Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore
Il direttore
Allegato H - Schema contratto di fornitura per accettazione
CONTRATTO DI FORNITURA/SERVIZIO
TRA
L’Azienda USL di Bologna, P.I. n. 02406911202, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx, 00, rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alle deliberazioni nn. 52 del 13/02/2017 e 146 del 30/06/2011, dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, D.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la carica domiciliata in via Gramsci n.12, dal 01.12.2019 Sub- Commissario Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna, con Direzione ad interim del Servizio Acquisti Metropolitano
E
La ditta …………………, P.I. n. 00000000000000000, Registro delle Imprese n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a ……………., via ,
rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a……………………….
PREMESSO
⇨ Che l’Azienda USL di Bologna a seguito della procedura aperta n. 000/2…. ha
aggiudicato, con det.n.xxxxxxx del xxxxxxxxxxx la fornitura di un sistema di gestione delle attese e dell’accoglienza dei pazienti nei pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dei pazienti ambulatoriali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Lotto unico.. per un importo di € ..................................(oneri fiscali esclusi), di cui: € per costi
della manodopera, € ……………..per oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000……fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
…………………@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (desumibili dall’offerta qualora dovuti ai sensi del comma 10, dell’art.95 del D.lgs 50/2016) e di €… costi
da interferenza (se esistono);
⇨ Che con nota prot.n. xxxxxx xxx xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di aggiudicazione di fornitura /servizio
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA
Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:
1. il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta;
2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d’appalto, sottoscritti dalla ditta;
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l’offerta economica presentata dalla Ditta;
5. l’offerta tecnica, e il progetto presentati dalla Ditta;
6. il documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.);
7. il crono programma;
8. le polizze di garanzia.
Si allegano al presente contratto:
- il capitolato speciale d’appalto sottoscritto dalla ditta, (bollo)
- l’offerta economica presentata dalla ditta, (bollo),
- il codice di comportamento aziendale (bollo in caso d’uso),
- il patto di integrità (bollo in caso d’uso),
- il documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) (bollo in caso d’uso);
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la fornitura/il servizio (dettagliare) della ditta …………………..
da parte
ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente e
……(eventuali altre condizioni emerse in sede di valutazione delle offerte da parte della Commissione)
Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.
ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A.,
I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata pari a cinque anni, decorrenti dalla data di collaudo positivo di ogni singola azienda.
ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronica; altresì il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
ARTICOLO 8. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Si indica/no il/i codice/i CIG relativo/i al presente contratto:
ARTICOLO 9. SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).
on è ammesso il subappalto
è ammesso/n
Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti e stante la dichiarazione rilasciata dalla ditta in
sede di gara, per questo contratto dichiarazione ditta).
(verificare
ARTICOLO 10. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 11. PATTO DI INTEGRITA’
La violazione da parte dell’aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto.
Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 12. SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a totale carico dell’Appaltatore. Inserire la frase sulla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo:
Si dà atto che l’imposta di bollo viene assolta mediante contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario e che i codici numerici dei contrassegni utilizzati sono:
……………………………….. (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). L’appaltatore conserverà i contrassegni utilizzati entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972, Autorizzazione n……, Rilasciata in data….., Agenzia delle Entrate di….."
Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 13. TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare il Fornitore dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa è contenuta al punto 26.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
ARTICOLO 14. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
In merito all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03 (di seguito “Codice”) le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l’Azienda Usl di Bologna.
L’Azienda Usl di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, nomina la (Indicare denominazione della parte contraente) ,
quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all’oggetto del presente contratto, (ALLEGATO 1 “DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO”).
Il Responsabile del trattamento è tenuto a :
1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall’art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.
In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 “ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l’ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.
Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach di cui alla Deliberazione n. 146 del 19/4/2919 che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALLEGATO 3 “PROCEDURA DI DATA BREACH”).
La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.
Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all’articolo 82 del GDPR.
Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca della/del presente convenzione/accordo/contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.
ARTICOLO 15. FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda USL e la Ditta nell’esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna
Il presente contratto si compone di sette pagine e di otto allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.
Letto confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente per accettazione