ATTO DI TRANSAZIONE
ATTO DI TRANSAZIONE
tra
il Comune di Mosciano Sant’Angelo (C.F. 82000070670 - P. IVA. 00252130679) con sede in Mosciano Sant’Angelo (TE), Piazza IV novembre, in persona del Sindaco pro – tempore Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistito dall’Avv.
Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx del Foro di Teramo
e
la società Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx & C. Sas (C.F. e P. IVA 00613820679) con sede in Basciano (TE) alla Via Del Monumento n. 6, in persona del legale rappresentante pro - tempore Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx, assistita dall’Avv. Mirco Di Bonaventura del Foro di Teramo
PREMESSO
✓ che tra le parti in epigrafe sorgeva controversia in relazione al contratto di appalto del 17.04.2007 – rep. 738, registrato in Giulianova il 27.4.2007 al
n. 776 serie I.;
✓ che la società appaltatrice Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx e C. Sas citava in giudizio il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) al fine di vederne riconosciuto il grave inadempimento, ottenere la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno, derivandone il procedimento incardinato inizialmente innanzi al Tribunale di Teramo sez. distaccata di Giulianova ed iscritto al n. 1817/2011 R.G. e poi successivamente innanzi al Tribunale di Teramo con ruolo n. 101817/2011;
✓ che la controversia era decisa dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 825/2018 emessa in data 30.11.2018, che, accogliendo integralmente la domanda attorea, così disponeva: “... definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l’effetto:
2. dichiara risolto il contratto di appalto iter partes intercorso in data 17/04/2007 – rep. 738, registrato in Giulianova il 27/04/2007 al n. 776 serie I;
3. condanna il Comune di Mosciano Sant’Angelo, in persona del Sindaco
x.x. xx pagamento in favore della Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx & C. s.a.s., della somma di euro 113.121,88 oltre rivalutazione dal 10/09/2015 e interessi legali e xxxxxxxx ex D.M. n. 145/2000, dalla data di citazione fino al saldo;
4. condanna il Comune convenuto a rifondere all’attrice le spese legali del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso, oltre spese esenti documentate;
5. pone le spese della c.t.u., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico del convenuto.”;
✓ che con la suddetta pronuncia, il Comune era condannato complessivamente a pagare €. 113.121,88 per sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria dal 10 settembre 2015 ed interessi legali e moratori dal 13 gennaio 2012, oltre al pagamento delle spese legali e della consulenza tecnica d’ufficio, il cui onere veniva posto definitivamente a carco dell’ente;
✓ che l’importo complessivo da corrispondere alla data del 28 novembre 2018, giorno di deposito della suddetta pronuncia, era pari ad €. 179.654,42, di cui:
€. 113.121,88 per sorte capitale,
€. 2.828,05 per rivalutazione monetaria dal 10.9.2015 al 28.11.2018,
€. 40.547,34 per interessi legali e xxxxxxxx ex DM 145/2000 dal 13.1.2012 al 28.11.2018,
€. 16.062,28 al netto dell’Iva per spese legali,
€. 7.094,87 come da decreto di liquidazione, per rimborso spese CTU anticipate dall’Impresa e poste definitivamente a carico del Comune in sentenza,
oltre spese di registrazione ed interessi moratori successivi;
✓ che la sentenza veniva notificata al precedente legale dell’ente costituito in primo grado, Avv. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, in data 11 dicembre 2018;
✓ che avverso la suddetta sentenza il Comune di Mosciano Xxxx’Xxxxxx proponeva impugnazione con atto notificato il 9 gennaio 2019, dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila, derivandone il giudizio iscritto al n. 70/2019 R.G.A., prossima udienza fissata all’11 dicembre 2019;
✓ che il Comune di Mosciano Sant’Angelo, al fine di limitare l’aggravio di costi per l’Ente, che continuavano ad aumentare soprattutto per effetto degli interessi moratori ex D.M. n. 145/2000, avviava trattative di bonario componimento con la Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e C. Sas, la quale manifestava la propria disponibilità;
✓ che alla data dell’ultimo conteggio, effettuato il 24 ottobre 2019, l’importo complessivo a carico dell’ente è stato calcolato in €. 183.555,36 oltre spese di registrazione ed interessi moratori successivi;
✓ che le parti, all’esito delle trattative, hanno raggiunto una intesa complessiva che prevede la definitiva risoluzione del rapporto contrattuale, il pagamento in favore dell’appaltatore di un importo determinato a saldo e stralcio e con contestuale rinuncia all’appello ed all’esecuzione della sentenza di primo grado;
✓ che il Consiglio Comunale di Mosciano Sant’Angelo, competente ratione materiae, con deliberazione n…………… del ………………., ha approvato il contenuto della transazione e ne ha disposto il relativo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sorto dalla sentenza
n. 825/2018 resa dal Tribunale di Teramo in data 30 novembre 2018, demandandone al Sindaco la sottoscrizione.
TANTO PREMESSO
tra le parti, come in epigrafe rappresentate, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Con la presente transazione non avente natura novativa, il Comune di Mosciano Sant’Angelo a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa vantata dalla società Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e C. Sas, per le causali di cui in premessa ed in particolare della sentenza n. 825/2018 resa dal Tribunale di Teramo in data 30 novembre 2018, offre in pagamento in favore di quest’ultima, che accetta, la minor somma, transattivamente e consensualmente determinata, di
€. 117.000,00 (euro centodiciassettemila/00), di cui €. 113.121,88 a titolo di risarcimento del danno ex art. 25 DM n. 145/2000, e la parte residua a titolo di parziale rimborso delle spese di registrazione della sentenza per comprensiva omnia.
Trattandosi di importo avente natura risarcitoria derivante da clausola penale ex art. 25 DM n. 145/2000, che espressamente richiama l’art. 1382 c.c., non è assoggettato a imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 15, c. 1, D.P.R. n. 633/72, come peraltro chiarito dalla R.M. n. 64/E del 23/4/2004.
La società Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e C. Sas, con l’effettivo e materiale corresponsione del sopra indicato importo di €. 117.000,00, rinuncia al maggior credito derivante dalla sentenza n. 825/2018 resa dal Tribunale di Teramo in data 30 novembre 2018 sopra richiamata.
Art. 2
Il contratto di appalto del 17.04.2007 – rep. 738, registrato in Giulianova il 27.4.2007 al n. 776 serie I rimane definitivamente risolto, con contestuale rinuncia delle parti ad ogni possibile ragione dal medesimo derivante.
Art. 3
Il Comune di Mosciano Sant’Angelo effettuerà il suddetto pagamento in un’unica soluzione entro e non oltre il 30.11.2019, termine da ritenersi essenziale.
Art. 4
Il Comune di Mosciano Sant’Angelo, contestualmente alla sottoscrizione della presente transazione, rinuncia ad ogni effetto all’appello iscritto al n. 70/2019
R.G.A. dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila, giudizio che sarà abbandonato ai sensi dell’art. 348 cpc alla prossima udienza fissata all’11.12.2019.
La Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e C. Sas a sua volta non si costituirà nel giudizio di appello e si impegna sin da ora a non dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 825/2018, salvo quanto previsto nel presente accordo ed al successivo art. 5.
Art. 5
Il termine del 30.11.2019 è da ritenersi essenziale; il mancato pagamento della suddetta somma di € 117.000,00 (euro centodiciassettemila/00), o anche solo il ritardato pagamento oltre la data sopra indicata, determinerà la facoltà della società Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx & C. Sas di dichiarare risolto il presente accordo, e la stessa sarà libera di procedere giudizialmente e dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 825/2018.
Art. 6
Verificatosi il tempestivo adempimento di quanto pattuito nella presente scrittura, le parti dichiarano fin da ora formalmente ed irrevocabilmente di avere definito ogni rapporto tra loro derivante dal contratto di appalto del 17.04.2007 – rep. 738 e dalle azioni e dagli atti conseguenti, nessuno escluso, e quindi dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra.
Art. 7
Il presente atto di transazione viene redatto in duplice originale.
Art. 8
Sottoscrivono la presente scrittura, per autentica delle firme ed ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex L.P., gli avv.ti Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx e Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxx.
Teramo / Mosciano Sant’Angelo,
L.C.S.
Il Comune di Mosciano Sant’Angelo Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx
Il Sindaco legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx
Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx & C. Sas Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxxxxxx
Il legale rappresentante Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx