Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale non dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2008-2009
Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 16.30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Commissario Straordinario Cons. Xxxxxxx Xxxxxx firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
per le Confederazioni Sindacali:
CGIL non firmato
CISL firmato.
UIL firmato
CIDA firmato
RDB CUB non firmato
Per le XX.XX. di categoria :
FLC/CGIL non firmato
FIR/CISL firmato
UIL / PA UR firmato
ANPRI firmato
USI RDB/Ricerca non firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2008-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008 -2009
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO
Art. 2 - Aumenti della retribuzione base Art. 3 - Effetti nuovi stipendi
Art. 4 - Risorse per il trattamento accessorio
Art. 5 - Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio Art. 6 – Disposizioni particolari
CAPO III – RICERCATORI E TECNOLOGI
Art. 7 - Aumenti della retribuzione base Art. 8 - Effetti nuovi stipendi
CAPO IV - NORME DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 9 - Speciale trattamento economico (Ste) Art. 10 – Previdenza complementare
ALLEGATI
Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D Tabella E
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dall’Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata ASI o Agenzia, di cui alla legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni, come richiamata dall’art. 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa indicazione espressamente prescritta dal contratto medesimo. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall’ASI entro 30 giorni dalla data di stipulazione.
CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO ART. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 8 (Aumenti della retribuzione base), del CCNL del quadriennio 2006-09, biennio economico 2006-07, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008 – 2009.
ART. 3 - EFFETTI NUOVI STIPENDI
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del CCNL 29/11/2007.
ART. 4 - RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell’art. 10 (Risorse per il trattamento accessorio) del CCNL del quadriennio 2006-09, biennio economico 2006-07, sono ulteriormente incrementate a decorrere dal 1.1.2009, di un importo pari allo 0,2% del monte salari riferito all’anno 2007 relativo al personale destinatario del presente Capo.
ART. 5 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall’art. 43, comma 2, del CCNL Ricerca del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1.1.2009, il fondo di cui all’art. 43, comma 2, lett. c) primo periodo, del CCNL Ricerca 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai CCNL, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,2% del monte salari 2007 del personale di cui al presente Capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell’indennità di ente annuale è incrementata negli importi indicati nella Tabella C.
3. I fondi per i trattamenti accessori dell’ente saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue :
- il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61, comma 17 del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all’art. 67, comma 5, delle citate disposizioni legislative;
- l’utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art.2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33, della medesima legge.
ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il personale già inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario ai sensi dell’art 9 del CCNL 29 novembre 2007, quadriennio 2002-2005 è inquadrato nei corrispondenti profili di operatore.
CAPO III – RICERCATORI E TECNOLOGI
ART. 7 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi dei ricercatori e dei tecnologi, come stabiliti dall’art. 13 (Aumenti della retribuzione base), del CCNL del quadriennio 2006-09, biennio economico 2006-07, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella E.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta per il biennio 2008 – 2009.
4. A decorrere dall’1.1.2009 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fasce stipendiali successive sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima Tabella E.
ART. 8 - EFFETTI NUOVI STIPENDI
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella D. ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del CCNL del 29 novembre 2007.
CAPO IV - NORME DI PARTICOLARE INTERESSE ART. 9 - SPECIALE TRATTAMENTO ECONOMICO (STE)
1. Il personale dell’ASI continua a usufruire dello speciale trattamento economico previsto dall’art. 10, punto 7, della legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni e disciplinato dall’art. 18 del Regolamento relativo allo stato giuridico e allo speciale trattamento economico del personale dell’ASI approvato dal MIUR di concerto con il MEF e la Funzione Pubblica
2. Per quanto concerne le modalità di costituzione del trattamento di cui al comma 1 continua a conservare validità ed efficacia l’Accordo sottoscritto il 6 luglio 1993 tra XX.XX. e Parte pubblica (MIUR, MEF e FP), rinviandosi alla contrattazione integrativa le modalità di attribuzione.
Art. 10 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. All’art. 22 del CCNL 29 novembre 2007 , quadriennio normativo 2002-05, è aggiunto il seguente comma:
“4. La quota di contribuzione da porre a carico, in misura paritetica, del datore di lavoro e del dipendente, da destinare al predetto fondo, è determinata nella misura dell’1% sull’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del TFR, secondo quanto previsto dall’art. 4 del già richiamato accordo quadro nazionale 29.7.1999. Per le spese di avvio dell’istituendo fondo si applicano le disposizioni vigenti ed in particolare l’art. 8 della legge 27.2.2009, n. 14.”
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Posizione economica
Dal 1.4.2008 Rideterminato dal 1.7.2008 (1)
Rideterminato dal 1.1.2009 (2)
Isp. Gen. r.e. |
Dir. Div. r.e. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
12,18 |
11,34 |
9,79 |
8,87 |
8,11 |
7,42 |
7,00 |
20,31 |
18,90 |
16,32 |
14,79 |
13,52 |
12,37 |
11,66 |
102,41 |
95,32 |
75,29 |
72,57 |
69,59 |
66,39 |
62,82 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro annui per 12 mensilit à
Posizione economica
Dal 1.4.2008 Dal 1.7.2008 Dal 1.1.2009
Isp. Gen. r.e. |
Dir. Div. r.e. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
30.505,67 |
28.391,58 |
24.512,71 |
22.213,09 |
20.312,87 |
18.585,08 |
17.520,25 |
30.603,23 |
28.482,30 |
24.591,07 |
22.284,13 |
20.377,79 |
18.644,48 |
17.576,17 |
31.588,43 |
29.399,34 |
25.298,71 |
22.977,49 |
21.050,63 |
19.292,72 |
18.190,09 |
Tabella C
Incrementi dell'indennità di ente
Valori in Euro annui
Posizione economica
Incremento dal 1.1.2009 (1)
Isp. Gen. r.e. |
Dir. Div. r.e. |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
126,59 |
126,59 |
108,52 |
97,63 |
83,22 |
72,33 |
61,91 |
(1) Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44 , comma 3, del CCNL 1994-97
Tabella D
Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.4.2008
Valori in Euro mensili da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità I II III
per tutte le fasce |
18,93
14,64
11,36
Incrementi mensili rideterminato della retribuzione tabellare dal 1.7.2008 (1)
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità I II III
31,55
24,39
18,94
per tutte le fasce |
Incrementi mensili rideterminati della retribuzione tabellare dal 1.1.2009 (2)
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità I II III
da 0 a 3 |
da 4 a 7 |
da 8 a 12 |
da 13 a 16 |
da 17 a 22 |
da 23 a 30 |
da 31 in poi |
98,08 |
107,61 |
117,54 |
127,39 |
146,16 |
160,11 |
178,47 |
83,18 |
84,36 |
91,14 |
97,91 |
109,98 |
119,77 |
132,58 |
75,67 |
76,44 |
77,85 |
82,33 |
84,21 |
90,89 |
98,73 |
(1) Il valore a decorrere dal 1 7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2) Il valore a decorrere dal 1 1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
Tabella E
Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2009
Valori in Euro per 12 mensilità
Anzianità I II III
da 0 a 2 |
da 3 a 7 |
da 8 a 12 |
da 13 a 16 |
da 17 a 21 |
da 22 a 29 |
da 30 in poi |
47.781,37 |
52.656,54 |
57.716,02 |
62.742,74 |
71.907,00 |
78.829,15 |
87.805,34 |
37.025,36 |
40.510,50 |
44.110,33 |
47.704,24 |
53.756,15 |
58.750,76 |
65.150,32 |
29.017,82 |
31.407,63 |
33.873,10 |
36.404,86 |
40.892,02 |
44.443,68 |
48.988,60 |
Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione all’art. 22 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171, le parti convengono nel ritenere che i progetti ivi previsti sono riferiti a quelli di rilevanza nazionale o internazionale.