TRA
ALLEGATO 5 SCHEMA DI CONTRATTO
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO (1 o 2)
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO (1 o 2)
TRA
Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data (nel seguito per
brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”),
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai
fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n.
(nel seguito per brevità anche “Fornitore”),
PREMESSO
a) che le disposizioni di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e agli articoli 58, 59 e 61, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), hanno attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, di seguito per brevità “Ministero”) il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti legittimati, ovvero di promuovere aggregazioni di enti decentrati di spesa, tutto finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica;
b) che il Ministero, con Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 e Decreto Ministeriale 2 maggio 2001, ha deliberato di avvalersi della Consip S.p.A. per la realizzazione del sistema introdotto con la normativa richiamata, affidandogli, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la realizzazione e la gestione del controllo e verifica del sistema, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e
segnatamente attraverso strumenti di Information Technology;
c) che il programma di Razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione ha, quindi, l’intento di coniugare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con l’utilizzo degli strumenti di Information Technology nell’azione amministrativa, in coerenza col piano nazionale di e- government;
d) che la Consip S.p.A., per effetto della normativa richiamata e in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, ha indetto una gara a procedura aperta – per pubblico incanto – ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, suddivisa in 2 (due) Lotti, per l’affidamento dei servizi consulenza a supporto del programma di Razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione, come da Bando di
gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.
;
del del
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto (1 o 2) della predetta gara avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), X.Xxx. 17 marzo 1995, n. 157, e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione
g) che il Fornitore, in sede di gara, ha presentato la Relazione Tecnica allegata al presente atto relativa alle attività oggetto contrattuale che, tuttavia, riveste valore indicativo, non rappresentando in modo esaustivo e completo tutte le modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività, che pertanto saranno dettagliate nella documentazione di progetto;
h) che il Fornitore ha presentato, ai fini della stipula del presente contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Consip S.p.A., ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro , = (10% dell’importo massimo contrattuale offerto) ( / ), nonché ha stipulato una polizza assicurativa R.C.P., tutto secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; la predetta documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati: Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati), Allegato “B” (Offerta Tecnica), Allegato “C” (Offerta Economica).
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Consip S.p.A. ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri generali per forniture ed i servizi approvato con D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza,
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
d) dal Codice deontologico della Consip nella versione del 7 ottobre 2004.
2. Per le definizioni occorre far espresso riferimento a quanto stabilito nel presente contratto, ovvero a quelle contenute negli allegati; in ogni caso, nell’ipotesi di contrasto tra le diverse fonti prevale quanto indicato nel presente contratto.
3. In caso si discordanza o contrasto, resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto contenuto nell’Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest’ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenuto nel Capitolato Tecnico; inoltre, i documenti di progetto prevarranno sugli atti allegati al presente atto, a condizione che contengano proposte integrative e/o migliorative formulate dal Fornitore medesimo ed accettate dalla Consip S.p.A., anche mediante approvazione della predetta documentazione.
Articolo 3 Oggetto
1. Il presente contratto ha per oggetto la prestazione da parte del Fornitore, che accetta, dei servizi di (per il Lotto 1) consulenza strategica (per il Lotto 2) consulenza organizzativa e merceologica a supporto del programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione (di seguito anche solo “Programma”), di cui alle premesse, tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico e, comunque, rivolto a supportare le attività della Consip S.p.A. per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle premesse, anche mediante il coordinamento ed il puntuale monitoraggio dei singoli progetti.
2. (per il Lotto 1)
Le attività di cui sopra, ovvero:
▪ supporto strategico alla Direzione,
▪ supporto al monitoraggio del Programma,
▪ supporto strategico trasversale al Programma,
▪ sviluppo nuove aree progettuali,
sono meglio specificate e descritte nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, da svolgersi nell’ambito del Programma delineato nei paragrafi 2 e 3 del Capitolato
(per il Lotto 2)
Tecnico, nel contesto operativo descritto nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, e secondo le indicazioni, modalità e termini riportati nel medesimo Capitolato Tecnico, in particolare nel paragrafo 7, e nel presente contratto e, in ogni caso, nel rispetto della pianificazione approvata dalla Consip S.p.A..
Le attività di cui sopra, ovvero:
▪ supporto allo sviluppo e gestione degli strumenti del Programma,
▪ attività di diffusione del Programma;
▪ rilevazione e analisi della soddisfazione degli stakeholder di Programma,
▪ comunicazione e promozione,
▪ supporto alla implementazione dei progetti specifici a supporto della P.A.,
▪ supporto all’implementazione di modelli “collaborativi” di e-procurement,
sono meglio specificate e descritte nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, da svolgersi nell’ambito del Programma delineato nei paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico, nel contesto operativo descritto nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, e secondo le indicazioni, modalità e termini riportati nel medesimo Capitolato Tecnico, in particolare nel paragrafo 7, e nel presente contratto e, in ogni caso, nel rispetto della pianificazione approvata dalla Consip S.p.A..
3. Le attività ed i servizi resi dal Fornitore in esecuzione del presente contratto dovranno essere improntati anche al raggiungimento di obiettivi, denominati “obiettivi di prestazione”, determinati, come meglio stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 7.3.2 del Capitolato Tecnico e nel successivo articolo 10, tutto in ragione degli obiettivi perseguiti dalla Consip S.p.A. di cui alle premesse.
A tali “obiettivi di prestazione” è legata la parte variabile del corrispettivo; infatti
solo il raggiungimento di tali “obiettivi di prestazione” consente la maturazione del corrispettivo variabile di cui al successivo articolo 12.
4. Il Fornitore riconosce alla Consip S.p.A. la facoltà di chiedere l’attuazione o meno delle proposte descritte nell’Offerta Tecnica.
(per il Lotto 1)
5. Il Fornitore prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto potrà comportare, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e comunque, secondo quanto verrà definito prima dell’inizio delle attività medesime, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Piano di lavoro,
• Stato Avanzamento Attività,
• Piano della Qualità della fornitura,
• Piano della Qualità di intervento,
• Indice della consegna,
• Indice dei deliverable consegnati,
• Documenti di analisi,
• Studio di fattibilità,
• Piano della comunicazione.
(per il Lotto 2)
• Piano di lavoro,
• Stato Avanzamento Attività,
• Piano della Qualità della fornitura,
• Piano della Qualità di intervento,
• Indice della consegna,
• Indice dei deliverable consegnati,
• Strategia di mercato,
• Piano di promozione,
• Strategia di gara,
• Documentazione tecnica di gara.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente contratto.
Articolo 4
Durata e luogo di esecuzione
1. Il presente contratto ha durata di 20 (venti) mesi solari decorrenti dalla data di stipula ed è espressamente escluso ogni rinnovo tacito.
2. Tuttavia, il presente contratto potrà essere prorogato, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad ulteriori 4 (quattro) mesi alle medesime condizioni contrattuali, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale e fino ad esaurimento dell’importo.
3. Tutte le attività di progetto e servizio pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
4. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi della Consip S.p.A., del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché, eventualmente, delle
Articolo 5
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 12, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva comunicazione alla Consip S.p.A. di eventuali incarichi, assunti dalle Pubbliche Amministrazioni, di consulenza analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell’oggetto del presente contratto.
6. Il Fornitore prende atto, ed accetta incondizionatamente anche ai sensi dell’art. 1381
Fermo quanto previsto nel successivo articolo 32, il Fornitore assume l’obbligo di adottare ogni opportuna cautela nella prevenzione e segnalazione alla Consip S.p.A. di ogni possibile situazione di conflitto di interessi in cui possono incorrere le risorse utilizzate nelle specifiche iniziative.
Articolo 6
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi Allegati, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, i cui curricula siano stati prodotti per la stipula del presente contratto, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che
l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio (Capo Progetto), i cui curricula nominativi sono stati prodotti prima della stipula del presente atto, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della Consip S.p.A., qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Consip S.p.A. non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto, peraltro, l’esercizio da parte della Consip S.p.A. di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Consip S.p.A.;
b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
4. Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip S.p.A. il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l’esecuzione di un colloquio, l’idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ricevuta dal Fornitore.
5. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle
figure professionali i cui curricula sono stati prodotti prima della stipula del presente atto, senza la preventiva autorizzazione scritta della Consip S.p.A.; nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta della Consip S.p.A., quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 16 per un importo pari al 2% (due per cento) della stessa.
6. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
7. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Consip S.p.A. e/o delle Pubbliche Amministrazioni potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza.
8. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
9. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna.
In ogni caso, la Consip S.p.A. renderà disponibile al Fornitore il servizio di posta elettronica, tramite la definizione di caselle personali su serventi della Consip S.p.A.
10. Il Fornitore prende atto che la Consip S.p.A., per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
12. Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto dei Livelli di servizio attesi relativamente alle risorse, e loro sostituzione, stabiliti nel paragrafo 7.3.1 del Capitolato Tecnico, determina l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 7
Gruppi di lavoro e dimensioni
(per il Lotto 1)
1. Il Fornitore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali e giorni/persona stabiliti, di volta in volta e per singole attività, nel “Piano di lavoro”, in conformità di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica e segnatamente a livello globale della fornitura:
UTILIZZO | GG/PERSONA | |
% | n. | |
% | n. |
% | n. | |
% | n. |
UTILIZZO | GG/PERSONA | |
% | n. | |
% | n. | |
% | n. | |
% | n. | |
% | n. |
(per il Lotto 2)
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica; resta espressamente convenuto che la percentuale di utilizzo indicata a fianco delle figure professionali rappresenta il valore medio di impiego per il periodo di efficacia del presente contratto.
3. Le dimensioni complessive stimate dalla Consip S.p.A. sono pari a n.
giorni/ persona (riportare quanto offerto in Offerta Tecnica), tuttavia, con riferimento alle dimensioni massime delle prestazioni contrattuali dovute dal Fornitore, quest’ultimo è obbligato a prestare le attività richieste dalla Consip S.p.A. sino a concorrenza del corrispettivo massimo contrattuale, di cui al successivo articolo 12, comma 1, quale importo massimo spendibile.
4. Salvo laddove diversamente stabilito, i servizi oggetto del presente contratto sono prestati dal Fornitore con modalità “a tempo spesa” sulla base delle attività richieste dalla Consip S.p.A. e pianificate nel “Piano di lavoro”.
6. Il Fornitore prende atto che la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo.
Articolo 8
Pianificazione e rendicontazione delle attività
1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti e formalizzate nel “Piano di lavoro”, in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico; le eventuali variazioni significative alla pianificazione saranno concordate tra le parti secondo le modalità che seguono.
2. Salvo quant’altro stabilito nel Capitolato Tecnico relativamente alla validazione ed approvazione della documentazione di progetto, il Fornitore dovrà sottoporre all’approvazione della Consip S.p.A.:
▪ il “Xxxxx xx xxxxxx”, xxxxx 00 (xxxxx) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, e successivamente aggiornamenti del medesimo Piano con cadenza mensile entro 3 (tre) giorni lavorativi dal termine del periodo di riferimento, nonché
▪ il “Piano della Qualità della fornitura”, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto,
▪ il “Piano della Qualità del singolo intervento”, relativamente alla modalità progettuale “a corpo”, entro la scadenza fissata dalla Consip S.p.A. nella richiesta di intervento,
predisposti sulla base di quanto stabilito nell’Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico, consegnando tali documenti su supporto sia cartaceo che informatico.
3. La Consip S.p.A., entro il termine:
▪ di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione del “Piano della Qualità della fornitura”,
▪ di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione del “Piano di lavoro”,
renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o formulando rilievi e/o richieste di modificazioni.
4. Infatti, qualora la Consip S.p.A. non concordi sulle previsioni di impegno e/o dimensioni e/o sui termini di consegna indicati nel “Piano di lavoro”, ovvero non concordi sui contenuti del “Piano di Qualità della fornitura” e/o “Piano di Qualità del singolo intervento”, comunicherà al Fornitore i motivi di dissenso ed ogni altro elemento da valutare ai fini della modifica del documento presentato, nonché il termine entro il quale consegnare il documento modificato al fine di essere approvato.
5. Nell’ipotesi in cui, relativamente al “Piano di lavoro” e/o al “Piano di Qualità della fornitura” e/o “Piano di Qualità del singolo intervento”, permanga il disaccordo di valutazione, la Consip S.p.A. avrà facoltà di disporne l’immediata provvisoria attuazione del Piano in discussione, restando obbligato il Fornitore a procedere, entro il termine assegnato ed eventualmente prorogato dalla Consip S.p.A., ad un riesame del Piano stesso al fine di consentirne l’approvazione da parte della Consip
S.p.A..
6. Il “Piano di lavoro” e/o “Piano di Qualità della fornitura” e/o “Piano di Qualità del singolo intervento” approvati dalla Consip S.p.A. costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto; tali Piani dovranno essere aggiornati con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
7. Salvo laddove disposto diversamente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza di ogni trimestre, il Fornitore si obbliga a sottoporre alla approvazione della Consip S.p.A. l’aggiornamento del “Piano di lavoro”, del “Piano di Qualità della fornitura” e/o del “Piano di Qualità del singolo intervento”, sempre consegnandoli anche su supporto informatico, oltre che cartaceo.
Ogni aggiornamento del “Piano di lavoro” dovrà necessariamente includere il consuntivo delle attività svolte e delle risorse impiegate, il piano delle attività da svolgere e le eventuali ripianificazioni.
8. Sulla base della cadenza stabilita nel singolo Piano di lavoro, il Fornitore dovrà consegnare alla Consip S.p.A. uno “Stato avanzamento attività” nel quale sia descritto lo stato dell’arte relativamente a ciascuna attività oggetto contrattuale.
9. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dal Fornitore in un documento di “Stato avanzamento attività” riportante l’impegno consuntivo in giorni persona per figura professionale, distintamente per ogni tipologia di attività, ed i prodotti eventualmente realizzati (documenti, software, ecc).
Tali rapporti di “Stato avanzamento attività” dovranno essere riferiti a ciascun mese decorrente dalla data d’inizio delle attività ed essere trasmessi alla Consip S.p.A. per essere sottoposti all’approvazione di quest’ultima.
Articolo 9
Livelli di servizio e verifiche ispettive
1. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto nel rispetto dei Livelli di servizio di cui al paragrafo 7.3.1 del Capitolato Tecnico, ovvero del “Piano della Qualità della fornitura” e/o del “Piano di Qualità del singolo intervento”, approvati dalla Consip S.p.A., pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. In ogni caso, la Consip S.p.A. comunicherà tempestivamente al Fornitore, che si impegna ad introdurli nel “Piano di Qualità della fornitura” e/o “Piano di Qualità del singolo intervento”, i requisiti di qualità e/o i Livelli di servizio addizionali e migliorativi, eventualmente anche contenuti nell’Offerta Tecnica prodotta in fase di risposta alla gara, ritenuti idonei.
3. Il Fornitore ha altresì l’obbligo di rilevare, calcolare e inviare alla Consip S.p.A., con il report di cui al successivo comma, i dati sugli indicatori di prestazione di cui al paragrafo 7.3.1 del Capitolato Tecnico, relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali; il Fornitore ha l’obbligo di raggiungere, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i valori soglia minimi di qualità ivi stabiliti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A, un report denominato “Dati relativi agli indicatori di prestazione”, con cadenza trimestrale, entro il termine perentorio del 15° (quindicesimo) giorno solare successivo al termine del trimestre oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali.
5. Il Fornitore è consapevole che il monitoraggio di tutte le attività relative al presente contratto è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l’uso di tecnologie e soluzioni
organizzative innovative, ivi inclusi strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla Consip S.p.A. stessa; a tal fine il Fornitore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per agevolare o rendere possibili dette attività di monitoraggio.
6. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto; per le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004.
I costi delle verifiche saranno a totale carico del Fornitore fino all’ammontare massimo pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore massimo contrattuale.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di segnalare al SINCERT i rilievi constatati nei “Piani della Qualità” predisposti dal Fornitore qualora quest’ultimo sia certificato.
Articolo 10
Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa
1. L’attività oggetto del presente contratto è finalizzata al raggiungimento degli “obiettivi di prestazione” che, sulla base degli obiettivi perseguiti nell’attuazione del programma di Razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione di cui alle premesse, sono determinati, come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico ed alle modalità ivi indicate, temporalmente come segue:
a) per il periodo intercorrente tra la stipula del presente atto ed il 31 dicembre 2005, tali “obiettivi di prestazione” sono definiti nel paragrafo 7.3.2 del Capitolato Tecnico e nel successivo articolo 12;
b) per l’ulteriore periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e la scadenza del presente contratto, anche eventualmente prorogata, gli “obiettivi di prestazione” sono determinati, salvo e in ragione di quanto stabilito nel paragrato 7.3.2 del Capitolato Tecnico, di comune accordo tra le parti, ovvero, in difetto, dal Collegio di esperti di cui oltre.
2. Con riferimento alla definizione degli “obiettivi di prestazione” di cui al precedente comma, lettera a), le parti potranno ridefinirne la determinazione, anche solo delle modalità di attribuzione, qualora per cause sopravvenute vi siano modificazioni al programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione. Sempre ricorrendo le predette cause sopravvenute e in difetto di accordo tra le parti, la ridefinizione di tali “obiettivi di prestazione” verrà eseguita dal Collegio di esperti composto, e con le modalità, termini e condizioni di cui ai successivi comma.
3. Con riferimento alla definizione degli “obiettivi di prestazione” di cui al precedente comma 1, lettera b), il Fornitore dovrà, entro 30 (trenta) giorni prima dell’inizio di ogni periodo di competenza, consegnare per l’approvazione della Consip S.p.A. una proposta degli “obiettivi di prestazione”, quale sezione del “Piano della Qualità della fornitura”, sulla base delle direttive stabilite nel Capitolato Tecnico e delle eventuali ulteriori indicazioni della Consip S.p.A..
Ricevuta la proposta, la Consip S.p.A. comunicherà al Fornitore la propria approvazione, ovvero eventuali modifiche da apportare per la definizione degli “obiettivi di prestazione” ai fini della successiva approvazione da parte della medesima Consip S.p.A..
4. Qualora per disaccordo o contrasto non superabile le parti non abbiano definito gli
“obiettivi di prestazione” almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del periodo di competenza, le parti medesime ricorreranno ad un Collegio di esperti composto dal Responsabile del Servizio del Fornitore, dal Responsabile di progetto della Consip S.p.A. e da un membro terzo alle parti, altamente esperto in materia di consulenza, quest’ultimo con funzione di Presidente, nominato in accordo tra le parti stesse, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza di una delle parti.
Le parti, entro i 3 (tre) giorni successivi al predetto termine, procederanno alla nomina del Collegio di esperti di cui al precedente comma, che dovrà procedere e pronunciarsi, con equo apprezzamento, definendo gli “obiettivi di prestazione”, sempre in ragione delle direttive stabilite nel Capitolato Tecnico, entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Il compenso dovuto al membro esterno sarà a carico di entrambi i contraenti, in parti uguali.
La Consip S.p.A. e il Fornitore si obbligano incondizionatamente, ora per allora, ad attenersi alle conclusioni ed alle determinazioni adottate dal Collegio di esperti.
5. Poiché la definizione degli “obiettivi di prestazione” di cui al precedente comma 1, lettera b), è condizione essenziale per le parti, la mancata definizione degli stessi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’inizio del periodo di competenza è condizione risolutiva del contratto medesimo.
Pertanto le parti, a norma dell’art. 1456 cod. civ., convengono espressamente che il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui gli “obiettivi di prestazione” di cui al precedente comma 1, lettera b), cui deve essere finalizzata l’attività del Fornitore ed al cui raggiungimento è legato il corrispettivo (per la parte variabile)
Articolo 11
Consegna e accettazione dei prodotti
1. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard previsti nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con la Consip S.p.A., consegnati entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico e formalizzati nel “Piano di lavoro”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordate tra le parti; la consegna dei predetti prodotti non implicherà di per sé accettazione da parte della Consip S.p.A..
2. Tali prodotti saranno sottoposti ad accettazione da parte della Consip S.p.A., nei termini previsti nel presente atto, ovvero nel “Piano di lavoro” e secondo le modalità che verranno definite nel “Piano di Qualità della fornitura” e/o “Piano di Qualità del singolo intervento”.
3. In caso di perpetrato mancato recepimento dei rilievi e/o delle modificazioni richieste dalla Consip S.p.A. ai fini della approvazione del “Piano di lavoro” e/o “Piano di Qualità della fornitura” e/o “Piano di Qualità del singolo intervento”, esperiti gli incontri tra le parti volti a chiarire gli elementi di valutazione, detti documenti verranno sottoposti alla valutazione del Collegio degli esperti previsto e disciplinato nel precedente articolo 10; le parti si obbligano incondizionatamente,
4. In caso di mancata accettazione degli altri prodotti previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Fornitore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Consip S.p.A. e nei termini stabiliti.
Articolo 12 Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo contrattuale per la prestazione dell’oggetto contrattuale, è pari ad Euro , =, ( / ), IVA esclusa.
(per il Lotto 1)
2. In particolare, il predetto corrispettivo è determinato dal prodotto dei giorni/persona per figura professionale rendicontate e delle tariffe giornaliere di seguito stabilite, da intendersi comprensive delle attività di trasferimento di know-how e di affiancamento di fine contratto, nonché di ogni onere e spesa anche relative a trasferte:
FIGURA PROFESSIONALE | Corrispettivo giornaliero unitario, comprensivo di ogni onere e spesa, anche di trasferta, XXX xxxxxxx |
Esperto | Euro , ( / ) |
Manager | Euro , ( / ) |
Consulente Strategico Senior | Euro , ( / ) |
Consulente Strategico Junior | Euro , ( / ) | ||
(p | er il Lotto 2) | ||
FIGURA PROFESSIONALE | Corrispettivo giornaliero unitario, comprensivo di ogni onere e spesa, anche di trasferta, XXX xxxxxxx | ||
Capo Plrogetto | Euro , ( / ) | ||
Consulente Organizzativo Senior | Euro , ( / ) | ||
Consulente Organizzativo Junior | Euro , ( / ) | ||
Merceologo | Euro , ( / ) | ||
Analista | Euro , ( / ) |
(per il Lotto 1)
3. Tutti i corrispettivi, sia per le attività “a tempo e spesa” che, se eventualmente richieste, le attività “a corpo”, sono composti di una parte fissa e una parte variabile come di seguito specificato:
a) 87% (ottantasette per cento) parte fissa e certa, maturata dal Fornitore secondo le modalità di cui al successivo articolo 13, comma 1,
b) 13% (tredici per cento) parte variabile, quindi eventuale ed incerta, condizionata e quindi dovuta solo al raggiungimento degli “obiettivi di prestazione” già meglio definiti nel Capitolato Tecnico e nel successivo comma (per il primo
(per il Lotto 2)
periodo contrattuale, sino al 31 dicembre 2005) e nel “Piano della Qualità della fornitura” (per il periodo contrattuale successivo).
c) 83% (ottantatre per cento) parte fissa e certa, maturata dal Fornitore secondo le modalità di cui al successivo articolo 13, comma 1,
d) 17% (diciassette per cento) parte variabile, quindi eventuale ed incerta, condizionata e quindi dovuta solo al raggiungimento degli “obiettivi di prestazione” già meglio definiti nel Capitolato Tecnico e nel successivo comma (per il primo periodo contrattuale, sino al 31 dicembre 2005) e nel “Piano della
Qualità della fornitura” (per il periodo contrattuale successivo).
(per il Lotto 1)
4. Gli “obiettivi di prestazione” da raggiungere entro il 31 dicembre 2005, per gli effetti di cui al precedente comma, sono così determinati:
a) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Modello di funzionamento”;
b) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Piano Industriale e Piano operativo”;
c) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Spesa affrontata”;
d) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Diffusione
del Programma”;
e) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Marketplace”;
f) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Customer Satisfaction P.A.”;
(per il Lotto 2)
g) quanto al 1% (uno per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Customer Satisfaction Consip”;
a) quanto al 5% (cinque per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Spesa affrontata”;
b) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Popolamento Marketplace”;
c) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Registrazioni Marketplace”;
d) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Comunicazione attività di diffusione del programma”;
e) quanto al 3% (tre per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento
dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Progetti a supporto della P.A.”;
f) quanto al 2% (due per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Customer Satisfaction P.A.”;
g) quanto al 1% (uno per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Customer Satisfaction Consip”.
In ogni caso, per ciascuno dei predetti “obiettivi di prestazione”, la descrizione, il valore di raggiungimento, la modalità di calcolo e l’unità di misura, sono definiti nel Capitolato Tecnico, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 10.
5. Gli “obiettivi di prestazione” da raggiungere nel periodo contrattuale successivo – quindi a partire dal 1° gennaio 2006 – sono determinati in conformità a quanto stabilito nel precedente articolo 10; anche per tali “obiettivi di prestazione” valgono gli effetti di cui ai precedenti comma.
6. Per le attività per le quali è prevista l’esecuzione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal “Piano di lavoro” approvato dalla Consip S.p.A., nonché in particolare dalla “Rendicontazione attività” di cui al precedente articolo 8, comma 10, e delle tariffe unitarie di cui al precedente comma.
7. Nel caso per talune attività venga richiesto un impegno “a corpo”, il corrispettivo verrà determinato sulla base delle stime definite nel “Piano di lavoro” relativamente al singolo intervento, della composizione del gruppo di lavoro e delle tariffe unitarie di cui al precedente comma 1.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuato, per la parte fissa, contro presentazione di fatture, secondo le seguenti modalità:
a) interventi “a tempo e spesa”: un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal “Piano di lavoro” e comunque della “Rendicontazione attività” di cui al precedente articolo 8, comma 10, approvati dalla Consip S.p.A.;
b) interventi di tipo “a corpo”:
– 10% del corrispettivo all’approvazione del piano dell’intervento stesso;
– 40% all’approvazione dell’avanzamento lavori pari ad almeno il cinquanta per cento (50%) dell’intervento;
– 50% all’accettazione.
2. La parte variabile, se dovuta, pur se maturata al raggiungimento del singolo “obiettivo di prestazione”, dovrà essere fatturata al termine del periodo di riferimento dell’obiettivo medesimo.
3. Ciascuna fattura, che dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività, al tipo di corrispettivo ed il Codice SIPAI n. ,
dovrà essere intestata e spedita alla Consip S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000 Xxxx,
P. IVA 05359681003, Ufficio Contabilità e Bilancio.
4. La liquidazione di ciascuna fattura sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n.
, intestato al Fornitore presso , Agenzia o Filiale
, in , Xxx , A.B.I. , C.A.B.
.
5. In caso di ritardo nel pagamento dell’importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 3 (tre) punti.
6. Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Consip S.p.A., potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Consip S.p.A. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 14
Utilizzo apparecchiature e prodotti software
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Consip S.p.A. l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip S.p.A., indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip S.p.A. costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.
2. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Consip S.p.A. e/o delle Pubbliche Amministrazioni alle verifiche che la Consip S.p.A. riterrà opportune prima dell’utilizzo.
Articolo 15 Penali
1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del “Piano di lavoro”, e/o del “Piano della Qualità della fornitura”, e/o del “Piano della Qualità del singolo intervento” rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 8, comma 2, e/o comma 7, la Consip S.p.A., previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà al Fornitore una penale così determinata:
• 0,2‰ (zero virgola due per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1, per ogni giorno di ritardo fino a 15 (quindici) giorni;
• 1‰ (uno per mille) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade, o frazione, di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto corrispettivo.
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
(Solo per il Lotto 2)
2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti “Strategia di gara” e/o “Documentazione tecnica relativa alle gare” e/o “Analisi e ricerche di mercato” previsti dal servizio, rispetto ai termini stabiliti nel “Piano di lavoro”, ovvero rispetto al termine stabilito per la modifica di tali prodotti ai fini delle loro accettazione di cui al precedente articolo 11, la Consip S.p.A., previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà al Fornitore una penale così determinata:
• 0,2‰ (zero virgola due per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1, per ogni giorno di ritardo fino a 15 (quindici) giorni;
• 1‰ (uno virgola per mille) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade, o frazione, di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di
detto corrispettivo.
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero concordato dalle parti.
3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli ulteriori prodotti previsti dal servizio, rispetto ai termini stabiliti nel “Piano di lavoro”, ovvero rispetto al termine stabilito per la modifica di tali prodotti ai fini delle loro accettazione di cui al precedente articolo 11, la Consip S.p.A., previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà al Fornitore una penale pari a:
• Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo fino a 15 (quindici) giorni;
• Euro 1.000,00= (mille/00) per ogni ulteriore decade, o frazione, di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente articolo 12, comma 1,
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero concordato dalle parti.
4. Qualora il Fornitore alla stipula del presente contratto sia in possesso della certificazione di qualità, la Consip S.p.A., in caso di revoca e/o sospensione della predetta certificazione, applicherà al Fornitore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari all’2% (due per cento) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1, per ogni semestre,
o frazione, in cui permarrà la mancanza della predetta certificazione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui la Consip S.p.A. accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati dal Fornitore e/o negli strumenti utilizzati per la propria prestazione contrattuale anche solo potenzialmente con pericolo di diffusione, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari a Euro 15.000,00= (quindicimila/00) per ogni inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Nel caso in cui la Consip S.p.A. accerti l’utilizzo da parte del Fornitore delle stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna della Consip S.p.A. e contemporaneamente per il collegamento via modem, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00) per ogni inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Con riferimento ai Livelli di servizio di cui al precedente articolo 9:
a) relativamente al requisito di qualità “Aderenza delle risorse dichiarate in sede di offerta rispetto all’effettivo” descritto nel paragrafo 7.3.1. del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Qualità”, all’avvio delle attività contrattuali e per ogni punto (o frazione) percentuale in diminuzione del valore soglia dell’indicatore di prestazione indicato nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, quale inadempimento non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del valore massimo contrattuale,
b) relativamente al requisito di qualità “Adeguatezza del personale” descritto nel paragrafo 7.3.1 del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Qualità”, per ogni 0,1% (zero virgola uno per cento) di scostamento rispetto al valore soglia dell’indicatore di prestazione su rilevazione semestrale indicato nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, quale inadempimento non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore massimo contrattuale,
c) relativamente al requisito di qualità “Turn over del personale” descritto nel paragrafo 7.3.1. del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Qualità”, per ogni 0,1% (zero virgola uno per cento) di scostamento rispetto al valore soglia dell’indicatore di prestazione su rilevazione semestrale indicato nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, quale inadempimento non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore massimo contrattuale,
d) relativamente al requisito di qualità “Tempestività nella sostituzione delle risorse” descritto nel paragrafo 7.3.1. del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Qualità”, per ogni giorno lavorativo di scostamento rispetto al valore soglia dell’indicatore di prestazione su rilevazione semestrale indicato nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, quale inadempimento non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) del valore massimo contrattuale,
e) relativamente al requisito di qualità “Puntualità di consegna dei prodotti” descritto nel paragrafo 7.3.1. del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Qualità”, per ogni 0,1% (zero virgola uno per cento) di scostamento rispetto al valore soglia dell’indicatore di prestazione su rilevazione semestrale indicato nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, quale inadempimento non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore massimo contrattuale,
f) relativamente al requisito di qualità “Flessibilità nella gestione delle attività di picco” descritto nel paragrafo 7.3.1. del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Qualità”, per ogni 0,1% (zero virgola uno per cento) di scostamento rispetto al valore soglia dell’indicatore di prestazione su rilevazione semestrale indicato nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico, quale inadempimento non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore massimo contrattuale,
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito.
8. Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico; in tali casi la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore dalla Consip S.p.A.; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Consip
S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La Consip S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
12. La Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale, oltre tale limite, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, salvo il risarcimento e l’esecuzione in danno; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 16 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro
, = ( / ), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con l’Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Consip S.p.A. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip
S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 17 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che la Consip S.p.A abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Consip S.p.A., ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip S.p.A..
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.
Articolo 18
Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento.
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto
2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Consip S.p.A tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Consip S.p.A in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Consip S.p.A. che ne potrà disporre liberamente.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 19 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Consip S.p.A. per porre fine all’inadempimento, la medesima Consip S.p.A. ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in
parte, il presente contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod.civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A. potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ferma in ogni caso l’applicabilità dell’articolo 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 alle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 16;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 22;
g) negli altri casi di cui agli articoli 10 (Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa), 13 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Penali), 17 (Riservatezza), 24 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 27 (Clausola compromissoria), 31 (Trasparenza), 32 (Codice Deontologico).
Articolo 20 Recesso
1. La Consip S.p.A. ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dalla Lettera di invito relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip S.p.A..
4. In caso di recesso della Consip S.p.A. il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip S.p.A..
In caso di recesso della Consip S.p.A. ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente contratto, nonché di un indennizzo pari al 2% (due per cento) del rimanente corrispettivo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 21
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla Consip S.p.A., il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Consip S.p.A..
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip
S.p.A. e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi
compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’introduzione di virus nel sistema informatico della Consip S.p.A..
3. Anche a tal fine, il Fornitore ha stipulato una adeguata copertura assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. In particolare, detta polizza tiene indenne la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Consip S.p.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto e prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione
Articolo 22
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la Consip S.p.A. è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Consip S.p.A., quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 23
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte
della Consip S.p.A. la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti – si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che
l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 24
Divieto di cessione del contratto e del credito
1. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E’ fatto altresì divieto al fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 25 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara di cui alle premesse.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni
prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; in caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip S.p.A. inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma, 3 bis, Legge n. 55/90, a trasmettere alla Consip S.p.A. entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente contratto; peraltro, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della Legge n. 55/1990.
Articolo 26
Trasferimento del know-how e adempimenti alla scadenza del contratto
1. Nel corso della esecuzione del presente contratto, al Fornitore potrà essere richiesto il trasferimento, in favore della Consip S.p.A. o di terzi da quest’ultima designati, del know-how sulle attività svolte, a tal fine potrà essere pianificato dalla Consip
S.p.A. un periodo di affiancamento sino ad un massimo di 40 (quaranta) giorni uomo.
2. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali, i posti di lavoro e gli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere ogni necessaria attività, ivi compreso il rilascio di ogni documentazione attinente il presente contratto, in favore della Consip S.p.A. e/o di terzi da questa designati, al fine di garantire la continuità del servizio, anche secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
Articolo 27 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso in cui la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro, con le modalità e nei termini sopra stabiliti.
4. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro
- che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in
5. Qualora, successivamente alla costituzione del Collegio, venissero meno per qualunque ragione - morte, impedimento, rinuncia ecc. - uno o più arbitri, essi saranno sostituiti ciascuno dalla parte che li aveva nominati, ovvero secondo la procedura sopra indicata.
6. In tal caso comunque, i termini decorreranno dalla data in cui le parti siano venute a conoscenza dell’intervenuto impedimento.
7. La sede del Collegio Arbitrale sarà Roma.
8. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
9. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione delle attività contrattuali, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire l’esecuzione delle stesse, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione, restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 19.
Articolo 28 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui al precedente articolo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 29
Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Consip S.p.A. esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa. In ogni caso, il Fornitore dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio alla Consip S.p.A. per le finalità connesse all’esecuzione del contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alla Consip S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
2. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente
Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 31 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) dichiara espressamente di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, la Consip S.p.A. avrà il diritto di risolvere il contratto a norma del precedente articolo 19, e di adottare gli
ulteriori provvedimenti ivi previsti.
Articolo 32 Codice Deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico della Consip
S.p.A. consultabile sul sito internet della medesima società e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, in ogni caso, a darne visione e a far rispettare quanto dallo stesso previsto a tutte le risorse utilizzate nell’adempimento del presente contratto.
2. Peraltro, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip
S.p.A. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ..
Articolo 33 Responsabile del Servizio
1. Il Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di
, nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti della Consip S.p.A. per l’esecuzione del presente contratto.
2. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Consip S.p.A. stessa, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
Articolo 34 Clausola finale
1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto, in tutto o in parte, da parte della Consip S.p.A. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra
le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì .
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Il legale rappresentante |
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante della
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole:
Articolo 3 Oggetto, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, Articolo 7 Gruppi di lavoro e dimensioni, Articolo 9 Pianificazione delle attività, Articolo 10 Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa, Articolo 11 Consegna e accettazione dei prodotti, Articolo
12 Corrispettivi, Articolo 13 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Utilizzo delle apparecchiature e prodotti software, Articolo 15 Penali, Articolo 16 Cauzione, Articolo 17 Riservatezza, Articolo 18 Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità
delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento, Articolo 19 Risoluzione, Articolo 20 Recesso, Articolo 21 Sicurezza, danni e responsabilità civile, Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d’autore, Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e del credito; Articolo 25 Subappalto, Articolo 27 Clausola compromissoria, Articolo 28 Foro competente, Articolo 29 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 31 Trasparenza, Articolo 32 Codice Deontologico, Articolo 34 Clausola finale.
Roma, lì .
IL FORNITORE |
Il legale rappresentante |
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 5
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile 6
Articolo 4 Durata e luogo di esecuzione 10
Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore 11
Articolo 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 12
Articolo 7 Gruppi di lavoro e dimensioni 15
Articolo 8 Pianificazione e rendicontazione delle attività 17
Articolo 9 Livelli di servizio e verifiche ispettive 20
Articolo 10 Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa 21
Articolo 11 Consegna e accettazione dei prodotti 24
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti 30
Articolo 14 Utilizzo apparecchiature e prodotti software 32
Articolo 18 Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento. 41
Articolo 21 Sicurezza, danni e responsabilità civile 46
Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d’autore 48
Articolo 23 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 48
Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e del credito 50
Articolo 26 Trasferimento del know-how e Adempimenti alla scadenza del contratto.52 Articolo 27 Clausola compromissoria 53
Articolo 28 Foro competente 54
Articolo 29 Trattamento dei dati, consenso al trattamento. 55
Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali 56
Articolo 32 Codice Deontologico 57