REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto
per l’affidamento di servizio integrato di manutenzione evolutiva del sistema SIGMA e di supporto tecnico ai beneficiari dei PON, in favore della Direzione generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale CIG
Il dr. , nato a il nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, in rappresentanza della Direzione medesima, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come “Direzione”, codice fiscale 80237250586.
- da una parte - e il sig. , nato a il nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società Unisys Italia s.r.l., a socio unico, gruppo Unisys USA con sede legale in Xxxxxx Xxx X. Xxxxxx, 00 P.IVA 00790920151, impresa mandataria di RTI costituito con la Società Consedin s.p.a., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx XX, 0 Xxxx P.IVA 01916241001 giusta mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme in data
rep. racc. (di seguito, per brevità, solo “RTI”)
- dall'altra parte -
PREMESSO
- che in data 6 agosto 2015, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra le Direzioni, DG PASLF (ora ANPAL) e la DG Inclusione (ora Direzione
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale), con il quale è stato convenuto che la DG PASLF (ora ANPAL) conceda alla DG Inclusione (ora Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare il Programma applicativo (denominato SIGMA 2007-2013) e che provveda ad attivare apposito dispositivo contrattuale idoneo ad ottenere da parte dell’operatore già affidatario del contratto del 31 marzo 2014 i servizi di sviluppo ed accessori necessari alla DG Inclusione (ora Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale);
- che in data 21 giugno 2016 è stato stipulato contratto, tra il MLPS - DG PASLF e il RTI composto da Unisys Italia s.r.l. (mandataria) e Consedin S.p.A. avente ad oggetto la fornitura di servizio di assistenza tecnico - informatica ed assistenza tecnico - procedurale – servizi complementari a beneficio della DG Inclusione (ora Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) - CIG 0000000000 relativi alle attività connesse ai processi di gestione e controllo del PON Inclusione e del PO I FEAD e che tale contratto è pervenuto a scadenza;
- che, per le ragioni tutte illustrate nella determina a contrarre (D.D. n. del ) adottata in funzione della stipula del presente contratto, è emersa la necessità di acquisire nuovo specifico intervento, da realizzarsi all'interno di ulteriore breve periodo contrattuale, nella misura strettamente indispensabile a garantire condizioni di sufficiente aggiornamento ed operatività per il sistema informativo SIGMA, sia in relazione ai compiti dell'AdG e sia in relazione agli adempimenti demandati ai soggetti beneficiari
dei finanziamenti previsti dal PON di riferimento (compreso il supporto a questi ultimi per il trasferimento delle competenze necessarie al corretto impiego delle relative funzionalità del sistema informativo detto);
- che si è addivenuti alla determinazione di procedere alla disposizione di tale nuovo affidamento, ricorrendone i presupposti di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a], del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- che i termini tecnici ed organizzativi, così come anche quelli economici (questi ultimi definiti applicando le medesime tariffe di impegno già utilizzate per il contratto da ultimo pervenuto a conclusione) sono quelli contenuti nella proposta tecnico-economica trasmessa dal RTI con nota del 25/09/2017, la quale, già allegata alla determina a contrarre, viene ad ogni buon fine anche in copia riallegata al presente atto;
- che l’art. 22 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 ha istituito la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali ed ha stabilito, altresì, che all'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
• dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed il RTI;
• dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto in data 21/06/2016 tra DG PASLF (ora ANPAL) ed RTI Unisys-Consedin a beneficio della DG Inclusione ( ora Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) CIG 665129457;
• dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili della Direzione;
• dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo ed in relazione al sistema informativo in premessa individuato (che il RTI conferma di ben conoscere, trattandosi del medesimo sistema informativo già oggetto del contratto pervenuto a scadenza in data 9 aprile 2017), i servizi di assistenza tecnico-informatica descritti nella proposta
tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente atto.
Le modalità tutte di fornitura dei servizi detti, in ogni caso, per quanto quivi non diversamente specificato o richiamato, sono quelle già stabilite per il rapporto pervenuto a scadenza il giorno 9 aprile 2017 (in premessa meglio individuato).
ARTICOLO 3 DURATA DEL RAPPORTO
Il contratto in affidamento, che avrà durata di 3 mesi, avrà decorrenza e sarà eseguibile, previa regolare approvazione del contratto stesso, dal giorno successivo a quello di comunicazione al RTI della intervenute conclusione dell'iter di controllo previsto per il medesimo.
I giorni di calendario indicati nella proposta esecutiva allegata - fermo il lasso di tempo complessivo - si intendono quindi sostituiti dai termini indicati al capoverso precedente.
ARTICOLO 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente
contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Direzione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Le modalità di realizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale, quelle definite nella proposta tecnico-economica del 25 settembre 2017 del RTI.
In considerazione dell’impossibilità di realizzare gli interventi di sviluppo e i servizi di supporto richiesti entro i termini nella medesima proposta definiti, a parziale deroga di quest’ultima, le Parti convengono di ridefinire parzialmente la tempistica di esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in particolare, l’RTI si impegna a:
• realizzare, completare e consegnare per l'esercizio i moduli funzionali ed i rispettivi Function points (LINEA MANUTENZIONE EVOLUTIVA) entro due mesi dall’avvio delle attività e cioè dalla data di efficacia del presente contratto;
• fornire i servizi di supporto relativi all’assistenza iniziale e alla formazione ai beneficiari dei programmi operativi, anche attraverso l’affiancamento del personale interno, sulle modalità di accesso al sistema SIGMA e sugli aspetti funzionali inerenti le procedure di imputazione e caricamento dati (LINEA RISORSE PROFESSIONALI) entro tre mesi dall’avvio delle attività e cioè dalla data di efficacia del presente contratto.
La consegna delle componenti software oggetto del presente contratto sarà accompagnata, per la sua validità, dalla trasmissione, su idonei supporti digitali, di tutta la documentazione e strumentazione tecnica (codici sorgente, in particolare) necessaria alla successiva gestione, manutenzione ed eventuale evoluzione degli applicativi rilasciati.
Il software così rilasciato, una volta accettato, resterà nella piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione committente.
ARTICOLO 5
CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le attività svolte in esecuzione del presente contratto dovranno essere oggetto di puntuale descrizione da parte del RTI in una relazione conclusiva, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio quivi previste o richiamate, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.
All'interno della suddetta relazione dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento,
oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.
In allegato a tale relazione dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che la Direzione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).
In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale del foglio firme attraverso il quale sarà registrata la presenza negli Uffici della Direzione del personale del RTI (fatta eccezione, ovviamente, per le risorse incaricate dei servizi di manutenzione evolutiva).
All'interno della suindicata relazione dovranno anche essere analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato.
In calce alla detta relazione dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) della integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nella relazione medesima.
Tale relazione dovrà essere sottoposta alla Direzione entro 20 gg. di calendario dalla chiusura del rapporto.
ARTICOLO 6 CORRISPETTIVI
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in Euro € 39.962,00
(trentanovemilanovecentosessantadue/00) oltre IVA come per legge, secondo le tariffe unitarie, la ripartizione per voci e linee di attività indicate nell'unita proposta tecnico-economica.
Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza del RTI si farà riferimento alle tariffe unitarie come sopra convenute, da applicarsi ai volumi di impegno (gg/lavoro) e di nuovo software sviluppato nell'ambito delle attività di manutenzione evolutiva (punti funzione) effettivamente registrati nel periodo.
La ripartizione dei suddetti corrispettivi all'interno del RTI è quella indicata nell'unita proposta tecnico-economica.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento degli importi indicati all'articolo precedente verrà effettuato nei termini di cui alla vigente normativa ed è comunque subordinato:
a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno degli atti richiamati nella premessa e di eventuali ulteriori
documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
b) all'approvazione, da parte della Direzione, della relazione di cui al precedente art. 5;
c) alle prescritte verifiche di conformità, nonché alle verifiche di collaudo, per quanto concerne la linea di manutenzione evolutiva.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza della relazione finale trasmessa), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, la Direzione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.
Tutti i pagamenti saranno effettuati, con le ritenute di legge, sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Società del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n.136/2010.
A mezzo del presente contratto ciascuna impresa partecipante al RTI conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, già comunicati per il contratto da ultimo pervenuto a scadenza.
Il RTI, nonché in via autonoma tutte le imprese costituenti il medesimo, si impegnano a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, nei termini massimi di legge, previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 8 VERIFICHE
Le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:
• verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
• verifiche di tipo collaudale, relativamente ai prodotti della manutenzione evolutiva.
La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti gli eventuali momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
ARTICOLO 9
PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO
Salvo ogni altro rimedio, la Direzione stabilisce le seguenti penali, con riferimento alle scadenze nei documenti concordati fra le parti in corso di esecuzione (es.: verbali riunioni o scadenze predeterminate per via normativa): per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze assegnate, la Direzione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali
controdeduzioni fatte pervenire dal RTI, potrà applicare una penale pari all’1 per cento del corrispettivo complessivo stabilito per il contratto.
La medesima penale, salvo anche più grave rimedio, sarà applicata dalla Direzione nel caso in cui i prodotti consegnati siano oggettivamente diversi (per caratteristiche anche qualitative) rispetto a quelli attesi.
Resta, inoltre, inteso che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione, anche di diritto, del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine (non inferiore a quindici
giorni) che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all’inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 10 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI costituisce un deposito cauzionale di euro 1.998,10 (millenovecentonovantotto/10), in conformità ed agli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (importo dimidiato come per legge), a mezzo Polizza di Garanzia Fidejussoria nr. rilasciata da in data , da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.
La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell’art. 103 citato.
In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 11 RICHIAMI
Per quanto concerne la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati, i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto, fra le medesime parti, da ultimo pervenuto a scadenza.
ARTICOLO 12 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.
ARTICOLO 13
ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
* * *
Il presente contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è stipulato in forma elettronica attraverso l’apposizione della firma digitale delle parti.
Questo atto si compone di 16 facciate.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
per la Direzione per il RTI
il Direttore Generale il Procuratore speciale