già ha visto effettuare i relativi accantonamenti per le citate retribuzioni (differite e per il TFR).
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se:
▪ motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
▪ richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale (che prevede una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza familiare o per il completamento con altro rapporto di lavoro a tempo parziale), il lavoro supplementare non sarà obbligatorio in presenza di comprovate situazioni personali del lavoratore che siano state preventivamente documentate oltre che, ovviamente, nei casi di forza maggiore. Limiti diversi potranno essere concordati all’atto dell’assunzione del Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo individuale assistito o Contrattazione di secondo livello.
In caso di lavoro supplementare sistematico e continuativo per un periodo superiore a 6 (sei) mesi di calendario, sempre rituaalmente richiesto od autorizzato, vi sarà il Consolidamento dello stesso, così come previsto al punto j, lettera F) dell’art. 4 del presente CCNL.
Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *
a) Descrizione del Lavoro Supplementare | b) Maggiorazione per Supplementare Prolungato | c) Maggiorazione per Supplementare Spezzato | |||||
Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | Preavviso Normale | Richiesta Tempestiva | Richiesta Urgente | ||
A | Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale | 27% | 30% | 33% | 30% | 33% | 36% |
B | Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale | 29% | 32% | 35% | 33% | 35% | 38% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | - | - | 35% | 38% | 41% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | - | - | 37% | 40% | 43% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 38% | 41% | 44% | 41% | 44% | 47% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | - | - | 41% | 44% | 47% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | - | - | 43% | 46% | 49% |
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato”, “con preavviso”, “tempestivo” e “urgente” si rinvia all’art. 4.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno ininfluenti nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Art. 39 - Tempo Parziale: lavoro straordinario - Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale potrà essere eccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro supplementare di cui all’articolo che precede, ma con l’incremento fisso di 5 (cinque) punti percentuali.
Art. 40 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili.
Per maggior chiarezza, è contrattualmente conservata la distinzione tra Clausole Elastiche e Clausole Flessibili.
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, s’intendono Clausole Elastiche quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e Clausole Flessibili quelle che permettono di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa per almeno due settimane di calendario.
Variazioni diverse o per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro supplementare o straordinario di cui agli articoli che precedono.
Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro, giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore alle seguenti condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 (due) mesi solari di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla variazione stessa, maggiorazione già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
2) Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di lavoro dovrà comunque riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 5% (cinque percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio, per le ore variate nei primi 4 (quattro) mesi solari di variazione. In tali casi, la variazione potrà modificare la collocazione temporale fino al limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore.
Clausole Flessibili nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il limite del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di
T.F.R. Superati 6 (sei) mesi, in costanza di variazione dell’orario di lavoro, dovrà effettuarsi il Consolidamento, a tutti gli effetti, dello stesso, così come previsto al punto i, lettera F) dell’art. 4 del presente CCNL. In caso di
diminuzione dell’orario, le Parti concorderanno l’iscrizione a debito nella Banca delle Ore o la proporzionale temporanea riduzione della retribuzione (permesso non retribuito).
2) Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque, entro il limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate, si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle Clausole Flessibili o la definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa (variazione Indice di Prestazione - Consolidamento dell’orario). Inoltre, si definiranno le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica permanente dell’orario di lavoro settimanale non comporterà riconoscimento di maggiorazioni.
Il consenso alle Clausole Flessibili già espresso dai Lavoratori, potrà essere da essi revocato nei seguenti casi:
▪ lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché́ da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
▪ uguali patologie se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché́ nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità̀ pari al 100%, con necessità di assistenza;
▪ presenza nel nucleo familiare del Lavoratore di figlio convivente di età̀ inferiore a 13 (tredici) anni o portatore di handicap;
▪ lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
▪ lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di xxxxxxxxx, comprovati e proporzionati motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario di 2 (due) giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Art. 41 - Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento - Il Lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D.Lgs 81/2015.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208/2015).
In tal caso, quando vi sia l’accordo o l’approvazione aziendale, il Datore ed il Lavoratore, dovranno rispettare i termini legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Anche a questi Contratti, per gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo.
Art. 42 - Tempo Parziale: informativa - Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 23 del presente CCNL.
Inoltre, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione, nell'ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo parziale.
Art. 43 - Tempo Parziale: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Premessa
Gli Studi Professionali che amministrano Condomini o Patrimoni immobiliari o le Società che erogano servizi integrati alla proprietà immobiliare hanno in comune una forte variabilità periodica degli adempimenti causati dalle esigenze climatiche, quali i picchi di manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento, dalle esigenze stagionali, quali i servizi resi in zone turistiche, balneari o montane e dagli obblighi di rendicontazione periodica, quali la concomitante stesura dei bilanci annuali.
Ne consegue l’opportunità che in tali periodi siano favoriti tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto e dalla Legge (Banca delle ore, lavoro straordinario e lavoro straordinario con permesso compensativo, contratti a tempo determinato e lavoro somministrato).
Le Parti, per incentivare la costituzione di rapporti di lavoro, hanno inteso regolamentare il contratto a Tempo Determinato in modo estensivo e, cioè, prevedendo tutte le deroghe ammesse dalla Legge.
Per tale motivo, le Parti raccomandano un uso corretto e rigoroso delle deroghe contrattuali e, al fine di evitare abusi, raccomandano ai Lavoratori interessati di segnalare alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione eventuali utilizzi distorti della presente normativa, o eventuali ricadute anomale derivanti dall’applicazione della stessa.
Inoltre, è diritto del Lavoratore o dello Studio richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione il parere di conformità sul Contratto a Tempo Determinato, previo inoltro dell’analitica documentazione sulla gestione del rapporto di lavoro (all’indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx) e del versamento del relativo contributo fisso.
Art. 44 - Assunzione: documentazione - Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e contrattuali indicati al presente Titolo, l’apposizione di un termine.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto scritto (Contratto di assunzione), una copia del quale, sottoscritta dall’Azienda, dovrà essere consegnata al Lavoratore normalmente prima o, al massimo, contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro.
Il Contratto di assunzione potrà prevedere il Patto di prova ex art. 155, che avrà forma scritta “ad substantiam” e dovrà avere i contenuti richiesti dall’art. 152 “Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro”, integrati dalle seguenti indicazioni:
1) la durata prevista del rapporto di lavoro con termine, “a tempo” o “a condizione”, nel rispetto dei limiti temporali legalmente previsti;
2) l’espressa indicazione che, alle condizioni del punto 6) del successivo articolo, il Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che fossero effettuate dall’Azienda per le medesime attività già svolte;
3) l’eventuale previsione di contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità, che sarà erogata a dicembre, o l’erogazione mensile del rateo di tredicesima maturato;
4) in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui all’art. 1, D.L. 87/2018, convertito dalla Legge 96/2018 e s.m.i., in base alle quali il contratto è rinnovato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione sarà necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i termini legali (attualmente, 12 mesi).
La Lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge e dal Titolo XXV del CCNL. Il Lavoratore sottoscriverà la Lettera di assunzione “per accordo ed integrale accettazione”, apponendovi la data.
Per l’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i documenti elencati all’art. 153 del CCNL. Analogamente, il Lavoratore dovrà dichiarare all’Azienda la sua residenza e/o dimora abituale e notificare tempestivamente, cioè normalmente entro 24 ore, le successive variazioni.
Art. 45 - Tempo Determinato: divieti - Non è ammesso stipulare Contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo che per la sicurezza degli impianti, dell’esercizio e/o delle persone;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (ora, artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto sia concluso per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a tempo determinato da stipulare;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei Rischi e gli adempimenti connessi, in applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, il Contratto, sin dal suo inizio, si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 46 - Tempo Determinato: disciplina generale.
1) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per la generalità dei lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge (ora L. 96/2018), ad esclusione delle attività stagionali previste al successivo punto 8), è ammessa l’apposizione di un termine di durata non superiore a 12 mesi al Contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione (c.d. “acausale”) e per lo stesso lavoratore.
Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come causale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata anche superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
• esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee all'ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un periodo di affiancamento con il lavoratore da sostituire sia prima dell’inizio della sua assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò al fine di garantire un corretto passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al paragrafo 4) del punto A. della Tabella 1) dell’art. 47;
• esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, che dovranno anch’esse essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.
Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo determinato potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Nel caso di legislazione più estensiva, e cioè più favorevole alla stipula di contratti a tempo determinato, per il favore contrattuale verso il predetto istituto, si assumerà, quale condizione normativa, la predetta disciplina legale.
Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i
periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di xxxxxxx. In ogni caso, qualora il limite di 24 mesi consecutivi, indipendentemente dai periodi d’interruzione intercorsi, sia superato per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti o il numero delle proroghe sia superiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
2) Tempo determinato: causali inserite dal presente CCNL.
L’Art. 41-bis, lettera “b-bis” del D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, ha modificato l’art. 19 D.Lgs. n. 81/2015 * “Apposizione del termine e durata massima” prevedendo, tra le condizioni per la durata fino a 24 mesi (ventiquattro) del Contratto a Tempo Determinato: b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.
* Art. 19, D.Lgs. 81/2015, comma 1.1. “Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. […]”.
Rilevato quindi che la suddetta norma ha introdotto la possibilità per la Contrattazione Collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la stipula di Contratti a tempo determinato, al fine di promuovere l’occupazione anche durante il periodo emergenziale, le Parti introducono le seguenti specifiche causali:
a) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
b) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un servizio aventi carattere straordinario od occasionale;
c) quando l'assunzione avvenga per Lavoratori con competenze specifiche, per specializzazioni diverse, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda e che sia richiesta una durata contrattuale superiore ai 12 mesi.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono contraddistinguere gli ambiti di applicazione del presente CCNL, le Parti confermano che in Sede aziendale, mediante apposito Accordo di Secondo Livello, si potranno definire ulteriori causali particolari, sempre fino al 30/09/2022, contemperando, per quanto possibile, le specifiche esigenze
del settore con la promozione dell’occupazione e la stabilizzazione del personale dipendente.
3) Tempo Determinato: estinzione del rapporto
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione delle Parti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora essa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a tempo determinato potrà cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale (comune volontà delle Parti), per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
4) Tempo Determinato: prosecuzione oltre il termine
Salvo quanto previsto all’art. 48 del CCNL (Contratto Assistito), in caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, lo Studio che non trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della Componente Parametrica pari al 20% (venti percento) fino al 10° (decimo) giorno successivo e al 40% (quaranta percento) per ciascun giorno ulteriore, fermo restando che se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° (trentesimo) giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 (sei) mesi, ovvero oltre il 50° (cinquantesimo) giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di scadenza dei predetti termini. Successive assunzioni del medesimo lavoratore con contratto a termine, sempre entro i predetti 24 (ventiquattro) mesi complessivi, dovranno rispettare i periodi d’interruzione previsti dalla legge, ovvero 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata fino a 6 (sei) mesi, 20 (venti) giorni, sempre dalla data di scadenza, per i contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi.
Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta salva l’esclusione dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, come definiti a norma di Xxxxx, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei servizi resi dallo Studio, demandano alla Contrattazione di secondo livello il compito d’individuare eventuali casi di legittimità di periodi d’interruzione ridotti.
5) Periodi interruttivi tra contratti diversi
Successive assunzioni del medesimo Lavoratore con Contratto a termine, purché sempre entro i predetti 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, salvo diverso Accordo di Secondo livello, dovranno rispettare i periodi
d’interruzione previsti dalla Legge, ovvero, attualmente, 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per i Contratti di durata fino a 6 (sei) mesi; 20 (venti) giorni, sempre dalla data di scadenza, per i Contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi. Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta salva l’esclusione dei lavoratori assunti per le attività stagionali, così come definiti a norma di Xxxxx, il secondo Contratto si considera a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei servizi resi alle imprese, demandano alla Contrattazione di Secondo livello il compito d’individuare analiticamente eventuali casi legittimi di motivati periodi d’interruzione ridotti.
6) Tempo Determinato: diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più Contratti a termine, senza sanzioni disciplinari eccedenti il richiamo scritto, abbia prestato negli ultimi 24 (ventiquattro) mesi solari attività lavorativa nella stessa Azienda per un periodo complessivamente superiore a 12 (dodici) mesi, potrà manifestare volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione.
Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il Lavoratore abbia manifestato per iscritto all’Azienda la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto a termine.
Il diritto di precedenza si estingue al compiersi del termine di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’Azienda, nel Contratto o Lettera d’Assunzione, inserirà l’espressa indicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente punto 6), avrà il diritto di precedenza in caso di future assunzioni.
7) Tempo Determinato: tredicesima mensilità
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi, con previsione nella lettera di assunzione o successivo Accordo assistito, la tredicesima mensilità sarà corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell’8,33% della Retribuzione Individuale Mensile spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni. Al termine del rapporto di lavoro vi sarà il saldo della tredicesima, solo se più favorevole al Lavoratore (si verifica quando nel corso dell’anno è intervenuto un’aumento della Retribuzione Individuale Mensile). Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rispettivo rateo di permessi retribuiti.
8) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali
Come previsto dalla Legge (attualmente art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre Ipotesi individuate dai Contratti Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (durata massima e condizioni per la proroga del Contratto). Pertanto, la Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina in materia di lavoro a tempo determinato:
• Xxxxxx: dovrà essere contenuta nel tempo necessario al lavoro da effettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione, addestramento, attività preparatorie, aggiornamento e per le chiusure e/o consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello, nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni singolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata massima complessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure, consegne e ferie godute.
• Contratto di lavoro: per tutto quanto non già contrattualmente definito, quali: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità dell'eventuale proroga, anche su dati già previsti dalla Contrattazione Aziendale di Xxxxxxx Xxxxxxx, essi dovranno essere espressamente richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e Lavoratore.
• Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato.
• Indennità di fine stagione: nel riconfermare il rilievo essenziale del rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento fortemente variabile o stagionale, riconoscendo la maggiore onerosità che il lavoro a tempo determinato stagionale comporta per il Lavoratore, che è soggetto a più ampi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro, che non agevolano la ricerca di nuova occupazione, le Parti convengono che ai lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto del loro contratto, sia corrisposto all’atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., per ogni mese integralmente lavorato, un Trattamento aggiuntivo di fine rapporto, pari al 6% (sei percento) dell’I.M.C., o trattamento analogo, riconosciuta al Lavoratore
Stagionale nel corso del contratto stesso. A tal fine, le frazioni di mese superiori ai 14 (quattordici) giorni, s’intendono mese integralmente lavorato. La Contrattazione Aziendale di Secondo Xxxxxxx potrà individuare una diversa percentuale in funzione della particolare situazione aziendale e della flessibilità di servizio effettivamente richiesta.
• Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà prevedere una disciplina diversa rispetto a quella del presente CCNL, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in caso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione dei Lavoratori con Referendum Aziendale.
Art. 47 - Tempo Determinato: limiti quantitativi - I limiti numerici (legali e contrattuali) di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso ciascuna unità produttiva aziendale, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo livello, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1).
Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all’Indennità di disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione all’Indice di prestazione); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio dell’anno d’assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, in forza al momento dell'assunzione.
Se dall’applicazione matematica della percentuale sul numero dei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a Tempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore.
Tab. 1): Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in sigla “T.D.”)
Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato | Limite di Contratti a T.D. 1 |
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx: | |
1) Nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente autonome (apertura nuova Filiale ecc.). | Senza limiti |
2) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. | Senza limiti |
3) Per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. | Senza limiti |
4) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito. | Senza limiti |
5) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. | Senza limiti |
6) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione 2 del lavoro, in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio: ▪ per la copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o nei Fine settimana; ▪ durante i periodi di attività promozionale; ▪ altre ipotesi previste dall’Accordo Aziendale di Secondo Xxxxxxx. | 50% |
7) Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 4 mesi solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza lavoro. | 50% |
8) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi o di 4 proroghe. | 50% |
9) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai necessari tempi di collaudo e consegna. | 50% |
B. Ragioni di rioccupazione: | |
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi. | 50% |
C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori 3: | |
1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 4 Contratti |
2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 6 Contratti |
3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 7 Contratti |
Segue 4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 9 Contratti |
5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 12 Contratti |
6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 20% |
1 La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, quando motivati da oggettive ragioni aziendali.
2 La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni di intensificazione
particolare dell’attività, adattandole alle particolari esigenze locali o aziendali.
3 Non sono cumulabili i motivi A.6), A.7), A.8) e A.9), con i motivi di cui al punto C.
Nota Bene: La disciplina in materia di Lavoro a Tempo Determinato è soggetta a continue modificazioni di Legge ed è applicata in diverse contestualizzazioni, per esempio la Pandemia Covid. Resta perciò inteso che, qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere conforme a tali norme di Xxxxx per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. Ciò, in particolare, per quanto riguarda la durata massima del Tempo Determinato, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione. Per le particolari deroghe previste durante l’Emergenza Coronavirus, si rinvia alle norme speciali introdotte in materia.
Art. 48 - Tempo Determinato: proroga con Contratto Assistito - Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi Soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi.
In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.
Art. 49 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello - La disciplina del presente CCNL è cedevole rispetto a quella Aziendale di Secondo Xxxxxxx sui seguenti punti:
a) individuazione di periodi, causali, attività e/o mansioni che presentino significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
b) causali, limiti quantitativi e temporali dei Lavoratori assunti a tempo determinato;
c) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi aziendali;
d) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’interruzione tra Contratti a termine;
e) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari indennità di mansione e/o la definizione delle prestazioni rese a tali
lavoratori dagli Organismi Bilaterali di riferimento o tramite i sistemi di
Welfare.
Art. 50 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità
- Lo Studio e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell’art. 76, D. Lgs. 276/2003, potranno richiedere all’Ente Bilaterale, o alle altre sedi di Certificazione previste, la Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro sottoscritto.
Il singolo Lavoratore potrà, inoltre, richiedere il Parere di Conformità sul proprio contratto a tempo determinato alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione (all’indirizzo e.mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx).
Art. 51 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione - Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Azienda per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello, con la sola esclusione, quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N. e/o assicurative prestate tramite l’En.Bi.F. (xxx.xxxxx.xx), fermo restando il riconoscimento della relativa indennità sostitutiva (art. 198).
È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata delle retribuzioni differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12 (dodici), o quando così definito nella Contrattazione Aziendale di Secondo Xxxxxxx o nella lettera di assunzione.
Nel tempo determinato, il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto o al termine del contratto stesso.
Per le previsioni di Welfare in caso di Tempo Determinato, si rinvia all’art. 239.
Il T.F.R. maturato, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato, potrà essere destinato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare.
Art. 52 - Tempo Determinato: Informativa - Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 23 del presente CCNL. Inoltre, al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori assunti a tempo determinato e le RSA o RST, dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili in azienda, riferentesi alle medesime mansioni del lavoratore informato.
Art. 53 - Tempo Determinato: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegati negli ultimi 2 (due) anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. A tal fine, si considera in forza il Lavoratore che nel mese considerato ha lavorato più di 14 giorni di calendario.
Art. 54 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche - Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 (Lavoratori in mobilità) e le ulteriori ipotesi legalmente previste dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015. Inoltre, con i Dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo determinato di durata complessiva pari a 5 (cinque) anni, salvo il diritto del Dirigente stesso di recedere, a norma dell’art. 2118 c.c., una volta trascorso il triennio.
Art. 55 - Tempo Determinato: impugnazione - Tenuto conto del D.L. 87/2018 (Legge n. 96/2018), l’impugnazione del Contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, nelle sedi e nelle forme legalmente previste, entro 180 giorni dalla cessazione.
TITOLO XIII CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI
Art. 56 - Contratti di lavoro espansivi: definizione - Secondo le previsioni legali e al fine d’incrementare gli organici e le competenze richieste in previsione di futuri sviluppi, l’Azienda e le Associazioni Datoriali e Sindacali firmatarie potranno stipulare un Accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d’attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con contestuale riduzione della retribuzione ed assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
Deve trattarsi di Contratti Collettivi Aziendali di Secondo livello; la riduzione di orario deve avere carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei Lavoratori interessati alla riduzione di orario; infine, la riduzione di orario dei Lavoratori già in forza deve comportare contestualmente un incremento degli organici aziendali. Per poter usufruire dei benefici previsti dal D.Lgs. 148/2015 (integrazione salariale e riduzione contributiva), i Contratti Collettivi in questione dovranno essere tempestivamente depositati presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
TITOLO XIV CONTRATTI DI LAVORO DIFENSIVI
Art. 57 - Contratti di lavoro difensivi: definizione - Nelle Aziende che abbiano avviato procedure di riduzione del personale, è possibile, secondo le previsioni legali (D.Lgs. 148/2015) e tramite Accordo sindacale, ridurre l’orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al fine di evitare o limitare i licenziamenti altrimenti previsti.
In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Xxxxx, delle retribuzioni ridotte conseguenti alla concordata riduzione dell’orario.
In alternativa ai Contratti di lavoro difensivi, anche in sede aziendale, con Accordo di Secondo livello tra l’Azienda e la RSA e con l’approvazione della maggioranza dei Dipendenti assistiti dalle Associazioni Sindacali firmatarie, al fine d’evitare o ridurre i licenziamenti, le Parti potranno concordare una diversa redistribuire dell’attività lavorativa, con riduzione della retribuzione, a fronte della riduzione del lavoro che, a tutti gli effetti, assumerà la tipologia (a termine) di lavoro a Tempo Parziale.
TITOLO XV TELELAVORO
Premessa
La pandemia “Covid-19” ha incentivato lo sviluppo del Telelavoro, svolto normalmente nella propria abitazione, ma connessi al server aziendale mediante computer, linee dedicate od interne, e di altre forme di lavoro di difficile configurazione tradizionale, quali gli incontri telematici, nei quali una pluralità di soggetti con competenze eterogenee ma complementari, da luoghi disparati, s'incontrano "in video" per approfondire un argomento, verificare opinioni, decidere percorsi, fare scelte operative. Tutto ciò, quale reazione alle chiusure e per ridurre i rischi di contagio.
Il Telelavoro, quindi, mediante l’ausilio di strumenti informatici, permette lo svolgimento totale o parziale della prestazione di lavoro subordinato dall’abitazione del Lavoratore o da altro luogo di domicilio dello stesso, preventivamente individuato ed esterno alla sede aziendale.
Il Telelavoro può favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, specialmente a fronte di esigenze familiari e personali particolari (cura di familiari anziani, minori, non autosufficienti ecc.). Nel corso della pandemia “Covid-19”, il Telelavoro si è dimostrato anche strumento utile per il contenimento dei rischi di trasmissione del virus tra i Lavoratori.
Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta ad essere principalmente svolto nell’ambito impiegatizio o nei servizi che, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevedano l’utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici.
Art. 58 - Telelavoro: definizione - Il Telelavoro è un modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato reso possibile dall’utilizzo di sistemi telefonici, elettronici ed informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore e l’Azienda.
Il Telelavoro è pertanto solo un modo particolare di rendere la prestazione lavorativa e, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai locali aziendali, esso è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale.
Trattandosi solo di un particolare modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, il Telelavoratore è titolare dei medesimi diritti e doveri di coloro che svolgono, per il medesimo tempo, l’identica attività lavorativa nei locali aziendali.
Il Telelavoratore permane, dunque, sostanzialmente assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale, anche se con mezzi e forme proprie della precipua condizione lavorativa “a distanza”.
Art. 59 - Telelavoro: tipologie - Il Telelavoro può essere di tre tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;
2) remotizzato o “a distanza”: se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione del Telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
3) misto: nel caso in cui una parte della prestazione complessiva avvenga con periodica
stabilità all’interno dell’Azienda.
Art. 60 - Telelavoro: ambito di applicazione del presente Titolo - Il Telelavoro si applica ai Dipendenti subordinati e, come per la generalità dei dipendenti, potrà svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato.
Il Telelavoro “misto” potrà essere compatibile con il Contratto di Apprendistato ogniqualvolta il relativo Progetto e le condizioni operative siano validate dalla Commissione Contrattuale Paritetica Bilaterale Nazionale preposta.
Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del Telelavoratore non configurano un’autonoma unità aziendale.
Art. 61 - Telelavoro: condizioni e reversibilità - Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il Lavoratore.
Se il Telelavoro non è previsto nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere una successiva offerta di Telelavoro prospettata dall’Azienda nel corso del normale rapporto di lavoro.
Nel caso di Telelavoro imposto da esigenze di tutela della salute collettiva, fino al perdurare dell’emergenza pandemica, esso potrà diventare temporaneamente obbligatorio.
Lo svolgimento del Telelavoro dev’essere stipulato in forma scritta "ad probationem", cioè ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il compito d’individuare le condizioni di esercizio del diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di Secondo livello, fermo restando il rispetto del preavviso minimo non inferiore a 30 giorni per la generalità dei dipendenti o di 90 giorni per lavoratori disabili.
Art. 62 - Telelavoro: formazione - I Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
In sede di definizione, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente a distanza e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 63 - Telelavoro: postazione di lavoro - I costi per la postazione del Telelavoratore, i collegamenti necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, compresa l’eventuale copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o nell’eventuale minor termine previsto nel Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal Datore e comunicate al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale residua a carico del Telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici per il corretto utilizzo dei programmi e delle apparecchiature e, in ogni caso, assumerà anche i costi derivanti dalla normale usura o dal danneggiamento accidentale degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal Telelavoratore, salvo che ciò non sia imputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave del Telelavoratore stesso.
Art. 64 - Telelavoro: rimborso costi di esercizio - Il rimborso da parte dell’Azienda dei costi di esercizio sostenuti dal Telelavoratore ed analiticamente documentati può avvenire tramite “Nota spese”.
Ciò, mentre il rimborso dei costi forfettari, salvo futura più favorevole previsione legale, assumerà il trattamento di reddito imponibile previdenziale e fiscale del Telelavoratore.
Art. 65 - Telelavoro: rimborso chilometrici - Salvo diversa futura disposizione di Xxxxx, qualora la sede di lavoro fosse contrattualmente definita nell’abitazione del Telelavoratore, allo stesso spetterà il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’interesse dell’Azienda, solo con commisurazione dei costi dalla propria abitazione.
Nel caso di Telelavoro Misto, con predefinita e permanente definizione temporale delle diverse Sedi ove prestare l’opera, la decorrenza della misura dei rimborsi sarà dalla sede di lavoro di partenza fino alla sede di destinazione.
Art. 66 - Telelavoro: trasferte - Salvo diversa futura disposizione di Xxxxx, le eventuali trasferte richieste al Telelavoratore che abbia contrattualmente definita la sede di lavoro nella propria abitazione, si configurano a partire dalla predetta sede.
Nel caso di Telelavoro Misto, la configurazione della trasferta sarà dalla Sede di lavoro individuata con i criteri dell’articolo che precede.
Art. 67 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni - L’Azienda disporrà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e alle regole sulla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto personale, ambientale e sociale di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di Secondo livello ogni disciplina generale riguardante la protezione dei dati e delle informazioni nell’uso d’apparecchiature, strumenti, banche dati e programmi informatici.
Art. 68 - Telelavoro: procedure disciplinari - Nel Telelavoro, l’obbligo d’esposizione delle norme e sanzioni disciplinari, ex 1° comma, art. 7 Legge 300/1970, sarà assolto anche mediante inoltro telematico delle norme stesse all’indirizzo del Lavoratore. Sarà compito del Lavoratore salvare tali norme in modo da poter sempre agevolmente consultarle.
Inoltre, l’Azienda informerà il Telelavoratore, sempre per iscritto, sulle responsabilità e sulla disciplina del Telelavoro, sulle nuove fattispecie disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
In presenza di Contratto di Telelavoro è, quindi, opportuno che l’Azienda predisponga e trasmetta al Telelavoratore uno specifico Disciplinare Interno.
Le comunicazioni aziendali trasmesse all’indirizzo di posta elettronica del
Telelavoratore, salvo comprovato impedimento o forza maggiore, s’intenderanno ricevute alla mezzanotte del giorno di trasmissione.
Art. 69 - Telelavoro: tempo di lavoro - Il Telelavoratore, salvo diverso accordo stipulato nel Contratto di assunzione o di trasformazione in Telelavoro, gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro in modo però compatibile ai “corridoi” di ricevimento e trasmissione dati con l’Azienda. Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003, salvo che esso non sia cogente ed aziendalmente definito.
In sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi per il riposo giornaliero e settimanale, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, conformi ai tempi di riposo contrattualmente previsti.
Art. 70 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore - Il Telelavoratore, in proporzione alle mansioni ed al lavoro svolto, ha gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda ed avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previsti per la generalità dei Lavoratori dipendenti con le medesime mansioni e tempi lavorati.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, conserva le condizioni economiche precedentemente acquisite, con la sola esclusione di specifiche indennità correlate all’effettiva presenza in azienda (es. Indennità di trasporto e simili) od alle particolari condizioni di lavoro ivi presenti.
Art. 71 - Telelavoro: doveri del Telelavoratore - Il Telelavoratore ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli altri Lavoratori.
Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di altri soggetti alla propria postazione di lavoro, così come di manomissioni delle apparecchiature, dei dati o dei programmi.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda eventuali impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro, trasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori.
I rapporti del Telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno improntati a forti principi di diligenza, correttezza e collaborazione, al fine di agevolare il superamento delle discrasie favorite dalla mancata presenza in azienda.
Il Telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, alle disposizioni sulla disciplina del lavoro previsti per la generalità dei Lavoratori.
Art. 72 - Telelavoro: telecontrollo - L’Azienda, in funzione dell’esperienza e previo Accordo di Secondo Livello, potrà attivare gli strumenti di telecontrollo delle prestazioni nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo del lavoro svolto potrà essere inserito o utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 73 - Telelavoro: sicurezza e salute - L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST) un’informativa scritta nella quale siamo individuati i rischi generali e quelli specifici connessi al particolare modo di esecuzione del rapporto di lavoro, provvedendo ad aggiornarla al mutare dell’esperienza e delle condizioni operative.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione ed al rispetto delle misure di prevenzione e protezione disposte dal Datore di lavoro.
Art. 74 - Telelavoro: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile” - Ogni questione dubbia sul Telelavoro: strumenti di lavoro, competenze, inquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte interessata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
Art. 75 - Telelavoro: agevolazioni fiscali e contributive - Gli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in Telelavoro.
Art. 76 - Telelavoro: Contrattazione di Secondo livello - In assenza di analoghi accordi in sede di assunzione, alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello è demandato di stabilire:
1. le condizioni ed i termini per l’applicazione del Telelavoro ai Quadri ed Impiegati aziendali che svolgano funzioni ad esso compatibili;
2. le eventuali Indennità o Premi correlati ai particolari modi di svolgimento dell’attività lavorativa;
3. gli eventuali riconoscimenti, addebiti o ripartizioni delle spese per gli strumenti utilizzati nel Telelavoro in caso di anticipato immotivato recesso da parte del Lavoratore;
4. l’adozione di misure dirette a favorire l’integrazione del Telelavoratore nell’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
5. il carico di lavoro, la sua misura e verifica, gli eventuali strumenti di telecontrollo;
6. l’eventuale fascia e condizioni di reperibilità;
7. gli strumenti necessari al Telelavoro e quelli eventualmente accessori;
8. le condizioni che permettano al Telelavoratore l’autonoma gestione del tempo di lavoro e dei riposi nei limiti di compatibilità aziendale (apertura delle connessioni, presenza di interlocutori interattivi ecc.);
9. ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti, purché nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro subordinato ed in coerenza con quella prevista dal presente CCNL e dalla normativa legale vigente.
TITOLO XVI LAVORO AGILE
Premessa generale
Indubbiamente, le crisi generano un forzato e rapido rinnovamento perché evidenziano limiti che, in condizioni normali, sarebbero invece considerati sopportabili.
In tal senso, l'evento prorompente del “Covid-19” ha impresso una fortissima accelerazione all'utilizzo anche remoto di competenze I.C.T. e all'estensione del Lavoro Agile.
Oggi vi è maggiore consapevolezza dei vantaggi che la telematica può offrire al mondo del lavoro in termini di competitività e di flessibilità della prestazione lavorativa.
Così, mentre nel manifatturiero permangono ampie aree di lavoro "tradizionale", essendo connesso a macchine, impianti, attrezzature e programmi complessi e residenti, oggi sono diffuse le professionalità che hanno nel computer e nelle sue estese connessioni, lo strumento principale di lavoro Agile, reso disponibile al lavoratore. Da ciò deriva un’inevitabile trasformazione radicale del modo della prestazione: con il Lavoro Agile che, per le sue caratteristiche, può essere svolto in sedi esterne all’Azienda e all’abitazione del Lavoratore; con il Telelavoro, svolto normalmente nella propria abitazione, ma con connessioni al server aziendale mediante computer e linee dedicate; con altre forme di lavoro di difficile configurazione tradizionale, quali gli incontri telematici. Tutti questi sviluppi sono fortemente cresciuti quale reazione alle chiusure e per ridurre i rischi di contagio. Ancorarsi oggi ad una visione tradizionale del lavoro diventa, perciò, una sfida impossibile. Tutto è "fluido": il luogo di lavoro, il tempo ad esso dedicato, le mansioni, la disciplina che lo regola, i controlli necessari e possibili.
Si presentano anche inediti problemi rispetto a quelli che erano i tradizionali fondamenti stessi del rapporto di lavoro: la misura della quantità e qualità del lavoro prestato ai fini retributivi; la ridefinizione degli obblighi di collaborazione; una nuova qualificazione della disciplina del lavoro, un tempo principalmente riferita ai problemi di ambito aziendale; il nuovo modo di estrinsecarsi degli obblighi di fedeltà, degli adempimenti e delle richieste garanzie di riservatezza;
la qualificazione della "sede di lavoro" ed il luogo formale di costituzione del rapporto di lavoro, con i suoi effetti retributivi e normativi e la definizione del luogo di decorrenza dei rimborsi viaggio e di qualificazione delle trasferte; la disciplina applicabile, la reversibilità delle scelte, le precedenze, le priorità, le garanzie per il Lavoratore e per l'Impresa; l’adeguamento di norme ed istituti, quali rimborsi spese per viaggi e trasferte, un tempo riferiti alla “normale sede di lavoro”, quasi sempre coincidente con la sede dell’azienda, ed ora, come nel Lavoro Agile, sempre variabile.
Il Lavoro Agile, negli ultimi anni, anche quale conseguenza del favore verso il principio del bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita personale o privata del lavoratore, ha iniziato a trovare spazio. Dopo un primo riferimento normativo, che disciplinava l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con “tassazione agevolata", precisando che il ricorso al Lavoro Agile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, era tra gli elementi concorrenti nella definizione dei Premi di Risultato, vi sono stati altri interventi legislativi che hanno meglio tratteggiato l’istituto (art. 18, L. 81/2017), che è poi “esploso” con la Pandemia Covid correlata.
Art. 77 - Lavoro Agile: Definizioni e ambiti - Il Lavoro Agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, consiste nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante Accordo tra le Parti, per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici che permettano lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale configurazione.
Il Lavoratore Agile è caratterizzato da alcuni elementi quali: flessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione, valutazione non puntuale ma complessiva dei risultati, rapporto fiduciario elevato, interlocutorio ed interattivo.
Il Lavoro Agile è oggi favorito dall'uso di strumenti informatici, dal facile accesso alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei risultati, dalla possibilità del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai risultati complessivi raggiunti.
Il Lavoratore, beneficiando della flessibilità, che è appunto uno degli elementi più peculiari del Lavoro Agile, può meglio conciliare i propri bisogni familiari e personali con il lavoro svolto in tale maniera, che è simile a quella del lavoro autonomo, riuscendo così ad essere anche più produttivo, con conseguente vantaggio personale ed aziendale.
Il presente Titolo ha lo scopo di precisare la disciplina contrattuale generale sul Lavoro Agile, da sviluppare, aggiornare ed applicare in sede aziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, nel rispetto dei principi contrattuali e dei limiti imposti dalla legge.
Inoltre, le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il particolare valore che il Lavoro Agile può avere anche nell'ambito delle Reti d'impresa, anche al fine di massimizzare l'aumento di competitività del sistema.
Art. 78 - Lavoro Agile: condizioni - Il Lavoro Agile ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il Lavoratore, fermo restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
L'accordo deve essere stipulato in forma scritta "ad probationem", dunque ai fini della prova, e deve prevedere la disciplina sull'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio dei poteri del Datore di lavoro, agli strumenti resi a disposizione ed utilizzati dal Lavoratore ed alle garanzie di sicurezza e riservatezza.
Tale Accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato. Nell'Accordo, le Parti devono stabilire:
• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al Lavoratore;
• gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore di lavoro sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese all'esterno dei locali aziendali;
• l'orario di lavoro, ed i tempi di riposo del Lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione, secondo quanto previsto dal precedente Titolo sul Telelavoro e dalla Legge;
• i modi di esercizio del potere direttivo;
• l’impegno del Lavoratore Agile a svolgere la prestazione lavorativa solo in luoghi dei quali Egli sia in grado di verificare preventivamente l’idoneità lavorativa e garantire la conformità alle norme e condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza;
• la previsione che, in caso di anticipato ed immotivato recesso del Lavoratore Agile rispetto una previsione di durata minima, egli sia tenuto a restituire in buono stato gli strumenti consegnatigli dall’Azienda ed accettare un addebito pro-quota temporale residua delle spese sostenute dal Datore, purché comunicate analiticamente al Lavoratore all'atto dell'attivazione del Lavoro agile stesso;
• ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il Lavoratore Agile è esposto ed i riferimenti spazio-temporali ai fini del riconoscimento delle prestazioni in caso d’infortunio.
L'Accordo va comunicato ai Servizi per l'Impiego mediante l’apposita procedura telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
Per le procedure semplificate di definizione e comunicazione del Lavoro Agile introdotte durante il periodo “pandemico”, si rinvia alla normativa vigente.
Art. 79 - Lavoro Agile: il recesso - In caso di contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento della clausola di durata minima, il recesso dal Lavoro Agile deve avvenire con un preavviso dovuto da entrambe le Parti, non inferiore a 30 giorni. È fatta eccezione per i lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999, per i quali il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di permettere un’idonea e adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro, con riguardo alle specifiche esigenze di vita e di cura del lavoratore.
In ogni caso, a fronte di una giusta causa specificatamente riferita al Lavoro Agile, che dovrà essere contestualmente dichiarata dalla Parte che intende recedere dal contratto, il diritto di recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei contraenti senza alcun preavviso.
Nell'accordo individuale e/o in quelli di Secondo livello, potranno essere indicate le casistiche che costituiscono giusta causa di recesso dal Lavoro Agile ai sensi del presente articolo.
Per la parte disciplinare generale, si farà riferimento alle casistiche ed alle procedure previste al Titolo LXVII.
Art. 80 - Lavoro Agile: formazione - Al Lavoratore Agile è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze. Sarà l'Accordo individuale a disciplinare i modi di erogazione della formazione, gli eventuali sistemi di validazione delle competenze, la ripartizione dei costi del processo di certificazione ed anche le scadenze temporali con cui tali certificazioni saranno effettuate.
La formazione del Lavoratore Agile potrà avvenire, al pari degli altri lavoratori, anche in modo telematico, attraverso apposite convenzioni con l'Ente Bilaterale di riferimento.
Art. 81 - Lavoro Agile: sicurezza e igiene del lavoro - L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del Lavoratore Agile e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST) un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi al particolare modo di esecuzione della prestazione lavorativa, provvedendo ad aggiornare tale informazione al mutare dell’esperienza e delle condizioni operative.
Il Lavoratore Agile, anche all’esterno dei locali aziendali, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione.
Qualora la scelta del luogo o le condizioni di lavoro fossero determinate da esigenze esterne, il Lavoratore dovrà informare tempestivamente l’Azienda in tutti i casi d’inidoneità ambientale ai parametri di sicurezza/igiene, anche sospendendo la prestazione lavorativa in attesa d’idonea valutazione dei rischi.
I lavoratori in modalità agile devono essere assicurati all'INAIL ogniqualvolta lo svolgimento della loro attività li esponga alle fonti di rischio previste dall'art. 1,
D.P.R. n. 1124/1965. Tale assicurazione dovrà essere riferita sia agli infortuni connessi al rischio proprio dell’attività lavorativa, che a quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie svolte dal Lavoratore Agile, a patto che siano strumentali e connesse allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Il lavoratore ha, inoltre, diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere anche verso il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, sempreché la scelta del luogo della prestazione sia conseguente ad esigenze connesse alla prestazione stessa o dipendente dalla concordata necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, e risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 82 - Lavoro Agile: sede e strumenti di lavoro - Il Lavoratore “agile” la cui sede di lavoro fosse esterna all’Azienda, dovrà preventivamente concordare la sede principale di lavoro (i.e. “scelta del luogo della prestazione”), in funzione della quale vi sarà la copertura degli infortuni in itinere, dalla quale decorreranno gli eventuali rimborsi chilometrici e si configureranno le condizioni contrattuali e legali di trasferta.
Gli strumenti tecnologici necessari a rendere la prestazione saranno sempre forniti dal Datore, che ne curerà la manutenzione ed il buon funzionamento. Tra gli strumenti necessari potrà esservi anche l’autovettura aziendale o la previsione analitica di rimborso chilometrico o delle spese di viaggio.
Art. 83 - Lavoro Agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione L'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno, suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento del lavoro in modo “agile” e conforme alle previsioni preventivamente pattuite tra le Parti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente ai rischi assicurati INAIL da parte del Datore di lavoro.
L'orario di lavoro sarà concordato tra Azienda e Lavoratore, fermo restando che esso dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e settimanale previsti dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, ivi compresi i tempi di riposo del Lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del Lavoratore dalle strumentazioni di lavoro, nelle fasce d'orario concordate e durante le quali il Lavoratore non avrà accesso alle banche dati aziendali e non sarà contattato dall’Azienda, salvo che per urgenti cause imprevedibili.
Art. 84 - Lavoro Agile: trattamento economico e agevolazioni fiscali
Il trattamento economico del Lavoratore Agile non sarà inferiore a quello
applicato ai lavoratori che, all'interno dell'impresa, prestino la medesima quantità e qualità di lavoro, con la sola esclusione delle indennità connesse ai particolari modi di resa della prestazione, quando gli stessi non si configurino nelle concordate fattispecie di Lavoro Agile o svolto in Azienda.
Tutti i benefici eventualmente riconosciuti alla generalità dei Lavoratori per gli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato o per l'attuazione di piani di Welfare aziendale, quando compatibili, devono applicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato in modalità di Agile.
In materia di buoni pasto, eventualmente riconosciuti in Azienda, si riporta l’estratto dell’Interpello n. 956-2631/2020, in risposta ad apposita Istanza presentata in data 11/11/2020 dall’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC) all’Agenzia delle Entrate, dalla quale si ricava che il trattamento contributivo e fiscale di favore degli stessi, è dovuto anche per i Lavoratori Agili, od in Telelavoro, in condizione di parità con i Lavoratori che operano in Azienda.
“[…] Con riferimento al caso in esame, in cui l'Istante riconosce i buoni pasto ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto, l’Istante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.”
Art. 85 - Lavoro Agile: riservatezza o privacy - In materia di riservatezza, per il Lavoratore che presta la sua attività in Lavoro Agile, valgono le stesse tutele e gli stessi obblighi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tale fatto comporta una maggiore formazione ed attenzione per il Lavoratore Xxxxx, così come per il Telelavoratore, in considerazione dell’autonoma scelta o configurazione del posto di lavoro che, almeno nei dettagli, gli compete.
Art. 86 - Lavoro Agile: diritti del Lavoratore - Il Lavoratore Agile, a parità di quantità e qualità di lavoro prestato, ha gli stessi diritti normativi, retributivi di base e sindacali e avrà diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera, previste per i lavoratori dipendenti che operano all'interno dell'azienda.
Art. 87 - Lavoro Agile: doveri del Lavoratore - Il Lavoratore Agile, a parità di condizioni, ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Poiché gli competono alcune scelte che in Azienda sarebbero proprie del Datore (posto di lavoro e sua configurazione, limitazione od esclusione all’accesso di estranei sul luogo di lavoro, collaborazioni sussidiarie dei colleghi
ecc.), ne assume la relativa responsabilità. Egli sarà responsabile di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di estranei alla propria postazione di lavoro.
Il Lavoratore Agile è anche responsabile per l'uso improprio di dispositivi tecnologici che gli sono stati assegnati, e risponde per la violazione delle direttive aziendali sul corretto utilizzo di tali mezzi. Egli dovrà, perciò, custodire con la massima diligenza ed attenzione gli strumenti ricevuti dal datore di lavoro, le password di accesso e le procedure di collegamento, evitando nel modo più assoluto di lasciare connessi i propri terminali di lavoro quando, per qualsiasi ragione, debba allontanarsene.
Il Lavoratore deve segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali impossibilità sopravvenute nell'esecuzione del Lavoro Agile pattuito, trasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori o con esso singolarmente pattuiti.
Per i doveri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si rinvia al precedente art. 73.
Art. 88 - Lavoro Agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni disciplinari - Il potere direttivo del Datore di lavoro, per tutto quanto applicabile, è quello previsto dal presente CCNL per la generalità dei Lavoratori. Per i particolari casi specifici, Datore di lavoro e Lavoratore concorderanno, anche con rinvio alle previsioni di eventuale Accordo Aziendale di Secondo livello o tramite Accordo Individuale assistito, le condizioni ed i limiti del potere direttivo e di controllo datoriale, e quali comportamenti siano rilevanti ai fini disciplinari, oltre a quelli espressamente previsti dalla Legge o dal presente CCNL e, in particolare, dal presente Titolo.
L’esercizio del potere disciplinare, quando il lavoratore si trova in azienda, farà riferimento al Codice Disciplinare del CCNL ed all’eventuale Regolamento Aziendale, mentre per l'attività lavorativa svolta fuori dal perimetro aziendale, occorrerà individuare nell'Accordo Aziendale od in quello Individuale, le specifiche condotte che potranno dar luogo alla contestazione disciplinare ed alla successiva applicazione delle sanzioni disciplinari, nel rispetto dell'iter contrattuale e dell'art. 7, legge n. 300/1970.
Pertanto, con l'Accordo che disciplina l'esecuzione della prestazione in modo Agile, anche mediante richiami legali e contrattuali, saranno precisati i casi disciplinari specificamente configurabili, le forme di esercizio del potere direttivo datoriale, gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le ricadute dei controlli sull’attività lavorativa.
Art. 89 - Lavoro Agile: la Contrattazione Collettiva di Secondo livello La titolarità contrattuale in materia di Lavoro Agile è riconosciuta ad ogni livello di Contrattazione, sia mediante il presente CCNL o, possibilmente, mediante
Accordo Aziendale di Secondo livello e/o Accordo Individuale assistito. Ciò, in particolare per disciplinare:
a) le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Lavoro Agile;
b) l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi;
c) le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri ed Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.;
d) gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile;
e) eventuali indennità e/o premi correlati ai particolari modi di svolgimento
agile dell'attività lavorativa;
f) eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato recesso da parte del Lavoratore;
g) ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti, purché nel rispetto della disciplina legale inderogabile in materia di lavoro subordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL.
Art. 90 - Lavoro Agile: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile” - Ogni questione dubbia sul Lavoro Agile: strumenti di lavoro, competenze, inquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte interessata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro e Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
TITOLO XVII LAVORO INTERMITTENTE
Premessa
Il ricorso al Contratto Intermittente può essere una soluzione consigliata per le intensificazioni del lavoro nei fine settimana o in concomitanza di particolari festività o scadenze amministrative. È un contratto che permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già selezionato, con il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nell’effettuazione dell’opera richiesta.
Il Lavoratore ha il vantaggio di poter conciliare il lavoro con altro impegno (esempio: gli studenti).
Art. 91 - Lavoro Intermittente: definizione - Con il contratto di lavoro intermittente o “a chiamata”, che potrà essere sia a tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione di uno Studio, che potrà utilizzarne la prestazione nelle seguenti ipotesi Oggettive o Soggettive.
Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere stagionale, discontinuo o sostitutivo o per l’intensificazione straordinaria di lavori, quali, ad esempio:
❖ servizi di portineria, guardiania, ricevimento ed accoglienza;
❖ servizi di sorveglianza;
❖ fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con uso di normali mezzi di trasporto;
❖ servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione ecc.;
❖ manutenzione del verde;
❖ attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.);
❖ attività connesse a manifestazioni, promozioni o fiere;
❖ addetti ai Call Center;
❖ dichiarazioni annuali;
❖ attività di inventario;
❖ informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione;
❖ altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra le Parti aziendali;
b) quelli da rendersi nei fine settimana, nei Periodi Feriali o in altri eventuali periodi successivamente individuati dalla Contrattazione di Secondo Livello tra le Parti aziendali;
c) per le attività previste nel Regio Decreto n. 2657/1923.
Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 (tre) anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Art. 92 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni - Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, Oggettive o Soggettive, che consentono la stipulazione del Contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della relativa indennità;
d) le forme e i modi con cui l’Azienda è legittimata a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’Indennità di disponibilità (quando spettante);
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel Contratto.
Prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è tenuta a comunicarne1 la durata alla Direzione - Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, nonché con altri modi di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie individuali.
Nota:
1 Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 (quattrocento) a € 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna omessa comunicazione.
Art. 93 - Lavoro Intermittente: trattamento economico - Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette, differite e in natura equivalenti a quelle spettanti, per lo stesso tempo lavorato e a parità di condizioni e mansioni, a un dipendente a tempo pieno e indeterminato del medesimo livello d’inquadramento. Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
1) Retribuzione Diretta:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere 1/173° della R.I.M.
In assenza di diverso Accordo di Secondo Livello od Individuale, l’Indennità di Mancata Contrattazione prevista all’art. 235 del CCNL, non potendo calcolarsi nel lavoro intermittente secondo i criteri contrattualmente indicati, dovrà essere sostituita, per ciascuna ora effettivamente lavorata, da 1/173° dell’importo previsto per assenze pari a zero, come previsto nella seguente Tabella 1.
Tabella 1): I.M.C. nel Lavoro Intermittente
Livello | Quota Oraria I.M.M.C. |
Quadro | € 0,58058 |
A1 | € 0,50318 |
A2 | € 0,45156 |
B1 | € 0,39994 |
B2 | € 0,36127 |
C1 | € 0,33543 |
C2 | € 0,30965 |
D1 | € 0,28902 |
D2 | € 0,25803 |
2) Retribuzione Differita:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere, quale quota oraria della retribuzione differita per Tredicesima Mensilità,1:1904° della R.I.M.
Le ferie dovranno essere riconosciute nella parte effettivamente maturata dal Lavoratore e, in deroga al principio generale secondo il quale il rateo mensile matura per ogni mese o frazione di mese superiore ai 14 giorni, il Lavoratore Intermittente matura 1:1904 ore di ferie (160/anno) per ciascuna ora effettivamente lavorata. Le ferie così maturate saranno godute dal Lavoratore o, in caso di recesso, monetizzate con le competenze di fine rapporto.
3) Trattamento di Fine Rapporto:
Anche nel Lavoro Intermittente (sia a Tempo Determinato che Indeterminato), il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati al Dipendente con carattere di stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, indennità di cassa o le maggiorazioni contrattualmente correlate alla particolare onerosità della prestazione, quali quelle per lavoro straordinario o notturno o a turni ecc.
4) Enti Bilaterali:
Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate per il tramite dell’Ente Bilaterale, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni
integrative sanitarie.
Per quanto precede, le Parti concordano quanto segue:
1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la “Gestione Speciale”, né dovranno riconoscere l’Elemento Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi (art. 197 del CCNL), essendo prevista, in alternativa, l’indennità di cui al sottostante punto 3);
2) i contributi per le prestazioni dell’Ente Bilaterale (Certificazioni, Interpretazioni contrattuali ecc.) dovuti alla “Gestione Ordinaria”, in tutti i casi di ricorso al lavoro intermittente, saranno conformi alla seguente Tabella.
Tabella 2): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.F. per i Lavoratori Intermittenti
Descrizione | Contributo orario * |
A. “Gestione Ordinaria”: Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote annuali di € 36,00 per il funzionamento delle RST (art. 8). | |
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.F., a totale carico del Datore | 0,0347 |
* Per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore Intermittente.
3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata un’Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad € 0,2394. Tale indennità, non sarà utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
Art. 94 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità - Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa per un predeterminato tempo pattuito, avrà diritto di ricevere, oltre alla retribuzione delle ore effettivamente lavorate, un’“indennità di disponibilità” per ciascuna ora della quale assicuri la disponibilità, che non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) della Componente Parametrica (cfr. art. 231, lettera A.), maggiorata del rispettivo rateo di tredicesima mensilità.
Nel contratto individuale, dovranno precisarsi le sottostanti norme disciplinari sull’indennità di disponibilità e il valore percentuale della R.I.M. effettivamente riconosciuta al Lavoratore.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare lo Studio tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto all’indennità di disponibilità.
Se il Lavoratore non informa lo Studio nei termini anzidetti, perderà il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 (quindici) giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere alla chiamata costituisce motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e comporta la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
L'indennità di disponibilità sarà soggetta a contribuzione previdenziale, ma sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R. (art. 16, D.Lgs. 81/2015).
Art. 95 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni - Lo Studio non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l’integrità degli impianti, dei patrimoni o dell’esercizio, quando la mancata copertura del servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o irreversibili;
3. quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche mansioni, nei 6 (sei) mesi antecedenti all’assunzione di Lavoratore intermittente;
4. quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di Xxxxx Integrazione Guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente.
Art. 96 - Lavoro Intermittente: informativa - Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 23 del presente CCNL.
Art. 97 - Lavoro Intermittente: criteri di computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, il Lavoratore intermittente è computato
nell’organico dell’Azienda in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XVIII
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 98 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni - Tale contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dello Studio, che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore” e sarà, normalmente, riferito ai ruoli amministrativi.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate di somministrazione per il lavoro, iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato” (art. 46).
Il contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che comprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
Art. 99 - Somministrazione di Lavoro: limiti - Xx Xxxxxxxxxx somministrati presso l’Utilizzatore in forza dei contratti di cui al precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso le Aziende che applicano il presente CCNL, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i limiti previsti nella seguente Tabella.
Tab. 1): Limiti Lavoratori Somministrati
Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore | da 0 a 3 | Oltre 4 |
N. max di Lavoratori Somministrati | 1 | 25%* |
* dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività
aziendale nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991; di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni o lavoro stagionale.
Art. 100 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti - Lo Studio non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di Xxxxx Integrazione Guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) in assenza della valutazione dei rischi, in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 101 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà - L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
Art. 102 - Somministrazione di lavoro: tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare - Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in
conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia completato, in funzione dei rischi specifici, dall’Utilizzatore.
L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Xxxxx e da Contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso e, in caso d’inadempimento, risponderà in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/1970.
Art. 103 - Somministrazione di lavoro: informativa - A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 104 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali - Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Art. 105 - Somministrazione irregolare: effetti - In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore. Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Art. 106 - Somministrazione: computo - Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati nell’organico
dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, il Lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i..
Art. 107 - Somministrazione: rinvio alla Legge - Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D. Lgs 81/2015.
TITOLO XIX APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premessa
Le Parti riconoscono che l’Apprendistato, oltre a rappresentare il principale ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, costituisce lo strumento necessario per l’acquisizione delle specifiche competenze lavorative, anche concorrendo allo sviluppo della competitività aziendale.
Le Parti confermano che questa tipologia contrattuale, per la previsione legale di ridotte contribuzioni, è essenziale per incrementare la presenza giovanile nel lavoro, specialmente in questo periodo di crisi di mercato e occupazionale.
Pertanto, esse intendono promuovere il corretto utilizzo del Contratto di Apprendistato, dando completa attuazione a quanto definito dal D. Lgs. n. 81/2015.
Art. 108 - Apprendistato: definizione - L’Apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. È c.d. a “causa mista”, in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale.
Art. 109 - Apprendistato: tipologie contrattuali - La Legge prevede tre tipologie di Apprendistato:
A. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
B. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
C. Apprendistato di Alta formazione e ricerca.
A. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Esso rappresenta un percorso alternativo alla formazione scolastica, in grado di consentire l'acquisizione di un titolo di studio attraverso il rapporto di lavoro.
Questa forma di Apprendistato è destinata a soggetti che abbiano compiuto 15 (quindici) anni e fino al compimento del 25° (venticinquesimo) anno di età.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 (tre) anni o a 4 (quattro) anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Il contratto di Apprendistato può essere concluso, fermo restando il limite di durata di cui sopra, in tutti i settori di attività, purché la finalità sia riconducibile al conseguimento di una qualifica professionale.
La regolamentazione dei profili formativi dell’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna all’Azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai CCNL stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali per la determinazione, anche all’interno degli Enti Bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione all’interno dell’Azienda, nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
Il datore di lavoro che intenda stipulare tale contratto di apprendistato dovrà sottoscrivere un Protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisca il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Nell'apprendistato, la formazione esterna all'Azienda è impartita dall'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore:
▪ al 60% (sessanta per cento) dell'orario ordinamentale per il secondo anno;
▪ al 50% (cinquanta per cento) dell'orario ordinamentale per il terzo e quarto anno;
▪ al 50% (cinquanta per cento) dell'orario ordinamentale per l'ulteriore anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve diverse previsioni contrattuali.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà eccedere quella individuata dal CCNL.
B. Apprendistato Professionalizzante
Con questa forma di contratto possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni, fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno d’età, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della L. 53/2003 e del D.Lgs. 226/2005.
La durata del contratto è stabilita dall’art. 114 in relazione al tipo di qualifica da conseguire ma, in ogni caso, non potrà superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’Azienda, sarà integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’Azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali e disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista all’art. 227 del presente CCNL.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti alla qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo e del monte orario predefinito (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito).
C. Apprendistato di Alta formazione e ricerca
Con questa forma di contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni, per:
- attività di ricerca;
- conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. del 25/01/2008;
- praticantato per l'accesso alle Professioni ordinistiche.
Il datore di lavoro che intenda stipulare tale apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisca la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con apposito decreto. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'ar. 2, c. 147, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. del 24 novembre 2006, n. 286. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% (sessanta per cento) dell'orario ordinamentale.
Per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% (dieci per cento) di quella che gli sarebbe dovuta, salva diversa previsione contrattuale. La regolamentazione e la durata del periodo di Apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Associazioni territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori, le Università, gli Istituti Tecnici e Professionali e altre Istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
SACI e ANACI esprimono il loro interesse al Contratto di Apprendistato di Alta formazione e ricerca anche per l’inserimento in formazione degli aspiranti Amministratori di Condominio. Attualmente, non essendo però l’Amministratore di Condominio una professione rientrante tra quelle c.d. ordinistiche, le Parti si attiveranno per la definizione di eventuali Protocolli d’inserimento con le Istituzioni Formative, compatibilmente con la vigente normativa legislativa.
Art. 110 - Apprendistato Professionalizzante: contenuti e condizioni del Contratto di Apprendistato - Il Contratto di Apprendistato deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e dovrà specificare:
▪ l’eventuale periodo di prova;
▪ la durata del periodo di Apprendistato;
▪ il livello iniziale e finale d’inquadramento;
▪ le mansioni cui sarà adibito l’Apprendista ai fini della qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di apprendistato;
▪ il Tutor o Referente aziendale;
▪ il rinvio al Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.), che dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa Regionale di settore;
▪ ogni altra informazione richiesta per Legge o Contratto in sede di assunzione.
Art. 111 - Apprendistato Professionalizzante: formazione - La formazione da erogare all’Apprendista dovrà essere conforme al Piano Formativo Individuale (P.F.I.) sottoscritto tra le Parti ed allegato al Contratto individuale di lavoro.
Il P.F.I. è un documento integrativo del Contratto di apprendistato che contiene gli obiettivi formativi dell’Apprendista; esso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor, conformemente allo schema predisposto ed allegato al presente CCNL (Allegato 1) e sottoscritto dalle Parti (Datore di lavoro, Tutor e Apprendista) in sede d’instaurazione del rapporto di apprendistato.
Le Parti, a richiesta, potranno trasmettere il Piano Formativo Individuale alla
Commissione Bilaterale di Certificazione per richiederne l’Attestato di Conformità alle previsioni del CCNL (cfr. articolo seguente).
Il percorso formativo dovrà essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell’Apprendista, della sua pregressa esperienza e della qualifica di destinazione. Esso dovrà comprendere:
• la formazione specifica: finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specialistiche della qualifica da conseguire;
• la formazione teorica: relativa alla sicurezza, igiene del lavoro e alle competenze c.d. “trasversali”.
Contenuti della formazione
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per le quali l’Apprendista è in formazione:
▪ conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
▪ conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
▪ conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno dell’Azienda;
▪ conoscenza e applicazione delle basi tecniche, degli aspetti pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
▪ conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei procedimenti di lavoro;
▪ conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
▪ competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.
La formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere precisati e registrati nel P.F.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Formativi Bilaterali o, in subordine, dalle strutture convenzionate.
In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi Regionali Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente Bilaterale o integrata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d. competenze trasversali. Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno usufruire anche della formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito della progettazione formativa coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.F.
L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta formativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture Convenzionate).
Modi della formazione
La formazione può essere svolta mediante:
▪ affiancamento al personale qualificato (interna);
▪ addestramento pratico nel lavoro (on the job - interna);
▪ lezioni e/o esercitazioni (interna);
▪ testimonianze;
▪ visite aziendali;
▪ formazione a distanza (e-learning);
▪ utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;
▪ partecipazione a Xxxxx, Fiere, Convegni ecc., in particolare a quelli organizzati dalle Associazioni Datoriali di riferimento (es. ANACI-SACI);
▪ altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del Piano Formativo.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione, istruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari normative che disciplinano il settore.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro, che potrà essere erogata anche tramite il sistema bilaterale contrattuale e le strutture convenzionate, dovrà:
• essere documentata;
• essere effettuata, generalmente, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;
• avvenire secondo quanto previsto dal D.L. n. 81/2008 e s.m.i.,
dall’Accordo Stato-Regione del 07/07/2016, considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio biologico “indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid- 19”);
• prevedere la formazione teorica conforme al co. 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’Azienda).
La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere distribuita nelle diverse articolazioni previste nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente svolte.
Per il trattamento retributivo delle ore di formazione sia teorica sia pratica, si rimanda all’art. 114 del presente Titolo.
Art. 112 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale - Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’apprendistato, e che svolgono attività lavorativa coerente con quella finale dell'Apprendista.
Il Tutor dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’Apprendista, gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere un’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non si applicherà solo nel caso in cui “l’attività lavorativa coerente a quella finale dell’Apprendista” non fosse prima presente in Azienda, trattandosi di nuova attività.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire ed indirizzare l’Apprendista nel percorso formativo, valutandone periodicamente le competenze acquisite e rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni migliorative.
Art. 113 - Apprendistato: Periodo o Patto di prova - L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà superare i limiti previsti per la generalità dei lavoratori, commisurati al livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il Patto di prova.
Nel Contratto di Apprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL, è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza
obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.
La malattia o l’infortunio dell’Apprendista sospende il periodo di prova, conformemente a quanto previsto al punto A. dell’art. 155.
Art. 114 - Apprendistato Professionalizzante: durata e inquadramento - La durata dei Contratti di Apprendistato sarà conforme alla seguente Tabella 1).
Come indicato in Tabella 1), nel primo periodo, l’inquadramento e la corrispondente retribuzione saranno di due livelli inferiori rispetto a quella prevista per l’inquadramento finale. Nel secondo periodo, l’inquadramento e la retribuzione saranno di un livello inferiore rispetto al predetto inquadramento finale. Mentre, per il livello finale D1, l’inquadramento sarà su base percentuale, come di seguito sintetizzato.
Tabella 1: Durata e inquadramento degli Apprendisti
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 |
Inquadramento Finale | Durata Primo Periodo | Livello di inquadramento e retribuzione | Durata Secondo Periodo | Livello di inquadramento e retribuzione | Durata Totale | Totale ore di Formazione * | |
Teorico | Pratica | ||||||
A1 - ex 1° Livello | 18 mesi | B1 -3° Livello | 18 mesi | A2 -2° Livello | 36 mesi | 80 | 160 |
A2 - ex 2° Livello | 18 mesi | B2 -4° Livello | 18 mesi | B1 -3° Livello | 36 mesi | 80 | 160 |
B1 - ex 3° Livello | 18 mesi | C1 -5° Livello | 18 mesi | B2 -4° Livello | 36 mesi | 64 | 146 |
Operatore di Vendita di 1° Cat. | 18 mesi | Operatore di Vendita di 3° Cat. | 18 mesi | Operatore di Vendita di 2° Cat. | 36 mesi | 64 | 116 |
B2 - ex 4° Livello | 18 mesi | C2 -6° Livello | 18 mesi | C1 -5° Livello | 36 mesi | 64 | 116 |
Operatore di Vendita di 2° Cat. | 18 mesi | Operatore di Vendita di 4° Cat. | 18 mesi | Operatore di Vendita di 3° Cat. | 36 mesi | 64 | 146 |
C1 - ex 5° Livello | 16 mesi | D1 -7° Livello | 16 mesi | C2 -6° Livello | 32 mesi | 48 | 112 |
C2 - ex 6° Livello | 15 mesi | D2 -8° Livello | 15 mesi | D1 -7° Livello | 30 mesi | 40 | 80 |
D1 - ex 7° Livello | 14 mesi | 80% di D2 -8° Livello | 14 mesi | 90% di D2 -8° Livello | 28 mesi | 40 | 80 |
* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di apprendistato, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e quelle di formazione professionalizzante, saranno computate nella durata totale della formazione prevista nella precedente Tabella.
Qualifiche con durata dell’apprendistato superiore a 36 mesi
In deroga alla durata massima prevista per il Contratto di apprendistato (36 mesi), in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro all’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle artigiane, sarà possibile attivare Contratti di apprendistato con durata superiore a 36 (trentasei) mesi e fino al limite di 60 (sessanta) mesi.
Le Regioni e le Associazioni Datoriali potranno definire, anche nell’ambito della bilateralità contrattuale, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Nelle Tabelle 2) e 3) che seguono si riportano le qualifiche professionali riconducibili a quelle dell’artigianato:
Tabella 2) - SETTORI: FACILITY MANAGEMENT E LAVORAZIONI MECCANICHE
Qualifica Finale | Livello di destinazione | Durata massima dell'apprendistato |
Collaudatore | B2 - ex 4° | 60 |
Installatore di grandi impianti o apparecchiature complesse | B2 - ex 4° | 60 |
Manutentore | B2 - ex 4° | 60 |
Modellista | B2 - ex 4° | 60 |
Montatore | B2 - ex 4° | 60 |
Riparatore | B2 - ex 4° | 60 |
Tracciatore | B2 - ex 4° | 60 |
Ascensorista | C1 - ex 5° | 54 |
Collaudatore | C1 - ex 5° | 54 |
Frigorista | C1 - ex 5° | 54 |
Giuntista | C1 - ex 5° | 54 |
Guardafili | C1 - ex 5° | 54 |
Installatore di impianti | C1 - ex 5° | 54 |
Manutentore | C1 - ex 5° | 54 |
Modellista | C1 - ex 5° | 54 |
Montatore | C1 - ex 5° | 54 |
Saldatore | C1 - ex 5° | 54 |
Tracciatore | C1 - ex 5° | 54 |
Addetto conduzione impianti | C2 - ex 6° | 50 |
Ascensorista | C2 - ex 6° | 50 |
Autoriparatore | C2 - ex 6° | 50 |
Collaudatore | C2 - ex 6° | 50 |
Costruttore su banco o su macchine | C2 - ex 6° | 50 |
Frigorista | C2 - ex 6° | 50 |
Fumista | C2 - ex 6° | 50 |
Giuntista | C2 - ex 6° | 50 |
Guardafili | C2 - ex 6° | 50 |
Installatori Impianti | C2 - ex 6° | 50 |
Manutentore | C2 - ex 6° | 50 |
Modellista | C2 - ex 6° | 50 |
Primarista | C2 - ex 6° | 50 |
Ramista | C2 - ex 6° | 50 |
Riparatore | C2 - ex 6° | 50 |
Saldatore | C2 - ex 6° | 50 |
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento | C2 - ex 6° | 50 |
Ascensorista | D1 - ex 7° | 48 |
Autoriparatore | D1 - ex 7° | 48 |
Collaudatore | D1 - ex 7° | 48 |
Costruttore su banco o su macchine | D1 - ex 7° | 48 |
Fumista | D1 - ex 7° | 48 |
Installatore d’impianti | D1 - ex 7° | 48 |
Manutentore Frigorista | D1 - ex 7° | 48 |
Manutentore | D1 - ex 7° | 48 |
Meccanico aggiustatore di bilance automatiche | D1 - ex 7° | 48 |
Riparatore | D1 - ex 7° | 48 |
Saldatore | D1 - ex 7° | 48 |
Tabella 3) - SETTORI: SERVIZI AUSILIARI ALL’EDILIZIA, RESTAURO E CONSERVAZIONE
Qualifica Finale | Livello di destinazione | Durata massima dell'apprendistato |
Restauratore | B2 - ex 4° | 60 |
Restauratore | C1 - ex 5° | 54 |
Muratore | C1 - ex 5° | 54 |
Carpentiere | C2 - ex 6° | 50 |
Ferraiolo | C2 - ex 6° | 50 |
Montatore | C2 - ex 6° | 50 |
Muratore | C2 - ex 6° | 50 |
Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature | D1 - ex 7° | 48 |
Addetto all’applicazione di parati speciali | D1 - ex 7° | 48 |
Addetto Cappottatura | D1 - ex 7° | 48 |
Carpentiere | D1 - ex 7° | 48 |
Decoratore | D1 - ex 7° | 48 |
Ferraiolo | D1 - ex 7° | 48 |
Montatore ponteggi fissi | D1 - ex 7° | 48 |
Montatore ponti mobili | D1 - ex 7° | 48 |
Mosaicista | D1 - ex 7° | 48 |
Muratore | D1 - ex 7° | 48 |
Pittore | D1 - ex 7° | 48 |
Posatore | D1 - ex 7° | 48 |
Restauratore | D1 - ex 7° | 48 |
Verniciatore | D1 - ex 7° | 48 |
L’Azienda che abbia Figure professionali riconducibili a quelle dell’artigianato, non presenti nell’elenco di cui sopra, e che intenda attivare Contratti di apprendistato di durata superiore ai 36 (trentasei) mesi, potrà rivolgersi all’apposita Commissione Bilaterale Nazionale dell’Ente Bilaterale per la richiesta di inserimento delle figure professionali di interesse nella previsione di cui al presente paragrafo (indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx).
Art. 115 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di apprendistato - I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi, svolti presso altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata un’interruzione superiore ad un anno dal termine del precedente periodo di Apprendistato. In tale ultimo caso, la durata complessiva del contratto di
apprendistato in essere sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell’apprendistato prima interrotto con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari”, ossia per la sua effettiva durata, ai fini dei termini complessivi del contratto d’apprendistato.
Art. 116 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo di apprendistato - In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio) superiori a 30 (trenta) giorni complessivi di calendario, il contratto di apprendistato sarà prolungato per un periodo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo temporale di durata del contratto di apprendistato.
Al di fuori del periodo di prova dell’Apprendistato, diversamente regolamentato dal CCNL, in caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse da quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto nel rispetto delle discipline contrattuali previste per la generalità dei lavoratori.
Art. 117 - Apprendistato in cicli stagionali - Tenuto conto che gli ambiti del presente CCNL potrebbero essere soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44, co. 5 del D.Lgs. 81/2015, e ferma restando la durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi) di cui all’articolo 114 che precede, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:
1. in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;
2. mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale di riferimento.
Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza, comunicando tale volontà per iscritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dall’art. 114 che precede, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati.
Per le caratteristiche proprie del rapporto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi).
Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale, saranno utili anche
eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Art. 118 - Apprendistato: proporzione numerica e facoltà di assumere - Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso lo Studio, direttamente o indirettamente per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non può superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti. In caso di Studi che occupino fino a 9 (nove) Lavoratori, il numero di Apprendisti non può superare il 100% (cento per cento) della forza presente qualificata.
Se un’Azienda ha alle proprie dipendenze fino a 2 (due) Lavoratori qualificati, potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese artigiane per le quali trova applicazione l’art. 4 della L. n. 443/1985, così come riportata per semplicità nella seguente Tabella 2).
Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici.
Tabella 1) - LIMITI QUANTITATIVI PER DATORI DI LAVORO NON ARTIGIANI | |
Numero Lavoratori in Azienda | Numero Apprendisti che possono essere assunti |
Da 0 fino a 2 lavoratori qualificati | 3 |
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati | 1 per ciascun Lavoratore qualificato |
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 lavoratori qualificati | 3 Apprendisti ogni 2 Lavoratori qualificati |
Tabella 2) - LIMITI QUANTITATIVI PER DATORI DI LAVORO ARTIGIANI | |
Numero Lavoratori in Azienda | Numero Apprendisti che possono essere assunti |
Lavorazioni non in serie: | |
fino a 18 addetti | 9 |
19 addetti | 10 |
20 addetti | 11 |
21 addetti | 12 |
22 addetti | 13 |
Lavorazioni in serie, purché non del tutto automatizzate: | |
fino a 9 addetti | 5 |
10 addetti | 6 |
11 addetti | 7 |
12 addetti | 8 |
Lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: | |
fino a 32 addetti | 16 |
33 addetti | 17 |
34 addetti | 18 |
35 addetti | 19 |
36 addetti | 20 |
37 addetti | 21 |
38 addetti | 22 |
39 addetti | 23 |
40 addetti | 24 |
Costruzioni edili: | |
fino a 10 addetti | 5 |
11 addetti | 6 |
12 addetti | 7 |
13 addetti | 8 |
14 addetti | 9 |
Art. 119 - Apprendistato: stabilizzazione e facoltà di assumere - Lo Studio con più di 10 (dieci) Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 30% (trenta per cento) dei contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi precedenti. Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) contratti d’Apprendistato, lo Studio è esonerata dal vincolo che precede.
Non sono comunque computati tra i contratti scaduti:
1. i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
2. i dimissionari;
3. i licenziati per giusta causa;
4. chi non ha ottenuto la qualifica;
5. chi rifiuta di rimanere in servizio.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati a tutti gli effetti lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Art. 120 - Apprendistato Professionalizzante per i Lavoratori in mobilità - È possibile assumere con Contratto di Apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione, senza limiti di età. Per questi soggetti non è possibile recedere al termine del periodo formativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla qualificazione. Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alla normativa vigente.
Art. 121 - Apprendistato: computo degli Apprendisti - Gli apprendisti, fatte salve le eventuali deroghe previste dalla Legge o dal Contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
Per completezza, di seguito si riportano le attuali disposizioni che prevedono il computo degli apprendisti, salvo le successive modifiche o integrazioni legislative:
• Cassa integrazione guadagni straordinaria: per quanto concerne i requisiti di ammissione, l'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che nel