AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Direzione Tecnico-Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo
ARPAS
Protocollo Interno N. 2824/2021 del 30-06-2021 Allegato 5 - Copia Documento
SCHEMA ACCORDO QUADRO ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI CHIMICI, STANDARD E MATRICI DI RIFERIMENTO CERTIFICATE DA DESTINARE AI LABORATORI E DIPARTIMENTI ARPAS
Lotto n. CIG:
Lotto 11 – Matrici di riferimento certificate CIG: 87436006F9
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI E DIPARTIMENTI ARPAS
Tra
l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Sardegna (nel seguito indicato come ARPAS o Agenzia), codice fiscale n. e partita IVA n. , rappresentata dal dott.
nato a il , nella qualità di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo (RLMC) , domiciliato per la carica in Cagliari, Via Carloforte
e
(nel seguito indicata come Società) con sede in ,
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Via , codice fiscale partita IVA
, iscritta al Registro imprese di , R.E.A. , rappresentata da , nata/o a il , nella qualità di
PREMESSO CHE
- con determina a contrarre n. __ del adottata dal Direttore del Servizio RLMC e con Determinazione di indizione n. del adottata dal Responsabile del Servizio Provveditorato ed economato, l’ARPAS ha autorizzato l’espletamento di una gara per la fornitura biennale di materiali di consumo per i laboratori e dipartimenti ARPAS, da svolgersi mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016
- Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), da affidare mediante la sottoscrizione di uno o più contratti di appalto stipulati in forma di accordi quadro con le condizioni prefissate ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice;
- con determinazione del Direttore del Servizio RLMC del , n. , è stata aggiudicata alla
la fornitura dei lotti e dei corrispondenti prodotti elencati nell’Allegato al presente accordo;
- il lotto aggiudicato alla ditta è il lotto n. , il cui CIG è , che assume il ruolo di CIG master del presente contratto;
- il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, il Capitolato d’oneri (Allegato al Disciplinare di gara), l’offerta economica presentata in sede di gara (conforme all’Allegato al Disciplinare di gara), nonché gli atti e i documenti ivi richiamati, i chiarimenti forniti in fase di gara, e il Patto d’integrità, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, e agli stessi si fa pieno rinvio per quanto non regolato dal medesimo.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo disciplina le condizioni generali di affidamento della fornitura dei materiali di consumo per i laboratori e dipartimenti ARPAS.
La fornitura si intende comprensiva della consegna al piano dei prodotti e, ove applicabile, della garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per un anno dall’emissione del certificato di verifica di conformità rilasciato in relazione alle singole consegne.
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Le caratteristiche dei materiali oggetto della fornitura sono disciplinate nel Capitolato e precisamente nell’Allegato , nonché nell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ricapitolati nell’Allegato al presente accordo.
La Società si impegna ad eseguire le prestazioni con le modalità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato d’oneri così come modificate e integrate dal presente accordo.
ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato d’oneri, viene concluso un contratto normativo in base al quale l’ARPAS e definiscono le clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza di cui al successivo art. 4, in particolare per quanto riguarda le tipologie e i prezzi.
Tale accordo stabilisce, quindi, come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) e lascia all’ ARPAS la determinazione dell’ an, quando e quantum dell’oggetto degli stessi.
Con tale strumento di contrattazione l’Agenzia può acquisire una quantità indeterminata di materiali entro il valore economico di cui al successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico stesso.
Pertanto, le quantità stimate nel citato Allegato al Capitolato d’oneri e ricapitolate nell’Allegato
al presente accordo non sono garantite all’Impresa in quanto non vincolanti per l’ARPAS, la quale non risponderà nel caso in cui gli ordinativi risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuiti rispetto alle suddette quantità.
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione, senza che intervenga alcun provvedimento approvativo né ulteriore atto da sottoscrivere tra le parti, fino allo scadere del termine dell’obbligazione di garanzia dei prodotti dell’ultima consegna effettuata.
L’effettiva operatività dell’accordo quadro ha una durata di due anni decorrenti dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura, ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.
Resta inteso che i singoli ordinativi devono essere emessi esclusivamente entro il termine di effettiva operatività dell’accordo.
Nel rispetto dei tempi di consegna previsti, gli ultimi ordinativi emessi possono essere eseguiti anche oltre il termine di effettiva operatività contrattuale, restando comunque regolati dal presente accordo quadro.
ART. 5 – IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO
Il limite massimo di spesa complessivo quadriennale della fornitura è di €
( /00) Iva esclusa, per i prezzi unitari di cui all’Allegato .
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Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, l’ARPAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, può imporre all’impresa l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’accordo originario, così come disciplinato dall’art. 7.1 del Capitolato d’oneri.
I prodotti di cui al medesimo Allegato possono essere sostituiti nei limiti e con le modalità previste dall’Art. 7.2 del Capitolato d’oneri.
ART. 6 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
L’esecuzione dell’accordo quadro, per l’ ARPAS, è diretta dal Responsabile unico del procedimento (Rup) – , e-mail: che svolge le funzioni di cui all’Art. 8 del Capitolato d’oneri.
Per il presente contratto è nominato Direttore dell’esecuzione dell’accordo quadro (Dec)
, e-mail: che, sotto il controllo del Rup e a lui costantemente riferendo, svolge le funzioni di cui all’Art. 8 del Capitolato d’oneri.
Durante il periodo di efficacia degli accordi quadro sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore del Servizio RMLC, il Rup e, nei limiti delle sue competenze, il Direttore dell’Esecuzione dell’accordo quadro (Dec).
L’ARPAS non si riterrà vincolata né responsabilizzata da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, ausiliari, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei
soggetti legittimati sopra indicati.
Il Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile per la Società dell’esecuzione e dell’esatto, corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo quadro, è
, nato a il , al quale l’ARPAS può rivolgere qualsiasi richiesta in ordine all’esecuzione degli adempimenti relativi alla fornitura.
Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.
ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO
La verifica di conformità si svolge come disciplinato in dettaglio nell’Art. 9 del Capitolato d’oneri.
Sottoscritto il certificato di verifica di conformità, il Dec lo invia al Rup che, entro 7 giorni dalla data delle verifiche o dalla positiva chiusura delle contestazioni rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo della consegna, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.
Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o per l’intervento in sostituzione o in garanzia, ovvero inadempimenti per incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, il Rup procede all’applicazione delle penali di cui all’Art. 11 del presente contratto, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare, che sarà trattenuto al momento del pagamento dell’importo fatturato.
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Il pagamento del corrispettivo dell’ultima delle consegne è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell’art. 9 del presente contratto e con l’efficacia ivi stabilita.
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento, ovvero qualora siano decorsi almeno 30 giorni dal completamento della consegna, in assenza di qualsiasi comunicazione sulla conformità dei prodotti consegnati.
Il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora l’ARPAS riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento, il pagamento stesso sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato, ovvero nel limite di 30 giorni dopo la scadenza dei termini stabiliti per il rilascio del certificato di pagamento, sempre che entro tale limite non siano state notificate dal Rup contestazioni sulla conformità dei prodotti.
In caso di contestazioni notificate nel termine per il rilascio del certificato di pagamento il pagamento i termini per il pagamento sono sospesi fino al rilascio del certificato di pagamento emesso a chiusura delle contestazioni.
Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il seguente codice univoco ufficio (C.u.u.):
L’ARPAS, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non potrà procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG master .
Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'ARPAS a titolo di penali per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.
In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del Durc.
Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto.
ARPAS
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L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’ARPAS entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.
L’ARPAS, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig master ( ), ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89.
Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.
I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione), così come modificato dall’art. 1, commi 986 - 989 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il pagamento dell’IVA è sottoposto al regime dello “Split payment” e, ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, l’impresa, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo “esigibilità Iva” il carattere “S”.
ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con il presente accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli stessi nonché delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Patto d’integrità, la Società ha costituito una garanzia definitiva mediante , rilasciata in conformità al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, da , fino alla concorrenza di € ( /00).
[EVENTUALE: La suddetta cifra è la risultante delle riduzioni operate, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del codice dei contratti pubblici, nella misura , in ragione del possesso della .]
La garanzia rilasciata assicura l’assolvimento di tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società durante l’intero periodo di durata dell’accordo quadro e cessa di avere efficacia solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, con il quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal presente accordo quadro, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione dell’accordo stesso.
La Società deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del corrispettivo da corrispondere all’affidatario stesso.
ART. 10 – SUBAPPALTO
Il subappalto è vietato/ammesso nella misura del % del limite massimo di cui all’art. 5. ART. 11 – PENALI
Per ogni inadempienza relativa agli obblighi contrattuali che venga riscontrata dall’ARPAS saranno comminate alla Società le penali di cui all’art. 15 del Capitolato d’oneri con le modalità ivi indicate.
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ART. 12 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell’accordo previste dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., quelle disciplinate dall’art. 18 del Capitolato d’oneri.
ART. 13 – RECESSO
L’ARPAS si riserva la piena e insindacabile facoltà di recedere dall’accordo quadro con le modalità previste all’art. 20 del Capitolato d’oneri.13
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Società tutte le spese inerenti all’accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.
ART. 15 - RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si fa riferimento al d.lgs. n. 50 del 2016 e alle disposizioni del Codice civile.
Per l’ARPAS
Il Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo
Per la Società
Il titolare firmatario