CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SISTEMA IDRICO E
L’UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) e l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: Unioncamere),
premesso che:
• l’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dispone che, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, delle legge 400/88, siano definiti “[…] i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo”;
• il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE “sull’ADR per i consumatori”, ha apportato modifiche alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo), sostituendo l’articolo 141 con un intero nuovo Titolo, numerato “II-bis” e denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”;
• l’articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, introdotto dal d.lgs. 130/15, attualizzando l’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, ha attribuito all’Autorità il potere di regolamentare, con propri provvedimenti, le modalità di svolgimento della procedura prevista dal medesimo articolo 2, comma 24, lettera b), abrogando tacitamente la riserva regolamentare governativa ivi prevista, individuando altresì nel tentativo obbligatorio di conciliazione la condizione di procedibilità dell’azione proposta innanzi all’Autorità giudiziaria;
• l’Autorità, con la deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com, ha dato una prima attuazione alla normativa sopra menzionata con il “Testo integrato in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO)” (di seguito: TICO), introducendo una procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione (istituito con deliberazione 21 giugno 2012, 260/2012/E/com), per la risoluzione delle controversie fra clienti finali e operatori dei settori regolati, quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziale, e individuando le procedure alternative esperibili, mediante un testo ricognitivo e organico delle disposizioni alla specie applicabili. Tale procedura sarà operativa per i settori energetici dall’1 gennaio 2017;
• fra le procedure alternative esperibili ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori regolati dall’Autorità, per espressa previsione dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, rientrano quelle svolte dalle “commissioni conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” (di seguito: Camere di commercio) ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
• le Camere di commercio perseguono, fra l’altro, la finalità istituzionale di gestire i servizi di composizione delle controversie in condizione di neutralità, imparzialità ed indipendenza;
• le Camere di commercio garantiscono professionalità e competenza nell’attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, fra le quali rientrano quelle fra clienti finali e operatori o gestori dei settori regolati dall’Autorità, nonché una copertura uniforme a livello nazionale, attraverso la rete territoriale dei servizi offerti;
• l’Autorità ha interesse a sviluppare insieme con Unioncamere, Ente che svolge il ruolo istituzionale di rappresentanza e coordinamento delle Camere di commercio, un modello di riferimento da applicare a tutte le procedure di conciliazione camerali svolte in applicazione e
nel rispetto della deliberazione dell’Autorità 209/2016/E/com e delle specifiche caratteristiche
ivi previste, alternativo al Servizio Conciliazione dell’Autorità, che mediante l’offerta di un servizio professionale di conciliazione garantisca un’ampia accessibilità alla tutela dei diritti dei clienti finali nei settori di competenza dell’Autorità, mediante procedure poco onerose;
• l’articolo 2 dello Statuto di Unioncamere, fra l’altro, prevede la stipula di convenzioni “in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale”;
visti:
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
• la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori;
• la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
• il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;
concordano quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 1 Attività di collaborazione
1. La presente Convenzione individua i principi e le metodologie applicabili alle procedure di conciliazione svolte dalle Camere di commercio per le controversie fra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori di competenza dell’Autorità, ai sensi del punto 4 della deliberazione dell’Autorità n. 209/2016/E/com e dell’articolo 14 del TICO.
Articolo 2 Princìpi e metodologie
1. Al fine di garantire l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale delle procedure svolte in attuazione della presente Convenzione, in un’ottica di alternatività con il Servizio Conciliazione dell’Autorità e nel rispetto della deliberazione dell’Autorità n. 209/2016/E/com e delle specifiche caratteristiche del TICO, Unioncamere, in nome e per conto di tutte le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere c) e g), della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e s.m.i., mette a disposizione dei clienti o utenti finali dei settori regolati dall’Autorità, la conciliazione delle Camere di commercio, sulla base dei regolamenti di procedura conformi al Regolamento unico approvato da Unioncamere, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 3 e 4.
2. Unioncamere si impegna a garantire il servizio di mediazione delle Camere di commercio che gradualmente aderiranno alla convenzione con un successivo provvedimento – con l’obiettivo del coinvolgimento nell’iniziativa dell’intera rete degli uffici di conciliazione camerali.
Articolo 3 Accesso alla procedura
1. Le procedure di mediazione gestite nell’ambito della presente Convenzione rispetteranno i seguenti criteri:
a) le parti possono partecipare alla procedura senza l’assistenza di un avvocato;
b) per le controversie oggetto della presente Convenzione, le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo la tabella di cui all’allegato A al Regolamento unico di cui all’articolo 2, comma 1, ridotte di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e senza ulteriori incrementi, neanche in caso di esito positivo della procedura (come da Tariffario Allegato 1 parte integrante della presente Convenzione);
c) gli operatori o gestori che partecipano alla procedura possono concordare con ciascuna Camera di commercio tempistiche di pagamento trimestrali o quadrimestrali con riferimento alle spese di avvio e alle spese di mediazione dovute per il servizio.
Articolo 4 Proposta e accordo
1. Le procedure di mediazione gestite nell’ambito della presente Convenzione terranno conto delle seguenti indicazioni:
a) l’eventuale proposta di accordo è formulata dal mediatore esclusivamente su richiesta congiunta delle parti;
b) il verbale di accordo sottoscritto all’esito delle procedure di conciliazione svolte dalle Camere di commercio ha valore di titolo esecutivo così come disciplinato nel TICO e ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 5 Monitoraggio e cooperazione
1. Unioncamere effettua un monitoraggio annuale sulle domande ricevute dalle Camere di commercio in attuazione della presente Convenzione, sull’andamento delle procedure e sui loro esiti. I dati relativi a ciascun anno solare sono comunicati all’Autorità entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. Unioncamere garantisce la piena cooperazione da parte delle Camere di Commercio con l’Autorità nel riscontro alle richieste di documenti ed informazioni necessari per la gestione dei procedimenti di competenza.
Articolo 6 Formazione e informazione
1. L’Autorità, anche mediante soggetti in avvalimento, partecipa alle attività di formazione, con riferimento alle materie di competenza, rivolte ai mediatori e al personale addetto dei servizi di conciliazione delle Camere di commercio, come individuate da Unioncamere.
2. L’Autorità e Unioncamere promuovono, anche congiuntamente, iniziative di informazione sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sulla presente Convenzione a vantaggio dei clienti o utenti finali dei settori regolati dall’Autorità.
3. La Convenzione è pubblicata sul sito web dell’Autorità e di Unioncamere al fine di diffondere la conoscenza delle procedure svolte dalle Camere di commercio nell’ambito della Convenzione medesima, nonché di sensibilizzare gli operatori o gestori alla partecipazione a tali procedure.
4. Le attività di cui al presente articolo soddisfano quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Articolo 7 Disposizioni finali
Articolo 8 Gruppo di lavoro
1. L’Autorità e Unioncamere si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro comune per la progettazione e lo sviluppo delle seguenti attività:
a) individuazione e aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio annuale di cui all’articolo 5, comma 1, della Convenzione ;
b) realizzazione di piani e/o iniziative di formazione, anche attraverso il coinvolgimento di enti
di formazione accreditati nell’elenco del Ministero della Giustizia che collaborano con il sistema camerale, del personale camerale addetto alle conciliazioni nei settori di competenza dell’Autorità, di cui all’articolo 6, comma 1, della Convenzione;
c) realizzazione di iniziative di informazione congiunta di cui all’articolo 6, comma 2, della Convenzione.
2. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto da quattro componenti, due appartenenti all’Autorità e due nominati da Unioncamere.
28 dicembre 2016
per l’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
per UNIONCAMERE
Il Presidente Il Presidente
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx
Documento firmato digitalmente
Tariffario conciliazione in materia di energia elettrica, gas e servizi idrici
SPESE DI AVVIO
€ 40,00 (+ IVA)* per le liti di valore non superiore a euro 250.000,00
€ 80,00 (+ IVA)* per le liti di valore superiore a euro 250.000,00
SPESE DI MEDIAZIONE
Valore della lite | Spesa per ciascuna parte | Importo con IVA |
Fino a € 1.000,00 | € 43,34 (+ IVA)* | 52,86 |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 86,67 (+IVA)* | 105,74 |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 160,00 (+IVA)* | 195,20 |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 240,00 (+IVA)* | 292,80 |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 400,00 (+IVA)* | 488,00 |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 666,67 (+IVA)* | 813,34 |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 1.000,00 (+IVA)* | 1.220,00 |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 1.900,00 (+IVA)* | 2.318,00 |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 2.600,00 (+IVA)* | 3.172,00 |
oltre € 5.000.000,00 | € 4.600,00 (+IVA)* | 5.612,00 |