ACCORDO TRA S.I.A.E. E LE CONFEDERAZIONI RTIGIANE IN MATERIA DI FOTORIPORDUZIONI.
ACCORDO TRA S.I.A.E. E LE CONFEDERAZIONI RTIGIANE IN MATERIA DI FOTORIPORDUZIONI.
ACCORDO
tra
Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) Associazione Italiana Editori (A.I.E.) Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.) Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.)
Unione Nazionale Scrittori e Artisti (U.I.L.-U.N.S.A.) e
Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A. Comunicazione ) Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie (CONFARTIGIANATO) Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI) Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.)
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (LEGACOOP)
PREMESSO CHE
Ø l`articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata in G.U. n. 206 del 4 settembre 2000, con il quale sono stati introdotti i commi 3 e 4 dell`articolo 68 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto di autore, d’ora innanzi per brevità denominata L.d.A.), consente, conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 20 giugno 1978, n. 399, la riproduzione per uso personale di opere dell`ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità;
Ø in base alle medesime disposizioni, i responsabili dei punti o centri di riproduzione (d’ora innanzi denominati “Punti di riproduzione”), i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere, per conto degli utenti, un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe;
Ø l`articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248 affida alla SIAE, in forza dell’inserimento della nuova previsione di cui all’art. 181 ter, comma 1, L.d.A. il compito di riscuotere detti compensi; Ø lo stesso art. 2 L. 18 agosto 2000, n. 248, prevede (art. 181 ter, comma 1, L.d.A., nuovo testo) la stipulazione di accordi tra la SIAE e le Associazioni di categoria interessate per la determinazione della misura e delle modalità di pagamento di detti compensi;
Ø in data 18/12/2000 è stato stipulato, tra S.I.A.E., A.I.E., S.N.S., C.N.A.-GRAFICA, CONFARTIGIANATO e CASARTIGIANI l’accordo in materia di attività di riproduzione di opere tutelate nei Punti di riproduzione, cui hanno aderito successivamente U.I.L.-U.N.S.A., S.L.S.I., CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, C.L.A.A.I. e LEGACOOP, in scadenza il
31 dicembre 2005;
Ø a seguito delle difficoltà applicative riscontrate nel sistema di raccolta dei proventi previsto dall’accordo in scadenza, è stata ravvisata l’opportunità di istituire, in sostituzione di quello precedente, un nuovo meccanismo di determinazione e di corresponsione dei compensi, fondato sull’acquisto, da parte dei Punti di riproduzione, di dotazioni di contromarche fornite dalla SIAE, da apporre - per conto degli utenti - sulle riproduzioni delle opere protette.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. Art. 2. Oggetto ed ambito di applicazione dell’accordo.
Il presente accordo, stipulato in conformità alle previsioni degli artt. 68, commi 3 e 4 e 181 ter, comma 2, L.d.A., ha per oggetto le riproduzioni per uso personale, e nel limite del 15%, di opere protette pubblicate per le stampe, effettuate nei Punti di riproduzione, che utilizzino o mettano a disposizione di terzi apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
Art. 3. Modalità attuative dell’accordo.
1. I singoli Punti di riproduzione che intendano riprodurre opere a stampa secondo quanto previsto dall’art. 68, commi 3 e 4, sottoscriveranno, su apposito modulo fornito dalla SIAE, una presa d’atto del presente accordo. Contestualmente gli stessi dovranno provvedere all’acquisto di dotazioni di contromarche fornite dalla SIAE, da apporre, per conto degli utenti, sulle riproduzioni delle opere protette. Le contromarche sono introdotte su base convenzionale per i soli scopi e nei limiti indicati dal presente accordo.
2. L’apposizione delle contromarche di cui al comma 1 costituisce l’unica modalità di pagamento consentita a norma dell’art. 181 ter L.d.A.; pertanto le fotocopie di opere protette sprovviste delle contromarche di cui sopra sono da considerarsi effettuate in violazione del diritto d’autore, rendendosi così applicabili le disposizioni generali contenute nel Capo III, Titolo III della L.d.A., ed in particolare le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 171, 171 ter, 174 bis e 174 quinquies.
3. Entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo le parti definiranno, mediante apposito protocollo tecnico integrativo, le caratteristiche della contromarca fornita dalla SIAE, nonché le procedure relative alla distribuzione, custodia ed apposizione della medesima, attenendosi ai criteri di cui al successivo art.5.
Art. 4. Misura e modalità di pagamento dei compensi.
1. Per il biennio di durata del presente accordo (2006-2007) il compenso convenzionale dovuto agli autori ed editori e, per essi, alla SIAE, è di 7 (sette) centesimi di euro per pagina fotocopiata. All’atto dell’acquisto delle contromarche, i Punti di riproduzione riceveranno un ulteriore quantitativo di contromarche che renda il costo effettivo per pagina fotocopiata pari a 4 (quattro) centesimi di euro.
2. L’acquisto delle contromarche di cui all’art. 3 che precede, avviene per lotti variabili in ragione di quanto previsto e determinato nella tabella di cui all’allegato A.
3. I Punti di riproduzione hanno l’obbligo di apporre sulle riproduzioni di opere tutelate le contromarche corrispondenti all’effettivo numero di pagine di testo riprodotte, prima di consegnarle al cliente.
Art. 5. Contromarche fornite dalla SIAE Il Punto di riproduzione si obbliga a:
- utilizzare le contromarche per tutti i casi di riproduzione di opere tutelate ed in misura corrispondente al numero di pagine di libro o del periodico effettivamente riprodotte;
- custodire con ogni cautela le anzidette contromarche;
- non cedere per alcun motivo ed a qualsiasi titolo a terzi le contromarche o, comunque, a non farne un utilizzo diverso da quello per il quale sono state rilasciate.
Art. 6. Oneri di informativa
La SIAE e le associazioni firmatarie dell’accordo si impegnano a porre in essere il programma di iniziative concordato (allegato B) ed ogni ulteriore iniziativa volta ad assicurare un’adeguata e tempestiva informazione all’utenza in merito ai contenuti del presente accordo.
Art. 7. Sistemi di rilevazione.
1. I Punti di riproduzione, con la sottoscrizione della presa d’atto, si impegnano a collaborare con la SIAE e con le associazioni degli aventi diritto firmatarie del presente accordo, per la realizzazione di rilevazioni a campione delle copie effettuate, in relazione alle necessità di acquisire elementi per l`attribuzione dei compensi agli aventi diritto. In particolare, i Punti di riproduzione consentiranno, “ai fini di cui sopra”, l’accesso ai locali in cui avviene l’attività di
fotocopiatura agli incaricati di dette rilevazioni.
2. Le rilevazioni saranno organizzate secondo procedure e modalità concordate tra le parti, senza oneri aggiuntivi per i Punti di riproduzione e in modo tale da ridurre al minimo gli effetti sulla normale attività.
Art. 8. Monitoraggio e controlli.
1. Al fine di assicurare il rispetto delle norme di legge in materia, nonché la corretta applicazione del presente accordo, la SIAE svolgerà tramite i propri incaricati, nei termini previsti dalla legge, una sistematica e generalizzata attività di controllo e di vigilanza su tutto il territorio nazionale presso i Punti di riproduzione.
2. Le parti concordano che, specie in fase di prima applicazione, l’accordo richiede lo sviluppo di attività straordinarie di controllo; a tal fine la SIAE e le associazioni degli aventi diritto si impegnano ad elaborare, entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo, gli strumenti più idonei a far sì che i controlli siano pienamente efficaci, senza escludere il ricorso allo strumento normativo ai fini del finanziamento di dette attività straordinarie.
Art. 9. Durata
1. Il presente accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 2006 ed è valido sino al 31 dicembre 2007.
2. Durante il periodo di vigenza dell’accordo potranno essere concordate tra le parti ed apportate per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni all’accordo medesimo.
3. Qualora dovessero insorgere controversie in ordine all’interpretazione e alla corretta applicazione dell’accordo, la SIAE convocherà le parti firmatarie per le deliberazioni conseguenti.
Art. 10. Disposizioni finali e transitorie
Per il periodo che va dal 1 gennaio 2006 alla data di sottoscrizione della presa d’atto e di acquisto delle contromarche, che avverranno comunque entro il 28 febbraio 2006, si applicano le disposizioni contenute nel precedente accordo.
Letto e sottoscritto Roma li, In allegato
Tabella condizioni economiche (all. A) Programma di attività di comunicazione (all. B)
Società Italiana degli Autori ed Editori Sindacato Nazionale Scrittori (S.I.A.E.) (S.N.S.)
Il Direttore Generale Il Segretario
dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Associazione Italiana Editori Confederazione Nazionale dell’Artigianato ( A.I.E.) (Unione C.N.A. Comunicazione e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Presidente Il Responsabile
dr. Xxxxxxxx Xxxxx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
Unione Nazionale Scrittori e Artisti Sindacato Libero Scrittori Italiani (U.I.L.-U.N.S.A.) (S.L.S.I.)
Il Presidente Il Presidente
dr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CONFARTIGIANATO) (CASARTIGIANI)
Il Presidente l’Amministratore delegato dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx dr. Xxxxxx Xxxxxxx
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue
(C.L.A.A.I.) (LEGACOOP)
Il Presidente Il Direttore Amministrativo dr. Xxxxxxxxx Xxxx dr. Xxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO A
I versamenti da parte dei punti di riproduzione verranno effettuati a fronte dell`acquisto di contromarche prodotte dalla SIAE per un costo a copia pari a 7 centesimi di Euro, ma con la concessione di contromarche aggiuntive gratuite che rendano il costo effettivo pari a 4 centesimi di Euro.
Gli importi da corrispondere sono in ragione del numero di apparechhi riproduttori operanti nell`esercizio.
MACCHINE PER ESERCIZIO ANNI COMPENSI IN EURO
2006 2007
1 macchina 100,00 150,00
2 macchine 300,00 400,00
3 macchine 500,00 900,00
4 e più macchine 1.000,00 1.500,00
ALLEGATO B
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
In attuazione del contenuto dell’art. 6 dell’accordo (oneri di informativa), si specifica qui di seguito il programma di iniziative che sarà attuato dalla SIAE, dalle Associazioni degli autori ed editori nonché dalle Associazioni di utilizzatori firmatarie dell’accordo.
SIAE
Ø Adempimenti a cura dell’ufficio stampa
1) Comunicato stampa inviato Agenzie di stampa
Agenzie on line Stampa specializzata Quotidiani e periodici
2) News sul Sito SIAE
3) Inserimento dell’accordo sul Sito SIAE con un nutrito numero di FAQ
4)Procurare interviste alle parti stipulanti dell’accordo Presidente/Direttore Generale/Direttore XXXX Xxxx ecc….
5) Procurare interviste a titolari di punti di riproduzione (grandi, medie e piccole)
6) Articolo su “VivaVerdi” ( a cura de Direttore dell’OLAF) che potrà ospitare le varie voci
7) Instaurare sinergie con altri Uffici Stampa
Ø Adempimenti a cura del Servizio Ispettorato Centrale e Sezione OLAF
Verrà organizzata una riunione con i direttori delle Sedi regionali per illustrare i contenuti tutto dell’accordo. Le direzioni delle Sedi SIAE a loro volta organizzeranno specifici incontri con la partecipazione dei titolari delle filiali e dei mandatari.
Gli uffici periferici territorialmente competenti provvederanno a fornire la più ampia informativa all’utenza, sia preliminarmente nella fase del nuovo censimento dei punti di riproduzione, sia successivamente con la partecipazione a specifiche riunioni coordinate dagli uffici periferici di ruolo, su input delle associazioni degli utilizzatori.
In fase di censimento, verranno fatte sottoscrivere le prese d’atto dai punti di riproduzione ovvero, i titolari degli stessi, verranno invitati a recarsi presso lo sportello SIAE di competenza, per assolvere tale adempimento.
Verrà loro consegnato il testo di un avviso da esporre in maniera visibile nell’esercizio ed in prossimità degli apparecchi riproduttori e concernente il divieto di riprodurre oltre il 15% delle pagine delle opere protette.
Inoltre, verrà loro distribuita una locandina recante i loghi di tutti i soggetti firmatari l’accordo ed il riferimento alla normativa vigente (legislativa e contrattuale) e gli adempimenti richiesti.