REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | |
Data della delibera | |
Oggetto | Contratti/Convenzioni |
Contenuto | Approvazione del “modello schema di convenzione” fra Azienda USL Toscana centro, altri soggetti pubblici con soggetti gestori di strutture accreditate, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria nelle strutture residenziali (non modulo base) e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti e persone disabili. |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore del Dipartimento | XXXXXXX XXXXX F.F. |
Struttura | SOS ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI NON SANITARIE |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | ARDITI XXXXXX |
Xxxxx Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 13 | Schema di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l?erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria nelle strutture residenziali (RSA non modulo base, RSD E CAP) e semiresidenziali, per persone anziane non autosufficienti e persone disabili. |
Parziale
Integrale
Tipologia di pubblicazione
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visti:
– Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421” e success. modif. e integr.;
– la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– il D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
– il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
– la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr;
– la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;
– il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 91 del 5/11/14, ancora in vigore ai sensi dell’art. 29 comma 1, della L.R. 1/2015;
– la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009 ”Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr;
– la deliberazione G.R.T. n. 206 del 23/02/2010 “Regolamento di attuazione della legge 82/2009“;
– la deliberazione C.R.T. n. 311 del 13/10/1998 “Revisione quota sanitaria per le prestazioni in RSA per anziani e determinazione quota sanitaria per l’assistenza ai Centri Diurni”;
– la deliberazione G.R.T. n. 402 del 26/04/2004 “Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti”;
– la deliberazione G.R.T. n. 364 del 22/05/2006 “Modifiche deliberazione G.R. 597/2005. Nuove direttive per l’erogazione dell’assistenza programmata di medicina generale a soggetti ospiti in Residenze Sanitarie Assistite e in Residenze Assistite”;
– la L.R.T. n. 66 del 18/12/2008, istitutiva del Fondo per la non Autosufficienza;
– la deliberazione G.R.T. 398 del 7/04/2015 “Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell’art. 2, comma 4, L.R. 82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
– il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R);
– la deliberazione G.R.T. n. 995 dell’11/10/2016 “Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”;
Richiamata la delibera n. 503 del 29/03/18, con la quale vengono prorogati i rapporti contrattuali con strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, nel territorio aziendale, per le quali occorrerà procedere alla stipula di nuovi accordi;
Tenuto conto di eventuali nuove richieste di fabbisogno, che potrebbero pervenire nell’ambito dei servizi socio sanitari di cui trattasi;
Ritenuto necessario uniformare sul territorio dell’ASL Toscana centro, patti e condizioni contrattuali per tipologia di servizi, tramite l’adozione di strumenti comuni, come appunto un “modello schema di convenzione”, pur facendo salve in tale ambito, le specificità che i servizi possono avere;
Visto l’allegato A) schema di accordo contrattuale fra l’Azienda USL Toscana Centro, la SdS e il soggetto gestore della struttura, per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie a carattere residenziale, dedicate alla bassa intensità assistenziale (BIA), alla disabilità prevalentemente di natura motoria, di natura cognitivo comportamentale, per stati vegetativi persistenti, per prestazioni socio assistenziali per autosufficienti, nonché per le prestazioni socio-sanitarie e socio xxxxxxxxxxxxx.xx ambito di centro diurno o diurno aggregato.
Considerato che l’adozione della presente deliberazione non comporta spesa alcuna da parte dell’Azienda USL Toscana centro;
Preso atto che il Direttore della SOS Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Xxxxxx Xxxxxx, in servizio c/o la SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Empoli;
Acquisito il parere favorevole del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario come da comunicazione del 1/8/18 agli atti dell’ufficio;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore F.F. del Dipartimento del Decentramento; Su proposta del Direttore Struttura SOS Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) Di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto: “Schema di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria nelle strutture residenziali (RSA non modulo base, RSD e CAP) e semiresidenziali, per persone anziane non autosufficienti e persone disabili” al fine uniformare sul territorio dell’Azienda, i patti e le condizioni contrattuali per le tipologia di servizi di cui trattasi;
2) Di rimandare a successivi atti, l’individuazione delle strutture e dei servizi da convenzionare, sulla base delle richieste di fabbisogno con indicazione di caratteristiche e specificità;
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Xxxxxxxx Xxxx)
ALLEGATO A)
Schema di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria nelle strutture residenziali (RSA non modulo base, RSD E CAP) e semiresidenziali, per persone anziane non autosufficienti e persone disabili.
ACCORDO CONTRATTUALE FRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA’ DELLA SALUTE/COMUNE DI E LA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE/FONDAZIONE/IMPRESA PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE (NON MODULO BASE) /SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI/DISABILI, PERIODO DAL AL .
L’anno duemiladiciotto (20 ) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,
Tra
l’Azienda USL Toscana centro, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, nella persona di
, non in proprio, ma nella sua qualità di , delegat_ alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ;
e
la Società della Salute , di seguito denominata “SdS”, Codice Fiscale e Partita IVA
, con sede legale in , Via n. , nella persona di , non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliat_ per la carica presso la sede della SdS;
e
il Comune di / Unione Comuni , di seguito denominato “Comune”/”Unione”, Codice Fiscale e Partita IVA , con sede legale in , Via _ n. __, nella persona di _, non in proprio, ma nella sua qualità di , domiciliat_ per la carica presso la sede del Comune/Unione;
e
la , Codice Fiscale e Partita IVA , con sede legale in
, Via n. , nella persona del proprio rappresentante legale , nato a ( ), il , domiciliato per la carica presso la sede della , quale soggetto proprietario e gestore del Centro Residenziale/Semiresidenziale ubicato in
Via _ , , nel prosieguo semplicemente indicata come “Struttura”;
VISTO
– Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421” e success. modif. e integr.;
– la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– il D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
– il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
– la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr;
– la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;
– il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 91 del 5/11/2014;
– la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009 ”Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr;
– la deliberazione G.R.T. n. 206 del 23/02/2010 “Regolamento di attuazione della legge 82/2009“;
– la deliberazione C.R.T. n. 311 del 13/10/1998 “Revisione quota sanitaria per le prestazioni in RSA per anziani e determinazione quota sanitaria per l’assistenza ai Centri Diurni”;
– la deliberazione G.R.T. n. 402 del 26/04/2004 “Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti”;
– la deliberazione G.R.T. n. 364 del 22/05/2006 “Modifiche deliberazione G.R. 597/2005. Nuove direttive per l’erogazione dell’assistenza programmata di medicina generale a soggetti ospiti in Residenze Sanitarie Assistite e in Residenze Assistite”;
– la L.R.T. n. 66 del 18/12/2008, istitutiva del Fondo per la non Autosufficienza;
– la deliberazione G.R.T. 398 del 7/04/2015 “Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell’art. 2, comma 4, L.R. 82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
– il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R);
– la deliberazione G.R.T. n. 995 dell’11/10/2016 “Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”;
PREMESSO CHE
- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti/alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
- l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;
- per _(area territoriale)_ la SdS/Comune/Unione _ è competente per le
prestazioni socio-assistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i.;
- la Struttura è stata autorizzata al funzionamento quale struttura residenziale/semiresidenziale per anziani/disabili dal Comune di ai sensi della normativa regionale vigente (autorizzazione
n. del ) e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con nota prot. n.
del a seguito della dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto gestore;
- Il soggetto gestore della Struttura sotto la propria responsabilità dichiara che:
a) la Struttura è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
b) al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
c) il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
d) il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della
G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017, relative ai requisiti di idoneità al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e/o adulti inabili, e alla L.R. n. 82 del 28.12.2009 e conseguente regolamento di attuazione e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- la capacità attuale della Struttura, prevista nell’autorizzazione è di:
n. posti di diurno/residenziale per ospiti non autosufficienti/disabili/…
n. posti di diurno/residenziale per ospiti con patologia di Alzheimer/…..
n. posti di diurno/residenziale …..
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO
1.1. Richiamo validità premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
1.2. Utilizzo posti
L’Azienda e la SdS/Comune/Unione, in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura, utilizza i posti diurni/residenziali nell’ambito dei posti autorizzati.
1.3. Prestazioni, tipologia modulare, utenza.
L’Azienda e la SdS/Comune/Unione si avvale dei posti autorizzati per l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie per persone non autosufficienti ed adulti inabili …../con patologia Alzheimer, non altrimenti assistibili a tempo pieno presso il proprio domicilio/disabili/….., segnalati dai servizi socio sanitari territoriali competenti secondo le procedure vigenti per l’ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo.
La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria/sociale, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.
ART. 2 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
2.1 Adempimenti generali
La Struttura s'impegna:
- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d’azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 26 marzo 2008 15/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura, dando di tale polizza formale comunicazione all’Azienda e alla SdS/Comune/Unione;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell’Azienda e della SdS/Comune/Unione i casi di decesso e dimissioni, per segnalare la disponibilità di posti letto.
- a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l’organizzazione della Struttura, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona;
- ad aggiornare il proprio regolamento interno secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.
2.2 Adempimenti relativi alla documentazione
La Struttura dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (allegato A):
(segue in base a specifica struttura)
- progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- registro delle presenze giornaliere delle persone accolte (secondo modalità anche informatiche in base alle indicazioni dell’Azienda e SdS/Comune/Unione);
- registro delle presenze del personale, con l’indicazione dei turni e relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- tabella dietetica;
- registro delle terapie individuali;
- diario delle attività quotidiane strutturate;
- registro degli ausili in dotazione;
- autorizzazione al funzionamento;
- registro clinico del medico di medicina generale;
- cartella infermieristica;
- e infine tutto quanto previsto dalla LR 82/2009 e successivo regolamento.
2.3 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.
La Struttura assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato nel servizio, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici, in materia di tutela dei diritti e della dignità dell’utenza, e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e xx.xx. ed ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Azienda e la SdS/Comune/Unione, in forza del presente rapporto convenzionale, nomina per la Struttura il legale rappresentante pro tempore, mediante incarico assegnato con modulo sottoscritto, allegato 1) al presente contratto, responsabile esterno del trattamento dei dati personali, il quale si obbliga in particolare a:
a) trattare i dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto;
b) adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;
d) informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche;
e) informare immediatamente l’Azienda in caso di situazioni anomale o di emergenza;
f) nominare i propri incaricati al trattamento dati.
2.4 Orario del servizio
L’orario di apertura del servizio è per mesi l’anno (con la chiusura ), dal al
dalle ore alle ore .
2.5 Organizzazione della vita comunitaria
La Struttura si impegna a :
- garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d’affezione.
La Struttura si impegna altresì:
- a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;
- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato;
- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.
2.6 Tutela della salute
1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.
2. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.
3. La Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento.
4. La Struttura è tenuta altresì:
a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o il 118;
c) a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all’utente;
d) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
e) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito.
Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.
2.7 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza
La Struttura garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione la Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.
ART. 3 – PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
3.1 Accesso preferenziale
La Struttura, autorizzata per il numero di posti riportati in premessa mette a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti della Azienda e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Aziende della Toscana e, in subordine, a privati cittadini nei confronti dei quali, nel caso in cui siano residenti nel territorio della Azienda, non verrà corrisposta la quota sanitaria in mancanza di impegnativa.
3.2 Ingresso in struttura
L’ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP)/ Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG), definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)/dal competente Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM)……
Per l’ammissione, il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari nella quale viene indicata la Struttura, il periodo autorizzato, l’importo della quota sanitaria e l’importo della quota sociale a carico del cittadino e l’eventuale quota di compartecipazione a carico del SdS/Comune/Unione di residenza.
La Struttura, accertata la regolarità della documentazione (P.A.P., le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, l’impegnativa al ricovero), accoglie l’ospite dandone comunicazione all’Ufficio che ha emesso l’impegnativa, entro un giorno lavorativo dall’inserimento.
Qualora sia richiesto all’utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica per regolamentare i rapporti ospite-Struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti da quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.
Con la stipula dell’accordo contrattuale la Struttura si impegna al rispetto di quanto sopra detto.
I servizi amministrativa territorialmente competente provvedono al rilascio dell’impegnativa tenendo conto del numero di quote massime e del budget aziendale e comunale annuale definito dagli stessi.
3.3 Dimissioni
1. La Struttura comunica ai servizi amministrativi territorialmente competenti, la dimissione dell’assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.
2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell’interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l’interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:
a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dall’UVM che determini la necessità di diversa assistenza;
b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura;
ART. 4 – IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE LIQUIDAZIONE
4.1 Retta giornaliera
Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico dell’Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall’assistito.
La retta giornaliera è di Euro (escluso IVA se dovuta).
4.2 Quota sanitaria
Il corrispettivo di parte sanitaria è di Euro giornaliere (escluso IVA se dovuta) in analogia/in base/a quanto stabilito dalla Regione Toscana/come risultante dai costi sanitari del bilancio previsionale…. (ovvero si indica la fonte di questo importo)
4.3 Quota sociale
1. L’importo della quota sociale corrisponde allo standard previsto per le prestazioni sociali come indicato nel successivo art. 6.
2. La quota sociale è completamente a carico dell’ospite, salvo diversa determinazione espressa nell’impegnativa all’ingresso ai sensi del DPCM 159/2013. La SdS/Comune/Unione provvederà ad effettuare annualmente un aggiornamento della compartecipazione in base all’ISEE presentato dal beneficiario, dal coniuge e dai parenti di primo grado, dandone informativa alla Struttura e contestualmente all’utente e/o ai familiari.
3. La Struttura emetterà a carico dei soggetti tenuti al pagamento della quota sociale regolare fattura mensile relativa alla quota sociale prevista a loro carico.
La Struttura non può prevedere ulteriori oneri a carico dell’utente per le prestazioni di cui all’articolo 6.
4. La quota sociale è di Euro giornaliere (escluso IVA se dovuta) come determinato da
…………… con delibera ………./come risultante dai costi sociali del bilancio previsionale…. (ovvero si indica la fonte di questo importo)
4.4 Ricovero ospedaliero ed altre assenze
1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell’assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura.
2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.
3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale.
4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.
5. In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni il servizio amministrativo concorda il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale a carico dell’assistito, sentiti i dirigenti medici competenti.
4.5 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura
1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare le fatture ai servizi competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anticipando per e-mail al servizio amministrativo territorialmente competente la fattura e contestualmente il rendiconto delle presenze/assenze firmato dal Responsabile della Struttura.
Qualora questi elementi non siano forniti non sarà predisposto il regolare pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).
3. Sarà emessa all’Azienda la fattura relativa alla quota sanitaria, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati
necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
4. Nel caso di compartecipazione della SdS/Comune/Unione al pagamento della quota sociale dell’utente, sarà emessa alla SdS/Comune/Unione la fattura relativa alla quota sociale, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicando gli stessi dati ed elementi di cui al precedente punto 3.
5. Entro lo stesso termine, la Struttura emetterà il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell’assistito le giornate di ospitalità ed assenza. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
4.6 Modalità e termini di pagamento
1. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e della regolarità contributiva della Struttura.
2. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono gli interessi moratori.
3. Relativamente agli importi a carico della SdS/Comune/Unione di residenza, la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della SdS/Comune/Unione.
ART. 5 – QUOTA SANITARIA: SERVIZI E FORNITURE
(residenziale)
La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.
E’ onere della Struttura provvedere autonomamente all’approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilizzazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
In particolare la Struttura dovrà disporre:
- degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.
Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.
La Struttura si impegna altresì a garantire l’assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in X. 000/0000, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 208/2016).
(diurno)
La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.
E’ onere della Struttura provvedere quanto previsto dalle disposizioni regionali.
ART. 6 – QUOTA SOCIALE: SERVIZI E FORNITURE
(residenziale)
1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale del titolo d’acquisto sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004.
Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all’assistenza e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti intimi degli assistiti, il vitto, il parrucchiere e il
podologo (una prestazione mensile per ciascuno), il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.
2. Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall’accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.
3. Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell’assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall’assistito alla Struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell’impegnativa/contratto di ospitalità.
4. La Struttura può richiedere alle persone ospitate oggetto del presente accordo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico.
Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente. Nel caso si tratti di assistiti in regime di ricovero temporaneo programmato per un periodo non superiore a 60 giorni, il deposito cauzionale può essere fissato in misura pari al 30% della quota sociale complessiva. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell’ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l’eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell’assistito.
5. La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all’assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.
0.Xx caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell’assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.
(diurno)
1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004.
2. In particolare sono da considerare compresi nella quota sociale le voci di costo relative al personale previsto per le varie funzioni e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione, utenze, ecc.).
3. Ulteriori eventuali servizi rispetto a quelli standard previsti dall’accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.
ART. 7 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA
1. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.
ART. 8 – DEBITO INFORMATIVO
(solo RSA)
1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri.
2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda USL al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e regionale.
3. Ogni tre mesi, le Strutture dovranno inviare alle Commissioni competenti l’elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l’elenco degli assistiti presenti nel trimestre e
il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.
4. La Struttura è tenuta, entro 1 giorno lavorativo dal verificarsi di modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, ad aggiornare il portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale RSA). La Struttura è direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche Strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel Portale RSA.
5. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile.
6. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.
(RSD, CAP, diurni)
1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri.
2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e regionale.
3. La Struttura, qualora decida volontariamente di aderire a questa rilevazione, può inviare, ogni tre mesi, alla Commissione competente, l’elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l’elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.
4. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile.
5. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.
6. La Struttura si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati del Centro Diurno presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24.
a) STS11 dati della struttura – la struttura comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail.
b) STS24 flussi di attività - la struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell’azienda, numero di giornate.
ART. 9 – DURATA
1. Il presente contratto entra in vigore il e scade il ( _ anni) e sono comunque fatti salvi i rapporti intercorsi fra le parti.
2. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della Struttura.
3. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
ART. 10 – INADEMPIENZE
1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze
devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia, fino all’adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
2. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all’applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno.
4. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.
5. In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei modelli STS11 e STS24, di cui all’art. 8 punto 5, entro i termini temporali previsti, saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento degli interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.
6. Per quanto previsto dal presente articolo, le comunicazioni saranno effettuate tramite gli indirizzi, sia e- mail che di Posta elettronica certificata (P.E.C.), indicati all’art. 14.
ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO
1. Previa contestazione per iscritto dell’addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell’accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art. 8;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patiendi.
3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.
4. Per quanto previsto dal presente articolo, le comunicazioni saranno effettuate tramite gli indirizzi, sia e- mail che di Posta elettronica certificata (P.E.C.), indicati all’art. 14.
ART. 12 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
2. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Firenze.
ART. 13 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
1. Il presente contratto, è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso.
2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.
3. Le spese di bollo, sono a carico della Struttura, ma assolte in modo virtuale dall’Azienda, nelle modalità previste dalla legge. La Struttura rimborserà l’Azienda del relativo costo.
OPPURE SECONDO IL CASO
3. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 27 bis di cui all’allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la Struttura è O.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Responsabili della convenzione.
Si individuano quali responsabili/referenti per l’attuazione della presente Convenzione:
a) per l’Azienda: per gli aspetti giuridici e amministrativi, e-mail
pec: (indicando come destinatario il nominativo del referente) e
per le funzioni di verifica di qualità delle prestazioni erogate in struttura, e-mail
pec: (indicando come destinatario il nominativo del referente);
b) per la SdS: _ e-mail pec: (indicando come
destinatario il nominativo del referente);
c) per Comune/Unione:
pec:
(indicando come destinatario il nominativo del referente)
d) per la Struttura e-mail pec: (indicando come destinatario il nominativo del referente);
2. Accordo attuativo.
Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti.
Allegato 1)
Xxxxxx di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell’art.29 del D. Lgs 196/2003.
Letto, confermato e sottoscritto,
per l’Azienda USL Toscana centro - Il (firmato digitalmente) |
Per la Società della Salute - Il (firmato digitalmente) |
Per Comune di /Unione - Il _ (firmato digitalmente) |
Per la Il rappresentante legale (firmato digitalmente) |
Allegato 1)
Nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003
I sottoscritti:
- _ , in qualità di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro, con sede in Firenze, Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1,
- , in qualità di Direttore della SdS , con sede in _ ,
, ,
- , in qualità di _ del Comune di / Unione Comuni
, con sede in , , ,
per quanto di rispettiva competenza e in relazione all’Accordo contrattuale con per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio- sanitaria in regime residenziale/semiresidenziale per persone , nel “ ” di Via , – _ , dal (d’ora innanzi il “Contratto”) con il presente atto
NOMINANO
per di – Centro diurno/……. “ ” la Sig.ra/Dott.ssa
, in qualità di RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (d’ora innanzi anche il “Responsabile”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato e sopra richiamato.
A tal fine, vengono qui di seguito fornite una serie di informazioni e di specifiche istruzioni per l’assolvimento del compito assegnato al Responsabile Esterno.
Le incombenze e le responsabilità conseguenti alla presente nomina vengono affidate al Responsabile sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che vengono richieste dalla legge (art. 29 del Codice Privacy) per chi esercita la funzione di responsabile del trattamento. Con la sottoscrizione della presente lettera, il Responsabile si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 29, comma 5 del Codice.
In tale ambito sarà compito della Struttura designata:
1. attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, nell’ambito del rapporto convenzionale instaurato con la stipula del Contratto, per quanto attiene i trattamenti di dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal Codice Privacy;
2. assicurare specificamente che i dati forniti dal Titolare, o altrimenti trattati per conto del Titolare ai fini dell’esecuzione dell’attività oggetto del Contratto, non siano destinati a trattamenti diversi da quelli di cui all’incarico conferito;
3. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire:
- che l’eventuale comunicazione a terzi dei dati raccolti (ex art. 25 e 26 del Codice), sia posta in essere nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice;
- che la conservazione e l’aggiornamento della documentazione di supporto attesti, in ogni momento, la prova dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di legge;
- che abbia luogo la tempestiva evasione, ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, delle richieste di accesso ai propri dati comunicate dagli interessati;
- che vengano comunicate tempestivamente al Titolare eventuali richieste di chiarimenti o di documenti che dovessero pervenire dal Garante, nell’esercizio dei poteri di controllo a questo attribuiti al fine dell’attuazione del Codice, e che si provveda altrettanto tempestivamente ad evadere le richieste e a conformarsi agli eventuali provvedimenti della stessa Autorità, dandone contestuale notizia al Titolare medesimo;
- che venga realizzata una accurata sensibilizzazione, informazione e formazione degli incaricati in merito agli adempimenti connessi con il Codice in particolar modo per ciò che riguarda le diverse modalità di accesso ai dati;
4. provvedere alla nomina in forma scritta degli incaricati del trattamento, così come definiti all’art. 4, co. 1, lett. h) del Codice e impartire a questi ultimi, contestualmente alla nomina, specifiche e dettagliate istruzioni dirette ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 30 del Codice;
5. procedere alla nomina del/dei proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento a quanto previsto dal provvedimento del Garante della Privacy di data 27.11.2008, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicando detto/i nominativo/i al Titolare;
6. garantire di aver adottato le misure minime di sicurezza di cui al Codice (agli artt. 31-36 ed all’Allegato B al Codice) al fine di garantire la sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti allo stesso affidati;
7. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
8. procedere alla cessazione del trattamento dei dati personali in conformità all’art. 16 del Codice (Cessazione del trattamento dei dati), attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, provvedendo a restituire al Titolare i dati personali trattati in esecuzione del Contratto alla cessazione dello stesso, unitamente a qualsiasi documento o mezzo contenente i detti dati;
9. comunicare al Titolare qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali.
10. ottemperare tempestivamente alle richieste del Titolare;
11. inviare con cadenza annuale una relazione circa il regolare svolgimento dell’attività di trattamento dati personali e l’eventuale attività formativa svolta nei confronti degli incaricati (può essere sufficiente un documento che contenga i dati relativi al numero di accessi avvenuti da parte degli utenti, la conferma della regolarità nello svolgimento dell’attività e la conferma o modifica dei nominativi degli incaricati)
Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare periodicamente le presenti istruzioni.
L’anno duemiladiciotto (20 ) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, Il Titolare del trattamento dei dati personali
Azienda USL Toscana centro – Il Direttore Generale _ SdS Il Direttore
Comune/Unione Comuni di Il legale rappresentante
Per ricevuta e accettazione
Il legale rappresentante