COMUNE DI SANTA MARINELLA
COMUNE DI SANTA MARINELLA
(Provincia di Roma)
Servizio IX – Ufficio Ambiente e Grandi Opere Riserva Naturale Macchiatonda
Appalto per l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con il metodo "Porta a Porta" e gestione dell’Ecocentro Comunale
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Santa Marinella lì Dicembre 2016
Responsabile del procedimento Arch. Xxxxxxxx Xxxx
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
art.1 | Oggetto dell’appalto |
art. 2 | Obbligo di continuità dei servizi |
art. 3 | Durata dell'appalto |
art. 4 | Documenti che fanno parte del contratto |
art. 5 | Condizioni alla scadenza |
art. 6 - | Controllo del Comune |
art. 7 | Reperibilità |
art. 8 | Osservanza delle leggi e dei regolamenti |
art. 9 | Deposito cauzionale |
art. 10 | Corrispettivo dell'appalto |
art. 11 | Pagamenti |
art. 12 | Adeguamento, Ampliamento e variazione dei servizi |
art. 13 | Revisione del prezzo contrattuale |
art. 14 | Disciplina del subappalto |
art. 15 | Obiettivi incremento raccolta differenziata |
art. 16 | Spese di trattamento e smaltimento |
art. 17 | Programma di comunicazione all’utenza |
art. 18 | Penalità – modello KPI letteralmente “Indicatore chiave di prestazione” (Key Performance Indicator) |
art. 19 | Esecuzione d'ufficio |
art. 20 | Risoluzione del contratto di servizio |
art. 21 | Riferimenti alle normative |
art. 22 | Controversie - Arbitrato |
Art. 23 | Spese |
TITOLO II - Oneri e responsabilità dell’impresa dell’ impresa appaltatrice | |
art. 24 | Responsabilità dell’impresa appaltatrice |
art. 25 | Sicurezza sul lavoro |
art. 26 | Personale in servizio |
art. 27 | Mezzi e attrezzature |
art. 28 | Istituzione numero verde |
art. 29 | Cantiere dei servizi dell'impresa appaltatrice |
art. 30 | Eco calendario dei servizi |
art. 31 | Periodo transitorio - Dotazione di materiale, automezzi ed attrezzature |
art. 32 | Cooperazione |
art. 33 | Oneri di supporto giuridico-amministrativo compresi nell’importo posto a base d’asta |
art. 34 | Oneri di pubblicità in Gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed Europea di quant’altro necessario per la pubblicità dell’evento |
art. 35 | Riservatezza |
art. 36 | Foro Competente per le controversie |
TITOLO I — Disposizioni generali
Art. 1 - Servizi oggetto dell'appalto
I servizi oggetto dell'appalto da eseguirsi con le modalità specificate nella Relazione Tecnica di progetto posta a base di gara e contenuti nel presente Capitolato Speciale di Appalto, sono i seguenti:
1. Spazzamento stradale meccanico e manuale e lavaggio strade;
2. Raccolta differenziata e relativo trasporto dei rifiuti solidi urbani ed speciali assimilati provenienti da insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio interessato, con le modalità domiciliare e con il sistema "porta a porta", delle seguenti tipologie di materiali:
2.1 Frazione organica;
2.2 Carta cartone ed imballaggi di cartone;
2.3 Plastica ed imballaggi in plastica;
2.4 Vetro imballaggi in vetro, lattine, ferro ed alluminio;
2.5 Rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato);
2.6 Servizio di raccolta domiciliare pannolini e pannoloni;
2.7 Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
2.8 Raccolta e trasporto domiciliare del rifiuto verde per le utenze domestiche;
2.9 RAEE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
2.10 Raccolta, in forma differenziata, e relativo trasporto presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP), pile, farmaci di provenienza domestica e di assimilati agli urbani di provenienza non domestica;
2.11 Rifiuti abbandonati sul territorio comunale interessato comprese le frazioni;
2.12 Rimozione delle discariche abusive sul territorio interessato comprese le frazioni;
2.13 Pulizie in caso di manifestazioni;
2.14 Raccolta e trasporto dei rifiuti in maniera differenziata dalle aree da mercati e relativo
lavaggio delle aree;
3. Gestione e manutenzione dell’Ecocentro comunale sito in Via Perseo, in località Perazzeta, compresa la fornitura e la movimentazione dei contenitori scarrabili e di altri materiali necessari per il suo corretto funzionamento
4. Fornitura di sacchetti per la raccolta e la loro distribuzione come di seguito specificato;
5. Sede operativa, rimessaggio mezzi ed attrezzature, personale e call center (numero verde);
6. Mini isole ecologiche - Squadra di emergenza ed operatore ecologico di quartiere; Altri servizi complementari:
7. Raccolta siringhe;
8. Sgombero neve e spargimento sale;
9. Pulizia fontane e fontanili;
10. Raccolta diretta dei rifiuti presso il Cimitero Comunale;
11. Deiezioni canine;
12. Rimozione piccole carogne di animali;
13. Svotamento e pulizia dei cestini porta rifiuti;
14. Interventi straordinari caduta foglie;
15. Pulizia caditoie stradali;
16. Pulizia spiagge litorale comunale;
17. Compostaggio domestico;
18. Campagna di informazione all’utenza;
19. Riepilogo frequenze di raccolta;
20. Attrezzature e mezzi;
21. Personale;
22. Orario dei servizi;
Art.2 - Obbligo di continuità dei servizi
I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs
152/2006 e s.m.i. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del fatto dovrà essere data immediatamente comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"). Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In particolare, la Società appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell’esecuzione del contratto che il Responsabile del procedimento circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società appaltatrice.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art.19.
Anche se è un evento piuttosto raro in caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva
ripresa e regolarizzazione della raccolta.
Oltre all'osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato e nella Relazione Tecnica l’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati.
E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 3 — Durata dell'appalto
Il contratto avrà la durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo servizio, che sarà indicato nell'apposito “Verbale di inizio lavori”, redatto in contradditorio tra l’Ente Appaltante e l’impresa aggiudicataria.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà verificare al momento della redazione del verbale di avvio del servizio e durante l’esecuzione del contratto che il personale, i mezzi e le attrezzature presenti nel cantiere siano coerenti con quanto riportato nell’offerta tecnica. La mancanza di tale coerenza viene comunicata dal Direttore dell’esecuzione del contratto al Responsabile del procedimento affinché insieme nelle attività di verifica di conformità descritte nel contratto, partendo dai giustificativi dell’offerta, possano quantificare gli importi da non dover erogare alla Società appaltatrice in funzione del tempo delle carenze accertate e del periodo di tempo nel quale queste carenze si sono manifestate. Tale importo verrà detratto dalle fatture successive all’accertamento della carenza. L’Ente appaltante provvederà alla vigilanza. L’Ente appaltante potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione automezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal contratto e di tutta la documentazione ad esso allegata, nonché di tutte le altre norme vigenti o conseguenti in materia di gestione rifiuti. La Società appaltatrice dovrà essere disponibile a
controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti da effettuarsi a discrezione dell’Ente appaltante, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti. Qualora vengano riscontrati dei disservizi su segnalazione del Responsabile del procedimento o del Direttore dell’esecuzione del Contratto la Società appaltatrice dovrà intervenire nei tempi indicati nei documenti contrattuali. La Società appaltatrice dovrà segnalare immediatamente tutte le circostanze o i fatti che possano impedire o compromettere la regolare esecuzione delle operazioni relative ai servizi da svolgere. I dati relativi alla raccolta differenziata devono essere forniti in formato elettronico condiviso con l’Ente appaltante al fine di consentirne la pubblicazione in modalità “open data” sul sito istituzionale.
Qualora, dopo la scadenza del contratto, non fosse stata ancora esperita la nuova gara d’appalto, l'impresa appaltatrice, previa richiesta del Comune, entro un mese dalla scadenza, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di "prorogatio" per un periodo massimo di un anno, agli stessi patti e condizioni del canone vigente al termine del periodo contrattuale, senza pretendere indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
Art. 4 — Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) L'offerta tecnica presentata dalla ditta risultata aggiudicataria;
b) Il presente "Capitolato speciale d'appalto" (ed il disciplinare di gara)?;
c) Modello Kpi allegato al Capitolato d’Appalto;
d) La Relazione Tecnica di progetto posta a base di gara;
e) Il D.U.V.R.I. redatto dal Comune di Santa Marinella integrato con i costi diretti del con- corrente.
f) Piano di educazione ambientale;
Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Contratti pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.
Art. 5 — Condizioni alla scadenza
Tutti i mezzi forniti dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto mentre le attrezzature, contenitori per la raccolta domiciliare sia per le utenze domestiche che non domestiche, contenitori scarrabili per l’Ecocentro ed in genere tutte le attrezzature previste nel progetto dell’impresa aggiudicataria, verranno trasferiti al Comune di Santa Marinella. A tal fine per l’esatta consistenza dei mezzi e delle attrezzature farà fede il “Verbale di inizio lavori” di cui al precedente art.3.a cui seguirà un “Verbale di fine lavori”. Per ogni variazione in merito ai mezzi ed alla attrezzature fornite per la gestione del presente appalto che interverrà durante i sette anni di contratto, dovrà essere redatto un apposito “Verbale di Variazione mezzi ed attrezzature”.
Resteranno, inoltre, di proprietà del Comune di Santa Marinella, le banche dati relative ai servizi svolti nel periodo contrattuale ed ogni altro materiale elaborato dalla Ditta nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.
Art. 6 — Controllo del Comune
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo ed in particolare il Direttore di esecuzione e controllo del Servizio.
Per verificare la corretta esecuzione del servizio di igiene urbana eseguito dal soggetto aggiudicatario, verrà utilizzata un “Indicatore chiave di prestazione” (Key Performance Indicator o KPI) che di fatto è l’indice che monitora l'andamento di un processo aziendale relativamente all’appalto in argomento. Il modello di ci sopra viene inserito all’interno del successivo art. 18 – “Penalità – modello KPI’s”
I tecnici del Comune di Santa Marinella ed in particolare quelli del Servizio IX – Ufficio Ambiente e Grandi Opere – Riserva Naturale Macchiatonda, potranno dare disposizioni, anche verbali, in merito all’esecuzione del servizio salvo formalizzazione, con ordine scritto, entro il primo giorno successivo alla richiesta di intervento secondo le indicazioni di cui al suindicato modello KPI.
L'impresa appaltatrice sarà tenuta a fornire anticipatamente al Comune, con cadenza mensile entro e non oltre il 25 del mese precedente alla scadenza (cfr. KPI 5.1.2) la programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio.
L'impresa appaltatrice dovrà fornire al Comune:
Un Report mensile dei servizi effettuati da inviare all’Amministrazione corredato dai F.I.R. (formulari identificazione rifiuti), che dovrà pervenire entro e non oltre i 15 giorni successivi al mese successivo (cfr. KPI 5.1.3). Il report mensile con indicate le non conformità, se verificatesi, ed eventuali criticità nell’esecuzione dei servizi di raccolta, con indicate le soluzioni adottate per risolvere i problemi emersi;
Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello approvato con il Comune.
Dovrà inoltre essere predisposto a cura dell’impresa aggiudicataria, un report semestrale che dovrà essere trasmesso all’Ente Appaltante su modello preventivamente approvato dallo stesso, entro e non oltre il 15 del mese successivo alla scadenza del semestre (cfr. KPI 5.1.4).
Il Comune avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, utilizzando il più volte citato modello KPI, mediante controlli in loco ed attraverso la documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.
In considerazione dell’andamento del servizio, con periodicità annuale, il Comune avrà facoltà di revisionare il citato modello KPI, al fine di rendere efficiente la vigilanza e il controllo sullo svolgimento dei servizi. All’esito della predetta revisione, da svolgersi nel contradditorio
con l’appaltatore, questi non potrà opporre rifiuto alle modifiche da introdurre, salvo che le modifiche richieste siano contrarie alla buona fede. In caso di rifiuto ingiustificato, sarà facoltà del Comune dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento.
Art. 7 – Reperibilità
L'impresa appaltatrice sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi le cui modalità di esecuzione e gestione dovranno essere debitamente evidenziate dalla medesima nella documentazione tecnica dell'offerta di esecuzione del servizio.
Condizione minimale richiesta sarà quella di predisporre una squadra disponibile su 24 ore per le situazioni emergenziali di intervento rapido, composta da almeno tre operatori (un autista e due operatori ecologici) e di un idoneo automezzo attrezzato (cfr. KPI 2.4.6).
Tale servizio dovrà essere attivo entro un'ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato.
Art. 8 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto quali, ad esempio, quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.
In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/06, del vigente Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. L'impresa appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Direttore dell’esecuzione e controllo del servizio all'uopo nominato dal Comune di Santa
Marinella.
Art. 9 — Deposito cauzionale
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs, 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Detta cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi:
· versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera dell’Ente appaltante;
· fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti alla revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
Detta cauzione dove essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, compresa eventuale proroga, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.
Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento di eventuali danni occorsi durante l’appalto, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta, ivi comprese le somme relative all’eventuale applicazione di penali, qualora l’importo relativo non possa essere detratto dai pagamenti successivi e fermo restando l’obbligo, in questo caso, di reintegrare la cauzione fino all’importo originario entro 15 giorni a pena di decadenza dall’appalto.
Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni.
Art. 10 — Corrispettivo dell'appalto
Il canone complessivo a base d’appalto per la gestione settennale dei servizi di igiene urbana e servizi accessori previsti dal presente capitolato e dalla relazione tecnica posta a base di gara, è fissato in 27.650.500 (diconsi ventisettemilioniseicentocinquantamilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A. di legge, di cui €. 347.550,00 per oneri di sicurezza relativi all’interferenze non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | ||
A) Costo a base d’asta del servizio igiene urbana e attività accessorie, comprensivo dei seguenti costi a carico della ditta aggiudicataria: | € 27.302.450,00 | |
a. Costi spese tecniche per redazione progetto, direzione del contratto. Ecc. (comprensivi di oneri e IVA) b. Costi pubblicazione gara d'appalto (oltre IVA di legge inclusa); c. Costi Commissione di Gara ( oltre IVA e Cassa); d. Contributi AVCP in sede di gara (secondo tariffe ANAC); | ||
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 347.550,00 | |
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO | € 27.650.500,00 | |
C) IVA 10% | 2.765.050,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | € 30.415.550,00 |
il tutto corrispondente ad un canone annuo a base d’appalto di €. 3.950.071,43 (diconsi
tremilioninovecentocentocinquantamilazerosettantuno/43 euro) I.V.A. esclusa, di cui €. 49.650 (diconsi quarantanovemilaseicento-cinquanta/00 ) I.V.A. esclusa, per gli oneri di sicurezza annui non soggetti a ribasso.
L'importo offerto, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, s'intende remunerativo per le prestazioni previste nei documenti posti a base di gara e nei relativi allegati e comprende anche tutte le prestazioni migliorative e/o integrative offerte dall'impresa in sede di gara, con l'esplicita ammissione che l'impresa offerente abbia eseguito gli opportuni calcoli e valutazioni tecnico-economiche sull’offerta presentata.
Il Comune di Santa Marinella riserva la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
✓ Diversa organizzazione ed estensione dei servizi;
✓ Durata degli interventi previsti;
✓ Modifica sulle modalità del loro svolgimento, nonché, una diversa presenza del personale addetto.
In tali casi l'appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali (corrispettivo di appalto), fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 5% dell'ammontare complessivo del contratto di appalto.
L’appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20% dell'ammontare complessivo del contratto di appalto; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla stazione appaltante secondo quanto previsto nel successivo art.12.
Art. 11 – Pagamenti
Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate e la relativa fattura dovrà essere emessa da parte della Ditta entro i 20 (venti) giorni del mese successivo al mese di riferimento.
Il pagamento verrà effettuato a seguito dell'accertamento della regolarità contributiva nei modi di Legge, al netto di eventuali detrazioni dovute per le penali applicate nei modi di cui al successivo articolo 18 e dell’allegato modello KPI. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore — non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
L’appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod. previsto in capo all’appaltatore stesso.
Nel caso di contratti sottoscritti con subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad assumere per sé e a far assumere alla controparte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunque ogni altro obbligo di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod., a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento del proprio subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al precedente punto è tenuto a darne comunicazione all’Ente appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo.
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte del Comune.
Art. 12 — Adeguamento – Ampliamento e variazione dei servizi
Fuori dall'ipotesi di variazioni previste nel precedente art.10, che non danno diritto ad alcun adeguamento dell'importo contrattuale e nel caso in cui l'impresa non si avvalga del diritto alla risoluzione ove le modifiche comportino variazione superiore al 20%, l'impresa appaltatrice s'impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati nell'offerta formulata dalla ditta.
Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti si applicheranno le norme previste dall’art. 63 comma 5) del vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.
L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
Art. 13 — Revisione periodica del prezzo contrattuale
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio, a partire dalla data dell’effettivo inizio del servizio quale risultante da verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Per gli anni successivi l'aggiornamento del canone sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La revisione verrà effettuata a conclusione dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale anno, e verrà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento nei 90 giorni successivi alla formale richiesta da parte della Società appaltatrice. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro i primi due mesi dell'anno successivo. La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Società appaltatrice alla rivalutazione per l'anno di riferimento e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi. La rivalutazione avrà come riferimento i parametri di seguito specificati con le relative metodologie di calcolo:
1. Variazione del costo del personale
Ogni categoria di operai e personale, suddivisi per livello contrattuale e ore di lavoro settimanali, dovrà essere moltiplicata per la variazione di costo del rispettivo CCNL; il numero di operai di riferimento è quello dichiarato nel “Verbale di inizio lavori” e nelle successive modifiche che devono essere comunicate al Responsabile del Procedimento.
2. Variazione del costo del carburante
Viene stimato nel valore pari all'8% l'incidenza del costo del carburante nel corrispettivo annuale di contratto; verrà quindi moltiplicato il 8% del corrispettivo dell'anno precedente alla richiesta di adeguamento per la variazione media percentuale del costo del carburante Diesel prendendo come riferimento i dati medi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Indice FOI - ISTAT
Il calcolo dell'adeguamento di tale parametro verrà effettuato con le seguenti modalità: dall'importo contrattuale annuo verrà detratto il costo del personale, il costo del carburante (pari all'8% dell'importo contrattuale). L'importo rimanente sarà soggetto alla rivalutazione dell'indice ISTAT - FOI secondo le variazioni annuali del medesimo indice.
I tre importi come sopra determinati sommati tra di loro costituiranno l'importo contrattuale rivalutato.
Qualora l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) determini i costi standard relativi al presente servizio, gli stessi verranno presi in considerazione per la determinazione in contraddittorio dell'adeguamento del canone.
La richiesta di revisione dovrà sempre essere richiesta dalla Xxxxx aggiudicataria da inviare al Comune di Santa Marinella con nota raccomandata e trasmessa a mezzo P.E.C., corredata dai conteggi revisionali. Tale nota dovrà preventivamente essere approvata e/o rigettata dall'amministrazione comunale con proprio atto motivato entro 90 (giorni) dal suo inoltro. Decorso tale termine ed in assenza di disposizioni da parte della Stazione Appaltante, la revisione si intenderà approvata ed il soggetto appaltatore potrà emettere la nuova fatturazione secondo il nuovo canone revisionato.
La Ditta non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno e solo ad annualità conclusa.
Art. 14 — Disciplina del subappalto
In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa vigente.
In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.
Nel caso di subappalto è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere all'Amministrazione comunale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori. Qualora la Società appaltatrice non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore della Società appaltatrice stessa e può decidere di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista, nelle modalità descritte nel contratto, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite a seguito della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione. In tal caso, inoltre, l’Ente appaltante verificherà che la Società appaltatrice corrisponda i costi della sicurezza anche alla società subappaltatrice.
Art. 15 – Obiettivi incremento raccolta differenziata
Gli obiettivi che il Comune intende raggiungere con il presente appalto sono:
• Un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia, decoro e spazzamento sia meccanico che manuale;
• Il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, che a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo, con l’intento di diminuire in maniera consistente l’importo per lo smaltimento dei rifiuti non differenziati i cui costi sono a carico del Comune di Santa Marinella;
• Il miglioramento della gestione dell’attuale Ecocentro con conseguente beneficio a tutti i
cittadini in regola con il pagamento della tassa sull’igiene urbana;
• Un miglioramento del programma di comunicazione all’utenza che preveda un sistema di relazioni tra la ditta appaltatrice, il comune di Santa Marinella e tutti gli utenti che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà garantire il raggiungimento del 55% di raccolta differenziata a partire dal primo anno dell'appalto, con l'obiettivo minimo del 60% già dal secondo anno fino a raggiungere, a regime, una percentuale non inferiore al 65% (cfr. KPI 1.1.1.).
Il calcolo sarà eseguito applicando il metodo approvato dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti della Area Metropolitana di Roma (ex Provincia di Roma) mediante la seguente semplice formula:
Calcolo Percentuale di R.D. = Totale RSU differenziati : Totale produzione RSU x 100 = …..%
E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di conferire presso l’impianto di trattamento finale dei rifiuti indifferenziati, indicato dalla Regione Lazio ed attualmente individuato presso l’impianto di Viterbo, località Casale Bussi, attualmente gestito dalla Ecologia 2000 S.r.l., rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli utenti ad esclusione del secco residuo e/o dei sovvalli derivati da scarti di lavorazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.
Art. 16 — Spese di trattamento e smaltimento rifiuti
Art. 16.1 - Trasporto del secco residuale non riciclabile (indifferenziato):
Come detto nel precedente articolo la destinazione finale del rifiuto non riciclabile indifferenziato sarà quella imposta dalla programmazione regionale in quanto trattasi di rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento.
Attualmente l’impianto di trattamento e smaltimento finale è quello gestito dalla Ecologia 2000 S.r.l., sito nel comune di Viterbo, Xx. 0 Xxxxxx Xxxxxxxx, (XX) e gli oneri di questa
tipologia di rifiuto sono a carico dell'amministrazione comunale.
Gli oneri di trasporto sono a carico della ditta aggiudicataria e si intendono compresi nell'importo contrattuale. Se nel corso dei sette anni contrattualmente previsti ci fosse una variazioni della localizzazione del sito di destinazione finale dei rifiuto secchi non riciclabili nell'ambito della Regione Lazio nulla sarà dovuto alla Impresa Appaltatrice.
Art. 16.2 - Trasporto e destinazione dell'umido:
La destinazione finale della frazione umida è attualmente individuata presso l'impianto di compostaggio di proprietà V.U.S. S.p.a. (Valle Umbra Servizi S.p.a.) sito nel Comune di Foligno (Pg) e gli oneri di smaltimento sono a carico dell'amministrazione comunale.
Gli oneri di trasporto sono a carico della ditta aggiudicataria e sono compresi nell'importo contrattuale.
Anche in questo caso, analogamente a quanto scritto nel precedente comma, se nel corso dei sette anni contrattualmente previsti ci fosse una variazioni della localizzazione del sito di destinazione finale della frazione umida, nulla sarà dovuto alla Impresa Appaltatrice in termini delle prestazione relative al trasporto salvo che la localizzazione del nuovo impianto fosse distante oltre 300 km. (andata e ritorno) dal Comune di Santa Marinella).
In ogni caso, in tale ipotesi, sarà obbligo dell’impresa appaltatrice, sentita anche l’Amministrazione Comunale di Santa Marinella, individuare un nuovo sito per il trattamento finale della frazione organica.
Parimenti è facoltà dell’Amministrazione comunale reperire un sito per il trattamento finale del materiale umido, che abbia condizioni economiche inferiori a quelle attualmente in vigore. In tale situazione l’appaltatore, senza nulla pretendere, dovrà effettuare i trasporti del materiale umido presso l’impianto indicato dall’Amministrazione Comunale, fino ad una distanza dei 300 Km. (andata e ritorno). In caso di distanza superiore potranno essere applicate e riconosciute alla ditta Appaltatrice, gli oneri economici dovuti per le maggiori percorrenze sulla base delle tabelle ACI in vigore al momento.
Art. 16.3 - Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili:
Il materiale dovrà essere avviato presso impianti di riciclaggio autorizzati e, ove possibile
e nell’interesse stesso della ditta aggiudicataria, convenzionati con i Consorzi di Filiera CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). Tali impianti verranno individuati possibilmente all’interno del territorio della Regione Lazio.
Gli oneri di trasporto sono a carico della ditta aggiudicataria e sono compresi nell'importo contrattuale.
Nel proprio progetto tecnico i concorrenti dovranno indicare gli impianti individuati per il trattamento finale delle diverse tipologie dei rifiuti divisi per le seguenti frazioni merceologiche: Consorzio di filiera CiAl - Alluminio
Consorzio di filiera COMIECO Carta Consorzio di filiera RILEGNO Legno Consorzio di filiera COREPLA Plastica Consorzio di filiera COREVE Vetro
Art. 16.4 - Conferimento degli ingombranti, beni durevoli, RAEE, dei RUP ed altri materiali non
compresi nei punti precedenti:
I rifiuti ingombranti identificati con codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) 200307, sono comunemente intesi come quei “beni durevoli dismessi”, ossia quegli oggetti o materiali che si è deciso di disfarsene, caratterizzati da un notevole volume. In proposito si definiscono qui di seguito alcune precisazioni utili per determinare ciò che si intende come materiale “ingombrante” ed in che occasione applicare il suindicato codice CER:
✓ Definizione di “ingombrante”: “Rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all’ordinario sistema di raccolta del secco residuo”.
✓ Quando applicare il codice CER 200307: “Rifiuti ingombranti eterogenei per i quali non sia individuabile un materiale prevalente e che non rientra nelle categorie precedenti”.
Pertanto la raccolta di tale rifiuto si riferisce a quei rifiuti che non sono destinabili a nessuna raccolta differenziata e che, per le loro dimensioni, non sono conferibili nei contenitori del rifiuto secco/indifferenziato. A titolo puramente esemplificativo si riportano alcuni esempi di
oggetti e materiali intesi come “ingombrante”, che diventa tale non appena il produttore/detentore intende disfarsene: armadi, tavoli, mobili, divani, poltrone, sedie, reti e strutture dei letti, giocattoli voluminosi, lampadari, biciclette, assi da stiro, zaini e valigie.
Qualora tra i materiali ingombranti si trovino frazioni merceologiche di rifiuti recuperabili in altra modalità, come gli imballaggi (carta, plastica, polietilene, etc…), legno, metallo, carta e cartone, sarà cura dell’impresa aggiudicataria indicare nel proprio progetto tecnico offerto, le modalità e/o e iniziative che intende proporre nel corso della gestione dell’Ecocentro, per recuperare dal conferimento dei materiali ingombranti, frazioni merceologiche riciclabili diminuendo in tal modo la percentuale di materiale non riciclabile da inviare all’impianto di destinazione finale dei rifiuti secchi non differenziabili.
Art. 16.5 RAEE - (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):
I XXXX non rientrano tra i rifiuti ingombranti mentre spesso accade di trovarli all’interno dei rifiuti ingombranti quando invece dovrebbero seguire una via a se stante: tra i principali rifiuti elettronici rientranti in questa categoria troviamo: lampade al neon, piccoli elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi, televisori, computer, stampanti e sempre più telefoni cellulari, carica batterie ecc. Per il trattamento di questa tipologia di rifiuti l’impresa aggiudicataria dovrà, sentito il Comune di Santa Marinella, sottoscrivere delle specifiche convenzioni con il Consorzio RAEE per il ritiro di detti materiali le cui modalità saranno illustrate nella Reazione Tecnica di progetto posta a base di gara.
Art. 17 — Programma di comunicazione all’Utenza
Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato, rispetto delle condizioni contrattuali, rapporti con gli utenti e stante l'interesse preminente del Comune ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'impresa appaltatrice dovrà predisporre un progetto di comunicazione all’utenza, della durata quinquennale, secondo le indicazioni di cui alla Relazione Tecnica di progetto posta a base di gara.
Art. 18 — Penalità – modello KPI
Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al contratto dei servizi, previa contestazione da parte dell'Ente Appaltante e sentite le eventuali motivazioni del soggetto aggiudicatario, potranno essere applicate le penali che comporteranno la decurtazione del canone mensile che l’Ente Appaltante corrisponderà al soggetto aggiudicatario.
Il modello KPI, approvato dall’Ente Appaltante ed accettato dal soggetto aggiudicatario prima della sua partecipazione al presente appalto, è allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto e si intende parte integrante dello stesso.
Alla società appaltatrice potranno essere contestate contemporaneamente più penali.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente Capitolato e nella Relazione Tecnica di Progetto posta a base di gara.
La violazione degli obblighi contrattuali, accertata dall’Ente appaltante mediante il proprio personale dipendente e/o persone delegate e/o agenti della Polizia Municipale, sarà contestata alla Società appaltatrice per iscritto, esclusivamente a mezzo PEC, con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione (cfr. KPI 5.1.5.), eventuali giustificazioni a discarico; la giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante.
In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dall'Ente appaltante la penale a carico della Società appaltatrice senza ulteriori comunicazioni. Congiuntamente alla contestazione dell'inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio alla Società appaltatrice per l'adempimento degli obblighi contrattuali; il congruo termine da assegnare alla Società appaltatrice sarà stabilito congiuntamente dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire. Qualora la Società appaltatrice non ottemperi nel termine assegnatole, l'Ente appaltante provvederà ad applicare il doppio della sanzione sopra riportata ed ha la facoltà di
fare eseguire d'ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari così come indicato nel successivo art. 19, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Società appaltatrice, maggiorate del 10% per oneri di amministrazione.
Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, la Società appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Responsabile del Procedimento circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.
In caso di reiterazione delle medesime violazioni si procederà all'applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.
Gli importi relativi alle penali, cosi come eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, qualora le somme non siano sufficienti, tramite escussione della polizza fideiussoria che dovrà essere ricostituita nella sua integrità entro il termine di 15 (quindici) giorni pena la decadenza del contratto.
Alla Società appaltatrice sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto; la Società appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento.
Ferma restando l’applicazione dell’art. 298 del Regolamento sui contratti pubblici, in caso di un totale di penali accumulate in sei mesi pari al 10% dell’importo annuo del contratto, l’Ente appaltante si riserva di dichiarare le risoluzione del contratto.
In ogni caso, l’applicazione delle penali, come sopra descritte, non pregiudica il diritto di rivalsa dell’Ente appaltante nei confronti della società appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Art. 19 — Esecuzione d'ufficio
Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice,
regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione della violazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dai precedenti artt. 18, 19 e 20 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.
Art. 20 — Risoluzione del contratto di servizio
Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento della ditta o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
Parimenti il Contratto di appalto sarà risolto in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali e/o ad una sospensione, anche temporanea, dello stesso provvedimento autorizzativo.
In caso di inadempienza di particolare gravità, quando la ditta non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto.
Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:
- il sub-affidamento del servizio;
- le modificazioni soggettive alla composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dei Consorzi;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 avvenuta nel corso del contratto di appalto;
- frode o grave negligenza;
- sopravvenuto difetto di requisiti di carattere generale o di capacità tecnico professionale o economico-finanziaria;
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti punti: Ripetute gravi deficienze documentate nella gestione del servizio;
✓ Mancate e ripetute gravi inadempienze rispetto alle prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto;
✓ Il conferimento di rifiuti riciclabili differenziati presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti secchi non differenziabili.
Nei suindicati casi, ai sensi dell'art. 1454 del c.c. , il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere alla ditta un termine non inferiore a quindici giorni per ripristinare la situazione ed adempiere a quanto prescritto dall’Ente Appaltante.
Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla ditta e il Comune avrà facoltà di escutere la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.
Art. 21 — Riferimenti alle normative
Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
Art. 22 – Controversie
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno risolte ricorrendo al tribunale competente per territorio che è quello di Civitavecchia.
Art. 23 - Spese
Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice.
Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto.
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
TITOLO II — Oneri e responsabilità dell'impresa appaltatrice
Art. 24 — Responsabilità dell'impresa appaltatrice
L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
Sarà pure a carico dell'impresa appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.
E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT e RCO) secondo i massimali di seguito indicati ed alle normali assicurazioni RC per automezzi.
L'impresa appaltatrice, in occasione del “Verbale di inizio lavori” dovrà fornire al Comune di Santa Marinella, le polizze assicurative stipulate a copertura del rischio responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCT), che dovranno avere entrambe un massimale non inferiore ad €. 7.000.000 (diconsi settemilioni di euro).
In particolare la Ditta appaltatrice si impegna a provvedere:
✓ Alla fornitura, riparazione, manutenzione e custodia di tutti i mezzi e materiali occorrenti al disimpegno dei servizi;
✓ Alle spese per la fornitura e la manutenzione delle divise da lavoro del proprio personale;
✓ A tutte le imposte e tasse generali e speciali che gravano, o potranno gravare in qualsiasi
momento, sull'impresa appaltatrice nell'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato, senza alcun diritto di rivalsa verso l'Ente appaltante;
✓ All’accensione delle polizze assicurative di ogni specie occorrenti per infortuni e danni a cose o a persone;
✓ A tutte le spese di qualunque entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi nonché per la gestione del numero verde;
✓ Alla fornitura e distribuzione di sacchetti per la raccolta differenziata della frazione umida e della plastica per tutta la durata dell'appalto;
✓ Alla custodia e distribuzione di contenitori per la raccolta differenziata per tutta la durata dell'appalto;
✓ Alla collocazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata per ogni tipologia merceologica del rifiuto oggetto del presente Capitolato qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione quelli esistenti risultassero insufficienti;
✓ Alla manutenzione dell’Ecocentro sito in Via Perseo, in località Perazzeta;
✓ Alla manutenzione e tenuta nel perfetto decoro sia degli automezzi adibiti al servizio che dei container presenti nel suindicato Ecocentro;
Art. 25 — Sicurezza sul lavoro
L'impresa appaltatrice si farà carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare l'impresa appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (Cfr. punto 6.e successivi sub punti del KPI).
Art. 26 — Personale in servizio
Per assicurare ogni adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, in particolar modo nel periodo estivo, quando le presenze sul territorio aumentano in maniera significativa.
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo In proposito l'impresa appaltatrice sarà tenuta a:
✓ Applicare quanto previsto dall'art. 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione; In particolare dovrà essere attuato il passaggio diretto ed immediato del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, dall'impresa cessante all'impresa subentrante, nel rispetto del suddetto CCNL. Il personale da assorbire è riportato nell'apposito elenco allegato.
✓ Riconoscere integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
✓ Osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
✓ Depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. (Cfr. punto 7.e successivi sub punti del KPI).
In particolare il personale assunto in servizio dovrà:
a) Xxxxxx dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro, rispondente alle norme esistenti in materia;
b) Essere in possesso, ogni dipendente, di una copia del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
c) Xxxxxxxxx un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dal Comune di Santa Marinella, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'impresa appaltatrice stessa.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dalla Ditta che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Il Responsabile del Servizio dovrà essere autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l'Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi. L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del suindicato Responsabile che dovrà trasmettere al Comune di Santa Marinella, l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e dovrà comunicare, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.
Art. 27 — Mezzi e attrezzature
L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro. (Cfr. punto 3.e successivi sub punti del KPI).
Sia gli automezzi previsti per l’esecuzione del servizio che quelli utilizzati per le attività di supporto, dovranno essere TUTTI almeno euro 5 ad esclusione ovviamente di quelli di nuova immatricolazione che dovranno essere euro 6 ed in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.
Sia gli automezzi che le attrezzature dovranno comunque essere in numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi e chiaramente indicati nel progetto tecnico proposto dal concorrente in sede di gara.
L'impresa appaltatrice si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche
riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.
L'impresa appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.
Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.
I mezzi adibiti al servizio dovranno essere, inoltre, predisposti per l'installazione di strumenti elettronici di pesatura e riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) dei contenitori per la raccolta dei rifiuti presso le singole utenze, in previsione dell'introduzione di nuove e diverse modalità di raccolta.
Il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.
Art. 28 — Cantiere dei servizi dell'impresa appaltatrice
L'impresa appaltatrice si impegna altresì a reperire, prima della stipula del contratto, una sede operativa, ovvero uno spazio idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale ad una distanza non superiore ai 30 Km. dal centro di Santa Marinella ed una sede operativa distaccata, definita per brevità ECOSPORTELLO, situata in zona centrale del paese con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax.
Nel caso in cui non sia in grado di dimostrare mediante documentazione la disponibilità dello spazio, l’impresa appaltatrice sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione.
Gli oneri per l' acquisizione e/o locazione di tali spazi nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.
La sede operativa dovrà essere dotata di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma
anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente.
Presso gli uffici dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell'impresa stessa il cui nominativo dovrà essere previamente comunicato all’Ente appaltante.
Il Responsabile della gestione dei servizi dovrà presentarsi immediatamente negli uffici del Comune ogni volta che verrà convocato dall’Ente appaltante. In ogni caso l'ECOSPORTELLO è da considerarsi quale domicilio eletto dall’appaltatore ai sensi dell’art. 47 c.c. per tutte le comunicazioni inerenti ai servizi oggetto dell’appalto.
In particolare l’Ecosportello” dovrà essere dotato di un ufficio di rappresentanza e del numero verde al servizio degli utenti, necessario per i servizi ad esso collegati, quali ad esempio il ritiro dei materiali ingombranti, il verde ed i RAEE, nonché per eventuali ricevere lamentale da parte dei cittadini in merito all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Per quanto sopra il Concorrente, in sede di gara, dovrà produrre specifica documentazione che attesti il possesso e/o la disponibilità di una sede operativa e di un locale adatto ad ospitare l’ECOSPORTELLO, in zona centrale, per tutta la durata del presente appalti.
Art. 29 — Istituzione numero verde
L’impresa appaltatrice deve attivare e gestire presso il suindicato ECOSPORTELLO, a propria cura e spesa e per tutta la durata dell’appalto, un servizio di numero verde telefonico relativamente a richieste di informazioni e segnalazioni concernenti i servizi oggetto dell’appalto.
Il numero verde dovrà essere operativo almeno 8 ore, dalle 8.00 alle 16.00 e dovrà essere adeguatamente aumentato nel periodo estivo, mentre il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile 24 ore su 24.
Le prestazioni minime sono quelle indicate al precedente Art. 18 - Penalità – modello KPI letteralmente “Indicatore chiave di prestazione” (Key Performance Indicator), con
particolare riferimento al punto 4.1 e successivi sub punti del modello KPI.
Art. 30 — Eco calendario dei servizi
L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare nel corso di tutti e sette anni di validità del presente appalto, entro il 15 dicembre di ogni anno, un eco calendario informativo rivolto agli utenti dove dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti stessi. In particolare, oltre alle modalità e tempi del prelievo dei rifiuti in maniera differenziata, dovranno essere chiaramente illustrate le modalità di gestione dell’Ecocentro Comunale, sito in Via Perseo, località Perazzeta, con l’intento di pubblicizzare ed incentivare al massimo il suo utilizzo da parte degli utenti. Gli oneri per la realizzazione e distribuzione del calendario sono compresi nel contratto di servizio.
Art. 31 - Periodo transitorio - Dotazione di materiale, automezzi ed attrezzature
E' previsto un periodo transitorio iniziale di tre mesi (novanta giorni) dalla data di avvio del servizio in cui l'Impresa dovrà dotarsi dei materiali, attrezzature e degli automezzi previsti nell'offerta presentata in sede di gara e dovrà adeguarsi al complesso delle attività previste nel proprio progetto offerta ed in coerenza con quanto stabilito nella Relazione tecnica di progetto posta a base di gara.
Nel periodo transitorio gli automezzi adottati dovranno comunque avere una data di immatricolazione media non superiore ai 3 anni a far data dal 2015.
L'Impresa entro tre mesi dall'avvio del servizio dovrà essersi dotata di tutte le attrezzature e contenitori nelle quantità necessarie per un corretto espletamento del servizio, nonché aver provveduto alla loro distribuzione finalizzata all'avvio dei servizi a regime.
Allo scadere del terzo mese del periodo transitorio, tra le parti sarà redatto il verbale di consistenza del parco automezzi, delle attrezzature e dei contenitori.
I dati saranno consegnati dall'Impresa al Referente del Committente entro tre mesi dalla data di Avvio di esecuzione del contratto su formato cartaceo e su formato elettronico.
Art. 32 - Cooperazione
E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio; si riportano qui di seguito alcune delle situazioni più frequenti nel corso dell’esecuzione del servizio di raccolta differenziata con il sistema comunemente definito “Porta a porta”:
• Uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate;
• Mancato rispetto delle frequenze indicate nell’ eco calendario;
• Conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio;
• Parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata;
• Deposito incontrollato di rifiuti in aree comunali;
• Conferimento incontrollato di rifiuti nelle adiacenze dell’Ecocentro comunale di Via Perseo, in località Perazzeta, fuori dell’orario di apertura delle stesso.
E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
Art. 33 – Oneri di supporto giuridico-amministrativo compresi nell’importo posto a base d’asta
La Stazione Committente si è avvalsa e continuerà ad avvalersi per tutta la durata del contratto, del supporto giuridico-amministrativo di un Istituto, quale soggetto (di fatto) “aggregatore”, per tutte le fasi del presente procedimento, come meglio specificato nei propri atti, stabilendo che l’onere economico è compreso nell’importo posto a base di gara.
Per quanto sopra i concorrenti, all’atto di presentazione della propria offerta, dovranno tenere in considerazione un costo annuo di €. 40.000,00 (euro quarantamila/00) + IVA ed oneri di legge.
Art. 34 – Oneri di pubblicità in Gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed Europea di quant’altro necessario per la pubblicità dell’evento
Ai sensi dell’art. 26, D.L. 66/14, il quale ha modificato l'art. 66, comma 7 bis, X.Xxx.
163/06, così come modificata dal D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione". Esse spese sono commisurabili in una forbice tra €. 500,00 ed €. 700,00 e sono frutto di una preliminare valutazione a fronte della quale si sono rapportati i relativi costi con i correlati benefici divulgativi. Ad esse vanno aggiunte, ugualmente a carico dell’aggiudicatario, quelle reimposte dalla conversione in legge del suddetto decreto, in una forbice tra € 2.500,00 ed € 3.500,00.
Art. 35 - Riservatezza
L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i
documenti forniti dal Comune. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, fotografie e quant’altro sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune. L’impresa appaltatrice è altresì tenuta al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. Tale disposizione si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 36 Foro competente per le controversie
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Foro di
Civitavecchia.