Tribunale Ordinario di Velletri
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - area concorsuale Il Giudice designato, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
letta la proposta di accordo presentata da Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 05/05/1984, C.F.: MLNGLC84E05H501W, residente in
, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, C.F.: LTTGLL58B15Z600E, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, presso il cui Studio in Roma, Via Acuto n. 61/63, ha eletto domicilio;
rilevato che la stessa all’esito dello scrutinio documentale svolto risulta soddisfare i requisiti di agli artt. 7, 8 e 9 l.3/12 anche grazie alle integrazioni depositate;
visto l’art.10 legge n.3/2012,
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6
considerato che l’unico creditore del proponente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha espresso voto negativo;
sentito all’udienza il proponente e l’OCC;
visto l’art. 12 comma 3 quater l.3/2012 ratione temporis applicabile, che stabilisce “3- quater. Il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.”
considerato che nella specie l’adesione dell’Agenzia delle Entrate è senz’altro decisiva essendo l’unico credit0ore del proponente;
ritenuto che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, al riguardo, che la relazione dell’OCC così argomenta: “Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx non ha nè uno stipendio tale da cui trattenere parte del denaro per programmare una rateizzazione dei debiti, né tantomeno un patrimonio da consentirgli di realizzare quelle risorse monetarie attraverso cui adempiere i propri debiti. Ne discende che il presente accordo di ristrutturazione consente di migliorare e massimizzare le entrate ottenibili dai creditori dal ricorrente seppure in modo parziale. Di vero, il finanziamento di € 30.000 che il padre dell’istante mette a disposizione per il pagamento dei creditori, nei termini e nei modi di cui si vedrà infra, pur rappresentando una cifra modesta rispetto all’ammontare globale del debito, è pur sempre più soddisfacente e conveniente, sia in termini temporali che quantitativi, rispetto alle eventuali possibilità di soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio in caso di liquidazione del patrimonio del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, pur tenuto conto della loro collocazione preferenziale. Il Sig. Xxxxxx, infatti, come da indagini svolte tramite visure catastali, PRA e ipotecarie, per le quali si rimanda ai
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6
precedenti paragrafi, oltre a poter essere definito soggetto c.d. a reddito “0”, non è proprietario di bene mobile ( ad eccezione dell’auto di scarso valore ecnomico) o immobile alcuno. L’alternativa liquidatoria non potrebbe, dunque, essere percorsa attesa l’insussistenza di patrimonio da liquidare. Altresì, in quest’ultima ipotesi la finanza esterna verrebbe a mancare. Appare, altresì, il caso di evidenziare che sebbene la situazione nella quale versa il Meloni potrebbe far pensare di poter essere contemplata anche nell’ipotesi di cui all’art. 14 della L.n. 176/2020 in riferimento al debitore incapiente siffatta valutazione risulta essere, nella fattispecie in esame, priva di fondamento. Invero, come ben noto, il debitore incapiente è la persona fisica che è impossibilitato a mettere a disposizione dei propri creditori qualsiasi utilità diretta e/o indiretta. Pertanto, potendo usufruire della finanza esterna offerta dal sig. Xxxx Xxxxx Xxxxxx evidente appare l’utilità in termini di convenienza economica dell’accordo presentato. Per quanto riguarda le modalità di attuazione del Piano, lo stesso prevede un pagamento percentuale dei debiti, come infra meglio precisato, facendo ricorso interamente alla finanza fornita dal padre, il quale si impegna a versare la cifra di €30.000,00=. entro 10 giorni dell’omologazione del Piano. Il versamento di quanto spettante ai singoli creditori verrà effettuato preferibilmente direttamente dal Meloni dietro monitoraggio dell’OCC. Oltre la somma di € 30.000,00=, il signor Xxxxxx si impegna altresì a pagare i costi di procedura senza intaccare l’ammontare di tale finanziamento, costi quantificati dall’OCC, secondo i parametri di cui al DM 30/2012 e 202/2012 e dell’art. 11 del regolamento dell’Organismo, in € 3.558,20 oltre accessori, qualificabili come crediti prededucibili ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis L.3/2012. Dall’analisi sopra svolta emergono con chiarezza i profili della convenienza della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all’alternativa liquidatoria dei beni del ricorrente.”
Rilevato che dagli atti non emergono evidenze di segno contrario né il voto negativo dell’amministrazione risulta essere stato argomentato, tanto meno in punto di convenienza;
P.Q.M
- omologa l’accordo di ristrutturazione proposto dal ricorrente al suo unico creditore Agenzia Entrate Riscossione consistente nel pagamento dell’importo di
€ 30.000,00 (Euro Trentamila) da parte dei genitori Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, al netto delle spese di procedura entro 10 giorni dalla definitività dell’omologa;
- a tal fine autorizza la restituzione dell’assegno depositato a garanzia;
- l’OCC vigilerà sull’esecuzione dell’accordo;
- stabilisce la immediata pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione nel registro delle imprese;
Così deciso, in Velletri 26/10/2022.
Il Giudice