CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI MANGIME E SEGATURA PER TOPI E RATTI PRESSO IL SERVIZIO DI ALLEVAMENTO E SPERIMENTAZIONE ANIMALE DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO “X. XXXXXX” DI ANCONA.
Procedura Aperta Durata contratto 60 mesi
Importo totale a base d’asta presunto quinquennale: € 192.700,00 (IVA inclusa) Criterio di aggiudicazione: prezzo inferiore
Lotto A Mangime Codice CIG 25225119EB Lotto B Segatura Codice CIG 252263938E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | TEL 071/0000000 |
ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA Sig.ra Raffaella Monaci | TEL 071/0000000 |
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di mangime e segatura per topi e ratti presso il Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale del Polo Scientifico e Tecnologico “X. Xxxxxx” di Ancona, da aggiudicarsi per lotti separati secondo la seguente suddivisione:
Lotto A mangime per topi e ratti presso il Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale del Polo Scientifico e Tecnologico “X. Xxxxxx” di Ancona
Lotto B segatura per topi e ratti presso il Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale del Polo Scientifico e Tecnologico “X. Xxxxxx” di Ancona
ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo a base d’asta presunto complessivo (IVA inclusa), per cinque (5) anni, è di € 192.700,00 così suddiviso:
Lotto A mangime € 130.250,00 Lotto B segatura € 62.450,00
ART. 3 – PERIODO DELLA FORNITURA
L’appalto avrà la durata di cinque (5) anni a partire dalla data di effettivo inizio della fornitura.
La ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni pattuite, fino a quando l’Istituto non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 120 giorni dalla scadenza del contratto medesimo.
L’Istituto si riserva la facoltà di estendere la fornitura in misura non superiore al 20% secondo le norme vigenti.
ART. 4– QUANTITA’
Lotto A (mangime): Il totale per cinque (5) anni sarà di circa 83.500 chili, (16.700 chili per un (1) anno).
Lotto B (segatura): Il totale cinque (5) anni sarà di circa 30.000 chili (6.000 chili per un (1) anno).
Si precisa che i quantitativi (presuntivamente riferiti al fabbisogno annuo) devono considerarsi di massima e non vincolanti per l’Istituto, che si riserva di determinarli, con variazione in più o in meno, in relazione alle effettive esigenze della sede interessata ed alle disponibilità di budget.
ART. 5 ‐ CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE
Lotto A (mangime):
Gli animali da laboratorio (topi e ratti) presenti presso lo “Stabulario di allevamento e riproduttore”, per necessità di ricerca proprie di questo Istituto, sono allevati e mantenuti fino all’invecchiamento e sono destinati ad essere stabulati per un periodo di tempo uguale o
superiore ai 16 mesi, pertanto l’alimentazione deve rispondere a caratteristiche organolettiche e bromatologiche di qualità che coprano con un’unica formulazione i fabbisogni nutrizionali sul lungo periodo.
A tal fine le materie prime impiegate devono essere di prima scelta e contenere una percentuale in grassi grezzi non superiore al 4‐ 5 % e un quantitativo di fibra grezza che si aggiri sul 5% e che sia ricavata da fonti nobili quali farine di erbe, frumento, granturco.
Infine l’apporto proteico per coprire i fabbisogni nutrizionali minimi sul lungo termine non deve derivare unicamente da fonti vegetali, ma almeno per il 6% della razione anche da fonti animali quali farine animali e/o siero di latte.
Lotto B (segatura):
Gli animali da laboratorio (topi e ratti) presenti presso lo “Stabulario di allevamento e riproduttore”, per necessità di ricerca proprie di questo Ente, sono allevati e mantenuti fino all'invecchiamento e sono destinati ad essere stabulati per un periodo di tempo uguale o superiore ai 16 mesi con cambi di lettiera settimanali, pertanto la lettiera deve rispondere a caratteristiche microbiologiche e granulometriche di qualità che garantiscano alto potere assorbente, un abbattimento delle polveri fini e condizioni di sterilità.
A tal fine la lettiera deve essere sterilizzata e pervenire sterile (negatività documentata alla carica batterica e micotica totale durante tutte le fasi dalla produzione al trasporto), avere un alto potere assorbente e una granulometria fine. Deve, inoltre, essere garantito un abbattimento della polverosità della segatura e/o altro materiale che funga da lettiera.
La provenienza del materiale di lettiera deve essere certificata, non deve derivante da legno trattato chimicamente o contenente sostanze naturali tossiche o allergizzanti per i roditori, pertanto i prodotti che costituiscono il materiale devono essere definiti chiaramente e standardizzati.
Sarà presa in considerazione anche l'eventuale presentazione della lettiera all'animale con caratteristiche di arricchimento ambientale, che favoriscano il gioco e riducano lo stress della gerarchizzazione.
ART.6 ‐ ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:
• tutti gli oneri di imballo, consegna e trasporto presso i locali dello Stabulario del Polo Scientifico e Tecnologico “X. Xxxxxx” di Ancona. I locali in oggetto distano circa 30 metri dal cancello principale;
• tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA
L’Amministrazione dell’Ente non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre
quelle stabilite nel presente Capitolato.
ART. 7 ‐ CAMPIONATURA DI GARA
Per ogni articolo indicato in offerta dovrà essere presentato il seguente numero di campioni:
Lotto A (MANGIME) un sacco da 25 kg.
Lotto B (SEGATURA) un sacco da 20 kg.
è indispensabile per evitare errori, che su ogni campione presentato venga apposto il timbro o etichetta adesiva della ditta offerente.
Non saranno prese in considerazione le offerte degli articoli per cui non sono stati presentati i campioni; gli stessi dovranno essere inviati, pena l’esclusione dalla gara, separatamente dall’offerta, entro lo stesso termine al seguente indirizzo:
INRCA ‐ Polo Scientifico Tecnologico di Ancona Responsabile Stabulario Xxxx. Xxxxx Provinciali Xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Nel caso in cui la campionatura non risultasse prodotta per le quantità richieste, la ditta sarà chiamata ad integrarla entro un termine non superiore a giorni sette (7) dalla data della richiesta di integrazione. Se, decorso tale termine, la ditta interessata non provvedesse alla piena integrazione della campionatura richiesta, l’offerta verrà esclusa dalla gara.
A conclusione della gara la campionatura presentata dalla Ditta aggiudicataria dell’appalto sarà conservata dall’INRCA per verificare la corrispondenza della stessa ai prodotti forniti durante il periodo contrattuale; alle Ditte non aggiudicatarie la campionatura sarà restituita, a richiesta, da presentarsi entro un mese dall’aggiudicazione dell’appalto con spese a carico della Ditta. Se non perverrà nessuna richiesta entro il mese suddetto la campionatura non verrà più restituita.
ART.8 – CONSEGNE
Le consegne dovranno essere effettuate presso i locali dello Stabulario del Polo Scientifico Tecnologico “X. Xxxxxx” di Ancona:
per il lotto A : mensilmente in lotti da 1500 Kg, da concordare comunque con il Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale in relazione alle esigenze periodiche, in confezioni singole non superiori ai 25 kg.
per il lotto B : con scadenze non superiori ai 60 giorni nella quantità di 2.000 kg. circa a spedizione, da concordare con il Servizio di Allevamento e Sperimentazione Animale, in relazione alle esigenze periodiche, in confezioni singole non superiori ai 20 kg.
Le forniture dovranno essere conformi ai campioni inviati all’atto della gara.
Si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà effettuare sollecita consegna del materiale ordinato rispettandone tassativamente la quantità.
In casi particolari di urgenza le ditte dovranno far fronte alle richieste con tempestività mettendo a disposizione i prodotti richiesti nell’arco di dieci (10) giorni lavorativi (dal lunedi’ al sabato).
La firma per ricevuta della merce non impegna l’Istituto per quanto riguarda la verifica delle merci stesse, riservandosi l’Istituto di comunicare con lettera a parte le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.
Qualora emergessero vizi di qualità, difetti di confezionamento o mancata corrispondenza dei prodotti e delle quantità consegnate rispetto a quanto richiesto e/o dichiarato in offerta (o presentato come campionatura), la merce sarà contestata ed eventualmente respinta al fornitore che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta entro cinque (5) giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) dalla contestazione.
La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a suo rischio e pericolo, e dovrà essere ritirata dal fornitore senza indugio; è a carico del fornitore ogni spesa sostenuta sia per la consegna che per il ritiro della merce stessa.
In caso di mancata sostituzione l’Istituto può provvedere all’acquisto di beni similari al secondo aggiudicatario o sul mercato, addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente ogni maggiore onere conseguente.
Nel caso di modifica delle confezioni o nel caso di successive variazioni apportate alla produzione la ditta sarà tenuta a darne notizia all’Istituto che si riserva ogni decisione in merito.
ART. 9 – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
• Scheda tecnica dei prodotti offerti;
• Eventuali depliants illustrativi;
ART. 10 – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, articolata sulla falsariga dell’allegato “modulo offerta economica”, dovrà:
⇒ essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana
⇒ indicare:
• esatta denominazione o ragione sociale della Società;
• domicilio, codice fiscale e partita IVA;
• timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa.
La ditta dovrà indicare il prezzo, in cifre e in lettere, per il lotto A) e/o per il lotto B), specificando la relativa aliquota IVA.
Il prezzo finale dovrà essere calcolato arrotondando il valore alla terza cifra decimale.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163/06 è richiesta a pena di esclusione:
⮚ la sottoscrizione della stessa su ogni pagina da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno a quanto previsto relativamente agli obblighi della ditta aggiudicataria;
⮚ la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese con l’impegno, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle proprie mandanti;
In caso di subappalto, la ditta offerente dovrà indicare in sede di offerta economica la quota della fornitura che intende subappaltare che, come previsto dall’art. 118 del D. Lgs 163/2006, non potrà essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
ART. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, avverrà, per la fornitura conforme alle caratteristiche tecniche richieste dal presente Capitolato Speciale, per singolo lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. e sarà subordinata al parere favorevole dei Responsabili Utilizzatori e/o della Commissione di gara.
Si precisa che il confronto verrà effettuato sul prezzo offerto IVA inclusa.
Le offerte, IVA inclusa, non dovranno essere superiori alla base di gara indicata all’art.2 del presente capitolato, pena esclusione dalla gara.
L’Amministrazione dell’Istituto perverrà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta ammessa.
L’aggiudicazione s’intende definitiva per l’Amministrazione solo dopo l’intervenuta esecutività ai termini di legge del relativo atto di aggiudicazione e l’accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia, mentre la ditta aggiudicataria rimarrà vincolata sin dal momento di presentazione dell’offerta.
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione per errori formali o per motivi di opportunità.
ART. 12 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, a richiesta della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, in base ai costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, determinati da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) del Codice.
In mancanza della pubblicazione di tali dati e di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all’altra parte contraente.
Si precisa che qualsiasi adeguamento dei prezzi verrà svolto nel rispetto delle disposizioni di cui all’at. 115 del D. Lgs n. 163/2006.
ART. 13 ‐ ESTENSIONI O VARIAZIONI DELLA FORNITURA
In seguito al manifestarsi di nuove esigenze l’Istituto potrà chiedere alla ditta aggiudicataria variazioni relativamente alla fornitura del mangime o della segatura.
Tale variazioni saranno comunicate con preavviso di 15 gg.
Per la determinazione dell’importo aggiuntivo si applicheranno i prezzi di aggiudicazione moltiplicati per il numero di mangime e/o segatura aggiunte o tolte rispetto a quelle previste nel presente capitolato.
Le offerte, IVA esclusa, non dovranno essere superiori alla base di gara indicata all’art.7 del presente capitolato, pena esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte parziali.
L’Amministrazione dell’Istituto perverrà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta ammessa.
L’aggiudicazione s’intende definitiva per l’Amministrazione solo dopo l’intervenuta esecutività ai termini di legge del relativo atto di aggiudicazione e l’accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia, mentre la ditta aggiudicataria rimarrà vincolata sin dal momento di presentazione dell’offerta.
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione per errori formali o per motivi di opportunità.
ART. 14 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La fatturazione mensile, dovrà essere distinta per Sede, ed intestata a: INRCA – Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx – P. IVA 00204480420.
Il pagamento della fattura sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi successivi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita:
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs. n. 231/2002 ed in accordo tra le parti:
✓ senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi;
✓ con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno;
✓ al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del
semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno);
Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs.n.231/2002.
L’amministrazione procederà al pagamento delle fatture previa verifica di regolarità della Ditta circa il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei dipendenti adibiti al servizio.
Inoltre i pagamenti saranno assoggettati alla verifica prevista all’art. 48‐bis del DPR 29/09/1973 n. 602.
ART. 15 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In caso di subappalto l’Impresa si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o con i subcontaraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Una copia dei suddetti contratti verrà inviata all’Istituto al fine di verificare l’apposizione della suddetta clausola.
Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’Istituto risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L.136/2010 e dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con raccomandata a.r..
ART. 16 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Istituto, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.
ART. 17 ‐ PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per le penalità si applica l’art. 26 del Capitolato Generale, così come per la risoluzione si applica l’art. 27 del medesimo, per quanto non espressamente previsto in detti articoli, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.
Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti.
La ditta aggiudicataria sanerà nel più breve tempo possibile le eventuali contestazioni. In caso di reiterata inadempienza dei patti contrattuali, l’INRCA ove non intenda agire diversamente potrà pronunciare la risoluzione del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Ente il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla ditta inadempiente.