Contract
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA NEL COMUNE DI CONSELICE
Art. 1 - Premessa
Il Comune di Conselice pone in essere azioni finalizzate a favorire l’incremento e lo sviluppo della edilizia abitativa agevolando i cittadini nella acquisizione della “prima casa” anche attraverso il recupero e l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
Tali azioni si sostanziano nella possibilità di acquisire mutui da parte dei cittadini per il finanziamento degli interventi di cui sopra, a tasso agevolato e con contributi in conto interessi da parte del Comune di Conselice.
Le operazioni di mutuo di cui al presente regolamento saranno erogate unicamente dal Credito Cooperativo Ravennate e Imolese (Istituto Tesoriere), (di seguito nominato “Banca”) in forza dell'affidamento del servizio di tesoreria (Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1457 del 28/12/2015).
Art. 2 - Interventi ammissibili al finanziamento agevolato
Sono ammissibili al finanziamento agevolato:
• l’acquisto dell’immobile
• l’acquisto dell’immobile e il suo contestuale recupero edilizio come individuato dall’allegato alla L.R. 15/2013 lettera c) – “restauro scientifico”, d) – “interventi di restauro e risanamento conservativo” e) – “ripristino tipologico”, f) – “interventi di ristrutturazione edilizia”
Le operazioni di cui sopra sono da finalizzarsi esclusivamente all’acquisizione della “ prima casa”. Gli immobili oggetto del finanziamento devono essere ubicati nel territorio del Comune di Conselice e devono essere accatastati nelle categorie A2 (Abitazioni di tipo civile), A3 (Abitazioni di tipo economico), A4 (Abitazioni di tipo popolare), A5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare).
Se al momento dell’acquisto l’immobile è censito catastalmente in una categoria diversa, il finanziamento potrà essere concesso qualora entro 6 mesi da tale data venga attivata la procedura di recupero dell’immobile ad uso abitazione nelle categorie sopra individuate, assumendo il costo originario come importo sul quale calcolare il finanziamento.
Le eventuali pertinenze accatastate nelle categorie C6 e C7 rientrano nel computo del costo finanziabile.
Art. 3 – Somme stanziate
Il Comune e il Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, fissano in euro 2.500.000,00 ai sensi della convenzione di tesoreria in essere a partire dal 2016 e fino al 31/12/2020 il plafond a disposizione per il finanziamento agevolato degli interventi di cui al presente disciplinare.
L’Amministrazione si riserva, in accordo con la Banca, di gestire il predetto stanziamento in misura complementare dei plafond individuati per le diverse tipologie.
Art. 4 – Tipo di finanziamento
Il finanziamento verrà concesso nella forma di mutuo ipotecario ammortizzabile in anni 10 con rate semestrali posticipate (equivalente a 20 rate complessive), comprensive di capitale e interessi, scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal primo semestre solare successivo al perfezionamento del mutuo.
Il mutuo ammesso a finanziamento agevolato sarà regolato al tasso di interesse nominale annuo in forma variabile posticipato, pari alla media dell’euribor 6 mesi (base 360), rilevato sulla stampa specializzata, riferita al mese precedente la decorrenza della rata, aumentato del 1,275%. Il predetto tasso è ridotto dello 0,225% per 10 anni si 20 rate complessive con accollo dei corrispondenti oneri a carico dell’Amministrazione. (Il tasso così determinato è il “tasso di riferimento”della presente operazione).
La quota interessi a carico dell’Amministrazione, quantificata in €. 1,225/annui/per €.1.000 di mutuo, sarà erogata direttamente dal Comune alla Banca in due rate scadenti il 30/6 e il 31/12 di ogni anno, previa comunicazione da parte della Banca dell’avvenuto pagamento della rata di mutuo scaduta da parte del mutuatario. In caso di sospensione del pagamento, il contributo non viene erogato e recuperato successivamente ad avvenuto pagamento del dovuto. Il contributo dell’Amministrazione è comunque riconosciuto su totali n. 20 rate.
.
La banca e il mutuatario possono convenire che il rimborso del prestito avvenga con rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso l’operazione è effettuata a tassi equivalenti al tasso di riferimento. La banca e il mutuatario possono altresì convenire che la durata del prestito ecceda i 10 anni. In tal caso l’operazione, per i primi 10 anni, è regolata al tasso di riferimento, per il periodo eccedente l'operazione è regolata al tasso di mercato.
Il concorso dell’Amministrazione è comunque determinato nei termini sopra detti.
Per l’eventuale parte di finanziamento eccedente il mutuo a tasso agevolato, l’operazione sarà regolata al migliore tasso di mercato (di seguito nominato “tasso di mercato”).
Sulle somme erogate dalla Banca prima dell’inizio dell’ammortamento del mutuo, sono dovuti dal mutuatario, senza alcun contributo da parte dell’Amministrazione Comunale, gli interessi di pre- ammortamento al tasso di mercato.
Art.5 – Beneficiari
Il beneficiario dei contributi deve essere persona fisica. I beneficiari devono avere i seguenti requisiti:
• non essere titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare (costituito o costituendo), del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, su di un alloggio adeguato alla necessità del nucleo familiare nell’ambito nazionale e internazionale da almeno 5 anni (non aver usufruito dei benefici prima casa da almeno 5 anni). L’idoneità dell’alloggio è verificata considerando i parametri di “adeguato” previsti dalle norme che regolano l’ERP;
• non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o costituendo) al momento dell’acquisto la proprietà o l’assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso, o con il contributo, o con il finanziamento agevolato- in qualsiasi forma concessi- dello Stato o della Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in materia;
• non aver ottenuto essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, (costituito o costituendo) la proprietà di un alloggio in forza di leggi che consentano l’alienazione del patrimonio ERP;
• acquisire la residenza nell’immobile oggetto del finanziamento non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula del mutuo a tasso agevolato nonché mantenervi la permanenza per tutta la durata dell’agevolazione sul finanziamento, salvo quanto previsto dall’art.8. In caso di recupero edilizio come individuato dall’allegato alla L.R. 15/2013 lettera c) – “restauro scientifico”, d) – “interventi di restauro e risanamento conservativo” e) – “ripristino tipologico”, f) – “interventi di ristrutturazione edilizia” i tempi per acquisire la residenza possono decorrere dalla data di scadenza della SCIA o del Permesso a costruire.
Art. 6 – Importo concedibile
L’ammontare finanziabile non potrà superare l’importo complessivo di euro 90.000,00 e comunque l’importo non potrà essere superiore al mutuo concesso dalla Banca. Qualora il titolare del rapporto di mutuo abbia un’età, alla data di stipula del mutuo, inferiore a 35 anni (in caso di 2 contitolari si considera l'età media), la somma mutuabile è elevata a euro 110.000,00 e anche in questo caso l’importo non potrà essere superiore al mutuo concesso dalla Banca. Il presente requisito deve coesistere con la residenza effettiva nell’immobile dei titolari del rapporto di mutuo, da acquisirsi non oltre 12 mesi rispetto alla data di stipula per l’acquisto o termine ristrutturazione. Nel caso che l’immobile necessiti di interventi di recupero edilizio come individuati alla lettera B del presente articolo, il mutuatario dovrà eseguire i lavori entro i termini di validità della SCIA o del Permesso a costruire. In questo caso i tempi per acquisire la residenza possono decorrere dalla data di scadenza della SCIA o del Permesso a costruire. Tutti i mutui dovranno comunque essere stipulati entro il 31/12/2020.
Salvo i limiti massimi sopra indicati, la spesa ammessa a finanziamento è quella risultante :
A. dal Rogito Notarile per l’acquisto dell’immobile esclusivamente finalizzato all’acquisizione della “ prima casa”
B. dal Rogito Notarile sommata a quella dell’eventuale recupero edilizio, riscontrabile, dal computo metrico estimativo dell’intervento redatto da un tecnico abilitato con riferimento specifico alla pratica edilizia presentata per recupero edilizio come individuato dall’allegato alla L.R. 15/2013 lettera c) – “restauro scientifico”, d) – “interventi di restauro e risanamento conservativo” e) – “ripristino tipologico”, f) – “interventi di ristrutturazione edilizia”.
Resta convenuto che la concessione del mutuo deve comunque intendersi subordinata all’approvazione degli organi deliberanti della Banca
Art. 7 - Alienazione dell’immobile
Il mutuatario che intenda alienare l’immobile, estinguere anticipatamente o surrogare il mutuo per il quale ha fatto richiesta di finanziamento agevolato deve preventivamente darne comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale.
L’estinzione anticipata del mutuo non è soggetta a penali da parte della Banca.
• In caso di alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo nel primo quinquennio dalla data di stipula, il Comune dispone la revoca del contributo e la banca procederà, per conto del Comune, al recupero delle somme erogate in conto interessi. La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente la presente fattispecie.
• In caso di alienazione dell’immobile nel primo quinquennio e riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale, il beneficiario del contributo dovrà procedere al rimborso delle somme percepite in conto interessi relativamente al precedente mutuo ma potrà presentare domanda per essere ammesso a finanziamento agevolato per il nuovo acquisto se in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento.
• In caso di alienazione dell’immobile, estinzione anticipata o surroga del mutuo nel secondo quinquennio dalla stipula, il Comune procede alla revoca del contributo senza recupero delle somme pagate in conto interessi.
Nel caso di alienazione dell’immobile, il nuovo acquirente, nel rispetto dei requisiti sia soggettivi che oggettivi prescritti nel presente regolamento, potrà attivare un nuovo mutuo a tasso agevolato.
Art. 8 - Presentazione delle domande per il parere di ammissibilità
Le domande dovranno essere presentate all’ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Comune su modello predisposto, corredata di tutta la documentazione che l’Ente stesso non potrà acquisire direttamente o accertare d’ufficio.
Le domande dovranno essere presentate nei seguenti termini:
Per l’acquisto di immobili già costruiti, non prima di 90 giorni rispetto alla presumibile data di stipula notarile e comunque non oltre 30 giorni dalla stipula notarile della compravendita;
Per l’acquisto di immobili ancora da realizzare non prima di 360 giorni rispetto alla presumibile data della stipula notarile di acquisto;
Qualora nei 60 gg. successivi la data di acquisto individuata nella richiesta di finanziamento, non vi sia il perfezionamento della compravendita, l’ammissibilità al mutuo a tasso agevolato si intende automaticamente revocata e sarà necessario presentare una nuova richiesta.
Per la parte relativa ad eventuali lavori di recupero edilizio unicamente dopo la presentazione della SCIA o del Permesso a Costruire e prima dell’inizio lavori.
Tutti i mutui dovranno comunque essere stipulati entro il 31/12/2020.
Art. 9 - Autorizzazione alla concessione del contributo
L’ammissibilità o meno al finanziamento a tasso agevolato, così come richiesto o eventualmente rettificato nell’importo, sarà determinata a seguito del riscontro della documentazione presentata. L’autorizzazione o il diniego al mutuo a tasso agevolato saranno comunicati a cura responsabile dei servizi finanziari, il quale potrà avvalersi del parere su specifiche tematiche di idonnee professionalità presenti nell’ente, entro un temine massimo di 30 gg dalla data di presentazione della domanda.
Il Comune ha la facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, al fine di dirimere eventuali controversie sia sull’entità della contribuzione da concedersi che sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente convenzione.
Art. 10 - Revoca della concessione del contributo
La mancata acquisizione della residenza nei tempi previsti dal presente regolamento costituisce titolo per revocare il finanziamento agevolato.
Art. 11 - Erogazione del contributo
L’ammortamento del mutuo a tasso agevolato decorre dal semestre successivo rispetto agli eventi sotto specificati:
Per l’acquisto il termine decorre dal semestre successivo la stipula del mutuo;
Per l’eventuale parte relativa al recupero edilizio il termine decorre dal semestre successivo la data di inizio lavori.
La dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, della loro conformità alla SCIA o al Permesso a costruire e della rispondenza delle spese sostenute alle spese preventivate, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato, all’Amministrazione Comunale ed all’Istituto Mutuante nei trenta giorni successivi il termine fissato per l’ultimazione dei lavori (validità della SCIA o del Permesso a Costruire).
L’occupazione dell’alloggio, dotato di regolare certificato di “usabilità”, da parte del proprietario, dovrà essere accertabile da parte del Comune (certificato di residenza) entro 12 mesi dalla data di fine lavori.
La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra descritti, costituirà titolo (unilaterale) per l’Amministrazione Comunale per la revoca del finanziamento agevolato. La banca procederà, per conto del Comune, al recupero delle somme erogate in conto interessi e all’applicazione del tasso di mercato con decorrenza retroattiva, così da ripristinare il plafond a disposizione del Comune per mutui a tasso agevolato.
La Banca in sede di contratto del mutuo disciplinerà specificatamente la presente fattispecie.
12 - Norma transitoria
Eventuali mutui stipulati con il Credito Cooperativo Ravennate e Imolese (Istituto Tesoriere) nel periodo dal 1/01/2016 e fino alla data di approvazione del presente regolamento, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi, possono essere ricondotti alle linee di finanziamento qui disciplinate.
Il presente regolamento, in accordo con la Banca, potrà essere sottoposta a revisione annuale.