Articolo 26 (aggiornato a febbraio 2019) - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Contratto: | SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA XXXXX E GESTIONE DELLE EMERGENZE. CODICE CIG: |
D.U.V.R.I.☑ Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti D.lgs. 81/2008 e xx.xx. | |
PARTE PRIMA | |
INFORMATIVA DI CARATTERE GENERALE | |
AGG. | 00 – marzo 2019 |
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 26 (aggiornato a febbraio 2019) - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 3
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare xxxxxx dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.31
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, (es. consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc..) alle mere forniture di materiali o attrezzature, (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative) ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.
Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 4
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1 677 del Codice civili, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123 trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
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8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
2. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL DUVRI
(Le definizioni, le caratteristiche del DUVRI, le prescrizioni e interpretazioni delle norme di seguito indicate sono il frutto di una lettura ragionata del DLgs 81/08 del gruppo di lavoro tecnico INAIL 2013 che ha assunto come riferimenti fondamentali le Circolari interpretative del Ministero, le linee guida di Itaca approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e le determine dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI):
Documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.
Rischi interferenti:
tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività
svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva 6
dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.
Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti
sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.
Prescrizioni e interpretazione delle norme:
• l’obbligo di elaborare e allegare il DUVRI ricorre esclusivamente nell’ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d’appalto di cui all’art. 1655 c.c. ovvero il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);
• qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d’ordine);
• il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
• l’espressione “eliminare le interferenze” è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori;
• l’unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell’eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento “unico” e “dinamico” riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente;
• l’obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraziendali, necessari al ciclo produttivo dell’opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all’attività in senso stretto;
• sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze), i servizi forniti non all’interno dei luoghi di lavoro del committente, i servizi di natura intellettuale;
• nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/08, l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI;
• il DUVRI non è previsto nel caso di affidamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorni: come da comma 3 bis- Art. 26 Dlgs. 81/2008 e xx.xx. Sembra opportuno sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26, D.Lgs. 81/2008.
Inoltre è da ritenere che il DUVRI:
• possa essere redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal datore di lavoro; 7
• possa essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti;
• debba necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l’inizio delle attività;
• possa essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli oneri di sicurezza;
• possa essere aggiornato dal committente anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.
3. DEFINIZIONE CONNESSA ALLA PROCEDURA
(Con riferimento ai soggetti principali tenuti alla applicazione diretta o indiretta di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni tratte dal D.Lgs 163/06)
Operatore economico: designa in modo onnicomprensivo qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica che svolga attività imprenditoriale ed offra sul mercato la realizzazione di opere o lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
Committente: è l'operatore economico che, ricorrendo le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs sottoscrive con altro operatore economico, appaltatore o lavoratore autonomo, un contratto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture che prevede la presenza di personale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso committente.
(Con riferimento alle definizioni e ai riferimenti contenuti nella procedura relativi ai contratti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni del Codice Civile)
Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile)
Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile)
Si precisa che l'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 Codice civile o disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.
L'art. 2222 Codice civile stabilisce che è prestatore d'opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio con il lavoro o prevalentemente proprio o dei familiari.
L'elemento distintivo dei due contratti è dato dall'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore dell'opera espressamente contemplata nella locazione d'opera ed altrettanto esclusa nel contratto d'appalto. 8
L'autonomia nella organizzazione del lavoro accomuna i due tipi contrattuali e li distingue invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094, Codice civile) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Nel contratto di appalto l'art. 1658 Codice civile prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall'appaltatore.
Subappalto: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. (art. 1656 Codice Civile)
Variazioni concordate del progetto: L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. (art. 1659 Codice Civile)
Responsabilità dei subappaltatori: L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. (art.1670 Codice Civile)
(Con riferimento ai ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella procedura si adottano inoltre tutte le definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, in particolare le seguenti)
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. (art. 2, comma 1, lett.d, D.lgs. 81/2008)
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (art. 2 comma 1, lett. c, X.Xxx. 81/08)
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. (art. 2, comma 1, lett. d, X.Xxx. 81/08)
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (art. 2, comma 1, lett. e, X.Xxx. 81/08)
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. (art. 2, comma 1, lett. f, X.Xxx. 81/08)
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui all’art. 2, comma 1, lettera l). (art. 2, 9
comma 1, lett. g, X.Xxx. 81/08)
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. (art. 2 comma 1, lett. h, D. Lgs. 81/2008)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (art. 2, comma 1, lett.i, D.Lgs. n. 81/08)
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (art. 2, comma 1, lett. l, D. Lgs. 81/08)
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. (art. 2, comma 1, lett.t, X.Xxx. 81/08)
4. PREMESSA
Gli interventi di personale esterno (ditte esterne appaltatrici di servizi, lavori, forniture o lavoratori autonomi non dipendenti, ecc.) presso l’Opera Universitaria comportano interferenze con l’attività ordinaria, con possibilità di rischi aggiuntivi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.
Le misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre al minimo questo tipo di rischi vanno pertanto definite caso per caso, ma in generale sono di tre categorie:
▪ misure che presuppongono la necessità di attività di cooperazione e coordinamento tra l’Opera Universitaria e gli appaltatori e tra gli appaltatori stessi (incontri e riunioni per stabilire accordi sulle modalità e gli orari di svolgimento delle attività appaltate, sulla base del contenuto dei contratti);
▪ misure che presuppongono lo svolgimento di attività di informazione e formazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi in riferimento a misure di prevenzione e protezione, procedure e modalità operative peculiari dell’Opera Universitaria (ad. es. gestione delle emergenze);
▪ misure che presuppongono la necessità di segregare l’area di lavoro e/o di predisporre ulteriore segnaletica di sicurezza rispetto a quella fissa esistente.
Nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e xx.xx. si è provveduto a redigere il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) connessi ai contratti d’appalto, d’opera o somministrazione presso l’Opera Universitaria di Trento.
Deve essere cura della ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.
In linea generale, nell’intento di eliminare o limitare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze delle attività
del Committente e dell’Appaltatore: 10
• si raccomanda all’Appaltatore di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere ulteriori informazioni in caso di dubbio;
• si ricorda comunque l’obbligo da parte dell’Appaltatore della valutazione dei propri rischi specifici, tenuto conto del contesto operativo in cui dovrà operare;
• si ricorda, infine, all’Appaltatore l’obbligo di fornire durante le eventuali “riunioni per la cooperazione e il coordinamento della sicurezza” le informazioni relative ai rischi indotti dalla propria attività.
Inoltre:
Qualora i lavori da eseguirsi dovessero interferire in altro modo con la normale attività svolta presso i locali / luoghi dell’Opera Universitaria di Trento, i lavoratori della ditta appaltatrice o lavoratori autonomi hanno l’obbligo di segnalare anticipatamente tale situazione, per consentire alla dirigenza, di attivare la cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 81/08, a tutela dell’igiene e della sicurezza di tutti i lavoratori, e di quanti altri si trovino, all’interno dei luoghi.
Si ricorda inoltre che, il Datore di lavoro dell’Opera Universitaria di Trento, non è responsabile per quanto attiene i rischi propri dell’attività dei lavoratori delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi e che i lavori da effettuare devono essere, oltre che a regola d’arte, rispondenti alla vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.
Riassumendo:
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Il presente documento viene redatto per:
☑lavori o servizi >5u/gg
☐ lavori o servizi <5u/gg ma con rischi derivanti dalla presenza di:
☐ agenti cancerogeni, mutageni
☐ agenti biologici o amianto
☐ atmosfere esplosive
☐ rischi particolari di cui all’All.XI
☐ rischi incendio elevato
☐ svolgimento attività in ambienti confinati
5. ANAGRAFICA
5.1. ENTE COMMITTENTE
Ragione sociale: | OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO |
Partita IVA: | 00453340226 |
Codice Fiscale: | 80003390228 |
Indirizzo: | XXX XXXXX XXXXXXXXXX 00/X – 00000 XXXXXX |
Telefono: | 0000 000000 |
Fax: | 0000 000000 |
Email: |
5.2. REFERENTE CONTRATTO PER L’ENTE COMMITTENTE
Nome: | XXXXX XXXXX |
Cognome: | Prof.ssa FRIGOTTO |
Codice fiscale: | FRGMRL77R56A952F |
Recapito | XXX XXXXX XXXXXXXXXX 00/X – 00000 XXXXXX |
Telefono | 0000 000000 |
Cellulare | - |
Legale rappresentante
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5.3. ORGANIGRAMMA SICUREZZA
5.3.1. Datore di Lavoro
Nome: | XXXXX |
Cognome: | Xxxx. XXXXXXX |
Codice fiscale: | XXX XXX 00X00 X000X |
Xxxxxxxx: | XXX XXXXX XXXXXXXXXX 00/X – 00000 XXXXXX |
Telefono: | 0000 000000 |
Cellulare: | 000 0000000 |
Email: |
5.3.2. R.S.P.P.
Nome: | XXXXXXXX |
Cognome: | Xxx. XXXXXXXX |
Recapito: | x/x XXXXXXX XXX – XXX XXXX 0 – 00000 XXXXXX (XX) |
Telefono: | 0000 000000 |
Cellulare: | 000 0000000 |
Email: |
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6. MISURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Presso i luoghi di lavoro dell’Opera Universitaria di Trento, sono presenti degli addetti alla gestione dell’emergenza: Addetti antincendio e Addetti al primo soccorso.
Nei luoghi in cui viene applicato il piano di evacuazione, tutto il personale addetto alla lavorazione dovrà provvedere a sospenderle, mettendo in sicurezza le attrezzature prima di allontanarsi .
Il personale dell’Appaltatore deve prendere visione delle indicazioni riportate a fianco delle planimetrie dei piani di emergenza presenti ad ogni piano ed in ogni stanza
In particolare informarsi su:
- vie di fuga e posizione delle uscite di emergenza
- posizione dei punti di raccolta esterni
- posizione dei pulsanti di allarme
- segnale di evacuazione
- numeri telefonici d’emergenza
In presenza di un’emergenza o segni di possibili anomalie (fumo, odore di gas, ecc.) il personale dell’Appaltatore deve:
· avvisare immediatamente la portineria.
· se questo risultasse impossibile, chiamare direttamente il 112 (numero unico per le emergenze); successivamente riprovare a contattare la Portineria;
· avvisare ed allontanare le persone presenti in locali e aree limitrofe;
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· non usare estintori o idranti se non appositamente addestrati.
Le informazioni alla portineria, al personale di Opera universitaria o ai soccorsi esterni devono essere SINTETICHE E COMPLETE.
Comunicare:
1. CHI: il proprio nominativo e il numero di telefono a cui essere richiamati;
2. DOVE: il luogo in cui si è sviluppata l’emergenza (l’indirizzo dell’edificio se chiamate i soccorsi esterni, il piano e locale);
3. COSA: la tipologia dell’emergenza (incendio, fumo, fuga di gas, allagamento, ecc);
4. COME: entità dell’emergenza, il numero di persone ferite, intrappolate o disabili presenti.
Rispondere a tutte le domande che verranno poste dall’interlocutore e non interrompere la telefonata finché non viene comunicato dall’interlocutore stesso.
SI FA PRESENTE CHE PRESSO LE PORTINERIE SONO DEPOSITATI I PIANI DI EMERGENZA DETTAGLIATI
6.1. CHIAMATE PER LE EMERGENZE
☐ | 6.1.1. | STUDENTATO X. XXXXXXXXXX | Via della Malpensada - Trento |
PORTINERIA | 0461 / 217490 |
NUMERO UNICO | |
☐ | 6.1.2. | STUDENTATO S. MARGHERITA | Via S. Margherita – Trento |
PORTINERIA | 0461 / 217404 | Durante la chiusura della portineria chiamare il numero unico delle emergenze e comunque procedere poi ad avvisare la portineria |
NUMERO UNICO | ||
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☑ | 6.1.3. | STUDENTATO XXXXX | P.zza Xxxxxxx Xxxxxxx - Trento |
PORTINERIA | 0461 / 217402 |
NUMERO UNICO | |
☐ | 6.1.4. | SANBAPOLIS | Via della Malpensada - Trento |
PORTINERIA | 0461 / 217490 | E’ presente un Piano Coordinato per l’emergenza incendio, con lo studentato X. Xxxxxxxxxx. |
NUMERO UNICO | ||
☐ | 6.1.5. | MENSA XXX XXXXXXX XXX | Xxx Xxxxxxx Xxx - Xxxxxx |
Far riferimento al personale che gestisce la mensa. In assenza di personale chiamare il numero unico per le emergenze | ||
NUMERO UNICO | ||
☐ | 6.1.6. | MENSA XXX XXXX XXXXXX | Xxx XXXX Xxxxxx - Xxxxxx |
Far riferimento al personale che gestisce la mensa. In assenza di personale chiamare il numero unico per le emergenze | ||
NUMERO UNICO | ||
☐ | 6.1.7. | MENSA MESIANO | Xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxx |
Far riferimento al personale che gestisce la mensa. In assenza di personale chiamare il numero unico per le emergenze | ||
NUMERO UNICO | ||
16
☐ | 6.1.8. | BAR MESIANO | Xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxx |
Far riferimento al personale che gestisce il bar In assenza di personale chiamare il numero unico per le emergenze | ||
NUMERO UNICO | ||
☐ | 6.1.9. | MENSA POVO 0 | Via Sommarive 14 – Trento |
Far riferimento al personale che gestisce la mensa. In assenza di personale chiamare il numero unico per le emergenze | ||
NUMERO UNICO | ||
☐ | 6.1.10. | MENSA POVO 1 / BAR | Xxx Xxxxxxxxx 0 – Xxxxxx |
Far riferimento al personale che gestisce la mensa. In assenza di personale chiamare il numero unico per le emergenze | ||
NUMERO UNICO | ||
☐ | 6.1.11. | UNIBAR | Via della Malpensada – Trento |
PORTINERIA | 0461 / 217490 |
NUMERO UNICO | |
☐ | 6.1.12. | APPARTAMENTI / CONDOMINI |
17
Per le emergenze chiamare il numero unico e successivamente avvisare la portineria di X. Xxxxxxxxxx al n. 0461/217490 | ||
NUMERO UNICO | ||
7. CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI SICUREZZA
7.1. NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA
Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a salvaguardare la propria salute e sicurezza e quella di quanti possono subire conseguenze dalla loro attività; a tal fine dovranno:
• prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente dell’Opera Universitaria le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare attraverso il verbale di coordinamento le misure di prevenzione e protezione concordate;
• esporre, su richiesta, una tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro;
• prendere visione e seguire le indicazioni della cartellonistica e della segnaletica esposta all’interno dei locali, rivolgendosi, per eventuali chiarimenti, al personale interno;
• evitare di accedere, senza precisa autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate dall’attività oggetto del contratto;
• utilizzare, per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
• se necessario, segregare con idonea delimitazione e segnalare con relativo divieto di accesso ai non
addetti, le zone interessate dalle lavorazioni; o l’estensione dell’area ad accesso interdetto deve comprendere anche: - eventuali depositi dei materiali impiegati e di risulta, - aree in cui avviene la 18
movimentazione di materiali e/o attrezzature, - luoghi di stazionamento delle macchine, delle attrezzature, degli utensili, - spazi attraversati da cavi per l’energia elettrica o di tubi per l’adduzione idrica o da altri elementi che potrebbero costituire pericolo alla circolazione;
• predisporre, quando necessario, idonea segnaletica di sicurezza;
• evitare di ingombrare, anche solo momentaneamente, le vie di fuga e le uscite di emergenza con attrezzature e materiali vari.
• evitare di dover lasciare, nelle aree di lavoro o di transito (anche se momentaneamente ad uso esclusivo del cantiere), attrezzature incustodite che possano costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza;
• evitare di spostare, rimuovere od occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza e di emergenza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere ricevuto autorizzazione dal Responsabile per la Sicurezza
• garantire l’assenza di interferenze tra l’attività lavorativa: qualora i lavori da eseguirsi dovessero interferire in qualsiasi modo con la normale attività lavorativa dell’Opera Universitaria, i lavoratori delle ditte appaltatrici o autonomi hanno l’obbligo di segnalare anticipatamente tale situazione, per consentire alla Committente, di attivare la cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 81/08, a tutela dell’igiene e della sicurezza di tutti i lavoratori e di quanti altri si trovino, anche occasionalmente, all’interno dei locali dell’Opera Universitaria.
• Tutte le attività dell’Appaltatore devono essere eseguite nel totale rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e norme ad esso collegate); particolare attenzione deve essere riservata all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, anche in relazione all’uso dei dispositivi di protezione;
• l’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività deve prende visione e conoscenza degli ambienti di lavoro; deve partecipare alla riunione di coordinamento per cui non potrà sollevare eccezioni per le circostanze da essa non previste che rallentino l’esecuzione dell’attività.
7.2. PRESCRIZIONI
In applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/08 e xx.xx., ogni lavoratore dell’Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.
Nei luoghi di lavoro è:
- vietato fumare,
- vietato portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente operativo (dirigente o preposto) della sede ove si svolge il lavoro.
- vietato copiare e/o fotografare documenti presenti nei luoghi di lavoro
- vietato rimuovere protezioni o indicazioni di sicurezza in essere
- vietato modificare le vie di fuga se non precedentemente concordate con l’Opera Universitaria 19
- vietato accedere a luoghi interdetti per motivi di sicurezza
- vietato accedere a luoghi dove non sia stato espressamente consentito l’accesso
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di Lavoro Committente o un suo delegato per la sicurezza potrà ordinare la sospensione del servizio in oggetto disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro. Per queste sospensioni e per quelle dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore.
8. LOCALIZZAZIONE ATTIVITA’ E LUOGHI DI LAVORO
indirizzo | Nominativo gestore | ||
☐ X.xx Xxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx X.xxx Xxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxxx, | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxx, | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx X. Xxx X | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx X. Xxx X | 00 | XXXXXX | |
i | ☐ Xxx Xxxxxxxxx, | 00 | XXXXXX |
☐ APPARTAMENTI all’interno di condomin | |||
☐ Xxx X. xx Xxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx X. Xxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxxxx 0/0 x 0/0 | XXXXXX | ||
☐ Xxx Xxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxxxxx X. Xxxxx | 0 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxx xx Xxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxx Xxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx XxxxXxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxx | 00/0 | XXXXXX | |
☐ Xxxxxx Xxxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxxx | 00/0 | XXXXXX | |
☐ Xxx X.Xxxxxxxx | 0 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ CONDOMINI | ☐ Xxx Xxxxxx | 00 | XXXXXX |
☐ Xxx Xxxxxx | 00 | XXXXXX | |
☐ Xxx Xxxxxxxxx | 00 | XXXXXXXX | |
☐ X. XXXXXXXXXX | |||
Via della Malpensada | TRENTO | ||
☐ S. MARGHERITA | |||
☑ STUDENTATI | Xxx X.Xxxxxxxxxx | 00 | XXXXXX |
☑ XXXXX | |||
X.xxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 0 | XXXXXX | |
☐ Zona Sportiva Studentato S. Bar- tolomeo | |||
Via della Malpensada | TRENTO |
20
indirizzo | Nominativo gestore | |||
☐ XXXXXXX XXX | S.M.A. RISTORAZIONE | |||
Via Xxxxxxx Xxx | TRENTO | |||
☐ XXIV MAGGIO | S.M.A. RISTORAZIONE | |||
Xxx XXXX Xxxxxx | XXXXXX | |||
☐ MENSE / BAR | ☐ MESIANO | S.M.A. RISTORAZIONE | ||
Xxx Xxxxxxx | 00 | XXXXXX | ||
☐ BAR MESIANO | S.M.A. RISTORAZIONE | |||
Xxx Xxxxxxx | 00 | XXXXXX | ||
☐ POVO 0 | S.M.A. RISTORAZIONE | |||
Xxx Xxxxxxxxx | 00 | XXXXXX | ||
☐ POVO 1 | S.M.A. RISTORAZIONE | |||
Xxx Xxxxxxxxx | 0 | XXXXXX | ||
☐ UNIBAR | S.M.A. RISTORAZIONE | |||
Via della Malpensada | TRENTO |
attività | Nominativo gestore | |
☐ Uffici opera Universitaria | ||
☐ CENTRO SERVIZI SANBAPOLIS | ☐ Uffici CONI | CONI |
☐ Teatro con sala prove | Centro servizi S. Chiara | |
☐ Palazzetto sport | ABC Dolomiti | |
☐ Palestra di roccia | ABC Dolomiti |
21
SanBapolis – dislocazione
San Xxxxxxxxxx - dislocazione
Ambienti di tipo civile: | |
RISCHIO INCENDIO | |
In questa tipologia di ambienti, gli interventi che possono essere effettuati non espongono in generale a rischi diversi da quelli che comporta l’accesso ad un qualsiasi edificio civile. L’accesso sarà concordato con la Committenza (Opera Universitaria di Trento). Le possibili lavorazioni riguardano il solo appartamento in quanto gli spazi comuni sono di competenza del condominio | valutato ma non presente |
RISCHIO ELETTRICO | |
Presente magnetotermico differenziale. Lavorazioni da eseguirsi ove possibile con impianto fuori tensione | |
RISCHIO INVESTIMENTO | |
I mezzi dovranno essere parcheggiati nei piazzali comuni e/o nelle aree esterne predisposte, senza ingombrare le vie di transito. | |
L’accesso e le manovre dovranno avvenire a passo d’uomo dando la precedenza ai condomini residenti. | |
RISCHI VARI | |
Gli operatori dovranno tenere conto della presenza dei condomini che transitano nelle parti comuni. | |
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO LASCIARE ATTREZZATURE E/O MATERIALI DEPOSITATI NELLE PARTI COMUNI | |
VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO | |
Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è vietato ai non autorizzati - vani tecnologici - cantieri temporanei e mobili o similari - tutte le aree dove esiste specifica segnaletica di divieto di accesso |
9. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LOCALI / SPAZI DI OPERA UNIVERSITARIA
☐ | 9.1. APPARTAMENTI ALL’INTERNO DI CONDOMINI E CONDOMINI |
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☑ | 9.2. STUDENTATI |
Ambienti di tipo alberghiero: | |
In questa tipologia di ambienti, gli | RISCHIO INCENDIO |
interventi che possono essere effettuati | Presente documento di valutazione rischio incendio. |
devono SEMPRE considerare la | Lo stato generale degli impianti antincendio non |
presenza di utenti, in questo caso, studenti all’interno e all’esterno della | presenta segni di manomissioni e risulta in ordine. |
RISCHIO ELETTRICO | |
struttura. | |
Presente magnetotermico differenziale. Lavorazioni da eseguirsi ove possibile con impianto fuori tensione Lo stato generale degli impianti elettrici non presenta segni di manomissioni e risulta in ordine. | |
L’accesso sarà concordato con la | |
Committenza (Opera Universitaria di | |
Trento). Gli studentati possono essere | |
composti da appartamenti o da singole | |
stanze. | |
Solitamente in ogni studentato è presente | RISCHIO INVESTIMENTO |
una portineria alla quale gli operatori possono fare riferimento. Si veda indicazioni alle pagine precedenti | |
I mezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree predisposte e concordate precedentemente, senza ingombrare le normali vie di transito. |
CIRCOLAZIONE INTERNA | RISCHI VARI |
Devono essere rispettati le indicazioni e le segnalazioni presenti | Gli operatori dovranno tenere conto della presenza dei ragazzi all’interno e all’esterno della struttura |
L’eventuale conduzione di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà | RISCHI AMBIENTALI |
La situazione generale non presenta rischi e/o carenze | |
avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di persone presenti nella struttura | rilevanti tali da creare pregiudizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori che opereranno per conto delle Ditte Appaltatrici |
CARENZE STRUTTURALI | |
Non si evidenziano significative carenze strutturali nelle varie sedi per quanto riguarda: | |
- Altezze degli ambienti, - Superfici degli ambienti, - Volumi degli ambienti, - Illuminazione naturale, - Illuminazione artificiale - Pavimentazioni, - Tinteggiature, - Scale, - Pareti, - Solai, - Uscite di sicurezza, - Numero e dimensione delle porte. | |
SEGNALETICA DI SICUREZZA | |
La segnaletica antincendio, emergenza ed evacuazione (con particolare riferimento ai corridoi, alle uscite di emergenza ed al posizionamento degli estintori e delle cassette di medicazione) è adeguata e rispondente alla vigente normativa. | |
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO LASCIARE ATTREZZATURE E/O MATERIALI DEPOSITATI SULLE VIE DI TRANSITO E IN PARTICOLARE SULLE VIE DI FUGA E/O IN CORRISPONDENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA | |
VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DEGLI STUDENTATI | |
Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è vietato ai non autorizzati - vani tecnologici - cantieri temporanei e mobili o similari - tutte le aree dove esiste specifica segnaletica di divieto di accesso |
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☐ | 9.3. MENSE / BAR |
Ambienti di tipo ristorazione: | |
Si premette che la gestione delle mense/bar vengono affidate tramite gara d’appalto direttamente dall’opera Universitaria di Trento. Quest’ultima risulta essere proprietaria di tutte le attrezzature presenti ma non sempre | RISCHIO INCENDIO |
Presente documento di valutazione rischio incendio | |
RISCHIO ELETTRICO | |
Gli impianti elettrici sono a norma. Lavorazioni da eseguirsi ove possibile con impianto fuori tensione in accordo con il gestore della mensa/bar |
risulta essere proprietaria del locale. Pertanto interferenze che possono verificarsi vengono gestite direttamente dalla Ditta vincitrice dell’Appalto (es. forniture di materiale, pulizia locali, ecc…) A carico dell’opera Universitaria rimangono le manutenzioni straordinarie e la manutenzione o sostituzione delle attrezzature presenti. L’Opera Universitaria provvederà a redigere proprio DUVRI in confronto con la Ditta vincitrice dell’Appalto. | RISCHIO INVESTIMENTO |
I mezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree predisposte e concordate precedentemente, senza ingombrare le normali vie di transito e/o le vie e le uscite di emergenza. | |
RISCHI VARI | |
Gli operatori dovranno tenere conto della presenza dei ragazzi all’interno e all’esterno della struttura. E’ preferibile accedere alla mensa quando quest’ultima è chiusa a studenti e/o personale universitario. | |
L’accesso alla mensa per eventuali manutenzioni/sostituzioni,sarà concordato con la Committenza (Opera Universitaria di Trento). | Inoltre se l’intervento avviene in cucina viene evidenziata la presenza del cuoco e/o di suoi sottoposti dipendenti della Ditta vincitrice dell’Appalto, con il quale l’operatore dovrà confrontarsi per effettuare la manutenzione. |
Gli operatori dovranno attenersi anche alle indicazioni verbali aggiuntive date direttamente dal gestore della mensa. | ELETTRODOMESTICI |
I macchinari presenti nella mensa e nei bar sono del tipo “industriale”, conformi alla normativa ed in buono stato d’uso | |
Di seguito verranno indicate le attività oggetto di contratto d’appalto e sub appalto stipulati tra Opera Universitaria di Trento e le Imprese esecutrici (fornitrici) che accederanno alla struttura. | E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO LASCIARE ATTREZZATURE E/O MATERIALI DEPOSITATI SULLE VIE DI TRANSITO E IN PARTICOLARE SULLE VIE DI FUGA E/O IN CORRISPONDENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA |
VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DELLE MENSE/BAR | |
Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è vietato ai non autorizzati - vani tecnologici - cantieri temporanei e mobili o similari - tutte le aree dove esiste specifica segnaletica di divieto di accesso |
24
☐ | 9.4. CENTRO SERVIZI SANBAPOLIS |
Ambienti di tipo centro servizi: | |
All’interno della struttura denominata Sanbapolis di proprietà dell’opera Universitaria di Trento, trovano sede: - Uffici dell’Opera (P 0–P1) - Uffici C.O.N.I. (P2) con contratto di affitto - Teatro con sala prove (P0 – P1) dato in gestione a Centro Servizi S.Chiara - Palazzetto dello sport (P0–P1) e Palestra di Roccia (P-1) dati in gestione alla Cooperativa ABC Dolomiti - Autorimessa (P-1) a disposizione degli utenti del centro servizi. Spetta all’Opera Universitaria di Trento: -manutenzione e controllo degli impianti -verifica degli estintori, delle manichette | RISCHIO INCENDIO |
Presente “Piano coordinato per emergenza incendio” | |
RISCHIO ELETTRICO | |
Gli impianti elettrici sono a norma. Lavorazioni da eseguirsi ove possibile con impianto fuori tensione in accordo con il gestore dei locali interessati alla lavorazione. TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO SERVIZI S. BAPOLIS SONO DA CONSIDERARE SOTTO TENSIONE ANCHE IN CASO DI INTERRUZIONE TEMPORANEE | |
RISCHIO INVESTIMENTO | |
I mezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree predisposte e concordate precedentemente, senza ingombrare le normali vie di transito e/o le vie e le uscite di emergenza. |
-verifica delle luci di emergenza,
-verifica degli ascensori,
-verifica dell’impianto trattamento aria
e per la palestra di roccia è previsto una manutenzione annuale delle pareti per verificare gli ancoraggi.
Di seguito verranno indicate le attività oggetto di contratto d’appalto e sub appalto stipulati tra Opera Universitaria di Trento e le Imprese esecutrici (fornitrici) che accederanno alla struttura.
Gli operatori dovranno attenersi anche alle indicazioni verbali aggiuntive date direttamente dal gestore della mensa.
Per qualsiasi lavorazione da effettuarsi in garage, OBBLIGO di segnalare la presenza degli operatori addetti alla lavorazione
RISCHI VARI
Prestare la massima attenzione alla presenza di eventuali utenti del Centro Servizi.
L’accesso alle varie sedi saranno precedentemente concordate con Opera Universitaria di Trento che provvederà ad interfacciarsi con i vari gestori presenti.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica antincendio, emergenza ed evacuazione (con particolare riferimento ai corridoi, alle uscite di emergenza ed al posizionamento degli estintori e delle cassette di medicazione) è adeguata e rispondente alla
vigente normativa.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO LASCIARE ATTREZZATURE E/O MATERIALI DEPOSITATI SULLE VIE DI TRANSITO
VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DEL CENTRO SERVIZI S.BAPOLIS
Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è vietato ai non autorizzati
- vani tecnologici
- cantieri temporanei e mobili o similari
- tutte le aree dove esiste specifica segnaletica di divieto di accesso
- tutte le aree dove non sono presenti protezioni contro le cadute dall’alto
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10. FIRME
Presa visione del DUVRI – PARTE GENERALE -
COMMITTENTE
Figure | Nominativo | Firma |
Datore di Lavoro | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx |
IMPRESA APPALTATRICE
Impresa | Datore di lavoro | Firma |
Trento,
Firmato digitalmente 26
11. SOMMARIO
2. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL DUVRI 6
3. DEFINIZIONE CONNESSA ALLA PROCEDURA 8
6. MISURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 14
7. CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI SICUREZZA 18
8. LOCALIZZAZIONE ATTIVITA’ E LUOGHI DI LAVORO 20
9. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LOCALI / SPAZI DI OPERA UNIVERSITARIA 22
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