BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE-RESTAURO DEL MASO E DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO...
BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE-RESTAURO DEL MASO E DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE E. MACH IN LOCALITA’ MASO DELLE PART P.ED. 498/1 IN C.C. DI MEZZOLOMBARDO”.
(provvedimento a contrarre del Direttore Generale di Patrimonio del Trentino S.p.A. n. 10 di data 6 giugno 2018 in esecuzione della delibera del CdA di data 5 giugno 2018)
Trento, 8 GIUGNO 2018
Prot. n. S171/2018/337703/3.5/1050-18
Gara telematica n.: 55153
Codice CUP: C86F10000120005 - Codice CIG: 7516687656
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 11 settembre 2018 – ore 12.00
Procedura NON soggetta ad AVCPASS (in quanto procedura interamente gestita con sistemi telematici)
PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO
Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale)
D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.
Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
PREMESSO che:
a) l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM);
b) per accedere al Sistema è necessario:
• possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell’allegata “Guida operativa – Presentazione offerta. Gara telematica – procedura aperta” di seguito denominata “Guida Operativa” allegata al presente bando di gara;
• essere registrati al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento”. L’operatore economico privo dell’abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto a prendere visione della procedura indicata nella sezione “Gare telematiche di lavori pubblici” al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxXxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx.
Il concorrente potrà accedere direttamente al modulo online selezionando la stringa: “Richiedi l'iscrizione per la sola partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica o cottimi fiduciari nell'ambito dei lavori pubblici o aggiorna la tua posizione”.
c) la documentazione integrale di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione;
ATTENZIONE! Trattandosi di procedura aperta telematica e NON AD INVITO, il bando di gara e la documentazione di gara caricata a sistema è visibile ai soggetti registrati a sistema SAP – SRM.
d) la gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30bis della l.p. 26/1993 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, su delega di Patrimonio del Trentino, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA E l’OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 30 comma 5bis della L.P. 26/93, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG d’ora in avanti denominato Regolamento attuativo della L.P. 26/93, dell’art. 9 della L.P. 2/2016 e delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1830 di data 31/08/2012 e n. 1106 di data 29/06/2015, nonchè della successiva Deliberazione n. 1994 di data 11/11/2016.
ATTENZIONE! PROCEDURA CON VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA MEDIANTE METODO
ELETTRONICO SEMPLIFICATO ai sensi dell'art. 30 comma 5bis della L.P. n. 26 del 1993.
Al fine della produzione delle analisi prezzi di cui al predetto articolo 30, comma 5bis l'Amministrazione mette a disposizione dei partecipanti i seguenti documenti:
• Analisi dettagliata dei prezzi unitari del progetto, predisposta da Patrimonio del Trentino Spa;
• “Criteri di valutazione delle offerte”;
• “Analisi/lista dei prezzi unitari”, da compilare da parte dei concorrenti.
ATTENZIONE: Si informano le Imprese che il bando di gara, i modelli per rendere le dichiarazioni, l’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” e la “Guida Operativa”, sono disponibili anche sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti verranno caricate a sistema SAP-SRM insieme alla documentazione di gara, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara,
comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara. Detti atti saranno altresì pubblicati, anche mediante avviso, sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Si ricorda altresì ai concorrenti di seguire le modalità di presentazione dell’offerta come di seguito specificate, pena la non ammissibilità dell’offerta.
Tutto ciò premesso, la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Xxx Xxxxxx 0, Xxxxxx, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 30 bis della LP 26/93, svolta con modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della
L.P. 2/2016, i seguenti lavori su delega di Patrimonio del Trentino con la quale sarà stipulato il contratto d’appalto:
1. Descrizione dell'opera: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione dell'opera: lavori di ristrutturazione del Maso delle Part e realizzazione di nuovo capannone a servizio del CRI e CTT della Fondazione Xxxxxx Xxxx in località Maso delle Part p.ed. 498/1 in X.X. xx Xxxxxxxxxxxxx
0. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (XX) – Loc. Maso delle Part
3. Termine di esecuzione dei lavori: Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. Ulteriori Informazioni all’art. 10 del capitolato.
4. I lavori sono finanziati nel seguente modo: mediante risorse proprie della Società;
5. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli specifici articoli del Capitolato Speciale d'Appalto (dall’art. 17 e seguenti) che si richiamano integralmente.
6. Importo complessivo di appalto: Euro 3.034.595,76.- di cui:
a) EURO 2.914.595,76.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 120.000,00. - per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
7. Classificazione dei lavori:
CATEGORIA PREVALENTE
* Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 1.102.173,23 (diconsi Euro un milione centodue mila centosettanta tre / 23), di cui:
a) Euro 1.049.124,86 (diconsi Euro un milione quarantanove mila centoventiquattro /86) per lavorazioni soggette a ribasso.
b) Euro 53.048,37 (diconsi Euro cinquantatremila quarantotto /37 ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della percentuale
complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016
pari al 30% dell’importo complessivo di contratto.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (specificare: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
• opere da Impianti elettromeccanici trasportatori (OS4) per EURO 24.793,35 di cu:
a) Euro 24.270,40.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 522,95.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS4, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 d. lgs. 50/2016, il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto.
Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati la Stazione appaltante, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nella “White list”, sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi
i) guardiania dei cantieri
Con riferimento alla categoria prevalente, nei lavori rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): a, b, c, d, e, f, g, h, i.
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA.
* Categoria OS32 (Strutture in legno) per Euro 297.967,99 (diconsi Euro duecentonovantasette mila novecentosessantasette/ 99) di cui:
a) Euro 24.776,31 (diconsi Euro ventiquattro mila settecentosettantasei / 31) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro 273.191,68 (diconsi Euro duecentosettantatre mila centonovantuno / 68) per lavorazioni soggette a ribasso;
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS32 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare per intero le predette lavorazioni, pena l’esclusione, fermo restando che ai sensi dell’art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alle suddette categorie sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati la Stazione appaltante, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nella “White list”, sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
Con riferimento alla categoria OS32 nei lavori rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): a, b, c, e, f, g.
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA.
* Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro 492.406,20 (diconsi Euro quattrocentonovantadue mila quattrocentosei / 20) di cui:
a) Euro 12.100,82 (diconsi Euro dodicimila cento / 82) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro 480.305,38 (diconsi Euro quattrocento ottanta mila trecentocinque / 38) per lavorazioni soggette a ribasso;
* Categoria OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) per Euro 357.726,47 (diconsi Euro trecento cinquantasette mila settecento ventisei / 47) di cui:
a) Euro 16.707,14 (diconsi Euro sedicimila settecento sette / 14) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro 341.019,33 (diconsi Euro trecento quarantuno e diciannove / 33) per lavorazioni soggette a ribasso;
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS06 e OS07, sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ferma restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati la Stazione appaltante, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nella “White list”, sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
Con riferimento alle categorie OS06 e OS07, nei lavori rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): a, b, c, e, f, g.
CATEGORIE SCORPORABILI SIOS (A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA).
Individuate ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione) adottato ai sensi dell’art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016:
* Categoria OG11 (Impianti tecnologici) per Euro 784.321,87 (diconsi Euro settecento ottantaquattromilatrecentoventuno / 87) di cui:
a) Euro 13.367,36 (diconsi Euro tredicimila trecento sessantasette / 36) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro 770.954,51 (diconsi Euro settecento settanta mila novecento cinquantaquattro / 51) per lavorazioni soggette a ribasso;
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dell’art 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OS30 (S.I.O.S.), l'EVENTUALE SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE IL TRENTA PER CENTO
DELL'IMPORTO DELLE OPERE STESSE e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile di cui all’art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo di contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall’impresa, entro il limite massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.
Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016
n. 248 per le opere rientranti nella categoria OG11, NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO.
Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati la Stazione appaltante, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nella “White list”, sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi
i) guardiania dei cantieri
Con riferimento alla categoria OG11, nei lavori rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): a, b, c, e, g.
8. L’opera NON è suddivisa in lotti per le motivazioni meglio esposte nella determina a contrarre del Direttore Generale n. 10/2018.
9. Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.
10. La gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP- SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA E l’OFFERTA ECONOMICA, ai sensi dell’art. 17 della
L.P. 2/2016, dell’art. 30bis e dell’art. 30 comma 5bis della L.P. 26/93, e con le modalità procedurali dell’art. 62 e del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG, dell’art. 9 della L.P. 2/2016 e della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell’elaborato allegato denominato “Criteri di valutazione delle offerte”, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto.
La valutazione dell'ANOMALIA DELL’OFFERTA sarà effettuata ai sensi dell’art. 63 co. 8 della L.P. 26/93 ed avverrà MEDIANTE METODO ELETTRONICO SEMPLIFICATO ai sensi dell'art. 30 comma 5bis della L.P. n. 26/93 e sulla base di quanto disposto ai successivi paragrafi 5 e 7 e nell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”.
L’appalto verrà aggiudicato all’offerta che otterrà il punteggio complessivo maggiore (somma punteggio offerta tecnica e punteggio offerta economica secondo le modalità indicate nell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”e che sarà ritenuta dall’Amministrazione complessivamente congrua
secondo quanto meglio disciplinato e specificato nel bando di gara e nell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”.
Per quanto riguarda l’individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all’elaborato denominato “Criteri di valutazione delle offerte”.
11. Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, l’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo) previo appuntamento da concordare con un incaricato dell’Amministrazione. L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero 0461830453 (arch. Xxxxxxx Xxxxx).
Si invita a formulare la richiesta di sopralluogo non oltre sette giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta.
Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata dall’Impresa ai fini dell’eventuale verifica successiva.
In caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.
Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.
12. Documentazione disponibile per i concorrenti:
Il presente bando di gara, gli elaborati progettuali, “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, (allegato E), i modelli per rendere le dichiarazioni (istanza di partecipazione, allegati A1 e A2),
D.G.U.E. Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), Estratto normativo (allegato C), Dichiarazione di subappalto (allegato G), Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D) e dichiarazione per l’attestazione imposta di bollo (allegato H), l’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” (allegato F), la scheda per rendere la dichiarazione relativa all'offerta tecnica (allegato F 1,) e la “Guida Operativa” sono caricati sul sistema SAP SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP SRM secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare la lett. b) delle premesse).
Il presente bando di gara, l’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” e la Guida sono altresì disponibili sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx ovvero possono essere ritirati in copia presso l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 00000 Xxxxxx (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore
14.30 alle ore 15.30).
Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Amministrazione sopra indicata nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30), previo appuntamento da richiedere all’indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx).
Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso la stazione appaltante in formato digitale.
Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”. Quindi, nella sezione “Dati di testata – Documenti” si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l’apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, “invia a/Cartella compressa”, oppure “Apri con /Cartelle compresse”), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.
La consultazione dei files in formato “dwf” può avvenire mediante l’installazione dell’applicativo gratuito scaricabile all’indirizzo: (xxxx://xx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx?xxxxXXx000000&xxx00000000).
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti entro il giorno11/07/2018, ai sensi del Piano anticorruzione 2018-2020, ESCLUSIVAMENTE per iscritto, inviando, nell’intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti:
* per le imprese già registrate a sistema SAP-SRM: una o più richieste di chiarimento all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa;
* per le imprese non registrate a sistema SAP-SRM: una comunicazione all’indirizzo PEC xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica entro il giorno 23/07/2018.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non viene fornita risposta diretta al concorrente.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786.
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara s’invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione e caricati a sistema all’interno dei “Dati Generali” nella sezione “Informazioni Acquirente” nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Le comunicazioni, da parte dell’Amministrazione, individuate dall’art. 25 della LP 2/2016 e dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l’avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA
Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica (n. 55153), il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa” e nel presente bando di gara,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 settembre 2018
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente.
I seguenti documenti da classificare nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”:
1. l’istanza di partecipazione di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di € 140,00.- (centoquaranta/00) a favore dell’X.X.XX. Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
5. l’eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5 , 4.6, 4.7 e 4.8.
Il documento richiesto dall’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” (“OFFERTA TECNICA – Maso Part”) e costituenti L’OFFERTA TECNICA sono da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B), e sono da classificare nella categoria “Allegato tecnico” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”.
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 3 e 3.B) dei documenti comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero dell'offerta tecnica, secondo quanto indicato nell'elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”.
La classificazione dei documenti nella categoria “Allegato amministrativo” comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
I seguenti documenti da classificare nella categoria “Allegato economico”, come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della “Guida Operativa”:
1. il documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari” (soggetto ad imposta di bollo) - redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.A.1);
2. Documento di sintesi dell’offerta (soggetto ad imposta di bollo);
3. (eventuale) Dichiarazione di subappalto (soggetto ad imposta di bollo);
4. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta per la gara in oggetto.
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A del presente bando di gara o la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” del documento ““Analisi/lista dei prezzi unitari”di cui al punto n. 1, comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
La classificazione in una categoria diversa della categoria “Allegato economico” del documento
“Documento di sintesi”, comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A.3 del presente bando di gara, della Dichiarazione di subappalto, di cui al precedente punto 3, comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA nei casi in cui sia dovuta.
La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” delle eventuali giustificazioni dell’offerta presentate al fine della valutazione dell’anomalia, di cui al precedente punto n. 5, comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione II della Guida Operativa.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 9.00, PRESSO L’AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI - XXX XXXXXX, 0 - 00000 XXXXXX – SALA ASTE.
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi (in caso di associazione temporanea di impresa alla sola impresa capogruppo) attraverso comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) indicati negli atti di gara.
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93 , in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.
Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della
L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.
Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.
I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 .
Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
* Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.
* Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza, nella parte III, lett. c) del D.G.U.E.
AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2018-2020, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale
n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori.
A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.
2.2 ASSENZA
DEI
MOTIVI
DI
ESCLUSIONE
E
REQUISITI
DI
QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE
A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III del D.G.U.E.):
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, allegato C);
•
L’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere autocertificata
dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
• Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall’art. 80, comma 5 lett.c), le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, esemplificati al paragrafo 2.2 delle Linee Giuda n. 6 di ANAC.
• Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione.
• La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice e dunque determinano l’esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.
B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE (PARTE II del D.G.U.E.):
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Si precisa che:
A. la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
B. le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
C. le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
D. i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell’art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.
REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE.
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1, alle categorie scorporabili e subappaltabili OS32, OS6 e OS7 e alla categoria scorporabile SIOS OG11 per i relativi importi.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili OS32, OS6 e OS7 non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto e i limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7, sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ferma restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alla categoria scorporabile SIOS OG11 superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo, possono essere posseduti dall’Impresa in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall’impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE.
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all’art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
L’impresa mandataria del raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OG11 (S.I.O.S.) superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92, comma 7 del d.p.r. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili delle categorie OS32, OS06 e OS07 non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto e i limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, pari al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS06 e OS07 sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ferma restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OG11 (S.I.O.S.) superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del relativo
importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO
Ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell’ambito dell’associazione di tipo orizzontale finalizzata all’assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OG11 (S.I.O.S.), superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
I requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE.
Ai sensi dell'art. 22 della X.x. 0/0000, xxxxx restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria a seguito dell'aggiudicazione.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
3.A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.1, il “Documento di sintesi dell’offerta” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.2 e la dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 3.A.3 (tutti soggetti ad imposta di bollo) devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e classificati nella categoria “Allegato economico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati nella categoria “Allegato economico”, a pena di esclusione.
3.A.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DEL DOCUMENTO “ANALISI/LISTA DEI PREZZI UNITARI”
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento. La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, ai sensi dell’art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26), e tenuto conto di quanto specificato nel documento “Criteri di valutazione delle offerte”, secondo le modalità di seguito specificate.
Il predetto modulo è un file .pdf caricato a sistema unitamente agli altri elaborati della presente procedura di gara e dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito indicate.
L'offerente dovrà compilare:
• obbligatoriamente entrambi i seguenti campi “Spese generali impresa” e “Utile d'impresa” (i relativi dati dovranno essere inseriti nel formato decimale, ad esempio 0,12 indica 12%, 0,10 indica 10%);
• almeno uno dei seguenti campi: “Costo Manodopera IMPRESA”, “Xxxxx Xxxx e Trasporti IMPRESA” e “Costo materiali IMPRESA”, espressi in euro;
Automaticamente, il file di cui sopra:
• calcola il “Prezzo unitario” (in cifre e in lettere) moltiplicando la somma dei costi relativi a: manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa indicati dal concorrente;
• calcola il prodotto del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall’Amministrazione (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel campo “Importo totale”;
• calcola il “Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”, espresso in cifre ed in lettere, e derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
• calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che risulterà espressa in cifre ed in lettere in calce al documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari”. Si precisa che l’arrotondamento avviene all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
N.B. SI SEGNALA CHE IL MODULO “Analisi/lista dei prezzi unitari” FORNISCE IN AUTOMATICO IL MESSAGGIO "ATTENZIONE ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA OFFERTA!", QUALORA L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA OFFERTA RISULTI INFERIORE DEL 10% DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA DI PROGETTO.
La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, con tre decimali dopo la virgola, viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall’Amministrazione e posto a base di gara.
Si precisa che:
- l’indicazione delle voci e quantità riportate nel documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nel documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari” previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo, l'analisi dettagliata dei prezzi unitari del progetto predisposta dal
Patrimonio del Trentino, i “Criteri per la valutazione delle offerte” ed il capitolato speciale d’appalto forniti dalla Stazione appaltante.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a:
a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, nel documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari” sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella in bianco, a destra della quantità indicata dall’Amministrazione. Una volta inseriti la nuova quantità, il “Costo Manodopera IMPRESA”, il “Costo Noli e Trasporti IMPRESA” e il “Costo materiali IMPRESA”, il modulo .pdf calcolerà automaticamente il “Prezzo unitario” (in cifre e in lettere), moltiplicando la somma dei costi relativi a: manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa indicati dal concorrente; il modulo .pdf calcolerà, altresì, automaticamente il prezzo complessivo (“Importo totale”) offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità, indicata dal concorrente, per il prezzo unitario;
b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto. Per ogni nuova voce inserita indica il “Costo Manodopera IMPRESA”, il “Xxxxx Xxxx e Trasporti IMPRESA” e il “Costo materiali IMPRESA”.
L’inserimento di una nuova voce si esegue selezionando il riquadro “Aggiungi voce” posizionato in calce alle lavorazioni/voci previste dalla Stazione Appaltante. A questo punto inserire l'eventuale codice identificativo della voce e, A PENA DI ESCLUSIONE:
• categoria di appartenenza,
• descrizione della voce,
• unità di misura,
• quantità,
• almeno uno dei seguenti campi: “Costo Manodopera IMPRESA”, “Xxxxx Xxxx e Trasporti IMPRESA”,“Costo materiali IMPRESA”.
Il modulo .pdf calcolerà automaticamente il “Prezzo unitario” (in cifre e in lettere), moltiplicando la somma dei costi relativi a manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa, indicati dal concorrente; il modulo .pdf calcolerà, altresì, automaticamente il prezzo complessivo (“Importo totale”) offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità indicata dal concorrente, per il prezzo unitario.
Comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA delle offerte:
• il mancato rispetto delle modalità sopra indicate;
• la presentazione di offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall’Amministrazione.
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE
Il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE, ai sensi dell’art. 58.29, comma 10, della L.P. 26/93, compilando il campo appositamente predisposto in calce al documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari”.
In alternativa, il concorrente potrà indicare i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale in un documento a parte (soggetto ad imposta di bollo), che dovrà, a pena di esclusione, essere firmato digitalmente e caricato a sistema classificandolo nell’“Allegato economico.”
Una volta compilato nella sua interezza (con l’inserimento anche dei COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE”), il modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” dovrà essere salvato e firmato digitalmente, come qualsiasi altro documento; quindi, riepilogando:
• si seleziona il file “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito (Patrimonio del Trentino) e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
• si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file
selezionato;
• si carica a sistema il file così firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell’offerta.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore, secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• il file così firmato avrà ora un’estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma
alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
• Impresa mandante:
• riceve il file “Analisi/Lista dei prezzi unitari” da firmare digitalmente;
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• ritrasmette il file così firmato all’impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l’apposizione anche della loro firma.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all’offerta dovrà contenere:
• il modulo pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo delle due firme
successive in formato PAdES (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti, con i relativi certificati di sottoscrizione;
• la firma dell’impresa e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell’impresa/e mandante/i in formato CAdES (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.
Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Analisi/Lista dei prezzi unitari” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.
Qualora il concorrente caricasse a sistema il documento“Analisi/Lista dei prezzi unitari” sia nella sezione “Dati di posizione “ – “Note personali” che in quella “Dati generali“ - “Note personali”, l’Amministrazione terrà in considerazione solamente quest’ultimo.
Comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL’OFFERTA:
- il mancato utilizzo del modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” fornito dall’Amministrazione;
- la mancata indicazione o sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione del valore relativo alle voci “Spese generali impresa” e “Utile d'impresa”;
- la mancata indicazione del costo di almeno una delle voci relative alla manodopera, ai noli e trasporti e ai materiali;
- la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate;
- classificazione del modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” e/o del “Documento di sintesi” in una categoria diversa della categoria ”Allegato Economico”.
3.A.2 MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA
Una volta compilato il modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, il totale offerto, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza” - dovrà essere riportato nell’apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:
• accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “elaborare offerta”;
• entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione “Dati posizione”;
• entrare nel dettaglio dell’unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero “1” o sulla lente d’ingrandimento;
• inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (paragrafo 1.2.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa) nell’apposito campo “Importo a valore”. L’importo ivi inserito genererà automaticamente il ribasso percentuale che sarà visualizzato sul documento di sintesi dell’offerta.
Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l’importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari”.
Il ribasso percentuale risultante dal documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari” sarà fisso ed invariabile. Pertanto, in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, prevarrà quest’ultimo.
Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell’importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”, cliccando sul pulsante “Documento di sintesi”; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore).
Per le modalità di firma del documento di sintesi dell’offerta da parte di un’impresa singola si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e VII della Guida Operativa.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia al paragrafo 1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato economico”, con le modalità di cui al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
3.A.3 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93 e 105 comma
2 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria “Allegato economico” (secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1 - Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa), assieme al documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, e al “Documento di sintesi dell’offerta”.
La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:
- dei lavori o delle parti di opere o lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori.
Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.
La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei LIMITI E DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 sono subappaltabili entro la PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto);
2. relativamente alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l’esecuzione delle quali è richiesta l’abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. - categoria OS4 -, qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, a pena di esclusione, tenendo presente però che il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016.
3. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS32 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, fermo restando che l'importo delle opere subappaltate di cui al presente punto 2) è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
4. Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS06 e OS07 (non a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ferma restando la possibilità di subappaltare le predette lavorazioni nei limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
5. Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG11 (SIOS) a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30% DELL'IMPORTO DELLE OPERE STESSE, dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza fissati dall’Amministrazione per la medesima categoria, e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 10 novembre 2016
n. 248 sopra citato, l'importo delle opere subappaltate di cui al presente punto NON È COMPUTATO ai fini del raggiungimento del limite della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Qualora il concorrente non abbia attestato un’adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OG11, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, a pena di esclusione, tali lavorazioni nel limite massimo del 30% del relativo importo, ai sensi dell’art. 105, comma 5 del d. lgs. 50/2016. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OG11, NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO.
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un’unica voce della “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell’affidamento in subappalto di quest’ultima, ad eccezione delle seguenti lavorazioni individuate al comma 4 dell’art. 2 del CSA:
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l’unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.
Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l’esclusione dalla gara.
Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la
categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell’art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
3.A.4 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
L’offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.
Per la gara in oggetto l’importo dell’imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari ad € 176,00- (n.11 marche da bollo da € 16,00.-, una ogni 4 facciate del documento “Analisi/Lista dei prezzi unitari”, compreso il documento di sintesi dell’offerta).
Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, aggiungere ulteriori € 16,00.-
all’importo sopra esposto.
Nel caso venga presentata una fideiussione bancaria, aggiungere ulteriori € 16,00.-
all’importo sopra esposto.
1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972
La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.
Ai fini della documentazione da allegare all’offerta, l’Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria “Allegato economico”.
2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Il concorrente può dimostrare di avere assolto l’imposta di bollo sull’offerta compilando il modulo denominato “Attestazione imposta di bollo” - Allegato H al presente bando.
A tal fine, il concorrente dovrà:
- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all’appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli “Allegati economici”.
Il modulo deve essere conservato in originale presso l’operatore economico partecipante alla gara.
I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.
3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà compilare la documentazione richiesta dall'elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” (“MODELLO OFFERTA TECNICA – Maso Part”). Essa deve essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e caricata a sistema classificandola nella categoria “Allegato tecnico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il sistema SAP-SRM sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.
Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato “Criteri di valutazione delle offerte”.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 CC già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 CC non ancora costituito , i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sul file “Analisi/Lista dei prezzi unitari”.
La classificazione del documento nella categoria “Allegato amministrativo” comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
L'offerta tecnica non potrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.
Si precisa che nell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” sono state previste delle penali richiamate nel capitolato e sono state disciplinate modalità specifiche di controllo delle dichiarazioni rese in sede di offerta.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente con l’estensione .pdf.p7m e classificate nella categoria “Allegato amministrativo”.
4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
• un'unica istanza di partecipazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già
costituito, del consorzio ordinario o del GEIE,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, attestante di avere:
♦ esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
♦ visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
♦ preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
♦ verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
♦ giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
♦ effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto,
♦ di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui all'ultimo paragrafo del bando, resa disponibile su xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e sul Sistema SAP SRM;
♦ di accettare la seguente clausola “la dichiarazione di cui all’art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante “che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93”.
A tal fine è possibile per il concorrente utilizzare il modello allegato al presente bando sotto la lettera A1) e A2).
• il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E., consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera B), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE D.G.U.E.
• il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito “acrobat reader”, poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
• i concorrenti devono compilare le parti II, III e VI del D.G.U.E.;
• si precisa che “Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti”;
• qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E., scrivendo nel campo “vedi allegato n. ”.
• NON vengono richieste al concorrente ulteriori dichiarazioni ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti a provvedere all’attenta compilazione delle parti richieste e specificate dello stesso D.G.U.E.;
• in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI in aggiunta alla dichiarazione richiesta al paragrafo 4.6 e il contratto di avvalimento;
• in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (parte II – lettera A- Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte III;
• in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti NON sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D, ma è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.A.3 da allegare all’offerta economica (fac simile allegato G);
• con riferimento alla parte IV “α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” NON è necessaria la sua compilazione in quanto il possesso dell’attestazione SOA va dichiarato nella parte II lettera a);
• ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell’allegata circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato C: estratto normativo);
• per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dal l’art. 80, comma 5, lett. c), le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, esemplificati al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC; le dichiarazioni so- pra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti ac- certati ai fini dell’esclusione; la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appal- tante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice e dunque determinano l’esclusione dalla gara del concorrente per avere presenta-to nella procedura di gara dichiarazioni non veritiere.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell’istanza di partecipazione e/o del D.G.U.E., l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara,
la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell’istanza di partecipazione e del D.G.U.E.).
È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.
In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il D.G.U.E.. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
NOTA BENE
Si rammenta che, in caso di r.t.i. costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
°°°
Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.
Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
4.2 GARANZIA PROVVISORIA
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il documento, SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE, comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria per un ammontare pari ad Euro 60.691,92.-, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall’art. 93, comma 6 del d. lgs. 50/2016.
La garanzia deve essere emessa a favore di Patrimonio del Trentino S.p.A. con sede in via del Brennero, 165 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx (P.IVA e C.F. 01938560222.) in quanto l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della PAT indice la procedura su delega della stessa.
RIDUZIONI EX ART. 93 COMMA 7 D.LGS. 50/2016
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto a caricare a sistema copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.
Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione.
Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l’attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all’utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxx e=1.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI
allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
In caso di Raggruppamento temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - potrà avvenire:
1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul conto di Patrimonio del Trentino presso UNICREDIT BANCA – IBAN IT 39 Q 02008 11758 000030049589, con la seguente causale: “deposito cauzionale riferito alla gara per l’affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE-RESTAURO DEL MASO E DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE E. MACH IN LOCALITA’ MASO DELLE PART P.ED. 498/1 IN C.C. DI MEZZOLOMBARDO”. In tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito.
L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione committente (Patrimonio del Trentino). Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
2. tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato di Patrimonio del Trentino presso UNICREDIT BANCA – IBAN IT 39 Q 02008 11758 000030049589, con la seguente causale: “deposito cauzionale riferito alla gara per l’affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE-RESTAURO DEL MASO E DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE E. MACH IN LOCALITA’ MASO DELLE PART P.ED. 498/1 IN C.C. DI MEZZOLOMBARDO”. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell’esito di “buon fine” del bonifico.
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione committente (Patrimonio del Trentino). Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
3. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione committente (Patrimonio del Trentino). In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata
dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione.
Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.
4. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, (firmata digitalmente dal soggetto garante), redatta in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, indicante/i come soggetto beneficiario Patrimonio del Trentino S.p.A.
Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
▪ soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
▪ imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
▪ intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritti digitalmente mediante firma digitale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto la lettera D) un fac-simile di dichiarazione).
In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che attesti la sua conformità con l’originale.
I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 e/o Schema tipo 1.1.1 - Scheda tecnica 1.1.1- debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, nonché formalizzata con le modalità sopra specificate.
Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà in ogni caso essere redatta in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione.
Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.
La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria.
Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l’attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all’utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxxxx0.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.2, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle.
Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di buon fine in caso di bonifico bancario o la ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale della cauzione provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, la
RICEVUTA A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO
140, 00.- a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 1300 del 20 dicembre 2017 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxx ti
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx o direttamente all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CODICE CIG: 7516687656 che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente, dal legale rappresentante o un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.
Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a verificare l’avvenuto pagamento.
Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione dell'operatore economico, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.
Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.
4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, tramite l’impresa capogruppo, i files relativi a:
A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
4.6 AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 lett. b), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.
In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:
⮚ il D.G.U.E. compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI;
⮚ la DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui si obbliga, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
⮚ CONTRATTO (firmato digitalmente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria) in virtù del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Si precisa che:
- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto d’avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Si precisa che ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OG11, NON E’ AMMESSO L'AVVALIMENTO.
4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.
Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
-
-
mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E XX.XX.
In caso di consorzi di cui all’art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e xx.xx., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – forma della partecipazione) dovranno presentare, classificandolo nella categoria “Allegato Amministrativo”, il D.G.U.E. limitatamente alla parte III attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, all'operatore economico, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio NON comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici per conto delle quali in soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
5. PROCEDURA DI GARA
Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:
a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “Allegato Amministrativo” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tale fine la seduta;
b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come “Allegato tecnico”;
c) all'attribuzione del punteggio attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonchè dell'elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, provvedendo ad escludere i concorrenti nel caso venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione;
d) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“Allegato economico” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
e) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
f) ad attribuire il punteggio provvisorio dell’elemento “3.2.1 Offerta per l’esecuzione dei lavori” secondo le modalità indicate nell'elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”;
g) a sospendere la seduta al fine di consentire al Responsabile presso l’Amministrazione di merito di calcolare l’indicatore della sostenibilità economica dell’offerta (IND) secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.1 dell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”;
h) ad aprire nuovamente la seduta di gara procedendo, per ogni singolo concorrente, all’attribuzione del punteggio definitivo relativo all’elemento “3.2.1. Offerta Per L’esecuzione Dei Lavori” secondo le modalità disciplinate al paragrafo 3 dell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”;
i) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
l) qualora l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal concorrente che ha presentato la migliore offerta sia pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, dichiara la chiusura della seduta pubblica e dispone – entro 5 giorni lavorativi - la trasmissione delle offerte all’organo competente per la fase della valutazione dell’anomalia, che, in conformità al disposto dell’articolo 30 comma 5 bis1 della L.P. n. 26/93, procede alla verifica della congruità
secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.3 dell’elaborato “Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte”, di cui all’Allegato F) e al paragrafo 7 del presente bando di gara;
m) qualora l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotto dal concorrente che ha presentato la migliore offerta sia superiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, dichiara la chiusura della seduta pubblica e dispone – entro 5 giorni lavorativi - la trasmissione delle offerte all’organo competente per la fase della valutazione dell’anomalia, che procede alla verifica della sussistenza di elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, secondo quanto disposto dall’articolo 30 comma 5bis della L.P. 26/93. In tale caso, il responsabile del procedimento procede alla verifica della congruità secondo le modalità indicate nell’elaborato “Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte”, di cui all’Allegato F) e al paragrafo 7 del presente bando di gara.
L’esito delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta sarà comunicato alla struttura competente all’espletamento della procedura di gara.
Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l’esclusione delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.
6. SUBAPPALTO
Si rinvia al precedente paragrafo 3.A.3.
7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Il responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell’anomalia delle offerte.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis e comma 5 bis 1 della LP 26/93, ai fini dell’individuazione delle offerte anomale, l’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 63 comma 8 del Regolamento di attuazione alla LP 26/93 valuta la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono complessivamente anormalmente basse.
Costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte il caso in cui l’importo complessivo del costo del personale dell’offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.
Ricevuta la documentazione da parte di APAC, nei 5 giorni lavorativi seguenti la Struttura di merito procede alla valutazione preventiva delle offerte ed alla eventuale richiesta al concorrente primo in graduatoria di giustificativi scritti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta. Rimane salva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti seguenti in graduatoria fino al quinto.
Il tempo concesso per la presentazione dei giustificativi è pari a 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La Struttura di merito si riserva 15 giorni lavorativi per la valutazione conclusiva delle giustificazioni, chiedendo eventualmente al concorrente ulteriori integrazioni. Per la presentazione di queste ulteriori giustificazioni potranno essere concessi al massimo 5 giorni lavorativi, decorsi i quali l'Amministrazione assumerà comunque le proprie determinazioni, previa audizione del concorrente, da convocarsi con 5 giorni di preavviso.
Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità sono specificati nel documento denominato “Criteri per la valutazione delle offerte”, di cui all’Allegato F) del presente bando di gara.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l’Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all’art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l’Amministrazione può disporre la revoca d’ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d’appalto eventualmente stipulato.
8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione e dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.
Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 22 della L.P. 2/2016 e 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 22 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile, esperito l’eventuale soccorso istruttorio, l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, all'ESCUSSIONE della cauzione provvisoria presentata e alla SEGNALAZIONE del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza e, senza rideterminare la soglia di anomalia dell’offerta, aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, fatta salva l’eventuale valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi del precedente paragrafo.
Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
L'impresa aggiudicataria dovrà produrre a comprova dei requisiti di partecipazione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la seguente documentazione:
- (eventuale) copia della Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000;
- ABILITAZIONE/CERTIFICAZIONE di cui al D.M. 37/2008;
- eventualmente, qualora non fornita in sede di gara e non disponibile in banche dati pubbliche: copia della documentazione attestante la sussistenza della/e riduzione/i applicata/e alla garanzia provvisoria;
- la documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica secondo le modalità individuato specificamente e precisamente dell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”.
In casi di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese associate.
In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante, dopo aver escluso il concorrente, ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
L’Amministrazione verificherà altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica, adottando - nel caso siano accertate dichiarazioni non veritiere – apposito provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione, e disponendo altresì l’escussione della cauzione provvisoria presentata e la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, aggiudicando l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, fatta salva l’eventuale valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi del precedente paragrafo, secondo quanto disposto dall’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”.
9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA
Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell’Amministrazione (Patrimonio del Trentino), l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale
rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
- l’elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che “l’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere
domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta”);
- l’indicazione del soggetto dell’Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26 della L.P. 2/2016, meglio specificata all’art. 33 del capitolato speciale d’appalto;
d) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente invito.
f) GARANZIA DEFINITIVA e POLIZZA aventi le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 9.1.
La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 10, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).
Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.
9.1 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE:
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione (Patrimonio del Trentino):
a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 7, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 25 del capitolato speciale d’appalto.
La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:
- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro)
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art.
23 bis della L.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:
Ulteriori informazioni sono contenute nell’art. 25 del capitolato speciale d’appalto.
c) la CAUZIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE PENALI, così come previsto e disciplinato all’art. 25 del CSA.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 10 del d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Si evidenzia, in particolare, il seguente articolo del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa:
ART. 12 COMMA 5 “Per l’ammontare e le modalità di gestione delle penali previste nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica si richiama integralmente quanto previsto nel documento “Criteri di valutazione delle offerte”, applicandosi i precedenti commi del presente articolo solo in quanto ivi non disciplinato.”
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L’ESCLUSIONE.
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.
Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione).
Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l’art. 40 BIS della LP 26/93, nonché l’art. 25 bis della Lp 2/2016 e xx.xx..
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall’art. 42 della L.p. 26/93 e dall'art. 26 L.p. 2/2016.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con
l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi lavori.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 58.8 LP 26/93.
Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini della consegna dei lavori, l’Amministrazione procederà alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale prescritta all’art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall’Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo).
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all’offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
Analogamente, con motivata e comprovata dichiarazione da allegare ai giustificativi dell’offerta economica presentati ai sensi del paragrafo 7 del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative alle giustificazioni dell’offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53 c.6 del D.Lgs. 50/2016.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione, ai sensi della L.P.
n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso all’offerta tecnica, all’offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione.
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0000.000000, fax 0000.000000 e‐mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx, pec xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore dell’Agenzia provinciale Appalti e Contratti
– Servizio Appalti; i dati di contatto sono: indirizzo xxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxx, tel. 0461/496444, fax 0461/496422, e‐mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 0000.000000, e‐mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali
⌧ sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche
🞎 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico:
……………………………………………………
⌧ sono stati raccolti presso l’Interessato
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:
⌧ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – tra cui: dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva
🞎 Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)
⌧ Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – tra cui: casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative
🞎 Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili)
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei dati):
‐ per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
• espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione;
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Appalti e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
Informiamo che i dati saranno comunicati
a) alle seguenti categorie di destinatari:
‐ soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
‐ interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
‐ soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara
per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
b) solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:
‐ Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC
‐ Procura della Repubblica competente
‐ Guardia di Finanza
‐ Collegio degli Ispettori
per l’adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali è:
illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”,
…………………… per i dati appartenenti alle “categorie particolari”,
illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati,
dalla raccolta dei dati stessi.
Si precisa che, di regola, il periodo di conservazione dei dati personali, presso il Servizio Appalti, è pari, al massimo, a dieci anni dalla conclusione della gara. Trascorso tali termine i predetti dati sono depositati presso l’archivio del Titolare per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente potrà:
chiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
per IL DIRIGENTE
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
documento firmato digitalmente
Allegati:
- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- D.G.U.E. (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modelli per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
- “Analisi/Lista dei prezzi unitari” (allegato E)
- “Criteri di valutazione delle offerte” (allegato F)
- Modello offerta tecnica (allegato F1)
- Dichiarazione di subappalto (allegato G)
- Modello di dichiarazione “Attestazione imposta di bollo” (allegato H)
- Cartella con gli “elaborati di progetto”
- Guida operativa