CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI UN PUNTO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PIAZZA MATTEOTTI A SERVIZIO DELLE INIZIATIVE ESTIVE
CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI UN PUNTO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PIAZZA MATTEOTTI A SERVIZIO DELLE INIZIATIVE ESTIVE
Capitolato speciale
1. Oggetto della concessione
Il Presente capitolato ha per oggetto la concessione in uso di suolo pubblico per la gestione di un punto temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Matteotti a servizio delle iniziative estive realizzate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della rassegna “Open City”
Lo spazio concesso in uso è situato in Piazza Matteotti; detto spazio, pari a mq 250 è ubicato così come risulta dalla planimetria allegata al presente capitolato.
• Tale spazio verrà utilizzato per l’installazione di un chiosco temporaneo di dimensioni minime pari a mq 16, oltre che per la collocazione di almeno 15 tavoli e 60 sedie a servizio dell’attività ed un palco attrezzato per spettacoli di dimensioni minime di mt 6 x 4mt. con adeguato impianto di luci e numero 150 sedie a corredo del palco suddetto con caratteristiche idonee sotto il profilo della sicurezza;
Per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà inoltre presentare una notifica sanitaria ai sensi del regolamento comunitario 852/2004.
L’attività oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere esercitata esclusivamente nel luogo indicato e non potrà essere trasferita in altri luoghi del territorio comunale.
L’utilizzo dello spazio oggetto di concessione e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nelle rispettive materie.
2. Finalità della gestione
La gestione del punto temporaneo di ristoro dovrà garantire un adeguato servizio a sostegno delle iniziative estive organizzate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della rassegna “Open City”.
3. Periodo e durata della concessione
Il periodo della concessione è stabilito per l’anno 2020 dal 15 giugno al 15 settembre e comunque l’attività non potrà iniziare prima dell’aggiudicazione definitiva. La presente concessione sarà eventualmente rinnovabile, per lo stesso periodo di tempo ovvero dal 15 giugno al 15 settembre, fino ad un massimo di due anni e precisamente per le edizioni 2021 e 2022 della rassegna “Open City”. La data esatta sarà determinata per l’anno 2020 con apposito successivo atto, salva la possibilità di posticipare l’inizio dell’attività rispetto alla data indicata senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto. E’ esclusa, trattandosi di concessione di servizio, l’applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.
4. Canone
Il concessionario, dovrà corrispondere al Comune, con riferimento al periodo di cui al precedente punto 3, i seguenti canoni di concessione, per ciascun anno incrementati dell’eventuale percentuale di aumento prevista in sede di gara
Anno 2020 € 1.041,90 |
Anno 2021 € 1.458,66 |
Anno 2022 € 1,666,90 |
Si intendono esclusi dal canone, e a carico del concessionario, tutte le spese inerenti la gestione con particolare riferimento alle spese per utenze (acqua, energia elettrica, ecc.)
L’importo del canone sarà adeguato annualmente all’incremento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT a partire dall’inizio del secondo anno di concessione.
Il canone dovrà essere corrisposto, inderogabilmente, presso la Tesoreria Comunale, in un'unica rata annuale, per il primo anno entro sette giorni dall’inizio dell’attività e per i successivi entro 1 giugno.
Il pagamento totale, anticipato, del canone è condizione essenziale per l’uso dell’area in oggetto della presente concessione, pertanto il mancato pagamento dello stesso comporterà la decadenza di diritto della concessione medesima.
5. Obblighi del concessionario
Il concessionario si impegna a realizzare una struttura temporanea idonea (chiosco come previsto dal suddetto art 1) ove svolgere il servizio di somministrazione, a mettere a disposizione le attrezzature richieste dall’Amministrazione ed a realizzare il programma di iniziative concordandolo con l’Amministrazione.
Rimangono a carico del concessionario:
• Le opere di realizzazione della struttura temporanea, con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati, necessarie all’esercizio dell’attività di somministrazione.
• Tutte le spese necessarie per l’adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza.
• L’acquisto degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti necessari alla gestione del servizio di somministrazione temporanea, secondo il progetto offerto in sede di gara.
• La realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi che si rendessero necessari a seguito di disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
• La richiesta e l’ottenimento di eventuali pareri da parte di pubbliche amministrazioni e degli atti amministrativi necessari all’effettuazione dei lavori e all’avvio dell’attività.
• L’uso e gestione dello spazio in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale è stato concesso.
• L’assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all’attuazione del D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in materia.
• L’obbligo di predisporre idonea istanza ai fini di ottenere la deroga ai limiti acustici vigenti secondo quanto previsto dal Titolo III del Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 93 del 12.07.2005 e s.m.i.
• Le eventuali imposte e tasse (ad es. Imposta sulla pubblicità, SIAE, ecc.)
• I servizi igienici. L’assegnatario, previo accordo scritto allegato al progetto, potrà avvalersi della eventuale disponibilità degli esercizi commerciali presenti nella zona che dovranno garantire il servizio negli orari di apertura dello spazio estivo per tutta la durata dell’assegnazione. Nel caso contrario l’assegnatario dovrà istallare un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici (WC chimici), di cui almeno uno riservato al personale addetto alla somministrazione ed uno riservato ai disabili, con schermature in linea con gli allestimenti proposti e dovrà provvedere alla pulizia quotidiana degli stessi nonché l’approvvigionamento del materiale di consumo quali: carta asciugamani, sapone e carta igienica a beneficio degli avventori e dei cittadini.
• L’obbligo di riconsegnare l’area utilizzata per l’attività nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consistenza, inclusi i necessari ripristini.
• La pulizia e la manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime.
Al concessionario sono inoltre richieste le seguenti prestazioni:
• Il montaggio e l’installazione di un palco per spettacoli idoneamente attrezzato di dimensioni minime di mt. 6 x 4 mt e n. 150 sedie con caratteristiche idonee sotto il profilo della sicurezza da utilizzare oltre che per le proprie manifestazioni per quelle organizzate nell’ambito della rassegna “Open City” dall’Amministrazione Comunale e/o da altri soggetti coinvolti in tale iniziativa. A tal fine, il concessionario è tenuto a consentire l’uso gratuito del palco e delle sedie suddette, da parte dell’Amministrazione Comunale, per un massimo di 15 serate. L’allestimento tecnico del palco dovrà ricomprendere tutti gli adempimenti necessari per l’adeguato svolgersi delle rappresentazioni secondo le normative vigenti in materia di sicurezza e relativo coordinamento per gli eventi di pubblico spettacolo.
• La realizzazione di un proprio programma di iniziative di intrattenimento (per un massimo, indicativamente, di 30 serate) che si integri con quello
realizzato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della rassegna Open City , (che è prevista per un massimo indicativo di 15 serate). Il calendario degli eventi complessivi dovrà essere concordato con l’Amministrazione Comunale in base alle proposte pervenute.
Il concessionario prima di installare le attrezzature ed il chiosco dovrà richiedere l’intervento di un funzionario dell’amministrazione per redigere un verbale di consistenza delle aree, al fine di determinare in contraddittorio lo stato delle stesse, al momento della riconsegna sarà redatto il verbale di riconsegna delle stesse.
6. Arredamento e attrezzature
Il concessionario, come risulta dall’articolo precedente, ha l’obbligo di fornire, a sua cura e spese, le attrezzature e gli arredi necessari in conformità a quanto previsto nell’offerta nella quantità di cui al precedente punto 1.
La manutenzione ordinaria, la sostituzione e integrazione delle attrezzature e degli arredi, dovranno essere effettuate dal concessionario a proprie cure e spese, restando lo stesso obbligato a garantire che le dotazioni predette siano sempre mantenute nelle migliori condizioni di efficienza, funzionalità e di adeguato livello di decoro estetico.
7. Esercizio dell’attività di somministrazione ed orari delle iniziative realizzate
Il concessionario dovrà garantire per il punto di ristoro temporaneo un’attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo il seguente orario 17.00 –
01.00 dal lunedì al sabato, la domenica è consentita la facoltà di effettuare il seguente orario 10.00 – 01.00.
Gli orari di svolgimento delle iniziative realizzate dal concessionario in conformità del progetto presentato dovranno rispettare la fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 24.00, non essendo consentita alcuna attività rumorosa oltre le ore 24.00.
Essendo piazza Matteotti un luogo di particolare pregio sia per le strutture ivi presenti che per il contesto, è vietato al concessionario la cottura dei cibi in loco; stanti le norme igienico sanitarie è consentito esclusivamente lo sporzionamento degli stessi, pena la risoluzione del contratto.
Il concessionario dovrà utilizzare tale struttura in conformità all’offerta presentata.
E’ vietato adibire la struttura ad un uso diverso da quello pattuito, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.
8. Vigilanza del Comune di Scandicci
L’Amministrazione potrà verificare il livello di apprezzamento da parte dell’utenza circa la qualità dei servizi offerti e delle iniziative inserite nel programma e realizzate dal concessionario. Il Comune potrà procedere in proprio, oppure avvalendosi di risorse esterne, alla realizzazione di apposite indagini di gradimento.
L’esito delle suddette verifiche verrà comunicato al concessionario. Nel caso siano riscontrate valutazioni prevalentemente negative circa uno o più aspetti dei servizi offerti, la comunicazione conterrà l’espressa contestazione dei problemi lamentati dall’utenza e la relativa richiesta di adozione da parte del concessionario di provvedimenti per la soluzione dei problemi stessi.
Il concessionario dovrà comunicare al Comune i provvedimenti adottati.
9. Tutela inquinamento acustico
L’area oggetto del bando è adibita a pubblico spettacolo dal P.C.C.A. (Piano Comunale di Classificazione Acustica) ed inclusa in classe acustica IV.
Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo all’aperto necessita la predisposizione di idonea domanda di deroga acustica semplificata che dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 9 punto 9.2 del P.C.C.A. approvato in data 12.07.2005, con delibera di Consiglio Comunale n. 93 e smi., al Dirigente del Settore Ambiente, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, corredata della documentazione indicata nell’allegato 5 al suddetto piano e consistente in:
1. Relazione tecnico-descrittiva, a firma di un professionista abilitato, che contenga:
⮚ Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
⮚ Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
⮚ Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
3. Programma dettagliato con tutte le attività previste nelle serate per cui verrà richiesta la deroga acustica.
La deroga potrà essere richiesta, dal concessionario, per un massimo di 30 serate complessive per le manifestazioni organizzate dal concessionario medesimo ed un massimo di tre serate alla settimana.
Alle suddette trenta serate potranno essere aggiunte ulteriori, al massimo, quindici serate (totale 45) per le manifestazioni/spettacoli programmate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della rassegna Open City
A tale riguardo l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi ragione, la rassegna Open City dovesse prevedere in Piazza Matteotti un numero di serate inferiori a 15.
Nelle altre serate non sarà concesso l’utilizzo di alcun dispositivo per la filodiffusione e/o dispositivi di amplificazione sonora finalizzati all’intrattenimento musicale di sottofondo.
Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici è consentito dalle ore 10.00 fino alle ore 24.00 e la deroga riguarderà esclusivamente il valore limite differenziale.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore la deroga, con tutta la documentazione sopra indicata, dovrà essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95).
In assenza di suddetta deroga non potrà essere svolta alcuna attività di spettacolo o di intrattenimento musicale.
10. Avvio dell’attività
Per avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà seguire le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa in merito all’avvio dell’attività temporanea, garantendo il rispetto delle norme di igiene degli alimenti e igiene e sanità pubblica e quanto altro previsto dalla normativa in essere, prendendo i dovuti contatti con il settore del Comune di Scandicci competente in materia, e con eventuali ulteriori Amministrazioni periferiche coinvolte.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I) il titolare o legale rappresentante dell’impresa mandataria dovrà garantire quanto sopra.
L’attività di somministrazione dovrà essere avviata entro la data stabilita per l’inizio della concessione e conclusa entro il 15 settembre di ogni anno, previa realizzazione di quanto offerto in sede di gara.
Prima dell’installazione delle attrezzature necessarie all’avvio dell’attività dovrà essere redatto un verbale di consegna dell’area da eseguirsi in contraddittorio con il concessionario. Al termine dell’attività, successivamente allo smontaggio delle attrezzature, sarà redatto, con le medesime modalità, il verbale di riconsegna dell’area ed in caso di danni il concessionario sarà tenuto al ripristino o al risarcimento degli stessi, pena revoca della concessione.
Il ritardo nell’avvio dell’attività, senza giustificato motivo, comporta l’applicazione di una penalità, nella modalità prevista al punto 18.
Decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine, l’Amministrazione, previa diffida ad adempiere, potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al punto 19 del presente capitolato, salvo il diritto ai maggiori danni da parte dell’Amministrazione.
Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l’Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 12, salvo ogni azione per i maggiori danni.
11. Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente e/o indirettamente all’Amministrazione o a terzi dalle imprese esecutrici della posa in opera delle attrezzature/arredi, dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso o dalla realizzazione delle iniziative da esso previste.
12. Assicurazioni
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, pena la sua risoluzione per inadempimento e conseguente decadenza nell’aggiudicazione, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazioni presso una primaria compagnia, che copra tutti i rischi di danni derivanti dall’esercizio dell’attività di somministrazione e/o dallo svolgimento delle attività di intrattenimento organizzate dal soggetto gestore, in cui venga esplicitamente indicato che anche il Comune di Scandicci viene considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza RCT e RCO dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e persone non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni), per il periodo come indicato al punto 3.
13. Stipula del contratto
L’inizio dell’attività è subordinato alla consegna dei documenti sotto elencati entro il termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, ed alla stipula del contratto, nella forma della scrittura privata.
- Polizza assicurativa RCT con i massimali stabiliti nel bando;
- Versamento del canone per il primo anno d’attività;
- Dichiarazione conformità impianti elettrici;
- Dichiarazione corretto montaggio del chiosco e del palco;
- Notifica CE;
- Planimetria relativa all’ingombro del chiosco e delle attrezzature in scala idonea;
- Relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno, in caso di capienza complessiva prevista pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell’art 141 Regolamento di Esecuzione al Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza.
La stipulazione del contratto avverrà secondo le disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti D.lvo 50/2016.
Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto saranno a carico del concessionario, ivi inclusa l’imposta di bollo e di registro da quantificare con riferimento al DPR 131/86.
14. Personale addetto al servizio di somministrazione
Il concessionario deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori. In particolare i locali dovranno essere adeguati in piena conformità con il decreto legislativo 81/2008.
Tutto il personale che il concessionario assumerà e i relativi costi e oneri restano a carico del concessionario, dando atto che nessun rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico del Comune.
15. Cessione del contratto e modifiche del soggetto concessionario
Il concessionario non potrà trasferire l’azienda o comunque il ramo di azienda inerente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della presente gara, o affidare in gestione ad altri l’attività, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.
Qualsiasi variazione di forma giuridica, della compagine sociale o degli organi d’amministrazione che intervenga nel concessionario, deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni.
In ogni caso durante tutto il periodo contrattuale deve essere garantito che il concessionario, sia che abbia la forma giuridica di impresa individuale sia che abbia forma societaria, sia in possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria previsti nel bando di gara. In caso di perdita momentanea di uno o più dei requisiti, il concessionario dovrà ripristinare le condizioni di rispetto degli stessi nel termine perentorio di trenta giorni.
Il mancato rispetto delle disposizioni del comma precedente comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.
In caso di R.T.I. non è consentita alcuna modifica nella composizione del raggruppamento per tutto il periodo contrattuale, fatti salvi i casi previsti dalla legge, a pena della risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.
16. Penalità
Nel caso in cui nell’esecuzione del contratto si verifichino uno o più dei seguenti inadempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità:
Inadempimento | Penalità |
ritardo nell’avvio dell’attività di somministrazione rispetto al termine di cui al punto 10 del presente capitolato | € 75,00 per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo |
ritardo nel rilascio degli spazi concessi in uso al termine di cui al punto 10 del presente capitolato | € 50,00 per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo |
17. Risoluzione del contratto e decadenza della concessione
Comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, ex art. 1456 C.C., e la conseguente decadenza della concessione il verificarsi di uno dei seguenti episodi di inadempimento:
a) perdita di uno o più dei requisiti di capacità giuridica, professionale o economico-finanziaria previsti nel bando di gara o mancato ripristino dei requisiti stessi nel termine previsto dal capitolato;
b) avvio di una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata a carico del concessionario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 000 xxx, XX 000/00;
c) sostituzione non autorizzata nello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
d) violazione del divieto di adibire lo spazio e le attrezzature ad usi diversi da quelli indicati nel bando e nel capitolato;
e) gravi carenze nell’esercizio dell’attività di somministrazione, con violazioni che abbiano comportato la sospensione dell’attività impartita dalle competenti autorità amministrative e/o sanitarie per più di dieci giorni nel corso di un anno solare oppure più di trenta giorni complessivi in tutto il periodo contrattuale.
f) Violazione, per due volte nel corso di una edizione, di quanto previsto nell’Art. 9 ” Tutela dell’inquinamento acustico” del presente capitolato .
L’accertamento di un inadempimento diverso da quelli indicati al comma precedente, tra i quali, a puro titolo esemplificativo:
a) mancato inizio della gestione entro i termini indicati senza giustificato motivo;
b) sostanziale difformità nella gestione da quanto previsto nei progetti presentati in sede di gara,
comporterà la risoluzione del contratto ex artt.1453 e 1454 del C.C., previa diffida intimata per scritto al concessionario ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della stessa.
18. Cessazione degli effetti della concessione
In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (scadenza, recesso, risoluzione), il concessionario dovrà provvedere entro 15 giorni al rilascio degli spazi, che ritorneranno nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento.
Qualora questi non ottemperi, senza giustificato motivo, sarà tenuto al pagamento delle penalità di cui al punto 19, oltre all’indennità di occupazione in misura uguale al canone offerto.
Al recupero delle somme dovute l’Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 12, salvo ogni azione per i maggiori danni.
19. Norme per la partecipazione alla gara
Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara.
20. Controversie
Il Foro di Firenze è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.
21. Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti saranno trattati in conformità delle disposizioni dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 ed esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente avviso. I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx accedendo alla sezione privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci. Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016.
22. Norme finali
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con X.X. 00 maggio 1924, n° 827, al D. Lgs 50/2016, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
È esclusa, trattandosi di concessione l’applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.
Allegato “A” – Planimetria Piazza Matteotti
IL DIRIGENTE IL SETTORE 2 SERVIZI AMMINISTRATIVI
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx