ALLEGATO 5 CIG 86712172A3
Imposta di bollo(*) assolta (Euro …..,00) Mediante marca: ID _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ALLEGATO 5 CIG 86712172A3
Capitolato tecnico/Schema di Contratto/Polizza di assicurazione Polizza Guasti Meccanici denominata “Fix or Repair” a favore dei Soci ACI stipulata
tra
ACI Global S.p.A., con sede legale in Roma, via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 83/ A (Partita IVA:
), nella persona di , nella sua qualità di , autorizzato alla stipula del presente contratto
E
la Società (per il seguito denominata “Società”), con sede legale in
, via (CF ; Partita IVA ) nella persona del Sig.
, in qualità di ,
(*) si ricorda che è cura dell’Operatore Economico conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art 37 del DPR 642 del 1972)
Sommario
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’APPALTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “FIX OR REPAIR” 7
1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO E DELLA GARANZIA 7
2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 7
4. STIMA DEL PREMIO ANNUO LORDO 9
5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 9
6. MODIFICAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 9
7. VARIAZIONE DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 9
10. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 10
11.1. Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze della Contraente 11
11.2. Recesso per aggravamento del rischio 11
11.4. Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 11
12. FORMA DELLE COMUNICAZIONI 11
14. COASSICURAZIONE E DELEGA 12
15. ESTENSIONE TERRITORIALE 12
18. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 12
19. OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’XXXXXXXXX XXX XXXXXXX 00
20. OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N.
21. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER EROGAZIONE ASSISTENZE E GESTIONI SINISTRI... 14 22. OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE 15
24. DISCIPLINA DELL’APPALTO 15
27. TRASPARENZA E PATTO DI INTEGRITA’ 16
29. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 17
FRONTESPIZI E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 18
DEFINIZIONI
ANZIANITA’E CHILOMETRAGGIO | Tutti i riferimenti ad anzianità e chilometraggio devono riferirsi alla data della prima immatricolazione del veicolo e non alla data della sottoscrizione dell’assicurazione |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero il Socio ACI titolare della Tessera ACI per persona fisica alto di gamma (attualmente denominata ACI Gold) che sia stata emessa o rinnovata durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti in corso di validità alla data del sinistro. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ASSISTENZA ACI GLOBAL | Vantaggi dell’assistenza applicabili ai Soci dell’Automobile Club d’Italia. |
BENEFICIARIO | La persona fisica o giuridica a favore della quale spetta il beneficio. Per questa Polizza è il proprietario del veicolo la cui targa è stata indicata dal Socio come “targa associata” al momento dell’emissione della Tessera ACI Gold |
CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE | La copertura assicurativa produce i suoi effetti esclusivamente sul territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Vaticano |
CONDIZIONI GENERALI | Insieme di clausole che regolano e definiscono i principi generali, regole, obblighi e diritti inerenti ad un ramo o modalità di assicurazione. |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti: ACI Global S.p.a. |
COPERTURA | La data a partire dalla quale l’Assicurato è coperto dall’Assicurazione sempre dopo la riscossione del premio e che perdura fino alla data in cui la copertura assicurativa cessa di produrre i propri effetti. |
INDENNIZZO/RIMBORSO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MALFUNZIONAMENTO | Per malfunzionamento meccanico si intende una inutilità operativa (secondo le specifiche del produttore del veicolo) del mezzo o la sua incapacità di funzionare, a causa di improvvise rotture o guasti meccanici, elettrici o elettronici che compromettono la mobilità o la sicurezza del veicolo. |
MASSIMALE | La somma massima stabilità nella Polizza fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a garantire la prestazione prevista |
OFFICINA | Autofficina di riparazione debitamente qualificata direttamente o indirettamente convenzionata con ACI Global o scelta dal socio e verificata da ACI Global. |
PERDITE PECUNIARIE | Perdite Pecuniarie è l’espressione che riguarda il complesso dei rischi eterogenei accomunati al solo fatto di tradursi in una perdita di denaro ed è una garanzia di natura indennitaria. Le perdite pecuniarie di vario genere sono definite dall’art. 2 comma 3, n. 16 del D.Lgs. n. 209/2005, quali “quali perdite pecuniarie di vario genere: “rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; |
spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite” | |
PERDITA TOTALE | Un veicolo è considerato come una perdita totale in uno dei seguenti casi: - in caso di sparizione o distruzione totale dello stesso; - qualora la riparazione è fisicamente impossibile o tecnicamente non consigliabile, perché le sue condizioni di sicurezza sono state seriamente compromesse; - qualora il valore stimato per il risarcimento dei danni subiti, più il valore di recupero, supera il 100% o il 120% del valore di mercato del veicolo, a seconda che si tratti di un veicolo con rispettivamente meno o più di due anni di vita dalla data della prima immatricolazione. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione, che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente, l’Assicurato ed il Beneficiario, inteso altresì come l’insieme di documenti contenenti le condizioni normative dell’Assicurazione. Costituiscono parti integranti della Polizza le Condizioni Generali, Particolari, Speciali o eventuali verbali successivamente concordati tra le Parti. |
PREMIO | La somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
PROPRIETARIO DEL VEICOLO | Persona fisica, giuridica o equivalente proprietario legale del veicolo. Tale definizione può riguardare sia l’Assicurato (ovvero se è il socio il titolare del veicolo associato) che il Beneficiario (se è persona diversa dal socio il titolare del veicolo associato). |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi un sinistro. |
SINISTRO | è l'evento dannoso consequenziale al verificarsi del rischio di polizza assicurato. Tutti i danni derivanti da uno stesso evento rientrano in un unico sinistro. |
SOCIETÀ - ASSICURATORE | L’impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l’assicurazione detta anche Compagnia. Anche intesa come società che emette la Polizza che nella sua condizione di Assicuratore e mediante riscossione del premio, si assume la copertura dei rischi che sono oggetto delle condizioni contrattuali. |
SOCIO ACI | La persona fisica titolare di tessera associativa di ACI Italia da quest’ultima emessa o rinnovata nel corso del periodo di vigenza del contratto assicurativo. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE OPERATIVA | La struttura di ACI Global SpA, con sede legale in Roma e con sede secondaria in Milano, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, addetta al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza ed è preposto alla gestione dei sinistri. |
TARGA ASSOCIATA | La targa indicata al momento dell’Associazione ACI |
TESSERA ASSOCIATIVA ACI | Una delle tessere associative rilasciate dall’Automobile Club Italia e pubblicate sul sito xxx.xxx.xx, La tessera associativa, che ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, ha validità: |
▪ in caso di prima iscrizione, per 365 giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata l’iscrizione; ▪ La tessera ACI che copre il rischio di polizza oggetto del presente Documento è la tessera ACI GOLD | |
VALORE COMMERCIALE | Valore di mercato del veicolo assicurato al momento immediatamente precedente al verificarsi dell’evento guasto. Questo valore è determinato dalla guida della Rivista Eurotax o simili. |
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di ogni effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Tutti gli elementi tecnici migliorativi indicati dalla Società aggiudicatrice in sede di offerta saranno integrati nel presente Schema di Capitolato Tecnico/Schema di Contratto/Polizza.
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’APPALTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “FIX OR REPAIR”
1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO E DELLA GARANZIA
Oggetto del Contratto di Assicurazione è la copertura a rimborso degli oneri relativi alle perdite pecuniarie che il SOCIO ACI Gold (Assicurato/Beneficiario) o il titolare dei veicolo associato (se diverso dal socio (Beneficiario) devono sostenere per i costi di mano d’opera (per un massimale pari a 610 euro IVA compresa per anno associativo) concernenti la riparazione -presso Officine convenzionate ACI Global (o scelte dall’Assicurati/Beneficiario) e con preventivo verificato ed autorizzato, di volta in volta, da ACI Global- del veicolo (con targa associata), per cui, a seguito di un fermo tecnico per guasto non riparabile sul posto, abbia precedentemente attivato, con chiamata al Numero Verde dedicato 803.116, il soccorso stradale ACI Global (traino).
Affinché tale polizza possa essere attivata occorre che il veicolo con targa associata, fermo restando quanto offerto in sede di gara:
- sia in regola con le revisioni di legge;
- non abbia più di 12 anni di anzianità;
- abbia una percorrenza inferiore ai 150.000 KM.
La copertura comprende due richieste di rimborso per anno e, per ciascun rimborso al Socio è prevista una franchigia di 60 euro IVA inclusa. I termini e le condizioni della garanzia sono altresì meglio dettagliati nelle Condizioni di Xxxxxxx.
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di inizio attività.
È escluso il tacito rinnovo del contratto. Pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del contratto.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento ed al completamento delle procedure di gara per la stipula di un nuovo contratto di assicurazione. L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alle Polizze sottoscritte da ACI Global S.p.A.; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI Global, tenuto conto, di quanto previsto dall’art.106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
La durata delle garanzie previste dalla presente polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato è stabilita in 365 (trecentosessantacinque) giorni, con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.
Esclusivamente nel caso di prima sottoscrizione, la garanzia ha una validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata la sottoscrizione stessa ed il pagamento della quota sociale.
2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il 60 (sessantesimo) giorno successivo alla decorrenza stessa: qualora tale pagamento del premio venisse effettuato successivamente al termine sopra indicato, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento stesso.
A parziale deroga dell’art.1901 del Codice Civile, se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 602/1973 la Società da atto che:
- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del D.M. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
3. REGOLAZIONE DEL PREMIO
La regolazione del premio avverrà con anticipo alla firma, equivalente al costo del premio unitario per Polizza (una Tessera) e poi regolazione mensile sulla base delle tessere emesse nel mese.
A tale scopo, alla scadenza di ciascuna mensilità (entro il 15 del mese successivo), la Contraente comunicherà alla Compagnia il numero effettivo di Tessere ACI GOLD emesse dall’Automobile Club Italia nel mese precedente e, successivamente la Compagnia provvederà ad emettere relativa Appendice Contabile che sarà pagata dalla Contraente a 60 giorni fine mese data Appendice. Ciascuna appendice dovrà contenere il riferimento al Contratto stipulato, alla sede della Compagnia, al CIG (Codice Identificativo Gare), e al periodo di competenza, nonché all’indicazione del relativo prezzo.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali la ACI Global procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
La Contraente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agente di Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la ACI Global applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. In caso di cessione del credito, la ACI Global si riserva il diritto di effettuare il predetto controllo sia sul Cedente, sia sul Cessionario.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Il bonifico, previo accertamento della ACI Global della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come dichiarato in sede di consegna dei documenti per la stipula del contratto. In caso di successive variazioni delle predette informazioni, la Compagnia dovrà comunicare i nuovi estremi identificativi alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di ACI Global, pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dall’intervenuta modifica. Fino a
quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
La Compagnia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla ACI Global.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La Compagnia dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
La Compagnia, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Global le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Compagnia non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006
4. STIMA DEL PREMIO ANNUO LORDO
Il premio annuo lordo a base d’asta del presente appalto è calcolato in base al numero di Tessere ACI GOLD, stimate dalla Contraente come di seguito stabilito:
Tipologia di tessera | Numero tessere | Premio annuo unitario in €. | Premio annuo lordo in €. |
TESSERA ACI GOLD | 93.000 | 4,76 | 442.680,00 |
In nessun caso la stima del valore del premio annuo costituisce impegno minimo garantito.
5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
A parziale deroga agli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le incomplete o inesatte dichiarazioni rese dalla Contraente all’atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento nonché la validità dell’assicurazione, sempre che tali omissioni e inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
6. MODIFICAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
7. VARIAZIONE DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.
Per “aggravamento del rischio” si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 90 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio sopra previste, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto.
8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. La diminuzione del premio conseguente a quanto previsto dal presente articolo sarà immediata; pertanto, la Società restituirà alla Contraente la quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
9. ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1910 del Cod. Civ., la Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altri contratti assicurativi stipulati per gli stessi rischi oggetto della presente assicurazione.
La Contraente e/o l’Assicurato/Beneficiario hanno comunque l’obbligo, in caso di sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, potendo richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Per tutto quanto non altrimenti regolato, valgono le norme di cui all’art.1910 del Codice Civile.
10. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza viene stipulata dalla Contraente a favore degli Assicurati. Spetta alla Contraente adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono che essere adempiuti dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.
11. RECESSO
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
11.1. Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze della Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze della contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora la contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 1892 e dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
11.2. Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 7 “VARIAZIONE DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi alla Contraente tramite PEC (posta elettronica certificata).
Qualora alla data di effetto del recesso, la Contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.
11.3. Recesso per sinistro
Salvo il caso in cui in sede di procedura ad evidenza pubblica la Società abbia rinunciato a tale tipo di recesso, esclusivamente a partire dalla seconda annualità assicurativa, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone avviso all’altra Parte mediante PEC (posta elettronica certificata).
Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 6 (sei) mesi da quello di ricevimento della raccomandata, mentre quello esercitato dalla Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della PEC stessa.
In ogni caso, la Società mette a disposizione della Contraente il premio, escluse le imposte, relativo al periodo di rischio non corso entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso.
Salvo il caso di esplicita accettazione da parte della Contraente con conseguente diminuzione del premio, la Società non può esercitare recesso per singole sezioni o garanzie della presente polizza.
11.4. Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dalla Contraente.
Nella comunicazione di recesso, la Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto, dovrà fornire alla Contraente tutti i dati di cui è in possesso e necessari per la redazione del nuovo bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
12. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all’altra Parte tramite PEC
(posta elettronica certificata).
13. PROVA DEL CONTRATTO
La Società è obbligata a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
14. COASSICURAZIONE E DELEGA
Nel caso di ricorso alla coassicurazione, la presente assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nel relativo riparto.
La Società Delegataria sarà pertanto tenuta ad assolvere, direttamente e per intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare le Società presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società Delegataria è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sottoscrivendo la presente polizza ed il relativo riparto, la/le coassicuratrice/i da/danno mandato alla Società Delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto, riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
15. ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia assicurativa è operante in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
16. ONERI FISCALI E SPESE
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Sono a carico della Società tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico ad ACI Global per legge
17. FORO COMPETENTE
Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria di Roma.
18. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizioni di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
La Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, la medesima intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx.
La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte della Contraente di
ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dalla Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere.
Resta inteso che la Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
19. OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si impegna e si obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale, anche nell’eventuale periodo di proroga di cui all’art. 1, l’elaborato dei sinistri rubricati a far tempo dalla data di decorrenza del contratto, completando il tracciato record inviato da ACI Global secondo quanto meglio specificato nell’Allegato B Gestione Sinistri.
Il suddetto elaborato deve essere fornito progressivamente, ovvero in modo continuo ed aggiornato, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del semestre stesso.
La documentazione dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico editabile e utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (possibilmente su foglio elettronico tipo excel). La Società dovrà, con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.
La Contraente ha, in ogni caso, la facoltà, fornendo adeguata motivazione, di richiedere ed ottenere, con le stesse modalità, le informazioni di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore opportunamente motivato, la Contraente applicherà alla Società una penale per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura dei dati pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo indicato nel contratto.
Per le informazioni che andranno fornite successivamente alla scadenza contrattuale della presente polizza, le eventuali penali verranno garantite dal deposito cauzionale definitivo che, pertanto, risulterà svincolabile esclusivamente dopo la fornitura dell’elaborato in questione.
20. OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Secondo quanto precisato dall’X.X.XX. nella Delibera n. 556 del 31/05/2017, è consentito all’intermediario d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 209/2005, identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Aci Global ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
21. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER EROGAZIONE ASSISTENZE E GESTIONI SINISTRI
La Compagnia si avvarrà dei servizi esterni di ACI Global per fornire ai propri assicurati una prestazione di immediata assistenza, nei limiti convenuti nei contratti di assicurazione, e per ottimizzare la gestione dei sinistri relativi al ramo ministeriale 16 (Perdite Pecuniarie).
A tal fine ACI Global mette a disposizione la propria struttura organizzativa e le risorse tecniche e professionali utili a soddisfare le esigenze della Compagnia, garantendo l'accesso alle richieste di assistenza e la relativa gestione ininterrottamente nell'arco delle 24 ore per 365 giorni all'anno, in ottemperanza alle vigenti norme regolamentari, in tema di sicurezza e privacy nonché il rispetto dei tempi di legge ed il mantenimento di un elevato livello qualitativo dei servizi erogati.
Per mantenere univocità di coordinamento a beneficio dei Soci ACI e perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità, il rimborso delle prestazioni coperte dalla Polizza oggetto del presente Capitolato, avverrà a diretta cura di ACI Global in qualità di Struttura Organizzativa per la gestione ottimizzata dei servizi assicurativi comprensiva del coordinamento della Rete dei Fornitori che erogano le Riparazioni. Tale Struttura (ACI Global) è anche preposta alla Liquidazione dei Sinistri; pertanto la quotazione della Compagnia, dovrà riguardare esclusivamente il costo diretto esterno dei sinistri (CDE) ed esclude la gestione che sarà a totale carico della Stazione Appaltante ACI Global che non ribalterà tali costi diretti interni (CDI) alla Compagnia. A tale scopo la Compagnia conferisce ad ACI Global Mandato, conformemente all’Allegato A, a gestire i sinistri per suo conto ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile. ACI Global procederà pertanto alla liquidazione dei sinistri e tale liquidazione impegnerà la Compagnia aggiudicataria, anche se effettuato in via amichevole, transattiva o similare purché preventivamente comunicato, secondo la procedura gestione sinistri descritta nell’Allegato B.
Gli importi relativi alle richieste di rimborso presentate dai Soci GOLD aventi diritto saranno liquidate ai SOCI da ACI Global e rifatturati successivamente –da ACI Global- alla Compagnia aggiudicataria. In assenza di contestazioni da parte della stessa, da formalizzare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura di ACI Global, la Compagnia effettuerà il pagamento
entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente indicato da ACI Global.
Nel periodo di esecuzione del contratto e dopo almeno 12 mesi dall’avvio dello stesso, ACI Global valuterà la possibilità/opportunità di trasformare la procedura a rimborso, verso i Soci ACI, in procedura con presa in carico degli interventi andando quindi ad impostare un sistema di pagamento diretto, alle Officine, degli interventi di mano d’opera autorizzati e loro successivo ribaltamento alla Compagnia.
Questa trasformazione non comporterà alcuna variazione nelle condizioni economiche e normative pattuite tra ACI Global e la Compagnia.
22. OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE
ACI Global è a conoscenza delle norme che regolamentano lo svolgimento dell'attività oggetto di Contratto e si assoggetterà a tutte le attività ispettive e di controllo previste dalla normativa di vigilanza emanata ed emananda nonché a tutte le attività ispettive e di controllo da parte della funzione di controllo interna della Compagnia.
ACI Global in ottemperanza a quanto previsto all'art. 175 del Codice delle Assicurazioni private e nei regolamenti n. 12/2008 e n. 20/2008, garantirà l'accesso completo ed immediato da parte dell'IVASS ai locali e alla documentazione propria e di terzi, in relazione all'attività di esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, e si adeguerà ad ogni norma in materia avente efficacia vincolante, emanata ed emananda in relazione all'attività oggetto del Contratto.
23. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti consente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Al momento della stipula le Parti si scambieranno gli atti necessari al rispetto della normativa in materia di Privacy e al corretto adempimento di cui agli obblighi del GDPR.
La Società, inoltre, si impegna, ora per allora, ad essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
24. DISCIPLINA DELL’APPALTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.
La Società garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.
La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente alla Contraente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
L’appaltatore prende atto che la Contraente si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
25. SEGRETO D’UFFICIO
La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni diretti/indiretti subiti/subendi, dalla Contraente, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dalla Contraente di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dei servizi.
La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni e a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
26. CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto all’appaltatore di cedere il presente contratto, salvo quanto previsto dall’art 106 del D.lgs. n. 50/2016.
In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che la Contraente si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per la Contraente ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, quest’ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
27. TRASPARENZA E PATTO DI INTEGRITA’
La Società espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE ed articoli 2 e seguenti della Legge n.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., per fatto e colpa della Società, con facoltà per la Contraente di incamerare la cauzione.
28. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
29. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.
FRONTESPIZI E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
ASSICURAZIONE ”Fix or repair”
Polizza n. | Compagnia: |
Contraente
Ragione Sociale: ACI Global Spa
Codice Fiscale: 10698880159 Partita I.V.A.: 06601831008
Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00/x C.A.P.: 00156 Città: Roma
Provincia: RM
Telefono: 06/43226
Decorrenza ore 24 del | Termine ore 24 del | Durata | Frazionamento | Regolazione | SENZA TACITO RINNOVO |
Garanzie prestate: Come indicato ai seguenti Art.1) Oggetto dell’assicurazione della Sezione Fix or repair e Art. 12) Oggetto dell’assicurazione della Fix or repair
Premio unitario annuo è € ……………..(di cui imposte € )
Garanzie | Premio lordo in € | Imponibile in € | Imposte in € |
Fix or repair |
Premio anticipato – premio minimo annuo € ……… di cui imposte € …………..
Garanzie | Premio lordo in € | Imponibile in € | Imposte in € | Nr. Applicazioni |
Fix or repair |
Il Contraente La Società
(timbro e firma) Spa
, n°.. esemplari
Mezzi di pagamento consentiti dalla Società
Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare il seguente mezzo di pagamento:
• Ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario la Compagnia di Assicurazioni.
Perfezionamento e dichiarazioni del contraente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892- 1893 – 1894 Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti, costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione nonché determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse. La Polizza è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione contenute del Fascicolo Informativo.
Avvertenza
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Il Contraente
Consegna e presa visione dei materiali precontrattuali e dichiarativi
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Set Informativo:
• Documentazione precontrattuale;
• Condizioni di Assicurazione;
• Informativa ai sensi dell’art 13, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il Contraente La Società
(TIMBRO E FIRMA) Spa
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’Informativa di cui all’art. 13 e 14 del GDPR il Contraente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, funzionale al rapporto giuridico da concludere con la Società ed alla comunicazione dei dati ai soggetti che effettuano per conto della stessa attività strettamente funzionali all’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Il Contraente (TIMBRO E FIRMA)
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE “FIX OR REPAIR”
Oggetto del Contratto di Assicurazione è la copertura, rimborso degli oneri relativi alle perdite pecuniarie che il SOCIO ACI Gold (Assicurato/Beneficiario) o il titolare dei veicolo associato (se diverso dal socio (Beneficiario)) devono sostenere per i costi di mano d’opera (per un massimale pari a 610 euro IVA compresa per anno associativo) concernenti la riparazione -presso Officine convenzionate ACI Global (o scelte dall’Assicurati/Beneficiario) e con preventivo verificato ed autorizzato, di volta in volta, da ACI Global- del veicolo (con targa associata), per cui, a seguito di un fermo tecnico per guasto non riparabile sul posto, abbia precedentemente attivato, con chiamata al Numero Verde dedicato 803.116, il soccorso stradale ACI Global (traino). Affinché tale polizza possa essere attivata occorre che il veicolo con targa associata:
- sia in regola con le revisioni di legge;
- non abbia più di 12 anni di anzianità;
- abbia una percorrenza inferiore ai 150.000 KM.
La copertura comprende due richieste di rimborso per anno e, per ciascun rimborso al Socio è prevista una franchigia di 60 euro IVA inclusa. I termini e le condizioni della garanzia sono altresì meglio dettagliati nelle Condizioni di Xxxxxxx.
2) SOGGETTI ASSICURATI E BENEFICIARI
Riveste la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione ogni Socio dell’Automobile Club d’Italia, titolare una tessera per persona fisica alto di gamma attualmente denominata ACI GOLD, che sia stata emessa o rinnovata durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti in corso di validità alla data del sinistro.
Riveste la qualifica di Beneficiario la persona fisica o giuridica o equivalente a favore di chi spetta il beneficio, per questa Polizza il proprietario del veicolo la cui targa è associata alla tessera e cioè la targa indicata dal Socio - come “targa associata” - al momento dell’emissione della Tessera ACI Gold.
3) VEICOLI ASSICURABILI
La garanzia è operativa esclusivamente sul veicolo la cui targa è stata indicata al momento dell’attivazione della tessera ACI Gold.
Sono quindi considerati veicoli assicurabili, ai fini della presente Polizza, esclusivamente i veicoli per cui è prevista la possibilità di associazione con Tessera ACI Gold limitatamente a:
• autovettura o autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose, con massa complessiva fino a kg 3.500;
• motoveicolo o ciclomotore a due, a tre o a quattro ruote;
• camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
• autocarro con massa complessiva fino a kg 2500;
Per massa complessiva si intende quella indicata nel libretto di circolazione alla voce “F2”.
Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa i seguenti marchi: Ferrari, Maserati, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley, Aston Xxxxxx, Bugatti, Lotus, Hummer o marchi o modelli mai commercializzati in Italia
4) PRE REQUISITI
Fermo quanto previsto al precedente articolo 3, la garanzia è attivabile al verificarsi congiuntamente dei seguenti casi preventivamente verificati dalla Centrale Operativa ACI Global:
• Tessera individuale in corso di validità
• Fermo tecnico per guasto non riparabile sul posto
• Xxxxxxx con meno di 12 anni di vetustà al momento del guasto
• Veicolo con meno di 150.000 KM al momento del guasto
• Veicolo in regola con la Revisione periodica obbligatoria
• Verifica “authority” con esito positivo da parte di ACI Global del preventivo inviato dal Socio/Beneficiario e redatto dall’Officina
5) SPESE ASSICURATE
La Società, in caso di riparazione del veicolo associato presso Officine indicate da ACI Global (o scelte dal socio e verificate da ACI Global, a seguito di soccorso stradale (traino sempre operato da ACI Global), assume a proprio carico, e fino ad un massimale annuo di 610,00 euro IVA inclusa, le spese per la mano d’opera in conformità ai tempi di riparazione stabiliti dal costruttore, riparazione o sostituzione di tutte le parti meccaniche malfunzionanti che sono necessarie per il corretto funzionamento del veicolo a condizione che il veicolo non sia riparabile sul posto e che sia trainato presso un’officina convenzionata con ACI Global o scelta dal socio e verificata da ACI Global.
La garanzia è attivabile anche per più eventi occorsi nell’anno associativo ferme restando le condizioni di cui ai precedenti articoli ed il massimale totale annuo di 610,00 euro IVA inclusa.
Rimarrà sempre a carico dell’Assicurato una franchigia di € 60,00 (ad evento)
6) ESCLUSIONI
La garanzia di cui alla presente Sezione non è operante:
a. per i sinistri riguardanti incidenti stradali;
b. per guasti che non hanno dato origine ad un traino ACI Global;
c. per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici, sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
d. per incendio del veicolo, esplosioni o fulmini o qualsiasi altra circostanza che determini la perdita totale del veicolo;
e. per manutenzione, revisione/aggiornamenti dei moduli elettronici, strumenti, indicatori e accessori del veicolo così come la loro riprogrammazione;
f. per i sinistri derivanti da fatto doloso causato dall’Assicurato/Beneficiario o dal conducente autorizzato;
g. per i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h. si escludono i guasti derivanti dal mancato rispetto dell'ultimo intervento obbligatorio di manutenzione (REVISIONE AUTO);
i. per perdita o danno causato da rapina o furto;
j. per i fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
k. è espressamente escluso dalla copertura di questa assicurazione qualsiasi danno derivante da un'alterazione o modifica non approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o contro le specifiche del produttore.
7) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia di cui alla presente Polizza è valida per i sinistri insorti durante il periodo di validità della tessera associativa ACI Gold e denunciati, con le modalità di cui al successivo art. 9.
8) MASSIMALI
La garanzia di cui alla presente Xxxxxxx viene prestata fino alla concorrenza del seguente massimale: 610,00 euro IVA inclusa per anno assicurativo per un massimo di 2 sinistri nel corso dell’anno.
9) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro relativo alle garanzie di cui sopra, l'Assicurato e/o il Beneficiario deve aver preventivamente attivato l’assistenza ACI Global (Soccorso Stradale) contattando il numero verde
803.116 e la Centrale Operativa deve aver disposto l’invio di un carro attrezzi (nei casi in cui il danno rilevato non poteva essere riparato sul posto) e disposto, su richiesta del Socio, il trasporto del veicolo guasto, presso l’officina convenzionata con ACI Global SpA, più vicina, abilitata alle riparazioni abbinate alla Polizza Fix or Repair o presso l’officina scelta dal socio e verificata da ACI Global.
Successivamente all’arrivo in Officina, il Socio / Beneficiario -presi accordi con l’Officina sui termini e le condizioni delle Riparazioni da effettuarsi- dovrà farsi rilasciare dall’Officina stessa un Preventivo di dettaglio con evidenza delle ore di mano d’opera previste e dei costi ad esse associati in coerenza con i “tempari” delle case auto.
In caso di accettazione dello stesso, risultante da apposita firma del Socio/Beneficiario, sul Documento di Preventivo, il Socio/Beneficiario dovrà contattare via mail (all’indirizzo dedicato) la Centrale Operativa ACI Global, compilare l’apposito modulo di richiesta autorizzazione di cui all’Allegato C ed inviare lo stesso, unitamente al Preventivo accettato ed agli altri Documenti indicati nel Xxxxxx, per chiedere apposita autorizzazione per l’attivazione della “garanzia Fix or Repair” sul veicolo associato trainato in Officina a seguito di guasto.
ACI Global valutati i pre-requisiti ex art. 4 ed il preventivo stesso e, in caso ricorrano tutti gli estremi per la copertura, invierà al socio la relativa autorizzazione a seguito della quale l’Officina potrà procedere ad avviare i lavori riparativi.
L’Assicurato/Beneficiario è quindi tenuto:
• a dare avviso alla Centrale operativa di ACI Global del “sinistro” (per la cui copertura è attiva la Polizza) prima che venga eseguito qualsiasi intervento sul veicolo ed attendere l’autorizzazione di ACI Global prima di far procedere alla riparazione per cui si intende attivare la copertura “Fix or Repair”;
• a farsi elaborare dall’Officina un Preventivo di dettaglio che solo se accettato espressamente dal Socio potrà essere oggetto di invio alla Centrale Operativa ACI Global per avviare l’iter autorizzativo per la Copertura Fix or Repair; nel caso in cui per redigere il preventivo sia necessario all’Officina porre in essere delle operazioni preliminari finalizzate ad individuare le cause del guasto, gli eventuali costi necessari per tali attività dovranno essere pattuiti direttamente tra Socio/Beneficiario ed Officina e rimarranno ad esclusivo carico del Socio/Beneficiario nel caso in cui lo stesso dovesse decidere di non effettuare la riparazione presso quell’Officina.
• prendere le misure in suo potere per prevenire o limitare le conseguenze del sinistro, che includono, nella misura ragionevole, la non rimozione o alterazione, così come il non consenso nella rimozione o alterazione, di qualsiasi traccia del sinistro senza previo accordo con ACI Global, oltre alla custodia e la conservazione del materiale recuperato;
• fornire ad ACI Global tutti i tipi di informazioni sulle circostanze e conseguenze del sinistro nonché qualsiasi informazione complementare che può eventualmente richiedere ACI Global;
• aggiungere giustificazioni, ricevute, certificati e denunce che giustifichino il verificarsi di eventi coperti da un'assicurazione;
• sottoporre il veicolo a perizia degli esperti ogni volta che ACI Global lo ritenga necessario;
• rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla legge, regolamenti o clausole di questa assicurazione;
• non aggravare volontariamente le conseguenze del sinistro e non ostacolare il recupero dei beni assicurati;
• non sottrarre, eludere, nascondere o alienare pezzi o parti del veicolo;
• non impedire o rendere difficile la determinazione della causa del guasto e collaborare con l'assicuratore al fine di determinare la relativa causa;
• non ingigantire, usando in malafede, l’importo del danno e non indicare le cose falsamente colpite dal guasto;
• non utilizzare frodi, simulazioni, falsità o altri mezzi fraudolenti, nonché documenti falsi, per giustificare la richiesta;
• comunicare ad ACI Global l'esistenza di altre polizze assicurative sottoscritte con altri assicuratori e che possano coprire il sinistro.
10) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - RECUPERO DI SOMME
Successivamente all’esecuzione dei lavori di riparazione, il Socio/Beneficiario inoltrerà la richiesta di Xxxxxxxx ad ACI Global, per i costi di mano d’opera coperti dalla Polizza utilizzando il Modulo di cui all’Allegato D).
ACI Global procederà a ricevere, valutare e liquidare i rimborsi delle somme anticipate dai Soci/Beneficiari, aventi diritto, coperti dalla Garanzia Fix or Repair a seguito della presentazione dell’autorizzazione ricevuta dalla Centrale Operativa e della Fattura di dettaglio emessa dall’Officina che ha eseguito i lavori riparativi.
ACI Global procederà, quindi, a fatturare mensilmente alla Compagnia il costo dei sinistri rimborsati ai Soci/Beneficiari.