Contract
I Conferimenti
CONFERIMENTI IN NATURA
a) beni economicamente disgiunti
b) beni economicamente congiunti
Nel caso di beni disgiunti
si tratta di valori economici distinti
il limite massimo nella valutazione è
rappresentato dal costo
che si sarebbe dovuto sostenere per acquistare quel bene sul mercato.
Nel caso di beni congiunti si tratta di fattori produttivi legati fra loro da vincoli
di complementarietà tali da renderli complessi aziendali in funzionamento o rami aziendali dotati di capacità reddituale autonoma
CONFERIMENTI IN NATURA : beni economicamente congiunti
Il conferimento è l’operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, conferisce beni o diritti a titolo di capitale in una società detta conferitaria ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria medesima.
Il Codice Civile disciplina le operazioni di conferimento senza distinguere il
caso di apporti disgiunti da quelli di beni congiunti.
L’art.2343 disciplina l’ipotesi di conferimento di beni in natura e di crediti ma non quella di un conferimento congiunto, vale a dire, di un conferimento di un’azienda o di un ramo aziendale
Il conferimento d’azienda
Il conferimento d’azienda consiste nell’apporto dell’azienda o di un ramo di essa ad una società esistente o di nuova costituzione.
Per ramo d’azienda si intende un complesso di beni e rapporti (economici e giuridici) organizzati dall’imprenditore e funzionalmente finalizzati allo svolgimento di un’attività economica (si veda anche l’art. 2555 c.c. che definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa)
E’ un’operazione che non trova una procedura tipizzata nell’ordinamento civilistico.
Giuridicamente è un contratto e contabilmente è trattato come una
compravendita
CONFERIMENTI IN NATURA : beni economicamente congiunti
l’attribuzione del valore del conferimento dovrà essere
effettuata all’esito della valutazione del complesso aziendale funzionante (o del ramo dello stesso) secondo il criterio indicato nel contratto sociale
Criteri elaborati dalla dottrina aziendalistica per la valutazione
dell’azienda in funzionamento basati sulla determinazione del
VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO
La valutazione degli apporti congiunti:
la determinazione dell’avviamento
valutare il patrimonio di pertinenza di un’azienda in funzionamento
vuol dire individuare il suo
è
funzione
della
capacità dell’azienda
di produrre reddito,
e dei tassi prospettici di remunerazione degli investimenti alternativi.
valore di scambio
Il capitale economico
è il “valore unico” attribuibile al patrimonio dell’azienda in ipotesi di scambio
è diverso dal valore del patrimonio netto indicato nel bilancio ed è diverso dal valore di liquidazione dell’azienda
Come valutare l’azienda nel momento in cui viene ceduta
?
CE
Valore del capitale economico
Esistono metodologie operative
tra loro differenti e che sono modellate sulla base
dei profili nei quali può essere indagata la gestione aziendale.
metodologie orientate
all’aspetto patrimoniale, reddituale e finanziario/monetario
Metodi di valutazione
Metodi finanziari
Vengono valutati i flussi netti di cassa che un definito investimento potrà generare in futuro
Metodi reddituali
Il valore è diretta conseguenza dei redditi prospettici che essa è capace di produrre
Metodi patrimoniali
Il valore è pari alla somma dei prezzi elementi che compongono il patrimonio dell’azienda o del ramo
Metodi misti
Il valore scaturisce dalla combinazione dei metodi precedenti
Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx - Dipartimento di Economia e Finanza
Ragioneria Applicata (a.a. 2021/2022) - Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 8
Metodo analitico patrimoniale
Determina il capitale netto rivalutato sulla base di una rivalutazione a prezzi di mercato o all’ipotetico costo di sostituzione, decurtato per il grado di senescenza e di obsolescenza di ciascun elemento del patrimonio
Viene considerata l’idoneità dei fattori di produzione rappresentati da valori patrimoniali, a partecipare allo svolgimento della futura gestione.
I crediti sono valutati al loro presunto valore di realizzo mentre le passività al loro presunto valore di estinzione
Il metodo analitico-patrimoniale, risponde a dei requisiti di
maggior obiettività rispetto al
metodo sintetico-reddituale
Metodo sintetico reddituale
L’azienda, viene valutato al pari di un investimento finanziario in funzione della sua redditività.
La metodologia è,
quella dell’attualizzazione dei redditi futuri
sulla base di un
reddito medio normalizzato
ad un prescelto tasso
Il tasso di attualizzazione deve
tener conto
A) dei rendimenti e della liquidabilità degli investimenti
alternativi per l’ipotetico investitore,
B) del rischio connaturato allo
svolgimento
di quella attività economica - rischio di settore –
e
C) del rischio legato specificamente alle
caratteristiche
gestionali dell’azienda oggetto di
conferimento
Comparazione dei metodi
Il metodo analitico-patrimoniale, risponde a dei requisiti di
maggior obiettività rispetto al
metodo sintetico-reddituale
Il metodo sintetico-reddituale, risponde a dei requisiti di
maggior razionalità rispetto al
metodo analitico-patrimoniale
Il metodo sintetico-reddituale è, nella generalità dei casi, utilizzato come metodo di controllo della valutazione effettuata con il metodo analitico-patrimoniale.
Se il valore calcolato con il metodo reddituale è maggiore del valore determinato
con il metodo patrimoniale, si può interpretare la differenza come
valore di avviamento
Metodo misto patrimoniale reddituale
CE = CNR + (R – roeS x CNR) a n¬i
CE = valore del capitale economico
CNR = capitale di gestione analiticamente rivalutato
R = reddito prospettico medio normalizzato
roeS = rendimento medio prospettico del capitale investito nel settore i = tasso prospettico di rimunerazione degli investimenti alternativi
n = orizzonte temporale considerato
avviamento inteso come sovrareddito attribuibile all’azienda
il grado di economicità dell’azienda
potrà risultare superiore (avviamento o goodwill) uguale o inferiore (badwill) rispetto ad una ipotetica azienda che operi con l’identico capitale proprio investito nel ramo oggetto di valutazione.
o ramo aziendale oggetto di valutazione
Conferimento:
accordo economico fra due parti
Conferitario
Conferente
(soggetto che apporta l’azienda ricevendone partecipazioni acquista la qualità di socio trasforma “attività aziendali” in “attività finanziarie”)
(soggetto che riceve l’azienda, aumentando
di conseguenza il proprio capitale)
Effetto sul capitale
COSTITUTIV0
(nuova società)
INCREMENTATIVO
(società preesistente)
Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie:
1. Sia da un punto di vista formale (es. devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda)
2. Sia per le finalità che ne giustificano il ricorso da parte della Società
Le motivazioni più ricorrenti:
- il riassetto organizzativo e/o produttivo (es. separazione delle attività a bassa redditività)
- la ristrutturazione finanziaria;
- la concentrazione di imprese;
- una migliore identificabilità del «brand»;
- correggere precedenti strategie «espansionistiche»
Sotto l’aspetto economico dell’operazione si
ravvisano due distinte categorie di conferimenti
Conferimento - modello cessione
finalità di realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale conferito
ricevendo in cambio una partecipazione di valore e peso adeguati all’apporto
effettuato.
Conferimento - modello trasformazione
finalità di ristrutturazione degli assetti “interni” organizzativi, societari e proprietari. Risponde all’esigenza di riallocare risorse in una sede diversa da quella di provenienza rimanendo nell’orbita economica di uno stesso soggetto Esempio: conferimento in una newco partecipata al 100% dal conferente
Conferimento in sede di costituzione nuova società
1) Delibera degli organi sociali della conferente in merito al conferimento
(CdA o assemblea dei soci se vi è modifica dell’oggetto sociale)
2) Istanza al tribunale nel cui circondario ha sede la società per la nomina di un esperto per il rilascio di una relazione giurata
3) Redazione della relazione giurata da parte dell’esperto che contenga: la descrizione dell’azienda conferita e dei beni che la compongono; l’attestazione che il valore dell’azienda conferita è almeno pari a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale;
4) i criteri di valutazione adottati
5) Stipula dell’atto costitutivo della società e dell’atto di conferimento
6) Deposito per l’iscrizione dell’atto costitutivo della nuova società a cura del notaio rogante (art. 2330 c.c.)
Art. 2343: LA PERIZIA
L'attestazione del valore del complesso aziendale conferito deve essere almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
La perizia assolve il ruolo di garanzia della posizione soggettiva di terzi e creditori della conferente.
CONTENUTI
- descrizione dei beni oggetto del conferimento;
- l’attestazione che il valore dei beni conferiti sia almeno pari al valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
- i criteri di valutazione adottati.
Aspetti contabili: la conferente
1) dovrà individuare il valore netto contabile che costituirà la contropartita contabile della costituzione (o l’incremento) del capitale sociale per la conferitaria;
2) dovrà predisporre una chiusura dei conti al fine di fornire al perito valutatore una situazione di partenza per la redazione della stima ai sensi dell’art. 2343 e 2343-ter del Codice civile (devono essere effettuate le scritture di assestamento prodromiche alla rilevazione del valore netto contabile dell’azienda conferita, comprensivo dell’utile infrannuale);
3) dovrà predisporre una situazione patrimoniale all’atto del conferimento con i criteri adottati dal perito e sulla base dei valori indicati nella perizia, dovrà rilevare l’eventuale plusvalore dei valori correnti rispetto a quelli contabili;
4) tale plusvalore emergerà nella contabilità del conferente per effetto dell’iscrizione della partecipazione ricevuta, sulla base di un valore contabile superiore a quello cui risultava iscritta l’azienda conferita
Pertanto dal punto di vista contabile la conferente dovrà:
– stornare le attività e le passività conferite dal proprio stato patrimoniale a valori “storici”;
- rilevare la partecipazione nella società conferitaria (partecipazione iscritta per il valore netto dei beni valutati a valori “correnti”);
- rilevare la differenza tra netto e “valori correnti” come “plusvalenza/minusvalenza”
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Aspetti contabili: la conferitaria
- dovrà individuare la contropartita contabile dell’azienda ricevuta in conferimento rappresentata da una pari rilevazione costitutiva (o incrementativa) del capitale sociale della conferitaria;
– dovrà valutare se oltre al capitale sociale la contropartita contabile debba essere rappresentata da altre voci di Patrimonio Netto per esigenze di protezione del capitale sociale;
- dovrà essere valutata l’iscrivibilità da parte della società conferitaria dell’avviamento relativo al complesso aziendale conferito;
Pertanto dal punto di vista contabile la società conferitaria dovrà:
• iscrivere nel proprio stato patrimoniale tutti gli elementi attivi e passivi apportati dal conferente;
• rilevare il patrimonio netto (capitale sociale nominale ed eventuali voci di riserva) generato dall’apporto, a fronte del quale è tenuta a procedere all’emissione di azioni o quote di partecipazione a favore del soggetto conferente
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Conferimento di Alfa nella società Beta
I° ipotesi: valori contabili = valori correnti
Valore conferito = 300
Scritture della conferente | |||
diversi | a | diversi | |
debiti | 1.200 | ||
Beta c/conferimento | 300 | ||
a | Impianti | 1.000 | |
Crediti | 500 | ||
Partecipazione in Beta | Beta c/conferimento | 300 | |
I° ipotesi: valori contabili = valori correnti Valore conferito = 300
Scritture della conferitaria | |||
Alfa c/sottoscrizione | a | Capitale sociale | 300 |
diversi | a | diversi | |
Impianti | 1.000 | ||
crediti | 500 | ||
a | debiti | 1.200 | |
Alfa c/sottoscrizione | 300 | ||
II° ipotesi: valori correnti > valori contabili Valore corrente impianti + 100
Valore conferito = 400
Scritture della conferente | |||
diversi | a | diversi | |
debiti | 1.200 | ||
Beta c/conferimento | 400 | ||
a | Impianti | 1.000 | |
Crediti | 500 | ||
Plusvalenza da conferimento | 100 | ||
Partecipazione Beta | Beta c/conferimento | 400 | |
II° ipotesi: valori correnti > valori contabili Valore impianti + 100
Valore conferito = 400
Scritture della conferitaria | |||
Alfa c/sottoscrizione | a | Capitale sociale | 400 |
diversi | a | diversi | |
Impianti | 1.100 | ||
crediti | 500 | ||
a | debiti | 1.200 | |
Alfa c/sottoscrizione | 400 | ||
III° ipotesi: valori correnti > valori contabili
Valore impianti + 100 Avviamento = 200 Valore conferito = 600
Scritture della conferitaria | |||
Alfa c/sottoscrizione | a | Capitale sociale | 600 |
diversi | a | diversi | |
avviamento | 200 | ||
impianti | 1.100 | ||
crediti | 500 | ||
a | debiti | 1.200 | |
Alfa c/sottoscrizione | 600 | ||
IV° ipotesi: valori correnti > valori contabili
Valore impianti + 100 Avviamento = 200 Valore conferito = 600
Costituzione di parte del valore (200) conferito a riserva
Scritture della conferitaria | |||
Alfa c/sottoscrizione | a | Capitale sociale | 400 |
a | Riserve da conferimento | 200 | |
diversi | diversi | ||
avviamento | 200 | ||
Impianti | 1.100 | ||
crediti | 500 | ||
a | debiti | 1.200 | |
Alfa c/sottoscrizione | 600 |