Bando Ricerca COVID-19 Toscana PROGETTO
Bando Ricerca COVID-19 Toscana
PROGETTO
"..."
tra
Denominazione Partner 1 (Capofila), con sede legale in …………………………….., codice fiscale e partita IVA …………………, nella persona del legale rappresentante Direttore Generale …………….., che ha funzione di capofila del progetto (di seguito…);
e
Denominazione Partner 2, con sede legale in …………………………, codice fiscale e partita IVA …………………. nella persona del legale rappresentante …………….., (di seguito...);
Denominazione Partner 3, con sede legale in …………………………, codice fiscale e partita IVA …………………. nella persona del legale rappresentante …………….. (di seguito...);
Denominazione Partner 4, con sede legale in …………………………, codice fiscale e partita IVA …………………. nella persona del legale rappresentante …………….., (di seguito ...);
di seguito singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE
con il decreto dirigenziale 7731 del 26 maggio 2020 la Regione Toscana ha approvato il Bando Ricerca COVID-19 Toscana;
In risposta a suddetto Bando, le Parti hanno presentato alla Regione Toscana, la proposta di Progetto dal titolo "...";
la Regione Toscana, con decreto n. ...del ... , in conformità alle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione (DD 12686/2020), ha approvato la graduatoria, dalla quale risulta utilmente collocato nell’area di finanziamento il Progetto presentato dalle Parti;
la Regione Toscana, con decreto n. ...del ... , ha individuato i beneficiari e assegnato il finanziamento;
Le Parti stipulano il presente Consortium Agreement al fine di definire, ai sensi del Bando, i rispettivi diritti e obblighi con riferimento all’esecuzione del Progetto;
Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse ed Allegati
Le premesse e agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Consortium Agreement (di seguito “Accordo”).
Nel presente Accordo i seguenti termini si intendono avere i seguenti significati:
Per Bando si intende il Bando Ricerca COVID-19 Toscana;
Per Progetto si intende il progetto dal titolo "...”, approvato dalla Regione Toscana;
Per Diritti di Proprietà Intellettuale: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.
Per Conoscenze Preesistenti si intende tutte le conoscenze, informazioni, materiali, metodi, prodotti nonché ogni bene immateriale protetto o suscettibile di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale, di cui una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del Progetto e messo a disposizione dell’altra Parte per lo svolgimento del Progetto ;
Per Risultati si intendono tutte le conoscenze, informazioni, materiali, metodi, prodotti nonché ogni bene immateriale protetto o suscettibili di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale, generati sviluppati od ottenuti dalle Parti nell’ ambito delle attività ricerca del Progetto ed in ragione di esso;
Per Ente Capofila si intende ...;
Per Coordinatore del Progetto si intende il Responsabile scientifico del Capofila, Prof./Dott. ...;
Per Steering Committee si intende il Comitato strategico organizzativo che ha la responsabilità complessiva del Progetto, composto dal Coordinatore Prof/Dott….. e dai Responsabili scientifici del Partner 2 Prof/Dott… , del Partner 3 Prof/Dott… e del Partner 4 Prof/Dott…
Per allegato A si intende il Progetto, completo di Piano Finanziario approvato dalla Regione Toscana. L’allegato A è parte integrante del presente accordo;
Per allegato B si intende il documento contenente le Conoscenze Preesistenti delle Parti (eventuale). L’allegato B è parte integrante del presente accordo;
Art. 2 - Oggetto e Obiettivo
Con il presente Accordo, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di gestione e attuazione del Progetto e disciplinare i ruoli e compiti delle Parti coinvolte nonché gli impegni reciproci.
L’obiettivo del Progetto è ……………………………………………………………………… (descrivere brevemente l’obiettivo principale, riprendendolo dal Progetto approvato)
Art. 3 - Struttura di governo
La struttura di governo del Progetto è costituita dal Coordinatore del Progetto e dallo Steering Committee.
Il Coordinatore del Progetto, quale individuato all’art. 1, è responsabile della gestione scientifica del Progetto e del coordinamento delle attività ivi previste; è l'intermediario tra le Parti e la Regione Toscana ed ha la responsabilità di:
• assicurare il buon funzionamento della ricerca, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto approvato di cui all’allegato A;
• controllare il rispetto degli obblighi delle altre Parti;
• trasmettere i documenti e le informazioni relative al Progetto alle altre Parti coinvolte.
Lo Steering Committee ha i seguenti compiti:
• Pianificazione delle attività di Progetto in relazione al diagramma di Gantt dello stesso;
• revisionare il Progetto in caso di necessità di rimodulazioni scientifiche o economiche nel corso della ricerca;
• monitorare le prestazioni, le attività e adottare opportuni richiami in caso di necessità;
• garantire il rispetto dei tempi del Progetto,
• garantire rendicontazioni scientifiche ed economiche periodiche;
• garantire il corretto esercizio dei diritti di pubblicazione dei Risultati ;
• elaborare una strategia di diffusione dei Risultati.
Art. 4 – Finanziamento regionale
Il finanziamento regionale attribuito al Progetto ammonta a euro ….. e verrà distribuito tra i partner come segue:
Partner 1(Capofila) …..: euro ….;
Partner 2 ….: euro ….;
Partner 3 .,...-: euro ….;
Partner 4 ….: euro ….
Il budget assegnato a ciascuna parte, suddiviso per singole voci di spesa, è riportato nell’Allegato A.
Il finanziamento regionale sarà trasferito dalla Regione Toscana al Capofila, il quale provvederà a liquidare direttamente alle Parti le quote spettanti.
Art. 5 - Ruolo ed impegni delle Parti
Il capofila ha la responsabilità di:
stipulare, in nome e per conto delle Parti,la convenzione con la Regione Toscana necessaria per la gestione e l’esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria1, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere stipulata da ciascun soggetto individualmente;
incassare le quote di contributo spettanti a ciascuna delle Parti come previsto al seguente articolo 4, e provvedere a liquidare il contributo di competenza di ciascuno;
coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascuna Parte e curare la trasmissione a Regione Toscana;
coordinare i flussi informativi verso Regione Toscana e verso le Parti coinvolte;
Le Parti, ciascuna nell’ambito della propria autonomia, si impegnano a:
a) realizzare il Progetto entro il termine indicato nella proposta progettuale, conformemente all’oggetto, agli obiettivi e ai risultati attesi della ricerca contenuti nel Progetto;
b) comunicare, anticipatamente e tempestivamente, tutte le modifiche inerenti al Progetto ;
c) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto fornendo le relazioni tecniche per ciascun stato di avanzamento;
d) garantire la conservazione fino al quinto anno successivo all’erogazione del saldo della documentazione scientifica e contabile inerente alla sua realizzazione;
e) consentire ai funzionari della Regione Toscana o a soggetti da essa incaricati, lo svolgimento di controlli o ispezioni;
f) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Bando;
g) rispettare il divieto di cumulo impegnandosi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per le stesse attività progettuali;
h) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando per tutta la durata del progetto e comunque fino all’istanza di erogazione del saldo;
i) comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, mediante PEC all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx l'eventuale rinuncia al contributo.
Le Parti effettueranno le attività descritte nel Progetto, salvo eventuali modifiche concordate fra le parti e autorizzate dalla Regione ai sensi dell’art. 15 del Bando.
Art. 6 - Responsabilità
Ciascuna Parte dichiara di assumere responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;
per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;e si impegna a garantire la massima integrazione con le altre Parti in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto ed a collaborare, coordinando le rispettive attività e di quant’altro inerente la gestione del Progetto di cui trattasi. A tal fine le parti convengono espressamente che qualora una Parte dovesse rendersi inadempiente rispetto agli obblighi assunti, pregiudicando in tal modo il buon esito del Progetto, ne risponderà e dovrà risarcire i danni alle altre Parti.
Ogni Parte sarà l'unica responsabile di eventuali danni o lesioni da lei arrecati a terzi derivanti dalle prestazioni effettuate nell'ambito del presente Accordo ove venga accertato che il danno sia imputabile alla Parte inadempiente.
In conformità con le proprie procedure aziendali e ai principi contabili e di gestione, ciascuna Parte è l'unica ad avere la responsabilità di giustificare i costi sostenuti all’interno del proprio budget per portare avanti il Progetto nel suo complesso. Né il Coordinatore né alcuna delle altre Parti devono essere in alcun modo ritenute responsabili di tali giustificativi dei costi verso la Regione Toscana.
Art. 7 - Accesso alle conoscenze preesistenti
Le Parti espressamente convengono che le Conoscenze Preesistenti di ciascuna Parte rimarranno di proprietà della Parte stessa, ancorché queste fossero messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto. Le Parti che avranno accesso a Conoscenze Preesistenti di un’altra Parte, in occasione delle attività del Progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e segrete, e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto stesso. In particolare, tali Conoscenze Preesistenti non potranno essere condivise con parti terze senza un precedente permesso scritto da parte della Parte che le detiene.
Art. 8 - Disciplina dei Risultati dell’attività di ricerca
Ciascuna Parte sarà titolare esclusiva dei Risultati concepiti, attuati e sviluppati autonomamente e con mezzi propri, e di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale e industriale, nonché di ogni diritto commerciale ed economico, connesso a tali Risultati.
La proprietà dei Risultati conseguiti congiuntamente dalle Parti (di seguito indicati come Risultati Congiunti) e suscettibili di brevettazione o forme di protezione analoghe ovvero tutelabili tramite diritti di proprietà intellettuale sarà ripartita secondo quote proporzionali al contributo inventivo di ciascuna delle Parti coinvolte che hanno contribuito a realizzare tali Risultati congiunti. La quantificazione delle quote e i termini di comproprietà, nonché le condizioni di esercizio e sfruttamento economico così come le modalità attraverso cui verrà esercitata la titolarità comune dei Risultati Congiunti, saranno oggetto di un separato accordo di ripartizione fra le Parti contitolari, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti all’art. 10 del Bando.
Laddove taluna Parte contitolare non intenda proteggere, sotto il profilo della proprietà intellettuale, i Risultati Congiunti, dovrà darne comunicazione scritta alle altre Parti che potranno procedere alla protezione dei Risultati Congiunti previo accordo scritto con la Parte non interessata alla protezione in ordine alla cessione della sua quota di comproprietà sui Risultati Congiunti. Le Parti che intendono che intendono proteggere i Risultati Congiunti diverranno proporzionalmente titolari della quota del rinunciatario. Per maggiore chiarezza, si precisa che la Parte che non intende procedere si impegna a sottoscrivere immediatamente una dichiarazione espressa di rinuncia alla sua quota di proprietà intellettuale congiunta ed a sottoscrivere altresì tutti gli atti e documenti necessari per rendere valido ed efficace il trasferimento della piena proprietà sui Risultati Congiunti da parte delle altre Parti contitolari.
Ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente i Risultati Congiunti per i propri scopi di ricerca e insegnamento, purché detto uso avvenga con modalità tali da non pregiudicare le azioni di tutela o valorizzazione poste in essere dalle Parti.
Stante quanto sopra resta fermo il diritto morale degli autori di venire riconosciuti quali inventori ai sensi dalla vigente normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale.
In accordo a quanto previsto dall’art.10 del Bando, la Regione Toscana avrà diritto ad una licenza non esclusiva, interamente pagata, esente da royalty, sub-licenziabile attraverso più livelli, per utilizzare i diritti sui Risultati, la proprietà intellettuale nascente e qualsiasi materiale generato nel perseguimento degli obiettivi del Progetto di ricerca per qualsiasi scopo, senza alcun compenso dovuto alle Parti titolari dei relativi diritti.
Le Parti si danno atto che, come previsto all’art. 10 del Bando, per ogni questione inerente il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati, con particolare riferimento alla gestione delle fattispecie relative alla proprietà intellettuale, si avvarranno del supporto dell’ Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR) della Regione.
Art. 9– Diffusione dei Risultati
Ciascuna Parte sarà libera di pubblicare le conoscenze relative ai Risultati dalla stessa realizzati nell’ambito del Progetto. Qualora i Risultati fossero realizzati da più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari.
In accordo alle previsioni del Bando, tutte le pubblicazioni devono essere rese disponibili in "open access", in linea con i principi F.A.I.R. (findability, accessibility, interoperability, reusability) al più tardi al momento della pubblicazione.
Resta inteso che, le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale, dei relativi Risultati e con gli obblighi di riservatezza esistenti tra le Parti.
Nel caso in cui vi sia la volontà di effettuare una pubblicazione di un Risultato Congiunto la stessa dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta, alle altre Parti che hanno generato congiuntamente tali Risultati Congiunti i quali, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, dovranno provvedere a fornire il proprio benestare scritto; in mancanza di risposta si intenderà rilasciato il benestare. L’assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni utili alla tutela della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto.
Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto, dovranno riportare la seguente dicitura: “Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana” - “This research project is funded by Tuscany Region”
Ciascuna Parte autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedie e finali del Progetto e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai Risultati del Progetto.
In accordo alle previsioni dell’articolo 10 del Bando, i beneficiari sono tenuti a rendere disponibili alla comunità scientifica i dati della ricerca, insieme ai protocolli, al materiale ed agli strumenti quali ad esempio software dedicati anche attraverso il deposito in appositi repository, dandone comunicazione alla Regione Toscana.
Art. 10 - Durata dell’Accordo
Il presente Accordo, sottoscritto con modalità digitale, ha decorrenza dalla data di apposizione dell’ultima firma e rimarrà in vigore sino a completo esaurimento delle attività previste nel Progetto e a completa erogazione degli importi dei relativi finanziamenti. E’ esclusa la facoltà di recesso. In caso di impossibilità sopravvenuta in capo a uno o più Parti nell’esecuzione di alcuneattività di Progetto di propria competenza, lo Steering Committee, nel rispetto della normativa vigente, definirà soluzioni alternative da proporre alla Regione allo scopo di condurre a termine il Progetto.
Qualora il Progetto non possa essere ultimato entro la scadenza fissata, le Parti si impegnano a richiedere alla Regione una proroga e a considerare tacitamente rinnovato il presente Accordo fino al termine di scadenza della proroga.
Art. 11 - Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, i dati, i materiali, i metodi, i processi, il know-how e altre informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le informazioni relative alle Conoscenze Preesistenti e ai Risultati ottenuti nell’ambito del Progetto (congiuntamente indicate come Informazioni Riservate) in qualsiasi forma espresse e/o su qualsiasi supporto memorizzate, divulgato da una Parte all’altra per lo svolgimento del Progetto ed in ragione di esso, dovranno essere considerate da quest’ultima di carattere confidenziale. In assenza di una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite, le Informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state trasmesse.
Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni fornite dalle altre Parti. Le Parti sono responsabili per l'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e devono garantire che i loro dipendenti adempiano a tali doveri, per quanto legalmente possibile, fino a che le Informazioni Riservate diverranno pubblicamente disponibili.
Gli impegni di cui sopra non si applicano alle informazioni che ogni Parte possa dimostrare:
alla data della rivelazione essere di pubblico dominio o già pubblicate in una qualunque forma o, successivamente, essere diventate di pubblico dominio o pubblicate in una qualunque forma non per sua opera o omissione;
dopo la data di rivelazione essere state ottenute legittimamente da terzi non obbligati alla riservatezza;
essere informazioni che, per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, devono essere rese pubbliche;
essere informazioni che, per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, devono essere comunicate a determinati soggetti pubblici o privati, limitatamente a tali comunicazioni.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo non impediscono la comunicazione delle informazioni riservate alla Regione Toscana nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle Parti.
Art. 12 – Modifiche
Eventuali modifiche e integrazioni delle previsioni del presente Accordo, saranno valide solo se pattuite tra le Parti in forma scritta.
Art. 13 - Cessione
Resta inteso che il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in premessa.
Art. 14 - Controversie
Le Parti convengono di risolvere in via amichevole e secondo correttezza e buona fede tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione.
Qualora non fosse possibile raggiungere una conciliazione, le Parti reciprocamente convengono di adire il Foro che risulterà competente per legge.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Per l’Ente capofila
Denominazione
Il Legale rappresentante
nome e cognome
Il Coordinatore del Progetto
nome e cognome
Per il Partner 2
Denominazione
Il Legale rappresentante
nome e cognome
Il Responsabile Scientifico
nome e cognome
Per il Partner 3
Denominazione
Il Legale rappresentante
nome e cognome
Il Responsabile Scientifico
nome e cognome
1La presentazione di garanzia fideiussoria non è richiesta nel caso di OR pubblici (ad esempio Università o enti di ricerca), per le Aziende e gli Enti del SSR e per AR