CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA STRUTTURA RESIDENZIALE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA STRUTTURA RESIDENZIALE
“ ”
per l’erogazione di prestazioni di accoglienza a favore di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex- detenuti in condizioni di disagio sociale
L’anno e questo giorno del mese di In Firenze
Per il presente atto cui intervengono:
1) Dott……………………………………….. nato a …………………il ……………………….non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto e dall’art. 25 del regolamento Generale per l’attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento ;
E
2) Sig. …………………………………………….. nato a e
domiciliato per la carica presso la sede appresso specificata non in proprio ma quale Presidente e Legale rappresentante dell’Associazione/ente
“…………………………………………………………………………………” con sede in
…………………Via …………………….- P.IVA…………………………….., gestore della Struttura denominata “ ” con sede operativa in……………………………...Via ;
PREMESSO CHE:
- La struttura in oggetto (di seguito denominata Servizio) ha presentato dichiarazione di disponibilità al convenzionamento con il Comune di Firenze ai sensi dell’Avviso indicativo approvato con atto dirigenziale DD n del
- che il Servizio in oggetto ha sede nel Comune di Firenze;
- che l'ente gestore del Servizio (di seguito denominato Ente) è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto della convenzione
Nell’ambito della programmazione degli interventi socioassistenziali a favore di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti in condizioni di disagio, la presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune e l’Ente per la realizzazione delle attività di accoglienza residenziale presso la struttura
denominata “ ”, sita in Firenze, via “servizio”).
Articolo 2 Destinatari delle prestazioni
L'attività di accoglienza residenziale di cui alla presente Convenzione è rivolta a n.
(di seguito denominata
persone,
di sesso maschile, italiane e straniere, assistiti dal Comune di Firenze e che si trovino nelle seguenti condizioni rispetto al percorso penale:
1. in permesso-premio;
2. in affidamento in prova al servizio sociale;
3. in detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
4. in licenza, compresi internati e semiliberi;
5. in libertà vigilata;
6. in attesa di definitivo o di misura alternativa;
7. in sospensione pena;
8. ex-detenuti, entro 12 mesi dalla data di fine pena.
Nell’ambito dei progetti personalizzati per i soggetti ex-detenuti, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale. La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l’utente, nella misura di € 1,70 giornaliere.
Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale e/o accredito su conto corrente
E’ prevista l’esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente.
Possono essere ammesse, altresì a fruire delle suddette prestazioni anche persone residenti fuori del territorio comunale, previa intesa formale con il Comune di residenza dell’utente, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
Gli stranieri possono beneficiare dei servizi di cui alla presente Convenzione solo se in possesso di titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano.
Articolo 3 Progetto del Servizio
L’Ente si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato “Progetto” e conservato agli atti), corredato dai seguenti documenti allegati:
• elenco del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
• scheda costi;
Articolo 4
Procedure d’accesso e dimissioni
Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi sociali e/o penitenziari professionali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in accordo con il responsabile della struttura e in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.
L’inserimento dell’utente avviene:
− dietro segnalazione al responsabile della struttura da parte delle Direzioni degli Istituti di Pena di Firenze (Sollicciano e Gozzini), delle Direzioni degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), della Magistratura di Sorveglianza, per i soggetti nelle seguenti posizioni giuridiche:
1. in permesso-premio;
2. in affidamento in prova al servizio sociale;
3. in detenzione domiciliare;
4. in licenza, compresi internati e semiliberi;
5. in libertà vigilata o controllata;
6. in attesa di definitivo o di misura alternativa;
− dietro segnalazione al responsabile della struttura da parte del servizio sociale professionale competente, per i soggetti nelle seguenti posizioni giuridiche:
1. in attesa di definitivo o di misura alternativa;
2. in sospensione pena;
3. ex-detenuti, entro 12 mesi dalla data di fine pena.
La durata massima di permanenza degli utenti nella struttura è di n. mesi, prorogabili di altri n. mesi per particolari situazioni concordate con i servizi sociali territoriali e/o con i servizi penitenziari, ad eccezione delle misure alternative e della libertà vigilata (compresa la liberazione condizionale) la cui permanenza viene stabilita dal Magistrato di Sorveglianza di competenza.
Mensilmente sarà cura dell’Ente inviare un prospetto delle ammissioni e dimissioni con indicazione di: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, misura alternativa, beneficio penitenziario o posizione giuridica, ente inviante e numero di giorni di permanenza nel mese.
La documentazione inerente la posizione giuridica dei beneficiari dell’intervento di accoglienza (Ordinanze, Decreti del Tribunale o del Magistrato di Sorveglianza, altri atti della Magistratura, ecc.) deve essere conservata in copia a cura dell’Ente, anche ai fini di ogni eventuale verifica.
Le dimissioni devono essere stabilite concordemente tra il responsabile della struttura ed il servizio sociale professionale titolare del caso.
Articolo 5 Permessi premio
L’Ente si impegna a riservare, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, n. posti destinati ad utenti in Permesso Premio.
Per la corretta ammissione dell’utente nel posto riservato ai Permessi Premio è necessario che l’Ente ne concordi le modalità con la Direzione Pedagogica dell’Istituto di Pena, sulla base delle decisioni del Magistrato di Sorveglianza.
Gli interventi di accoglienza nei posti riservato per i Permessi premio hanno la durata disposta dalla Magistratura di Sorveglianza, ai sensi degli art. 30-33 L. 354/75.
Articolo 6 Prestazioni
L’Ente si impegna a fornire le seguenti prestazioni:
− posto letto ;
− vitto (prima colazione e cena);
− spazio per attività ricreative, lettura e TV;
− servizio di cambio, lavanderia e stireria del corredo della camera con esclusione di indumenti personali;
− l’Ente garantisce il funzionamento della struttura in maniera continuativa (24 h su 24);
− servizi di supporto per la ricerca di soluzioni occupazionali ed alloggiative e di reinserimento sociale, da svolgersi prevalentemente nella fascia oraria mattutina, con personale specializzato.
Articolo 7 Obblighi dell’Ente
L’Ente si impegna a verificare mensilmente l’avvenuto pagamento delle quote di contribuzione individuale eventualmente disposte per gli utenti ex-detenuti e nell’eventualità, a segnalare tempestivamente alla Direzione Servizi Sociali i casi di inadempienza.
L’Ente si impegna a:
a) presentare, non oltre un mese dall’inizio dell’attività, copia conforme all’originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
b) garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs 81/08.
e) compensare in servizi aggiuntivi la minore entrata da canone per il Comune nella misura del 30% sul canone d’affitto ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per la assegnazione, agli organismi senza fini di lucro, di immobili di proprietà comunale a canone agevolato”. Si dà atto che nell’importo delle spese rimborsabili di cui al successivo articolo è compresa anche la spesa dei servizi aggiuntivi in parola.
Articolo 8 Personale
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Ente garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell’Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell’organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente.
Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
L’Ente si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto della presente Convenzione.
L’Ente assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all’attività stessa.
Articolo 9 Locali e attrezzature
L’attività viene svolta presso i locali di proprietà di
(indicare ubicazione e proprietà).
SE IMMOBILE PROPRIETA’COMUNALE : L’utilizzo di locali di proprietà comunale ai fini e per gli scopi del presente Convenzione è regolato attraverso appositi contratti di locazione tra il Comune e l’Ente, secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento Comunale per l’assegnazione agli organismi senza fini di lucro, di immobili di proprietà comunale a canone agevolato”. Sono vietate al soggetto utilizzazioni dei locali di proprietà comunale per usi diversi da quelli indicati dal presente articolo.
Il personale del Comune, può accedere ai locali di cui trattasi per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Tale personale, qualora siano riscontrate anomalie, è obbligato a riferire immediatamente l’esito di detti accertamenti.
SE IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE L'accesso ai locali di proprietà dell’Ente da parte del personale e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.
L’Ente mette a disposizione tutta l’attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.
L’Ente risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.
L’Ente dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.
Art. 10 Spese Rimborsabili
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso delle spese
sostenute dall' Ente sulla base degli importi pro-capite pro-die stabiliti nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.
L’importo giornaliero dovuto, per ogni singolo utente ospitato, a favore dell’Ente è stabilito per il periodo di cui al successivo art.12 , in:
- € al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati;
- € (pari all’80% dell’importo di cui sopra) al giorno in caso di posto vuoto, quale rimborso delle spese fisse di gestione da parte dell’Ente.
Il Comune riconosce altresì un importo pari a € (il 100% dell’importo giornaliero dovuto) per ogni posto residenziale riservato agli interventi di cui al precedente art.5
Tale rimborso si intende onnicomprensivo dei costi sostenuti dall’Ente per il personale impiegato (volontario e dipendente), per il costo di materie prime e forniture necessarie per l’erogazione del vitto e per le spese generali (manutenzione degli immobili, utenze nel caso in cui il servizio di accoglienza si realizzi in immobili di proprietà dell’ Ente, assicurazioni, automezzi, beni mobili e attrezzature).
Articolo 11 Modalità di pagamento
Il pagamento degli importi verrà effettuato dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dall’elenco nominativo delle presenze giornaliere degli utenti fruitori del servizio. Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo all’ultima mensilità dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione sull’attività svolta nel periodo di riferimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all’Ente di richiedere l’applicazione degli interessi legali e quant’altro previsto dalla legge.
Articolo 12
Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso
La presente convenzione ha durata per il periodo di n. con decorrenza dal mese di 2014.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.
L’atto convenzionale potrà essere rinnovato per un anno con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse e delle effettive disponibilità del Bilancio dell’ente locale. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all’introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell’ente locale.
In fase di rinnovo è riconosciuto l’adeguamento automatico all’indice di revisione dei prezzi nonché l’adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 18.
Articolo 13 Verifica
Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo del Centro e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.
A tale scopo il referente del Comune di Firenze per la verifica dell’andamento della presente Convenzione è il Xxxx. Xxxxx Xxxxx, quale responsabile della P.O. Inclusione sociale, che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all’interno dell’ente.
Articolo 14 Privacy
L’Ente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
L’Ente si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo all’atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell’Ente.
Articolo 15 Documentazione
L’Ente si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.
L’ Ente si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliere degli ospiti accolti con l’indicazione delle generalità di ciascuno.
A supporto dei processi di controllo quantitativo e qualitativo da parte del Comune sulle prestazioni erogate il soggetto è tenuto altresì alla raccolta, organizzazione, gestione dei dati e delle informazioni e alla verifica degli utenti del servizio a livello informatizzato.
La documentazione relativa alle presenze giornaliere degli utenti fruitori dovrà essere trasmessa con cadenza mensile agli Uffici preposti della Direzione Servizi Sociali.
Articolo 16 Normative
L’Ente realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
Articolo 17 Inadempienze
Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l’Ente dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l’ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all’Ente.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.
Articolo 18
Adempimenti ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’Ente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l’Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in la persona delegata ad operare su di esso.
Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso
IBAN .
Nel caso in cui l’Ente effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto
conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.
Articolo 19 Disposizioni Finali
Il presente atto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.
Il valore della presente convenzione è di € (indicare regime IVA).
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune
Per l’Ente