CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Definizioni
In aggiunta ad ulteriori definizioni contenute nelle presenti condizioni generali e nel Contratto – come di seguito definito – i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito indicato:
BP: si intende Bormioli Pharma S.p.A. quale venditore o fornitore dei beni;
Cliente: si intende il cliente che effettua l’ordine dei beni e li acquista dal Fornitore;
Condizioni Generali: si intendono le presenti condizioni generali di vendita che, unitamente ad altri documenti, costituiscono il Contratto, il quale disciplina la fornitura dei beni dal Fornitore al Cliente;
Contratto: si intende il contratto di compravendita, di appalto, di fornitura di beni da parte del Fornitore al Cliente;
Controllate BP: si intende qualsiasi società che è direttamente o indirettamente controllata da BP ove con il temine “controllo” si intende la situazione in cui una società controllante detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società ovvero ha il potere di determinare, direttamente o indirettamente, la gestione della società controllata anche grazie all’esercizio di un’influenza dominante sulla stessa;
Fornitore: si intende BP o la Controllata BP, quale che sia il caso, che vende e fornisce e fornisce i beni al Cliente;
Ordine: si intende il documento scritto trasmesso dal Cliente al Fornitore che identifica i beni, specifica le loro quantità, indica luogo e data di consegna, prezzi, specifiche tecniche e qualsiasi altro ulteriore requisito o informazioni rilevanti.
2. Efficacia e applicabilità
2.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano e si applicano a tutti i contratti di vendita, di appalto e più in generale a tutte le forniture dal Fornitore ai Clienti (il Fornitore e i Clienti di seguito congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”).
2.2. Qualsiasi diversa condizione generale del Cliente menzionata o richiamata in proposte o offerte del Cliente ed accettate dal Fornitore non saranno applicabili e/o considerate valide e vincolanti per le Parti. Le Parti, pertanto, dichiarano e riconoscono espressamente che le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono precedenti condizioni generali del Cliente e/o del Fornitore. Le Condizioni Generali sono applicabili sia alle forniture di articoli standard che alle forniture di articoli realizzati su disegno o su specifica richiesta o indicazione del Cliente. Resta in facoltà del Fornitore di modificare e/o sostituire in ogni momento le presenti Condizioni Generali. Le modifiche e/o sostituzioni avranno efficacia immediata e saranno opponibili ai Clienti non appena verranno loro comunicate per iscritto. Il Cliente avrà facoltà di non accettarle inviando comunicazione scritta al Fornitore. Resta ferma la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie. In difetto di approvazione delle modifiche e/o sostituzioni apportate dal Fornitore, resteranno valide le corrispondenti clausole delle presenti Condizioni Generali.
3. Capitolati di fornitura
3.1. Costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali e del Contratto i Capitolati di Fornitura del Fornitore (di seguito i “Capitolati di Fornitura”), sia pure non allegati alle Condizioni stesse. I Capitolati di Fornitura possono essere riferiti a categorie di prodotti, a singoli prodotti, ovvero ad articoli personalizzati. Qualora un Capitolato di Fornitura sia specifico per un determinato prodotto, nei rapporti di fornitura relativi a quel determinato prodotto ogni riferimento contenuto nelle Condizioni Generali, ai Capitolati di Fornitura, dovrà intendersi relativo a quel Capitolato specifico, che prevarrà sui Capitolati di Fornitura riguardanti categorie di prodotti. Qualora esista un Capitolato di Fornitura relativo ad un determinato Cliente, nei rapporti di fornitura con quel Cliente ogni riferimento contenuto nelle Condizioni Generali ai Capitolati di Fornitura dovrà intendersi relativo a quel Capitolato specifico, che prevarrà su tutti gli altri Capitolati di Fornitura.
4. Prodotti
4.1. Oggetto dei rapporti di fornitura disciplinati dalle Condizioni Generali sono sia i prodotti standard come pure quelli personalizzati, fabbricati da BP e/o dalle Controllate BP e/o da terzi, nonché i prodotti semplicemente commercializzati dal Fornitore. Sono personalizzati i prodotti realizzati su disegno o su progetto o comunque su specifica indicazione del Cliente od utilizzando conoscenze tecniche o tecnologiche dello stesso. Il Cliente per il quale siano stati realizzati prodotti personalizzati dovrà manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa di terzi, in particolare a titolo di concorrenza sleale, o per
contraffazione o usurpazione di brevetti, marchi, modelli industriali, disegni e modelli ornamentali, o comunque per violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale, diritti d’autore o know-how in genere. Il Cliente si assume ogni responsabilità in relazione al prodotto personalizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., oltre che di analoghe disposizioni di legge applicabili nei Paesi in cui i prodotti verranno utilizzati e/o commercializzati, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsivoglia pretesa di terzi, senza che il Cliente possa reclamare o eccepire alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione.
4.2. Il Fornitore sarà esclusivo titolare di eventuali miglioramenti e/o adattamenti e/o integrazioni dallo stesso apportati al disegno o progetto fornito dal Cliente. Detti miglioramenti e/o adattamenti e/o integrazioni non potranno essere utilizzati dal Cliente né direttamente né indirettamente. Rimane ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 4.1 anche con riferimento a detti adattamenti, miglioramenti e integrazioni in quanto risultassero basati sul progetto o sul disegno del Cliente.
4.3. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, gli stampi necessari per la realizzazione dei prodotti personalizzati sono di proprietà esclusiva del Fornitore, anche nel caso in cui il Cliente sia tenuto al pagamento di un contributo a fondo perduto, da concordarsi tra le Parti, che non può in alcun modo considerarsi prezzo. Il Cliente non potrà pretendere la consegna degli stampi, neppure dopo la cessazione del rapporto, fermo restando che, anche in tal caso, gli stessi rimarranno nella proprietà e detenzione del Fornitore fino alla loro eventuale distruzione. Le spese di manutenzione e riparazione sono poste a carico del Fornitore.
4.4. Eventuali campioni dei prodotti o immagini degli stessi contenuti in cataloghi, prospetti, materiali pubblicitari, listini e/o simili hanno solo valore indicativo e non vincolante per il Fornitore.
4.5. Il Cliente si assume la responsabilità in ordine alle sostanze/liquidi che lo stesso andrà ad introdurre nel contenitore del Fornitore. Il Cliente dichiara espressamente di essere a conoscenza: (i) della composizione del prodotto finale; (ii) degli effetti cagionati dal contatto con i prodotti del Fornitore; (iii) della complementarietà tra i prodotti del Fornitore e il prodotto finito e/o eventuali altri materiali di imballaggio; (iv) della destinazione d’uso del prodotto finito; (v) dei relativi processi produttivi e di confezionamento; (vi) di ogni valutazione in ordine al prodotto (in vetro, plastica e/o altro materiale) che intende acquistare dal Fornitore; (vii) dell’avvenuta esecuzione, prima dell’utilizzo dei beni del Fornitore, di prove di compatibilità tra i prodotti forniti e tutti i materiali destinati a venirne a contatto, incluso il prodotto confezionato. E’ altresì responsabilità del Cliente omologare il prodotto in funzione delle relative fasi d’utilizzo/confezionamento e di trasferire all’utilizzatore finale le informazioni ai fini di un corretto uso del prodotto finito e della sua confezione, tenuto conto altresì della fragilità dei materiali. Il Cliente assume ogni responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui alla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., oltre che di analoghe disposizioni di legge applicabili nei Paesi in cui i prodotti finiti verranno commercializzati e/o utilizzati, con riferimento sia al prodotto finito sia al prodotto fornito dal Fornitore, obbligandosi a manlevare e a tenere indenne il Fornitore da ogni pretesa di terzi senza che il Cliente possa eccepire o reclamare alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione.
5. Ordini
5.1. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto e trasmessi con le modalità indicate al punto 13.1 ed indicare con precisione il tipo e il numero di prodotti ordinati. Eventuali ordini trasmessi verbalmente non verranno presi in considerazione fino al ricevimento da parte di Bormioli del relativo documento scritto. Xxxxxxxx si riserva la facoltà di accettare o meno gli ordini ricevuti. L’accettazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta trasmessa con uno qualsiasi dei mezzi di cui al successivo punto 13.1, oppure per fatti concludenti mediante il semplice inizio dell’esecuzione dell’ordine. In quest’ultimo caso il Fornitore dovrà, entro un termine ragionevole, comunicare al Cliente di avere avviato l’esecuzione e di aver perciò accettato l’ordine.
5.2. Un’eventuale accettazione dell’ordine, da parte del Fornitore, non conforme allo stesso dovrà considerarsi una controproposta che deve considerarsi accettata dal Cliente se non contestata entro il termine di sette giorni dal suo ricevimento.
5.3. Gli eventuali agenti, procacciatori d’affari ed altri ausiliari di commercio del Fornitore non hanno il potere di vincolare in alcun modo il Fornitore. In particolare essi non hanno alcun potere di stipulare contratti per conto del Fornitore, modificare o annullare i contratti in corso, modificare i termini di consegna, concedere esclusive né di vendita né di acquisto, concedere sconti o abbuoni o dilazioni di pagamento, riscuotere somme di danaro, salvo i casi in cui siano muniti di regolare procura speciale e cioè conferita a tali determinati scopi. Qualora il Cliente effettui pagamenti ai soggetti sopra indicati, non sarà liberato e l’obbligo di pagamento non si considererà eseguito ed estinto, fino al momento in cui le relative somme non perverranno al Fornitore.
5.4. L’invio o comunque la consegna da parte del Fornitore, di suoi agenti, procacciatori o di altri ausiliari di commercio, di listini prezzi o di materiale illustrativo dei prodotti non potrà in alcun modo considerarsi come offerta o proposta contrattuale.
6. Consegna
6.1. I termini di consegna indicati negli ordini, seppure accettati dal Fornitore, o in altro modo pattuiti, non possono essere considerati
essenziali e hanno valore meramente indicativo, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti. Una ragionevole tolleranza è sempre ammessa, anche in considerazione del particolare tipo di produzione e delle operazioni connesse al settaggio e programmazione delle relative linee produttive. Pertanto, in caso di ritardo nella consegna, il Fornitore non sarò considerato in alcun modo inadempiente e nessuna eccezione potrà essere sollevata né alcuna pretesa potrà essere avanzata nei suoi confronti a tale titolo.
6.2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le consegne sono effettuate ex works (EXW), secondo la definizione Incoterms della Camera di Commercio Internazionale nella versione di volta in volta vigente. Il luogo di consegna sarà lo stabilimento di produzione di BP o della Controllata BP come previamente comunicato dal Fornitore al Cliente. In caso di mancato ritiro della merce da parte del Cliente o di suo rifiuto di riceverla, anche nei casi in cui la consegna, per accordo scritto tra le Parti, non debba avvenire EXW, il Fornitore sarà autorizzato a vendere i beni non ritirati senza che il Cliente possa reclamare o eccepire alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione, fatto comunque salvo eventuale diverso rimedio previsto dalla legge applicabile ovvero concordato e, in particolare, previsto nelle presenti Condizioni Generali, quale, a titolo esemplificativo, la rottamazione dei prodotti.
7. Prezzo – Termini e modalità di versamento
7.1. I prezzi, comprensivi dell’imballaggio ai sensi del successivo articolo 8.1, sono quelli stabiliti nel listino del Fornitore in vigore al momento di accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo. Il prezzo dovrà essere pagato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, a mezzo rimessa diretta sul conto corrente indicato dal Fornitore. IL Fornitore potrà emettere ricevute bancarie o tratte alle scadenze previste e potrà liberamente cedere a terzi i crediti verso il Cliente originati dalle forniture. Il Cliente non potrà sospendere né ritardare il pagamento del prezzo per alcuna ragione e in particolare non potrà sollevare eventuali contestazioni, qualunque ne sia il titolo o la causale, in merito alla merce ricevuta se non dopo avere integralmente versato il relativo prezzo. Si precisa che il Cliente dovrà corrispondere integralmente e puntualmente il prezzo dovuto anche qualora non abbia ancora provveduto al ritiro della merce.
7.2. Salvo ogni altro rimedio previsto dal Contratto, dalle Condizioni Generali e dalla legge, in caso di ritardo nel pagamento del prezzo il Cliente sarà costituito automaticamente in mora e matureranno sulle somme dovute interessi moratori al tasso di cui all’art. 3 della DIRETTIVA 2000/35/CE del 29 giugno 2000 e s.m.i., fermo il diritto del Fornitore, qualora il ritardo si protraesse per oltre 30 giorni, di: (i) risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta al Cliente; (ii) azionare il diritto al risarcimento di eventuali danni. Inoltre, il Cliente decadrà immediatamente dal beneficio del termine con riferimento ad ogni altro pagamento dovuto al Fornitore, senza necessità di alcuna previa comunicazione da parte di quest’ultimo. Il Fornitore potrà sospendere ogni altra fornitura a favore di tale Cliente finché tutti i pagamenti, quello/i in relazione al/i quale/i si è verificato il ritardo e gli eventuali ulteriori divenuti esigibili a causa della decadenza dal beneficio del termine, siano stati integralmente corrisposti, fermo restando che, ove la merce da consegnare sia già stata prodotta, il Cliente sarà tenuto altresì al versamento di una somma pari ad 1 € al giorno per ogni pallet o frazione di pallet non ritirato a titolo di spese di magazzinaggio, deposito e costi di movimentazione, fermo l’obbligo di risarcire al Fornitore eventuali ulteriori danni. In tutti i casi previsti nel presente articolo 7.2 il Cliente non potrà eccepire o reclamare alcunché a qualsivoglia titolo e/o ragione.
8. Imballaggio
8.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prodotti verranno consegnati con imballo standard del Fornitore. Contestazioni circa danneggiamenti dell’imballo dovranno, a pena di decadenza, essere sollevate per iscritto dal Cliente, o dal vettore incaricato, all’atto del ritiro.
9. Garanzie
9.1. Il Fornitore garantisce i propri prodotti da rotture nei termini e nei limiti specificati nei Capitolati di Fornitura, purché i prodotti siano stati utilizzati correttamente e secondo le istruzioni fornite o, comunque, secondo l’uso al quale sono progettati.
9.2. Il Fornitore garantisce al Cliente la conformità dei prodotti forniti alle applicabili norme comunitarie vigenti al tempo della consegna. Salvo specifico accordo diverso ed indicazione di determinate normative da individuarsi a rischio e pericolo del Cliente, il Cliente sopporterà ogni rischio di non conformità dei prodotti ad altre normative. Il Fornitore garantisce i prodotti da vizi, mancanza di qualità essenziali nei limiti, anche per quanto attiene alle percentuali di tolleranza, indicati nei Capitolati di Fornitura. E’ esclusa qualunque altra garanzia relativa ai prodotti (salvo diverso accordo scritto tra le Parti o salvo diversamente indicato nei Capitolati di Fornitura) in merito alla pulizia interna e/o esterna dei prodotti, alla tonalità di colore. Perché la garanzia predetta possa operare, il Cliente sarà tenuto ad eseguire i controlli in accettazione precisati nei Capitolati di Fornitura e a trasmettere al Fornitore comunicazione scritta con l’indicazione dell’esito degli stessi entro i termini di cui al Capitolato di Fornitura o in ogni caso entro 24 ore dal completamento dei predetti controlli. In difetto perderà ogni diritto alla garanzia assumendone ogni responsabilità, con
l’obbligo di tenere il Fornitore manlevato ed indenne – a prima richiesta scritta e ogni eccezione rimossa - da ogni e qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dalla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., o da analoghe disposizioni di legge applicabili nei paesi in cui i prodotti verranno utilizzati e/o commercializzati.
9.3. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare mediante comunicazione scritta al Fornitore entro 7 giorni i difetti rinvenuti, sia palesi sia occulti ma rilevabili attraverso i controlli di accettazione di cui all’articolo 9.2. Salvo accordi diversi, per i difetti “supercritici” come definiti dai Capitolati, la relativa denuncia andrà effettuata mediante comunicazione scritta entro il termine massimo di 24 ore dalla scoperta e comunque entro tre mesi dalla consegna. In ogni caso, il Cliente convenuto per il pagamento, decade dal diritto alla garanzia ove omette di denunziare analiticamente i vizi nelle forme e nei termini più sopra meglio specificati. Decorso il suddetto termine di tre mesi, si prescriverà ogni diritto di garanzia. La denuncia dei difetti rilevati, inclusa quella di cui al paragrafo 9.1, in mancanza di specifiche disposizioni di cui ai Capitolati di Fornitura, dovrà indicare con precisione la natura dei difetti riscontrati, il numero del lotto del Fornitore cui appartengono i prodotti che si affermano viziati e eventuali prodotti consegnati a terzi o immessi sul mercato.
9.4. Il Cliente entro i termini di cui al precedente art. 9.3 dovrà spedire al Fornitore campioni dei prodotti che si affermano viziati. Il Cliente non potrà utilizzare gli articoli, anche se a suo parere non difettosi, facenti parte dello stesso lotto di provenienza di quelli difettosi fino a che non venga definitivamente accertata l’esistenza o l’inesistenza dei vizi e la loro classificazione (e nel primo caso adottati i rimedi di cui al successivo punto 9.5.). In difetto il Cliente dovrà tenere il Fornitore manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dalla Direttiva 85/374/CE e s.m.i., o da analoghe disposizioni di legge applicabili nei paesi in cui i prodotti verranno utilizzati e/o commercializzati. Il Cliente, se così richiesto dal Fornitore, dovrà immediatamente ritirare tutti i prodotti appartenenti allo stesso lotto che abbia già consegnato a terzi o immesso sul mercato. Il Cliente dovrà tenere tutti i prodotti facenti parte del lotto di appartenenza di quelli contestati, inclusi questi ultimi, a disposizione del Fornitore per controlli. Qualora il Fornitore, anche dall’esame dei campioni e/o dei prodotti messi a disposizione dal Cliente, non consideri sussistenti i difetti lamentati, la valutazione sarà rimessa alle risultanze di un perito contrattuale. A tal fine le Parti congiuntamente conferiranno ad un tecnico esperto del ramo, da nominarsi dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del successivo articolo 14.2 su istanza della Parte più diligente, l’incarico di compiere un accertamento tecnico le cui conclusioni, le Parti stesse, ora per allora, si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale e, pertanto, dichiarano espressamente e irrevocabilmente di rinunziare per non avervi diritto a qualsiasi eccezione e/o contestazione in merito a detta decisione tecnica. Le spese dell’accertamento saranno a carico della Parte che a seguito dello stesso procedimento risultasse soccombente.
9.5. Qualora la contestazione riguardi solo il numero di pezzi interessati, e ciò sia al fine della loro sostituzione, sia al fine di verificare se sia o meno superata la percentuale di prodotti difettosi indicata nei Capitolati di Fornitura al di sopra della quale solo sia dovuta la garanzia, le Parti dovranno condurre una verifica fisica congiunta del lotto/della partita in cui sono stati riscontrati i prodotti viziati. In caso di mancato accordo si farà ricorso alla valutazione di un terzo secondo quanto stabilito al precedente punto 9.4. Qualora venga accertata l’esistenza di vizi o di mancanza di qualità di cui il Fornitore sia tenuto a rispondere in base alle presenti Condizioni Generali, il Fornitore provvederà o alla sostituzione dei pezzi difettosi oppure, se i difetti riscontrati siano qualificabili come “supercritici”, di tutti i prodotti provenienti dal lotto di appartenenza dei prodotti viziati, fermo restando che le spese per la restituzione al Fornitore dei prodotti difettosi e/o di tutti quelli facenti parte del medesimo lotto, nonché quelle per il trasporto dei prodotti sostitutivi fino allo stabilimento del Cliente saranno a carico del Fornitore. I termini per la consegna dei nuovi prodotti dovranno essere concordati dalle Parti. Il Cliente non avrà diritto a rendere i prodotti senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore.
10. Limitazione ed esclusione della garanzia e della responsabilità
00.0.Xx garanzia prevista nel Contratto e/o nelle Condizioni Generali è l’unica garanzia prestata con espressa esclusione di qualsiasi altra garanzia, anche implicita (inclusa la garanzia di commerciabilità e di idoneità ad uno specifico scopo) nonché ogni altro obbligo o responsabilità del Fornitore. Non vi sono pertanto altre garanzie che potranno estendere il limite della presente garanzia. 00.0.Xx caso di violazione della garanzia da parte del Fornitore, la responsabilità di quest’ultimo sarà limitata esclusivamente alla riparazione o sostituzione (a mera discrezione del Fornitore) del prodotto difettoso coperto da garanzia. In nessun caso la riparazione e/o sostituzione potrà estendere la durata della garanzia oltre il termine previsto dal Contratto e/o dalle Condizioni Generali. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per tutti i danni diretti, indiretti, consequenziali, incidentali o ogni altro danno o perdita di qualunque natura essa sia, inclusi, senza limitazione alcuna, costi del personale, mancato guadagno, mancato utilizzo di altri prodotti, riparazioni di terzi, penali di qualsiasi natura. Qualsivoglia azione per violazione del Contratto e/o delle
Condizioni Generali deve essere instaurata, a pena di prescrizione, entro 1 anno dal verificarsi dell’evento.
11. Recesso
11.1. E’ in facoltà del Fornitore di recedere unilateralmente dal contratto in corso senza che il Cliente possa reclamare o abbia diritto ad un compenso o indennizzo di sorta.
12. Marchi – Diritti di proprietà intellettuale e industriale – Riservatezza – Privacy
00.0.Xx Cliente dichiara e riconosce che qualsiasi informazione e disegno, anche se non registrato o coperto da privativa industriale, è di esclusiva proprietà del Fornitore e, pertanto, il Contratto e/o le Condizioni Generali non gli conferiscono alcun diritto sui marchi o altri segni distintivi o proprietà industriale del Fornitore. In particolare, il Cliente non è autorizzato a (x) utilizzare, anche dopo l’eventuale esecuzione o cessazione del Contratto, marchi e segni distintivi identici o similari a quelli del Fornitore e/o (y) produrre o vendere beni identici o similari a quelli realizzati o commercializzati dal Fornitore o che in ogni caso risultino derivati dai disegni e progetti del Fornitore e/o (z) usare le informazioni e conoscenze tecniche nonché il know-how relativo ai beni.
00.0.Xx Cliente non potrà divulgare a terzi né utilizzare in alcun modo informazioni sia tecniche che commerciali del Fornitore, scritte o orali che siano, in qualunque modo ricevute o apprese, anche in occasione delle trattative ovvero dell’esecuzione del Contratto o delle quali è stato previamente informato.
00.0.Xx Cliente si impegna a rispettare rigorosamente la legislazione applicabile in materia di privacy e il Regolamento Europeo 2016/679. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12.2, tutte le informazioni relative all’altra Parte ricevute in occasione del Contratto saranno trattate nel rispetto della legge applicabile in materia di trattamento dei dati personali e saranno utilizzate esclusivamente con riferimento al Contratto o in un eventuale procedimento legale. Ai fini dell’uso e gestione dei rispettivi dati personali ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto e preso visione della completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata all’interno del sito web aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, rimanendo comunque inteso che la rivelazione e acquisizione dei dati sono in ogni caso necessari per l’adempimento degli obblighi contrattuali e per lo svolgimento delle attività aziendali.
13. Disposizioni generali
13.1.Ogni comunicazione relativa al Contratto e o alle Condizioni Generali dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere consegnata a mani, inviata per corriere o per raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa per e-mail con firma elettronica certificata o per fax, salvo diversamente concordato.
00.0.Xx possibile tolleranza di una delle Parti ad una qualsiasi violazione delle disposizioni del Contratto e/o delle Condizioni Generali, inclusi i Capitolati di Fornitura, che lo disciplinano posta in essere dall’altra, non potrà essere considerata quale acquiescenza o rinuncia a far valere la disposizione violata né costituirà rinuncia della stessa Parte al diritto di far valere ogni termine, clausola o disposizione violata.
13.3.Nel caso in cui taluno dei termini o delle disposizioni del Contratto o delle Condizioni Generali sia nullo od inefficace, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente valide e vincolanti, tranne nel caso in cui la disposizione nulla o inefficace sia essenziale per una delle Parti. Le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di sostituire le disposizioni nulle o inefficaci con altre valide e vincolanti, in modo tale da ottenere lo stesso effetto, per quanto possibile, della clausola originaria.
13.4.I titoli degli articoli delle Condizioni Generali sono stati inseriti solo per facilitare i richiami e non se ne dovrà tener conto nella loro interpretazione.
00.0.Xx Contratto non potrà essere ceduto e/o trasferito, neppure parzialmente (o per singoli diritti od obblighi), dal Cliente a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
13.6.Le disposizioni che espressamente o implicitamente sono destinate a sopravvivere alla scadenza o risoluzione del contratto di fornitura, rimarranno in vigore nonostante l’intervenuta scadenza o risoluzione e indipendentemente dalle ragioni e causali per le quali si è prodotta.
13.7.Xxxxxxxxx riferimento a disposizioni normative o regolamentari o ad autorizzazioni contenuto nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto deve intendersi riferito alla versione di volta in volta vigente, salvo diversamente espressamente stabilito.
13.8. Qualsiasi riferimento a giorni contenuto nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali deve intendersi a giorni di calendario, salvo diversamente espressamente precisato.
14. Legge applicabile e foro competente
14.1.Le Condizioni Generali e il Contratto sono disciplinati da (x) la legge italiana, nel caso in cui i beni siano venduti e forniti da BP e
(y) la legge del Paese dove la Controllata BP che ha venduto e fornito i beni ha la propria sede legale, in tutti i casi con l’espressa esclusione delle disposizioni di cui alla Convenzione di Xxxxxx 0000 sulla vendita di beni mobili e qualsivoglia altra legge di conflitto.
14.2.Qualsiasi controversia derivante, relativa o connessa alle Condizioni Generali e/o al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del (x) Tribunale di Parma, nel caso in cui i beni siano venduti e forniti da BP, ovvero (y) Tribunale del Paese dove la Controllata BP che ha venduto e fornito i beni ha la propria sede legale. Il Cliente dichiara irrevocabilmente e incondizionatamente di non aver alcun diritto ad eccepire la competenza del Tribunale competente previsto ai sensi del presente articolo e rinuncia pertanto ad instaurare qualsiasi azione o procedimento innanzi ad altro e diverso foro rispetto a quanto sopra indicato.
15. Codice Etico
Il Cliente dichiara di aver ricevuto o comunque scaricato dal sito di BP una copia del codice etico del fornitore (“Codice Etico”) e di accettare i principi in esso contenuti impegnandosi, pertanto, ad attenervisi in modo puntuale e rigoroso. BP informerà prontamente il Cliente di eventuali modifiche al Codice Etico. Il Cliente informerà l’organismo di vigilanza del Fornitore in merito a violazioni del Codice Etico di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. In caso di grave violazione da parte del Cliente di una o più disposizioni del Codice Etico, il Fornitore inviterà a mezzo raccomandata a/r il Cliente a porvi rimedio entro 7 giorni con l’avvertimento che in difetto il Contratto si intenderà risolto. In caso di addebiti agli amministratori o dipendenti del Cliente, anche a titolo di mera colpa, per la violazione di disposizioni relative alla legislazione in materia di ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Fornitore avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto ed agire per il risarcimento dei danni.
Per presa visione ed accettazione,
…………………….
Il Cliente dichiara, dopo aver attentamente letto ed esaminato le Condizioni Generali, anche con l’ausilio di un legale di propria fiducia, di approvare specificamente le seguenti clausole: 4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2, 9.2, 9.4, 11.1 e 14.2 (limitazione ed esclusione della facoltà di opporre eccezioni); 10 (limitazione ed esclusione della garanzia e della responsabilità); 7.1 (solve et repete); 9.3 (decadenza dalla garanzia); 11 (recesso); 14.2 (foro competente).
……………………. Il Cliente