ACCORDO NAZIONALE 2 GIUGNO 1987
ACCORDO NAZIONALE 2 GIUGNO 1987
ACCORDO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA NORMATIVA DEI QUADRI PER GLI AUTOFERROTRANVIERI, INTERNAVIGATORI E AUTOLINEE IN CONCESSIONE
Art. 1
Sono definiti "quadri", ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori individuati, in relazione alle diverse realtà organizzative, tra quelli di 1° livello e 2° livello, che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'azienda. La qualificazione di "quadro" è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di fornire, con specifica autonomia, con tributi di particolare originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere l'utilizzo delle risorse affidate.
Art. 2
In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai "quadri" ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dell'azienda, l'azienda stessa utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni affidate.
Art. 3
Nei confronti dei "quadri" verranno messe in atto aziendalmente azioni formative volte al mantenimento ed all'arricchimento delle conoscenze e a facilitare l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi, concorrendo in tal modo a più adeguati livelli di preparazione a supporto delle responsabilità affidate.
Art. 4
Ai "quadri" sarà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 5
Ai dipendenti riconosciuti "quadri", ai sensi del precedente art. 1, verrà attribuita una indennità di funzione in cifra fissa, da includere con tale denominazione nella retribuzione normale; detta inclusione è utile a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso quello relativo al trattamento di fine rapporto. Tale indennità è stabilita nelle seguenti misure:
L. ............... lorde mensili per i lavoratori individuati nell'ambito del 1°livello della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
L lorde mensili per i lavoratori individuati nell'ambito del 2° livello della nuova classificazione del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Le somme di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, i compensi erogati aziendalmente, comunque denominati, già attribuiti in riconoscimento dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1.
Art. 6
Entro 120 giorni dalla comunicazione per iscritto ai dipendenti della nuova qualifica attribuita, in relazione alla nuova classificazione, l'azienda procederà alla individuazione dei "quadri" in applicazione della presente disciplina normativa con decorrenza dalla stessa data del nuovo inquadramento.
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti convengono che la misura dell'indennità di funzione di cui all'art. 5 del presente accordo sarà stabilita contestualmente alla definizione del trattamento economico relativo alla nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.