Contratto di assicurazione di tutela legale
TUTELA LEGALE SPA
Contratto di assicurazione di tutela legale
Protection Impresa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Tutela Legale Spa Mod. 201606NIPI aggiornato al 21/06/2016
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
1. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali
L’impresa assicuratrice è Tutela Legale Spa, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2656 del 1 dicembre 2008, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n..1.00169. La sede legale della Società è in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - telefono 00.00.000.000, fax.00.00.000.000, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx000.xx.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto è pari a € 3,46 milioni, di cui € 2,50 milioni di capitale sociale e € 0,96 milioni di riserve patrimoniali ed utili riportati. Il valore dell’indice di solvibilità è pari al 134% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2015).
2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Coperture assicurative offerte
Il Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 del D. Lgs. 209/2005) è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Per il dettaglio delle coperture assicurative si rinvia agli artt. 1 - 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Limitazioni ed Esclusioni
La prestazione oggetto del contratto è soggetta a limitazioni ed esclusioni, come riportato negli artt. 1 – 7 delle Condizioni di Assicurazione. La polizza prevede massimali che rappresentano il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia (artt. 1 e 3 delle Condizioni di Assicurazione). Es.: se la polizza in corso prevede un massimale di € 10.000 e la parcella del legale da rimborsare all’assicurato ammonta ad € 12.000, la Società rimborserà all’assicurato € 10.000.
La polizza può essere stipulata con l’applicazione di franchigie, che limitano la garanzia prestata dalla Società e determinano a priori la parte di spesa che rimane a carico dell’assicurato. Es.: se una polizza prevede una franchigia di €
1.000 e la parcella del legale da rimborsare all’assicurato ammonta ad € 3.000, la Società rimborserà all’assicurato € 2.000 (l’importo totale della parcella dedotto l’importo della franchigia).
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente o dall’assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 12 delle Condizioni di Assicurazione).
Nullità
La polizza non prevede cause di nullità.
Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio (artt. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione). Es.: può determinare l’aggravamento del rischio la mancata comunicazione da parte dell’assicurato della cessazione di altra polizza di tutela legale stipulata con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.
Premi
Il premio di polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all’anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. La Società e l’intermediario possono valutare eventuali condizioni di opportunità commerciale per l’applicazione di sconti di premio. Il premio può essere pagato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006). Ad ogni scadenza annuale, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT.
Tacito rinnovo
In mancanza di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 17 delle Condizioni di Assicurazione).
Rivalse
La polizza non prevede presenza di rivalse.
Diritto di recesso
La polizza prevede il diritto di recesso per entrambe le Parti (art. 18 delle Condizioni di Assicurazione).
Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge Italiana.
Regime fiscale
L’aliquota fiscale è pari al 21,25% con l’eccezione, se presenti, delle garanzie afferenti alla circolazione stradale per le quali il valore dell’aliquota è del 12,50%.
3. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
L’assicurato deve denunciare il sinistro osservando le modalità formali e temporali indicate agli artt. 9 – 11 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia anche per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Reclami
In ottemperanza alle disposizioni previste dal Provvedimento Ivass n. 30 del 24 marzo 2015 che modifica il Reg. Isvap (ora Ivass) n. 24 del 19 maggio 2008, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Funzione Reclami Tutela Legale S.p.A. Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXX
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
I reclami saranno trattati dalla funzione aziendale suindicata, contattabile ai recapiti sopraindicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX
Fax: 00 00000000 - 00 00000000
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, nella sezione “Per il Consumatore”, sottosezione “Come presentare un reclamo”.
Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale ai sensi del D.Lgs 28/2010.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Arbitrato
In caso di disaccordo tra assicurato e Società in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le parti, ad un arbitro, salva la possibilità di rivolgersi comunque all’Autorità Giudiziaria (art. 11 lett. D delle Condizioni di assicurazione).
Aggiornamento
Per la consultazione di eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative per le quali sarà data comunicazione per iscritto al contraente, si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tutela Legale Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxx
Tutela Legale Spa Nota Informativa – pagina 1 di 2 Mod. 201606NIPI aggiornato al 21/06/2016
GLOSSARIO
Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per:
ARBITRATO: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: è l’attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria. CARENZA: periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.
CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
FASCICOLO INFORMATIVO: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.
FATTO ILLECITO: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l’ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno “extracontrattuale”, proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE: il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.
ONERI FISCALI: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti e altri.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
REATO: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.
I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “reato colposo” e “reato doloso”). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.
REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria. REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
REGOLAZIONE PREMIO: è il premio che prevede, accanto ad un premio minimo fisso da versare in via provvisoria e anticipata, una maggiorazione del premio definitivo per il periodo assicurato da calcolare sulla base dell'andamento degli indici selezionati idonei ad un’ulteriore valutazione del rischio che l’assicurato si impegna a comunicare all’assicuratore entro un determinato periodo di tempo.
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
SINISTRO: l’evento per il quale è prestata l’assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l’assicurato, fermo quanto disposto nell’art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa).
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice Tutela Legale Spa.
SPESE DI SOCCOMBENZA: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.
VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 166 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
GARANZIE
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4, in conseguenza diretta di fatti connessi all’esercizio dell’attività professionale di Comandante, Direttore di macchina o ufficiale di coperta o macchina.
In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese per l’intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un solo legale per grado di giudizio;
- le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato previo accordo con la Società, secondo quanto indicato nel successivo art. 11;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo art. 11;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese relative al tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese relative alla negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).
Art. 2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
E’ in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 3 Massimale e premio
Il massimale è determinato € 100.000,00 per sinistro che opera a secondo rischio, dopo esaurimento del massimale della polizza n. 193341 stipulata con la Spettabile Das.
La polizza è stipulata dal collegio per conto degli Associati che vi aderiscono e per i quali risulti pagato il relativo premio pari a € 27,50 pro-capite.
Il premio minimo di polizza è determinato in € 11.000,00 pari a n. 400 adesioni.
Art. 4 Persone e rischi assicurati
Ai sensi del presente contratto sono considerati “assicurati”:
- i Capitani associati al Collegio aventi titolo professionale in base al quale sono imbarcati su navi quali Comandanti, Direttori di macchina, Ufficiali di coperta e di macchina, o di Rimorchio della navigazione interna.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l’assicurazione non opera.
L’assicurazione vale per:
1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera
esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
4. il ricorso avverso il provvedimento di ritiro o sospensione del titolo professionale adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un sinistro marittimo, fluviale, lacustre, portuale.
Art. 5 Esclusioni
L’assicurazione non è prestata per le controversie:
- derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4);
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- aventi ad oggetto il ricorso contro provvedimenti adottati nei confronti di assicurati titolari di titolo professionale idoneo ma scaduto, salvo il caso che venga successivamente rinnovato entro 3 mesi dall’evento;
- aventi ad oggetto il ricorso contro provvedimenti adottati nei confronti di assicurati titolari di titolo professionale non idoneo;
- originate da navigazione non in conformità con le disposizioni vigenti e/o con la licenza di navigazione salvo che tale non conformità non dipenda dalla volontà dell’assicurato tenuto a svolgere la propria mansione in adempimento ad una espressa disposizione del proprio datore di lavoro;
- causate da guida in stato di ebbrezza, o sotto l’influenza di stupefacenti,
- aventi ad oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive;
- se il titolo professionale non viene rinnovato per sopravvenuti difetti fisici, o requisiti morali o per raggiunti limiti di età.
- derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- di natura contrattuale ed il recupero crediti;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- aventi valore in lite inferiore a € 500,00
Art. 7 Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in acque navigabili siano esse anche marittime, interne e/o promiscue fermo restando che le le disposizioni relative alle sospensione o revoca del titolo professionale sono di competenza dell’autorità italiana.
Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 8 Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dalle dichiarazioni dell’Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza pari a € 11.000,00 (n. 400 adesioni a € 27,50 procapite).
Il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l’indicazione delle variazioni intervenute.
La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari alla differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Società.
Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell’ultimo consuntivo denunciato.
SINISTRI
Art. 9 Sinistro unico
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a) le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse, o originate da fatti collegati e/o tra loro connessi;
b) le imputazioni penali a carico di una o più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto o oggetto del medesimo procedimento penale;
c) le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.
Art. 10 Denuncia del sinistro
L’assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all’agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in base a quanto disposto dall’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell’assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l’assicurato è tenuto a fornire all’Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.
Art. 11 Gestione del sinistro
A. TENTATIVO DI XXXXXXX COMPONIMENTO
Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.
B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO – RIMBORSO DELLE SPESE
Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un’ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l’assicurato, e in tutti i casi in cui l’assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l’assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora l’assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d’Appello diverso da quello ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d’Appello del Comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1. L’assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un
legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall’assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l’incarico professionale in tal modo conferito dall’assicurato. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l’assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. L’assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all’assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.
C. REVOCA DELL’INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE
Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L’assicurato dovrà indicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. Se la revoca dell’incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all’assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ
In caso di disaccordo fra l’assicurato e la Società in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L’arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all’assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società. La Società avvertirà l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 12 Dichiarazioni e valutazione del rischio – Aggravamento del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all’atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del c.c..
Art. 13 Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.
Art. 14 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del c.c..
Art. 15 Anticipata risoluzione del contratto
Qualora l’assicurato sia un’Impresa, l’assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, o nel caso in cui l’Impresa venga ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata.
La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi indicati al comma precedente e denunciati successivamente entro il termine di cui all’art. 1914 del codice civile ed entro il termine di prescrizione di due anni.
Art. 16 Pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Art. 17 Disdetta e proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
I contratti di durata inferiore all’anno non sono soggetti a proroga.
Art. 18 Diritto di recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 19 Indicizzazione Istat
Il premio e il massimale di polizza sono basati sull’”indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, pubblicato dall’ISTAT, secondo quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all’indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell’ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.
Art. 20 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 21 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 22 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.
QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA
CONTRAENTE | |||||||||||
Il cliente vuole rispondere al questionario sull’adeguatezza? | SI | x | NO | ||||||||
SETTORE DI ATTIVITÀ | |||||||||||
Artigianato | Industria/Servizi | Commercio | Agricoltura | Altro | |||||||
COSA INTENDE ASSICURARE | |||||||||||
La propria persona | Obbligazioni nei confronti di terzi | Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali | |||||||||
LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA | |||||||||||
Da un obbligo dettato dalla legge | Da un’obbligazione contrattuale | Da una scelta soggettiva | |||||||||
E’ INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI | |||||||||||
Scoperti / Franchigie | SI | NO | Esclusioni / Limitazioni | SI | NO | ||||||
HA IN CORSO ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO | |||||||||||
SI | NO |
INFORMATIVA PRIVACY (ex D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, Tutela Legale Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa di quanto segue.
1. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI
La nostra Società deve acquisire alcuni dati che La riguardano e che sono utilizzati nel quadro delle finalità assicurative; i dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori che ci ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti ivi inclusi i dati necessari alla valutazione dell’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” strettamente strumentali all’erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e controllo. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge.
2. TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all’estero, che operano come autonomi titolari. Il consenso richiesto, pertanto, riguarda oltre al trattamento e comunicazioni della nostra Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.
3. MODALITÀ D’USO DEI DATI
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4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/03). Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Tutela Legale Spa Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, fax.00.00.000.000, indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Broker 2050 AON Garanzia 9000 Rischio nuovo SI Sostituisce
Dati Contraente Ragione Sociale FIM FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
Indirizzo XXX X.X.XXXXXXXX 00
Xxxxx XXXXXX Cap 20137 Prov. MI
Cod. Fiscale / P. Iva 06369180150
Durata Contratto Durata anni 1 mesi 11 giorni 0
Effetto ore 24 del 08.04.2014
Scadenza ore 24 del 08.04.2015
Prima quietanza 08.04.2015 Frazionamento ANNUALE
Premio Imponibile Imposte Totale Premio alla firma
€ 2.680,41 € 569,59 € 3.250,00
Imponibile Imposte Totale
Rate successive
€ 123,45 € 11,55 € 147,55
Dati Tecnici Indicizzazione Istat SI/NO
Il pagamento del premio (espresso in Euro) è annuale, senza addizionale, e può essere effettuato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006)
Impresa assicurata Settore (ATECO)
Fatturato
Numero dipendenti iscritti al l.u.l.
Numero dipendenti stagionali iscritti al l.u.l.
Garanzie Attività aziendale Massimale per evento € 10.000,00
Franchigia per evento Difesa penale
Difesa civile excontrattuale Difesa civile contrattuale Special Protection
Parco veicoli Tipo veicolo n°
Massimale per evento € 10.000,00
Premio €
Veicolo Assicurato Tipo veicolo AUTOVETTURA Targa AS123EE
Tipo veicolo AUTOVETTURA Targa AS123EE
Tipo veicolo AUTOVETTURA Targa AS123EE
Massimale per evento € 10.000,00
Premio Imponibile €
Dirigenti e Quadri Persone assicurate n.
Massimale per evento € 10.000,00
Franchigia per evento
Premio Imponibile €
Amministratori e Sindaci
Massimale per evento € 10.000,00
Franchigia per evento
Persone assicurate Presidente e Amministratore Delegato n. 99
Consiglieri e Direttore Generale n.
Sindaci n.
Premio Imponibile €
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFORMATIVA PRIVACY
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo comprendente la Nome e cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso Nota Informativa (Mod. 201606NIPI) e le Condizioni di assicurazione (Mod. Firma
201606CAPI) prima della sottoscrizione della presente polizza. Ai sensi e per gli FIM FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara di
essere consapevole che le dichiarazioni riportate nel presente contratto
costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e Esclusivamente ai fini del trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in promozionali (punto 2 della Informativa Privacy)
base ad esse. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile il Contraente
dichiara di essere consapevole che in caso di sinistro dovrà informare la Società di PRESTO IL CONSENSO NON PRESTO IL CONSENSO avere in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, indicando il nome
dell’assicuratore e gli estremi della garanzia da esso prestata.
Nome e cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso
Tutela Legale S.p.A. Il Contraente Firma
FIM FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
CLAUSOLE SPECIFICHE DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di ADEGUATEZZA
approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente In considerazione delle informazioni raccolte dall’Intermediario ai sensi degli contratto: artt. 52 e 53 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 il contratto proposto
Garanzie risulta adeguato alle esigenze assicurative del Contraente.
Art. 8(NO AUTO NO PARCO, 9 AUTO, 10 PARCO) Regolazione del premio Il Contraente dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler
Sinistri sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze.
Art. 10(NO AUTO NO PARCO, 11 AUTO, 12 PARCO) Denuncia del sinistro - Art. 11(NO AUTO NO PARCO, 12 AUTO, 13 PARCO) Gestione del sinistro
Norme generali di assicurazione
Art. 17(NO AUTO NO PARCO, 18 AUTO, 19 PARCO) Disdetta e proroga dell’assicurazione – Art. 18(NO AUTO NO PARCO, 19 AUTO, 20 PARCO) Diritto di
recesso Il Contraente L’Intermediario
Il Contraente
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza alle mie esigenze assicurative del contratto che comunque intendo sottoscrivere.
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito indicati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque sottoscrivere il contratto.
Il principale motivo di inadeguatezza è il seguente: ………
presente contratto è emesso in sostituzione della polizza n° / come rischio nuovo. È stato redatto il 05/01/2012 in Milano.
L’importo alla firma è stato da me incassato alle ore _______ del ________________ L’Agente / L’esattore ______________________________________
Il Broker
In applicazione del provvedimento Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 7 del 16 Luglio 2013 è presente sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita area riservata alla quale può accedere per ottenere informazioni riguardanti la sua copertura assicurativa.
In particolare le informazioni sono relative alle condizioni contrattuali sottoscritte, allo stato dei pagamenti ed alle relative scadenze.
Le credenziali per l’accesso sono fornite attraverso l’indicazione del codice fiscale e del numero di polizza, seguendo la procedura indicata nella suddetta area riservata.
Tutela Legale Spa Sede sociale e Direzione generale: Via Podgora, 15 – 00000 Xxxxxx Tel. x00 00 00.000.000 Fax x00 00 00.000.000 | Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06222570969. REA di Milano n. 1890489. Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008. Iscritta all’Albo delle imprese assicurative n. 1.00169. |