Cessione di quote
Il contratto preliminare
di cessione di quote societarie nelle S.r.l.
Tribunale di Napoli, Sez. VII, 19 marzo 2008 - Pres. Rel. Xxxxxxxxx - Trigma S.r.l. ed Immobiliare Napoli Centro S.r.l. c. F.D.A. ed altri
Societa` a responsabilita` limitata - Quote - Cessione - Efficacia tra le parti - Pubblicita` e opponibilita` alla societa` - Contrat- to preliminare - Rappresentanza - Procura - Revoca della procura
(Cod. civ. artt. 1932, 2468, 2469, 2470)
I. E` efficace il contratto preliminare di cessione di quota nelle societa` a responsabilita` limitata tra le parti e nei confronti della societa` quando questo avvenga nel rispetto e nelle modalita` previste dall’art. 2470 c.c. anche nella circostanza della stipula di un contratto preliminare.
Il Tribunale (omissis).
Alla luce di quanto s’e` venuto fin qui dicendo, il rifiuto di F.D.A. di adempiere il contratto preliminare oggetto della scrittura privata n. 1 deve ritenersi del tutto ingiu- stificato.
Invero, tale contratto era stato validamente ed efficace- mente stipulato in suo nome dal dr. A.C.F.A.D.A. e la Trigma S.r.l. e l’Immobiliare Napoli Centro S.r.l., vali- damente ed efficacemente designate dall’ing. C.F. quali destinatarie dei diritti e degli obblighi nascenti da tale contratto, avevano fatto quanto a loro richiesto per la stipulazione del relativo contratto definitivo.
Pertanto, vanno accolte le domande formulate dalla Trigma S.r.l. e dall’Immobiliare Napoli Centro S.r.l al fi- ne di ottenere: a) la dichiarazione della validita` e dell’ef- ficacia di tale contratto; b) la dichiarazione della validita` della loro designazione da parte dell’ing. C.F. quali desti- natarie dei diritti e degli obblighi relativi; c) la dichiara- zione dell’inadempimento da parte di F.D.A. dell’obbli- go, da tale contratto previsto, di concludere il contratto definitivo di cessione della sua quota di partecipazione nella Vasto S.r.l.; d) il trasferimento di tale quota di par- tecipazione in loro favore; e) la dichiarazione dell’obbli- go di F.D.A. di sottoscrivere le rinunzie agli atti e le ac- cettazioni delle rinunzie agli atti dei giudizi civili indicati all’art. 6.2 della suindicata scrittura privata e le remissio- ni delle querele da lui presentate e le revoche delle co- stituzioni di parte civile da lui effettuate in relazione ai giudizi penali pure indicati all’art. 6.2 della suindicata scrittura privata. Xxxxx invece respinte le eccezioni e le
domande riconvenzionali formulate in senso opposto da F.D.A..
Il dispositivo della presente sentenza contiene le ulteriori statuizioni necessarie a garantire tra le parti l’equilibrio contrattuale prefigurato dal preliminare del 9 marzo 2005 e dai contratti ad esso collegati.
(omissis).
PQM
definitivamente pronunziando:
(omissis) dichiara valido ed efficace il contratto prelimi- nare di cessione di quota stipulato il 9 marzo 2005 tra il dr. A.C.F.D.A., quale procuratore generale del padre, F.D.A., e l’ing. C.F. mediante la scrittura privata intito- lata «contratto preliminare di cessione di quota» e costi- tuente l’allegato A del «verbale di deposito di documento» rogato dal Notaio G. I. di Massa Lubrense il 14 aprile 2005.
(omissis).
IL COMMENTO
di Xxxxxxx Xxxxxxxx
La sentenza in oggetto offre lo spunto per compiere un’analisi, seppure breve, del complesso normativo re- lativo al trasferimento delle quote societarie nelle societa` a responsabilita` limitata, con particolare attenzione all’ipotesi in cui, oggetto del presente commento, e` stato stipulato tra le parti un contratto preliminare i cui effetti si producono tra le parti e nei confronti della societa` stessa.
Premessa
I. La sentenza in commento interviene su un te- ma oggetto di un recentissimo intervento del legi- slatore ovvero sulla cessione di quote in una societa` a responsabilita` limitata. Tale materia, questione di interesse in quanto ha oggetto il trasferimento di un complesso di diritti che definisce lo status di so- cio e, come oggetto mediato, l’attribuzione della quota parte del patrimonio della societa`, puo` trova- re tuttavia, come nel caso in oggetto, difficile appli- cazione tra le parti visto, come detto, l’importanza che assume nella gestione dell’attivita` societaria.
La sentenza puo` essere scomposta in distinte ed
autonome parti ma necessariamente collegate tra loro: il rapporto tra il cessionario e il cedente che assume carattere rilevante rispetto al rapporto tra- slativo; il rapporto del cedente con la societa` che rileva, principalmente, rispetto ai limiti previsti per legge, nonche´ da norme statutarie, nei confronti della circolazione delle quote; il rapporto tra il ces- sionario e la societa`, che nel caso in esame non as- sume rilevanza, che rileva, principalmente, nei con- fronti della governance della societa`.
La vicenda e i termini della questione
La vicenda pre-giudiziale trae origine il 31 mag- gio 2004, alla cui data per atto pubblico rogato dal Notaio M.I. di Napoli, X.X. xxxxxx` suo procurato- re generale il figlio, dr. A.C.F.A.D., conferendogli il potere di «compiere qualsiasi atto di amministra- zione ordinaria e straordinaria e di disposizione rela- tivamente a tutti i beni mobili ed immobili» da lui in quel momento posseduti o del quale sarebbe di- venuto in futuro proprietario e specificando detta- gliatamente gli atti che il figlio avrebbe potuto compiere in suo nome e per suo conto.
Successivamente il 9 marzo 0000, xx xx. A.C.F.A.D., avvalendosi di tale procura generale, sottoscrisse insieme all’ing. C.F. quattro scritture private.
Con la prima di tali scritture, la quale xxxx` ogget- to di attenzione del presente commento, (intitolata
«contratto preliminare di cessione di quota» e di segui-
to indicata anche con il n. 1), F.D. prometteva di cedere la sua residua quota di partecipazione nella Vasto S.r.l. all’ing. C.F. ovvero a persona fisica o giuridica che quest’ultimo avrebbe potuto nominare sino alla stipulazione del contratto definitivo, da stipularsi mediante atto pubblico entro il 18 aprile 2005 o comunque nei termini per l’esercizio del di- ritto di prelazione previsto dallo statuto di tale so- cieta` a favore degli altri soci, verso il prezzo di E 8.560.527,19, di cui E 823.709,00 da pagarsi, con- testualmente alla stipulazione del contratto definiti- vo, mediante la consegna al D. di una quietanza li- beratoria di quanto da quest’ultimo dovuto all’ing. G.B., E 250.000,00 da pagarsi entro il 20 maggio 2005 ed E 7.496.828,19 da pagarsi nel termine, non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi dalla data della stessa scrittura, stabilito dalla parte promissaria acquirente con comunicazione da inviarsi due mesi prima; mentre l’ing. C.F., a garan- zia del pagamento di quanto ancora dovuto al D., si obbligava, per se´ o per il diverso soggetto che avrebbe eventualmente indicato come acquirente della suddetta quota di partecipazione, a farsi rila- sciare una «fideiussione a prima richiesta, senza ecce- zioni a primo rischio assoluto» da una primaria banca o da una societa` assicurativa ovvero a costituire in pegno a favore del medesimo D. la quota di parteci- pazione nella Vasto S.r.l. con tale contratto acqui- stata ovvero ad intestare tale quota ad una societa` fiduciaria indicata dal D., prima della conclusione del contratto definitivo.
Con lettera raccomandata, datata 14 marzo 0000, xx xx. A.C.F.A.D., sempre nella qualita` di procuratore generale del padre, comunico` alla Va- sto S.r.l., nonche´ alle due uniche socie di quest’ul- tima, la Immobiliare Napoli Centro S.r.l. e la Trig- ma S.r.l., ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione a queste ultime due societa` ricono- sciuto dallo statuto della prima, le condizioni alle quali il proprio rappresentato intendeva vendere la propria quota di partecipazione nella prima societa` all’ing. C.F. od alla persona fisica o giuridica che quest’ultimo avrebbe indicato.
Il 15 marzo 2005, con atto pubblico rogato dal
Notaio F.R.K. di Napoli, X.X. xxxxxx` la procura ge- nerale conferita al figlio A.C.F.A.D. con l’atto pub- blico rogato dal Notaio M.I. di Napoli il 31 maggio 2004.
Con lettera raccomandata indirizzata a F.D. ed al procuratore generale di quest’ultimo, datata 25 marzo 2005 e ricevuta dal primo il 30 marzo 2005, l’ing. C.F., la Trigma S.r.l. e la Immobiliare Napoli Centro S.r.l. comunicarono che l’ing. C.F. nomina- va quali acquirenti della quota di partecipazione del D. nella Vasto S.r.l. la Trigma S.r.l. e l’Immobi- liare Napoli Centro S.r.l., che contestualmente di- chiararono di esercitare cos`ı il loro diritto di prela- zione, in proporzione delle quote di partecipazione di cui erano gia` titolari nell’anzidetta societa`, invi- tando il promittente venditore a comparire innanzi al Notaio G.I., con studio in Napoli, il giorno 14 aprile 2005, alle ore 15.00, per la stipulazione del contratto definitivo, specificando che, nell’occasio- ne, avrebbero adempiuto alle obbligazioni a loro ca- rico ed avvisando il promittente venditore che, ove non avesse aderito all’invito, essi avrebbero dato inizio alle azioni per la tutela dei loro diritti.
Con lettera raccomandata datata 13 aprile 2005, indirizzata all’ing. X.X. x, per conoscenza, agli avv.ti P.L., M.C. I. e L.I., F.D., riscontrando la suddetta lettera del 25 marzo 2005, comunico` di aver revo- cato la procura generale conferita al figlio e che, comunque, era impensabile che egli potesse compa- rire innanzi al Notaio G. I. il 14 aprile 2005 per sottoscrivere atti da lui non conosciuti ne´ a lui par- tecipati.
Il 14 aprile 2005, ne´ F.D. ne´ suo figlio si presen- tarono nello studio del Notaio G.I., al quale l’ing.
C.F. e l’avv. M.D., dichiaratasi legali rappresentanti della Trigma S.r.l., e C. R., dichiaratosi legale rap- presentante della Immobiliare Napoli Centro S.r.l., consegnarono, affinche´ li tenesse in deposito, gli originali delle quattro scritture private del 9 marzo 2005 e delle lettere sopra indicate sub O) e Q).
La pronuncia e` stata emanata in seguito alla no-
tifica di un atto di citazione notificata a F. D., alla Trigma S.r.l., alla Immobiliare Napoli Centro S.r.l. ed alla Immobiliare Vasto S.r.l. (gia` Vasto S.r.l.) il 14 novembre 2006 e spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale all’ing. C.F. il 23 novem- bre 2006, A.A.N.S. conveniva i predetti innanzi al Tribunale allo scopo di sentir: a) dichiarare l’inesi- stenza o, in subordine, la nullita` del contratto con il quale, il 15 aprile 1996, suo marito, F.D., aveva venduto alla Trigma S.r.l. una quota di partecipa- zione nella Vasto S.r.l. (poi Immobiliare Vasto S.r.l.) pari al 12% del capitale sociale di questa so-
cieta`; b) dichiarare l’inesistenza e/o la nullita` e/o l’annullabilita` e/o l’inefficacia del contratto prelimi- nare del 9 marzo 2005 con cui il dr. A.C.F.A. D., quale procuratore generale di F.D., aveva promesso di vendere all’ing. C.F. o a persona fisica o giuridica la cui eventuale nomina spettava al promissario ac- quirente un’altra quota di partecipazione nella Va- sto S.r.l., pari al 28% del capitale sociale di questa societa`; c) ordinare alla Immobiliare Vasto S.r.l. di trascrivere le pronunzie sub a) e b) nel libro dei so- ci di tale societa` e di comunicarle al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Indu- stria, Agricoltura ed Artigianato di Napoli.
A fondamento di tali richieste, l’attrice deduce- va che i due suindicati contratti erano stati conclu- si senza il proprio consenso, benche´ ella fosse com- proprietaria, per una quota pari alla meta`, delle par- tecipazioni societarie che ne erano oggetto, in quanto acquistate dal marito, F.D., in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale.
Con la propria comparsa di risposta, la Trigma
S.r.l. contestava la fondatezza delle domande del- l’attrice, delle quali chiedeva pertanto il rigetto, os- servando che i contratti in questione erano perfet- tamente validi, giacche´: a) potevano essere compiu- ti anche da uno solo dei coniugi in regime di comu- nione legale; b) avevano ad oggetto beni non sot- toposti a questo regime; c) l’azione volta a far vale- re l’eventuale annullabilita` ex art. 000 x.x. xxx xxx- xx dei due era ormai prescritta per il decorso del termine annuale da tale norma previsto e comun- que per il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2949 c.c.; d) la A.A.N.S. era stata informata dei contenuti del contratto preliminare del 9 marzo 2005 e li aveva condivisi, come chiedeva di prova- re mediante le testimonianze dell’avv. L.I. e del- l’avv. M.C.I..
Il Tribunale in parziale accoglimento delle do- mande formulate in via principale dalla Trigma
S.r.l. e dall’Immobiliare Napoli Centro S.r.l.: a) di- chiara valido ed efficace il contratto preliminare di cessione di quota stipulato il 9 marzo 2005 tra il dr. A.C.F.A.D., quale procuratore generale del padre, F.D., e l’ing. C.F. mediante la scrittura privata inti- tolata «contratto preliminare di cessione di quota» e costituente l’allegato A del «verbale di deposito di do- cumento» rogato dal Notaio G.I. di Massa Lubrense il 14 aprile 2005 (rep. n. 13488; racc. n. 7581); b) dichiara valida ed efficace la nomina da parte del- l’ing. C. F. della Trigma S.r.l. e della Immobiliare Napoli Centro S.r.l. quali titolari, in suo luogo ed in proporzione alle loro rispettive quote di parteci- pazione nella Vasto S.r.l., dei diritti e degli obblighi
nascenti dal suindicato contratto; c) trasferisce la quota di partecipazione nella Vasto S.r.l., con sede in Napoli, pari al 28% del capitale sociale di questa societa`, di cui e` titolare F.D. in favore della Trigma S.r.l., per una quota pari al 27,61%, ed in favore della Immobiliare Napoli Centro S.r.l., per un quo- ta pari allo 0,39%, sotto la condizione sospensiva della consegna al D.A. di una quietanza liberatoria dei suoi debiti nei confronti dell’ing. G.B.
Il contratto preliminare e l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto
Preliminarmente all’esame del contratto stipula- to tra le parti nella sentenza in commento, risulta necessario individuare in quale categoria e` da collo- care tale ipotesi contrattuale. A tal fine rileva la decisione della Corte di Cassazione (1) con la qua-
Maggior importanza, per la frequenza con cui ri- corre nella prassi economico-commerciale, riveste per l’interprete l’obbligo a contrarre convenzionale, che trova la sua fonte principale nel contratto pre- liminare, dovendosi pero` osservare come, pur a fronte di una sua larghissima diffusione, le norme che lo disciplinano sono piuttosto scarse, per esser- si, il legislatore limitato a disciplinarne la forma (art. 1351 c.c.), la sua possibile esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.), e, dopo la riforma legisla- tiva introdotta dall’art. 2645 bis c.c., la sua trascri- vibilita`, peraltro solo in alcune ipotesi.
La funzione che il preliminare svolge e` preparato-
xxx e strumentale rispetto a quello definitivo, al qua- le spetta poi il compito di realizzare gli effetti costi- tutivi o traslativi voluti dalle parti. Con la conclu- sione del definitivo il preliminare esaurisce la sua funzione giuridica, sottolineandosi in proposito che,
le si considera che «anche al contratto con il quale
vengono trasferite quote di una societa` dietro paga- mento di un prezzo - contratto che rientra nella no- zione di compravendita - si applicano le norme di cui agli art. 1470 ss. c.c.».
Nel caso di specie le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita in cui si definisce un’obbligazione a contrarre ovvero un’ob- bligazione che ha per oggetto una prestazione con- sistente nel concludere un contratto (2).
Si e` posto in dottrina il problema se, in caso di ri-
fiuto del soggetto obbligato alla conclusione del con- tratto, l’avente diritto possa far ricorso all’esecuzione specifica di cui all’art. 2932 c.c. Parte della dottri- na (3) ha negato questa possibilita` facendo leva sul principio della incoercibilita` del consenso, in quanto nel caso di obbligo legale, a differenza, ad esempio, di quanto accade nel preliminare, non vi e` alcuna manifestazione di volonta` espressa nel senso di ob- bligarsi alla conclusione di un contratto, unico fatto questo che giustificherebbe l’esecuzione in forma specifica, derivando l’obbligo da una norma di legge. All’utente quindi, in caso di rifiuto, residuerebbe soltanto l’azione di danni, mentre il monopolista sa- rebbe soggetto alle sanzioni amministrative della re- voca della concessione da parte della pubblica am- ministrazione ed al pagamento di multe e ammende. L’impostazione sopra enunciata non e` pero` stata condivisa da altra parte della dottrina (4) e dalla giurisprudenza (5) che propendono per l’applicazio- ne del rimedio coercitivo sul presupposto che esso e` stabilito in generale nei confronti di chi sia obbli- gato a concludere un contratto, a prescindere dalla
natura legale o convenzionale dell’obbligo (6).
Note:
(1) Cass. 20 febbraio 2004, n. 3370, in Giust. civ., 2005, IV, 1069.
(2) Per un analisi della dottrina critica nei confronti delle obbliga- zioni a contrarre si veda X. Xxxxxxxx, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da X. Xxxx - X. Xxxxxxxx, Milano, 1973, 522 ss.; X. Xxxxxx, Il contratto preliminare, Napoli, 1967, 100-126; C.M. Xxxxxx, Diritto civile, vol. III, Il contratto, Milano 1993, 185 ss.; X. Xxxxxxxxx, Il contratto preliminare, Milano, 1970; X. Xxxxxxxxx, Obbligo a contrarre, in Enc. dir., vol. XXIX, Milano, 1979, p. 508 ss.; Id., Obbligazione e azione da contratto preliminare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, 1173 ss.; C. Rimini, Il problema della sovrapposizione dei contratti e degli atti dispo- sitivi, Milano, 1993; X. Xxxxxx, I vincoli preliminari, in Il contrat- to, Milano, 1974; X. Xxxxxxxxx, Le condizioni generali di contratto del monopolista legale, in Contratto e imp., 1991, 579 ss.
(3) Per un’analisi della dottrina sulla «incoercibilita`» del consen- so si rinvia a X. Xxxxxxxxx, op. cit., 35 ss. In relazione allo specifi- co problema dell’esecuzione in forma specifica del contratto la dottrina francese (Xxxxxx) che si puo` leggere in C.M. Xxxxxx, op cit., 206, sottolinea come la limitazione al rimedio risarcitorio salvaguardi il principio della incoercibilita` del consenso.
(4) Ritengono applicabile il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. anche all’ipotesi di obbligo legale X. Xxxxxxx, in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 2555-2642, op. cit.,332; X. Xxxxxxxxx, Teoria della con- correnza e dei beni immateriali, Milano, 1960, X. Xxxxxxxxx, Obbligo a contrarre, op. cit., 525.
(5) Secondo Cass., 8 agosto 1987, n. 6792, in Foro it., 1987, vo- ce Agricoltura, n. 201, l’art. 2932 c.c. e` applicabile sia in relazio- ne ad un negozio unilaterale sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege. Nello stesso sen- so si veda anche Xxxx., 6 dicembre 1968, n. 3914, in Giur it., 1969, I, 2048, che ha ammesso la possibilita` di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nei confronti del monopoli- sta rimasto inadempiente all’obbligo legale di contrarre.
(6) Si veda Cass., 30 maggio 1995, n. 6071, in Foro it., 1995, I, 2820, che ha affermato «l’art. 2932 c.c., che prevede l’esecuzio- ne specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti e` applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbliga- zione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzio- ne di un diritto»; nonche´ Cass., 20 marzo 1982, n. 1814.
nel caso di stipulazione del definitivo, solo quest’ul- timo costituisce la fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, in quanto il contratto preliminare, obbli- gando soltanto a stipulare il definitivo, rimane supe- rato dalla pattuizione successiva la cui disciplina, in ossequio al principio volontaristico, puo` anche de- rogare da quella dell’accordo preparatorio (7), che pero` rimane pur sempre un valido strumento inter- pretativo. Ma affinche´ l’accordo preparatorio possa trasformarsi nel definitivo e` necessario che esso ab- bia un contenuto determinato o quantomeno deter- minabile (8), per cui, qualora venga omessa o resti incompleta l’indicazione dei suoi elementi essenziali non altrimenti recuperabili, consegue la nullita` del medesimo ex art. 1418 c.c. (9).
In forza di questo rapporto strumentale e conse-
quenziale, per cui il preliminare costituisce il pre- supposto logico-giuridico del definitivo, parte della dottrina (10) ha visto una ipotesi di collegamento contrattuale fra le due figure negoziali, proprio per-
quote deve esprimere contrattualmente tutto l’in- sieme degli accordi raggiunti dai contraenti nel cor- so delle trattative. Tutti gli accordi e i patti conclu- si nel periodo precontrattuale devono essere trasfusi direttamente nell’atto di cessione o in una scrittura privata equipollente o integrativa (13).
Il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l., assume nella prassi due distinte forme: un compromesso o un contratto di compravendita con riserva di successiva formalizzazione. Nel primo caso il contratto preliminare esprime una promessa reci- proca delle parti, come nel caso di specie, che le obbliga ad un comportamento necessario; nel se- condo caso si avra` una compravendita gia` definiti- va, con effetti tuttavia limitati.
Il caso in esame rappresenta, per l’appunto, l’ipo- tesi maggiormente rappresentativa di come le com- pravendite relative alle societa` di persone richieda- no maggiore tempo e responsabilita` sul piano pro-
che´ esse, essendo funzionalmente indirizzate alla
realizzazione della medesima operazione economica, benche´ giuridicamente autonome e distinte per es- sere ciascuna dotata di una propria causa individua- lizzante, sono tra loro legate da un nesso di interdi- pendenza tale per cui il preliminare si giustifica solo in funzione del definitivo.
Inoltre il preliminare (come si e` gia` visto), oltre
ad avere un contenuto determinato o determinabi- le, deve a pena di nullita` rivestire la stessa forma che la legge prevede per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Consegue che l’obbligo formale riguarda soltanto l’ipotesi in cui una determinata forma sia stabilita dalla legge, e non pure quella in cui sia sta- ta prevista dalle parti per un contratto definitivo per il quale la legge non prevede alcun obbligo di forma a pena di nullita`, non essendo la fattispecie della forma convenzionale (art. 1352 c.c.) ricom- presa nel disposto dell’art. 1351 c.c. che si riferisce esclusivamente alla «forma legale» (11). La ragione di questa norma va individuata nel fatto che il pre- liminare ha l’effetto di vincolare le parti alla con- clusione del definitivo, per cui si e` ritenuto oppor- tuno che queste, sin dalla stipulazione del prelimi- nare stesso, abbiano certezza e, comunque, prestino la loro miglior possibile attenzione alle obbligazioni che andranno ad assumere quando l’iter contrattua- le sara` concluso (12).
Esaminando la prassi contrattuale, si rileva come l’operazione di cessione si concretizza col perfezio- namento di un contratto di compravendita avente per oggetto quote di partecipazioni sociali. L’atto con il quale si concretizza il trasferimento delle
Note:
(7) Si veda Cass., 9 luglio 1999, n. 7206, in Giust. civ. mass., 1999, 143; Cass., 29 novembre 1994, n. 10210, in Giust. civ. mass., 1994, 132.
(8) Xxxxx necessita` della determinazione o almeno della determi- nabilita` degli elementi essenziali del preliminare si veda Cass., 10 giugno 1991, n. 6570, in Foro it., 1991, voce contratto in ge- nere, n. 311, secondo cui «il preliminare pur lasciando alle parti la possibilita` di addivenire ad ulteriori pattuizioni marginali deve contenere gli elementi essenziali della futura convenzione, fra cui la determinazione o determinabilita` dell’oggetto, non essen- do, tuttavia, esclusa la validita` del contratto allorquando l’ogget- to possa determinarsi attraverso atti e fatti storici, anche suc- cessivi alla sua conclusione, e persino in base ad elementi del mondo esterno ad esso estranei o anche per relationem». Nello stesso senso si veda anche, piu` recentemente, Xxxx., 23 ago- sto 1997, n. 7935, in Giust. civ. mass., 1997, 1493.
(9) Con riferimento ad un caso specifico si veda Cass., 7 giugno 1985, n. 3389, in questa Rivista, 1986, 940, che ha affermato:
«L’accordo che impegni genericamente i contraenti a costituire una societa` per una certa attivita` senza l’indicazione - rinviata a successive determinazioni - del tipo della costituenda societa` mancando del suo piu` essenziale elemento, puo` dar luogo a mere trattative ma non a un contratto preliminare».
(10) Sul possibile collegamento fra contratto preliminare e con- tratto definitivo si veda X. Xxxxxxxx, op. cit., 545, ove ulteriori ampi riferimenti in dottrina.
(11) In proposito si veda Cass., 18 giugno 1981, n. 3980, in
Giust. civ., 1982, I, 202 ss.
(12) Per un’analisi della nuova funzione della forma nel diritto privato si rinvia al recente studio di M.C. Andrini, Forma contrat- tuale, formalismo negoziale e documentazione informatica, in Contratto e impresa, 2001, 134 ss.
(13) Nella prassi commerciale possono rinvenirsi situazioni piut- tosto complesse, come nel caso in esame: talvolta la stipula si presenta con estrema semplicita`, indicando i soli termini essen- ziali del negozio. Diversamente puo` accadere che la transazione non si limita a fissare i parametri fondamentali, quali prezzo e modalita` di pagamento, ed invece e` accompagnata da una serie piu` o meno nutrita di condizioni o di accordi collaterali comple- mentari.
cedurale rispetto all’autonomia negoziale che rap- presenta e caratterizza il trasferimento delle quote di societa` a responsabilita` limitata, condizione che difficilmente e` riscontrabile nella prassi.
Come si e` piu` volte accennato l’inadempimento di una delle parti (o della sola parte obbligata nel caso di preliminare unilaterale) attribuisce all’altra il diritto di fare ricorso ad una particolare esecuzio- ne in forma specifica (art. 2932 c.c.) ed ottenere, qualora sia possibile, una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso. A norma del secondo comma della disposizione in esame pero`, se si chiede l’esecuzione in forma speci- fica di un contratto ad effetti reali, la parte che ha proposto la domanda, per ottenere un provvedi- mento a se´ favorevole, deve aver adempiuto la pro- pria prestazione o aver offerto l’adempimento della stessa nei modi di legge.
Sembrerebbe quindi che l’offerta debba soggiace- re all’osservanza delle forme stabilite dalla legge, o quanto meno dagli usi (art. 1214 c.c.), ma la giuri- sprudenza (14) e` piuttosto larga nell’interpretazione della norma ritenendo sufficiente che l’offerta possa essere costituita da una qualsiasi seria manifestazio- ne di volonta` di eseguire la prestazione espressa in modo tale da escludere ogni perplessita` sulla reale intenzione di adempiere; e a tal fine e` stato ritenuto sufficiente anche il semplice invito rivolto dal pro- missario al promittente di presentarsi dinanzi al no- taio (15) per la stipula del definitivo cos`ı come e` stata ritenuta sufficiente l’offerta della prestazione anche se esplicitata in giudizio dalla parte interessa- ta (16).
Nell’ipotesi di preliminare avente ad oggetto la vendita di un bene immobile in comproprieta`, la sottoscrizione del vincolo obbligatorio da parte di alcuni, ma non di tutti i comproprietari venditori puo` dar luogo a problemi per quanto concerne la possibilita` della sua esecuzione in forma specifica. Invero, l’esecuzione parziale del preliminare di ven- dita immobiliare, vale a dire pro quota nei confron- ti di alcuni soltanto dei comproprietari (evidente- mente quelli che hanno sottoscritto l’accordo) e` stato oggetto di contrasto giurisprudenziale.
Secondo alcune pronunce (17), salvo il caso che la vendita non sia stata sottoposta alla condizione del consenso di tutti i comproprietari, la mancata sottoscrizione del preliminare da parte di alcuni di essi, da` luogo ad una ipotesi di inefficacia relativa del contratto che puo` essere fatta valere soltanto dall’acquirente, mentre privi di legittimazione in tal senso risultano essere i comproprietari venditori sottoscrittori dell’atto, i quali non hanno un inte-
resse giuridicamente rilevante a che la cosa sia ven- duta per intero, xxxxxxxx´ nei loro confronti il preli- minare e` azionabile ex art. 2932 c.c.
La sentenza che accoglie la domanda di esecuzio- ne ha l’effetto di rendere vincolante tra le parti il rapporto giuridico oggetto del preliminare rimasto inadempiuto. Conseguentemente e` solo con il provvedimento dell’autorita` giudiziaria che si pro- ducono gli effetti voluti ex contractu nella sfera giu- ridica delle parti; la sentenza ha quindi natura co- stitutiva (18). Tale carattere costitutivo pero`, come ha osservato la dottrina, non esclude che «il rap- porto abbia pur sempre natura contrattuale.
La fonte pubblicistica non altera la natura del rapporto poiche´ si tratta di un rapporto conforme all’impegno contrattuale delle parti: gli effetti che la sentenza produce sono quelli previsti dal contrat- to . Puo` quindi dirsi che il rapporto finale ha il suo titolo immediato nella sentenza ed il suo titolo me- diato nel contratto preliminare (19)».
Cessione a titolo onerose di quote di S.r.l.: disciplina giuridica
La quota puo` essere definita come la «qualita` di socio, nella sua considerazione quantitativa, data dal valore della frazione di capitale sottoscrit- ta» (20). La Corte di Cassazione ritiene, similmen- te, che la quota «si sostanzia in tutti i diversi diritti sociali che compongono la figura del socio» (21).
La disciplina di legge contenuta nell’art. 2469
c.c. che, al primo comma, conferma il principio della libera trasferibilita` delle partecipazioni (22),
Note:
(14) Cass., 13 ottobre 1995, n. 10675, in Foro it., voce Contratto in genere, 395; Cass., 19 ottobre 1994, n. 8532, in Giust. civ. mass., 1994, 432; Cass., 28 agosto 1990, n. 8893, in Foro it., 1990, 556.
(15) Cass., 19 ottobre 1994, n. 8532, cit.
(16) Cass., 13 ottobre 1995, n. 10675, cit.
(17) In questo senso: Cass., 14 agosto 1986, n. 5047, in Giust. civ. mass., 1986, 232; Cass., 9 novembre 1988, n. 6029, in Foro it., 1988, 334.
(18) Dalla natura costitutiva della sentenza consegue nel caso di esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendi- ta che l’acquisto della qualita` di proprietario del bene avviene solo ex nunc.
(19) Cos`ı C.M. Xxxxxx, op. cit., 197.
(20) Santini, Societa` a responsabilita` limitata, in Commentario del codice civile, a cura di Xxxxxxxx e Branca, Bologna-Roma, 1992.
(21) Cfr. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1355, in Giur. comm., 1985, II, 437.
(22) Per un approfondimento sul tema si veda X. Xxxxxxxxx, La circolazione delle partecipazioni sociali tra statuto e contratto, in Riv. not., 2004, 1, 63.
indipendentemente dal fatto che il socio abbia con- ferito opere o servizi (23), tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte (24), con- sentendo, pero`, che i patti sociali pongano limi- ti (25) alla circolazione delle stesse, cos`ı incidendo sulla facolta` di disinvestimento del socio e ricono- scendo, secondo gli autori, la possibilita` di rendere statica la compagine societaria (26).
Senza scendere nel dettaglio delle problematiche inerenti a tali limiti, occorre rilevare (27) come questi possano essere suddivisi in due principali ca- tegorie (28), ovvero l’intrasferibilita` assoluta o eventuale della partecipazione mediante espressa previsione mediante l’attribuzione di poteri del tutto discrezionali di placet al trasferimento, privi di con- dizioni e limiti, c.d. clausole di mero gradimen- to (29); la seconda comprende le clausole che, pur considerando limiti incidenti sulla libera trasferibili- ta` delle quote, che viene subordinata alla sussistenza di condizioni e limiti, lasciano la convinzione di po- ter disinvestire la propria partecipazione e non de- terminano la necessita` di prevedere un diritto di re- cesso, ovvero nei casi di introduzione di clausole di non mero gradimento e clausole di prelazione (30).
Note:
(23) X. Xxxxxxx` , Commento all’art. 2469 c.c., in Societa` di capi- tali, a cura di X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxx d’Alcontres, Napoli, 2004, 1505.
(24) Prima della riforma del diritto societario la compravendita delle quote di societa` a responsabilita` limitata veniva fatta diret- tamente dalle parti e si perfezionava in due unici modi: median- te dichiarazione nel libro dei soci firmata dal venditore, dal com- pratore e da un amministratore della societa`, oppure mediante annotazione nel libro dei soci e degli estremi del contratto regi- strato esibito da uno dei contraenti.
(25) X. Xxxxxxxxxx, Commento all’art. 2469 c.c., in Il nuovo dirit- to societario, Commentario diretto da X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx,
X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, Torino, 2004, 1818. Il socio, tutta- via puo` essere limitato, come prescritto dall’art. 2473 c.c., per un periodo superiore a due anni dalla data costituzione della so- cieta` ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione. Per un ap- profondimento si veda X. Xxxxxxxx, La societa` a responsabilita` limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da X. Xxxxxxx, Vol. V, t. I, Padova, 2007. Al riguardo la dottrina e` pressoche´ concorde nel ritenere che, per la sola presenza delle suddette clausole, il diritto di recesso spetta al socio in ogni tempo ed in- dipendentemente dalla effettiva e concreta utilizzazione della clausola medesima. Per un approfondimento sul tema si veda
X. Xxxxxxxxxx, Commento all’art. 469 c.c., in il nuovo diritto so- cietario, in Commentario diretto da X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, Torino, 2004, 1820.
(26) X. Xxxxxxxxx, Commento all’art. 2470 c.c., in Il nuovo diritto delle societa`, a cura di X. Xxxxxx Xxxxxxx, vol. III, 1832, Xxxxxx, 0000.
(27) In tal senso X. Xxxxxxxxx, op. cit., 1843.
(28) Il quadro normativo, anteriore alla riforma del diritto societa- rio di cui al D.Lgs. n. 6/03, attribuiva ai soci nella redazione degli statuti dei due tipi societari margini di autonomia ben diversi: as- sai ampi in seno alle s.r.l. potendosi spaziare dalla totale previsio-
ne di intrasferibilita` alla trasferibilita` senza limiti. Al contrario, per quanto concerneva le s.p.a., il margine di liberta` era sensibilmen- te limitato sia dal generale principio codicistico per cui era possi- bile prevedere condizioni al trasferimento ma sicuramente non escludere la trasferibilita` che dalle previsioni della Legge n. 281/ 85 che impediva del tutto le clausole di mero gradimento. La ra- gione di tale diverso regime si rinveniva nella naturale destinazio- ne della partecipazione sociale nelle s.p.a. alla circolazione, che del resto trova riscontro proprio nell’incorporazione della stessa nel titolo azionario, ovverosia in un titolo soggetto alle regole dei titoli di credito, e si correla di norma all’ampia base sociale su cui poggia tale tipo di societa`. Al contrario nelle s.r.l. non vi e` tale in- corporazione trattandosi altres`ı di tipo societario in cui l’aspetto personale dei soci ha valore preminente e la base sociale e` di norma ristretta. Oggi la differenza di regime tra i due tipi societari in ordine alla questione in esame si e` di molto attenuata posto che per un verso l’intrasferibilita` della partecipazione, sia pur en- tro un limite di tempo massimo, e` possibile anche per le s.p.a. e del resto le clausole di gradimento mero sono possibili anche per tale tipo societario, purche´ accompagnate dal correttivo predetto. Nelle s.r.l., di contro, l’inalienabilita` e` tuttora possibile come e` possibile anche l’introduzione di clausole di mero gradimento, ma ora il socio che in concreto non possa alienare la propria quo- ta di partecipazione puo` recedere ed ottenerne la liquidazione.
(29) La clausola di gradimento mira direttamente a controllare il soggetto prescelto dal socio per concludere il trasferimento. Con l’introduzione di tale clausola la societa` si riserva di espri- mere il proprio placet in ordine all’acquirente e tale eventuale consenso esprimera` mediante l’organo appositamente investito che potra` essere l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo o quello di controllo. Tale clausola pertanto ha il fine di sbarrare l’ingresso nella societa` dell’acquirente che non sia gradito alla stessa. Le ragioni generalmente sottese alla clausola sono quel- le di impedire trasferimenti che possano incidere sulle caratteri- stiche dei soggetti che compongono la base sociale (nel timore che cio` sia pregiudizievole al raggiungimento dello scopo socia- le) ovvero che possano apparire pregiudizievoli alla stabilita` del gruppo di soci che detiene in concreto il comando, cioe` la forza numerica per imporre il proprio indirizzo alla societa`. In talune clausole e` previsto che l’acquirente abbia particolari qualita` per- sonali, il che avviene di norma in relazione alle societa` svolgenti attivita` bancaria od assicurativa; requisiti personali sono altres`ı richiesti in seno agli statuti delle societa` a ristretta base sociale ed in relazione alle societa` che svolgono attivita` strumentale ri- spetto ad un’altra societa` o gruppo di persone (tipico caso e` quello delle societa` esercenti case di cura nelle quali i soci sono medici e nei cui statuti e` pressoche´ costante l’inserimento di clausole di prelazione e di gradimento).
(30) La clausola di prelazione prescrive che il socio, il quale in- tenda trasferire la propria quota, ovvero le proprie azioni, debba darne comunicazione(denuntiatio) agli altri soci i quali entro un determinato tempo devono comunicargli se intendono o meno esercitare la preferenza accordata. In caso positivo il trasferi- mento si conclude con i soci che hanno manifestato la volonta` di acquistare. In caso negativo il socio puo` procedere al trasferi- mento nei confronti del terzo col quale ha condotto le trattative. Ad evitare abusi, taluni statuti prevedono che il prezzo di vendita dovra` essere fissato da un arbitro (ex artt. 1473 e 1349 c.c., co- sicche´ si trattera`, salvo improbabile previsione contraria, di deci- sione che il terzo dovra` adottare con equo apprezzamento e non con mero arbitrio, con le conseguenze previste in caso di manifesta iniquita` od erroneita` della determinazione: la determi- nazione verra` operata dal giudice). Funzione di tale clausola e` pertanto quella di consentire in via preferenziale la sostituzione degli altri soci all’acquirente prescelto dal socio alienante. Essa quindi non mira, di per se´, a introdurre uno sbarramento al tra- sferimento ma a consentire agli altri soci di acquisire la quota o le azioni in luogo del contraente prescelto dal socio alienante, onde per un verso evitare l’ingresso in societa` di soggetti estra- nei alla compagine societaria e per altro verso attribuire la possi- bilita` ai soci di incrementare la loro partecipazione.
Il trasferimento della quota si effettua tra le parti mediante atto in forma libera; tuttavia, come evi- denziato dalla Suprema Corte, occorre che le previ- sioni relative al trasferimento della partecipazione societaria devono essere rispettate ai soli fini del- l’opponibilita` della vicenda alla societa` (31). In particolare, il secondo comma richiede esplicita- mente la forma scritta e la stessa risulta necessaria come titolo per l’iscrizione nel registro delle impre- se (32).
Efficacia e pubblicita` del trasferimento di quote
L’art. 2470 c.c., prevede alcuni adempimenti, consistenti principalmente nel deposito, da effet- tuarsi nel termine di trenta giorni da parte del no- taio rogante, presso l’ufficio del registro dell’atto di
trasferibile tra le parti con l’utilizzo di un negozio traslativo tramite il quale si esprime il principio consensualistico disciplinato dall’art. 1376 c.c., sul- la base del quale l’accordo dei contraenti e` suffi- ciente a realizzare l’acquisto del diritto, dovendosi ritenere che la forma prescritta dal successivo art. 2470 c.c. non sia richiesta a pena di nullita`, ma sol- tanto come titolo per l’iscrizione nel Registro delle imprese (38).
Con l’approvazione del decreto legge n. 112/08 (convertito con la legge n. 133/08 pubblicata sulla
G.U. del 21 agosto 2008) a decorrere dal 22 agosto 2008 la cessione delle quote sociali puo` avvenire, oltre che per atto con firme autenticate, anche con firma digitale del cedente e del cessionario e quindi depositato al registro delle imprese da parte di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31 (39),
trasferimento pubblico ovvero autenticato nelle
sottoscrizioni, e nella successiva iscrizione nel libro dei soci, previa esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento del deposito di cui sopra, al solo fine di rendere l’atto operante ed efficace nei confronti della societa` (33).
La norma stabilisce, pertanto, le modalita` trami- te le quali la vicenda circolatoria della partecipazio- ne diventa rilevante per l’organizzazione sociale, ri- producendo la normativa anteriore alla novella e confermando la previsione dell’autenticazione delle scritture apposte all’atto di trasferimento quale for- ma ad regularitatem (34).
La dottrina ha rilevato (35) che sono condizioni per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nei confronti della societa` stessa e che dunque l’iscrizione nel libro soci e` l’atto conclusivo di un procedimento, ovvero di una sequenza di atti tra di loro cronologicamente e logicamente collega- ti, volti alla realizzazione di un effetto finale, costi- tuito dalla «legittimazione sociale».
La dottrina si e` soffermata inoltre sul tema rico- struendo la quota come diritto reale sui beni costi- tuenti lo stesso patrimonio (36) ovvero, come «beni di secondo grado» (37) rappresentativi del patrimo- nio sociale. Con la riforma del diritto societario del 2003, tuttavia, tanto in dottrina quanto in giuri- sprudenza e` unanime il consenso nel ritenere che la partecipazione sociale deve essere configurata come insieme delle situazioni giuridiche soggettive favo- revoli e sfavorevoli che spettano al socio, ovvero come bene mobile o «bene immateriale equiparato a bene mobile», comunque soggetto alla disciplina di legge prevista per la vendita di questi ultimi.
Si deve ritenere, dunque, la quota bene mobile
Note:
(31) Cos`ı Cass. 2 maggio 2007, 1021, in senso difforme si veda Cass. 13 maggio 2005, n. 19203, in Giust. civ. Mass., 2005, 8.
(32) Cos`ı Cass. 10 novembre 1988, n. 11296, in senso difforme si veda Cass. 26 febbraio 1983, n. 1503, in Giust. civ. Mass., 1983, 2.
(33) La giurisprudenza rileva come «per il trasferimento della quota di una societa` a responsabilita` limitata e per la relativa an- notazione sul libro dei soci e` richiesta la forma scritta ad proba- tionem, senza che possa assumere rilievo l’accertamento della data certa della scrittura, dato che gli effetti della iscrizione si producono soltanto dal momento dell’annotazione medesima. Cos`ı Trib. Milano, 24 maggio 1982, in questa Rivista, 1982, 1157
(34) X. Xxxxxxx, La societa` a responsabilita` limitata, Milano, 2000, 15; X. Xxxxxxxx, Xxx xxxxx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xx Xxx. dir. comm., 1994, I, 325.
(35) Si veda per tutti X. Xxxxxxxxxx, Commento all’art. 2469 c.c., in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da X. Xxxxxxx,
X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, Torino, 2004, 1820 - 26.
(36) X. Xxxxxxx, Usufrutto di quote sociali e di azioni, in Riv. dir. comm., 1947, I, 13.
(37) X. Xxxxxxxxx, Riflessioni in tema di azionari e societa` tra so- cieta`, in Saggi di diritto commerciale, Milano, 1952, 238 ss.
(38) Xxxxxx detto trova conforme in una importante sentenza della Corte di Cassazione nella quel si considera il trasferimento delle quote di una societa` a responsabilita` limitata quale «atto negoziale a forma libera, da documentarsi per iscritto ai soli e li- mitati fini dell’opponibilita` alla societa` stessa». Cass. 10 novem- bre 1998, n. 12296. In senso conforme Cass. 26 febbraio 1989, n. 1503.
(39) L’art. 36, comma 1 bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, in- serito dalla relativa legge di conversione, dispone: «L’atto di tra- sferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codi- ce civile puo` essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscri- zione dei documenti informatici, ed e` depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circo- scrizione e` stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimen- to nel libro soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acqui-
(segue)
comma 2 quater, della legge n. 340/2000 (40). In particolare, le categorie abilitate sono i dottori com- mercialisti, i ragionieri commercialisti e i revisori contabili.
La nuova modalita` di deposito degli atti in que- stione non sostituisce (41), tuttavia quella «tradi- zionale» tuttora disciplinata dal comma 2 dell’arti- colo 2470 c.c. (la quale implica l’intervento del no- taio per l’autenticazione delle firme delle parti con- traenti e il deposito a sua cura della scrittura privata da esso autenticata), bens`ı si affianca a essa, coeren- temente alla finalita` di una disposizione che mira a offrire opportunita`, piuttosto che a imporre vinco- li (42).
Il socio alienante e` tenuto, in primis, a dare co- municazione agli altri soci, che possono esercitare il loro diritti di prelazione acquistando le sue quote. Solo nel caso di rifiuto o di disinteresse (43), le quote sono liberamente trasferibili.
Perche´ il trasferimento acquisti efficacia anche nei confronti della societa`, occorre che si realizzi l’i- scrizione del trasferimento nel libro dei soci su ri- chiesta del socio alienante o del socio acquirente attraverso l’esibizione del titolo dal quale risultino il trasferimento della quota e l’avvenuto deposito.
Il rapporto tra cedente e cessionario
Analizzando ora il rapporto socio-cedente questo rileva essenzialmente in relazione a quali limiti pos- sano essere introdotti rispetto ai negozi traslativi di quota. Il codice civile non regolamenta con un compiuto complesso organico di norme il trasferi- mento per atto tra vivi di quote appartenenti a soci limitatamente responsabili, ma dedica alcune nor- me del Codice Civile. Il Tribunale, nella sentenza in commento, dichiara valido ed efficace il contrat- to preliminare di cessione di quota «stipulato il 9 marzo 2005 tra il dr. A.C.F.A.D., quale procuratore generale del padre, F.D., e l’ing. C.F. mediante la scrittura privata intitolata «contratto preliminare di cessione di quota»» in quanto «A.C.F.A.D. potesse agire ut alter ego del padre, certamente consentiva al primo anche di rinunziare e di accettare le altrui rinunzie agli atti dei giudizi oggetto di processi civili nei quali si fosse (gia` o anche soltanto all’uopo) co- stituito quale procuratore generale ad negotia del pa- dre ed a maggior ragione di obbligarsi a rinunziare o ad accettare le altrui rinunzie agli atti di tali giu- dizi».
Per le ragioni sopra esposte il Tribunale inoltre trasferisce la quota detenuta dal convenuto, pari al 28% del capitale sociale di questa societa`, nei con-
fronti degli attori rendendo pienamente attuativo degli effetti il contratto di cessione delle quote sti- pulato precedentemente tra le parti. Tale soluzione fornisce adeguata tutela all’acquirente rispetto a comportamenti di possibile ipocrisia certamente contrari all’obbligo di correttezza, previsti dall’art. 1175 c.c., posti in essere da parte del cedente.
Ulteriore oggetto della sentenza in commento, su cui ora e` necessario soffermarsi al fine di com- prendere le scelte dell’organo giudicante, concerne la validita` o meno della procura conferita tra le par- ti, nella qualita` di cedenti, al fine di stipulare, tra gli altri, il contratto di cessione di quote.
La procura e` l’atto unilaterale con il quale un soggetto investe un altro del potere di rappresentar- lo e, come nel caso in esame, puo` attribuire il pote- re a chi rappresenta di compiere o un singolo atto, o una serie determinata di affari sempre che siano espressamente indicati nell’atto stesso, in analogia a quanto disposto con l’art. 1708, comma 2, c.c.. Co- me rileva il Tribunale, la procura oggetto della sen- tenza garantiva al figlio di poter, senza alcun dub- bio, «agire ut alter ego del padre, certamente consen- tiva al primo anche di rinunziare e di accettare le altrui rinunzie agli atti dei giudizi oggetto di proces- si civili nei quali si fosse (gia` o anche soltanto al-
Note:
(segue nota 39)
rente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la discipli- na tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo».
(40) La finalita` della norma e` stata quella di introdurre una moda- lita` di deposito dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l. che tende a valorizzare le opportunita` offerte dal progresso tecnolo- gico e in particolar modo dalla «firma digitale», in quanto stru- mento idoneo a garantire il pubblico registro ricevente in merito all’identita` delle parti contraenti, nell’ottica della semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e del conte- nimento degli oneri che gravano su questi ultimi in dipendenza di adempimenti burocratici.
(41) Per un approfondimento si veda la circolare dell’Agenzia Entrate del 17 ottobre 2008 n. 58.
(42) Da rilevare che l’autentica della sottoscrizione (agli effetti dell’art. 2703 c.c.) e` disciplinata dalla legge sia riguardo alla fir- ma autografa che alla firma digitale; e che anche in questo se- condo caso essa ha luogo previo accertamento da parte del pubblico ufficiale autenticante, oltre che della identita` personale del sottoscrittore e della validita` del certificato elettronico utiliz- zato, «del fatto che il documento sottoscritto non e` in contrasto con l’ordinamento giuridico» (art. 25, commi 1 e 2 del codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato con decreto le- gislativo 4 aprile 2006, n. 259). L’utilizzo della firma digitale au- tenticata comporta, quindi, il controllo notarile di legalita` al pari dell’autenticazione della firma autografa.
(43) I limiti previsti possono assumere la qualita` di: clausola di godimento o di patti parasociali.
l’uopo) costituito quale procuratore generale ad ne- gotia del padre ed a maggior ragione di obbligarsi a rinunziare o ad accettare le altrui rinunzie agli atti di tali giudizi».
Risulta quindi senza dubbio valido ed efficace, stante il disposto della sentenza, il contratto stipu- lato dal rappresentante, nel caso di specie il figlio, non rilevando l’ipotesi avanzata dal convenuto, ov- vero il rappresentato, dell’azione di revoca da lui esercitata (44).
La revoca della procura opera ex nunc e, ai sensi dell’art. 1396 c.c., e` opponibile ai terzi solo se por- tata a loro conoscenza con mezzi idonei o da loro conosciuta al momento della conclusione del con- tratto eventualmente da loro concluso con il procu- ratore revocato e, pertanto, questa «non risulta es- sere stata in alcun modo comunicata ne´ all’ing.
C.F. ne´ alla Trigma S.r.l. ne´ alla Immobiliare Na- poli Centro S.r.l. nelle forme contrattualmente pat-
tuite prima del 18 aprile 2005 (questa essendo la data in cui pervenne all’ing. C.F. la lettera racco- mandata datata 13 aprile 2005 all’uopo spedita dal medesimo F.D.)» (45).
Nota:
(44) Risulta necessario segnalare che la dottrina rileva come sul rappresentato grava il difficile onere di portare a conoscenza la revoca o la modifica a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e l’idoneita` del mezzo scelto dal rappresentato e` liberamente ap- prezzata dal giudice, tenuto conto del caso concreto, ma la di- screzionalita` deve venire meno quando la legge prescriva una qualche forma di pubblicita`, come nel caso della rappresentanza commerciale. Cos`ı C.M. Xxxxxx, Diritto Civile, III, in Il Contratto, Milano, 2000.
(45) Nel caso di specie non rileva nemmeno la forma dell’atto di revoca in quanto questa non necessita di forme particolari: per- tanto puo` avvenire anche tacitamente, quanto ad esempio il rap- presentato assuma un comportamento incompatibile con la vo- lonta` di mantenere in capo al rappresentante il potere di rappre- sentanza.