COPERTURA ASSICURATIVA
COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
CIG
Polizza All Risk n° …………..
Tra: Azienda ULSS 9 Treviso
Partita I.V.A./C.F.: 03084880263
con sede in : Xxx Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA All-Risks Numero ………….
Broker : XXXXXX ITALIA SpA e Arena Broker Srl
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 30.11.2016
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 30.11.2019
Scadenze annuali: Ore 24:00 del / di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
SEZIONE I - DEFINIZIONI 5
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 9
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto 9
Art. 2: Gestione del contratto 9
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 9
Art. 3 bis : Clausola di Salvaguardia 9
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 9
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto 10
Art. 5: Rinuncia al diritto di surroga 10
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta 10
Art. 8: Facoltà di recesso per sinistro 10
Art. 9: Ispezione dei beni assicurati 10
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 11
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 11
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 11
Art. 11: Cose Escluse dall’Assicurazione 14
Art. 12: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società 15
Art. 13: Acquisizione di nuovi beni 15
Art. 14: Deroga alla regola proporzionale 15
Sezione 2): FURTO E RAPINA 16
Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2 16
Art. 16: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia 16
Art. 17 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro 18
Art. 18: Recupero delle cose rubate 18
SEZIONE III (segue) - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE (Valide per le sezioni 1 e 2) 19
Art. 19: Esclusioni 19
Art. 20: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti 20
Art. 21: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2) 21
Art. 22: Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2) 21
Art. 23: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2) 22
Art. 24: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1) 23
Art. 25: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2) 23
Art. 26: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2) 23
Art. 27: Compensazione tra partite (Sezione 1) 23
Art. 28: Anticipo dell’indennizzo 24
Art. 29: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede 24
Art. 30: Riparto di coassicurazione e delega 24
Art. 31: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese 25
Art. 32: Trattamento dei dati 25
Art. 33: Disposizione finale 25
Art. 34 Tracciabilità dei flussi finanziari 25
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 26
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 29
SEZIONE I - DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmo- sferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inon- dazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.
Amministrazione o Ente: Azienda ULSS 9 Treviso, Assicurato e Contraente della polizza;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiato- ri, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchi- ne fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di co- municazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant’altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Premesso che relativamente ai beni di seguito indicati:
a) Tutti i macchinari fissi siti nel Centro Elaborazione Dati aziendale (CED), nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell’intera azienda o di una parte di essa, e tutti i macchinari elettronici, attrezzature ed impianti an- cillari, compresi apparecchi di ufficio in genere;
b) Tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e di controllo gestiti da impianti ed apparec- chiature a correnti deboli o no, purché al servizio delle apparecchiature assicurate al punto a) che precede, quali: UPS, sistemi di produzione energia elettrica di emergenza, sistemi di batterie, stabi- lizzatori, antifurti, antiintrusione, allarmi, trasmissione dati xxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, impianti elettrici dedicati e loro armadi di distribuzione, impianti automatici di estinzione a gas, ad acqua frazionata, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali anche se non elettroniche, la cavetteria, gli impianti termici al servizio delle macchine, le fibre ottiche, le reti telematiche e di connessione, di condizionamento dedicati e di protezione delle macchine assicurate e similari;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più per- sone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di im- pedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse;
Attività dell’Amministrazione: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai compo- nenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale
dell’Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall’Amministrazione, da essi indossati e/o presen- ti all’interno delle strutture della e/o in uso all’Amministrazione;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, im- pianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell’Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibi- le; non si esclude tuttavia l’esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell’amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro ti- tolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchia- ture Elettroniche, merci, Denaro, titoli e valori in genere), ovvero la cui collocazione all’interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere. Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bas- sorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché’ quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi fermo quanto previsto al successivo art 11 – Cose escluse dall’assicurazione..
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 16: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, re- cinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto).
Broker: il Broker vigente ATI XXXXXX ITALIA SpA e Arena Broker Srl;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’Assicurazione;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adia- cente..
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pero’ a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di ri- sparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentan- te del Contraente e/o Assicurato;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla;
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purchè direttamente causati dalla cadu-
ta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un ver- sante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal ri- sarcimento e che rimane a carico dell’Assicurato;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di perti- nenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoe- stendersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o inva- si, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenu- te per il trasporto e la installazione;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplifi- cativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di si- curezza, camere di sicurezza.
Polizza: il documento che prova e regolamenta l’Assicurazione;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in propor- zione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in loca- zione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali im- mobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplo- sione o per carenza di pressione esterna;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell’Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qua- lora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Amministrazione, o di altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non con- formi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro conte- nuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le sca- denze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - alme- no 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice invia- re disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
È facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni nor- mative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale sca- denza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che ver- rà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comuni- cazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né ces- sazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civi- le e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal pre- sente contratto..
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3 bis : Clausola di Salvaguardia
Si precisa inoltre che qualora si verificasse una modificazione dell’ambito territoriale dell’attuale Azienda Ulss
n. 9 di Treviso (es. incorporazione delle attuali Aziende Ulss n. 7 e Ulss n. 8 nell’Azienda Ulss n. 9 o fusione tra dette Aziende), detta modificazione comporterà una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favore- vole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell’Amministrazione.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purchè il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impu- gnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
Art. 8: Facoltà di recesso per sinistro
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall’Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Art. 9: Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente con- tratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di poliz- za, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici,
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico.
Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) ad h).
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro in- dennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni to- tali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.
L'assicurazione non comprende i danni:
− a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei di- pendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L’assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell’assicurato con ri- ferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ri- cezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pa- ri effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
− causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
− da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
− da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circo- stanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi con- nessi,
− da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
− mareggiate o penetrazione di acqua marina,
− formazione di xxxxxxxx,
− accumulo esterno di acqua,
− umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
non indennizza inoltre i danni subiti da:
− serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne e simili installazioni, beni mobili all’aperto non per loro natura o destinazione;
− baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
− manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento- amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all’importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie .
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
− franamento, smottamento e cedimento del terreno,
− mareggiata, marea, maremoto,
− umidità, stillicidio, trasudamento,
− infiltrazione (salvo che per il caso di Xxxxxxxxxxx),
− guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
− mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non con- nesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− nonchè quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano di- stanziate dal pavimento meno di 8 cm.
Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o con- seguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorchè causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.
Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di in- dennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura con- trollata, direttamente causati da:
− mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
− fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:
a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) all’accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
1. nell’impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza perti- nenti all’impianto stesso;
2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell’impianto;
3. nei sistemi di adduzione dell’acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o di- stribuzione dell’energia elettrica pertinenti all’impianto stesso.
Condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.
Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.
Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:
1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a so- vraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali egli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione
La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti in- dennizzi le spese sostenute dall’Amministrazione:
i. GUASTI AUTORITÀ: in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo sco- po di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
ii. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO: per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuove- re, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmen- te danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per ri- mozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modifica- zioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
iii. ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI: a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti, nonchè quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
iv. RICOSTRUZIONE ARCHIVI: per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle clini- che, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L’indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
v. SPESE MANTENIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI: per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purchè tali spe- se siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese so- stenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro al- ternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rap- presenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annuali- tà assicurativa.
vi. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO: in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di rico- struzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dall’Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; que- sta garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibi- le a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
vii. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il dan- no da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nella se- zione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Diretto- ri, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono ri- spondere.
Art. 11: Cose Escluse dall’Assicurazione
La Società non indennizza i danni subiti da:
1. ferrovie, binari, rotaie, serbatoi (salvo quanto normato all’art 19 lettera s)), banchine, gallerie, moli, cana- li, pontili, tunnel, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, scavi;
2. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
3. i beni immobili e beni mobili di discariche e inceneritori, nonchè beni mobili rientranti nella definizione di “rifiuto” ossia, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06;
4. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i Beni Immobili;
5. i veicoli a motore di proprietà od in uso all’Amministrazione se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti, car- rozze, i beni in leasing, o loro porzione, che risultassero assicurati con specifica polizza, gli animali.
6. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, nu- mismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonchè quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore ad €15.000,00.
Si prende atto tra le parti che qualora da uno o più dei suddetti beni scaturisca un danno non altrimenti escluso alle cose assicurate, la Società, alle condizioni tutte previste dall’Assicurazione, indennizzerà la par- te di danno non altrimenti esclusa che abbia colpito le cose assicurate.
Art. 12: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distin- zione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Amministrazione è esonerata), fermo quanto pre- visto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 13: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti norma- to, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (diecipro- cento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiorna- mento e/o regolazione sempre che il valore di tali beni non ecceda euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni singola acquisizione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del gior- no in cui l’Amministrazione ne avrà dato comunicazione.
Art. 14: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non applicherà la regola pro- porzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola pro- porzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola pro- porzionale.
Sezione 2): FURTO E RAPINA
Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere:
b1) riposti e custoditi all’interno di mezzi di custodia;
b2) posti fuori dai mezzi di custodia ma all’interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del rea- to od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonchè il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE 1), le spese sostenute dall’Amministrazione:
o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e pro- tezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell’importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Diretto- ri, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società rispon- de del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall’Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie al- le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art. 16: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto è operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione posti all’interno di immobili, se l’autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.;
Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l’autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili, registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (com- prese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
I. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’Apparecchiatura stessa;
II. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momen- to del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti e fino alla concorrenza dell’importo a tale titolo indica- to nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
− serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri si- mili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni mano- vrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
− inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal fer- ro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superio- ri a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali conte- nenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% mini- mo 5.000,00- anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valen- za inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.
I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Sono esclusi i danni da furto avvenuti negli immobili rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incu- stoditi qualora non si tratti di abitazioni civili.
Art. 17 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distin- zione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Amministrazione è esonerata).
In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno ri- dotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 18: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Amministrazione ne darà avviso alla Società ap- pena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a me- no che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose mede- sime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle ven- dere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dal- le cose stesse in conseguenza del sinistro.
SEZIONE III (segue) - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE (Valide per le sezioni 1 e
2)
Art. 19: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale,
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimenta- zione per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, sac- cheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di di- pendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, conta- minazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermen- tazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
j. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, gua- sto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
l. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
m. difetti noti all’Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza,
n. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
o. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Amministrazione,
p. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da ser- ratura,
q. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizio- ne dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’Art. 10: Oggetto dell’assicurazione della Se- zione 1, Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2 ed Art. 23: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente Sezione;per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 10: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2 ed Art. 23: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente Sezione;
r. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicura- te o altri enti posti nel raggio di 200 metri;
si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
s. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corro- sione o usura di detti contenitori;
t. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
u. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commer- ciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato ,
v. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriu- scita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che ab- biano colpito le cose assicurate;
w. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elet- tronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusionii danni di natura estetica verifi- catisi in occasione di eventi socio-politici.
Art. 20: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competen- te del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e alle- gando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, dirit- to ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle co- se sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle co- se non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Con- traente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l’Amministrazione dovrà altresi’ esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammor- tamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
La Società fornirà annualmente all’Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sini- stri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonchè, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
È facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Amministrazione lo richieda.
Art. 21: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui xxxx- xxxxx;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia forma- le”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Fermo quanto disciplinato dall’Art 10: Oggetto dell’Assicurazione punto iii), le spese del proprio Perito so- no di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 22: Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state co- municate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 20: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 23 – Valore delle cose assicurate e determina- zione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'at- tività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni uti- lizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le opera- zioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 21 – Procedura per la valu- tazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 23: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2)
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1 – Incendio ed altri danni ai beni:
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
− per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) escluden- do soltanto il valore dell’area;
− per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per ren- dimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonchè per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro ne- cessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € 1.000.000 per sinistro ed anno.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta se- condo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al- grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore resi- duo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.
Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno è determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazio- ne eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come tota- le;
2. in caso di danno totale:
− per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se anco- ra reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se dispo- nibili, o migliori più prossime prestazioni;
− negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 2 – Furto e rapina:
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente di- sposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (valido per le sezioni 1 e 2).
Art. 24: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1)
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percen- tuale prevista all’art. Art. 14: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, vie- ne proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si tro- vano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di
X. Xxxxxx e dello stato della Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggra- vio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Art. 25: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2)
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale de- finitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall’Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta al- tresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sini- stro e non sui singoli beni / partite salvo quanto diversamente normato.
Art. 26: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2)
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 27: Compensazione tra partite (Sezione 1)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 14 “Deroga alla regola proporzionale”, si conviene che qualora
– applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di
una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettiva- mente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.
Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.
Art. 28: Anticipo dell’indennizzo
L’Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.
Art. 29: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d’ogni annualità assicurativa per gli importi che risul- teranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.
Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s’impegna quindi a ritenere ga- rantita un’ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell’articolo Art. 14: Deroga alla regola propor- zionale troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - ecceden- te la suddetta percentuale.
Il Contraente o l’Assicurato s’impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d’ogni annualità assicurativa l’ammontare delle nuove somme da assicurare.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all’incasso del relativo premio.
Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove l’Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 30: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di po- lizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice
Art. 31: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ | Compagnia … | Quota xx% |
⇒ | Compagnia … | Quota xx% |
⇒ | Compagnia … | Quota xx% |
Art. 32: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 33: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale pre- sa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 34 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativa- mente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per le sezioni 1 e 2
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma mag- giore di:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sinistro ed anno
60.000.000,00
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo | Franchigia | Limite di indennizzo | |
Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale) | ====== ====== | € 5.000,00 | ============== | |
Rottura lastre Art 10 lett. j) | ====== | ====== | franchigia frontale | € 50.000,00 per anno |
Atti socio-politici Art 10 lett. k) | ====== | ====== | franchigia frontale | € 10.000.000,00 per sinistro ed anno |
Sabotaggio e terrorismo Art 10 lett. l) | 10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da si- nistro | ====== | € 10.000.000,00 per sinistro ed anno | |
Fenomeni atmosferici Art 10 lett. m) | 10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da si- nistro | ====== | 70% delle somme as- sicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sini- stro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per si- nistro e per ciascuna annualità assicurativa. | |
Atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie | ====== | franchigia frontale | € 150.000,00 per sini- stro ed anno | |
Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici) | ====== | franchigia frontale | € 150.000,00 per sini- stro ed anno | |
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 10 lett. n) | ====== | ====== | franchigia frontale | € 250.000,00 per sini- stro ed anno |
Acqua Piovana Art 10 lett. o) | ====== | ====== | franchigia frontale | € 250.000,00 per sini- stro ed anno |
Fuoriuscita d’acqua Art 10 lett p) | ====== | ====== | franchigia frontale | € 250.000,00 per sini- stro ed anno |
Inondazioni, alluvioni Art 10 lett. q) | 10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da si- nistro | ====== | 50% delle somme as- sicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sini- stro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per si- nistro e per ciascuna annualità assicurativa. | |
Allagamenti Art 10 lett. r) | 10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da si- nistro | ====== | 50% delle somme as- sicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sini- stro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per si- nistro e per ciascuna annualità assicurativa. | |
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 10 lett. s) | 10% | € 10.000,00 | ====== | € 500.000,00 per sini- stro ed anno |
Crollo/collasso strutturale Art 10 lett. t) | 10% | € 10.000,00 | ====== | € 1.000.000,00 per si- nistro ed anno |
Sovraccarico neve Art 10 lett. u) | 10% | € 10.000,00 | ====== | 50% delle somme as- sicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sini- stro. |
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 10 lett v) | ====== | ====== | franchigia frontale | € 100.000,00 per sini- stro ed anno |
Mancato freddo Art 10 lett w) | ====== | ====== | franchigia frontale | € 100.000,00 per sini- stro e per anno |
Evento sismico Art 10 lett. x) | 10% con il min. di € 20.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da si- nistro | ====== | 50% delle somme as- sicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sini- stro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sini- stro e per ciascuna annualità assicurativa. | |
Spese di Demolizione e Sgombero Art 10 n. ii) | ====== | ====== | Nessuna | € 250.000,00 per sini- stro e per anno |
Onorari Periti e Professionisti Art 10 n. iii) | ====== | ====== | Nessuna | € 25.000,00 per sini- stro e per anno |
Ricostruzione Archivi Art 10 n. iv) | ====== | ====== | Nessuna | € 200.000,00 per sini- stro e per anno |
Spese mantenimento attività e servizi Art 10 n. v) | ====== | ====== | Nessuna | € 100.000,00 per sini- stro e per anno |
Differenziale storico-artistico Art 10 n. vi) | ====== | ====== | Nessuna | € 2.500.000,00 per si- nistro e per anno |
Ricerca guasti Art 10 n. vii) | ====== | ====== | € 500,00 | € 50.000,00 per sini- stro ed anno |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attività e servizi | 1 giorno con il minimo di € 2.500 | € 200.000,00 |
Segue:
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 2): Xxxxx, rapina e rischi assimilabili
Garanzia / Tipologia di danno
in %
Scoperto
con il
Franchigia euro
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
sul danno
minimo di euro
per sinistro ed anno euro
Beni mobili art 15 lett a)
======
======
€ 1.000,00
€ 300.000,00
Beni all’aperto
10%
1.500,00
=======
€ 25.000,00
Denaro e valori custoditi in mezzi di cu- stodia art 15 lett. b1)
======
======
€ 500,00
€ 50.000,00
Denaro e valori ovunque posti art 15 lett. b2)
======
======
€ 500,00
€ 3.000,00
Denaro e valori trasportati art 15 lett. b3)
======
======
€ 500,00
€ 10.000,00
Beni di Dipendenti/Utenti
======
======
€ 250,00
€ 3.000,00
Guasti da Ladri
Nessuna
€ 20.000,00
Furto con Destrezza (eccetto porta-valori)
======
======
€ 1.000,00
€ 15.000,00
Beni mobili su veicoli
======
======
€ 1.000,00
€ 25.000,00
Beni in rame
20%
2.500,00
=======
€ 25.000,00
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Partite assicurate Capitali
assicurati
Aliquota promille
Premio imp.le
totale
Beni immobili 433.029.000,00 .. ..
Beni mobili 165.023.000,00 .. ..
di cui:
Apparecchiature elettroniche Rischio locativo | 105.014.000,00 = = = | premio incluso in Beni mobili valore incluso in Beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 5.000.000,00 | .. .. |
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA euro ..
IMPOSTE euro ..
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PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA