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MllliSTERO DELLA SALUTE
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PROGETTO DI STUDIO PRELIEVO DI ORGANI A CUORE FERMO (DCD) STUDIO DI FATTIBILIT À ED IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DCD IN ITALIA"
Il Centro Nazionale Trapianti, di seguito indicato CNT con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000, C.F. 80211730587 nella persona del Direttore Generale dotto Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx in calce indicato;
E
L'Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e Trapianto - Onlus di seguito indicato ANED con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 0, C.F. 80101170159 nella persona del rappresentate legale pro tempore Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx;
PREMESSO CHE
- La Legge 1 aprile 1999, n. 91" disposizioni in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti, istituisce il CNT;
il CNT in base all'art. 2 Legge 1 aprile 1999, n. 91 collabora con il Ministero della salute e con
le associazioni di volontariato attive nel settore per la promozione della cultura della donazione
•.•.•..........
e per la sensibilizzazione del cittadino sulle tematiche del processo di donazione e trapianto di organi, cellule e tessuti;
il Decreto del DG del Centro Nazionale Trapianti del 16 gennaio 2014, n. 186 dove vengono fissate le linee progettuali considerate attuative delle finalità istituzionali del Centro Nazionale Trapianti per l'anno 2014;
l'associazione ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianti onlus) è da
anni impegnata nella promozione di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di malattie nonché nella promozione di studi rivolti a pazienti dializzati e in attesa di trapianto di rene;
••
CONSIDERATO CHE:
Aned si sta facendo promotrice di un progetto di studio dedicato al prelievo di organi a cuore fermo al fine di valutare la fattibilità e l'implementazione dello stesso sul territorio italiano,
TENUTO CONTO
Del apporto tecnico e scientifico che ANED può rendere al progetto;
della Determinazione del direttore del Centro Nazionale Trapianti Prot. n. 2987 del 16.09.2014;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto di seguito:
Art. 1 (premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 (Oggetto)
1. Aned si obbliga a realizzare le attività connesse alla realizzazione progetto di studio "Prelievo di organi a cuore fermo (DCD) studio di fattibilità ed implementazione del programma DCD in Italia" nei modi e nelle forme indicate nel progetto allegato alla presente convenzione da ritenersi parte integrante del presente accordo.
Art 3 (Responsabile del progetto)
1. Il responsabile dell'iniziativa per conto di ANED è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx. Nel caso in cm la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx per motivate ragioni non possa proseguire nell'incarico di
•• responsabile dell'iniziativa, l'Aned dovrà comunicare immediatamente al CNT il nominativo del
nuovo responsabile.
ArtA
(Modalità di erogazione del contributo)
1.11 C.N.T. riconosce ad ANED un contributo complessivo pan a € 75.0000 (settantacinquemila/OO) per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2.
2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A e B) e nel periodo di validità dell'accordo, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato C):
- un'anticipazione del 40% successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;
- un acconto pari nella misura 30% al compimento di sei mesi di attività dietro rendicontazione scientifica dei risultati ottenuti;
- il saldo del 30%, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma l, avendo natura contributiva, avverrà in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte di ANED.
4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Associazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.
5. Non saranno ammesse variazione al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.
6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato n. D) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo
delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del
.. decreto di delega) .
7. Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle
Art. 5
(Modifiche ed integrazioni)
1. Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto inerente sia gli obiettivi da raggiunger, le metodologie, i tempi le fasi la durata sia le eventuali variazioni nonché le compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in modo tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato.
2. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate a firma del legale rappresentante dell'associazione al direttore del CNT che provvederà ad accertarle preventivamente e a formalizzarle formalmente.
Art. 6 (Durata)
1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi a far data dalI febbri o 2015.
Art. 7
(obblighi generali)
1. L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.
2. L'Associazione è direttamente responsabile dell' osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con la collaborazione del Centro nazionale trapianti.
5. Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell' Amministrazione.
6. Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla - osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell' Associazione.
Art. 8
(obbligo di riservatezza e trattamento dati)
1. Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.
2. L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.
3. L'Amministrazione informa che dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell' ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell' interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.
4. L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.
Art. 9 (Foro competente)
1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o
comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.
Art. lO
(Disciplina residuale)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.
La presente Convenzione si compone di lO articoli. Roma,
27 NOV 1014
Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Presidente dell' Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianti "YalentinaParis