Documento aggiornato il 1° luglio 2021
Assicurazione Indennitaria Decennale edilizia residenziale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Decennale Postuma
Documento aggiornato il 1° luglio 2021
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00.00.0000.00 – fax x00.00.0000.0000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a 382,37 milioni di Euro (di cui 190,63 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 191,54 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 126,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d’esercizio per 256,17 milioni di Euro (di cui 114,63 milioni di Euro vita e 141,54 milioni di Euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 441,63 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 667,44 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 225,81 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 198,73 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 537,87 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 339,14 milioni di Euro ed un Ratio pari al 270,6%. |
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? |
Sezione A - PARTITA 1- Immobile |
HDI si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato,nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all’Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all’immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda Tecnica HDI indennizza i danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale; - gravi difetti costruttivi; purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata Nel caso di vendita di quote di proprietà dell’immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell’atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza di polizza , diviene Assicurato. |
Sezione B-RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI | |
HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A. | |
Per ciascuna delle sezioni di garanzia sopra indicate , le somme e i massimali assicurati rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In particolare, relativamente alla Sezione A di polizza Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa in polizza costituiscono il massimo indennizzo che HDI è tenuta a corrispondere all’Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sinistri e per l’intera durata del contratto, fermi gli eventuali limiti di indennizzo indicati in polizza. Le somme assicurate e le franchigie previste nella polizza , si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, del 5% annuo | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non sono previste opzioni | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
SEZIONE A DANNI ALL’IMMOBILE SEZIONE A DANNI ALL’IMMOBILE | La copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 2 –Spese di demolizione e sgombero , ove richiamata, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Garanzia base - punto a), nonché al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. La copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1B – Involucro, ove richiamata , ai danni materiali e diretti all’involucro, purché detti danni siano derivanti da difetto della costruzione e provochino: 1) distacco totale o parziale dell’involucro; 2) fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua dell’involucro. L’obbligo di HDI si limita all’indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico imprevisto ed imprevedibile dell’involucro o di parti dello stesso. La copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 3 – impermeabilizzazioni delle coperture, ove richiamata, ai danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 10° anno compreso La copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 4 – pavimentazioni e rivestimenti interni, ove richiamata ,ai danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 10° anno. Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 5 – intonaci e rivestimenti esterni, ove richiamata, ai danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia d i cui all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 10° anno. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Ci sono limiti di copertura? |
Sezione A Danni all’Immobile |
Delimitazione dell’assicurazione HDI non è obbligata per: a) vizi palesi o vizi occulti dell’immobile comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e, comunque, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione; b) danni cagionati da assestamento; c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore; d) danni derivanti da modifiche dell’immobile intervenute dopo il collaudo; e) danni indiretti o consequenziali; f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; g) danni da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell’immobile non destinate per propria natura a lunga durata, conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia struttura dell’immobile e fermo quanto stabilito nelle garanzie specifiche richiamate; i) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 1% del limite di indennizzo relativo alla partita interessata dal danno. In nessun caso HDI corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata; j) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 1% del limite di indennizzo relativo alla Partita 1B Involucro o alla Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture o alla Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso HDI corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata; k) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; da fulmine, caduta di aerei; l) danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali; m) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato. Garanzia struttura dell’immobile Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D. LGS. N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell’ambito dell’importo indicato alla Sezione A – partita 2, fino a concorrenza del 10% di detto importo. Involucro L’indennizzo consiste,nel limite della somma assicurata alla partita 1B – Involucro,nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile Impermeabilizzazioni delle coperture L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 3- Impermeabilizzazione delle coperture - nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile. secondo quanto stabilito dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l’applicazione della seguente tabella: • Per danni accaduti dal quinto al sesto anno compreso: 70 % • Per danni accaduti dal sesto al settimo anno compreso: 60 % • Per danni accaduti dal settimo all’ottavo anno compreso: 50 % • Per danni accaduti dall’ottavo al nono anno compreso: 40 % • Per danni accaduti dal nono al decimo anno compreso: 30 % Le percentuali indicate in tabella corrispondono alla detrazione in percentuale da applicare all’importo di danno determinato in base all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Dall’importo così determinato andranno detratte le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza. Restano comunque esclusi i danni verificatisi e denunciati nel 1° anno di validità di polizza Pavimentazioni e rivestimenti interni L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 4 Pavimentazioni e rivestimenti interni nonché nel limite |
di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile secondo quanto stabilito dall’art .5 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l’applicazione della seguente tabella: • Per danni accaduti dal quinto al sesto anno compreso: 70% • Per danni accaduti dal sesto al settimo anno compreso: 60% • Per danni accaduti dal settimo all’ottavo anno compreso: 50% • Per danni accaduti dall’ottavo al nono anno compreso: 40% • Per danni accaduti dal nono al decimo anno compreso: 30% Le percentuali indicate in tabella corrispondono alla detrazione in percentuale da applicare all’importo di danno determinato in base all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Dall’importo così determinato andranno detratte le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza Restano comunque esclusi i danni verificatisi e denunciati nel 1° anno di validità di polizza. Intonaci e rivestimenti esterni L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile, secondo quanto stabilito dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l’applicazione della seguente tabella: • Per danni accaduti dal quinto al sesto anno compreso: 70% • Per danni accaduti dal sesto al settimo anno compreso: 60% • Per danni accaduti dal settimo all’ottavo anno compreso: 50% • Per danni accaduti dall’ottavo al nono anno compreso: 40% • Per danni accaduti dal nono al decimo anno compreso: 30% Le percentuali indicate in tabella corrispondono alla detrazione in percentuale da applicare all’importo di danno determinato in base all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Dall’importo così determinato andranno detratte le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza Restano comunque esclusi i danni verificatisi e denunciati nel 1° anno di validità di polizza. | |
Sezione B – RESPONSABILITA’ CIVILE | |
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); ; L’assicurazione non comprende: c) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; d) i danni cagionati da vizi dell’immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa; e) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A; ; f) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. | |
NORME COMUNI ALLE DUE SEZIONI DI GARANZIA | |
Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell’importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella polizza. Tale scoperto e\o franchigia è sempre presente ma definito nel suo ammontare per ogni singola polizza, in funzione del rischio assicurato e con l’accordo e la sottoscrizione del Contraente. DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE HDI non è obbligata ad indennizzare o a risarcire: a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’immobile; b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonchè le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, dell’utente dell’ Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; |
d) i difetti di rendimento dei beni assicurati; e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati; f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all’immobile, realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa; g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all’immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso; HDI non è inoltre obbligata per: h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo , come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad HDI, entro i 3 giorni successivi all’accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C., e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l’obbligo di HDI cessa. Il Contraente o l’Assicurato che esageri dolosamente l’ammontare del danno o ricorra, per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all’indennizzo. La denuncia deve essere: • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: ⮚ posta elettronica certificata a: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; ⮚ posta elettronica a: xxxxxxxx@xxxx.xx; fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61. |
Assistenza diretta/in convenzione: Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione | |
Gestione da parte di altre imprese Il contratto non ne prevede | |
Prescrizione: : I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente nel relativo questionario, che forma parte integrante del contratto e le cui dichiarazioni costituiscono elemento essenziale al fine del corretto inquadramento e valutazione del rischio. HDI presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull’apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale ad HDI e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire ad HDI ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate. |
Obblighi dell’impresa | Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito da HDI presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad HDI delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati ad HDI tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro Relativamente alla Sezione B, HDI assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni |
spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. HDI non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è destinato all’edilizia residenziale |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società (2020), è, in percentuale, pari al 18,79% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 18,79 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile. Regime fiscale Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del: 21,25% . Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxx eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione: “Assistenza / Reclami”. In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e- mail: xxxxxxx@xxxx.xx; fax: x00.00.00000000; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – |
Reclami e Procedure speciali – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx – xxx.xxxx.xx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |