Istruzione OperativaCondizioni Generali di Acquisto IO01-P06 Rev. 03 del 11/11/2019 Rif. Proc. P06 Pag. 1 di 13 SOMMARIO 1. TERMINOLOGIA 22. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 23. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI...
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SOMMARIO 2. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 2 3. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA/ORDINI DI ACQUISTO 3 4. CONFORMITA’ ALLE SPECIFICHE TECNICHE, MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI 3 5. ATTREZZATURE E SEMILAVORATI 3 6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA SUL KNOW HOW DI NMI S.R.L. 4 7. IMBALLAGGIO DEGLI ACQUISTI E GARANZIA DI INTEGRITA’ DEL CONTENUTO 4 8. LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA 5 10. CONFORMITA’ QUALITATIVA DEL SISTEMA6 11. CONFORMITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL PRODOTTO 6 12. VERIFICA DELLE FORNITURE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ 7 13. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI 8 14. APPROVAZIONE DELLE CAMPIONATURE (AUTOMOTIVE) 9 15. GESTIONE DELLE MODIFICHE 9 16. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE 9 18. CAUSE DI RECESSO E CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 12 |
REVISIONI | ||||
N° | DATA | DESCRIZIONE | PARAGR. | PAGINE |
00 | 00.00.00 | Prima emissione | tutti | tutte |
00 | 00.00.00 | Aggiunto due punti su struttura ordine | 5.2 | 3 |
02 | 01.06.2009 | Integrato con Requisiti ISO 14001:2004 | tutti | tutte |
03 | 11/11/2019 | Revisione completa | tutti | tutte |
Verifica RGQA | Approvazione Direzione | Emissione Acquisti | |||
Firma X. Xxxxxxxxxx | Data 08/11/19 | Firma C. Curta | Data 11/11/2019 | Firma X. Xxxx | Data 08/11/19 |
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1.1. É denominato “Fornitore” ogni soggetto che si obbliga nei confronti di National Molding Italia S.r.l. (in seguito “NMI”) alla consegna di beni da questa richiesti (detti anche “prodotti”) secondo le specifiche tecniche e/o con le attrezzature fornite da NMI. 1.2. Per “specifiche tecniche” si intende ogni tipo di informazione o documentazione tecnica, nonché modelli o campioni, diretta a consentire o agevolare la produzione dei beni richiesti da parte del Fornitore. 1.3. Per “attrezzature” si intendono gli stampi e ogni materiale accessorio diretto alla manifattura dei prodotti commissionati. 1.4. Per la “Qualità di NMI”, si intende il reparto interno e il suo responsabile preposti al controllo interno della qualità dei prodotti da acquistare e da produrre. 2. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 2.1. Ogni rapporto contrattuale che intercorrerà tra NMI e il Fornitore è retto dalle presenti condizioni generali, salvo che le stesse non siano espressamente derogate da condizioni specifiche, indicate nell’ordine di fornitura. In ogni caso le presenti condizioni di contratto o le specifiche condizioni indicate nell’ordine di fornitura si intendono accettate dal Fornitore al momento dell’accettazione scritta dell’ordine o comunque con l’inizio di esecuzione dell’ordine stesso. 2.2. In ogni caso le presenti condizioni generali devono ritenersi prevalenti sulle condizioni di vendita del Fornitore. 2.3. Trasmesso l’ordine al fornitore, esso deve essere accettato per iscritto entro quindici giorni, ovvero nel termine diverso indicato nell’ordine medesimo: diversamente lo stesso si intende revocato. 2.4. Nei casi in cui le comunicazioni previste dalle presenti condizioni e dai contratti di fornitura devono essere date “per iscritto”, si intendono valide le comunicazioni mediante posta elettronica, se non è prevista una specifica modalità, purché: a) le comunicazioni siano dirette a recapito reso noto in precedenza dal destinatario; b) le comunicazioni siano provenienti da soggetto idoneo a rappresentare NMI o il Fornitore. 2.5. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di NMI. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite. 2.6. Le presenti Condizioni Generali sono redatte sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, per renderla maggiormente comprensibile anche a fornitori esteri, tuttavia nell’interpretazione delle sue disposizioni prevale sempre la versione italiana |
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3. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA/ORDINI DI ACQUISTO 3.1. Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l’emissione di un Ordine di Acquisto da parte di NMI e l’accettazione tramite “conferma d’ordine” da parte del Fornitore. 3.2. L’inizio dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore costituisce accettazione dello stesso e delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità. L’accettazione dell’Ordine di Acquisto comporta l’integrale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste nonché delle presenti Condizioni Generali. 4. CONFORMITA’ ALLE SPECIFICHE TECNICHE, MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI 4.1. Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti conformi alle specifiche tecniche definite; ogni aggiornamento o modifica sui Prodotti o sui processi di realizzazione dei prodotti, deve essere preventivamente segnalato e successivamente condiviso per iscritto e comunque dovrà essere effettuato nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli aspetti economici concordati con NMI. 5. ATTREZZATURE E SEMILAVORATI 5.1. Le attrezzature che NMI mette a disposizione del fornitore per l’esecuzione dell’ordine rimangono di esclusiva proprietà di NMI, che li cede in comodato per la durata del rapporto di fornitura. 5.2. In particolare il Fornitore é tenuto a: • registrarle e contrassegnarle come di proprietà di NMI; • custodirle e utilizzarle con la massima cura; • provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria; • segnalare a NMI ogni eventuale danneggiamento e gli interventi straordinari ritenuti necessari con la massima urgenza, rimanendo inteso che tali interventi rimarranno a carico di NMI sempre che gli stessi non siano imputabili a negligenza o altre cause imputabili al Fornitore; • consentire agli incaricati NMI di controllare le modalità di conservazione, utilizzazione, lo stato d’uso ovvero ai fini indicati al punto precedente; • non utilizzarle se non per l’esecuzione dell’ordine, non cederle a nessun titolo a terzi, non riprodurle o copiarle; • conformarsi alle istruzioni che saranno date da NMI in ordine alla loro restituzione, rottamazione o conservazione; • dotarsi, a sue spese, di adeguate coperture assicurative contro il rischio di danneggiamento, perdita e furto delle attrezzature e semilavorati, nonché per i danni che da queste potrebbero derivare a terzi. Di tali coperture assicurative dovrà essere fornita documentazione a NMI a semplice richiesta di quest’ultima. In ogni caso la suddetta assicurazione non costituisce un limite alla responsabilità del Fornitore. 5.3. Anche i semilavorati necessari per la manifattura dei prodotti, allorché messi a disposizione del Fornitore, restano di proprietà di NMI. |
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6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA SUL KNOW HOW DI NMI S.R.L. 6.1. Tutte le specifiche tecniche che NMI comunichi o metta a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’ordine restano di proprietà della NMI, sia nel loro aspetto materiale, sia nel loro contenuto intellettuale, quale know how indispensabile per la produzione dei beni commissionati, laddove tali informazioni posseggono i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005. 6.2. A tal fine sono da ritenersi “riservate” le specifiche tecniche qualificate espressamente come tali, per apposizione di tale dizione sulle stesse, ovvero per essere indicate come tali per iscritto in qualunque altro documento relativo alla fornitura. 6.3. Il Fornitore garantisce la conservazione delle informazioni sopra citate secondo un adeguato livello di riservatezza che impedisca a terzi di venirne in qualsiasi modo a conoscenza. L’obbligo di riservatezza a carico del Fornitore permarrà per 5 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale tra le parti. La violazione dell’obbligo di riservatezza per il periodo indicato costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto. 6.4. Sono espressamente vietati riproduzioni e utilizzo di disegni, campioni, modelli, attrezzature, strumenti, ecc. per forniture non destinate a NMI. 6.5. Il fornitore non può apportare alcuna modifica alla Fornitura, in particolare ai componenti, al materiale, al procedimento di fabbricazione, senza la preventiva approvazione scritta di NMI. 6.6. Il Fornitore garantisce, comunque, che quanto fornito non lede alcun diritto di terzi per brevetti o privative industriali; in caso contrario, il Fornitore è chiamato a manlevare NMI per ogni onere diretto ed indiretto, conseguente alle citate violazioni da parte del Fornitore. 7. IMBALLAGGIO DEGLI ACQUISTI E GARANZIA DI INTEGRITA’ DEL CONTENUTO 7.1. Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti con un imballo idoneo al trasporto al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità. Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati presso lo stabilimento NMI oppure presso altro luogo specificato nell’ordine, gli stessi saranno accettati con riserva. Nella successiva verifica, qualora risultassero con imballo danneggiato, NMI avrà il diritto di rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore, addebitando ogni costo. Tutti gli imballi utilizzati per la spedizione dei prodotti dovranno essere individuati nei documenti riportando le seguenti informazioni: - Ragione sociale del fornitore - Data di spedizione - Numero di ordine - Il codice, la denominazione commerciale - La quantità - Il lotto di produzione - La data di scadenza - Numero di colli. 7.2. La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione e il trasporto dei prodotti oggetto di consegna devono avvenire in conformità con le istruzioni di NMI; il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle citate istruzioni. |
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7.3. Ogni prodotto spedito deve essere corredato di tutti i documenti richiesti nell’ordine. Eventuali modifiche delle istruzioni di imballaggio elaborate dai fornitori dovranno essere concordate con i Reparti della Qualità e della Logistica di NMI. 7.4. In caso di trasporto di prodotti o materiali con regime particolare di cautele in relazione alla pericolosità del prodotto trasportato (si richiamano esemplificativamente i regimi ADR/IATA/IMDG), devono essere adottate tutte le misure previste dai regolamenti cogenti. 8. LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA 8.1. Il luogo di consegna è il magazzino di NMI o altro luogo specificato nell’ordine 8.2. Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le quantità, le tempistiche e nei luoghi indicati nell’ordine di acquisto. Consegne parziali non sono accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in forma scritta tra le Parti. Qualora insorgano difficoltà nel rispettare i termini di consegna, il fornitore è obbligato a darne immediata e preventiva comunicazione a NMI. 8.3. I beni sono trasportati a spese e a rischio del Fornitore fino al momento della consegna, nel luogo prefissato ai sensi delle presenti condizioni. 8.4. I termini di consegna richiesti devono essere considerati tassativi e gli eventuali anticipi, ritardi o problemi di consegna devono essere segnalati per iscritto. 8.5. NMI può rispedire al mittente, forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e rischio del Fornitore, ovvero ad addebitare a quest’ultimo le spese di custodia in magazzino. Eventuali consegne effettuate in anticipo rispetto ai termini convenuti, se non espressamente richieste da NMI, non daranno in ogni caso origine ad anticipi sulle decorrenze delle date di pagamento. 8.6. In caso di ritardi di consegna, non dovuti a cause di forza maggiore, NMI avrà a sua scelta una delle seguenti facoltà, che comunicherà preventivamente al Fornitore: - richiedere comunque l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penale pari allo 0,50 % del prezzo della quantità non consegnata entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo; - rifornirsi altrove, in tutto o in parte dei particolari ordinati a spese e a rischio del Fornitore; - risolvere, con effetto immediato, il rapporto sorto dall’ordine non evaso tempestivamente ex art. 1456 c.c. È fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore effettivamente subito. 9.1. I prezzi indicati sugli ordini di NMI sono quelli considerati validi ai fini della fatturazione ed eventuali variazioni o modifiche potranno essere effettuate soltanto dall’Amministrazione o dall’Ufficio Acquisti di NMI. Sono escluse variazioni retroattive dei prezzi. Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge; NMI effettuerà il pagamento nel modo ed alla scadenza indicati nell’Ordine di Acquisto, subordinatamente al ricevimento delle fatture, debitamente compilate, nonché di ogni correlato tipo di documentazione qualora richiesto dalla legge. Se non preventivamente autorizzato per iscritto da NMI, il Fornitore si impegna a non trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti di NMI. |
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10. CONFORMITA’ QUALITATIVA DEL SISTEMA 10.1. NMI richiede che il fornitore disponga di un sistema che consenta di individuare e risalire in modo inequivocabile, per ogni lotto di produzione, alla data di fabbricazione, agli esiti dei controlli e delle prove a cui sono stati sottoposti i prodotti ed alle eventuali azioni correttive attuate. Tale requisito si applica anche a materiali e alle lavorazioni realizzati da subfornitori. E’ responsabilità del fornitore mantenere tale documentazione per un tempo di 10 anni dalla data dell’ultima fornitura. 10.2. Per le forniture relative al mercato Automotive, il Fornitore garantisce di essere certificato ISO 9001 da un Ente di Certificazione accreditato e riconosciuto. Per NMI risulterebbe apprezzabile che i fornitori strutturino il sistema gestione qualità avendo come obiettivo la conformità alla norma IATF 16949. I fornitori di prodotti non utilizzati per il mercato Automotive, non in possesso di tale certificazione devono comunque garantire l’applicazione dei principi fondamentali della normativa in questione. In tal caso, la valutazione del fornitore verrà effettuata mediante audit e richiesta di compilazione di un questionario. 10.3. In ogni caso, il Fornitore si impegna ad implementare un sistema di qualità basato sullo standard ISO 14001 o comunque a garantire una gestione di salvaguardia dell’ambiente e l’applicazione delle regole in conformità alla normativa ISO 45000 sulla sicurezza nei posti di lavoro. 10.4. NMI trasferisce ai propri fornitori eventuali requisiti specifici dei Clienti (C.S.R.). Il fornitore si impegna a recepirli e a segnalare tempestivamente a NMI, eventuali impossibilità ad ottemperare a quanto richiesto. 11. CONFORMITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL PRODOTTO 11.1. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto indicato nell’Ordine di Acquisto sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione. Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti, NMI, avrà la facoltà di: • accettare le tolleranze per le differenze quantitative definite contrattualmente; • restituire la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza a spese e rischio di quest’ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock; • chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente al reintegro dei prodotti mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa (ivi compresi eventuali extra costi dovuti a esigenze logistiche) rimangano a carico del Fornitore. 11.2. Il Fornitore è responsabile per la qualità dei prodotti forniti, anche in caso di ispezione svolta da NMI e si impegna a garantire i materiali esenti da vizi e non conformità constatati. Il Fornitore deve accertare che le verifiche soddisfino i requisiti di qualità al fine di garantire Zero Difetti. 11.3. Al verificarsi di situazioni critiche, fermi linea, problemi di qualità ricorrenti, reclami da parte del cliente finale, NMI ha il diritto di chiedere al Fornitore specifici controlli |
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supplementari, al fine di rilevare i problemi verificatisi e non rilevati dai controlli posti in essere dal Fornitore durante la produzione. Il fornitore si obbliga a effettuare tutti i controlli necessari atti a garantire l'affidabilità e l'idoneità delle materie prime alla funzione e all'impiego richiesti, come indicato nella documentazione tecnica fornita a NMI. Il fornitore deve disporre di un sistema che garantisca: • l’identificazione delle materie prime e dei semilavorati in giacenza nei propri magazzini; • l’identificazione dello stato di avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di controllo; • l’identificazione del prodotto non conforme per evitarne l’involontario utilizzo o la consegna; • l’identificazione del prodotto finito e deliberato conforme. • L’applicazione e il rispetto della metodologia FIFO (First In First Out). 12. VERIFICA DELLE FORNITURE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ 12.1. NMI non è tenuta ad effettuare dei controlli in accettazione, tranne che per ricercare danni dovuti al trasporto e difetti visibili del prodotto. Il Fornitore è quindi totalmente responsabile dei prodotti forniti e si impegna ad effettuare tutti i controlli necessari a garantire che questi siano esenti da vizi o difetti di fabbricazione. NMI si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli di conformità sui prodotti di fornitura: a) presso il fornitore e/o suoi subfornitori; b) in accettazione arrivi utilizzando piani di campionamento. Nel caso venga rilevato una parte non conforme l’intero lotto potrà essere considerato tale; 12.2. La gestione degli eventuali prodotti non Conformi verrà effettuata secondo quanto indicato di seguito. La Qualità di NMI può decidere, in accordo con il fornitore, di: a) trattare l’intero lotto potenzialmente non conforme da smaltire o renderlo al fornitore, con o senza richiesta di sostituzione, in funzione delle necessità; b) far fare dei campionamenti mirati sui restanti prodotti oggetto della fornitura con personale proprio o di fornitori terzi nel proprio stabilimento a spese e rischio del fornitore. I prodotti non conformi rilevati durante la selezione vengono poi resi al fornitore o rilavorati nel proprio stabilimento o da fornitori terzi a spese del fornitore. 12.3. Gestione delle azioni correttive: Al rilevamento di una non conformità NMI segnala quanto riscontrato al fornitore. Al ricevimento della segnalazione, il fornitore si impegna ad analizzare i rilievi in esso contenuti ed a inviare a NMI le Azioni correttive che saranno messe in atto a protezione del Cliente. I fornitori che forniscono materia prima o semilavorati per il settore Automotive, al ricevimento di una segnalazione di non conformità, devono compilare un rapporto 8D. La corretta gestione del rapporto 8D prevede: • D1; D2; D3; (Quick Answer + azioni di contenimento) entro 24 ore; • D4; D5; D6;-(Analisi “root cause” per “occurence”/”detection”, incluse le azioni correttive; |
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• D7; D8; (“Gemba Check”; verifica dell’efficacia delle azioni correttive, chiusura 8D) secondo i tempi stimati nelle azioni correttive. Compilazione eventuale “Lesson Learned”. Nel caso che le azioni correttive non risultino efficaci o vi siano non conformità ripetitive, NMI si riserva di applicare dei processi di contenimento definiti “escalation process” in accordo alla procedura interna, al fine di: - garantire le forniture conformi a quanto concordato; - supportare il fornitore per la risoluzione di problemi qualitativi che hanno causato la non conformità. 12.4. I Prodotti forniti sono, in ogni caso, assistiti dalla garanzia per i difetti e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge. Il fornitore è tenuto a fornire il massimo supporto e la necessaria cooperazione per un’analisi congiunta al fine di determinare le cause del problema e identificare la soluzione. 12.5. Il recupero dei costi derivanti da non conformità qualitative o logistiche causate dai fornitori, ad essi imputabili, verrà ad essi addebitato. Tali costi possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) costi di gestione della non conformità; b) costi dei prodotti non conformi o delle lavorazioni che hanno generato la non conformità; c) costi di gestione del prodotto non conforme quali selezioni, prove, rilavorazioni, movimentazione, trasporto, ecc.; d) Eventuali costi addebitati dai clienti di NMI per la gestione della non conformità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, selezioni, prove, rilavorazioni, movimentazione, trasporto; e) Autorizzazione eccezionale a forniture di prodotti non conformi (richiesta di deroga). 12.6. Il fornitore non dovrà consegnare dei prodotti sui quali rilevi delle non conformità rispetto ai requisiti specificati senza aver ottenuto formale autorizzazione dalla Qualità. L’autorizzazione alla fornitura di prodotti non conformi dovrà essere ricevuta per iscritto da NMI. Eventuali costi indotti derivanti dalla non conformità verranno addebitati al fornitore. Ogni contenitore di prodotto accettato in deroga dovrà essere opportunamente identificato con un cartello riportante la dicitura “Materiale Accettato in Deroga”. Inoltre, i prodotti accettati in deroga dovranno essere indicati nel documento di trasporto (DDT). Quanto sopra non si applica nel caso di non conformità riguardanti caratteristiche di sicurezza o soggette a vincoli legislativi, di omologazione o cogenti per i quali non può essere concessa alcuna deroga. Le parti convengono che qualora NMI contesti la fornitura per qualsiasi causa o motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando la controversia non sarà stata risolta. 13. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI 13.1. Il fornitore potenziale deve fornire preliminarmente alcuni documenti e/o dichiarazioni di conformità rispondendo ad una apposita richiesta mirata a raccogliere in maniera strutturata informazioni sull’azienda, sul prodotto e/o servizio approvvigionato. In funzione delle risposte e una volta completate le attività di qualifica, NMI decide se il potenziale nuovo fornitore possa essere inserito nella lista dei fornitori e decide se inviare una richiesta d’offerta al fornitore potenziale. |
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13.2. Qualità delle forniture; NMI effettua semestralmente il monitoraggio dei fornitori, secondo criteri stabili che comprendono la qualità del prodotto fornito e la qualità del servizio. Nel caso il fornitore non raggiunga il punteggio minimo previsto, l’ufficio Acquisti provvederà ad inviare comunicazione al fornitore, il quale dovrà proporre un piano di Xxxxxx correttive atte a minimizzare le cause che hanno determinato il punteggio negativo. 13.3. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e l’aggiornamento della documentazione tecnica. Il fornitore deve predisporre e mantenere aggiornata tutta la documentazione necessaria a garantire e a comprovare la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti. Tali documenti devono essere prontamente resi disponibili su richiesta. 14. APPROVAZIONE DELLE CAMPIONATURE (AUTOMOTIVE) 14.1. NMI considera necessaria la campionatura per il benestare alla fornitura se i prodotti non sono mai stati acquistati dal Fornitore. Se non diversamente indicato, la fornitura dei campioni deve essere accompagnata dalla documentazione PPAP (caratteristica del settore Automotive) di livello 3. Al completamento della fase di PPAP il fornitore è tenuto a mantenere presso il proprio stabilimento un campione realizzato con le medesime modalità / attrezzature definitive e conformi a quanto campionato e condiviso, con la Qualità NMI. Per le forniture di materie prime è sufficiente inviare la scheda tecnica, scheda di sicurezza, certificazione REACH-ROHS (x.xx 16) e quando richiesto inserire l’IMDS al nostro indirizzo XX 0000. Il fornitore di materie prime si impegna ad inviare ad ogni lotto il certificato di conformità della materia prima. 14.2. Il Fornitore si obbliga a conformarsi all’ A.P.Q.P. (Advanced Product Quality Planning): In caso di assegnazione di un nuovo ordine il fornitore in questione dovrà pianificare e monitorare l’avanzamento delle attività di sviluppo del prodotto e del processo, che portano alla preparazione della documentazione di cui al punto precedente, attraverso un opportuno APQP. 15.1. Il fornitore deve disporre di un sistema che permetta di individuare la data di introduzione delle modifiche sul prodotto. Il fornitore deve: - Identificare opportunamente la prima fornitura di prodotti modificati; - Riportare la dicitura Lotto modificato nel documento di trasporto (DDT). Questo vale anche per le modifiche ai prodotti affidati in sub-fornitura. 16. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE 16.1. Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. 16.2. Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti e i materiali richiesti conformi alle normative nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza generale dei prodotti e dei consumatori (ad esempio il D.P.R. 24.05.1988 n. 224 attuazione della direttiva CE n. 85/374 in materia di danno da prodotto difettoso, il D.Lgs. 21.05.2004 n. 172 attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti). |
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16.3. Il Fornitore si impegna a consegnare prodotti e materiali conformi ai requisiti ambientali (prodotti e sostanze nocive non ammesse) come previsto dal D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente) ed inoltre, con riguardo all’impatto ambientale delle forniture, il Fornitore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Ambiente relativamente ai propri processi e prodotti onde ridurre i rischi associati al loro uso. 16.4. Il Fornitore si impegna a garantire la conformita’ con il Regolamento (CE) n°1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche che stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli (come definiti all’articolo 3 del Regolamento). I fornitori di articoli (materiali, semilavorati, componenti, assemblati, ecc.) ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento REACH dovranno rispettare le relative restrizioni richieste dalla norma e fornire nell’ambito del processo di approvazione del prodotto l’evidenza dell’avvenuta procedura di registrazione o di notifica delle sostanze in essi contenute e comunicare le informazioni relative all’eventuale contenuto di SVHC (Substances of Very High Concern). Il Fornitore si impegna inoltre a fornire contestualmente alla prima consegna le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele componenti gli articoli forniti al fine di consentirne la sicurezza di utilizzo. Le schede dei dati di sicurezza dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalle norme di riferimento; non saranno accettate schede di sicurezza non conformi. Qualora le schede di sicurezza vengano aggiornate, le nuove versioni dovranno essere automaticamente e tempestivamente inviate. 16.5. A fornire informazione uniformate al Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (CLP – Classification, Labelling and Packaging), pur basandosi sui principi e i requisiti delle Direttive 67/548/CE, relativa alle sostanze pericolose, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, riprende il GHS (Global Harmonization System), che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale. Tale armonizzazione ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, la libera circolazione delle sostanze, delle miscele chimiche e degli articoli all’interno della U.E., rafforzando la competitività e l’innovazione. 16.6. A fornire informazioni documentate in accordo alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive) e la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), Legge Europea 2018, legge 3 maggio 2019, n. 37) disciplinano l’uso di sostanze pericolose, quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e etere di difenile polibromurato (PBDE), ed il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di tali apparecchiature. I fornitori dovranno fornire in occasione del processo di approvazione del prodotto una certificazione relativa all’adempimento degli obblighi derivanti da esse. |
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16.7. A fornire informazioni relative al Conflict Minerals relativa alla normativa definita il 22 agosto 2012, la United States Securities and Exchange Commission annuncia l'adozione delle norme definitive relative ai "conflict mineral" di cui alla Sezione 1502 della Normativa Xxxx-Xxxxx Xxxx Street Reform and Consumer Protection Act (“Conflicts Minerals Rules”).I “conflict minerals” includono oro, columbite-tantalite (coltan), cassiterite, wolframite e i loro derivati, attualmente limitati a tantalio, stagno e tungsteno. Nel caso in cui un qualsiasi Prodotto, o un suo componente, contenga qualsiasi minerale appartenente a tale categoria il Fornitore dovrà comunicare immediatamente a NMI per iscritto tali Conflict Mineral e fornire tutte le informazioni necessarie al fine di ottemperare ai requisiti delle relative disposizioni nazionali / internazionali vigenti in materia di “Conflict Minerals”. L'obbligo di segnalare l'uso dei “Conflict Minerals” sarà continuo. 16.8. Circa il controllo sulle esportazioni e dogana, il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente e applicabile in tema di dogane e import/export. Il Fornitore è tenuto a informare NMI di eventuali requisiti relativi a licenze di importazione/esportazione dei Prodotti in base alla legislazione italiana o estera sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali. Allo stesso tempo è tenuto ad informare NMI della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d’origine dei Prodotti. Il Fornitore inoltre dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti: - Paese d'origine dei Prodotti e dei relativi componenti; - Tariffe doganali dei Prodotti; - Persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni. - Su richiesta, il Fornitore fornirà in forma scritta eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e informerà NMI di eventuali cambiamenti. 16.9. Il Fornitore si impegna ad attivare tutte le possibili forme di prevenzione dell’inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo, rumore, etc), a gestire i rifiuti industriali conformemente alle leggi vigenti, ad individuare e gestire tutti gli aspetti e gli impatti ambientali che potrebbero generare effetti “indiretti” nella produzione e nella consegna dei prodotti forniti alla NMI, a rispettare e a salvaguardare l’ambiente utilizzando prodotti eco-compatibili e conformi alla legislazione vigente con imballi possibilmente riciclabili. 16.10. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che NMI ha redatto un Codice Etico disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e si impegna rispettarne tutti i principi contenuti. 17.1. E’ fatto espresso divieto al Fornitore, di subappaltare, in tutto o in parte, la produzione dei beni richiesti da NMI o di cedere e/o trasferire l’ordine, salvo autorizzazione scritta di NMI. |
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18. CAUSE DI RECESSO E CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 18.1. Nel caso di denunce di vizi, difetti e non conformità superiori a due per ogni contratto di fornitura NMI può recedere dai rapporti contrattuali in corso, con comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito. 18.2. NMI può recedere dal rapporto contrattuale instaurato, con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, se intervengono circostanze che fanno prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti, oltre al caso di sottoposizione dell’impresa del Fornitore a concordato, fallimento o altre procedure concorsuali nonché in caso di trasformazione e/o cessione dell’azienda o della ditta/società del Fornitore. 18.3. Il contratto tra NMI ed il Fornitore si intenderà risolto di diritto in caso di: - violazione del dovere di riservatezza; - violazione del divieto di subappalto; - inosservanza dei termini di consegna stabiliti nell’ordine; - inosservanza degli standard di Qualità delle forniture previste ai punti 10 e 11; - violazione della sicurezza dei consumatori di cui al punto 17.2; - inosservanza dei requisiti ambientali di cui al punto 17.3; - inosservanza delle regolamentazioni legislative di cui al punto 17; - inosservanza delle prescrizioni tecniche impartite da NMI e della gestione delle non conformità di produzione di cui al punto 12 nonché per il mancato accesso alla documentazione valutativa individuale del fornitore prevista dall’art. 13 . 18.4. In tali casi il contratto si intenderà risolto di diritto decorsi 8 giorni dal ricevimento di comunicazione scritta da parte del Fornitore a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, senza ulteriori formalità e con riserva di richiesta di risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti da NMI. 19. COMPETENZA TERRITORIALE E LEGGE APPLICABILE 19.1. Per ogni controversia inerente all’interpretazione o l’esecuzione dei contratti di fornitura stipulati tra NMI ed il Fornitore sarà esclusivamente competente il Foro di Torino. La legge applicabile è sempre quella italiana. 20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 20.1. Il trattamento dei dati personali e dei dati di persone fisiche che il Fornitore conferisce avviene unicamente in quanto correlato all’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di beni indicati nell’ordine trasmesso da NMI, inclusi i relativi adempimenti contabili e fiscali, e, a tal fine, il trattamento è necessario, poiché in sua assenza il rapporto non si può instaurare, né potrebbe proseguire. I dati personali, trattati anche con strumenti informatici, possono essere comunicati solo in relazione alle finalità indicate e non sono soggetti a diffusione. In qualsiasi momento il Fornitore, se interessato ovvero i soggetti interessati, potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 art.15,16,17,18,20 e 21. |
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In particolare l'interessato, persona fisica, ha diritto: - di accesso ai dati personali; - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; - di opporsi al trattamento; - alla portabilità dei dati; - di revocare il consenso; - di proporre reclamo all’ Autorità di controllo; - esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge scrivendo al titolare del trattamento National Molding Italia S.r.l. ai seguenti recapiti : - Xxx Xxx Xxxxx x. 0 00000 Xxxxxxxx; - tramite email : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, il Fornitore dichiara di avere preso atto informativa scritta relativa al trattamento dei dati personali, disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx, ed esprime il suo consenso al trattamento degli stessi, con riferimento agli usi ivi descritti. Data …………….. Timbro e Firma …………………………… In particolare, visti gli art. 1341 e 1342 c.c. approviamo specificatamente le clausole di seguito indicate: - 2. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO; - 8. LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA; - 12. VERIFICA DELLE FORNITURE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’; - 17. DIVIETO DI SUBAPPALTO; - 18. CAUSE DI RECESSO E DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO; - 19. COMPETENZA TERRITORIALE E LEGGE APPLICABILE; - 20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Data …………….. Timbro e Firma ………………………… |