Articolo 1 – Definizioni
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
1. “Advisor per specifiche operazioni”, l’entità indipendente, comunque diversa dai Gestori di cui al punto 22), eventualmente incaricata di fornire un servizio di consulenza in merito a specifiche operazioni;
2. “Advisor Strategico”, l’entità indipendente, comunque diversa dai Gestori di cui al punto 22), eventualmente incaricata di fornire un servizio di consulenza in merito alle strategie di investimento ed alla loro implementazione nonché al monitoraggio del rischio anche mediante specifiche metodologie econometriche (a titolo esemplificativo: ALM e VAR);
3. “Asset Allocation Strategica”, processo con il quale si individuano le modalità ottimali di allocazione del patrimonio tra le varie Classi di Attività investibili sulla base dei risultati dell’Asset Liability Management e secondo un orizzonte temporale di medio lungo periodo;
4. “Asset Allocation Tattica”, scostamento temporaneo rispetto all’Asset Allocation Strategica (di entità tale da non perderne la coerenza) secondo un orizzonte temporale di breve periodo attuato per conseguire opportunità contingenti di mercato;
5. “Asset Liability Management” (“ALM”), modello di analisi statistico in grado di supportare gli Organi Deliberanti della Fondazione nell’individuazione, attuazione, monitoraggio e revisione delle Politiche di Investimento e delle Politiche di Spesa Programmata in un’ottica mutualmente integrata;
6. “Attivo”, il totale delle attività esposte nello Stato Patrimoniale del bilancio di ciascun esercizio;
7. “Autorità di Vigilanza”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”);
8. “Banca Conferitaria”, quella di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 153/1999, vale a dire il Banco BPM S.p.A.;
9. “Carta delle Fondazioni”, il documento approvato, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI);
10. “Classe di Attività”, raggruppamento omogeno di attività finanziarie rispetto a talune caratteristiche comuni (di solito in base al profilo di rischio / rendimento);
11. “Collegio dei Revisori dei Conti”, l’organo disciplinato dall’articolo 28 dello Statuto della Fondazione;
12. “Comitato di Valutazione”, il Comitato con funzioni istruttorie, propositive e consultive costituito con delibera consiliare assunta nella riunione dell’8/10/2021, composto da due Consiglieri e incaricato (i) di assistere il Consiglio di Amministrazione nella valutazione di coerenza dell’operatività delegata al Gestore Interno ed ai Gestori Designati, nonché (ii) di ricevere eventuali segnalazioni di non conformità ai sensi del Protocollo attuativo – Processo di Investimento;
13. “Commissione Investimenti”, la commissione disciplinata dall’articolo 10 del presente Regolamento;
14. “Consiglio di Amministrazione”, l’organo disciplinato dall’articolo 23 dello Statuto della Fondazione;
15. “Controparti”, gli intermediari con cui la Fondazione opera direttamente nella gestione del patrimonio;
16. “Coordinatore Finanza”, persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione di coordinare la Funzione Finanza;
17. “Decisione di Investimento / Disinvestimento” (di seguito anche “Decisioni di Investimento / Disinvestimento”), quella assunta:
a. dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Gestore Interno;
b. dal Gestore Interno nell’ambito delle deleghe ricevute;
c. dal Coordinatore della Funzione Finanza, d’intesa con il Gestore Interno, nei limiti della delega eventualmente ricevuta ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera k);
d. dall’eventuale Gestore Designato Interno nell’ambito della delega ricevuta;
per attuare concretamente le Politiche di Investimento ovvero le Strategie Operative;
18. “Direttore”, il Direttore della Fondazione ovvero chi lo sostituisce a norma di Statuto, ai fini del presente Regolamento, svolge la verifica di conformità amministrativa rispetto alla legislazione vigente e alla normativa interna delle attività svolte dal Gestore Interno, dai Gestori Designati Interni, se nominati e dalla Funzione Finanza nei limiti della delega eventualmente ricevuta ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera k);
19. “Documenti programmatici”, il Documento Programmatico Pluriennale e il Documento Programmatico Previsionale annuale;
20. “Funzione Finanza”, la Funzione dell’Organigramma della Fondazione preposta all’esecuzione ed alla gestione amministrativa delle operazioni finanziarie. All’interno della Funzione sono collocati anche gli eventuali Gestori Designati dipendenti
21. “Gestore Designato Interno”, l’eventuale soggetto delegato ai sensi dell’articolo 25, comma 3 dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione per la gestione di un Portafoglio Designato entro limiti definiti nella delibera di attribuzione;
22. “Gestore Interno”, soggetto delegato ai sensi dell’articolo 25, comma 3 dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione per la gestione complessiva del Portafoglio entro i limiti definiti dal presente Regolamento;
23. “Gestori Esterni”, gli intermediari abilitati alla gestione del patrimonio cui è affidato un mandato di gestione discrezionale di un Portafoglio Designato;
24. “Investimenti correlati alla missione”, investimenti in entità e/o attività che pur non garantendo un rendimento adeguato rispetto al profilo di rischio associato, contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali e sono funzionali allo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione o ad operazioni di sistema tra Fondazioni;
25. “Investimenti immobilizzati”, quelli che sono effettuati con l’intento di mantenerli in portafoglio, avendone la capacità finanziaria, per un periodo di tempo medio/lungo;
26. “Investimenti non immobilizzati”, quelli che sono effettuati con l’obiettivo di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono offrire nel breve periodo (e che non sono quindi classificabili come Investimenti Immobilizzati);
27. “Investimenti strategici”, quelli come tali definiti, con delibera dell’Organo di Indirizzo, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle loro finalità o per la durata prevista. Sono in ogni caso considerati strategici gli investimenti immobiliari diretti e quelli in società non quotate e non quotande che comportino un’interessenza della Fondazione non inferiore al 10% ovvero che siano di ammontare complessivo non inferiore a € 1.000.000;
28. “Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti”, gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale forniti dall’Organo di Indirizzo nell’ambito dei documenti programmatici a cui il Consiglio di Amministrazione si deve conformare nell’attività di gestione del patrimonio;
29. “Organi Deliberanti della Fondazione”, l’Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
30. “Organismo di Vigilanza”, organo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello organizzativo adottato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
31. “Organo di Indirizzo”, organo disciplinato dall’articolo 18 dello Statuto della Fondazione;
32. “Politiche di Investimento”, le politiche che il Consiglio di Amministrazione approva e tiene aggiornate e che fissano l’Asset Allocation Strategica, prevedendo le modalità e i limiti operativi
con cui gestire il Portafoglio nel suo complesso in modo tale da realizzare gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nelle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti adottata dall’Organo di Indirizzo;
33. “Politica di Spesa Programmata”, insieme delle risorse finanziarie da destinare all’attività istituzionale e alla copertura dei costi di struttura della Fondazione;
34. “Portafoglio Designato”, il sottoinsieme di attività e, eventualmente, di passività finanziarie del Portafoglio individuate dal Consiglio di Amministrazione la cui gestione è affidata a specifici soggetti per perseguire particolari obiettivi di investimento, di profilo di rischio/rendimento, di orizzonte temporale, eccetera;
35. “Portafoglio”, l’insieme complessivo delle attività finanziarie e non e delle passività finanziarie detenute dalla Fondazione;
36. “Presidente della Fondazione”, organo disciplinato dall’articolo 27 dello Statuto della Fondazione;
37. “Processo di investimento/disinvestimento”, l’iter amministrativo interno da adottare al fine di tradurre la Politica degli Investimenti ovvero le Strategie Operative in Decisioni di Investimento/Disinvestimento;
38. “Protocollo di Intesa” il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015;
39. “Rappresentante Legale”, il Presidente della Fondazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente della Fondazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Consigliere anziano ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto della Fondazione;
40. “Strategie operative”, quelle che il Consiglio di Amministrazione approva e tiene aggiornate e che, discendendo dalle Politiche di Investimento, prevedono le modalità e i limiti operativi specifici con cui gestire talune Classi di Attività;
41. “Struttura operativa”, l’insieme delle persone in servizio presso la Fondazione;
Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto (di seguito “Statuto”) della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito “Fondazione”) e approvato dall’Organo di Indirizzo ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) dello Statuto, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
Il presente Regolamento assume valenza anche ai fini dell’attuazione del D. Lgs 231/2001: costituisce quindi parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Articolo 3 – Principi generali
La gestione del patrimonio è disciplinata dalle norme contenute nello Statuto della Fondazione, conformato al Protocollo d’Intesa oltre che dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del codice civile in quanto compatibili. La gestione del patrimonio si ispira ai principi declinati nella Carta delle Fondazioni.
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza, economicità e moralità e sulla base di un’adeguata pianificazione strategica.
Le Politiche di investimento e le scelte degli strumenti oggetto di Decisioni di Investimento / Disinvestimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) salvaguardia in termini prospettici del valore reale del patrimonio (test di salvaguardia) mediante l’adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio, ricorrendo, qualora lo si ritenga opportuno, ad adeguate forme di copertura del rischio, in aderenza con la Carta delle Fondazioni e il Protocollo di Intesa;
b) conseguimento di un rendimento reale che consenta nel medio lungo periodo di destinare alla copertura della Politica di Spesa Programmata un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi anche pluriennali stabiliti dalla Fondazione nei propri Documenti programmatici (test di sostenibilità).
Qualora sia in dubbio il conseguimento dell’obiettivo di cui al punto sub a), l’Organo di Indirizzo della Fondazione adotta, finché necessario ovvero, al massimo, per tutta la durata del proprio mandato, misure volte a contenere la Politica di Spesa Programmata.
Nelle Decisioni di Investimento/Disinvestimento, la Fondazione:
a) attua forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale;
b) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le Politiche di Investimento;
c) può fare ricorso a operazioni di idonea ed efficace copertura dei rischi che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e dei relativi accantonamenti patrimoniali.
La Fondazione adotta modelli di valutazione dei rischi che possano essere di supporto alla definizione e gestione degli impieghi, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello massimo di rischio tollerabile con un dato livello di confidenza. In questo contesto il rischio è inteso sia come variabilità del valore degli asset sia come variabilità del rendimento atteso dagli stessi, coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.
La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L’esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.
Articolo 4 – Principi attuativi
La Fondazione definisce tempo per tempo, e comunque in occasione dell’approvazione dei Documenti programmatici, le Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, le Politiche d’Investimento e le Strategie Operative che si ritengono idonee a realizzare gli obiettivi di cui al comma 3 dell’articolo 3.
Le Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti devono essere concepite tenuto conto dei seguenti vincoli:
a) l’ammontare complessivo degli Investimenti Immobilizzati in Immobili diversi da quelli strumentali non può eccedere il 15% del Patrimonio;
b) l’ammontare degli Investimenti correlati alla missione non può eccedere il 10% del totale dell’Attivo (riferito all’ultimo bilancio approvato).
Le Politiche di Investimento e le conseguenti Strategie Operative devono essere formulate traducendo i criteri direttivi indicati nelle Linee generali di gestione del patrimonio e della politica degli investimenti e adottando un’adeguata diversificazione del Portafoglio. Devono essere attuate assicurando nel tempo l’equilibrio patrimoniale e quello finanziario della Fondazione con particolare riferimento alla gestione della liquidità individuando a tal fine indici o margini patrimoniali da rispettare nel tempo. A questo fine il Consiglio di Amministrazione predispone e tiene aggiornato un protocollo attuativo ai sensi dell’articolo 16.
La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati a norma di legge, secondo indirizzi generali rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione definiti dall’Organo di Indirizzo.
Articolo 5 – Operazioni in derivati
I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, quali ad esempio le operazioni put e call.
Un’operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un’operazione è considerata “di copertura” quando:
a) vi sia l’intento della Fondazione di porre in essere tale “copertura”;
b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del contratto di “copertura”;
c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
Il comma 1 del presente articolo non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell’Unione Europea (UE) o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell’eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese della UE.
La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:
a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l’obiettivo di rendimento;
c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa comunitaria Ucits (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) non superiore al 130%.
Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Protocollo di Intesa.
Articolo 6 – Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
In coerenza con le finalità degli investimenti deliberati dall’Organo di Indirizzo, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali, fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati e garantire la copertura degli impegni pluriennali assunti.
Il Fondo di stabilizzazione è incrementato dagli avanzi di gestione degli esercizi che risultano essere eccedenti per il soddisfacimento della Politica di Spesa Programmata (e giudicata sostenibile nel medio lungo periodo sulla base delle analisi di Asset Liability Management) e utilizzato per sostenere le attività istituzionali degli esercizi in cui l’avanzo non risulta essere sufficiente per il soddisfacimento della Politica di Spesa Programmata sopra citata.
Articolo 7 – Separazione dei ruoli e responsabilità
Gli Organi Deliberanti della Fondazione e la Struttura operativa operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
In particolare il ruolo di Gestore Interno deve essere esercitato nel rispetto dei presidi organizzativi implementati al fine di assicurare la separazione tra la titolarità di funzioni di gestione operativa con la titolarità di funzioni di verifica di conformità amministrativa rispetto alla normativa interna e alla legislazione vigente.
Il Gestore Interno e gli eventuali Gestori Designati operano nell’ambito di specifiche deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 25 dello Statuto della Fondazione. L’operatività posta in essere nell’ambito di tali deleghe può essere verificata in qualunque momento dai Componenti del Consiglio di Amministrazione; mensilmente è sottoposta alla verifica del Comitato di Valutazione e, successivamente, rendicontata al Consiglio nella prima seduta utile. In occasione di tale seduta, il Comitato di Valutazione riferisce al Consiglio – con relazione scritta o orale, secondo quanto ritenuto opportuno – in merito all’esito delle proprie verifiche e con facoltà di formulare osservazioni e proposte.
Articolo 8 – Organo di Indirizzo
Sono di competenza dell’Organo di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
a) la definizione, con l’eventuale supporto della Commissione Investimenti e dell’Advisor Strategico, qualora incaricato, delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, contenenti obiettivi di rischio/rendimento coerenti secondo una logica di Asset Liability Management ai livelli erogativi sostenibili tempo per tempo;
b) l’elaborazione di indirizzi generali, nonché le operazioni di carattere straordinario riguardanti gli Investimenti Strategici e gli Investimenti correlati alla missione;
c) l’individuazione degli obiettivi di consistenza e l’utilizzo del fondo di stabilizzazione delle erogazioni anche per far fronte a investimenti con attese di redditività inferiori a quelle di mercato in realtà economiche del territorio di riferimento e in grado di contribuire allo sviluppo socio‐economico del medesimo;
d) le operazioni attinenti la partecipazione nella Banca Conferitaria in accordo preventivo con l’Autorità di Xxxxxxxxx;
e) l’eventuale quota del Portafoglio da affidare mediante mandati discrezionali a Gestori Esterni;
f) la verifica periodica della coerenza dell’attività di gestione del patrimonio con le Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti dallo stesso definite;
g) la verifica periodica del rispetto dei limiti di rischio tempo per tempo stabiliti;
h) l’istituzione e la nomina della Commissione Investimenti.
Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione
Nell’ambito delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti definite dall’Organo di Indirizzo, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore ovvero del Presidente della Fondazione:
a) l’adozione con cadenza annuale delle Politiche di Investimento e delle conseguenti Strategie Operative;
b) l’individuazione degli obiettivi delle voci di ricavo nell’ambito del budget annuale;
c) la gestione del patrimonio nelle diverse tipologie d’investimento mediante la traduzione delle Politiche di Investimento e delle Strategie Operative in Decisioni di Investimento/Disinvestimento esplicitando i criteri di composizione, selezione, diversificazione degli investimenti (articoli 14, 15,17), di gestione dei rischi (articolo 18), nonché quelli indicati al comma 3 dell’articolo 4;
d) l’amministrazione degli Investimenti Strategici e di quelli correlati alla missione;
e) l’esercizio dei diritti economici e amministrativi derivanti dal possesso di attività finanziarie senza effettuare alcuna ingerenza nella gestione operativa degli emittenti le attività finanziarie stesse;
f) la definizione dell’elenco delle Controparti con cui operare;
g) l’individuazione, in aderenza con la Carta delle Fondazioni, dei criteri di selezione dei soggetti abilitati a cui affidare – con mandati discrezionali – la gestione, in tutto o in parte, del patrimonio, ove ritenuto opportuno (Gestori Esterni);
h) nomina dei Gestori Esterni cui affidare mandati discrezionali e l’individuazione dei limiti del mandato;
i) l’eventuale nomina dell’Advisor Strategico e degli Advisors per specifiche operazioni;
j) la nomina del Gestore Interno e la definizione delle deleghe operative allo stesso eventualmente affidate in relazione a Strategie Operative ovvero per particolari Decisioni di Investimento/Disinvestimento. La delibera di nomina del Gestore Interno deve assicurare, ove ricorra il caso, il rispetto del principio di separazione tra la titolarità di funzioni di gestione operativa e la titolarità di funzioni di verifica della conformità amministrativa della stessa;
k) l’eventuale attribuzione al Coordinatore della Funzione Finanza di deleghe operative, per le sole Decisioni di Investimento / Disinvestimento riguardanti attività finanziarie non immobilizzate, da esercitare previa intesa con il Gestore Interno;
l) l’eventuale nomina del Gestore Designato Interno su proposta del Gestore Interno cui affidare la gestione di uno specifico Portafoglio Designato secondo definite modalità operative;
m) l’eventuale individuazione dei consulenti di cui avvalersi per ottenere assistenza in specifici ambiti;
n) la verifica, periodica, dell’andamento economico e patrimoniale degli investimenti e del rispetto dei limiti di rischio stabiliti;
o) la definizione degli aspetti organizzativi e delle relative responsabilità della struttura dedicata;
p) l’informativa all’Organo di Indirizzo in merito ad operazioni riguardanti la Banca Conferitaria, al fine delle decisioni spettanti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del presente Regolamento;
q) la relazione, periodica, all’Organo di Indirizzo sull’andamento degli investimenti, al fine della verifica della coerenza dell’attività di gestione del patrimonio con le Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti definite da parte dello stesso Organo di Indirizzo ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e) del presente Regolamento;
r) il monitoraggio dell’attività dei Gestori Esterni;
s) l’istituzione del Comitato di Valutazione e la nomina e revoca dei relativi componenti.
Articolo 10 – Commissione Investimenti
L’Organo di Indirizzo istituisce la Commissione Investimenti determinandone la composizione secondo criteri di professionalità e di competenza. Partecipano alle riunioni senza di diritto di voto il Gestore Interno, il Coordinatore della Funzione Finanza ed, eventualmente, i Gestori Designati Interni.
La Commissione ha esclusivamente poteri consultivi e di monitoraggio degli investimenti. Può formulare proposte non vincolanti in tema di gestione del patrimonio. Coadiuva il Gestore Interno nella definizione di ipotesi di Decisioni di Investimento / Disinvestimento e nel monitoraggio degli investimenti.
Gli Organi Deliberanti della Fondazione possono richiedere alla Commissione Investimenti di esprimere un parere consultivo preventivo in merito alle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, a talune Politiche di gestione, alle Strategie Operative ovvero a specifiche Decisioni di Investimento / Disinvestimento.
La Commissione deve fornire il proprio parere positivo vincolante rispetto alle proposte che il Gestore Interno presenta, per il tramite del Presidente o del Direttore della Fondazione, agli Organi Deliberanti della Fondazione.
La Commissione Investimenti ha il compito di produrre, di norma trimestralmente, un giudizio di merito ex post sull’operato dei Gestori per verificare il perseguimento degli obiettivi gestionali.
Articolo 11 – Gestore Interno
Il Gestore Interno è il soggetto interno (membro di un Organo ovvero dipendente) o esterno (collaboratore) alla Fondazione individuato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione per svolgere l’attività di gestione del Patrimonio sulla base delle indicazioni contenute nel presente Regolamento. Se il Gestore Interno è un dipendente della Fondazione deve essere inserito nell’Organigramma della Fondazione in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, riportando comunque al Direttore per tutto ciò che non riguarda l’espletamento delle attività conseguenti alle deleghe ricevute.
Deve essere in possesso di specifiche e comprovate competenze gestionali e finanziarie.
È il soggetto destinatario delle deleghe operative risultanti dalle Strategie Operative ovvero dalle specifiche Politiche di Investimento tempo per tempo deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Garantisce unitarietà e coerenza alla gestione del patrimonio della Fondazione e il rispetto dei vincoli operativi tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, lettera c).
In particolare il Gestore Interno, avvalendosi per quanto necessario della Funzione Finanza:
a) dà attuazione alle Strategie Operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione traducendole in Decisioni di Investimento/Disinvestimento;
b) riporta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Direttore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente della Fondazione l’elenco delle operazioni finanziarie risultanti da Decisioni di Investimento/Disinvestimento dallo stesso eseguite in attuazione delle deleghe operative ricevute;
c) individua opportunità di investimento da cogliere in relazione ai movimenti attesi delle variabili di mercato;
d) traduce le opportunità di cui alla lettera precedente in Decisioni di Investimento/Disinvestimenti se rientranti nelle proprie deleghe, ovvero, in caso contrario, in proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione previo parere positivo vincolante della Commissione Investimenti;
e) propone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per il tramite del Direttore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente della Fondazione, con il parere positivo vincolante della Commissione Investimenti e su eventuale indicazione non vincolante degli Advisors se nominati:
• variazioni alla asset allocation tattica – che comportino un aumento del rischio rispetto a quello stabilito come tollerabile – motivate dalla possibilità di cogliere opportunità di mercato;
• nuove opportunità di investimento non rientranti nelle proprie deleghe operative;
• instaurazione di rapporti con nuove Controparti.
f) relaziona per il tramite del Direttore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente della Fondazione il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di Indirizzo della Fondazione:
i. dell’andamento della gestione del patrimonio della Fondazione, sia in termini patrimoniali che reddituali;
ii. del confronto dei risultati infrannuali rispetto agli obiettivi prefissati dalla Fondazione nell’ambito dei Documenti programmatici;
iii. della verifica del rispetto dei limiti (anche di rischio) relativi alla gestione del patrimonio stabiliti dagli Organi Deliberanti della Fondazione tempo per tempo vigenti;
iv. dell’andamento dei mercati finanziari e delle principali variabili macroeconomiche;
v. con l’eventuale supporto della Commissione Investimenti e dell’Advisor Strategico, se nominato, in merito:
• all’individuazione, attuazione, monitoraggio e revisione dell’analisi di Asset Liability Management;
• al processo di predisposizione dei Documenti programmatici della Fondazione;
g) supporta gli Organi Deliberanti della Fondazione nell’esercizio delle rispettive funzioni indicate dal presente Regolamento;
h) sovrintende nella loro attività i Gestori Esterni e i Gestori Designati Interni, proponendo, se del caso, modifiche al contratto di mandato;
i) collabora per assicurare il rispetto degli indici e/o margini di liquidità indicati all’articolo 4, comma 3, tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Funzione Finanza;
j) assicura la corretta tenuta del registro delle persone fisiche appartenenti agli Organi Deliberanti della Fondazione ovvero facenti parte della Struttura operativa in possesso di informazioni privilegiate.
Il Gestore Interno sovrintende preventivamente le attività eventualmente svolte dal Coordinatore della Funzione Finanza – qualora delegato ai sensi dell’articolo 9, comma1, lettera k) – di cui ai punti a), b), c), e d) del comma 5, del presente articolo riguardanti attività finanziarie non immobilizzate.
Articolo 12 – Funzione Finanza
La Funzione Finanza opera in regime di separatezza di ruoli e responsabilità rispetto alle altre funzioni della Fondazione.
Il Coordinatore della Funzione Finanza, se delegato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera k), agisce, d’intesa con il Gestore Interno, nello svolgimento delle attività di cui ai punti a), b), c), e d) del comma 5, dell’articolo 11, riguardanti attività finanziarie non immobilizzate.
Sono di competenza della Funzione Finanza, in linea al Direttore;
1. l’esecuzione materiale (non esercitando alcuna discrezionalità se non quella inerente la chiusura dell’operazione sul mercato) di tutte le Decisioni di Investimento/Disinvestimento sia delegate che non;
2. se appositamente delegato, la manifestazione a terzi della volontà della Fondazione di concludere le operazioni risultanti dalle Decisioni di Investimento / Disinvestimento suddette dopo averne verificato in generale la conformità amministrativa rispetto alla normativa interna;
3. la redazione con frequenza mensile dell’elenco di tutte le operazioni finanziarie eseguite nel periodo per il riporto al Consiglio di Amministrazione;
4. riferendo al Gestore Interno (e agli eventuali Gestori Designati Interni per la quota parte riferita al Portafoglio Designato di competenza):
a. il monitoraggio dei rischi (rischio di mercato, di concentrazione, di controparte, di liquidità, eccetera) e delle performances degli investimenti (andamento della gestione del patrimonio, sia in termini patrimoniali che reddituali) rispetto agli obiettivi prefissati dalla Fondazione, eventualmente in collaborazione con la Commissione Investimenti e con gli Advisors;
b. la verifica del rispetto dei limiti relativi alla gestione del patrimonio stabiliti dagli Organi Deliberanti della Fondazione tempo per tempo vigenti;
c. il monitoraggio del portafoglio delle partecipazioni detenute dalla Fondazione, incluse quelle strategiche;
d. il controllo dell’attività svolta dai Gestori Xxxxxxx con mandato discrezionale, della rendicontazione dagli stessi fornita e la conformità alle istruzioni d’investimento impartite;
e. il monitoraggio e il rispetto degli indici e/o margini di liquidità indicati all’articolo 4, comma 3, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
f. la gestione delle attività di tesoreria e della liquidità da mantenere in giacenza sui conti correnti in essere della Fondazione, verificando le esigenze finanziarie, con particolare riferimento all’attività erogativa e a quella corrente;
g. la pianificazione delle esigenze finanziarie della Fondazione anche con riferimento alle disponibilità richieste per l’attuazione dei programmi erogativi;
h. la gestione amministrativa dei flussi finanziari (in conto capitale o in conto proventi) derivanti dalle attività finanziarie in Portafoglio;
i. il regolamento successivo degli impegni finanziari assunti e derivanti da talune attività finanziarie (richiamo di fondi chiusi);
5. dare collaborazione al Gestore Interno:
a. per la predisposizione di apposite analisi e per la comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione e all’Organo di Indirizzo:
i. dell’andamento della gestione del patrimonio della Fondazione, in termini patrimoniali, reddituali e di rischiosità;
ii. del confronto dei risultati infrannuali rispetto agli obiettivi prefissati dalla Fondazione nell’ambito dei Documenti programmatici;
iii. della verifica del rispetto dei limiti (anche di rischio) relativi alla gestione del patrimonio stabiliti dagli Organi Deliberanti della Fondazione tempo per tempo vigenti;
iv. dell’andamento (storico e atteso) dei principali mercati finanziari e delle principali variabili macroeconomiche;
v. in merito:
1. all’individuazione, attuazione, monitoraggio e revisione dell’analisi di Asset Liability Management;
2. al processo di predisposizione dei Documenti Programmatici della Fondazione;
con l’eventuale supporto della Commissione Investimenti e dell’Advisor Strategico;
b. supportando la Commissione Investimenti nell’espletamento delle proprie attività;
c. supportando i soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli, nell’espletamento delle relative attività;
d. la corretta tenuta del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate;
6. l’esecuzione di ogni attività amministrativa di regolamento successiva a quella di perfezionamento di un’operazione finanziaria con le Controparti;
7. la registrazione gestionale delle operazioni finanziarie effettuate;
8. la predisposizione della documentazione amministrativa richiesta dalle Controparti;
9. la richiesta alle Controparti delle informazioni che le stesse sono tenute a fornire per disposizione di Xxxxx o di contratto;
10. il supporto agli Organi Deliberanti della Fondazione (nonché della funzione segreteria) nella predisposizione ed invio delle informazioni richieste dall’Autorità di Vigilanza o dalle autorità di regolamentazione del mercato (Consob, Banca d’Italia, eccetera);
11. l’assistenza nella predisposizione del progetto di bilancio dell’esercizio con riferimento alla classificazione e valorizzazione del patrimonio.
Articolo 13 – Processo di investimento
Una volta definite le Linee generali della gestione del patrimonio e della politica d’investimento da parte dell’Organo di Indirizzo e delle conseguenti Politiche d’Investimento e Strategie Operative da parte del Consiglio di Amministrazione, il processo amministrativo successivo in base al quale tradurre il contenuto dei documenti suddetti in Decisioni di Investimento / Disinvestimento segue il percorso descritto in apposito protocollo attuativo di cui all’articolo 16 del Regolamento.
Il processo di investimento deve in ogni caso prevedere, assicurandone l’effettività, la fase del controllo di conformità amministrativa da parte del Direttore
Articolo 14 – Composizione degli investimenti
Il patrimonio della Fondazione, strumentale ai fini erogativi, può essere impiegato in attività immobilizzate e non immobilizzate.
Il Portafoglio è costituto da.
1. attività finanziarie:
a. partecipazione nella Banca Conferitaria;
b. attività finanziarie conferite in gestione a Gestori Esterni;
c. attività finanziarie gestite in via diretta dalla Fondazione;
d. altre attività.
2. attività immobiliari.
3. altre attività patrimoniali.
4. partecipazioni strumentali
Le attività in cui il patrimonio della Fondazione può essere investito (attività eleggibili) sono rappresentate dai seguenti valori, quotati e non quotati, espressi in euro o in altre valute di Stati aderenti all’OCSE:
a) strumenti del mercato monetario;
b) strumenti del mercato mobiliare;
c) strumenti di raccolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fondi armonizzati mobiliari aperti o chiusi; fondi alternativi mobiliari o immobiliari aperti o chiusi; e assimilabili);
d) strumenti derivati per la copertura o la gestione del rischio di mercato, di credito, di liquidità e di equity;
e) altri strumenti finanziari (polizze di capitalizzazione e assicurative).
Il patrimonio può essere investito:
a) come per legge, in immobili strumentali ovvero in immobili o mobili di interesse storico artistico anche se non produttivi di adeguata redditività;
b) in Investimenti correlati alla missione.
Gli investimenti, oltre che per durata, sono diversificati per tipologia di strumento finanziario e di esposizione ai vari fattori di rischio, per settore, per area geografica e per divisa.
Articolo 15 – Criteri di selezione degli investimenti
In attuazione delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti definite dall’Organo di Indirizzo e della Politica degli Investimenti e delle conseguenti Strategie Operative adottate dal Consiglio di Amministrazione, si tiene debitamente conto, nella selezione degli investimenti, dei seguenti elementi:
a) Classi di Attività;
b) redditività;
c) durata;
d) liquidabilità;
e) volatilità.
Relativamente agli investimenti diretti nel capitale delle società non quotate e non quotande di ammontare superiore a € 1.000.000, il Consiglio di Amministrazione tiene debitamente conto, nell’assunzione delle relative decisioni, dei piani industriali e del bilancio previsionale per le società di nuova costituzione, e dei risultati dei bilanci degli ultimi esercizi, dei piani industriali e dei bilanci previsionali per quelle già costituite, nonché, per tutte le società, della capacità di creare valore per gli stakeholders e di generare adeguati flussi di cassa operativi (cash flow from operations - CFFO) e di free cash flow (FCF) nel rispetto dei livelli di rischiosità finanziaria ritenuti accettabili.
Articolo 16 – Protocolli attuativi
Il Consiglio di Amministrazione emana e tiene aggiornati appositi protocolli indicanti:
a) i criteri e i limiti da osservare nella gestione operativa dei Portafogli Designati;
b) i criteri e i limiti operativi derivanti da Strategie Operative, ovvero da specifiche Decisioni di Investimento / Disinvestimento delegate al Gestore Interno e a cui lo stesso deve attenersi;
c) i limiti di rischio entro cui mantenere la gestione complessiva del Portafoglio;
d) le modalità con le quali controllare l’equilibrio patrimoniale e quello finanziario della Fondazione con particolare riferimento alla gestione della liquidità;
e) la descrizione del processo di investimento;
f) l’elenco delle Controparti.
Per agevolare il processo di verifica di conformità amministrativa, tali protocolli sono formalizzati in apposite schede di dettaglio, storicizzate, che, per ragioni di riservatezza e tutela degli interessi della Fondazione, non possono essere resi di pubblico dominio.
Articolo 17 – Diversificazione degli investimenti
Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva criteri di ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio, tendenti ad accrescerne il valore, secondo principi prudenziali di efficienza, contenimento dei costi in rapporto alla dimensione e complessità del portafoglio e adeguata diversificazione del portafoglio stesso, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche.
Nella diversificazione del rischio, la Fondazione opera affinché l’esposizione verso un singolo soggetto, calcolata come media dei valori nell’arco di 6 mesi e comprensiva di tutti gli strumenti finanziari, non sia superiore ad un terzo dell’attivo di bilancio, assumendo a fair value le singole voci (in linea con quanto previsto dall’art. 2, commi da 4 a 7 del Protocollo di Intesa ACRI/MEF).
Ai fini del computo del limite di cui al comma precedente, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo dello stato patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi. Inoltre,
nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o meno da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto, intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte.
In caso di superamento della soglia massima di esposizione definita nel precedente comma, dovuta ad un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell’esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data di superamento, al fine di verificare se l’aumento di valore abbia carattere durevole; in quest’ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza.
La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, ai sensi del D. Lgs. 153/99, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
Articolo 18 – Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti
La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni in un’ottica di lungo periodo.
Nella valutazione del rischio complessivo connesso all’insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera, nell’ambito delle Strategie operative, limiti e/o plafond che attengano a:
1) il grado di concentrazione massima per classe di investimento e per ogni singolo investimento;
2) il tetto massimo d'investimento (suddiviso per azioni, obbligazioni o altro) in società quotate o non quotate diverse dalla Banca Conferitaria;
3) i mercati finanziari intesi come settori e/o aree geografiche;
4) la liquidabilità degli strumenti finanziari;
5) le divise sulle quali operare gli investimenti;
6) i rating minimi e il valore massimo della durata media finanziaria per la negoziazione di obbligazioni;
7) le Controparti.
Articolo 19 – Investimenti Strategici
Gli Investimenti Strategici sono definiti tali dall’Organo di Indirizzo con apposita delibera.
Il portafoglio strategico è oggetto di costante monitoraggio e di sistematica attenzione, al fine di verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.
Gli Investimenti Strategici devono essere ispirati a criteri di prudenza e la loro realizzabilità e mantenimento sono correlati alla:
a) capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
b) presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
c) futura liquidabilità.
Articolo 20 – Principi di selezione degli intermediari
La selezione degli intermediari (Gestori Esterni e Controparti) avviene sulla base di criteri oggettivi, fra i quali assumono rilievo i seguenti:
a) l’assetto e la solidità dell’intermediario;
b) la struttura organizzativa;
c) le risorse dedicate;
d) la massa gestita;
e) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
f) gli strumenti di controllo dei rischi;
g) l’economicità dell’offerta;
h) le performances finanziarie precedenti.
Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate in base a fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.
Nell’assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione delibera l’affidamento dell’incarico nell’esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dall’Organo di Indirizzo. Ove ritenuto opportuno in considerazione dell’importo, della tipologia, delle classi di investimento o di altri elementi rilevanti del mandato, il Consiglio di Amministrazione può richiedere di valutare la proposta di almeno tre intermediari ritenuti idonei.
La gestione del patrimonio e le attività di negoziazione non possono essere affidate a intermediari nei cui gruppi societari ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi societari prestino consulenza i componenti degli Organi Deliberanti della Fondazione o della Struttura operativa della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al secondo grado incluso.
Ogni altra situazione di potenziale conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio di Amministrazione per una valutazione.
Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente i gestori selezionati aggiornando la relativa lista con l’assistenza della Struttura operativa, della Commissione Investimenti e dell’eventuale Advisor, se nominato.
Articolo 21 – Principi di selezione degli Advisors
La selezione degli Advisors da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l’altro dei seguenti elementi:
a) indipendenza;
b) competenza e professionalità;
c) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
d) strumenti di controllo del rischio;
e) economicità dell’offerta.
Nell’assegnazione dell’incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l’affidamento nell’esclusivo interesse della Fondazione.
L’incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi societari ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi societari prestino consulenza i componenti degli Organi Deliberanti della Fondazione o della Struttura operativa della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al secondo grado incluso.
Ogni altra situazione di potenziale conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio di Amministrazione per una valutazione.
Articolo 22 – Monitoraggio dei Gestori Esterni
Il Consiglio di Amministrazione vigila, con l’eventuale supporto della Commissione Investimenti, con continuità sul rispetto da parte dei Gestori Esterni del mandato di gestione conferito e controlla i risultati dagli stessi conseguiti verificandone la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Funzione Finanza fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l’attività di controllo e verifica, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
Articolo 23 – Rendicontazione
Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, con evidenza dell’impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella nota integrativa al bilancio la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e sui risultati conseguiti, basati su un’esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.
Articolo 24 - Vigilanza
Il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Organismo di Vigilanza provvedono, nei rispettivi ruoli, alla verifica periodica dell’adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell’attività di gestione del patrimonio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.
L’Organismo di Vigilanza vigila:
a) sull’effettività del modello organizzativo, verificandone la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
b) sull’adeguatezza del modello organizzativo, ossia sull’idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
c) sull’aggiornamento del modello organizzativo, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.
A tal fine, le funzioni aziendali coinvolte trasmettono adeguati flussi informativi all’Organismo di Vigilanza circa anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatesi nel periodo di riferimento.
Articolo 25 – Entrata in vigore
Il Presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Organo di Indirizzo.