Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali
Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali
Disciplinare di partecipazione agli Avvisi
Indice
Capitolo 1.Premessa e obiettivi 3
Capitolo 2.Definizioni e principali riferimenti normativi 6
2.1. Normativa e soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo 6
2.2. Soggetti Destinatari, Richiedenti e Beneficiari 9
2.4. Progetti, attività e spese ammissibili 13
Capitolo 3. Requisiti di ammissibilità 18
Capitolo 4. Progetti, Piani di Investimento o Attività e Spese Ammissibili 21
4.2. Norme specifiche per i Piani di Investimento 23
4.3. Norme specifiche per le Attività 26
4.4. Norme specifiche per i Servizi di Consulenza Strumentali alla realizzazione del Progetto Imprenditoriale 29
Capitolo 5. Modalità per la presentazione della richiesta 29
Capitolo 6. Valutazione delle richieste e Concessione della Sovvenzione 30
6.4. Procedura a graduatoria 32
6.5. Concessione Finanziabilità e utilizzo delle riserve 33
Capitolo 7. Atto di Impegno ed erogazione delle Sovvenzioni 33
Capitolo 8. Modalità di rendicontazione 34
Capitolo 9. Obblighi del Beneficiario e controlli 36
9.1. Vincolo di destinazione e funzionamento delle operazioni 37
9.2. Obblighi di informazione e pubblicità 38
Capitolo 10. Compiti del Soggetto Capofila 39
Capitolo 11. Variazioni oggettive e soggettive 40
11.1. Variazioni oggettive al Progetto Imprenditoriale 40
11.2. Variazioni soggettive dei Beneficiari 41
Capitolo 12. Rinuncia, annullamento, revoca e restituzione dell’agevolazione 42
Capitolo 14. Disposizioni finali 45
Capitolo 15. Riferimenti normativi 45
Appendice 1 - Schema esemplificativo di riconduzione delle spese ammissibili con la terminologia e le voci di spesa di GeCoWEB
Appendice 2 - Investimenti in efficienza energetica ex art. 38 RGE
Capitolo 1.Premessa e obiettivi
La Regione Lazio intende sostenere le Strategie Competitive delle imprese del Lazio coerenti con gli ambiti di intervento individuati tramite la Call for Proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” (approvata con la DD G09404/2015).
Il presente Disciplinare intende fornire un quadro unitario di norme applicabili a tutti gli Avvisi («Avvisi») che saranno pubblicati per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari.
Il Richiedente può proporre un Progetto Imprenditoriale, coerente con la propria Strategia Competitiva, componendolo secondo le proprie esigenze con diversi Piani di Investimento o Attività, definiti dal presente Disciplinare, a cui sono associate le regole relative:
- agli aiuti di Stato, con intensità e massimali di aiuti concedibili e, conseguentemente, tipologie di Spese Ammissibili;
- agli obiettivi ed i risultati di interesse pubblico derivanti dalla provenienza programmatica delle risorse finanziarie (Azioni del POR).
I singoli Avvisi, in coerenza con gli obiettivi e gli ambiti di intervento di riferimento dello specifico Avviso, possono prevedere tutti o solo parte di tali Piani di Investimento o Attività e ne disciplinano le regole di combinazione per la formazione di un Progetto Imprenditoriale ammissibile.
La seguente tabella elenca le tipologie di Piano di investimento o Attività e, al fine di evidenziare le opportunità consentite dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e fermo restando quanto nel seguito più dettagliatamente riportato, evidenzia le rispettive intensità di aiuto concedibili (rapporto percentuale tra il contributo a fondo perduto o Sovvenzione e le Spese Ammissibili):
Piani di Investimento o Attività che compongono il Progetto Imprenditoriale | Categoria ed intensità dell’aiuto (contributo / spese ammissibili) | |||||
Riferimento normativo | Micro e Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa | OdR | ||
A1 | Attività RSI – Progetti RSI (Ricerca industriale) | Art. 25 5 b RGE | 70% | 60% | 50% | |
A2 | Attività RSI – Progetti RSI (Sviluppo sperimentale) | Art. 25 5 c RGE | 45% | 35% | 25% | |
B 1 | Attività RSI - Progetti RSI (Ricerca Industriale) in Effettiva Collaborazione fra imprese o fra un’impresa e un OdR | Art. 25 5 b e 6 b RGE | 80% | 75% | 65% | 80% |
B 2 | Attività RSI - Progetti RSI (Sviluppo Sperimentale) in Effettiva Collaborazione fra imprese o fra un’impresa e un OdR | Art. 25 5 c e 6 b RGE | 60% | 50% | 40% | 80% |
C | Attività RSI – Innovazione PMI | Art. 28 RGE | 50% | 50% | 0% | |
D | Attività RSI – Innovazione processi ed organizzazione | Art. 29 RGE | 50% | 50% | 15% |
Piani di Investimento o Attività che compongono il Progetto Imprenditoriale | Categoria ed intensità dell’aiuto (contributo / spese ammissibili) | |||||
Riferimento normativo | Micro e Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa | OdR | ||
E | Piano di Investimento in Infrastrutture aperte di Ricerca | Art. 26 RGE | 50% | 50% | 0% | |
F 1 | Piani di Investimento Materiali ed Immateriali | Art 17 RGE | 20% | 10% | 0% | |
F 2 | Piani di Investimento Materiali ed Immateriali (Investimento Iniziale) – Zone Assistite | Art.14 RGE | 30% | 20% | 0% | |
F 3 | Piani di Investimento Materiali ed Immateriali – in “de minimis” | Reg. (UE) 1407/ 2013 “De Minimis” | 40% | 40% | 0% | |
G | Attività per l’Internazionalizzazione (partecipazione a fiere) | Art 19 RGE | 50% | 50% | 0% | |
H | Attività per la Digitalizzazione (servizi di consulenza) | Art 18 RGE | 50% | 50% | 0% | |
I | Investimenti in Efficienza Energetica | Art. 38 RGE (i) | 50% | 40% | 0% | |
J | Piani di Investimento per la riduzione degli impatti ambientali | De Minimis | (ii) | (ii) | 0% | |
Art. 36 RGE (i) | 60% | 50% | 0% | |||
K | Spese per Servizi di Consulenza alle PMI Strumentali alla realizzazione del Progetto Imprenditoriale | Art 18 RGE | 50% | 50% | 0% |
(i) Percentuali incrementabili ove l’investimento sia realizzato in una Zona Assistita.
(ii) Intensità di aiuto da definire negli Avvisi.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie e gli obiettivi programmatici, le Azioni POR possono sostenere i seguenti Piani di Investimento o Attività:
- l’Azione 3.3.1(Asse 3) “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” è prioritariamente dedicata a sostenere i Piani di Investimento Materiali ed Immateriali (indicati nelle tabelle con la lettera F), con eventuale componente di Efficienza Energetica (indicata nelle tabelle con la lettera I) e di Spese di Consulenza Strumentali ad essi (indicate nelle tabelle con la lettera K);
- l’Azione 1.1.3 (Asse 1) “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”, può sostenere le Attività di Ricerca Sviluppo e Innovazione – RSI (indicate nelle tabelle con la lettera A, B, C e D);
- l’Azione 1.1.4 (Asse 1) “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)”, può sostenere le Attività RSI ma solo se in effettiva collaborazione fra imprese o fra imprese ed OdR (Attività indicata nella tabella con la lettera B), ed è pertanto prioritariamente a ciò dedicata;
- l’Azione 3.4.1 (Asse 3) “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, può sostenere l’Attività per l’Internazionalizzazione (indicata nelle tabelle con la lettera G) e, se appropriato, i Servizi di Consulenza Strumentali all’internazionalizzazione (indicati nelle tabelle con la lettera K) e gli eventuali specifici Piani di Investimento Materiali ed Immateriali (indicati nelle tabelle con la lettera F);
- l’Azione 3.5.2 (Asse 3) “Sostegno a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”, può sostenere, se appropriato, i Servizi di Consulenza Strumentali alla digitalizzazione (indicati nelle tabelle con la lettera H) e gli eventuali specifici Piani di Investimento Materiali ed Immateriali (indicati nelle tabelle con la lettera F);
- l’Azione 3.1.2 (Asse 3) “Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi”, può sostenere specifici Piani di Investimento Materiali ed Immateriali legati alla riduzione degli impatti ambientali (non energetici ed indicati nelle tabelle con la lettera J) e, se appropriato, i Servizi di Consulenza Strumentali aventi la medesima finalità (indicata nelle tabelle con la lettera K);
- l’Azione 3.1.3 (Asse 3) “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” sub azione “Azioni di Sistema”, può sostenere alcuni dei Piani o Attività qui previsti, comunque solo ove il Beneficiario appartenga alla filiera dell’Audiovisivo e sarà quindi attivata solo nel o negli Avvisi dedicati alle imprese creative;
- l’Azione 4.2.1 (Asse 4) “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili”, per quanto riguarda la sub azione “riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI” può sostenere i Piani di Investimento in Efficienza Energetica (indicati nelle tabelle con la lettera I).
La composizione del Progetto Imprenditoriale con Piani di Investimento o Attività sostenuti da Azioni POR con diversi obiettivi programmatici influenza la loro finanziabilità, all’interno della dotazione finanziaria prevista nei singoli Avvisi, i risultati attesi (indicatori) dai singoli Progetti Imprenditoriali e quindi i criteri di selezione loro applicabili e talvolta anche i Destinatari. L’asse 3 “Competitività” del POR è dedicato all’obiettivo tematico “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” e quindi le Grandi Imprese non possono accedere ai Piani di Investimento e le Attività previsti per le Azioni POR di quell’Asse (la cui numerazione inizia con 3).
I singoli Avvisi recano le regole di “combinazione” dei Piani di Investimento o Attività previste per i Progetti Imprenditoriali che possono essere presentati, distinguendo tra Progetti Semplici e Progetti Integrati.
I Progetti Semplici sono riservati alle PMI in forma singola, sono incentrati su un Piano di Investimento Materiale e Immateriale (indicato nella tabella con la lettera F) e prevedono importi e tempi di realizzazione relativamente più contenuti rispetto i Progetti Integrati, con possibilità ridotte di combinare Piani di Investimento ed Attività. Ciò ovviamente rende relativamente più semplici gli aspetti procedurali. Ai Progetti Semplici gli Avvisi riservano una specifica dotazione finanziaria e questi sono valutati secondo una procedura “a sportello”, ovvero sono finanziati tutti i Progetti Imprenditoriali ammissibili e che superano una certa soglia di valutazione di merito, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Ciò consente di finanziare i Progetti Imprenditoriali via via che vengono concluse le attività di istruttoria e valutazione.
I Progetti Integrati prevedono importi e tempi di realizzazione più ampi rispetto ai Progetti Semplici, con maggiori possibilità di combinare Piani di Investimento ed Attività per far così fronte alle esigenze più articolate, e sono valutati secondo una procedura “a graduatoria”. Sono infatti finanziati i Xxxxxxxx Imprenditoriali ammissibili che raggiungono le migliori valutazioni di merito (espresse mediante punteggi), fermo restando il superamento di una
soglia minima e la capienza della dotazione finanziaria espressamente loro riservata dagli Avvisi. Ciò consente di finanziare i Progetti Imprenditoriali migliori, ma richiede, ovviamente, che vengano prima concluse le attività di istruttoria e valutazione di tutte le richieste.
Per la procedura “a sportello” la scadenza per presentare le richieste viene fissata dagli Avvisi al raggiungimento di un multiplo delle risorse finanziarie rispettivamente riservate (“overbooking”).
Il presente documento disciplina quindi la concessione delle Sovvenzioni indicate negli Avvisi, ove questi ultimi non contengano esplicite, diverse e quindi prevalenti previsioni.
Capitolo 2.Definizioni e principali riferimenti normativi
1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Disciplinare e negli Avvisi con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni di seguito riportate in grassetto e tra virgolette, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Tali definizioni potranno essere integrate da altre, specifiche, riportate negli Avvisi.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
2.1.Normativa e soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo
3. «Aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ivi compresi gli aiuti De Minimis ai sensi dell’art. 2 (13) del REG SIE.
5. «Avviso»: l’Avviso pubblico che invita a presentare Progetti imprenditoriali da selezionare per la concessione delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 e delle eventuali risorse regionali attratte, attuato da Lazio Innova ed emanato a seguito della Call for proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” approvata in attuazione dell’Azione 3.3.1 con Determinazione G09404 del 28/7/2015 ss.mm.ii. Gli Avvisi ed il presente Disciplinare disciplinano il procedimento amministrativo per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle Sovvenzioni.
6. «Commissione di Valutazione» o «CdV»: organismo collegiale deputato alla valutazione dei Progetti Imprenditoriali per lo specifico Avviso. La CdV è nominata dall’AdG in relazione ad ogni singolo Avviso ed è così composta: l’AdG, che lo presiede, o suo delegato, i Direttori regionali cui fanno capo le Azioni POR che sostengono lo specifico Avviso, o loro delegati, oltre ad esperti designati da Lazio Innova in numero di 3 o 4, in modo che il numero totale dei membri della CdV sia dispari.
7. «Disciplina Anticorruzione»: Legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
8. «Disciplina Antimafia»: X.Xxx. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
9. «Disciplina Antiriciclaggio»: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
10. «Disciplina Flussi Finanziari»: L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. «Disciplina Privacy»: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii..
12. «Disciplina Sicurezza sul lavoro»: X.Xxx. 09-04-2008 n. 81, D.M. 17-12-2009 e L.R. 18 settembre 2007,
n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare.
13. «Disciplina Trasparenza»: X.Xxx. 14 aprile 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
14. «Equivalente Sovvenzione Lorda» o «ESL»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al Beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
15. «Legge Fallimentare»: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..
16. «MAPO»: le Modalità Attuative del POR approvate con Delibera di Giunta Regionale («DGR») e che riportano tra l’altro la metodologia ed i criteri usati per la selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi dell’art. 110 (2) (a) del RGE SIE. Le MAPO di riferimento degli Avvisi sono:
a. «MAPO 3.3.1»: quella relativa all’Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” relativamente alla sub-azione “Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive”, approvata con DGR n. 395 del 28/07/2015 e modificata con DGR n. 451 del 26/07/2016 ss.mm.ii.;
b. «MAPO 1.1.3»: quella relativa all’Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca [... ]”, approvata con DGR n. 452 del 26/07/2016 ss.mm.ii.;
c. «MAPO 1.1.4»: quella relativa all’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, approvata con DGR n.454 del 26/07/2016 ss.mm.ii.;
d. «MAPO 3.4.1»: quella relativa all’Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati ad imprese e loro aggregazioni individuate su base territoriale o settoriale [....”, approvata con DGR n.453 del 26/07/2016 ss.mm.ii.;
e. «MAPO 3.5.2»: relative all’Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica", approvata con D.G.R. n. 396 del 28 luglio 2015;
f. «MAPO 4.2.1»: quella relativa all’Azione 4.2.1 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili”, per quanto riguarda la sub azione “riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI” approvata con DGR n. 342 del 21/06/2016 ss.mm.ii.;
g. «MAPO 3.1.3»: quella relativa all’Azione 3.1.3 “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale […]”, per quanto riguarda la tipologia di Intervento “azioni di sistema”, approvata con DGR n. 550 del 13/10/2015 e ss.mm.ii..
17. «Organismo Intermedio» o «OI»: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni. Nel caso degli Avvisi oggetto del presente
Disciplinare l’Organismo Intermedio è stato individuato dalla D.G.R. n. 395 del 28 luglio 2015 in Lazio Innova
S.p.A. (di seguito «Lazio Innova»).
18. «POR FESR Lazio 2014-2020» o «POR» o «Programma»: il Programma Operativo Regionale Lazio FESR 2014-2020 CCI 2014IT16RF0P010, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, di cui alla D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015.
19. «Regolamento De Minimis» o «De Minimis»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De Minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica in termini di ESL, non può superare Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale sogli è ridotta a Euro 100.000,00).
20. «Regolamento FESR»: il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006”.
21. «Regolamento Generale» o «REG SIE»: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE).
22. «Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.
23. «Responsabile Unico del procedimento» o «RUP»: soggetto responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento amministrativo (art. 10 L. 241/90).
24. «Smart Specialisation Strategy (S3)» o «RIS3»: la strategia di specializzazione intelligente del Lazio adottata nella sua formulazione definitiva, con DGR n. 281 del 31 maggio 2016, e ss.mm.ii., che individua le sette Aree di Specializzazione («AdS»:): Aerospazio, Scienze della vita, Beni culturali e tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali, Green Economy e Sicurezza e le traiettorie di sviluppo della Regione.
25. «Sovvenzione»: gli Aiuti e gli altri contributi e agevolazioni concessi ed erogati sotto forma di fondo perduto.
26. «Zone Assistite»: le zone designate con la DGR n. 476 del 17/7/2014 nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 – 31.12.2020 ed approvate dalla Commissione Europea con Dec. C (2014) 6424 del 16.9.2014 in cui è possibile concedere gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all’art. 14 del RGE. Nel Lazio sono i seguenti comuni: Accumoli, Acquapendente, Amatrice, Anagni, Bolsena, Borbona, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casperia; Cassino, Castelforte, Castel Sant'Elia, Ceccano, Cittaducale, Cittareale, Civita Castellana, Collevecchio, Corchiano, Fabrica di Roma, Ferentino, Forano, Frosinone, Gallese, Greccio, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Minturno, Montasola, Montebuono, Montefiascone, Monte Romano, Nepi, Orte, Piedimonte San Germano, Poggio Catino, Ponza, Posta, Rieti, Roccantica, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Xxxxxx del Garigliano, Sant'Apollinare, San Xxxxxxx Nuovo,
Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx, San Vittore del Lazio, Selci, Stimigliano, Tarano, Tarquinia, Torri in Sabina, Vacone, Ventotene, Villa Santa Lucia e Viterbo.
2.2.Soggetti Destinatari, Richiedenti e Beneficiari
27. «Aggregazioni Stabili»: Società Consortili, Consorzi e Contratti di Rete con rappresentanza esterna e responsabilità patrimoniale propria. In caso di concessione delle Sovvenzioni richieste, il Beneficiario è l’Aggregazione Stabile medesima che quindi deve possedere i requisiti previsti.
28. «Aggregazioni Temporanee» o «Aggregazioni»: ATI, RTI, ATS o Consorzi e Contratti di Rete senza rappresentanza esterna. In caso di concessione delle Sovvenzioni richieste, i Beneficiari sono i singoli componenti dell’Aggregazione, quantunque i rapporti con Lazio Innova relativi alle Sovvenzione concessa siano delegati al Capofila. I singoli Richiedenti partecipanti all’Aggregazione Temporanea devono quindi possedere i requisiti previsti per i Destinatari.
29. «Beneficiario»: il soggetto giuridico (Grande Impresa, PMI, Libero Professionista, Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, in forma singola ivi comprese le Aggregazioni Stabili, oppure in qualità di Partner di un Aggregazione Temporanea) a cui è concessa la Sovvenzione prevista dall’Avviso, ai sensi dell’art. 2, punto 10) del REG SIE.
30. «Destinatari»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari, ove possiedano i requisiti previsti dall’Avviso e dal presente Disciplinare.
31. «Grande Impresa» o «GI»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato I del RGE (Definizione di PMI).
32. «Impresa»: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
33. «Impresa Autonoma»: qualsiasi Impresa non classificata come Impresa Collegata o come Impresa Associata ai sensi dell’Allegato I al RGE.
34. «Impresa Unica»: l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra Impresa;
b. un’Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra Impresa;
c. un’Impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’Impresa azionista o socia di un’altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch’esse considerate un’Impresa Unica.
35. «Imprese Associate»: in conformità all’Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le Imprese non classificate come Imprese collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).
36. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l’insieme di Imprese definite come “Impresa unica” ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette
relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
37. «Imprese in Difficoltà»: in conformità al comma 18 dell’art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
a. nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b. nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c. qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d. qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
38. «Legale Rappresentante»: I soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con i terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale. Nel caso di organismi di diritto pubblico non iscritti al Registro delle Imprese, sono le persone fisiche dotate di tali poteri dai rispettivi ordinamenti o da specifici atti.
39. «Libero Professionista»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Disciplinare e negli Avvisi per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.
40. «Micro, Piccola e Media Impresa» o «PMI» o «MPMI»: l’Impresa, compresi i Liberi Professionisti, che soddisfa i requisiti di cui l’Allegato I del RGE (Definizione di PMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:
Dimensione | Occupati | Fatturato annuo | Totale di bilancio annuo |
Micro Impresa | <10 | Max € 2 Mln | Max € 2 Mln |
Piccola Impresa | >10; <50 | Max € 10 Mln | Max € 10 Mln |
Media Impresa | >50; <250 | Max € 50 Mln | Max € 43 Mln |
Xxxxx restando i maggiori dettagli previsti nell’allegato 1 al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003:
a. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o in mancanza all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
b. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo (totale attività);
c. se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
d. per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;
e. un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE.
41. «OdR Pubblici»: OdR con natura giuridica pubblica, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico- scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all’art. 51, comma 6, legge statale 449/97 (università e ricerca) e s.m.i., o nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e s.m.i. o nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (relativo agli IRCCS) e s.m.i..
42. «Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza» o «OdR»: in conformità al comma 83 dell’art. 2 del RGE, è una “entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le Imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati”.
43. «Parti Correlate»: ai fini dell’Avviso si intendono parti correlate con l’Impresa Beneficiaria e, ove pertinente, con il Richiedente:
a. qualunque Impresa che risulti Impresa Unica con l’Impresa Beneficiaria ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
b. Partner, nel caso di un Progetto Imprenditoriale da realizzarsi per il tramite di una Aggregazione Temporanea;
c. le persone fisiche che siano:
i. Legale Rappresentante, amministratore o socio del Richiedente o Beneficiario;
ii. il coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario;
iii. nonché qualunque Impresa che abbia tra i loro soci o titolari o amministratori, che siano persone fisiche che ricadono nei casi di cui sopra;
44. «Partner»: i Richiedenti delle Sovvenzioni richieste e quindi, se del caso, i Beneficiari delle Sovvenzioni concesse, per i Progetti Imprenditoriali realizzati in forma di Associazione Temporanea; sono considerati
«Altri Partner» i Partner diversi dal Capofila.
45. «Registro delle Imprese»: Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA competente per territorio ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
46. «Richiedente»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un soggetto Capofila che lo rappresenta, la Sovvenzione prevista dall’Avviso.
47. «Soggetto Capofila» o «Capofila»: il Richiedente che presenta la richiesta di Sovvenzione per conto anche di altri Richiedenti in Associazione Temporanea e che è il referente unico per il Progetto Imprenditoriale nei confronti della Regione Lazio e di Lazio Innova. Nel caso una Aggregazione Temporanea non ancora costituita alla data di presentazione della richiesta, il Soggetto Capifila dovrà risultare mandatario, o comunque dotato dei necessari poteri di rappresentanza ai fini dell’Avviso, coerentemente con quanto indicato nell’impegno vincolante assunto dagli altri Richiedenti, da fornire al momento della richiesta; gli OdR e il Liberi Professionisti non possono svolgere il ruolo di Capofila.
48. «Soggetti Terzi ed Indipendenti»: i soggetti che non hanno interessi rispetto ai Richiedenti ed ai Beneficiari. Non sono comunque Soggetti Terzi ed Indipendenti, ai fini degli Avvisi, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
x. Xxxxxx rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;
x. xxxxxxx, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario;
c. Partner, nel caso di un Progetto Imprenditoriale da realizzarsi per il tramite di una Aggregazione Temporanea.
2.3. Procedure
49. «Atto di Impegno»: documento che regola i rapporti fra Lazio Innova e il Beneficiario in linea con quanto previsto dall’art. 125, comma 3, lett, c) del REG SIE, l’Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:
a. le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
b. il piano finanziario;
c. il termine per il Completamento del Progetto;
d. gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario previsti nel Disciplinare e nell’Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.
50. «Comunicazione della Concessione»: comunicazione con cui Lazio Innova informa tramite PEC il Beneficiario dell’avvenuta Concessione della Sovvenzione.
51. «Concessione»: l’atto amministrativo di concessione al Beneficiario della Sovvenzione, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
52. «Dichiarazioni»: distinte in Dichiarazioni da allegare alla Domanda e Dichiarazioni da allegare al Formulario, da redigersi in conformità con i modelli allegati al presente Disciplinare e/o all’Avviso o comunque pubblicati sul BURL e resi disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, da sottoscrivere con Firma Digitale, ed inviare con le modalità previste nel Disciplinare e/o nell’Avviso.
53. «Domanda»: modulo di richiesta di accesso all’agevolazione, da redigersi in conformità ai modelli pubblicati sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate nel Disciplinare e/o nell’Avviso.
54. «Dossier di richiesta»: comprende la Domanda e le Dichiarazioni, formalizzate secondo quanto indicato nell’Avviso, nonché ogni altro documento richiesto sottoscritto con Firma Digitale.
55. «Fideiussione»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell’importo dell’anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di Conclusione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
56. «Firma Digitale»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”- e relative norme tecniche).
57. «Formulario»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dal Disciplinare e/o dall’Avviso per la valutazione del Progetto presentato e/o della richiesta di agevolazione. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
58. «GeCoWEB»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l’accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, cliccando sul simbolo del geco presente sulla home page, oppure all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/. Il sistema permette l’accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/. La finalizzazione della richiesta prevista dal Sistema GeCoWEB deve essere confermata inviando il Dossier di Xxxxxxxxx firmato digitalmente via PEC secondo le modalità indicate nel Disciplinare e/o nell’Avviso.
59. «Irregolarità»: ai sensi dell’art. 2, punto 36) del REG SIE, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
60. «PEC»: Posta Elettronica Certificata.
2.4.Progetti, attività e spese ammissibili
61. «Avvio del Progetto»: ai sensi dell’art. 2, comma 23 del RGE e per determinare l’Effetto Incentivante di cui all’art. 6, è “la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”. Nel caso delle Attività previste dall’Avviso, diverse dai Piani di Investimento Materiali ed Immateriali, si intende per data di Avvio del Progetto la data del primo impegno giuridicamente vincolante, ad esclusione di quelli relativi alla preparazione del Progetto Imprenditoriale e segnatamente per quanto necessario a presentare la richiesta di Sovvenzione inclusi gli allegati. Si chiarisce pertanto che qualora la data dell’impegno giuridicamente vincolante relativo a specifiche spese che si riferiscono al Progetto sia antecedente la data di presentazione della richiesta, tali spese non potranno essere riconosciute come Spese Ammissibili, a meno che l’efficacia dell’atto (ad esempio:
contratto, accettazione di un preventivo) sia condizionata all’ottenimento della Sovvenzione, fatta comunque salva la possibilità che la non ammissibilità di tali spese determini la revoca del Progetto.
62. «Completamento del Progetto»: data entro la quale deve essere completata la realizzazione delle attività; i singoli Avvisi definiscono i tempi entro i quali il Beneficiario deve assicurare il Completamento del Progetto e l’Atto di Impegno ne fissa la data.
63. «Attività Uguali o Simili»: ai sensi dell’art. 2, comma 50 del RGE, queste sono attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche ATECO 2007 (conforme alla classificazione NACE Rev. 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici).
64. «Effettiva Collaborazione»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del Progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione (art. 2, comma 90 del RGE).
65. «Infrastruttura aperta di ricerca»: le infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche e che applicano per la gestione o l'uso dell'infrastruttura un prezzo di mercato. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le Imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'Impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche (art. 26 del RGE).
66. «Innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'Impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'Impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati (art. 2, comma 96 del RGE).
67. «Innovazione di Prodotto»: l’introduzione di un bene o di un servizio nuovo o fortemente perfezionato rispetto alle proprie caratteristiche o all’uso previsto; sono inclusi i miglioramenti significativi nell’ambito di caratteristiche tecniche, componenti e materiali, software incorporati, facilità di utilizzo ed altre caratteristiche funzionali.
68. «Innovazione di Processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati (art. 2, comma 97 del RGE).
69. «Investimenti Immateriali» o «Investimenti in Attivi Immateriali»: investimenti ammortizzabili diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale (cfr. art. 2, comma 30 del RGE).
70. «Investimenti Materiali» o «Investimenti in Attivi Materiali»: investimenti ammortizzabili consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature (cfr. art. 2, comma 29 del RGE).
71. «Investimento Iniziale»: ai sensi dell’art. 2, comma 49 del RGE questi sono:
a. Investimenti in Attivi Materiali e Immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente (Investimento per la Diversificazione) o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (Investimento per un Cambiamento Fondamentale);
b. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'Impresa.
72. «Investimento Frutto di una Preesistente Attività di Ricerca»: si intende un Investimento Materiale o/e Immateriale che preveda l’industrializzazione di un nuovo prodotto o processo messo a punto nell’ambito di un progetto di ricerca, attestabile alternativamente da:
a. adesione al regime Patent Box ex decreto MISE-MEF del 30 luglio 2015;
b. concessione di agevolazioni a valere su programmi e/o leggi europei, nazionali, regionali (es. Horizon 2020, ecc.);
c. richiesta o ottenimento di un Brevetto.
73. «Investimento per la Diversificazione di uno stabilimento esistente» o «Investimento per la Diversificazione»: ai sensi dell’art. 14, comma 7 del RGE e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili pari almeno a tre volte il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'Avvio dei Lavori.
74. «Investimento per un Cambiamento Fondamentale del processo di produzione» o
«Investimento per un Cambiamento Fondamentale»: ai sensi dell’art. 14, comma 7 del RGE e quindi applicabile solo in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale per gli investimenti, questi devono presentare Spese Ammissibili superiori all'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
75. «Personale Altamente Qualificato»: personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato (art. 2, comma 93 del RGE).
76. «Piani di Investimento» e/o «Attività»: le componenti del Progetto Imprenditoriale, parte di una più ampia Strategia Competitiva, Sovvenzionabili e previste dall’Avviso in quanto coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico ed i risultati attesi dalle corrispondenti Azioni del POR (o di altra programmazione regionale concorrente) e con le categorie di Aiuto previste dal RGE e che, salvo diverse precisazioni dell’Avviso, sono:
A. Attività RSI – Progetti RSI – Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale (indicata negli Avvisi con la lettera A);
B. Attività RSI – Progetti RSI in effettiva collaborazione fra Imprese o fra Imprese e OdR – Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale (indicata negli Avvisi con la lettera B);
C. Attività RSI – Innovazione delle PMI – (indicata negli Avvisi con la lettera C);
D. Attività RSI – Innovazione dei processi e dell’organizzazione – (indicata negli Avvisi con la lettera D);
E. Piano di Investimento per la realizzazione o l’ampliamento di una Infrastruttura Aperta per la Ricerca e Trasferimento Tecnologico (indicato negli Avvisi con la lettera E);
F. Piano di Investimenti Materiali e Immateriali, anche Frutto di una Preesistente Attività di Ricerca (indicato negli Avvisi con la lettera F);
G. Attività per l’Internazionalizzazione (indicato negli Avvisi con la lettera G);
H. Attività per la Digitalizzazione (indicata negli Avvisi con la lettera H);
I. Investimento in Efficienza Energetica (indicato negli Avvisi con la lettera I);
X. Xxxxx di Investimento per la Riduzione degli Impatti Ambientali (indicato negli Avvisi con la lettera J)
K. Spese per Consulenze alle PMI Strumentali alla realizzazione del Progetto (indicato negli Avvisi con la lettera K).
77. «Progetto Imprenditoriale» o «Progetto»: la parte della Strategia Competitiva che può essere sostenuta dalle Sovvenzioni previste dall’Avviso in quanto prevede che il Richiedente sostenga le Spese Ammissibili per i Piani di Investimento e/o le Attività sovvenzionabili.
78. «Retribuzione Annua Globale» o «RAG»: somma della RAL, ossia la Retribuzione Annua Lorda al netto di premi e straordinari, e degli oneri differiti, ossia il TFR e i contributi a carico aziendale.
79. «Ricerca Industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche (art. 2, comma 85 del RGE).
80. «Sede Operativa»: l’unità locale sita sul territorio della regione Lazio e risultante operativa alla data della prima erogazione dell’agevolazione al Registro delle Imprese, in cui l’Impresa svolga un’attività produttiva o di erogazione di servizi e nella quale verrà realizzato il Progetto.
81. «Servizi di Consulenza»: i servizi di consulenza prestati da consulenti esterni (Terzi ed Indipendenti rispetto al Beneficiario) che non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'Impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità (art. 18, commi 3 e 4 del RGE).
82. «Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati (art. 2, comma 94 del RGE).
83. «Servizi di Sostegno all'Innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti (art. 2, comma 95 del RGE).
84. «Settori Esclusi»: sono ammissibili all’agevolazione i Destinatari operanti in tutti i settori economici, ad eccezione di quelli esclusi ai sensi dell’art. 1 (Campo di applicazione) e ai sensi dell’art. 13 del RGE Reg. (UE) 651/2014, delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) e delle attività immobiliari (Sez. L ATECO). Non possono essere concessi aiuti ad imprese operanti (i) nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (ii) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), (iii) nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi previsti ai sensi dell’art. 1 del RGE e dell’art. 1 del Reg. 1407/2013; in particolare, con riferimento al precedente punto (iii), potranno beneficiare del sostegno le sole imprese che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui attività non deve essere collegata al conferimento da parte del produttore agricolo. Sono inoltre esclusi i settori considerati non etici dalla Regione Lazio, in particolare: fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco; pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana. I Progetti Imprenditoriali devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena la non ammissibilità della richiesta, rivolti all’ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss.mm.i.i..
85. «Spesa Effettivamente Sostenuta»: la Spesa Ammissibile sostenuta dal Beneficiario, inerente al Progetto ritenuto ammissibile e correttamente rendicontata, giustificata da fattura o documento contabile equivalente («Titolo di Spesa») ad esso intestato che risulti interamente pagato da parte del Beneficiario a mezzo bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, nonché, solo nei casi espressamente previsti, con carta di credito/bancomat intestata al Beneficiario con delega al legale rappresentante o altro dipendente dell’Impresa e relativo addebito bancario.
86. «Spese Ammesse»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolata la Sovvenzione concessa.
87. «Spese Ammissibili»: voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede la sovvenzione e che siano coerenti con le tipologie indicate per ciascun Piano di Investimento e/o Attività previsti.
88. «Strategia Competitiva»: un complesso di attività imprenditoriali tese all’obiettivo di migliorare la redditività di una Impresa esistente ovvero ad avviare una nuova Impresa redditizia. L’incremento o la creazione della redditività e quindi della competitività dell’Impresa, può derivare (i) da una riduzione dei costi unitari della produzione, (ii) da un incremento dei prezzi dei beni o servizi venduti oppure (iii) da un aumento dei volumi venduti, o mediante una combinazione di tali tre fattori. E’ parte essenziale della Strategia Competitiva la complessiva situazione di partenza in cui si trova l’Impresa Richiedente - in particolare il suo posizionamento sul mercato, la sua capacità produttiva, tecnologica, organizzativa e finanziaria – ed il complesso delle azioni che ha già messo o intende mettere in atto per la sua competitività, indipendentemente dal fatto che tali azioni possano essere oggetto delle Sovvenzioni previste dall’Avviso.
89. «Sviluppo Sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla Pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti (art. 2, comma 86 del RGE).
90. «Tecnico Abilitato»: ingegnere o architetto iscritto al proprio ordine professionale, geometra o perito industriale iscritto al proprio collegio professionale (D.M. 19 febbraio 2007), dottore xxxxxxxx, dottore forestale e perito agrario iscritto al proprio collegio professionale (Circolare 31 maggio 2007).
91. «Titolo di disponibilità»: qualsiasi titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile. Alla data in cui nello specifico Avviso è richiesto il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro; sono considerati titoli idonei la proprietà, la locazione, il comodato
irrevocabile per un periodo non inferiore alla durata del Progetto, il preliminare di vendita con immissione nel possesso, il preliminare di locazione per una durata non inferiore a quella del Progetto.
92. «Variazioni non Sostanziali»: sono le variazioni del Progetto Imprenditoriale, introdotte successivamente alla Concessione della Sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stessa. A titolo di esempio, si intendono Variazioni non Sostanziali: la variazione di prezzo di un bene/servizio ammesso o del relativo fornitore, la sostituzione del medesimo bene ammesso per relativo adeguamento tecnologico ma non la variazione relativa alla quantità del bene ammesso o alla tipologia del servizio reso. Xxxxx restando la realizzazione dei singoli Piani di investimento/Attività e il contributo massimo concedibile, la variazione è ammissibile purché la modifica sia funzionale al Progetto ammesso nel suo complesso.
Non sono comunque considerate Variazioni non Sostanziali le variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato che superino la misura massima del 20% del totale delle Spese Ammissibili ovvero quelle che richiedono un incremento delle risorse finanziarie riconducibili alle divere Azioni POR o altre risorse regionali, ove applicabile.
93. «Variazioni Sostanziali»: sono le variazioni, introdotte successivamente alla Concessione della Sovvenzione, che alterano e incidono in maniera significativa sul Progetto (ad esempio quelle relative a: macchinari, se modificano la natura dell’attività d’impresa o peggiorano la capacità produttiva, tipologie dei servizi previsti, quantità dei beni ammessi) ovvero quelle che richiedono un incremento delle risorse finanziarie riconducibili alle diverse azioni POR. Tra le variazioni sostanziali rientrano, ad esempio:
a. la riduzione della potenza dell’intervento, ovvero della producibilità, ovvero dei risultati ambientali perseguibili con l’intervento stesso;
b. la variazione della tecnologia utilizzata ove la stessa non produca ricadute negative sui risultati ambientali perseguibili con l’intervento stesso;
c. la variazione di macchinari che modificano la natura dell’attività o peggiorano la capacità produttiva o le variazioni delle tipologie dei servizi previsti o delle quantità dei beni ammessi.
Sono sempre considerate Variazioni Sostanziali le variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato che superino la misura massima del 20% del totale delle Spese Ammissibili ovvero quelle che richiedono un incremento delle risorse finanziarie riconducibili alle divere Azioni POR o altre risorse regionali, ove applicabile.
Capitolo 3. Requisiti di ammissibilità
1. Gli Avvisi sono rivolti ai seguenti Destinatari:
a. Imprese, inclusi i Liberi Professionisti, in forma singola o associata;
b. Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, in Effettiva Collaborazione con una o più Imprese.
2. I Destinatari, con riferimento alla richiesta, alla concessione ed all’erogazione della Sovvenzione, devono possedere i requisiti di seguito indicati.
3. Alla data di presentazione della richiesta, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a. essere PMI, GI, Libero Professionista, o OdR, come definiti all’interno del quadro definitorio del presente Disciplinare;
b. essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese, ovvero, in caso di Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria, essere titolare di Partita IVA; tale requisito non si applica agli OdR Pubblici;
c. non operare nei Settori Esclusi;
d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà;
f. possedere capacità amministrativa economico-finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 lettera d) del REG SIE; tale requisito sarà verificato con le modalità previste negli Avvisi;
g. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;
h. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il requisito di cui al presente punto h) deve essere verificato nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
i. che gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
j. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
k. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di “De Minimis”, ove richiesto;
l. (in caso di Aggregazione Temporanea) non essere Impresa Associata o Collegata con altra Impresa Richiedente all’interno dell’Aggregazione Temporanea;
m. eventuali ulteriori requisiti previsti dall’Avviso di riferimento.
4. Inoltre, ai fini della Concessione della Sovvenzione, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti, che saranno accertati alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno:
a. rispettare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;
b. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente.
c. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio, ove applicabile;
d. non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell’aiuto previste dalla vigente Disciplina Antimafia;
e. eventuali ulteriori requisiti previsti dall’Avviso di riferimento.
5. Inoltre, ai fini dell’erogazione della Sovvenzione, il Beneficiario deve possedere i seguenti requisiti, pena la revoca della Sovvenzione concessa:
a. possedere una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità, censita nel Registro delle Imprese, ovvero, per i Liberi Professionisti, che risulti dal modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”. Ove tale requisito non sia posseduto già al momento della presentazione della richiesta, il Richiedente, in sede di presentazione della richiesta, dovrà impegnarsi a possederlo entro la data della prima erogazione;
b. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (“clausola Deggendorf”).
6. I richiedenti inoltre devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
a. al momento della sottoscrizione dell’Atto di Impegno;
b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.
7. Le Imprese straniere non presenti nel Registro delle Imprese italiano, devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
8. I requisiti di cui al presente articolo, in caso di Aggregazioni Temporanee, devono essere posseduti da tutti i Partner pena l’inammissibilità della richiesta.
9. In ciascuna delle fasi di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente Capitolo Lazio Innova effettuerà verifiche a campione sul possesso dei requisiti.
10. I requisiti di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente Capitolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, ad eccezione del requisito di cui alla lettera e) ed alla lettera f) del punto 3 del presente Capitolo, pena la decadenza della richiesta ovvero la revoca della Sovvenzione, se già concessa. È fatto salvo quanto disciplinato nel successivo Capitolo 9, par. 9.1, in relazione alla disciplina del vincolo di destinazione e funzionamento delle operazioni.
11. La variazione della dimensione aziendale dell’Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell’aiuto, non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del RGE e riportati nel quadro definitorio del presente Disciplinare (punto 40 del Capitolo 2).
12. Con riferimento ai Destinatari, devono essere rispettati i seguenti limiti:
a. le Grandi Imprese possono beneficiare della Sovvenzione limitatamente alle Attività di Ricerca e Sviluppo (RSI);
b. gli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza possono beneficiare della Sovvenzione solo per l’Attività di RSI e solo nel caso di Effettiva Collaborazione con almeno una Impresa o nell’ambito di una Aggregazione Temporanea, a condizione che sostengano le spese in misura non inferiore al 10% e non superiore al 30% delle spese del Progetto Imprenditoriale e senza svolgere il ruolo di Capofila;
c. i Liberi Professionisti non possono svolgere il ruolo di Capofila.
Capitolo 4. Progetti, Piani di Investimento o Attività e Spese Ammissibili
4.1.Norme comuni
1. Sono ammissibili a Sovvenzione le spese i cui impegni che rendono irreversibile il Piano di Investimento o l’Attività, siano stati assunti successivamente alla data di Avvio del Progetto che non può essere antecedente la finalizzazione del Formulario GeCoWEB (data di protocollo generato automaticamente), salvo che per le spese aventi natura preparatoria come riportate nella definizione di Avvio di Progetto. In ogni caso, non sono ammissibili spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2014. Saranno pertanto considerate inammissibili le spese non aventi natura preparatoria i cui impegni che rendono irreversibile il Piano di Investimento o l’Attività e siano precedenti alla data di Avvio del Progetto; è fatto salvo il caso in cui tali spese inammissibili siano di portata tale da rendere inammissibile l’intero Piano di Investimento o Attività o l’intero Progetto a causa del mancato rispetto dell’effetto di incentivazione come disciplinato all’art. 6 del RGE.
2. Sono ammissibili a Sovvenzione le spese realizzate (data emissione fattura o altro Titolo di Spesa) entro la data di presentazione del SAL ed entro la data di Completamento del Progetto, pagate entro la presentazione della relativa rendicontazione e correttamente rendicontate.
3. L’importo della Sovvenzione concessa per ciascun Piano di Investimento o Attività è funzione delle relative Spese Ammissibili e della corrispondente intensità di Aiuto. Eventuali decrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse, ove non ricorrano i casi di revoca, determina una riduzione della Sovvenzione per effetto del rispetto della intensità di Aiuto, che sarà rideterminata in sede di erogazione di saldo. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto a quelle ammesse non
determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare della Sovvenzione erogabile rispetto a quella inizialmente concessa.
4. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere riconosciute devono:
a. essere espressamente e strettamente pertinenti al Progetto Imprenditoriale ammesso ed ai Piani di Investimento o Attività che lo compongono e congrue, ovvero a prezzi di mercato;
b. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell’atto, l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto Imprenditoriale, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Tali atti devono riportare il numero di protocollo identificativo, la denominazione del Progetto o il codice CUP, ove disponibile;
c. essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;
d. essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale;
e. essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
i. bonifico bancario,
ii. ricevuta bancaria,
iii. RID,
iv. per le sole spese relative a missioni e viaggi, carta di credito/bancomat aziendale intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario.
I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, la denominazione del Progetto. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma.
Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili.
5. Ai Titoli di Spesa (fatture, buste paga o titoli equipollenti) dovrà essere apposto in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, il seguente timbro*:
POR FESR LAZIO 2014/2020 – REGIONE LAZIO
Avviso pubblico …..
Numero protocollo**
Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro….) Codice CUP***
* Il timbro deve essere apposto sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all’originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposto il timbro “copia conforme all’originale” e Firma Digitale del Legale Rappresentante dell’Impresa Beneficiaria.
** Il numero di protocollo è quello assegnato al momento della presentazione della richiesta (finalizzazione del Formulario GeCoWEB).
*** Il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, da Lazio Innova al Beneficiario (tramite il Capofila nel caso di Aggregazioni Temporanee).
6. Non sono ammissibili:
a. le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da soggetti che non siano Terzi ed Indipendenti o che siano Parti Correlate; fanno eccezione le spese per il personale dipendente e la messa a disposizione di Personale Altamente Qualificato;
b. autofatturazioni da parte dei Beneficiari;
c. fatturazioni tra i Partner appartenenti alla medesima Aggregazione Temporanea (“divieto di fatturazione incrociata”);
d. l’IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest’ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
e. tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili per gli specifici Piani di Investimento o Attività che rientrano nel Progetto Imprenditoriale finanziato.
7. I costi eventualmente sostenuti per l’ottenimento della fideiussione sono considerati costi accessori al Pieno di Investimento o all’Attività, beneficiando, eventualmente pro-quota, di una Sovvenzione calcolata applicando la relativa intensità di aiuto.
8. Si precisa che oltre alla documentazione prevista obbligatoriamente a supporto delle valutazioni circa la congruità e pertinenza delle Spese Ammissibili, il Richiedente ha facoltà di fornire qualsiasi ulteriore informazione e documento che egli ritenga utile per tale valutazione e la conseguente attribuzione dei punteggi previsti per il relativo criterio.
9. Nella tabella in appendice 1 si riporta uno schema esemplificativo di riconduzione delle Spese Ammissibili con la terminologia e le voci di spesa di GeCoWEB.
4.2.Norme specifiche per i Piani di Investimento
10. I Piani di Investimento devono essere realizzati in una o più Sedi Operative localizzate nel Lazio e possono essere sostenuti dalle Attività 3.3.1, 1.1.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.1.2 e 3.1.3 del POR, ovvero di risorse regionali concorrenti, ove previste negli Avvisi, e possono fruire di Aiuti ai sensi del De Minimis oppure degli artt. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), 26 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), 38 (Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica), 36 (Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme) o 47 (Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti) del RGE. Per effetto del combinato disposto di tali norme, si precisa che:
a. gli OdR e le Grandi imprese, non possono essere Beneficiari di alcuna Sovvenzione riguardante Piani di Investimento Materiali ed Immateriali;
b. le PMI, inclusi i Liberi Professionisti, possono beneficiare di tutte le opzioni ma:
i. i Piani di Investimento devono risultare Investimenti Iniziali per beneficiare di Aiuti ai sensi dell’art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del RGE e dell’art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del RGE;
inoltre,
ii. per beneficiare dell’art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del RGE, gli Investimenti Iniziali devono essere previsti e realizzati in una Zona Assistita;
nonché
iii. qualora si tratti di Investimenti per un Cambiamento Fondamentale o di Investimenti per la Diversificazione, questi devono superare le soglie previste dal medesimo art. 14 e riportati nelle definizioni;
iv. le PMI non devono, nei due anni precedenti la presentazione della richiesta, aver chiuso una Attività Uguale o Simile nello spazio economico europeo o aver concretamente in programma di cessare l’attività nei due anni successivi al Completamento del Progetto.
11. Sono Spese Ammissibili dei Piani di Investimento (lettere F, E, G, H, I e J) quelle che rientrano nelle seguenti voci:
x. Xxxxxxx: acquisizione di terreni non edificati o di terreni edificati, nel limite complessivo massimo del 10% del costo totale del Piano di Investimento;
b. Investimenti Materiali: macchinari, impianti, hardware e attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività gestionale dell’Impresa, strettamente necessari al ciclo di produzione/erogazione dei servizi ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
c. Investimenti Immateriali: brevetti, licenze know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta relativa al Progetto. Tali Investimenti Immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nello Sede Operativa in cui sono realizzati gli Investimenti Materiali;
d. Investimenti Materiali o Immateriali riguardanti software e applicativi digitali non destinati alla rivendita, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’Impresa;
e. Investimenti Materiali per opere murarie e lavori edili strettamente necessari alla creazione di un nuovo stabilimento (unità produttiva) all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o, ove dimostrabile, un Investimento per la Diversificazione o un Investimento per un Cambiamento Fondamentale di uno stabilimento esistente, nel limite complessivo massimo del 10% del costo totale del Piano di Investimento. Tali opere murarie e lavori edili dovranno essere cantierabili, ovvero avere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi, comunque denominati, per la loro realizzazione al momento della richiesta, ovvero entro la data della richiesta della prima erogazione per i Richiedenti che ricorrono nel caso di cui al Capitolo 3 punto 5, lettera a), secondo periodo.
f. Spese accessorie, capitalizzate congiuntamente all’investimento secondo i principi della buona prassi contabile, ivi compresi i costi relativi alla progettazione ed in particolare quella prevista dal presente Disciplinare per gli Investimenti in Efficienza Energetica (diagnosi energetica) e per la Riduzione degli Impatti Ambientali (studio di impatto ambientale).
12. In particolare:
a. potranno essere sostenute dall’Azione 3.4.1 gli investimenti strettamente correlati agli obiettivi dell’Attività di Internazionalizzazione, quali:
i. l’acquisizione di brevetti, licenze acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali purché finalizzati al progetto di espansione su nuovi mercati;
ii. acquisto e installazione di reti, impianti, apparecchiature, strumenti e materiali necessari alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione;
b. potranno essere sostenute dall’Azione 3.5.2 gli investimenti strettamente correlati agli obiettivi dell’Attività di Digitalizzazione, quali:
i. l’acquisizione di brevetti, licenze acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali purché finalizzati al progetto di espansione su nuovi mercati
ii. acquisto di attrezzature, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e applicativi digitali, e la strumentazione accessoria al loro funzionamento
13. Inoltre:
a. con riferimento ai Piani di Investimento per l’Efficienza Energetica (lettera I, art. 38 RGE), gli investimenti devono essere, in coerenza con quanto indicato in Appendice 2:
i. una o più tipologie di investimenti standardizzati di sostituzione di beni o impianti per il risparmio energetico;
ii. un investimento di sostituzione di beni o impianti che produce, quale unico beneficio economico e finanziario per il Richiedente, un risparmio economico per effetto della minore energia consumata che deve ridursi, per effetto dell’investimento, di almeno il 10% annuo rispetto alla media degli ultimi due anni solari a parità di produzione, se del caso tale condizione può riferirsi invece che all’intera Impresa alla sola Sede Operativa interessata dall’investimento;
iii. un investimento che produce un risparmio economico per il Richiedente per effetto della minore energia primaria consumata, ma anche altri benefici economici e finanziari in termini di riduzione di altri costi, maggiore produttività o possibile incremento dei prezzi unitari dei beni o servizi venduti. Anche in questo caso la minore energia consumata deve ridursi, per effetto dell’investimento, di almeno il 10% annuo rispetto la media degli ultimi due anni solari a parità di produzione, se del caso tale condizione può riferirsi invece che all’intera Impresa alla sola Sede Operativa interessata dall’investimento.
Gli investimenti non possono riguardare l’auto produzione e tantomeno la produzione destinata alla vendita, di energia elettrica.
Nei casi di cui ai precedenti punti 13.a.i e 13.a.ii, l’intensità di aiuto prevista dall’art. 38 del RGE (40% per le medie imprese e 50% per le micro e piccole imprese oltre un ulteriore 5% se l’investimento è realizzato in Zona Assistita) va applicata sulla totalità delle Spese Ammissibili. Nel caso di cui al precedente punto 13.a.iii l’intensità di aiuto va applicata solo sui sovracosti rispetto ad un investimento analogo che consenta al Richiedente di conseguire tutti gli altri benefici economici e finanziari ad esclusione della minore energia primaria consumata.
b. Con riferimento ai Piani di Investimento per la Riduzione degli Impatti Ambientali (lettera J), laddove l’investimento consente al Richiedente di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale, ancorché non ancora in vigore, o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme sono applicabili le intensità di aiuto previste dall’ art. 36 del RGE: 50% per le medie imprese e 60% per le micro e piccole imprese, oltre un ulteriore 5% se l’investimento è realizzato in Zona Assistita. L’intensità di aiuto si applica sui sovracosti rispetto un investimento analogo che consenta al Richiedente di conseguire tutti gli altri benefici economici e finanziari ad esclusione del minore impatto ambientale.
c. Con riferimento ai Piani di Investimento per la Riduzione degli Impatti Ambientali (lettera J), inoltre, gli Avvisi possono prevedere l’applicazione del De Minimis, disciplinandone puntualmente le Spese Ammissibili e l’intensità di aiuto.
Per gli investimenti previsti al presente punto 13, la normativa anche tecnica e le definizioni utilizzate fanno riferimento ai punti da 101 a 131 dell’art. 2 del RGE (definizioni relative agli aiuti per la tutela dell’ambiente), alle norme ivi direttamente o indirettamente richiamate ed alla disciplina comunitaria in materia con particolare riferimento alla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
14. In caso di leasing finanziario, da intendersi tale ove preveda l’obbligo del riscatto a prezzi presumibilmente inferiori al valore residuo, sono ammissibili solo i canoni fatturati entro la Conclusione del Progetto e pagati entro la presentazione della rendicontazione, sempre qualora non superino il valore fatturato dal fornitore.
Non è ammissibile il leasing su beni venduti dal Beneficiario medesimo (leasback). I mezzi di trasporto sono ammissibili solo se non targati.
15. Per i Piani di Investimento, la documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione, è:
a. nel caso di acquisizione di terreni: contratto anche preliminare e perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei dottori agronomi o dei periti agrari o dei periti industriali edili, che attesti il valore di mercato del terreno;
b. nel caso di lavori edili o assimilabili, computo metrico estimativo e relazione, resa da Tecnico Abilitato, circa la cantierabilità degli stessi;
c. nel caso di Investimenti Immateriali e software acquistati da terzi, perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
d. nel caso degli investimenti di cui al precedente punto 13.a.i la documentazione specifica prevista nell’ Avviso;
e. nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, preventivi di spesa salvo i casi in cui il Richiedente fornisca indicazioni tecniche precise e tali da riscontrare i relativi prezzi o le tariffe unitarie con facilità da listini o prezziari pubblicati su internet;
f. nel caso degli investimenti di cui ai precedenti punti 13.a.i e 13.a.ii va inoltre prodotta la documentazione specifica prevista nell’Appendice 2.
g. nel caso degli investimenti di cui ai precedenti punti 13.b e 13.c va inoltre prodotta una apposita relazione, redatta da tecnici qualificati, secondo le norme tecniche e la letteratura riguardante gli Studi di Impatto Ambientali nonché una relazione che individui i sovracosti.
4.3.Norme specifiche per le Attività
16. Per le Attività la data di Avvio del Progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ed irrevocabile, ivi compresi gli incarichi o gli ordini di servizio riguardanti il personale dipendente, ad esclusione di quelli relativi alla preparazione del Progetto Imprenditoriale e segnatamente per quanto necessario a presentare la richiesta di Sovvenzione inclusi gli allegati. Da tale data decorre inoltre l’ammissibilità degli ammortamenti, canoni di leasing o di noleggio.
17. Sono Spese Ammissibili delle Attività RSI – Progetti RSI (lettere A e B, art. 25 del RGE), sia per i Progetti di Ricerca Industriale che di Sviluppo Sperimentale che svolti o meno in Effettiva Collaborazione con altre Imprese o OdR, e quelle relative all’ Innovazione dei processi e dell’organizzazione (lettera D, art. 29 del RGE), quelle che rientrano nelle seguenti voci:
a. spese di personale dipendente (o assunto con contratti equivalenti) quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel Progetto RSI;
b. ammortamenti, canoni di leasing o di noleggio della strumentazione, delle attrezzature, dei fabbricati e terreni, nella misura e per il periodo in cui sono impiegati nel Progetto RSI, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote di ammortamento previste dalla normativa fiscale. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del Progetto RSI copre la loro intera durata di vita, è ammissibile l’intero costo di acquisizione;
c. costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza tramite una transazione effettuata alle normali condizioni e prezzi di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
d. costi per l’acquisto di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'Attività di ricerca; in tali costi sono compresi i costi per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei prototipi;
e. spese generali supplementari direttamente imputabili al Progetto, ai sensi dell’art. 20 del Reg. (UE) n. 480/2014 “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del Regolamento (UE) n. 1290/2013” (HORIZON 2020), nella misura forfettaria pari al 25% del totale costi diretti ammissibili (voci a), b), c) e d), ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del Beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, le spese generali supplementari non saranno quindi oggetto di specifica rendicontazione delle spese.
18. Nel caso di Attività per Innovazione dei processi e dell’organizzazione (lettera D, art. 29 del RGE) realizzate da Aggregazioni Temporanee, gli aiuti alle Grandi Imprese sono concedibili soltanto se tali Grandi Imprese collaborano effettivamente con le PMI e queste ultime sostengono almeno il 30% del totale delle Spese Ammissibili.
19. Sono Spese Ammissibili delle Attività RSI – Innovazione delle PMI (lettera C, art. 28 del RGE), quelle che rientrano nelle seguenti voci.
a. Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali. Sono ammissibili le spese sostenute nei confronti di Xxxxxxxx Terzi ed Indipendenti, dotati di adeguata professionalità, connesse alla concessione e al riconoscimento di tali diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:
i. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
ii. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
iii. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
b. Costi per la messa a disposizione di Personale Altamente Qualificato da parte di un OdR o di una Grande Impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in una nuova funzione dedita all’attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PMI Beneficiaria che non sostituisca altro personale. Per messa a disposizione la regolamentazione comunitaria intende l'assunzione temporanea (distacco o altre forme di incarico temporaneo che determinano una mutazione dell’organico) di personale da parte di un Beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale coinvolto ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro. Nel caso di Aggregazioni Temporaneo il Personale Altamente Qualificato può essere messo a disposizione dai Partner.
c. Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione e Servizi di Sostegno all'Innovazione affidati a OdR o ad altri Soggetti Terzi ed Indipendenti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali specifiche. Sono ammissibili i seguenti costi:
i. per quanto riguarda i Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
ii. per quanto riguarda i Servizi di Sostegno all'Innovazione i costi relativi a: fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.
20. Sono Spese Ammissibili delle Attività per l’Internazionalizzazione, per la Partecipazione a fiere delle PMI (lettera G, art. 19 del RGE), i costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di una PMI a una determinata fiera o mostra. Tale tipologia ricomprende i servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e mostre di rilievo internazionale con esclusione di tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta, quali:
a. la locazione, allestimento e gestione di stand in occasione di fiere;
b. il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l’assicurazione ed esclusi gli oneri doganali;
c. il costo di hostess e interpreti/traduttori;
d. spese per missioni e viaggi relative al Legale Rappresentate ed ai dipendenti del Beneficiario presenti alla determinata fiera e mostra e coinvolti nella gestione dello stand;
21. Sono Spese Ammissibili delle Attività per la Digitalizzazione (lettera H, art. 18 del RGE), i seguenti costi:
a. Servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo ed all’adozione di tecnologie ICT, nel limite massimo del 25% degli Investimenti Materiali e Immateriali sostenibili con l’Azione 3.5.2 e dei costi di cui alla voce successiva;
b. Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as Service (SAS), nonché di
system integration applicativa e relativa connettività dedicata.
22. Per la determinazione delle spese ammissibili per il personale dipendente o assimilabile, occorre moltiplicare il costo orario per le ore di effettiva partecipazione all’Attività. Il costo orario è pari al RAG diviso il numero delle ore annuali contrattualmente previste pari alle ore settimanali CCNL per 52 settimane.
RAG
dove
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑂𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂 =
Ore sett. CCNL x 52 settimane
RAG = RAL (retribuzione Annua lorda al netto di premi e straordinari) + oneri differiti (TFR e contributi a carico aziendale)
23. Per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560. Non possono essere presi in considerazione gli emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant’altro non di carattere obbligatorio.
24. Per le Attività, la documentazione tecnica obbligatoria a supporto della valutazione è:
a. Per le spese di personale dipendente o assimilabile, impiegato nei Progetti RSI e nell’Attività di Innovazione dell’Organizzazione e dei processi (lettere A, B e D; artt. 25 e 29 del RGE): il curriculum vitae e l’ultima busta paga o, per il personale da assumere, il profilo delle competenze e della esperienza ed il livello di remunerazione previsto.
b. Per le spese di consulenza o i servizi ed inclusa la ricerca contrattuale:
i. il curriculum vitae con in evidenza le attività svolte maggiormente attinenti all’incarico negli ultimi 5 anni. Nel caso di incarichi conferiti a persone giuridiche e che prevedono numerose risorse professionali coinvolte o servizi standard, possono essere prodotti i soli curriculum vitae dei responsabili della commessa e delle altre principali figure previste ma, così come nel caso di servizi standard (certificazioni, servizi di laboratorio, tarature, ecc.), vanno prodotte le referenze ed una descrizione dell’organizzazione (cd. company profile recante numero di addetti, fatturato specifico, dotazioni tecniche se rilevanti, etc.);
ii. preventivi dettagliati di spesa con la specifica, nel caso di consulenze a giornata, delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi ruoli e impegno temporale previsto.
c. Nel caso di Investimenti Immateriali e software acquistati da terzi, perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
d. Nei casi diversi da quelli precedenti, preventivi di spesa, ove i prezzi o le tariffe unitarie non possono essere facilmente desunti da listini o prezziari pubblicati su internet.
4.4.Norme specifiche per i Servizi di Consulenza Strumentali alla realizzazione del Progetto Imprenditoriale
25. Sono Spese Ammissibili per i Servizi di Consulenza Strumentali alla realizzazione del Progetto Imprenditoriale (lettera K, art. 18 del RGE), i costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti Soggetti Terzi ed Indipendenti rispetto al Beneficiario, di natura non continuativa o periodica e che esulano dai costi di esercizio ordinari del Beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Rientra in questa Attività la spesa per il supporto alla rendicontazione di cui al punto 4 del Capitolo 8.
26. In particolare sono ammissibili quali Servizi di Consulenza Strumentali agli obiettivi dell’Attività di Internazionalizzazione:
a. Studi e analisi del potenziale mercato di espansione;
b. Servizi di consulenza ed assistenza tecnica specialistica strettamente connessi all’Attività di Internazionalizzazione;
c. Consulenze prestate da temporary export manager;
d. Spese per la certificazione di qualità, la registrazione e la protezione del marchio o di altri diritti industriali nei mercati esteri di destinazione;
e. Consulenze e servizi relativi alla predisposizione di materiali promozionali specifici per i mercati esteri ivi comprese le traduzioni dei siti internet, web marketing, commercio on line ed adesione a piattaforme di e-commerce (nel limite massimo del 5% del costo totale delle Attività di Internazionalizzazione e relativi Servizi di Consulenza Strumentali);
27. Per la documentazione tecnica obbligatoria a supporto della valutazione si rimanda ai precedenti punti 15 e 24 del presente Capitolo.
Capitolo 5. Modalità per la presentazione della richiesta
1. Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella pagina dedicata, seguendo la procedura di seguito indicata.
2. Nel caso della procedura “a sportello”, saranno accolte richieste fino al raggiungimento della dotazione indicata negli specifici Avvisi, incluso una eventuale quota a titolo di “overbooking”, quale riserva di futuro recupero in caso di rinuncia, inammissibilità o revoca delle richieste utilmente collocate. Il raggiungimento di tale soglia determina la data in cui non sarà più possibile accedere a GeCoWEB per presentare richieste sull’Avviso in questione, e sarà prontamente pubblicizzato sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
3. Compilato il Formulario ed allegate le relative Dichiarazioni e i documenti eventualmente richiesti, ai sensi del successivo punto 5 nonché su specifica indicazione degli Avvisi, a seguito della finalizzazione della richiesta (da quel momento non più modificabile) sarà assegnato un numero di protocollo automatico e sarà generato dal sistema un file contenente la Domanda e le Dichiarazioni da allegare alla Domanda. Per data di presentazione della richiesta si intende la data di ottenimento di tale protocollo automatico.
4. Il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e le relative Dichiarazioni, nonché eventuali documenti indicati nel Disciplinare e/o negli Avvisi, deve essere inviato a Lazio Innova entro 10 giorni dalla data di richiesta seguendo la procedura di seguito descritta.
5. La Domanda, le Dichiarazioni e, ove richiesto, gli altri documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale, apposta dal Legale Rappresentante. Nel caso di Richiedenti iscritti al Registro delle Imprese italiano la verifica dei poteri dei sottoscrittori è effettuata on line tramite GecoWEB; nel caso di Richiedenti non iscritti al Registro delle Imprese italiano, andrà allegata al Formulario documentazione idonea a consentire tale verifica.
6. In caso di Aggregazione Temporanea, le Dichiarazioni, dovranno essere rese da ciascuno dei Partner; ove non ancora costituita, le Dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuno dei Richiedenti che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti.
7. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00 e la cui copia annullata deve essere applicata alla Dichiarazione di Assolvimento dell’Imposta di Bollo, da sottoscrivere con Firma Digitale e allegare alla PEC di invio del Dossier di Richiesta. Il Richiedente deve conservare l’originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell’avvenuto utilizzo ed annullamento.
8. Il Richiedente, entro il termine di cui al precedente punto 4, deve inviare a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx il Dossier di Xxxxxxxxx, indicando nell’oggetto del messaggio la dicitura che sarà riportata nell’Avviso e il numero di protocollo assegnato automaticamente.
9. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti ed entro i termini suddetti, comporta la non accettabilità della Domanda presentata il cui iter amministrativo risulterà improcedibile.
10. Non saranno ritenute ammissibili le richieste presentate in modo difforme, con la documentazione componente il Dossier di Richiesta priva di Firma Digitale secondo quanto indicato al precedente punto 5, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti, inviate prima od oltre i termine di presentazione previsti dall’Avviso o dal presente Disciplinare, che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le Domande, le Dichiarazioni e/o la documentazione presentata a corredo delle stesse costituirà motivo di esclusione.
11. Lazio Innova provvede allo svolgimento delle procedure per la verifica di ammissibilità secondo quanto previsto al successivo Capitolo 6.
12. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dall’Avviso e dal presente Disciplinare.
13. Il Richiedente, pena la revoca, assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo Capitolo 6, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
Capitolo 6. Valutazione delle richieste e Concessione della Sovvenzione
1. L’iter procedimentale della richiesta di agevolazione si articola nelle seguenti fasi:
a. istruttoria: in sede di istruttoria è accertata l’eventuale presenza di cause di inammissibilità della richiesta, vale a dire cause che impediscono alla richiesta di accedere alla successiva fase di valutazione, e sono analizzati gli elementi a supporto della valutazione;
b. valutazione: i Progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria sono valutati in base a specifici criteri di selezione;
c. formazione degli elenchi dei Progetti idonei a seguito della valutazione, e, al loro interno, dei progetti finanziabili;
d. concessione della Sovvenzione e stipula dell’Atto di Impegno.
6.1. Istruttoria
2. Lazio Innova effettua l’istruttoria a supporto delle valutazioni che sono espresse da apposita Commissione di Valutazione. Nell’istruttoria è data evidenza di:
a) Verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto delle modalità e dei tempi);
b) Verifica della completezza della richiesta;
c) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del/dei Richiedente/i;
d) Verifica della capacità economico-finanziaria del/dei Richiedente/i;
e) Analisi degli elementi necessari alla verifica da parte della Commissione di Valutazione dei requisiti di coerenza applicabili al Progetto Imprenditoriale presentato;
f) Analisi delle voci di spesa, con riferimento alle singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, al fine di:
- confermarne l’ammissibilità rispetto a quanto previsto nell’Avviso;
- consentire alla Commissione di Valutazione di valutarne la congruità;
g) Analisi degli elementi necessari alla valutazione da parte della Commissione di Valutazione in relazione ai criteri di valutazione previsti dall’Avviso, con riferimento alle singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, sulla base dei criteri di valutazione indicati nello specifico Avviso.
3. Le attività di cui alle lettere e), f) e g) del precedente punto 2 saranno svolte solo nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 2, in quanto le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla richiesta di accedere alla fase valutativa. Si precisa che il Progetto sarà comunque considerato inammissibile qualora:
(i) la Commissione di Valutazione rilevi l’insussistenza del requisito di cui alla lettera e) del precedente punto 2;
(ii) a seguito delle analisi di cui alla lettera f) del precedente punto 2, le Spese Ammissibili relative al Progetto Imprenditoriale, risultino inferiori alla soglia minima prevista nell'Avviso.
4. Saranno effettuate, a pena di inammissibilità, verifiche di ufficio dei requisiti di ammissibilità.
5. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della fase di istruttoria. Il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche e chiarimenti relativi al contenuto tecnico dei documenti presentati. Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti come obbligatori dal Disciplinare e/o dall’Avviso e non compilati nel Formulario o non presentati con la Domanda, la cui assenza costituisce motivo di inammissibilità, quali:
a. la proposta progettuale e il quadro di spesa (da compilare nel Formulario);
b. la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali per la partecipazione all’Avviso
c. la Dichiarazione attestante il possesso della capacità economico-finanziaria;
d. la Dichiarazione relativa al rispetto della normativa degli aiuti di Stato;
e. la Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’Anagrafe Tributaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con attribuzione del numero di Partita IVA;
f. la Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di rapporti di parentela e clausola “anti pantouflage”.
6. Le Richieste ritenute non ammissibili saranno oggetto di specifica comunicazione, da parte di Lazio Innova al soggetto Richiedente, ai sensi Legge 241/90, e quindi poste all’attenzione della Commissione di Valutazione, accompagnate dalle eventuali controdeduzioni presentate dal Richiedente analizzate da Lazio Innova.
6.2. Valutazione
7. Tutti i Progetti imprenditoriali risultati ammissibili sono oggetto di valutazione di merito sulla base dei criteri di valutazione definiti nella seduta del 25 giugno 2015 dal Comitato di Sorveglianza nel documento “Metodologia e Criteri di selezione delle operazioni” e delle successive modifiche e integrazioni, e indicati negli Avvisi.
8. Lazio Innova redigerà l’istruttoria a supporto della valutazione tecnico-economica dei Progetti, che sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione nominata per lo specifico Avviso. La Commissione, dopo aver preso atto dell’ammissibilità dei Progetti sulla base delle verifiche effettuate da Lazio Innova, verificherà la coerenza del Progetto con quanto previsto dall’Avviso, nei termini indicati nell’Avviso stesso, confermandone se del caso l’ammissibilità, e quindi esprimerà le proprie valutazioni secondo le modalità previste nell’Avviso stesso, in relazione ai criteri di valutazione in esso indicati, definendo i Progetti idonei e, fra questi, i Progetti finanziabili.
9. Gli esiti, approvati con determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
10. L’Avviso fisserà l’applicazione della procedura “a sportello” e della procedura “a graduatoria”, eventualmente anche in relazione a specifiche tipologie di Progetti, precisando, ove siano previste entrambe, la relativa dotazione finanziaria.
6.3. Procedura a sportello
11. L’attività di valutazione del singolo Progetto ammissibile si conclude con la definizione di idoneità se il Progetto ha raggiunto il punteggio minimo previsto dall’Avviso di riferimento, ove previsto anche con riferimento a specifici criteri, ovvero di non idoneità.
12. I Progetti idonei saranno finanziati, in ordine cronologico di presentazione della richiesta (data del protocollo automatico attribuito da GeCoWEB), fino al raggiungimento dell’importo indicato nell’Avviso di riferimento, tenendo conto delle dotazioni finanziarie delle specifiche Azioni POR o regionali che contribuiscono all’Avviso di riferimento e delle eventuali riserve di cui al punto 17 del presente Capitolo.
6.4.Procedura a graduatoria
13. L’attività di valutazione dei Progetti si conclude contemporaneamente per tutti i Progetti presentati, con la predisposizione dell’elenco dei Progetti valutati in ordine decrescente di punteggio complessivamente ottenuto dal singolo Progetto, definendo idonei dei Progetti che raggiungono il punteggio minimo previsto dall’Avviso di riferimento, ove previsto anche con riferimento a specifici criteri.
14. I Progetti saranno finanziati a partire da quello che ha ottenuto il miglior punteggio, fino al raggiungimento dell’importo indicato nell’Avviso di riferimento, tenendo conto delle dotazioni finanziarie delle specifiche Azioni POR o regionali che contribuiscono all’Avviso di riferimento e delle eventuali riserve di cui al punto 17 del presente Capitolo.
15. Negli Avvisi sarà definita la disciplina applicabile in caso di ex aequo.
6.5.Concessione Finanziabilità e utilizzo delle riserve
16. Qualora, procedendo in ordine cronologico o in base al punteggio ottenuto, a seconda che si tratti rispettivamente di procedura a “sportello” o a “graduatoria”, le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un Progetto, si verifica la possibilità di completarne la copertura utilizzando le risorse eventualmente previste nell’Avviso, ai sensi del comma successivo.
17. In aggiunta alle risorse indicate nel quadro finanziario che sarà allegato ad ogni Avviso e che individua la dotazione per singola Azione POR, lo stesso Avviso può rendere disponibili ulteriori risorse, entro una percentuale della singola dotazione definita nell’Avviso stesso, utilizzabile per completare la finanziabilità di Progetti che risultino solo parzialmente finanziabili, secondo modalità ivi definite.
18. In esito ai lavori della Commissione di Valutazione, saranno pertanto definite:
a. Le richieste non ammesse con i relativi motivi di esclusione
b. Le richieste ammesse con i relativi punteggi, e, tra queste:
c. Le richieste non idonee
d. Le richieste idonee con relative Spese Ammissibili e Sovvenzioni concedibili e, tra queste:
e. Le richieste non finanziabili per esaurimento delle risorse
f. Le richieste finanziabili o, eventualmente, finanziabili solo in parte.
19. Gli elenchi riportanti le informazioni di cui al comma precedente sono approvati con Determinazione della Direzione regionale competente e pubblicati sul sito internet di Lazio Innova nella sezione dedicata all’Avviso e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
20. I Richiedenti le cui richieste siano ritenute non ammissibili o non idonee potranno ricorrere al TAR avverso la Determinazione regionale di cui sopra, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, e al Capo dello Sato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.
Capitolo 7. Atto di Impegno ed erogazione delle Sovvenzioni
1. Lazio Innova entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di Concessione della Sovvenzione, invia a mezzo PEC Comunicazione di Concessione ai Beneficiari invitandoli a sottoscrivere l’Atto di Impegno ivi allegato.
2. Il Beneficiario deve sottoscrivere l’Atto di Impegno con la modalità indicata nella Comunicazione di Concessione entro i 30 giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Concessione, allegando quanto in essa richiesto.
3. Nel caso delle Aggregazioni Temporanee da costituire, invece, entro il termine di cui al comma precedente il Capofila deve inviare la documentazione che comprovi le costituzione dell’Aggregazione e sottoscrivere l’Atto di Impegno entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tale documentazione da parte di Lazio Innova. Per le ATI e le ATS è necessaria la costituzione con scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico.
4. Qualora i Beneficiari non rispettino i suddetti termini e modalità ovvero abbiano perso o non abbiano acquisito i requisiti previsti nel Capitolo 3, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale competente per le conseguenti determinazioni di revoca della Sovvenzione concessa.
5. La Sovvenzione sarà erogata secondo le modalità di seguito indicate:
a. una eventuale anticipazione, che può essere resa obbligatoria nei singoli Avvisi, anche limitatamente ad alcune tipologie di Progetti Imprenditoriali, da richiedersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Impegno, nella misura minima del 20% e massima del 40% della Sovvenzione concessa garantita, per tutti i soggetti diversi dagli OdR Pubblici, da Fidejussione. Lazio Innova, all’esito delle verifiche previste, provvederà all’erogazione dell’anticipo;
b. una richiesta obbligatoria di contributo a Stato Avanzamento Lavori (SAL) relativa all’attività svolta nei 6 mesi successivi alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno, ove non diversamente disciplinato negli Avvisi, anche in relazione a specifiche categorie di Progetti; la richiesta di SAL deve cumulare un importo di Spese Effettivamente Sostenute non inferiore al 20% delle Spese Ammissibili del Progetto Imprenditoriale finanziato. L’importo erogato a SAL, nel caso sia superato il limite minimo del 20% testè indicato, è comunque pari al 20% della Sovvenzione concessa. L’importo erogato a SAL non è scomputato dall’importo eventualmente erogato a titolo di anticipo. La richiesta di SAL deve esser presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza di 6 mesi dalla sottoscrizione dell’Atto di Impegno, ovvero alla diversa data indicata negli Avvisi. Se il SAL non viene presentato nei termini previsti, il Beneficiario dovrà presentare, entro il medesimo termine, pena la revoca della Sovvenzione concessa, un “Piano di recupero tempi” per la relativa valutazione ed approvazione da parte di Lazio Innova, ferma restando la scadenza finale di realizzazione del Progetto Imprenditoriale;
c. la restante percentuale a saldo, a fronte di rendicontazione delle attività realizzate, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla “data di Completamento del Progetto”. La quota di Sovvenzione erogabile a saldo è pari all’intensità di aiuto sulle Spese Effettivamente Sostenute come risultante all’esito delle verifiche, al netto di quanto precedentemente erogato a titolo di anticipazione e di SAL.
6. All’atto della prima erogazione (anche nella forma dell’anticipazione), il Beneficiario dovrà dimostrare il possesso di almeno una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio, ove realizzare il Piano di Investimento e/o le Attività approvate, pena la revoca della Sovvenzione concessa.
Capitolo 8. Modalità di rendicontazione
1. Il Beneficiario ha l’obbligo di rendicontare il Progetto approvato, entro 30 giorni dalla data di Completamento del Progetto, al fine di dimostrare di aver utilizzato la Sovvenzione per la finalità cui è destinato entro i termini indicati nell’Avviso, pena la revoca della Sovvenzione, con conseguente obbligo di restituzione degli importi già erogati.
2. Le richieste di SAL e di saldo devono essere corredate da una rendicontazione redatta utilizzando la specifica modulistica e nel rispetto delle apposite Linee Guida, sottoscritta mediante Firma Digitale dal Legale Rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, o del Capofila in caso di Associazioni Temporanee, e così composta:
a. la relazione sullo stato dell’arte del Progetto e sugli obiettivi raggiunti anche in relazione alle diverse componenti, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e al piano finanziario allegato all’Atto di Impegno;
b. il prospetto riepilogativo delle spese, corredato da documentazione contabile e documentazione tecnica;
c. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, che saranno indicate nelle apposite Linee Guida, ove previsto con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Beneficiario, ovvero del Capofila nel caso di Aggregazioni Temporanee:
d. le schede di monitoraggio, comprensive di dati fisici per il popolamento degli indicatori specifici di ciascuna azione del POR.
3. La rendicontazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro GeCoWEB, accessibile con le medesime modalità previste per la richiesta di contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema GeCoWEB. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione, nei limiti previsti nelle apposite Linee Guida. Il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse.
4. La rendicontazione deve essere predisposta con il supporto di un soggetto iscritto all’Albo dei revisori legali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero in possesso dei requisiti che saranno indicati nelle apposite Linee Guida, e accompagnata da una relazione redatta da tale soggetto e opportunamente sottoscritta, da allegare alla rendicontazione. Tale obbligo può essere limitato negli Avvisi a specifiche categorie di Progetti.
5. L’importo massimo ammissibile in sede di rendicontazione per ciascuna voce di costo è rappresentato dall’importo approvato in sede di concessione dell’agevolazione, fermo restando quanto previsto in relazione alle Variazioni non Sostanziali.
6. Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati da Lazio Innova il Progetto risulti realizzato per un importo inferiore al totale delle Spese Ammesse, anche per effetto della verifica di congruità delle spese rendicontate rispetto al Progetto, nel caso in cui il Progetto risulti coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, Lazio Innova provvede a rideterminare la Sovvenzione spettante ed a comunicarla al Beneficiario. Lazio Innova provvede a comunicare alla Regione Lazio tali rideterminazioni per l’assunzione dei necessari atti amministrativi. L’atto di Impegno resta valido ed invariato e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per l’Impresa Beneficiaria dallo stesso contratto e dall’Avviso. Qualora, a seguito di tale rideterminazione, l’importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute risulti inferiore ai limiti minimi di importo del Progetto ammissibile eventualmente fissati negli Avvisi, la Sovvenzione è soggetta a revoca.
7. A seguito di conclusione positiva dell’istruttoria amministrativa e contabile Lazio Innova provvede all‘erogazione dando comunicazione degli estremi del pagamento al Beneficiario o, nel caso di Aggregazione Temporanea, al Capofila e, per conoscenza, agli Altri Partner.
8. Qualora il Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova provvede a comunicare via PEC l’avvio del procedimento di revoca della Sovvenzione al Beneficiario o, in caso di Aggregazione, al Soggetto Capofila e, per conoscenza, agli Altri Partner, fatte salve situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei Beneficiari.
9. Qualora il Beneficiario non abbia realizzato il Progetto o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l’organicità e la funzionalità e il risultato, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, Lazio Innova provvede a comunicare al
Beneficiario o al Soggetto Capofila in caso di Aggregazione, l’avvio del procedimento di revoca della Sovvenzione.
Capitolo 9. Obblighi del Beneficiario e controlli
1. I Beneficiari, oltre a quanto specificato nell’Avviso, sono tenuti a:
a. dare corso all’Avvio del Progetto in data successiva alla presentazione della Richiesta e comunque entro 90 giorni dalla Comunicazione della Concessione;
b. comunicare i conti corrente utilizzati e dedicati per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto;
c. realizzare l’iniziativa conformemente al Progetto ammesso alla Sovvenzione, fatto salvo quanto previsto nel successivo Capitolo 11 in relazione alle variazioni di Progetto ed al successivo punto 3 del presente Capitolo;
d. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nel Disciplinare, nell’Avviso e nell’Atto di Impegno;
e. mantenere i requisiti soggettivi previsti nel Capitolo 3, secondo quanto indicato nei punti 10 ed 11 dello stesso Capitolo 3 e, se del caso, nell’Avviso;
f. trasmettere, per il tramite del Capofila in caso di Aggregazioni Temporanee, le informazioni e i dati necessari per implementare il sistema di monitoraggio, anche al fine del popolamento degli indicatori di realizzazione e risultato, ivi inclusi quelli eventualmente previsti successivamente al saldo;
g. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell’organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del Beneficiario;
h. conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante l’operazione per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile;
i. comunicare, per il tramite del soggetto Capofila in caso di Aggregazioni Temporanee, eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di agevolazione; siano esse modifiche di carattere informatico, finanziario, organizzativo, d’impatti occupazionali, o qualsiasi altro cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di presentazione della richiesta anche rispetto ad aggiornamenti di dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione dell’agevolazione eventualmente concessa, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese;
j. comunicare, per il tramite del Capofila in caso di Aggregazioni Temporanee, realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell’operazione;
k. far fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto.
2. I Beneficiari inoltre acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali, della Commissione europea e dell’Unione europea, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei Progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, anche ai sensi dell’’art. 125 del REG SIE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
l. l’operazione rispetta i criteri di selezione del POR ed è attuata conformemente alla decisione di approvazione;
m. i Beneficiari hanno un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
n. le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute;
o. i prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti;
p. la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario;
q. la spesa dichiarata dal Beneficiario è conforme al diritto applicabile, al POR e alle condizioni per il sostegno dell’operazione;
r. rispetto dei vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall’art. 71 del REG SIE ed eventuali altri vincoli come specificato nel successivo paragrafo 9.1;
s. rispetto degli obblighi di informazione del sostegno ricevuto di cui al successivo paragrafo 9.2;
t. consenso alla pubblicazione sul sito di Lazio Innova e della Regione Lazio delle informazioni di cui al successivo paragrafo 9.2;
u. rispetto del divieto di cumulo di cui al successivo paragrafo 9.3.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la revoca della concessione e recupero della Sovvenzione eventualmente erogata.
9.1.Vincolo di destinazione e funzionamento delle operazioni
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 del REG SIE sulla stabilità delle operazioni, il contributo è rimborsato laddove, entro 3 anni dalla data di erogazione a saldo al Beneficiario (nel caso di PMI) o 5 anni nel caso di Grandi Imprese, si verifichi quanto segue:
a. cessazione o rilocalizzazione dell’attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Lazio;
b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui sopra, dei seguenti requisiti:
(i) iscrizione al Registro delle Imprese;
(ii) Sede Operativa attiva nel territorio regionale;
(iii) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, con esclusione della bancarotta fraudolenta.
5. I risultati delle Attività di RSI, ed in particolare gli eventuali prototipi realizzati, devono rimanere di proprietà del Beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all’erogazione del saldo, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della Sovvenzione, sentito il parere della Commissione di Valutazione. In casi eccezionali e debitamente motivati, l’alienazione dei risultati della ricerca può essere autorizzata prima dell’erogazione del saldo, previi accertamenti da parte di Lazio Innova.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la rideterminazione della Sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero della Sovvenzione non spettante.
9.2.Obblighi di informazione e pubblicità
7. Tutte le agevolazioni concesse saranno incluse nell’elenco delle operazioni pubblicate a cura della Regione, ai sensi dell’art. 115 (2) del REG SIE.
8. I Beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/000000/xxxx_xxxxxxxxxx.xxx
9. I Beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall’avvio del Progetto o, per i Progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fina alla erogazione del saldo, con le seguenti modalità:
a. fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
b. collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l’apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto.
10. I Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
11. La descrizione sintetica del Progetto sovvenzionato, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs. 33/2013, è effettuata mediante un link all‘indirizzo internet fornito dal Beneficiario in sede di richiesta. Lazio Xxxxxx è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al precedente punto 10, la descrizione sintetica inserita dal Richiedente nel Formulario on-line.
12. Qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti il Progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l’apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
13. Durante l’esecuzione del Progetto e qualora questo consista ne finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per il quale l’agevolazione concessa supera i 500 mila euro, il Beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo.
14. I Beneficiari, entro 3 mesi dalla conclusione del Progetto, espongono una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico nel caso in cui il Progetto soddisfi i seguenti criteri:
a. l’agevolazione concessa supera i 500 mila euro;
b. il Progetto consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale del Progetto.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell’emblema dell’Unione Europea si rimanda all’art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.
15. Qualora richiesto da Lazio Innova, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell’Amministrazione regionale, sul Rapporto annuale di
attuazione (RAA) o utilizzati quale informazione descrittiva dell’avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.
9.3. Divieto di cumulo
16. Gli aiuti riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 possono essere cumulati:
a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili.
b. con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo dell’aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal Reg. (UE) 651/2014 per la specifica tipologia di costo.
17. Gli aiuti di Stato concessi in applicazione al Reg. (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti “De Minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un intensità d’aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III del Reg. (UE) 651/2014.
18. Le Sovvenzioni non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
c. le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente (cd. “Ecobonus”) istituite con la Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e poi prorogate di anno in anno da ultimo fino al 31 dicembre 2016 con la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
d. gli incentivi previsti dal D.M. del 28 dicembre 2012 (cd “Conto Termico”) che ha dato attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 per gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
e. gli incentivi previsti dal D.M. del 6 luglio 2012 e dal DM 23 giugno 2016 riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico.
Capitolo 10. Compiti del Soggetto Capofila
1. Al Capofila dovranno essere affidati i seguenti compiti:
a. presentare la richiesta di partecipazione agli Avvisi in nome e per conto degli Altri Partner;
b. presentare la documentazione richiesta dall’Avviso e dagli atti conseguenti, nonché la rendicontazione in nome e per conto degli Altri Partner;
c. stipulare, in nome e per conto degli Altri Partner, tutti gli atti contrattuali connessi con l’ammissione alla Sovvenzione e la gestione del Progetto, fermo restando le responsabilità individuali conseguenti all’esecuzioni delle parti di propria competenza in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se la Sovvenzione è da considerarsi globale sull’interezza del Progetto, il Beneficiario della Sovvenzione resta il singolo soggetto a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
d. assumere la responsabilità dell’attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto. A tale scopo, in sede di predisposizione del Progetto, il Capofila dovrà possedere risorse (organizzative, professionali e strumentali) che assicurino capacità all’esercizio di tale ruolo;
e. svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli partner finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi partner;
f. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le variazioni, anche societarie, rilevanti, riguardanti l'intero partenariato, per le quali è prevista l'adozione di provvedimenti di modifica.
Capitolo 11. Variazioni oggettive e soggettive
1. I Beneficiari realizzano il Progetto conformemente a quanto previsto nell’Atto di Impegno, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Possono essere tuttavia ritenute ammissibili Variazioni non Sostanziali e, in alcuni casi, Variazioni Sostanziali al Progetto Imprenditoriale, nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti di seguito indicati.
3. Qualunque modifica al Progetto, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso possa risultare inferiore a quello assegnato all’ultima richiesta utilmente collocata o inferiore al punteggio minimo definito negli Avvisi, a livello complessivo o di specifico criterio/macrocriterio, o che comunque impatti sulla finanziabilità, anche parziale, del Progetto, viene posta all’attenzione della Commissione di Valutazione e può, di conseguenza, determinare la revoca della Sovvenzione. Lazio Xxxxxx si impegna a riscontrare le richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
11.1.Variazioni oggettive al Progetto Imprenditoriale
4. Variazioni Sostanziali al Progetto possono essere ammesse, soltanto per una volta entro e non oltre l’obbligatoria richiesta di SAL, a seguito di preventiva richiesta motivata a Lazio Innova, per il tramite del Capofila in caso di Aggregazione Temporanea, e successiva autorizzazione da parte di Lazio Innova. Non sono ammissibili richieste di variazione del Progetto presentate prima della Concessione della Sovvenzione.
5. Variazioni non Sostanziali al Progetto che emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l’effettiva portata. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente a Lazio Innova l’ammissibilità di Variazioni non Sostanziali, con le modalità di seguito previste per le Variazioni Sostanziali.
6. L’istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto, è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario, nonché, in caso di Aggregazione Temporanea, il Capofila. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati nell’Avviso e nel precedente Capitolo 4.
7. Lazio Innova provvede alla valutazione ed all’eventuale approvazione dell’istanza, sentito il parere degli esperti valutatori del Progetto qualora ne sia rilevata l’opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il Progetto ammesso e la variazione proposta.
8. Qualora Lazio Innova ravvisi che la variazione proposta possa rideterminare il punteggio assegnato per i criteri di valutazione in misura tale da collocare il Progetto in posizione non utile nella graduatoria ovvero sotto le soglie previste per la procedura a sportello, l’istanza sarà sottoposta alla Commissione di Valutazione.
9. L’autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l’aumento della Sovvenzione.
10. Qualora la Spesa Ammissibile dei singoli Piani di investimento o Attività dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, Lazio Innova procederà alla proporzionale rideterminazione della Sovvenzione.
11. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato per singolo Piano di investimento o Attività superiore al 30%, pena la revoca della Sovvenzione.
12. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della Spesa Ammessa sotto il limite previsto dall’Avviso di riferimento, pena la revoca della Sovvenzione.
13. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione dell’intervento ovvero di mancata presentazione dell’istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della Sovvenzione.
14. La chiusura o il trasferimento della Sede Operativa di realizzazione del Progetto in data antecedente all’approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli, pena l’inammissibilità delle spese sostenute anche in data antecedente la chiusura/trasferimento della predetta Sede Operativa.
11.2.Variazioni soggettive dei Beneficiari
15. Operazioni societarie e subentro
Nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell’erogazione del saldo, le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest’ultimo:
a. presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
b. possegga le caratteristiche previste per i Destinatari degli Avvisi ivi inclusa la capacità economico- finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario (un OdR può essere sostituito solo da un altro OdR);
c. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’attività svolta dal Beneficiario originario;
x. xxxxxx, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Disciplinare, dall’Avviso e dall’Atto di Impegno in capo al Beneficiario originario.
Qualora l’operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta della Sovvenzione e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.
Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo e per i Progetti Imprenditoriali che prevedono Investimenti Materiali, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell’art.71 REG SIE. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originale.
Lazio Innova effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e la Regione Lazio, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente che la Sovvenzione passa in capo al nuovo Beneficiario ed in caso di esito negativo,dispone la revoca della Sovvenzione.
Laddove, successivamente al trasferimento della Sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.
La Sovvenzione concessa e non erogata, dalla data di domanda di subentro o ove altrimenti noto l’evento di modifica a Lazio Innova, sono interamente liquidati al Beneficiario subentrante.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura
concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
16. Per i Progetti approvati a favore di Aggregazioni Temporanee, sono ammissibili variazioni dei Beneficiari ad esclusione del Capofila che non può fuoriuscire dall’Aggregazione, essere sostituito e deve sostenere le Spese Ammissibili a suo carico, pena la revoca della Sovvenzione.
E’ ammesso entro la data di richiesta di erogazione del SAL che uno o più partner mandanti escano dall’Aggregazione, purché non coinvolga più di 1/3 dei Partner e il Progetto non risulti significativamente difforme rispetto quello approvato. I partner rimanenti all’interno dell’Aggregazione Temporaneo potranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo a Lazio Innova una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal o dai Partner uscenti e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i Partner restanti.
In alternativa, il Partner uscito dall’Aggregazione può essere sostituito da nuovi Partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche previste per i Destinatari degli Avvisi, inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Partner sostituito (un OdR può essere sostituito solo da un altro OdR inclusa la capacità economico-finanziaria. I Partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
Il venire meno di uno dei Partner ha come effetto la revoca individuale della Sovvenzione allo stesso concessa e l’eventuale restituzione delle somme percepite. Il Partner che esce dall’aggregazione dovrà restituire quanto percepito, in caso di mancata restituzione Lazio Innova potrà procedere all’escussione della fidejussione. Le attività già sostenute dal Partner uscente non sono oggetto di sovvenzioni, né per il Beneficiario uscente, né per altro Partner.
In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.
17. Qualora Lazio Innova ravvisi che la variazione proposta possa rideterminare il punteggio assegnato per i criteri di valutazione in misura tale da collocare il Progetto in posizione non utile ai fini della finanziabilità, l’istanza sarà sottoposta alla Commissione di Valutazione.
18. La variazione della dimensione aziendale dell’Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell’aiuto, non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del RGE e riportati nel quadro definitorio del presente Disciplinare (punto 40 del Capitolo 2).
Capitolo 12. Rinuncia, annullamento, revoca e restituzione dell’agevolazione
1. L’eventuale rinuncia alla Sovvenzione da parte del Beneficiario, che non potrà comunque avvenire oltre il termine del Completamento del Progetto, non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell’articolo 7 della L. 241/90.
2. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell’agevolazione sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
a. l’Atto di Impegno non venga sottoscritto entro i termini previsti nel Capitolo 7;
b. Avvio del Progetto in data antecedente la data di presentazione della richiesta, ove l’inammissibilità delle relative spese determini il mancato rispetto dell’effetto di incentivazione come disciplinato all’art. 6 del RGE;
c. mancata presentazione della richiesta di anticipo e della relativa della Fidejussione entro i termini fissati, ove prevista obbligatoriamente negli Avvisi;
d. mancata costituzione dell’Aggregazione temporanea nei tempi previsti nel Capitolo 7;
e. mancato rispetto di quanto previsto nel Capitolo 3 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi;
f. il Beneficiario non dimostri il possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale all’atto della prima erogazione;
g. il Beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
h. non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal presente Disciplinare, dagli Avvisi o dall’Atto d’Impegno;
i. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
j. mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti 15 e 16 del Capitolo 11 con riferimento al subentro;
k. mancato rispetto dei tempi previsti per la presentazione delle rendicontazioni e relativa richiesta di erogazione del SAL (salvo presentazione nei termini e successiva approvazione del “Piano di recupero tempi”) o del Saldo;
l. mancata realizzazione del Progetto Imprenditoriale entro la data di Completamento del Progetto;
m. il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all’agevolazione, ossia venga accertata in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell’impianto complessivo del Progetto ammesso a Sovvenzione, ovvero sia accertata una Variazione Sostanziale non preventivamente approvata ai sensi del Capitolo 11;
n. realizzazione parziale del Progetto Imprenditoriale laddove le Spese Effettivamente Sostenute, come riconosciute nella verifica della rendicontazione finale (i) siano inferiori al 70% delle Spese Ammesse in sede di Concessione o precedentemente rideterminate, (ii) scendano sotto la soglia minima prevista dagli Avvisi, (iii) l’ammontare della Sovvenzione riconoscibile risulti inferiore all’importo minimo di Sovvenzione concedibile prevista dagli Avvisi;
o. si siano verificate Irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di Audit; in tal caso la Sovvenzione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla Autorità di Audit;
p. qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall’erogazione del saldo, salvo i casi di subentro disciplinati nel Capitolo 11, paragrafo 11.2;
q. qualora entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall’erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria l’attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Lazio;
r. qualora entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall’erogazione del saldo, l’attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
s. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel Disciplinare o nell’Avviso pubblico.
4. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
5. La revoca determina l’obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.
6. La Regione si riserva altresì l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dall’art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98.
7. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
8. Prima di disporre l’ispezione o il controllo, Lazio Innova ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione di cui al punto precedente, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
9. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.
Capitolo 13. Diritto di accesso, reclami, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Direttore di Lazio Innova
2. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, e previa intesa telefonica, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00/X – 00184 – Roma.
3. Qualsiasi informazione relativa all’Avviso Pubblico e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all’Organismo Intermedio agli indirizzi di posta elettronica che saranno indicati negli Avvisi.
4. Ai sensi dell’articolo 74 del REG SIE sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020, secondo quanto indicato negli Avvisi
5. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
6. Ai sensi dell’art. 13 del citato X.Xxx. n. 196/20013 si precisa quanto segue:
a. i dati forniti sono trattati da Lazio Innova per l’espletamento degli adempimenti previsti, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell’aiuto;
c. la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
d. i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.;
e. i dati anagrafici del Richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio Innova nonchè sul sito internet di Lazio Innova, sul sito della Regione Lazio e sul BURL, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
7. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’Articolo 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Lazio Innova, all’indirizzo di cui al punto 2 del presente Capitolo.
8. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato negli Avvisi.
Capitolo 14. Disposizioni finali
1. Ai fini delle procedure di evidenza pubblica, tutte le comunicazioni nei confronti dei soggetti Richiedenti/Beneficiari sono effettuate telematicamente, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle Richieste. Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione al Lazio Innova di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all’indirizzo indicato negli Avvisi, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema GeCoWEB.
2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione regionale da parte dei Richiedenti/Beneficiari (ad esempio, comunicazioni di varianti, rendicontazioni, ecc.) devono essere effettuate tramite PEC e la relativa documentazione deve essere sottoscritta con Firma Digitale.
3. La Regione Lazio si riserva la possibilità di integrare o modificare gli atti riguardanti la procedure di evidenza pubblica per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle Domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURL le modifiche intervenute e comunica le modalità di integrazione delle Domande.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni dell’Avviso, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nei “Riferimenti normativi” nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
5. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
6. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
Capitolo 15. Riferimenti normativi
15.1.Comunitari
- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (G.U.U.E. C 306 del 17
dicembre 2007);
- Conclusioni del Consiglio europeo EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 del 17 giugno 2010 concernenti
l’adozione della Strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l’occupazione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012, come modificato dal Reg. (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015;
- Regolamento delegato (UE, EURATOM) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande Progetto,
il Piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un Beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 974 del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2082 del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Lazio FESR” per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Lazio in Italia;
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0017 del 29/08/2014, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013);
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015, Guidance for Member States and Programme Authorities Management verifications to be carried out by Member States on operations co- financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the 2014- 2020 programming period;
- Documento della Commissione Europea, guida per i Beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei e relativi strumenti UE, 2014.
- Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01);
- Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 6424 final del 16/09/2014 recante ad oggetto Aiuti di Stato XX 00000 (2014/N) – Italia, riguardante la Carta degli aiuti di Stato finalità regionale 2014 -2020.
15.2.Nazionali
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii.;
- D. Lgs. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle Imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;
- Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d’atto;
- Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014- 2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi;
- Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei programmazione 2014-2020 e monitoraggio. Programmazione interventi complementari (l. 147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020.
15.3.Regionali
- Legge Regionale n.25 del 20.11.2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilitá della Regione” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- Regolamento Regionale n.1 del 06.09.2002 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”;
- Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016;
- Legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ss.mm.ii;
- Direttiva del Presidente della Regione Lazio N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell’8 aprile 2015;
- D.G.R. n. 478 del 17/07/2014 - Adozione del documento "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio", adottata nella sua formulazione definitiva, con DGR n. 281 del 31 maggio 2016;
- D.G.R. n. 660 del 14/10/2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione
del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020
- D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- D.G.R. n.110/2014 “Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio”.
- D.G.R. n. 16-6-2015, n. 284, “Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”
- Determinazione 28 luglio 2015, n. G09404 “POR FESR Lazio 2014-2020. DGR 395 del 28/07/2015. Approvazione della Call for proposal relativa all'Azione 3.3.1 - "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" subazione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività”; Determinazione 21 ottobre 2015, n. G12684 “POR FESR Lazio 2014-2020. Proroga dei termini previsti dall'Avviso concernente la Call for proposal relativa all'Azione 3.3.1." approvato con determinazione dirigenziale n. G09404 del 28/07/2015”;
- Determinazione 11 aprile 2016, n. G03561 “POR FESR Lazio 2014 – 2020. DGR 395 del 28 luglio 2015 xx.xx. ii. – Azione 3.3.1 sub-azione –"Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive" – Asse prioritario 3 – Competitività. Call for Proposal approvata con Determinazione dirigenziale G09404 del 28 luglio 2015: approvazione elenchi delle proposte ammissibili e di quelle non ammissibili alla valutazione”;
Appendice 1 Schema esemplificativo di riconduzione delle spese ammissibili con la terminologia e le voci di spesa di GeCoWEB
COMPONENTI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE “Tipologie di intervento” | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
RSI | RSI | RSI | RSI | RSI | Investimen- ti Materiali/ Immateriali | Internazio- nalizza- zione | Digitaliz- zazione | Efficienza Energetica | Investimen- ti Riduzione Impatti ambientali | Altre consulenze | ||
Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimen- tale | Innovazione PMI | Innovazione di processo PMI | Infrastrut- ture Aperte di Ricerca | ||||||||
Classificazione spese in Gecoweb | ARTICOLI RGE | 25 5 b | 25 5 c | 28 | 29 | 26 | 14/17 de minims | 19 | 18 | 38 | 36 / de minimis | 18 |
“Tipologia di investimento” | “Tipologia di spesa” | |||||||||||
Investimenti materiali | Terreni e fabbricati | 10% | 10% | |||||||||
Progettazione e investimenti in Eff. Energ | X | |||||||||||
Progettazione e investimenti Riduzione impatti ambientali | X | |||||||||||
Progettazione e investimenti materiali digitalizzazione | strumentale a ”H” | |||||||||||
Progettazione e investimenti materiali internaz.zione | strumentale a “G” | |||||||||||
Progettazione e investimenti materiali diversi | X | X | ||||||||||
Investimenti immateriali | Investimenti immateriali in eff. Energetica | X | ||||||||||
Investimenti immateriali Riduzione impatti ambientali | X | |||||||||||
Investimenti immateriali Digitalizzazione | strumentale a ”H” | |||||||||||
Investimenti immateriali in internaz.zione | strumentale a “G” | |||||||||||
Altri Investimenti immateriali | X | X |
52
COMPONENTI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE “Tipologie di intervento” | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
RSI | RSI | RSI | RSI | RSI | Investimen- ti Materiali/ Immateriali | Internazio- nalizza- zione | Digitaliz- zazione | Efficienza Energetica | Investimen- ti Riduzione Impatti ambientali | Altre consulenze | ||
Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimen- tale | Innovazione PMI | Innovazione di processo PMI | Infrastrut- ture Aperte di Ricerca | ||||||||
Classificazione spese in Gecoweb | ARTICOLI RGE | 25 5 b | 25 5 c | 28 | 29 | 26 | 14/17 de minims | 19 | 18 | 38 | 36 / de minimis | 18 |
“Tipologia di investimento” | “Tipologia di spesa” | |||||||||||
Investimenti in leasing | Investimenti in Leasing in eff. Energ | X | ||||||||||
Investimenti in Leasing Riduzione impatti ambientali | X | |||||||||||
Investimenti in leasing Digitalizzazione | strumentale a “H” | |||||||||||
Investimenti in leasing Internazionalizzazione | strumentale a “G” | |||||||||||
Altri investimenti in leasing | X | X | ||||||||||
Godimento beni di | Canoni leasing su beni utilizzati in attività RSI | X | X | X | ||||||||
Canoni di affitto su beni utilizzati in attività RSI | X | X | X | X | ||||||||
Affitto stand per fiere | X | |||||||||||
Ammortamenti | Su beni utilizzati in attività RSI | X | X | X | ||||||||
Costo del personale dipendente | Personale dipendente | X | X | X | ||||||||
Costo del personale NON dipendente | Personale altamente qualificato messo a disposizione da ODR o GI | X | X | X | X | |||||||
Consulenze a giornata | X | X | X | X | X | |||||||
Consulenze a corpo | Consulenze a corpo | X | X | X | X | X | ||||||
Spese per brevetti e diritti | X | X | X | X |
COMPONENTI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE “Tipologie di intervento” | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
RSI | RSI | RSI | RSI | RSI | Investimen- ti Materiali/ Immateriali | Internazio- nalizza- zione | Digitaliz- zazione | Efficienza Energetica | Investimen- ti Riduzione Impatti ambientali | Altre consulenze | ||
Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimen- tale | Innovazione PMI | Innovazione di processo PMI | Infrastrut- ture Aperte di Ricerca | ||||||||
Ricerca contrattuale | X | X | X | |||||||||
Classificazione spese in Gecoweb | ARTICOLI RGE | 25 5 b | 25 5 c | 28 | 29 | 26 | 14/17 de minims | 19 | 18 | 38 | 36 / de minimis | 18 |
“Tipologia di investimento” | “Tipologia di spesa” | |||||||||||
Costi di produzione | Investimenti in eff. Energ < 500 € | X | ||||||||||
Investimenti riduzione impatti Ambientali < 500 € | X | |||||||||||
Investimenti digitali < 500 € | strumentale a ”H” | |||||||||||
Investimenti internaz. < 500 € | strumentale a “G” | |||||||||||
Altri investimenti materiali < 500 € | X | X | ||||||||||
Materiali e forniture imputabili al Progetto (inclusi prototipi) | X | X | X | |||||||||
Altri costi di produzione | X | |||||||||||
Costi indiretti e altri oneri | Spese generali forfettarie | 25% costi dirett. ammissibili | 25% costi dirett. ammissibili | 25% costi dirett. ammissibili | ||||||||
Fideiussione su anticipo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Appendice 2 Investimenti in efficienza energetica ex art. 38 RGE
1. SCHEDE INVESTIMENTI STANDARDIZZATI
Il Richiedente che prevede solo uno o più “investimenti standardizzati” può presentare solo la documentazione tecnica prevista nelle schede allegate, in luogo di quella prevista nella parte 2 del presente documento.
Se si realizzano investimenti standardizzate previsti in più schede, alcuni documenti, come ad esempio i preventivi o le relazioni da rendersi da parte di Tecnici Abilitati, possono essere accorpati purché contengano tutte le informazioni previste nelle schede pertinenti, separate tra loro.
Alla richiesta si deve sempre allegare il calcolo della stima dei benefici energetici ed economici effettuato mediante gli appositi fogli di calcolo (excel) disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx da allegare al Formulario e che costituiscono gli indicatori di risultato pervisti per il monitoraggio del POR.
Lazio Xxxxxx non è responsabile che tali stime corrispondano ai risparmi effettivi.
Ove sono indicati dei valori di mercato delle spese ammissibili, questi saranno applicati per determinare anche la congruità degli investimenti su misura che prevedano interventi assimilabili, salva la possibilità da parte di Lazio Innova di considerare situazioni particolari ove ben motivate negli allegati tecnici.
Scheda 1: Sostituzione con apparecchi a LED di preesistenti impianti di illuminazione
Diverse sono le utenze che richiedono illuminazione artificiale, caratterizzate da differenti tipi di apparecchi, di intensità luminose richieste e di durata di accensione. In ambienti comuni quali uffici o officine industriali l’intervento che migliora l’efficienza energetica è la sostituzione delle lampade esistenti con sistemi di illuminazione a LED.
Si tratta di sostituire vecchi apparecchi con lampade fluorescenti, i tubi neon, azionati da reattori ferromagnetici, o lampade per capannoni industriali a ioduri metallici, i cosiddetti cappelloni o fari esterni a vapori di sodio o ioduri metallici con le moderne lampade a LED, caratterizzate da una durata molto più lunga ed un’efficienza luminosa molto più elevata.
Si suggerisce la sostituzione dell’intero apparecchio illuminante e non della singola lampada in quanto, in questo modo, ottenendo un’efficienza luminosa superiore, si possono ridurre il numero complessivo di apparecchi, mantenendo lo stesso livello di illuminamento. E’ necessario orientarsi in un mercato in rapida trasformazione con un eccesso di offerta di prodotti non sempre di qualità.
Quando si ipotizza un intervento di vasta portata si consiglia uno studio illuminotecnico preliminare al fine di stabilire il numero esatto di apparecchi da installare, la potenza relativa e il corretto posizionamento per garantire i livelli di luminosità richiesti per legge negli ambienti di lavoro.
La sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED deve garantire lo stesso livello di illuminazione. A tal fine si considera soddisfatto tale requisito se la sostituzione degli apparecchi illuminanti avviene, ad un confronto punto a punto, con apparecchi a LED aventi le seguenti caratteristiche:
LED | ||
Fluorescenti T8 | 2x58W | 54W |
Fluorescenti T8 | 4x18W | 51W |
Ioduri Metallici | 250W | 150W |
SAP sodio alta pressione | 250w | 150W |
Per gli apparecchi non compresi nell'elenco, in caso di investimenti superiori a 8.000 Euro lo studio illuminotecnico dovrà dimostrare che:
• l'efficienza luminosa garantita dalle lampade LED sia proporzionale a quella riportata per le tipologie sopra elencate;
• venga assicurato un livello di illuminamento sul piano di lavoro ed una distribuzione del flusso luminoso compatibili con gli standard previsti in funzione dell’attività lavorativa svolta.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo del LED è soggetto ad una estrema variabilità. Ciò è dovuto allo sviluppo della tecnologia, ancora relativamente giovane. L'efficienza data oggi può essere superata già tra sei mesi. Ed anche il costo subisce una notevole fluttuazione. Si potrebbe indicare un costo di 0,10€ per lumen per sostituzione di tutto l'apparecchio illuminante. Ma per forniture più ingenti il costo potrebbe scendere a 0,05€ per lumen.
I costi di montaggio degli apparecchi sono stimabili in circa 20 € per apparecchi interni, 30 € per apparecchi fino a 10m di altezza, 70 € per altezze superiori.
Beneficio economico ed energetico
Come in tutti gli interventi di efficientamento anche in questo caso la tecnologia più efficiente necessita di una spesa iniziale, per la sostituzione dell’intero apparecchio illuminante che si ripagherà nel corso del tempo, attraverso il risparmio di energia ottenuto. Quindi i parametri che fanno variare la valutazione dell’investimento sono il costo dell’energia e le ore di funzionamento.
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che dipende dalle lampade sostituite e dalle ore di funzionamento.
Se si ipotizzano 4.000 ore di funzionamento all’anno, l’investimento si ripaga molto velocemente, al di sotto dei 3 anni.
Caratteristiche tecniche
1. Ciascun sistema a led (lampada, ottica e ausiliari) deve avere efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W;
2. i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE;
3. gli apparecchi illuminanti devono essere conformi alla seguente normativa:
UNI 11356/10 "Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED" UNI EN 12464 – 1/2011 " Illuminazione dei posti di lavoro: posti di lavoro in interni"
UNI EN 12464 – 2/2014 " Illuminazione dei posti di lavoro: posti di lavoro in esterno"
4. rispetto delle norme tecniche relative all'illuminazione sui luoghi di lavoro.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, le caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
3. dichiarazione del titolare dell’impresa richiedente che l'intervento sarà eseguito nel rispetto delle norme tecniche relative all'illuminazione sui luoghi di lavoro o, in caso di investimenti superiori a
8.000 Euro, studio illuminotecnico che comprenda anche detta attestazione.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesti le caratteristiche tecniche di cui sopra (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento dei vecchi apparecchi, ove sostituiti.
Scheda 2: Integrazione con pannelli solari termici di impianti esistenti
Il pannello solare termico o collettore produce acqua calda utilizzando l’energia solare. Può ridurre, anche di molto, i consumi ma non può sostituire una caldaia o una pompa di calore se l’acqua calda serve, come nella maggior parte dei casi, anche quando il sole non c’è o è debole. Si può quindi ben associare con un intervento di messa in efficienza degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento.
Se l’intervento prevede l’integrazione con gli impianti esistenti, occorre verificare se il serbatoio di accumulo dell’acqua calda esistente prevede uno scambiatore supplementare per il solare.
Pressoché tutte le imprese hanno bisogno dell’acqua calda per riscaldamento e per usi sanitari, per alcune può essere un costo di un certo rilievo (es. ristoranti, case di ricovero e cura). L’uso di acqua calda può essere importante per alcuni processi industriali ma anche per gli stabilimenti balneari e le strutture sportive (docce, etc.), in particolare per le piscine.
E’ necessario dimensionare l’impianto rispetto alle reali necessità, considerando che la produzione di acqua calda dei pannelli solari è variabile in ragione dell’intensità dell’irradiazione solare.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo dell’impianto varia in funzione del tipo di impianto che si realizza. Il sistema tradizionale prevede l’installazione di pannelli solari piani a circolazione forzata con accumulo, con un costo che si aggira sui 1.000 Euro/m2.
Beneficio energetico
Per il calcolo dell’energia primaria risparmiata si è utilizzata la seguente tabella in funzione della fascia solare legata alla località, del tipo di collettore e del combustibile sostituito:
Il risparmio è espresso in kWh di energia primaria annua per m2 di superficie utile installata. Tale risparmio deve intendersi lordo. Per trasformarsi in un effettivo beneficio economico occorre, come si è detto, un corretto dimensionamento, in modo che tutto il calore prodotto dal sistema venga effettivamente utilizzato.
L’impianto necessita di intervento annuale di manutenzione per la sostituzione del glicole.
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione ex novo di un impianto solare termico ad integrazione di un impianto per il riscaldamento o e la sua sostituzione ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le stesse previste per fruire delle detrazioni fiscali (Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011) e sono le seguenti:
1. i collettori solari installati devono avere, ad una temperatura di lavoro dell'acqua di 40°, le seguenti efficienze minime:
• collettore sottovuoto una efficienza non inferiore al 50%;
• collettore solare piano una efficienza non inferiore al 40%;
2. i collettori solari installati devono avere la certificazione UNI EN 12975- 1/22 o UNI EN 12976-1/2 o in alternativa le norme EN 12975-1/2 o EN 12976-1/2, e la certificazione Solar Keymark;
3. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
4. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che riporti tipologia, superfice netta captante, marca e modello del collettore. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata devono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche;
2. Relazione di un Tecnico Abilitato che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili limitati alla sola integrazione idraulica ed impiantistica, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
2. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento del vecchio collettore, ove sostituito;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
Scheda 3: Sostituzione serramenti e infissi
Gli edifici costituiscono un rilevante terminale dei consumi energetici. Il sistema edifici è costituito dall’involucro, il manufatto edilizio, all’interno del quale vogliamo mantenere delle condizioni di comfort e cioè stare caldi in inverno e possibilmente freschi in estate. A permettere questo, a dispetto delle variabili condizioni climatiche, provvede il sistema di impianti adibiti al condizionamento.
Occorre dire che anche l’impianto più efficiente può fare ben poco di fronte ad una situazione di forti dispersioni termiche presenti in un edificio. Per questo motivo la scelta più razionale è quella di intervenire in primo luogo per ridurre le dispersioni, ovvero il fabbisogno di energia richiesto agli impianti per mantenere a temperatura l’interno dell’edificio.
Queste dispersioni di calore avvengono nella conchiglia dell’edificio, l’involucro, che è costituito da una parte opaca, le pareti, le coperture, i pavimenti, e una parte trasparente, le finestre, che consentono l’ingresso della luce naturale.
A partire dalla fine degli anni’70 sono state emanate leggi per imporre dei miglioramenti, dal punto di vista energetico, nella realizzazione dei nuovi edifici. Ma gran parte del parco immobiliare esistente è stato realizzato nella prima metà del secolo scorso e, soprattutto, nei tre decenni successivi all’ultima guerra. Ed è
quest’ultima un’edilizia che si preoccupava di costruire case e non guardava a contenere i consumi di energia. Sono costruzioni con forti dispersioni termiche, fredde d’inverno e calde d’estate.
Uno dei possibili interventi per migliorare la tenuta dell’involucro è rappresentato dalla sostituzione dei vecchi serramenti con vetro singolo con nuovi serramenti con vetrocamera e vetro basso emissivo. I benefici ottenibili riguardano un aumento del livello d’isolamento. Inoltre, i nuovi serramenti offrono ulteriori benefici grazie all’eliminazione delle infiltrazioni d’aria fredda e all’innalzamento della temperatura superficiale del vetro, che determina un miglioramento nel comfort grazie alla riduzione del cosiddetto fenomeno di “irraggiamento freddo” (talvolta ben evidenti e noti come “spifferi”).
Per orientarsi nella scelta dei vari tipi di infissi occorre distinguere l’aspetto estetico da quello funzionale. Il telaio può essere di vari tipi di essenze legno, metallo come l’alluminio o di plastica in PVC. Mettendo da parte le valutazioni estetiche, si consideri che il legno disperde meno calore rispetto al metallo. Quest’ultimo, per limitare la trasmissione di calore è fondamentale che abbia il taglio termico all’interno del telaio. Un buon telaio ci permette di evitare quel fastidioso fenomeno di condensa sulla superficie dovuto appunto alle forti dispersioni di calore.
La parte trasparente della finestra una volta era costituita da una semplice lastra di vetro. Oggi è indispensabile che si adotti una vetrocamera, una doppia lastra di vetro al cui interno c’è un’intercapedine. In climi più rigidi si arriva ad avere finestre anche con tre vetri. La vetrocamera può avere diversi spessori identificati da una sequenza in millimetri come 4-8-4, 4-12-4. Il numero al centro è lo spessore di aria, mentre i due numeri esterni sono lo spessore del vetro. Maggiore è lo spessore dell’intercapedine, maggiore sarà il grado di isolamento. L’intercapedine può essere riempita dall’aria o, meglio ancora, dal gas argon. I vetri possono avere un trattamento per la bassa emissività, che anch’essa riduce la fuga di calore verso l’esterno. Tutte queste caratteristiche vengono condensate in un indice di trasmittanza, ovvero quanta energia disperde un metro quadro di finestra. Ad esempio sostituendo vecchi infissi con infissi nuovi si può agevolmente passare da una trasmittanza di 5W/m2 K a valori attorno a 2W/m2 K. Ma scegliendo infissi con caratteristiche più performanti si può scendere ulteriormente anche attorno a valori pari a 1W/m2 K.
La trasmittanza del serramento deve essere certificata. Si controlli anche il rispetto delle norme antinfortunistiche.
Altre possibilità di migliorare l’efficienza sono legate a tipologie di infissi che consentono il controllo dell’ingresso della radiazione solare per contenere il surriscaldamento estivo.
Il componente non è tutto. Si faccia molta attenzione all’aspetto della corretta posa in opera. Anche il miglior serramento se fissato da personale poco esperto vanificherà il suo potenziale di efficienza. Si consiglia pertanto di affidarsi a personale competente, che sappia installare i componenti finestrati nel modo corretto. I problemi che sorgono molto frequentemente sono dovuti alla mancanza di materiale di riempimento, di schiume isolanti, di sigillatura nel punto di contatto tra infisso e muratura. Si generano in questo modo infiltrazioni di aria e discontinuità termica, fenomeni questi che, dando origine ai ponti termici, provocano vistosi effetti, visibili come macchie, puntiformi, dovuti alla condensazione superficiale.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo dell’intervento è elevato, anche se la durata dell’investimento è considerata pari a 20 anni. Per interventi di una certa entità, il costo della fornitura in opera, comprensiva di fornitura, consegna e montaggio del nuovo infisso, può aggirarsi sui 250€/m2, un pò meno per il PVC un po’ di più per il legno. Sono escluse le spese per lo smaltimento dei vecchi infissi.
Sono ammissibili anche le spese per scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi i valori limite riportati nelle caratteristiche tecniche.
Beneficio energetico
Il risparmio di energia può aggirarsi attorno ai 10€ per m2 di infisso sostituito.
Caratteristiche tecniche
Le condizioni per fruire della Sovvenzione sono le stesse previste per le detrazioni fiscali (Tab. 2 D.M. 26/1/2010) e sono le seguenti:
1. l'immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento come definito dall'art. 2 D.Lgs. 192/05;
2. l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione). Ciascuna finestra deve avere una trasmittanza totale (vetro più infisso) Uw inferiore a:
• 2,1 W/m2K se in zona climatica C
• 2,0 W/m2K se in zona climatica D
• 1,8 W/m2K se in zona climatica E
• 1,6 W/m2K se in zona climatica F
3. il nuovo infisso deve avere trasmittanza migliorativa se in sostituzione di un vecchio infisso.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
2. Relazione di un Tecnico Abilitato che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento;
3. la suddetta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare la corrispondenza delle forniture al preventivo);
2. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento dei vecchi infissi, ove sostituiti;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
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Scheda 4: Pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria ad integrazione o sostituzione di impianti esistenti
Per il funzionamento di una pompa di calore elettrica per riscaldamento e raffreddamento, si rimanda alla scheda di lettura della Pompa di calore (PdC) superiore ai 12 kW.
Le PdC in un primo momento sono state pensate per la climatizzazione. Il principio di funzionamento di valorizzazione dei flussi di calore a bassa entalpia (a bassa temperatura) prefigurava l’impiego nella climatizzazione dove è richiesto calore negli ambienti a 20°C.
Per la produzione di acqua calda abbiamo invece bisogno di calore a 50°C. Occorre quindi una PdC. Ed ora sono presenti sul mercato PdC progettate per lavorare con una temperatura del fluido in uscita superiore a 50°C ed adibite espressamente per la produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria), proposte in sostituzione dei tradizionali sistemi quali lo scaldabagno elettrico o a gas.
Per lavorare in efficienza hanno bisogno di un serbatoio di accumulo. Per il resto la macchina è la stessa di quella utilizzata per il riscaldamento.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Una pompa di calore aria-acqua da 12kW richiede un investimento iniziale pari a circa 12.000 Euro per acquistare ed installare la macchina.
Beneficio economico ed energetico
Si ipotizza un impianto che preveda l’installazione di una pompa di calore aria-acqua da 12 kW per la produzione di acqua calda, con un fabbisogno giornaliero di 5.000 litri/giorno.
Calcolato sull’intero anno la macchina raggiunge un SPF (Seasonal Performance Factor) superiore a 3.
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico, che dipende molto dall’impianto sostituito.
Ove l’acqua calda sia prodotta con tre boiler elettrici il risparmio economico può essere consistente, circa
7.000 Euro all’anno.
Caratteristiche tecniche
È ammessa l’installazione di una pompa di calore in ambiente climatizzato con altro sistema, sia l'installazione di una pompa di calore in sostituzione di una esistente ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le medesime previste per fruire delle detrazioni fiscali, ovvero:
1. pompe di calore raffreddate ad aria, che hanno valori di COP (indice di efficienza energetica) superiori a 2,6, di potenza pari o inferiore a 12 kW termici;
2. la pompa di calore deve essere etichettata secondo le modalità indicate nella norma UNI EN 14511/ 2011.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente scheda le macchine raffreddate ad acqua o del tipo aria-acqua e acqua-acqua.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
3. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento delle macchine sostituite (o documento equivalente), in caso di sostituzione.
Scheda 5: Pompa di calore elettrica per il condizionamento con potenza superiore ai 12 kW ad integrazione o sostituzione di impianti preesistenti
La Pompa di calore (PdC) è una macchina che attua un ciclo frigorifero ad alimentazione elettrica. Un fluido scorre nel circuito e compie un ciclo di compressione ed evaporazione. Il fine è quello di trasferire calore da un serbatoio più freddo (l’ambiente esterno) ad un serbatoio più caldo (l’ambiente interno a 20°C). In natura la probabilità che questo avvenga è nulla. Il calore va da un corpo caldo ad uno più freddo. Quindi è necessario “forzare” il processo e renderlo possibile grazie al lavoro meccanico di un compressore azionato da un motore elettrico. Questo ciclo termodinamico può essere compiuto da una PdC attraverso un altro principio tecnologico che attua dei cicli di assorbimento e separazione di due componenti il fluido, ciclo azionato dal calore fornito alla macchina. Si ha in questo caso una pompa di calore ad assorbimento alimentata con gas naturale.
Proprio grazie al principio di “recuperare” il calore presente nell’ambiente la pompa di calore viene considerata una tecnologia assimilata alle altre alimentate da fonti rinnovabili come il solare termico e fotovoltaico.
I serbatoi dove attingere o versare il calore possono essere costituiti dall’aria esterna, da un corso d’acqua, da un pozzo oppure dal terreno. Nel primo caso si parlerà di una PdC aria-aria o aria-acqua, intendendo così una macchina che scambia con l’aria esterna e veicola il calore all’interno dell’edificio tramite lo scambio con l’aria interna (aria-aria) o con un circuito idraulico (aria-acqua). Una PdC acqua-acqua attua invece uno scambio tra il circuito idraulico di distribuzione interna e una sorgente di calore costituita da un pozzo, un corso d’acqua. Una tecnologia particolare è la PdC geotermica dove lo scambio avviene con una sorgente di calore posta nel terreno. Si posano delle sonde, dei tubi contenenti acqua, nel terreno con uno sviluppo che può essere orizzontale o verticale.
C’è la possibilità, su alcuni modelli detti reversibili, che in estate la macchina possa invertire i circuiti e lavorare per ottenere l’effetto, non più di pompare, ma quello di sottrarre calore all’abitazione, in modo da mantenere la temperatura interna inferiore alle condizioni esterne. In questo caso abbiamo la pompa di calore reversibile che funziona come una macchina frigorifero (condizionatore).
La PdC è pensata per lavorare con uno scambio termico tra esterno e interno quanto più stretto possibile (meno gradi di differenza). Quindi si accoppia bene con sistemi di emissione del calore che lavorano a bassa temperatura come i pavimenti riscaldati (sistema a pannelli radianti) o i ventilconvettori (fan coil). Non è escluso che possa lavorare in accoppiamento con i classici radiatori ma è necessario che la PdC sia progettata per lavorare ad una temperatura di 50-55°C. Si consideri che il COP (Coefficient Of Performance) risulta penalizzato. Oltretutto a quella temperatura di lavoro si riduce non di poco la potenza termica emessa dal radiatore. E’ necessario che un tecnico competente verifichi le condizioni per valutare le problematiche presenti e proporre la soluzione più efficace.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Una PdC da 35kW installata costa circa 12.000 Euro.
Beneficio energetico
Il modello più semplice aria-acqua ha un costo decisamente superiore rispetto alle caldaie a combustione. E’ una macchina che comporta un notevole assorbimento elettrico. Anche se alimentata elettricamente, è però una macchina che consente risparmi in termini generali. Analizzando un bilancio ristretto ai confini dell’utilizzo finale, il consumo di energia e il costo dell’energia assorbita sono entrambe circa la metà rispetto ad una caldaia a condensazione.
Un parametro da considerare è il COP che indica il livello di efficienza di una macchina. Un COP (Coefficient Of Performance) pari a 3 ci dice che, in determinate condizioni, la macchina assorbe un kWh di energia elettrica e ne fornisce tre sotto forma di calore all’edificio. Questo parametro diventa lo SCOP o SPF (Seasonal Coefficient Of Performance/ Seasonal Performance Factor ) se lo calcoliamo lungo l’intera stagione di riscaldamento.
In generale si consideri che la PdC trova una convenienza maggiore nell’utilizzo a ciclo annuale, in inverno per riscaldare e in estate per raffrescare.
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che dipende molto dall’impianto sostituito e dal sistema di distribuzione (radiatori, o altro).
Sempre in termini generali si può segnalare che la convenienza è maggiore quando il combustibile dell’impianto da sostituire è il GPL che presenta un costo quasi doppio rispetto al gas naturale e quindi i risparmi sono pari a circa il doppio nel primo caso rispetto la sostituzione di una caldaia a gas.
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione di PdC in sostituzione di altri mezzi di riscaldamento e sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono le stesse previste per fruire delle detrazioni fiscali (D.M. 6 agosto 2009) e sono le norme tecniche contenute nel DPR n. 660 del 15 novembre 1996.
La presente scheda si applica anche alle macchine di potenza inferiore a 12 kW se raffreddate ad acqua o del tipo aria-acqua e acqua-acqua.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, l’esistenza delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. Relazione di un Tecnico Abilitato che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
3. nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, la Relazione tecnica di progetto secondo quanto previsto all'articolo 2.2 del D.M. 26/6/15.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o, per potenze nominali pari o superiori a 35 kW, la Relazione Tecnica Impianti, che attesti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.3 dell'Allegato 1 del DM 26 giugno 2015;
2. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento;
3. nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, l’Attestato di Prestazione Energetica ex post.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• schede tecniche apparecchiature, libretto di centrale/d’impianto come da legislazione vigente;
• test report secondo la norma UNI EN 14511 per le pompe di calore elettriche o secondo la norma UNI EN 12309-2 per le pompe di calore a gas;
• schema di posizionamento delle sonde, in caso di impianto geotermico di potenza inferiore a 35 kW;
• certificato del corretto smaltimento del generatore o delle macchine sostituite (o documento equivalente), nel caso di sostituzione;
• titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto.
Scheda 6: Pompa di calore elettrica per climatizzazione con potenza inferiore ai 12 kW ad integrazione o sostituzione di impianti preesistenti
Per la parte descrittiva della tecnologia si rimanda alla Scheda 5 - Pompa di calore elettrica con potenza superiore ai 12 kW. La differenza sostanziale è che le macchine inferiori ai 12 kW sono trattate come elettrodomestici per cui le caratteristiche tecniche sono condensate in una classe (A, etc.) e la documentazione da produrre è più semplice.
Sono macchine che assolvono alla funzione di condizionare piccoli ambienti, di norma una o due stanze. Sono di facile installazione. Prevedono una unità esterna e una o più unità interne, collegate tra loro mediante tubazioni ove scorre fluido refrigerante. La distribuzione avviene mediante split, apparecchi montati a parete o a soffitto, che scambiano calore tra il fluido e l’aria interna, mossa da un ventilatore. All’esterno le macchine provvedono a cedere calore, nella funzione estiva, o a sottrarre calore, nella funzione invernale, attraverso scambiatori tra il fluido e l’aria esterna.
La PdC, nella versione reversibile, può assolvere ai compiti di climatizzazione sia in estate che in inverno. Il condizionatore ha soltanto la funzione estiva.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo di una macchina da 9000BTU/h si aggira sui 400-500 Euro a cui si aggiungono circa 50 Euro per il montaggio.
Beneficio economico ed energetico
Giova ricordare che il costo calcolato sull’intera vita degli apparecchi utilizzatori di energia vede una piccola parte costituita dal costo d’acquisto e la parte preponderante dei costi costituiti dall’esercizio, ovvero al costo dell’energia elettrica utilizzata per il loro funzionamento.
Una macchina più efficiente costa un poco di più ma permette di risparmiare nell’esercizio una cifra che, in relazione all’uso che ne facciamo, ci permette di ripagare gli extra-costi iniziali, sostenuti per l’acquisto di una macchina più efficiente, in un tempo più o meno rapido.
Dal 1/1/2014 possono essere messi in commercio condizionatori che raggiungano almeno una classe energetica a cavallo tra la B e la C per il funzionamento estivo e tra la A e la A+ per il funzionamento invernale.
Per essere ammessi alle Sovvenzioni previste dagli Avvisi si devono acquistare macchine che abbiano almeno una classe A per il funzionamento estivo ed almeno una classe A++ in funzione riscaldamento.
Sono macchine dotate di inverter, che consentono un risparmio di circa il 30% rispetto al limite minimo ammesso in commercio. PdC reversibili (caldo/freddo), consentono tempi di ritorno più rapidi in quanto il beneficio si estende anche alla stagione invernale.
Caratteristiche tecniche
È ammessa sia l’installazione di una pompa di calore in ambiente climatizzato con altro sistema, sia l'installazione di una pompa di calore in sostituzione di una esistente ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono:
1. pompe di calore raffreddate ad aria, che hanno valori di COP/SCOP (indice di efficienza energetica) corrispondenti alla classe A++ per il funzionamento invernale, di potenza pari o inferiore a 12 kW termici. In caso di installazione di macchine ad uso invernale ed estivo la Pompa di calore deve avere una classe energetica minima A per il funzionamento estivo;
2. la pompa di calore deve essere etichettata secondo le modalità indicate nella norma UNI EN 14511/2011.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente scheda le macchine raffreddate ad acqua o del tipo aria-acqua e acqua-acqua.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. una planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
3. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento delle macchine sostituite o documento equivalente, in caso di sostituzione.
Scheda 7: Condizionatori ad alta efficienza con potenza inferiore ai 12 kW ad integrazione o sostituzione di impianti preesistenti
Ove il sistema di riscaldamento sia già efficiente può essere opportuno un intervento di efficientamento del solo impianto di raffrescamento istallando dei condizionatori ad alta efficienza energetica.
Il funzionamento è sostanzialmente lo stesso di una pompa di calore che però non produce aria calda.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Il costo di una macchina da 9000BTU/h si aggira sui 400-500 Euro a cui si aggiungono circa 50 Euro per il montaggio.
Beneficio economico ed energetico
Negli ultimi anni l’esigenza di soddisfare condizioni di benessere anche d’estate si è andata sempre più diffondendo. Molto spesso la soluzione a portata di mano è stata quella dell’acquisto di macchine singole, del tipo monosplit per il raffrescamento di singoli ambienti. Nel mercato giovane di questi anni il condizionatore si acquistava anche al supermercato senza badare troppo alle prestazioni energetiche.
Giova ricordare che il costo calcolato sull’intera vita degli apparecchi utilizzatori di energia vede una piccola parte costituita dal costo d’acquisto e la parte preponderante dei costi costituiti dall’esercizio, ovvero al costo dell’energia elettrica utilizzata per il loro funzionamento.
Una macchina più efficiente costa un poco di più ma permette di risparmiare nell’esercizio una cifra che, in relazione all’uso che ne facciamo, ci permette di ripagare gli extra-costi iniziali, sostenuti per l’acquisto di una macchina più efficiente, in un tempo più o meno rapido.
Dal 1/1/2014 possono essere messi in commercio condizionatori che raggiungano almeno una classe energetica a cavallo tra la B e la C. Per essere ammessi alle Sovvenzioni previste dagli Avvisi si devono acquistare macchine che abbiano almeno una classe A. Sono macchine dotate di inverter, che consentono un risparmio di circa il 30% rispetto al limite minimo ammesso in commercio, con tempi di ritorno che si aggirano attorno agli 8 anni.
Questo a causa del numero esiguo di ore di funzionamento che vengono generalmente calcolate in queste valutazioni (500 ore di funzionamento all’anno).
Altro discorso è se ci troviamo a dover sostituire una macchina che non funziona o modelli di classe energetica inferiore rispetto quelle che oggi possono essere messe in commercio. In questo caso prendere in considerazione l’acquisto di macchine efficienti è sicuramente un investimento che si ripaga in termini molto rapidi.
Caratteristiche tecniche
È ammessa l’installazione di condizionatori ad alta efficienza solo in ambienti già dotati di impianti di raffrescamento e sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le caratteristiche tecniche obbligatorie e che garantiscono una buona efficienza sono:
1. condizionatori raffreddati ad aria, che hanno valori di EER/SEER (indice di efficienza energetica) corrispondenti alla classe A, di potenza pari o inferiore a 12 kW frigoriferi;
2. il condizionatore deve essere etichettato secondo le modalità indicate nella norma UNI EN 14511- 2: 2011 (EER) o norma UNI EN 14825:2012 rif. Reg. UE 626/2011 (SEER).
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente misura le macchine raffreddate ad acqua e del tipo aria-acqua e acqua-acqua
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. una planimetria con l’indicazione dei punti di posizionamento delle macchine;
3. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
4. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto;
5. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
6. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento delle macchine sostituite o documento equivalente, in caso di sostituzione.
Scheda 8: Impianti a biomassa legnosa ad integrazione o sostituzione di impianti preesistenti
Per la produzione di calore per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda esiste come combustibile l’alternativa della biomassa.
Gli apparecchi alimentati a biomassa legnosa (in ciocchi, bricchette, cippato e pellet) utilizzati per il riscaldamento degli ambienti comprendono caminetti, termo-camini, stufe, termo-stufe e caldaie. Essi possono essere utilizzati per riscaldare uno o più ambienti, collegati o meno ad un impianto di riscaldamento idronico, e per la produzione o meno di acqua per usi igienico-sanitari. Si possono sostituire le attuali caldaie alimentate con gas naturale o GPL con una caldaia alimentata con pellet.
Il pellet è un materiale di scarto proveniente da lavorazioni dell’industria del legno. Le caldaie a pellet non hanno efficienze superiori a quelle tradizionali. Però il pellet, costituito al 100% da legno, in quanto biomassa
è considerato assimilabile ad una fonte rinnovabile. Pertanto questi sistemi accedono a tutte le forme di incentivazione previste.
Si deve fare una precisazione: per quanto riguarda l’efficienza energetica il ricorso ad una caldaia a biomassa può non essere evidente che sia più efficiente delle tecnologie diffuse sul mercato alimentate con combustibili fossili. In ogni caso l’utilizzo di biomassa induce il risparmio di energia del 100% dei combustibili fossili, come viene attualmente indicato nella scheda semplificata per l’ottenimento dei cosiddetti certificati bianchi. Per questo motivo permette una riduzione delle emissioni di CO2. Nelle nostre valutazioni si è considerato che sia il risparmio energetico che la riduzione di emissioni di CO2 debba essere calcolata sulla base del 100% di biomassa utilizzata.
Quindi, non si ha un risparmio in termini di energia, si ha un risparmio in termini di energia primaria utilizzata (energia rinnovabile in luogo dell’energia di provenienza fossile), e un risparmio economico in quanto, mettendo a confronto la stessa energia fornita, il pellet costa all’incirca un 10% in meno del metano, circa la metà del GPL ed un terzo rispetto all’energia elettrica.
La tecnologia dei generatori di calore a biomassa è in forte evoluzione su tutti gli aspetti della regolazione (accumuli, elettronica di controllo) e della riduzione della formazione di incombusti e di particolato (aria secondaria, fiamma rovescia, sonda ad ossigeno). Le caldaie hanno raggiunto oramai un livello di maturità tecnologica che le porta ad equipararsi con il rendimento alle caldaie ad alta efficienza (rendimenti di combustione fino al 98%). Anche le emissioni in atmosfera sono estremamente limitate, grazie ad un processo di combustione avanzato.
La gestione della caldaia avviene in automatico, sia per quanto riguarda l’accensione e le relative regolazioni, sia per quanto riguarda l’alimentazione del combustibile. Riguardo quest’ultimo aspetto, con la dotazione di serbatoi di stoccaggio del pellet, è possibile provvedere allo scarico automatico da automezzi adattati al trasporto del pellet e all’alimentazione automatica della caldaia, raggiungendo autonomie di durata mensile o stagionale.
E’ necessaria una semplice rimozione delle ceneri prodotte, mediante lo svuotamento del contenitore carrellato, operazione che deve essere svolta ogni due-tre settimane. Quindi, a tutti gli effetti, la caldaia a biomassa deve essere considerata come una caldaia normale. Riguardo alla fornitura del combustibile, il pellet è soggetto ad una maggiore fluttuazione rispetto ai combustibili tradizionali. In particolare, seguendo le dinamiche di mercato, si ha un aumento del costo in prossimità dei primi mesi invernali e un abbassamento del costo in coincidenza dei mesi estivi, caratterizzati da una minore richiesta. Ponendo attenzione a questa dinamica, l’azienda potrebbe rifornirsi nel periodo maggio-luglio, riuscendo a spuntare in tal modo un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di fornitura offerto a partire da settembre.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Per quanto riguarda i costi di investimento si possono considerare:
• per il costo di fornitura della caldaia dagli 8.000 Euro per una dalla potenza di 36 kW a circa
11.000 Euro per una potenza di 50kW;
• per gli accessori (puffer, pompa, regolazioni, vaso espansione, ecc): dai 2.500 ai 3.500 Euro;
• per i serbatoi pellets con alimentazione automatica: dai 2.000 ai 3.000 Euro;
• per l’istallazione ed il collaudo: dai 2.500 ai 3.000 Euro.
Beneficio economico ed energetico
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che dipende molto dall’impianto sostituito o integrato. Si consiglia di effettuare il calcolo del fabbisogno termico per determinare con precisione il dimensionamento della macchina da installare.
In termini generali si può segnalare che la convenienza è maggiore quando il combustibile dell’impianto da sostituire è il GPL che presenta un costo quasi doppio rispetto al gas naturale e quindi i risparmi sono pari a circa il doppio nel primo caso rispetto la sostituzione di una caldaia a gas.
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione di una caldaia a biomassa ad integrazione o in sostituzione di un impianto di riscaldamento o produzione di acqua calda o vapore ma sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le condizioni per fruire della Sovvenzione sono quelle previste all’art. 5.3 dell’allegato 1 del D.M. 26/6/2015 che consentono l’accesso alle detrazioni fiscali, e sono le seguenti:
1. l'immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento come definito dall'art. 2 D.Lgs. 192/05;
2. la nuova caldaia deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
Tipologia | Norma di riferimento |
Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 |
Caldaie con potenza < 50 kW | UNI EN 12809 |
Stufe a combustibile solido | UNI EN 13240 |
Apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a pellet di legno | UNI EN 14787 |
Termocucine | UNI EN 12815 |
Inserti a combustibile solido | UNI EN 13229 |
Apparecchi a lento rilascio | UNI EN 15250 |
Bruciatori a pellet | UNI EN 15270 |
3. l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11 marzo 2008 ed inoltre la nuova caldaia deve avere i seguenti requisiti (D. lgsl. 28/2011):
• un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%;
• conformità alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012;
• rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006;
• conformità alle classi di qualità A1 /A2 della norma UNI EN 14961-2 per i pellets, classi A1/A2 e B UNI EN 14961-3 per le bricchette, classi A1/A2 e B UNI EN 14961-4 per il cippato e classi A1/A2 e B UNI EN 11961-5 per i ciocchi;
4. per potenze nominali pari o superiori a 35 kW, chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C al D. Lgs. N°192 del 2005;
5. rispetto per il generatore e per la biomassa delle normative locali.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che attesti, anche mediante copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, il possesso delle caratteristiche tecniche di cui sopra;
2. ove l’intervento preveda interventi sui locali che ospitano la caldaia, relazione di un Tecnico Abilitato che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto (pdf) della situazione prima dell’intervento. Tale relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%;
3. nel caso di sostituzione di impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW, la diagnosi energetica prevista dall’art. 4, co. 5 del DPR 59/09.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o, per potenze nominali pari o superiori a 35 kW, la Relazione Tecnica Impianti, che attesti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.3 dell'Allegato 1 del DM 26 giugno 2015;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto (pdf) della situazione dopo l’intervento.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente;
• titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto.
Scheda 9: Caldaia a condensazione ad integrazione o sostituzione di impianti preesistenti
I sistemi tradizionali per la produzione di calore per riscaldamento, le caldaie, hanno migliorato nel tempo le prestazioni arrivando ad ottenere rendimenti di generazione superiori al 90%. Sono queste le cosiddette caldaie ad alto rendimento. Una tecnologia più recente permette di ottenere, attraverso la combustione di combustibili fossili, un rendimento ancora più elevato: la caldaia a condensazione.
Il principio è quello di sfruttare al massimo il calore prodotto dalla combustione presente nei fumi. Attraverso tecnologie di scambio termico ancora più efficienti si arriva ad abbassare la temperature dei fumi a valori molto bassi. Ma facendo questo si ottiene un beneficio in più: si sottrae anche il calore latente attraverso la condensazione del vapore acqueo presente nei fumi. Da qui il nome. E’ per tale motivo che si trova scritto che queste caldaie permettono rendimenti superiori al 100%.
Occorre precisare che per ottenere la completa efficienza la caldaia deve essere inserita in un impianto termico regolato in modo che l’acqua di ritorno in caldaia abbia una temperatura inferiore a quella di condensa attorno ai 40°C. Se l’impianto non viene regolato correttamente i fumi non condensano e la caldaia lavora come una normale caldaia. Le ragioni possono essere una scarsa competenza dell’installatore. Oppure perché abbassando la temperatura del fluido, alcune zone servite potrebbero non avere calore sufficiente. Occorre pertanto che l’intervento sia integrato da una verifica negli ambienti per garantire ovunque il calore necessario. Potrebbe risultare necessaria una modifica dei corpi scaldanti negli ambienti.
Vi è inoltre l’obbligo di installare le valvole termostatiche su tutti i radiatori. Le termostatiche sono un ottimo sistema di termoregolazione che aumenta l’efficienza generale dell’impianto. Permettono, attraverso un controllo capillare nei singoli ambienti, di “sentire” la temperatura e di regolare l’erogazione del calore attraverso l’apertura o la chiusura automatica della valvola dei radiatori. In questo modo in una stanza esposta a sud in una giornata assolata d’inverno sfrutterà il calore solare che entra attraverso le finestre escludendo il termosifone. Però questo sistema di regolazione variabile comporta problemi alla distribuzione dell’impianto nato per distribuire acqua calda in modo fisso. Saranno sicuramente necessari degli interventi di regolazione o di sostituzione della pompa di circolazione.
Indicazione sui valori di mercato delle spese ammissibili
Si applicano le medesime spese massime ammissibili previste dal DM del 28 dicembre 2012 (cd. Conto termico), ovvero:
• 160 €/kWt per potenze < 35kWt
• 130 €/kWt per potenze > 35kWt
Maggiori costi dovuti a ulteriori modifiche all’impianto possono essere riconosciuti se debitamente giustificati nella Relazione Tecnica Edilizia.
Beneficio economico ed energetico
L’apposito programma in excel aiuta a stimare il risparmio di energia ed il relativo beneficio economico che dipende molto dall’impianto sostituito.
Caratteristiche tecniche
E' ammessa l’installazione di caldaie a condensazione solo per la sostituzione di precedenti caldaie e sempre esclusivamente a servizio di edifici esistenti ed a destinazione non abitativa.
Le condizioni per fruire della Sovvenzione sono le medesime previste del D.M. 26/6/2015 che consentono l’accesso alle detrazioni fiscali, e sono le seguenti:
1. l'immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 192/05;
2. la caldaia deve essere del tipo a condensazione, ad aria o ad acqua, ed inoltre avere un rendimento termico utile, misurato a carico nominale (100% della potenza termica utile nominale), maggiore o uguale a 93+2logPn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale Pn, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
3. ove tecnicamente compatibili, devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. E' richiesta una verifica e messa a punto del sistema di distribuzione;
4. inoltre, per impianti con potenze nominali al focolare uguali o superiori a 100kW:
a) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
c) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
Semplificazioni amministrative
In sede di domanda è sufficiente allegare come documentazione tecnica:
1. un preventivo dettagliato che riporti la potenza nominale, il rendimento termico utile alla potenza nominale, marca e modello della caldaia, e gli interventi relativi ai radiatori incluse le valvole termostatiche o affini. Il preventivo o copia della documentazione tecnica fornita dai produttori ad esso allegata, devono attestare il possesso delle caratteristiche tecniche;
2. foto (pdf) della situazione prima dell’intervento
3. planimetria con indicazione dei radiatori da sostituire ed i nuovi;
4. ove l’intervento preveda interventi sui locali che ospitano la caldaia, relazione di un Tecnico Abilitato che attesti l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi. Detta Relazione dovrà giustificare la stretta necessità dei lavori edili, anche mediante foto e disegni, ove questi siano di importo superiore al 20%.
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
1. copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto o, per impianti con potenze nominali uguali o superiori a 35 kW, Relazione Tecnica Impianti conforme al D.M. 26 giugno 2015;
2. copia della documentazione tecnica fornita dai produttori che attesta il possesso delle caratteristiche tecniche (ove tale documentazione non sia già stata fornita in sede di domanda o le fatture non consentano di riscontrare marca e modello);
3. foto in formato pdf della situazione dopo l’intervento;
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla erogazione del saldo oltre alla documentazione contabile e agli originali di quella già prodotta:
• certificato di corretto smaltimento del precedente generatore, ove sostituito;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.
2. INVESTIMENTI SU MISURA PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA
Si tratta di investimenti che devono ridurre i consumi di energia primaria dell’impresa, o di una sede operativa di una impresa distinta come utenze rispetto altre sedi, di almeno un 10% rispetto la media dei consumi degli ultimi due anni solari e possono riguardare:
• interventi per il risparmio energetico dell’edificio esistente con Destinazione d’uso non abitativa;
• interventi per il risparmio energetico dei processi produttivi ivi insistenti.
Il documento tecnico fondamentale per questa tipologia di investimenti su misura delle particolare esigenze dell’Impresa Richiedente è la Diagnosi Energetica Semplificata (DESE) con le caratteristiche di seguito esposte.
Caratteristiche Diagnosi energetica semplificata (DESE)
La Diagnosi Energetica Semplificata è costituita dal rilievo, dalla raccolta e dall’analisi dei consumi e dei modi di uso degli impianti. Questo con l’obiettivo di:
• definire il bilancio energetico dell’impianto, cioè capire quanta energia viene utilizzata e come;
• individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica, cioè capire se la situazione può essere migliorata;
• valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, cioè capire se è vantaggioso fare qualcosa;
• ridurre gli sprechi e le spese di gestione, cioè sprecare meno risorse naturali, inquinare meno e risparmiare denaro.
Di seguito si riportano i contenuti minimi del DESE:
Descrizione dell'attività dell’azienda | ||||||||||||
(Descrizione delle linee di produzione e del processo produttivo su cui l’intervento è eseguito. Nella descrizione andranno evidenziati i componenti o le operazioni che generano i principali consumi di energia.) | ||||||||||||
Consumo annuale Energia Elettrica (TEP1) 2014 : | 2013: | |||||||||||
1 I valori di tutti i vettori energetici vanno espressi in TEP (tonnellata equivalente di petrolio) secondo i valori di trasformazione delle tabella di seguito riportata. Come anche nel seguito vanno riportati i valori relativi ai due ultimi anni solari, quindi il 2015 ed il 2014 da quando saranno disponibili i valori del 2015. | ||||||||||||
Consumo mensile2 Energia Elettrica (kWh) 2014: | gen | feb | mar | Apr | mag | Giu | ||||||
lug | ago | set | Ott | nov | Dic | |||||||
2 Solo per disponibilità contrattuale superiore ai 16,5 kW. Per questo tipo di contratti la fatturazione avviene mensilmente: si tratta di trascrivere semplicemente i dati che compaiono sulla bolletta. | ||||||||||||
Andamento dei consumi elettrici orari3 (kWh) per quattro giornate tipo: | ||||||||||||
3 Solo per disponibilità contrattuale superiore ai 55 kW. Per questo tipo di contratti c’è l’obbligo di fornire il profilo orario dei consumi. | ||||||||||||
00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
30 aprile | ||||||||||||
31 luglio | ||||||||||||
31 ottobre | ||||||||||||
31 gennaio | ||||||||||||
00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
30 aprile | ||||||||||||
31 luglio | ||||||||||||
31 ottobre | ||||||||||||
31 gennaio |
Consumo annuale Gas Naturale (TEP) 2014 : | 2013: | |||||
Consumo mensile4 Gas Naturale (kWh) 2014: | gen | feb | mar | apr | mag | Giu |
lug | ago | set | ott | nov | Dic | |
4 Solo per consumi di gas ad uso termico superiori a 5.000 m3 annui. | ||||||
Consumo annuale altri vettori energetici5 (TEP) 2014 : | 2013: | |||||
5 Si indichino i consumi annuali di altri combustibili utilizzati, quali il gasolio, il GPL, la biomassa; si indichino eventualmente anche vettori acquistati quali il calore. Riprodurre quanto necessario | ||||||
Autoproduzione di energia6 (TEP) 2014 : | 2013: | |||||
6 Si indichino le quantità annuali di energia autoprodotta mediante impianti FER o di cogenerazione e trigenerazione. In questo ultimo caso nei consumi evidenziare separatamente i consumi di combustibili dedicati. | ||||||
Descrizione dell’intervento e dei benefici attesi | ||||||
Descrizione dettagliata dell’intervento di efficienza energetica che si intende realizzare e benefici energetici attesi. Occorre fornire indicazioni sia sulla tipologia di intervento che sulle apparecchiature utilizzate, fornendo le loro specifiche e le schede tecniche. In caso di interventi sul processo produttivo o interventi di particolare complessità andrà anche presentato un elaborato progettuale (piante, schemi di marcia , layout) Indicazione della metodologia di quantizzazione e/o stima dei risparmi attesi. Il risparmio ottenibile deve essere calcolato a parità di condizioni operative e di servizio fornito (quantità prodotte, giorni ed ore di lavorazione o apertura, etc.). | ||||||
Risparmio annuo atteso (TEP) | ||||||
Indicatore di performance Energetica IPE7 Ante intervento | Post intervento | |||||
7 L' Indicatore di Performance Energetico (IPE) è costituito dal rapporto tra l’energia consumata (totale) e la unità di misura del prodotto o servizio (ton di prodotto, numero utenti serviti, m2 di superficie illuminata, m3 di volume servito, etc.) , sia nella situazione ante intervento che post intervento | ||||||
Costi netti investimento | ||||||
Descrizione | Fornitore (misura di incentivazione) | Unità | Prezzo unit. | Prezzo | ||
Progettazione | ||||||
Fornitura in opera …. | ||||||
Fornitura in opera …. | ||||||
Totale investimento lordo | ||||||
- Sovvenzione richiesta | ||||||
= Investimento netto | ||||||
Beneficio economico annuo | ||||||
Descrizione | Unità | Prezzo unit. | Prezzo | |||
Risparmio annuo atteso lordo (€) | ||||||
- Costi di manutenzione, assicurativi ed assimilabili (fissi) | ||||||
- Costi combustibili …. | ||||||
…. | ||||||
Totale Beneficio economico annuo | ||||||
Tempo di ritorno lineare (Pay Back Time - PBT) | ||||||
Valore attuale netto (VAN) | ||||||
Tasso Interno di rendimento (TIR) |
La DESE deve essere realizzata e sottoscritta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI EN 11339, l’elenco degli EGE certificati è riportato sul sito Accredia1. Da quando sarà reso
1 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx?XX_XXXXx000&xxxxx0
operativo si potrà ricorrere agli Auditor Energetici iscritti nell’apposito elenco previsto dal D. Lgs. 4 luglio 2014 , n. 102.
Tabella di conversione in TEP:
VETTORE | Unità di misura | Fattore conversione in TEP | PCI o EER |
Energia elettrica | kWhe | 0,187 x 10^-3 | |
Gas naturale | Sm3 | 8.250 x 10 ^-7 | 8.250 |
Calore | kWht | 860/0,9 x 10^-7 | |
Freddo | kWhf | (1/ EER) x 0,187 x 10^-3 | |
Biomassa | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | |
Olio combustib. | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 9.800 |
GPL | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 11.000 |
Gasolio | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 10.200 |
Coke di petrolio | T | PCI (kcal/kg) x 10^-4 | 8.300 |
Altra documentazione tecnica
Oltre alla DESE così redatta e che preveda esattamente gli investimenti da realizzare per i quali si richiede la Sovvenzione, vanno prodotti al momento della presentazione della domanda:
• dichiarazione resa congiuntamente dal Legale rappresentante e dall’ EGE che indichi se l’investimento produce o meno per il Richiedente anche altri benefici economici e finanziari oltre che per l’effetto del risparmio energetico in termini di riduzione di altri costi, maggiore produttività o possibile incremento dei prezzi unitari dei beni o servizi venduti.
• nel caso in cui sono dichiarati tali altri benefici economici, l’analisi controfattuale con determinazione dei sovracosti dell’investimento rispetto ad un investimento analogo che consenta al Richiedente di conseguire tutti gli altri benefici economici e finanziari ad esclusione della minore energia primaria consumata:
• relazione di un Tecnico Abilitato che asseveri l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, indicando i pertinenti estremi, ovvero attesti che non sono necessarie, con foto della situazione prima dell’intervento;
• copia dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale o altri combustibili (con almeno una bolletta ciascuno);
• preventivi con specifiche tecniche dei componenti da installare (qualora non già presenti con il dovuto dettaglio nella DESA);
Per la rendicontazione finale vanno presentate, oltre alla documentazione contabile:
• verifica dei consumi conseguiti redatti e sottoscritti dell’EGE (o Auditor Energetico), in caso di assenza di monitoraggio in continuo debbono essere presentate le rilevazioni sui consumi eseguite in periodi significativi e di durata almeno pari a 7 giorni;
• copia delle specifiche tecniche (se le fatture riportando marche e modelli non consentono di ricollegarle a quelle eventualmente già fornite in sede di domanda);
• verbale di collaudo del sistema.
Il Beneficiario dovrà conservare per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo, oltre alla documentazione in originale già prodotta e quella contabile:
• la documentazione tecnica originale fornita dai produttori degli impianti o delle componenti;
• certificato di corretto smaltimento degli impianti, ove sostituiti;
• i titoli autorizzativi o abilitativi edilizi, ove previsti.