CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE ACQUISTI |
Allegato al Bando Semplificato SCHEMA DI CONTRATTO Procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 volta all’affidamento della «Fornitura e manutenzione di prodotti software BMC ITSM Suite per la piattaforma di incident e problem management». La procedura è celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A. |
Via Xxxx il Grande, n. 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
«Fornitura e manutenzione di prodotti software BMC ITSM Suite per la piattaforma di incident e problem management»
C.I.G. n. 655871245C
tra
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n.
02121151001), con sede in Roma, in via Xxxx il Grande, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Barletta il 29/01/1967, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante») e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre RS30/[…] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura ai sensi dell’art. 60° del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nell’ambito di apposito Sistema Dinamico di Acquisizione istituito da Consip S.p.A., volta all’individuazione di un operatore economico terzo che provveda in favore dell’Istituto, alla «Fornitura e manutenzione di prodotti software BMC ITSM Suite per la piattaforma di incident e problem management», (da qui in poi, la
«Fornitura»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e nel relativo Capitolato d’Oneri, nel Bando semplificato, nel Capitolato d’Oneri relativo all’appalto specifico, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione, governata dal criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
b) il Bando di gara semplificato è stato pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del
[…], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;
c) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso il prezzo più basso, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
e) l’Appaltatore ha dichiarato ed asseverato, in corso di procedura, il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/06, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) l’Istituto ha proceduto alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti sulla capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che le stesse si sono concluse con esito positivo;
g) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
h) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
i) trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10°, del D.Lgs. 163/06, ai sensi del comma 10-bis del medesimo articolo;
j) con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui è affidata la fornitura oggetto di gara;
▪ «Appalto»: la «Fornitura e manutenzione di prodotti software BMC ITSM Suite per la piattaforma di incident e problem management» così come dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto;
▪ «Bando di Gara semplificato»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del predetto Decreto;
▪ «Capitolato d’Oneri relativo all’appalto specifico»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara semplificato e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura;
▪ «Capitolato Tecnico»: il documento, allegato sub “A” al presente Contratto, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Amministrazione devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
▪ «DCRS»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipula il presente Contratto;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 118, comma 11°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del presente Contratto;
▪ «Firma Digitale»: il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed esecuzione;
▪ «Fornitura»: la fornitura e manutenzione di prodotti software BMC ITSM Suite per la piattaforma di incident e problem management;
▪ «Lettera di Invito»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto specifico;
▪ «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta (come di seguito definita) in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;
▪ «Offerta»: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, ed economico, che l’operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione presentati per via elettronica e sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 77, comma 6°, lettera b) del D.Lgs. 163/06;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Regolamento»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono la vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ Allegato “A”: Capitolato Tecnico;
▪ Allegato “A.1”: schema verbale consegna/installazione;
▪ Allegato “B”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “C”: Bando Consip istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativo Capitolato d’Oneri, Bando di Gara semplificato, Capitolato d’Oneri relativo all’appalto specifico, Lettera di Invito e relativi allegati minori di procedura;
▪ Allegato “D”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono sottoscritti in modalità elettronica, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. L’Istituto affida all’Appaltatore, il quale accetta, la fornitura e la manutenzione di prodotti software BMC ITSM Suite, per la piattaforma di incident e problem management, con particolare riferimento alle seguenti applicazioni della BMC ITSM Suite:
• Remedy Service Desk
• Remedy Change Management
• Remedy Asset Management
• BMC Atrium Service Level Management
2. In particolare, i prodotti software oggetto di fornitura e manutenzione sono:
N. 1 BMC ITSM Suite che include:
DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
BMC Remedy IT Service Management Suite | 1 |
BMC Service Desk - Floating User License Add-on | 65 |
BMC Service Desk - User License Add-on | 65 |
BMC Change Management - Floating User License Add-on | 40 |
BMC Change Management - User License Add-on | 10 |
BMC Asset Management - Floating User License Add-on | 30 |
BMC Asset Management - User License Add-on | 10 |
BMC Atrium Service Level Management - User License Add-on | 10 |
BMC MYIT Self Service | 11.000 |
3. Nel corso di tutta la durata contrattuale, l’Appaltatore si impegna ad aggiornare i prodotti con le versioni nuove o modificate dei medesimi, senza oneri aggiuntivi per l’Istituto, fatta salva la facoltà dell’Istituto di accettarle o meno, ai sensi dell’art. 38 del d.P.C.M. 452/97.
4. A corredo delle licenze oggetto dell’appalto dovrà essere fornito l’aggiornamento tecnico del software tramite invio di nuove release di prodotto, patch cumulative e quant’altro necessario allo scopo.
5. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere coperti da 24 (ventiquattro) mesi di di manutenzione e supporto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo di cui al successivo art. 5, commi 6° e xx.xx. e agli artt. 4 e 5 del Capitolato tecnico;
6. I servizi di manutenzione e supporto dovranno comprendere le varie attività di manutenzione correttiva volte a ripristinare tramite patch o workaround, il corretto funzionamento del software in conformità alla documentazione ad esso relativa, nel rispetto delle seguenti tempistiche di risposta e ripristino:
Severity | Tempo di Risposta |
S1 | 1 ora orologio |
S2 | 4 ore lavorative |
S3 | 8 ore lavorative |
S4 | 12 ore lavorative |
In particolare, per Xxxxxxxx si intende:
Severity Level | Severity Criteria |
1 | Critical Service Impact Il problema riscontrato impatta in maniera critica un servizio primario, un’applicazione o un sistema fondamentale in ambiente di produzione.Le caratteristiche di una problematica di Severity 1 comprendono: • Servizi di business non operativi • Caduta del sistema (o sottosistema) di produzione • Integrità dei dati a rischio • Failure nelle operazioni di backup e recovery |
2 | Significant Service or Implementation Impact Un servizio primario, un’applicazione o un sistema fondamentale vengono seriamente compromessi , oppure un’implementazione risulta bloccata. Nessun workaround accettabile è disponibile. |
3 | Moderate Service Impact Un servizio, un’applicazione o sistema risultano moderatamente impattati. Non sussistono rischi di integrità dei dati e il servizio, l’applicazione o il sistema coinvolti sono ancora in funzione. Il problema può essere temporaneamente aggirato utilizzando un workaround già disponibile . |
4 | No service Impact Problemi non critici, domande generali, richieste di enhancemente o questioni inerenti alla documentazione |
7. Il servizio di manutenzione e supporto dovrà essere garantito 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana per tutte le problematiche ad elevata criticità (Severity 1).
8. L’Operatore dovrà eseguire l’Appalto nel rispetto dei Livelli di servizio individuati dalla Stazione Appaltante.
9. Nell’ambito del presente Contratto il Fornitore si impegna ad erogare le prestazioni descritte nei precedenti commi nel rispetto dei prezzi di aggiudicazione risultanti dall’Offerta Economica.
10.Le caratteristiche tecniche della Fornitura sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto.
11.Le prestazioni oggetto della Fornitura potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall’art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, comma 1°, il presente Contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di positivo esito del collaudo di cui al successivo art. 5.
2. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare la Fornitura nel termine fissato, può richiedere la proroga del Contratto.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto.
4. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dalla Stazione appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
5. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità, qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata entro il termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 5 (Modalità di esecuzione della Fornitura)
1. I prodotti software oggetto di affidamento dovranno essere consegnati all’Istituto entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione del Contratto.
2. Unitamente ai suddetti prodotti, dovrà essere fornita altresì tutta la documentazione del produttore, relativa ai sistemi software, oggetto della fornitura (technical reference, operator & service guide, installation guide, tuning guide etc.). La documentazione suddetta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere fornita su supporto cartaceo ed elettronico.
3. L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software di cui al comma 1, così come i relativi supporti magnetici sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. L’Appaltatore riconosce all'INPS il diritto di duplicare “per uso interno all’Istituto” i programmi oggetto della Fornitura, successivamente alla loro consegna, in numero equivalente alla quantità di licenze d’uso richieste dall'INPS stesso nel corso della durata del presente Contratto.
5. Le Licenze oggetto di Fornitura di nuova acquisizione dovranno conferire all’Istituto il diritto di utilizzare i relativi software a tempo indeterminato, a titolo non esclusivo e non trasferibile, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di positivo esito del Collaudo.
6. Il collaudo della Fornitura verrà effettuato da INPS, come indicato dettagliatamente nel capitolato tecnico, verificando la conformità di quanto ricevuto da INPS con quanto richiesto dalla fornitura in oggetto.
7. Entro non oltre trenta giorni dalla data del Verbale di installazione, il direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 24 e ss. del d.P.C.M. 452/97, sottopone i programmi forniti a collaudo, al fine di verificare che gli stessi siano conformi al tipo o ai modelli descritti nella lex specialis, e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta delle prove funzionali e diagnostiche a tal fine necessarie.
8. Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dall'Amministrazione, alla presenza di incaricati dell'Appaltatore, e si concluderà con la redazione di un Verbale di Xxxxxxxx, che sarà sottoscritto dall’Amministrazione e dall’Appaltatore.
9. Nell’ipotesi di esito negativo del collaudo, lo stesso dovrà essere ripetuto entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla data del suddetto Xxxxxxx e si considererà collaudo definitivo.
10. In caso di collaudo a campione, ai sensi dell’art. 24, comma 6° del d.P.C.M. 452/97, la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.
11. In caso di esito negativo del collaudo definitivo, il Contratto si intenderà risolto e l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la causa dell’esito negativo del collaudo sia imputabile all’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere all’eventuale acquisizione in danno dei prodotti e ad esperire ogni altra azione ritenuta opportuna.
12. Sono a carico dell’Appaltatore i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Istituto, fino alla data del processo Verbale di collaudo con esito favorevole, salvo che le perdite e i danni siano imputabili all’Istituto.
13. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Oneri e nelle migliori prassi industriali e commerciali.
14. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
15. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale incaricato dell’esecuzione contrattuale.
16. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.
17. Il personale del Fornitore, nel caso in cui acceda alle strutture della Stazione Appaltante, dovrà farlo nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le strutture della Stazione Appaltante. Sarà onere del Fornitore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizione.
18. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione della Fornitura e dei relativi servizi di manutenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Istituto, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto o nel Capitolato Tecnico, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
19. Il Fornitore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
20. Per tutta la vigenza contrattuale, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto almeno un numero di telefono […], un numero di fax […] e un indirizzo mail […] al quale trasmettere le richieste di intervento nonché comunicare il nome del referente della Fornitura quale unico interlocutore per la Stazione Appaltante.
21. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
22. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
23. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà responsabile per i danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione della Fornitura, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
24. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto.
Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. […].
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L’Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione della Fornitura.
3. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo per la Fornitura di cui all’art. 3, comma 1°, del presente Contratto è complessivamente e presuntivamente fissato in € […],[…], IVA esclusa, la spesa a titolo di oneri
per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00 (Euro zero/00), risultante dai seguenti prezzi unitari, come risultanti dall’Offerta Economica dell’Appaltatore:
DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA) | VALORE COMPLESSIVO – PxQ – (IVA ESCLUSA) |
BMC Remedy IT Service Management Xxxxx | 0 | […] | […] |
BMC Service Desk - Floating User License Add-on | 65 | […] | […] |
BMC Service Desk - User License Add-on | 65 | […] | […] |
BMC Change Management - Floating User License Add-on | 40 | […] | […] |
BMC Change Management - User License Add-on | 10 | […] | […] |
BMC Asset Management - Floating User License Add-on | 30 | […] | […] |
BMC Asset Management - User License Add-on | 10 | […] | […] |
BMC Atrium Service Level Management - User License Add-on | 10 | […] | […] |
BMC MYIT Self service | 11.000 | […] | […] |
2. I prezzi offerti per i prodotti software si intendono comprensivi delle attività di manutenzione e supporto “BMC Continuous Support”.
L’importo complessivo del Servizio Software in parola fino alla scadenza contrattuale è pari ad € XXX,00 (euro/00) IVA esclusa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, , si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a euro 0,00 (eurozero/00), trattandosi di prestazioni non erogate presso le sedi dell’Istituto.
Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è ripartito per gli esercizi finanziari come segue:
Anno | Totale senza IVA |
2016 | € |
2017 | € |
2018 | € |
Per l’anno 2016 dell’importo complessivo aggiudicato, dovrà essere fatturato, dopo la regolare esecuzione ovvero dopo il collaudo di esito positivo, l’ importo pari ad € XX,00 relativo al solo acquisto delle licenze; mentre il restante importo dell’anno 2016 e per gli anni successivi, relativo alla manutenzione del software, dovrà essere fatturato in canoni trimestrali posticipati;
3. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura elettronica trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel trimestre di riferimento, previo rilascio di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto in parola del rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato tecnico e alla quantificazione delle eventuali penali, che darà luogo ad un “codice di esecuzione” da indicare nella fattura elettronica medesima.
5. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/2013 e relativi allegati e dovrà esporre il dettaglio analitico del servizio prestato e del prezzo complessivo, la stessa dovrà essere emessa in forma elettronica PEC, tramite SdI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, utilizzando il codice univoco IPA:UF5HHG (per maggiori informazioni si rinvia al sito xxx.xxxx.xx - sezione fatturazione elettronica).
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ciascuna fattura dovrà recare, oltre all’indirizzo della Stazione Appaltante INPS-DG – D.C. Risorse Strumentali Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx, tutte le informazioni richieste dalla fattura elettronica.
7. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall’appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.
9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, ossia entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, ovvero nei termini in deroga eventualmente concordati in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ricorrendone i presupposti.
10. Il pagamento delle fatture è subordinato:
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
11. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
14. In riferimento ai commi 12 e 13 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
15. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
16. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
17. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere
alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
18. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art. 9 (Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.L gs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 8 presente Contratto.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Qualora al momento della revisione dei prezzi, non risultassero disponibili i dati sui quali basare eventuali revisioni dei prezzi, l’Istituto richiederà a DigitPA una valutazione economica aggiornata dei prezzi dei beni e dei servizi.
5. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
Art. 10 (Proprietà dei prodotti e delle licenze)
1. I programmi e la relativa documentazione restano di esclusiva proprietà della BMC, da cui l’Appaltatore ha ottenuto il diritto di concedere le licenze d’uso dei programmi.
2. L’Istituto acquisisce la licenza d’uso perpetua e di tutto quanto consegnato dall’Appaltatore in esecuzione del presente rapporto, compresi i relativi materiali di documentazione. L’Istituto potrà utilizzare al proprio interno e per usi propri detti prodotti e materiali senza alcuna limitazione.
3. Per ogni programma su licenza (o copia di esso) l’Istituto si impegna a prendere tutte le precauzioni necessarie allo scopo di soddisfare le condizioni di licenza, nei limiti in cui siano compatibili con il presente Contratto e con i relativi allegati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 452/97, l’Appaltatore garantisce l’Istituto per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili a fatto dell’Istituto, per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo con esito favorevole della Fornitura. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 del D.P.C.M. n. 452/97.
Art. 11 (Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto comunque a garantire che la Fornitura non venga interrotta o sospesa.
Art. 12 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Qualora nella esecuzione della Fornitura avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio alla Stazione appaltante, indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
9. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
10. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
12. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
Art. 13 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, la Stazione appaltante autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all’art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l’Istituto ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 36 del presente Contratto.
Art. 14 (Verbale di avvio dell’esecuzione)
1. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente, conformemente alla natura della prestazione:
a. l’indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui l’Appaltatore esegue la Fornitura;
b. la descrizione dei mezzi e degli strumenti, ove previsti dalla legge di gara, messi a disposizione dall’Istituto all’Appaltatore per l’esecuzione della Fornitura;
c. la dichiarazione che le aree e gli ambienti nei quali deve eseguirsi la Fornitura sono liberi da persone o da cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
4. Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 15 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e, in caso di sospensione parziale, la parte di Fornitura sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, la Stazione appaltante determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere la Fornitura. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l’Istituto si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione della Fornitura, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione della Fornitura.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale della Fornitura previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
00.Xx Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle
prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione della Fornitura prevista, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove la Fornitura era in corso di esecuzione.
00.Xx verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12.Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
00.Xx verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l’Istituto si impegna a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14.L’Appaltatore non può sospendere la Fornitura neanche in caso di controversie con l’Istituto.
15.L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della Fornitura ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che l’Istituto abbia disposto la ripresa della Fornitura, può diffidare per iscritto la Stazione appaltante a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa della Fornitura, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 16 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 15, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione della Fornitura.
Art. 17 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 18 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 19 del presente Contratto.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 19 (Varianti introdotte dall'Istituto)
1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall’art. 311, comma 2° del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della Fornitura. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dalla Stazione appaltante o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1°, l’Istituto può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’Istituto procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
Art. 20 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, commi 6° e ssgg., ove non ricorrano i presupposti previsti dal successivo art. 30 per l’emissione di attestazione di regolare esecuzione, le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso d’opera, con xxxxxxx xxxxxxxxxx;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui alla Fornitura, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e alla Stazione appaltante, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, la Stazione appaltante assegna un termine non superiore a
15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all’Istituto la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
Art. 21 (Incarico della verifica di conformità)
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione
Art. 22 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione)
1. L’Istituto, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza semestrale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal comma 4° del precedente art. 20.
2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l’Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.
3. I verbali della verifica, da trasmettere alla Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell’Istituto e del Direttore dell’Esecuzione.
4. E’ fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell’Istituto di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.
Art. 23 (Verifica di conformità definitiva)
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa la Stazione appaltante. Quest’ultima dà tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica)
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 25 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
1. Il Direttore dell’Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 27 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all’art. 322 comma 1° del Regolamento.
2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dalla Stazione appaltante.
Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce alla Stazione appaltante sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
Art. 29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento
del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
Art. 30 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. Nei casi previsti dalla legge, in luogo della verifica di conformità, la Stazione Appaltante emette attestazione di regolare esecuzione non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, la quale contiene almeno quanto previsto all’art. 325 comma 2° del d.P.R. 207/2010.
2. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 29.
Art. 31 (Penali)
1. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
• 1 ‰ dell’ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1°, del presente Contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna della Fornitura previsti dal precedente art. 5, comma 1°;
• 1 ‰ dell’ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1°, del presente Contratto, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini di risposta di cui al precedente art. 3, comma 6°;
• 1 ‰ dell’ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1°, del presente Contratto, per ogni […ora/giorno] di mancato funzionamento del servizio di supporto da contattare in caso di problematiche ad elevata criticità (Severity 1) rispetto ai termini previsti al precedente art. 3, comma 7°.
2. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l’addebito delle relative penali previste per inadempienze dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Contratto.
3. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
4. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente alla Stazione appaltante, in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l’Istituto può risolvere il presente Contratto per grave inadempimento.
5. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme dovute all’Appaltatore stesso a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
9. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
10. L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
11. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nelle presente contratto.
Art. 32 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto, e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
- che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
- che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico- professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 67 e 76, comma 8, del D.Lgs. 159/11], e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
8. L’affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
9. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo.
10. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L’Appaltatore dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore accertate dall’Istituto, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti destinati ai subappaltatori o ai cottimisti, o ai
diversi soggetti che eventualmente compongono l’operatore, l’Istituto medesimo potrà provvedere, sentito l'Appaltatore, al pagamento diretto dell'importo dovuto a favore dei predetti soggetti per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3°, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06.
12. È comunque consentito all’Istituto, in pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai soggetti di cui al comma precedente, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 118, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06.
13. Nei casi previsti dai commi 11 e 12 l’Istituto pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con indicazione dei relativi beneficiari.
Art. 33 (Recesso)
1. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 34 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/06 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del
presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. La Fornitura è disciplinata dal d.P.C.M. 6 agosto 1997 n.452 nei limiti in cui esso è richiamato dalla lex specialis.
Art. 35 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione)
Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 36 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
1. Il presente Xxxxxxxxx è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 37 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
i) fornitura di una o più licenze contraffatte o comunque irregolari e tali da non consentire l’utilizzo del software oggetto dell’appalto;
j) proposizione di azioni giudiziarie nei confronti della Stazione Appaltante da parte di terzi che contestino la violazione di diritti di brevetto, d’autore, inerenti alla tutela del marchio e, in generale, contestino la violazione di un diritto di privativa e/o vantino diritti sui beni forniti;
k) esito negativo del collaudo definitivo;
l) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
m) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Nel caso di cui al comma 1°, lett. j) del presente articolo, la Stazione Appaltante potrà recuperare le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
6. L’INPS si avvarrà altresì della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Art. 38 (Risoluzione del Contratto)
1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. È fatta salva, in capo all’Istituto, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3° del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 [ora art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11] l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della Fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di Asta Elettronica, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di Asta Elettronica.
Art. 40 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 42 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in
regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell’avvio dell’esecuzione l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del Regolamento, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
▪ per il certificato di collaudo;
▪ per il certificato di regolare esecuzione;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
▪ per il pagamento del saldo finale;
▪ per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un
D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi) giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi del successivo art. 43.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 43.
11. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
Art. 43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora l’Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, l’Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell’Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni la stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell’Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura della Stazione appaltante e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, la Stazione appaltante provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto è individuato il Dott. […] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai
seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n., 21, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Xxxx. XXXXXXXX XXXXXX, Fax 06 59.05.42.40
e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xx
Alla c.a. Dott. XXXXXXXXXXXX X’XXXXXX
e-mail xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Alla c.a. DOTT.SSA XXXXXXX XXXXXXX
e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 46 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge. L’Appaltatore dovrà trasmettere la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’agenzia delle Entrate, tramite modello F23 – codice tributo “456T” dell’imposta di bollo, quantificata in € xxx,00 (euroxxx/00) in base alla legge vigente.
Art. 47 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione della Fornitura, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Responsabile del procedimento;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico
3. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione della Fornitura potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o
semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. Il soggetto preposto presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominato attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato “D” del presente Contratto.
7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione della Fornitura, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 49 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, _
L’Istituto L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art.
1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto del Contratto); Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto); Art. 5 (Modalità di esecuzione della Fornitura); Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione); Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore); Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 9 (Revisione del corrispettivo); Art. 10 (Proprietà dei prodotti e delle licenze); Art. 11 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Art. 12 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie); Art. 13 (Avvio dell'esecuzione del Contratto); Art. 14 (Verbale di avvio dell’esecuzione); Art. 15 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto); Art. 16 (Sospensioni illegittime); Art. 17 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Art. 18 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore); Art. 19 (Varianti introdotte dall'Istituto); Art. 20 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite); Art. 21 (Incarico della verifica di conformità); Art. 22 (Verifica di conformità semestrale in corso di
esecuzione); Art. 23 (Verifica di conformità definitiva) ; Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica); Art. 25 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità); Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità); Art. 27 (Certificato di verifica di conformità); Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità); Art. 29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità); Art. 30 (Attestazione di regolare esecuzione); Art. 31 (Penali); Art. 32 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore); Art. 33 (Recesso); Art. 34 (Normativa in tema di contratti pubblici); Art. 35 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione); Art. 36 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo); Art. 37 (Clausole risolutive espresse); Art. 38 (Risoluzione del Contratto); Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento); Art. 40 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera); Art. 42 (Lavoro e sicurezza); Art. 43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi); Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore); Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto); Art. 46 (Spese); Art. 47 (Foro competente); Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 49 (Varie).
Roma, L’APPALTATORE