SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO BUONI PASTO ELETTRONICI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO | PROCEDURA N. 20/2020 CIG 857425423D |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO BUONI PASTO ELETTRONICI
PARTE I DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO – DURATA
Il contratto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa da attivarsi mediante l’utilizzo di buoni pasto elettronici dal valore facciale cadauno espresso in valuta corrente e spendibile pari a € 8,00 - comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo – oltre IVA 4%.
I suddetti buoni devono essere spendibili presso una rete di esercizi convenzionati di cui all’art. 3 del D.M. del M.I.S.E. n. 122/2017, che svolgano le attività previste dall’art. 144, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con cui la società affidataria ha stipulato o stipulerà apposite convenzioni. Il numero dei buoni pasto da fornire è pari a circa 15.000/anno per l’intero periodo di durata contrattuale. Il numero indicativo delle tessere magnetiche - corrispondenti ai dipendenti interessati a fruire del servizio - è stimato in circa ottantacinque.
Tuttavia, il rischio della variazione, per eccesso o per difetto, del suddetto numero complessivo è a totale carico dell’appaltatore, trattandosi di contratto a misura, rapportato a elementi variabili (il personale dipendente di G.A.I.A. S.p.A.) che dipendono da eventi diversi, comunque non preventivabili.
Per quanto esposto al comma precedente, il Committente non si impegna all’acquisto di un numero predeterminato di buoni pasto, il cui numero effettivo dipende dalle proprie effettive esigenze, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
L’importo complessivo presunto dell’appalto per il triennio di validità è pari a € 345.600,00
IVA esclusa.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva poi:
- la facoltà in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di prorogare il servizio limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente (non oltre sei mesi) alle medesime condizioni contrattuali;
- la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Entro venti giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto:
- dovranno essere consegnate le tessere necessarie all’esecuzione del servizio
- dovrà essere stata eseguita la formazione sul funzionamento del sistema di gestione del servizio.
ART. 2 - DEFINIZIONI - VALORE DEL BUONO PASTO
2.1 - DEFINIZIONI
Nel presente capitolato si applicano le seguenti definizioni:
a) Buono pasto elettronico: documento, in forma elettronica, che dà diritto al possessore di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo;
b) Tessere elettroniche: carta magnetica che permette la registrazione sui terminali POS, forniti agli esercizi convenzionati, dell'avvenuta fruizione del buono pasto da parte del dipendente;
c) valore facciale del buono pasto: valore spendibile dai dipendenti di GAIA SpA, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni e cessioni al pubblico di alimenti e bevande pari a € 8,00;
d) valore nominale del buono pasto: valore facciale del buono al netto dell’IVA di legge
prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande;
e) esercizi: esercizi che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato individuati ai sensi dell’art. 144, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
f) G.A.I.A. - Gestione Ambientale dell’Astigiano S.p.A.: Stazione Appaltante nella presente procedura di gara.
2.2 - VALORE DEL BUONO PASTO
Il buono pasto sarà spendibile per un importo di € 8,00 (Euro otto/00) comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni e cessioni al pubblico di alimenti e bevande.
Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.
Per ciascun buono pasto G.A.I.A. S.p.A. corrisponderà all'affidatario l’importo risultante dall’applicazione dello sconto percentuale offerto dal concorrente appaltatore.
Su specifica richiesta di G.A.I.A. S.p.A., il valore facciale del buono pasto potrà in seguito essere variato, fermo restando il ribasso percentuale offerto ed accettato in sede di gara. L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente a G.A.I.A. S.p.A. l'eventuale risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla loro sostituzione con altri in grado di fornire il medesimo servizio.
ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO – PREZZO A BASE DI GARA
L’importo presunto del contratto è stato quantificato in € 345.600,00 oltre IVA di legge; in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs 81/2008 e dalla determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture il servizio oggetto dl presente appalto non è soggetto ad interferenze e, pertanto, non è necessario allegare il DUVRI.
L’importo a base di gara è pari a € 7,68 oltre I.V.A. di Legge.
ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI – D.E.C.
I rapporti tra l’Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal responsabile dell’Ufficio Xxxxxxx Xxxxx o da suo incaricato, attraverso i quali G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.
L’Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato. GAIA comunicherà prevalentemente mediante la seguente PEC: xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxxx.xx.xx
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire l’indirizzo pec a cui inviare tutte le comunicazioni.
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il responsabile dell’Ufficio Risorse Umane.
ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
5.1 - RIFERIMENTO FATTURE
La contabilizzazione dei buoni pasto elettronici emessi sarà effettuata su base quadrimestrale a consuntivo.
Con cadenza quadrimestrale, l'appaltatore emetterà fattura, con riferimento al quantitativo dei buoni pasto elettronici, previo riscontro effettuato dall’Ufficio Risorse Umane di G.A.I.A.
S.p.A. in conformità a tutti gli adempimenti prescritti da contratto.
Il corrispettivo sarà dato dal prodotto dei buoni pasto elettronici emessi per il prezzo unitario offerto in gara.
Le fatture dovranno essere emesse secondo quanto indicato dalla vigente normativa in materia di fatturazione elettronica.
Il codice destinatario attribuito a G.A.I.A. S.p.A. è il seguente: SUBM70N.
5.2 – PAGAMENTI
Il pagamento, effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione d’ufficio del DURC.
In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.
Si fa presente, che ai sensi D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, vi è l’obbligo di riportare in fattura il numero di CIG, pena l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura stessa.
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.
5.3 - RITENUTA EX ART. 30, C. 5 DEL D.LGS 50/2016
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di G.A.I.A. S.p.A. del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5.4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto d’appalto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche.
G.A.I.A. S.p.A. effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. L’appaltatore nei contratti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza del contratto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.
ART. 6 – CAUZIONE
A garanzia degli impegni assunti, l’appaltatore dovrà costituire una cauzione ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016.
ART. 7 – RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE
L’impresa emittente sarà altresì tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento al servizio oggetto del presente documento, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI - DIVIETO DI SUBAPPALTO
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata a G.A.I.A. S.p.A., ed a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106.
Attesa la tipologia di servizio di cui trattasi nella procedura di gara, non è ammesso il
subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 9 – PENALI
Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio – saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
In particolare, è stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
a) Per il mancato avvio del servizio entro il termine di cui al precedente articolo 1: € 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di cinque giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 10.
b) Per la mancata erogazione del servizio per qualsiasi causa, tranne che per cause di forza maggiore: € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata erogazione del servizio.
c) Per il rifiuto, non giustificato, di erogare il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico, da parte degli esercizi commerciali facenti parte della rete: € 100,00 per ogni buono pasto elettronico non accettato.
d) Per il mancato ripristino, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi, dalla risoluzione della convenzione, del numero di esercizi convenzionati obbligatori: € 150,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre il ventesimo.
e) Per il mancato intervento di rimozione della disfunzione segnalata, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del Committente: € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre il decimo.
f) Per la mancata sostituzione dell’esercizio convenzionato, entro il termine di sette giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, a seguito di reiterati inadempimenti: € 70,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre il settimo.
g) Per la mancata fornitura, entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi, delle tessere elettroniche per i nuovi dipendenti eventualmente assunti dal Committente € 25,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre il decimo.
h) Per la mancata fornitura, entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi, delle tessere elettroniche danneggiate o smarrite: € 25,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre il decimo.
i) Per la non conformità/rispetto dei termini di pagamento del compenso/corrispettivo agli esercizi convenzionati, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
l) Per il mancato ripristino del sistema di gestione elettronico del servizio, oltre il termine di 20 giorni naturali e consecutivi: € 75,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre il ventesimo
m) Per l’omessa redazione, compilazione ed esibizione dell’Elenco degli esercizi convenzionati facenti parte della rete/network: € 50,00 per ogni omissione
n) Per l’omessa comunicazione di variazioni all’elenco degli esercizi convenzionati facenti parte della rete: € 50,00 per ogni omissione
o) Per interruzione e/o sospensione del servizio a causa di interruzione e/o sospensione dell’attività degli esercizi convenzionati, direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione del compenso/corrispettivo spettante agli esercizi: € 200,00 per ogni giorno di interruzione e/o sospensione del servizio.
p) Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato o dal Contratto, non espressamente prevista potrà essere applicata una penalità variabile tra € 50,00 e € 200,00, per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.
Il Committente contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), assegnando all’appaltatore un termine di dieci giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi venti giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni G.A.I.A. S.p.A. adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, di una stessa infrazione, omissione e/o inadempienza, le penali previste possono essere raddoppiate.
In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura successiva all’irrogazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Qualora il Fornitore accumuli penali per un valore superiore al dieci per cento dell’importo
contrattuale complessivo, GAIA SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Resta salva la facoltà di G.A.I.A. S.p.A. di rinunciare all’applicazione della penale già contestata, solo nel caso in cui l’appaltatore dimostri che l’infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento del valore complessivo del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
- per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di G.A.I.A. S.p.A.;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di
subappalto non autorizzata;
- in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre per anno solare;
- qualora si accerti il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed
assicurativi nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato
preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto;
- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del
D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a G.A.I.A. S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave
ritardo si applica l’articolo 194 del D.Lgs 50/2016.
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a G.A.I.A. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario appaltatore. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario appaltatore in sede di offerta.
ART. 11 - VERIFICHE SUGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DA PARTE DELL’APPALTATORE
G.A.I.A. S.p.A. potrà richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
ART. 12 - CLAUSOLE DELL’IMPRESA
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell’impresa affidataria; inoltre, qualunque clausola apposte dall’impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull’ordine, dovrà ritenersi come non scritta.
ART. 13 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale qualificata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; non sono previste spese di segreteria. Il presente contratto dispiega i propri effetti a far data dall’apposizione dell’ultima firma digitale.
ART. 14 - CONTROVERSIE
Controversie inerenti all’applicazione e/o all’interpretazione del Capitolato e del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, sono devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti. È espressamente escluso il ricorso all’arbitrato in caso di controversia tra le Parti.
PARTE II PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 15 – REQUISITI DEL BUONO PASTO – SUPPORTI ELETTRONICI
15.1 - REQUISITI
I buoni pasto devono consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari a € 8,00 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni e le cessioni al pubblico di alimenti e bevande.
Nei buoni pasto in forma elettronica:
a) le indicazioni riguardanti il codice fiscale o la ragione sociale di G.A.I.A. S.p.A., la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, il valore facciale espresso in valuta corrente ed il termine temporale di utilizzo devono essere associate elettronicamente ai buoni pasto in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato devono essere associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo.
c) l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di xxxx xxxxx, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare” deve essere riportata elettronicamente.
15.2 – TESSERE ELETTRONICHE
I buoni pasto elettronici devono essere supportati da tessere di materiale plastico, di formato standard tipo bancomat, emesse e distribuite a cura e spese dell’appaltatore, senza alcuna forma di cauzione a fronte del rilascio della stessa, aventi le seguenti caratteristiche:
- riportare a stampa o in rilievo la dicitura “G.A.I.A. S.p.A.” ed il relativo logo;
- riportare a stampa o in rilievo il numero di serie della tessera elettronica ed il nome e il cognome del dipendente fruitore;
- essere dotate di microchip, codice rfid e/o tecnologia equivalente su cui venga memorizzato il dato per la fruizione del servizio sostitutivo mensa;
- riportare a stampa o in rilievo il codice fiscale/X.Xxx, la ragione sociale e il logo dell’Appaltatore;
- riportare sul retro, indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali informazioni
concordate con il Committente all’atto della stipula del contratto.
- le card sulle quali vengono caricati i buoni pasto non devono essere carte prepagate ricaricabili con denaro a "scalare"; i " buoni pasto ricaricabili" devono essere usati per l'intero valore nominale e non prevedono il "resto"; a titolo esemplificativo: se sulla carta sono presenti tre buoni per un totale di 24,00 €, a fronte di un conto di 20,00 €, l’esercizio convenzionato scalerà solo due buoni pari a 16,00 € richiedendo il resto in contanti.
La tessera elettronica esclude ogni forma di monetizzazione in favore dei fruitori del servizio.
L’Appaltatore, durante tutto il periodo di durata del contratto, deve adottare e garantire idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
L’Appaltatore, entro il termine indicato al precedente art. 1, deve fornire al Committente:
- un numero di tessere elettroniche pari al numero dei dipendenti identificati come beneficiari dal Committente e ulteriori dieci tessere elettroniche, non personalizzate. Nel corso del periodo di durata del contratto l’Appaltatore deve, comunque, fornire ulteriori tessere elettroniche su richiesta scritta del Committente, laddove si renda necessario in ragione di nuove eventuali assunzioni o per sostituzione di tessere precedentemente
fornite (es. per usura, logoramento, distruzione della tessera, etc.), senza alcun costo o onere per il Committente e i fruitori del servizio.
L’Appaltatore è obbligato ad attivare il servizio mediante la fornitura al Committente delle tessere personali elettroniche con possibilità di effettivo e regolare impiego delle stesse presso tutti gli esercizi convenzionati facenti parte della rete a far data dalla stipula del contratto.
L'Appaltatore è tenuto a fornire, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo P.E.C., le tessere elettroniche per i nuovi dipendenti e a sostituire, entro lo stesso termine, le tessere elettroniche danneggiate o smarrite.
ART. 16 – CARATTERISTICHE DEL PASTO E DEI PRODOTTI ALIMENTARI
L'appaltatore garantisce che l'erogazione dei pasti e dei prodotti avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti, assicurando l'effettuazione di adeguati controlli sulla qualità e quantità dei prodotti somministrati, nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza dei locali.
ART. 17 – GESTIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve mettere a disposizione un sistema informatico con accesso via web (portale extra internet) che consenta ai dipendenti del Committente, ovvero ai fruitori del servizio, di accedere con credenziali personali user id e password.
Il sistema informatico deve consentire l’accesso sia tramite un profilo “utente” tipicamente assegnato a ciascun dipendente per la gestione del proprio “account”, sia tramite un profilo “amministratore” che è assegnato alle risorse umane del Committente preposte alla gestione del contratto e all’assegnazione dei buoni pasto ai dipendenti, in ausilio al D.E.C. e al R.P..
Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo e non tassativo, un elenco minimale di funzioni che il sistema informatico web-based extra intranet fruibile deve consentire di realizzare:
- consultare l'anagrafica dei dipendenti del Committente, fruitori del servizio sostitutivo mensa tramite buoni pasti elettronici;
- elaborare reports delle spettanze caricate e registrate (per periodi e per dipendente fruitore);
- consultare l'anagrafica completa degli esercizi convenzionati, facenti parte della rete dedicata;
- associare le tessere elettroniche non personalizzate a dipendenti ai quali non è stata rilasciata la tessera elettronica nominativa;
- associare ciascuna tessera elettronica al dipendente del Committente o a codice identificativo.
- attivare/disattivare dalla tessera la possibilità di fruire del buono pasto;
- gestire le tessere in caso di smarrimento/furto/avaria mediante la funzione di disattivazione della vecchia tessera e di richiesta di emissione di una nuova tessera;
- disattivare la tessera in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente. L’Appaltatore, prima dell'attivazione del servizio, deve svolgere apposita formazione alle risorse cui sarà assegnato il profilo di amministratore e predisporre e rendere fruibile, al Committente e ai suoi dipendenti, a far data dall’avvio del servizio, un manuale in formato elettronico (PDF o PPTX) o multimediale.
L’Appaltatore deve inoltre:
- garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio;
- inibire, su richiesta del Committente, entro le 24 ore successive, le tessere smarrite o interessate da furto. Il Committente potrà bloccare, in tempo reale e comunque ove ne venga a conoscenza, le tessere smarrite o oggetto di furto accedendo all'area web del sistema informatico reso disponibile dall’Appaltatore. In alternativa, il Committente può contattare il Call Center dell’Appaltatore e richiedere il blocco della carta indicando il numero identificativo assegnato alla stessa;
- garantire la massima efficienza gestionale agli uffici interni preposti alla gestione dei buoni pasto (es. acquisizione, distribuzione, contabilizzazione prelievi e consumi, addebito, fatturazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo, etc);
- garantire un puntuale addebito dei buoni pasto (solo a seguito dell'effettivo utilizzo della prestazione, ovvero del buono pasto da parte dei fruitori);
- garantire elevati livelli dì sicurezza di circuito e/o del sistema informatico, che siano in grado di eliminare la possibilità di un utilizzo illecito da parte di terzi non autorizzati e comunque non fruitori del servizio e/o non dipendenti del Committente.
I buoni pasto elettronici possono essere utilizzati dai fruitori, in tutti i giorni calendariali
dell’anno, comprese le giornate festive, anche infrasettimanali.
I buoni pasto elettronici possono essere utilizzati anche più volte nel corso della medesima giornata, comunque nei limiti di utilizzo stabiliti dal D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i.
I buoni pasto elettronici sono personali e non cedibili e/o commerciabili a terzi.
L’appaltatore è obbligato a:
- garantire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, in tutta la rete degli esercizi convenzionati;
- assicurare la presenza del massimo numero possibile di esercizi convenzionati nelle vicinanze delle sedi aziendali indicate nella tabella sottostante:
Sede uffici/impianti stazione appaltante | CAP |
Asti, Via Brofferio n. 48 | 14100 |
Asti, Xxxx. Xxxxxx Xxx. 000/X | |
Xxx Xxxxxxx d’Asti, Borgata Martinetta 100 | 14015 14010 00000 |
Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxx n. 40 | 14030 |
A tal fine, si considereranno “esercizi ubicati nelle vicinanze delle sedi aziendali”, tutti gli esercizi convenzionati localizzati in vie, piazze o corsi identificati dai seguenti codici di avviamento postale (Cap): 14100 – 14030 – 14015 - 14010 – 14012;
- assicurare, per tutta la durata contrattuale, la presenza di almeno n. 30 esercizi convenzionati nelle vicinanze delle sedi aziendali di cui alla Tabella soprariportata, di cui almeno n. 2 nelle vicinanze della sede aziendale contrassegnata dai codici di avviamento postale 14015, 14010 e 14012, e n. 1 dal codice 14030;
- assicurare, per ogni zona identificata dai sopraindicati codici di avviamento postale, che almeno la metà (ove possibili) degli esercizi convenzionati (sia aperta nelle giornate lavorative dal lunedì al sabato;
- mantenere inalterato, per tutta la durata del contratto, il numero degli esercizi convenzionati;
- comunicare tempestivamente la risoluzione o cessazione del rapporto di convenzione con esercizi convenzionati facenti parte della rete e provvedere, altresì, entro il termine offerto in sede di gara alla convenzione con nuovi esercizi, dotati dei requisiti previsti dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122, e dal presente Capitolato;
Il Committente si riserva di comunicare tempestivamente all’Appaltatore eventuali inadeguatezze e/o inadempienze rispetto a quanto previsto nel Capitolato, nel Contratto e a quanto offerto in sede di gara dall’appaltatore, di cui venga a conoscenza, anche sotto il
profilo delle condizioni igienico-sanitario riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione.
L’Appaltatore è tenuto a:
- intervenire entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente presso l’esercizio convenzionato, affinché sia rimossa la disfunzione o il disservizio segnalato;
- in caso di reiterazione di inadempimenti nella misura pari a tre per anno contrattuale da parte del medesimo esercizio convenzionato, nei sette giorni lavorativi successivi all’ultima comunicazione, ad escludere l’esercizio dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dal Capitolato e dalla normativa ivi richiamata;
- provvedere alla sostituzione dell’esercizio convenzionato qualora il Committente abbia accertato che il servizio rilevato sia negligente e comunque non conforme a quanto previsto dal Capitolato e alla normativa ivi richiamata.
L’inottemperanza a quanto previsto dal presente documento, oltre all’applicazione delle penali previste dall’art. 9 del Capitolato, può essere causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 10 del Capitolato.
L'Appaltatore dovrà:
a) assicurare per tutta la durata del contratto la rete degli esercizi convenzionati come da offerta di gara e, comunque, rispettando il numero minimo e la distribuzione territoriale prevista nell’art. 17;
b) trasmettere a G.A.I.A. S.p.A. entro trenta giorni dalla stipula, copia delle convenzioni stipulate con gli esercizi sostitutivi;
c) su richiesta di G.A.I.A. S.p.A. convenzionare ulteriori esercizi e impegnarsi nella ricerca di altri in possesso dei prescritti requisiti;
d) adottare tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di garantire da parte dei gestori degli esercizi il corretto adempimento delle condizioni richieste.
G.A.I.A. S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed i gestori degli esercizi della rete dedicata.
Gli accordi stipulati tra l'appaltatore e gli esercizi convenzionati dovranno contenere gli elementi di cui all’art. 5 del DM 7/6/17 n. 122: detti accordi e le loro eventuali modifiche possono essere stipulati esclusivamente in forma scritta.
ART. 18 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
L'appaltatore garantisce la fruizione del servizio attraverso una rete di esercizi convenzionati individuati ai sensi dell’art. 144, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, con i quali ha stipulato apposita convenzione.
La fruizione del buono pasto è assicurata negli esercizi convenzionati che sono dotati di appositi terminali-lettori, utilizzabili anche in mobilità, a seguito della semplice presentazione delle tessere elettroniche.
ART. 19 – GARANZIA PER L’OPERATO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
L'appaltatore è ritenuto responsabile per ogni inadempimento delle clausole contrattuali dipendente dall'operato dei singoli esercizi convenzionati.
G.A.I.A. S.p.A. comunica esclusivamente a mezzo PEC all'appaltatore eventuali inadeguatezze o disservizi riscontrati negli esercizi convenzionati.
ART. 20 – ADEMPIMENTI DI G.A.I.A. S.p.A.
G.A.I.A. S.p.A. provvederà a comunicare via PEC il nome e cognome dei dipendenti fruitori del servizio ed ogni altro dato necessario per il rilascio delle tessere elettroniche ed a informare i dipendenti circa le modalità d'uso dei buoni pasto elettronici.
ART. 21 – VERIFICHE E CONTROLLI
G.A.I.A. S.p.A. per tutta la durata del contratto, si riserva di eseguire verifiche e controlli anche a campione sulla reale esistenza degli esercizi convenzionati indicati dall'Appaltatore e sull'effettiva spendibilità del buono presso gli stessi.
Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta, G.A.I.A. S.p.A. potrà richiedere all'Appaltatore di fornire, entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, l'elenco delle fatture registrate in un determinato periodo relative agli esercizi convenzionati, con la relativa documentazione contabile.
In caso di difformità dei termini di pagamento verrà applicata la penale di cui al precedente articolo 9, lett.i).
ART. 22 – INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I dati personali relativi ai partecipanti alla presente procedura di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di G.A.I.A. S.p.A., con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’affidamento del servizio ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 e s.m.i.
Titolare del trattamento è la società G.A.I.A. S.p.A.; si fa rinvio all’informativa ex artt. 13 e
14 del GDPR scaricabile dal sito xxx.xxxx.xx.xx circa i diritti degli interessati. L’appaltatore per parte sua deve garantire l’obbligo di riservatezza nella gestione dei dati e delle informazioni aziendali riservate di cui lo stesso, e il proprio personale, venga a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, con il divieto di utilizzo degli stessi per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.
L'appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, G.A.I.A. S.p.A. assumerà le iniziative più opportune a tutela dei propri interessi, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.
ART. 23 – POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. E INFORTUNI
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e/o beni, tanto dello stesso Appaltatore quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all’esecuzione del servizio e delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, connesse o in cui si articola, anche se eseguite da parte di terzi, quali gli esercivi convenzionati.
Per quanto previsto dal comma precedente, l’Appaltatore è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di proroga tecnica eventuale, di idonea e apposita polizza assicurativa R.C.T., accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice, che:
- tenga indenne dai danni provocati a terzi nell’esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, ivi compresi i rischi igienico-sanitari e i danni cagionati nel corso dell’attività espletata dai gestori/titolari degli esercizi convenzionati facenti parte della rete, con massimale annuo assicurato, per ogni singolo sinistro non inferiore ad € 8.000.000,00 (euro otto milioni/00) per danni a persone e/o cose;
- garantisca la responsabilità civile degli esercizi convenzionati facenti parte della rete;
- precisi che non sono opponibili franchigie, scoperti e/o sottolimiti eventuali ai terzi. come da copia del documento di polizza assicurativa R.C.T. che dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto.
Per quanto previsto dal periodo iniziale, l’Appaltatore è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di proroga tecnica, di idonea e apposita polizza infortuni, accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice:
- con massimale di almeno € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per dipendente per morte o invalidità permanente derivante da intossicazione da prodotti, cibi e/o bevande assunti presso gli esercizi convenzionati facenti parte della rete;
- che precisi che non sono opponibili franchigie, scoperti e/o sottolimiti eventuali ai terzi.
In alternativa all’apposita polizza assicurativa esplicitata ai commi precedenti, l’Appaltatore può dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa già attivata presso primaria Compagnia Assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato.
In tal caso, l’Appaltatore deve produrre entro la data di sottoscrizione del contratto - e comunque su richiesta del Committente - un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in questione copre anche il servizio svolto, in regime d’appalto, per conto del Committente, precisando che non vi sono limiti al massimale per danni e che non sono opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali e/o sottolimiti eventuali.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di attivazione del servizio e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore è tenuto ad informare, formalmente e con tempestività il Committente di ogni danno e/o infortunio, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso del periodo di esecuzione del servizio, connesso al servizio, ed a tenere informato il Committente in caso di controversie insorte con terzi.
Ai fini del Capitolato, per “terzi” devono intendersi anche:
- il Committente;
- i fruitori del servizio, ovvero i dipendenti del Committente.
Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni, che per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze assicurative, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è, altresì, responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti e/o collaboratori, nell’esecuzione del servizio, dovessero arrecare a beni e persone (es. dipendenti del Committente, etc.).
L’Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza che copra la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione) per sinistro.