Contratto di assicurazione Ramo Danni
Contratto di assicurazione Xxxx Xxxxx
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Filo diretto Car
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:
⮚ Set informativo
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Eventi vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Collisione e Infortuni del conducente.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili i veicoli diversi dalle autovetture, autocarri e motocicli immatricolati da più di 72 mesi.
🗶 Non sono assicurabili i veicoli di valore commerciale inferiore a euro 5.000,00.
🗶 Non sono assicurabili i veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose, veicoli senza targa, veicoli con targa prova, veicoli con targa estera, veicoli destinati al noleggio con o senza conducente e ciclomotori
Che cosa è assicurato?
⮚ danni al veicolo assicurato.
✓ Furto e Incendio
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
Ci sono limiti di copertura?
Tutte le garanzie non comprendono:
! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici (salvo quanto previsto agli artt. 2.1 e 3), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
! l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
! Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi:
• durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
• se l’Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
• durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
• in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive;
• come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
• in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.
L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio.
Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
La somma assicurata è l’importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
Ricorso terzi da incendio
✓ Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro.
Eventi atmosferici e atti vandalici
✓ I costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d’aria, uragani, tempeste, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio.(entro i limiti del valore assicurato)
Rottura cristalli
✓ Le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell’abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
Kasko
✓ L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.
Collisione
✓ L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella Scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di: collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Garanzie varie
✓ L’Impresa offre altresì una copertura relativa alle spese di immatricolazione, ai danni all’interno del veicolo, alle spese di custodia e parcheggio e alla garanzia bagaglio.
Infortuni del conducente
✓ L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comporta re la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa. L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento da parte del Contraente potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Le coperture per i singoli assicurati decorrono nei termini e nelle modalità indicate sul Modulo di Adesione (durata massima 84 mesi), con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
Il contratto stipulato dal Contraente ha validità annuale e – se previsto il tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
In caso di recesso anticipato o di diritto di ripensamento da parte dell’Assicurato, l’Impresa rimborserà all’Assicurato (per tramite del Contraente) il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte governative.
Il rimborso avrà luogo solo se il ripensamento sarà comunicato tramite lettera raccomandata AR inviata dall’assicurato al Contraente entro e non oltre 15 giorni dall’effetto della copertura assicurativa.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Filo diretto Car (polizza 800600125/T)
Versione n. 1 dell’Ottobre 2020 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e- mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 del’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2019
Bilancio approvato il 30/04/2020
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204.04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450.95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet della Compagnia
xxx.xxxxx.xx
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Che cosa è assicurato? | |
In merito alla Garanzia Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Rottura Cristalli, Atti vandalici, Kasko e alla Garanzia Collisione non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Filo diretto Car. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto pari al 10% rispetto al premio annuale previsto per un’analoga polizza annuale stipulata in forma individuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzie Varie | Comprende: • eventuali danni subiti da terzi a seguito di incendio o scoppio del veicolo assicurato, quando questi non è in circolazione; • i bagagli trasportati in presenza di incendio che comporti la perdita totale del veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione; • le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali; • le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina; • un indennizzo per le spese documentate, sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo. |
Infortuni del conducente | L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo. Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo. Invalidità permanente: Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità Morte Qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Rimborso spese di cura da ricovero In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l’Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento sostenute durante il periodo di ricovero. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Eventi Atmosferici | Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. |
Rottura Cristalli | Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. |
Garanzie Varie | Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale. |
Atti vandalici | La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. |
Kasko/Collisione | La garanzia non è operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi:
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Infortuni del conducente
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durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
se l’assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni, contaminazioni radioattive;
come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
• in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.
L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio.
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), dettagliate nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti, tra i quali i più significativi:
- Furto Incendio: sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato, con particolare riferimento ad oggetti di valore.
- Infortuni conducente: Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894139 (dall’estero occorre comporre il numero x00 000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio. Il singolo Assicurato dovrà pagare al Contraente il premio relativo alla singola applicazione al momento dell’inclusione nella copertura assicurativa. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva (salvo il caso di sinistro), l’Applicazione relativa al singolo veicolo assicurato si intende risolta con rimborso di premio netto pagato e non goduto da parte dell’Impresa, salvo il caso in cui il contraente/assicurato chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto è stipulato tra l’Impresa e il Contraente con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. Le applicazioni hanno durata da un minimo di 12 mesi a un massimo di 84 mesi secondo l’opzione prescelta dall’Assicurato, senza tacito rinnovo. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Non sono previste possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura,autocarro o motociclo a condizione che questi siano immatricolati per la prima volta da non più di 3 anni. I predetti devono avere un valore commerciale al momento dell’inclusione pari a un minimo di euro 5.000,00.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 3 (CVT) è pari al 33,19% e per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 36.60%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere | |
All’impresa assicuratrice | inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
alternativi di risoluzione delle controversie |